Quando il ritardo degli amministratori diventa colpa: responsabilità civile e penale

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Assetti adeguati, segnali di crisi e strumenti del CCII: che cosa devono fare gli amministratori e a quali rischi si espongono se attendono

§1 — SOMMARIO

Nel diritto della crisi il tempo non è un elemento neutro: è una variabile giuridica. L’amministratore che si accorge in ritardo dello squilibrio, o che lo vede e attende, non risponde soltanto del dissesto in sé, ma dell’aggravamento che una reazione tempestiva avrebbe evitato. Questo contributo ricostruisce la catena dei doveri posti in capo agli amministratori: istituire assetti adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 3 CCII), attivarsi senza indugio con uno degli strumenti previsti dall’ordinamento, accertare la causa di scioglimento e gestire in modo conservativo (artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.).

Ne illustra i due binari di responsabilità: quello civile (azione sociale, azione dei creditori, azione del curatore) e quello penale (bancarotta semplice ai sensi degli artt. 323 e 330 CCII e, nei casi più gravi, bancarotta fraudolenta impropria). Dà conto delle più recenti pronunce della Cassazione, compresa una sentenza penale del 18 settembre 2026, e indica le condotte documentabili che, nella prassi, distinguono l’amministratore chiamato a rispondere da quello che dimostra di avere agito con diligenza. Il messaggio, coerente con l’impostazione del Codice, è favorevole a chi agisce in buona fede: la legge non pretende che l’amministratore eviti ogni crisi; pretende che la veda, la governi e ne conservi traccia.


§2 — INQUADRAMENTO NORMATIVO

La norma di sistema sugli assetti

Dal 16 marzo 2019 l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva ha il dovere, sancito dall’art. 2086, comma 2, c.c., di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale; ha inoltre il dovere di attivarsi senza indugio per adottare e attuare uno degli strumenti che l’ordinamento prevede per superare la crisi e recuperare la continuità. Sono due obbligazioni distinte, di prevenzione e di reazione, che gravano in via esclusiva sugli amministratori (artt. 2380-bis e 2475 c.c.) [§1]. Il legislatore europeo ha impostato il problema allo stesso modo: l’art. 19 Dir. UE 2019/1023 impone a chi dirige un’impresa in probabilità di insolvenza di tenere conto dell’interesse dei creditori e di adottare misure ragionevoli per evitare l’insolvenza [§2].

Le definizioni che attivano i doveri

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a), CCII), e l’insolvenza come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b), CCII). Tra le due nozioni c’è un tratto di strada in cui l’impresa è ancora salvabile a costi contenuti: è quello che la legge vuole intercettare.

Assetti e segnali di allarme

L’art. 3, comma 2, CCII ribadisce che l’imprenditore collettivo deve istituire assetti adeguati; l’imprenditore individuale è tenuto ad adottare misure idonee (art. 3, comma 1, CCII). Assetti e misure devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali o economico-finanziari, di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità per almeno dodici mesi e di utilizzare la lista di controllo e il test pratico previsti dall’art. 13 CCII (art. 3, comma 3, CCII). L’art. 3, comma 4, CCII, nella formulazione oggi vigente dopo il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), indica i segnali che agevolano la previsione della crisi anche prima della sua emersione: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte retribuzioni mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni per importo superiore a quelli non scaduti; esposizioni verso banche e intermediari scadute da oltre sessanta giorni, o sconfinamenti oltre i fidi per lo stesso periodo, che rappresentino almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; esposizioni verso i creditori pubblici qualificati (art. 25-novies, comma 1, CCII). Sono indicatori da leggere e documentare, non soglie di responsabilità automatica.

La reazione: strumenti e competenza degli amministratori

Rilevata la crisi, gli amministratori dispongono di un ventaglio di strumenti: la composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII, con istanza ai sensi dell’art. 17 CCII), il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), gli accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo o, se il risanamento non è perseguibile, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII). La scelta e il contenuto della proposta spettano in via esclusiva agli amministratori o ai liquidatori: lo stabilisce l’art. 120-bis, comma 1, CCII, nella versione sostituita dal Correttivo ter [§3], e ne discende, secondo l’interpretazione prevalente, che non sono ammesse clausole statutarie che riservino la decisione ai soci. Dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino all’omologazione la revoca degli amministratori è inefficace in assenza di giusta causa, e la presentazione della domanda non integra giusta causa (art. 120-bis, comma 4, CCII). È un potere e insieme un dovere: nessun socio può impedire la scelta, e nessun amministratore può giustificare l’inerzia con il dissenso dei soci. Nelle trattative il debitore deve inoltre agire con correttezza e buona fede, rappresentare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente e gestire il patrimonio nell’interesse prioritario dei creditori (art. 4 CCII).

Il presidio dell’organo di controllo

L’organo di controllo societario e, dopo il Correttivo ter, anche il soggetto incaricato della revisione legale segnalano per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza per la presentazione dell’istanza di composizione negoziata (art. 25-octies, comma 1, CCII). La segnalazione è motivata, trasmessa con mezzi che assicurano la prova della ricezione e fissa un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire sulle iniziative assunte; è considerata tempestiva se interviene entro sessanta giorni dalla conoscenza delle condizioni [§4]. Alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) è dedicato l’art. 25-novies CCII: secondo la Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Codice della crisi, Parte I) esse hanno funzione di allerta preventiva e non impongono automaticamente l’accesso alla composizione negoziata [§5].


§3 — ANALISI DELLA FATTISPECIE

Tre inadempimenti distinti

Parlare genericamente di «ritardo» rischia di confondere tre condotte che la giurisprudenza tiene distinte:

  • l’omessa o inadeguata istituzione degli assetti (art. 2086, comma 2, c.c.);
  • l’inerzia dinanzi ai segnali di crisi, cioè il mancato attivarsi senza indugio con uno strumento (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 120-bis CCII; art. 4 CCII);
  • l’inosservanza dei doveri conseguenti alla causa di scioglimento: accertarla senza indugio e limitare la gestione alla conservazione del patrimonio (artt. 2484, 2485 e 2486 c.c.).

Nessuna delle tre genera responsabilità in re ipsa: occorrono sempre il danno e il nesso causale.

La responsabilità civile: chi agisce e con quali presupposti

Gli amministratori rispondono verso la società (artt. 2392 e 2393 c.c. nelle S.p.A.; art. 2476, commi 1 e 3, c.c. nelle S.r.l.), verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio (art. 2394 c.c.; art. 2476, comma 6, c.c.) e verso i singoli soci e i terzi direttamente danneggiati (art. 2395 c.c.). In caso di liquidazione giudiziale il curatore, autorizzato, può promuovere o proseguire le azioni sociale e dei creditori (art. 255 CCII), che confluiscono in un’unica azione, unitaria e inscindibile, pur conservando presupposti e regime probatorio propri.

Quanto ai presupposti, la responsabilità verso i creditori non richiede l’insolvenza: basta che si sia perduta la garanzia patrimoniale generica, per l’eccedenza delle passività sulle attività (art. 2394, comma 2, c.c.; Cass. civ., Sez. III, 7 novembre 2019, n. 28613).

Il danno: dal deficit fallimentare ai netti patrimoniali

Le Sezioni Unite hanno escluso che la sola mancanza o irregolarità delle scritture contabili giustifichi la liquidazione del danno nella differenza tra passivo e attivo fallimentari, ammettendo quel criterio solo in via equitativa e con indicazione delle ragioni che impediscono di accertare gli effetti dannosi specifici (Cass. civ., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100, Pres. Rovelli, Rel. Rordorf). Principio di diritto. Nell’azione promossa dal curatore l’individuazione e la liquidazione del danno vanno operate con riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare.

Il legislatore è poi intervenuto con l’art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dall’art. 378, comma 2, CCII [§6]: accertata la responsabilità, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di cessazione dalla carica (o di apertura della procedura concorsuale) e quello alla data della causa di scioglimento, detratti i costi che secondo normalità sarebbero stati sostenuti fino al compimento della liquidazione; se mancano le scritture o i netti non sono determinabili, il danno è pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. La Cassazione ha ritenuto il criterio applicabile anche ai giudizi in corso, qualificandolo come valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069), ovvero come criterio ordinario di natura presuntiva, superabile provando un danno diverso (Cass. civ., Sez. I, 26 febbraio 2024, n. 5057). Con Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20150 è stata ammessa anche una liquidazione alternativa, fondata sui debiti assunti indebitamente tra il momento in cui si sarebbe dovuta chiedere la procedura e quello dell’apertura.

Il ritardo che scioglie: la perdita del capitale

La causa di scioglimento più frequente è la perdita del capitale sotto il minimo legale (art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.; nelle S.r.l. art. 2482-ter c.c.). Gli amministratori devono accertarla senza indugio, pena la responsabilità personale e solidale per i danni a società, soci, creditori e terzi (art. 2485, comma 1, c.c.); da quel momento la gestione può proseguire solo a fini conservativi (art. 2486, commi 1 e 2, c.c.). La Cassazione distingue due responsabilità autonome e cumulabili: quella per il ritardo o l’omissione nell’accertamento e nel deposito, e quella per gli atti compiuti in violazione del divieto di gestione non conservativa (Cass. civ., Sez. I, 17 aprile 2024, n. 10413). Sul piano probatorio, chi agisce deve dimostrare lo scioglimento e il compimento di atti negoziali; spetta agli amministratori provare che tali atti erano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069). La prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale non è una scelta gestionale insindacabile, ma richiede comunque la prova del pregiudizio e del nesso causale (Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2024, n. 28320).

Le perdite «sospese» degli esercizi 2020-2022

Molte società hanno beneficiato della sospensione degli obblighi di copertura delle perdite e della non operatività della relativa causa di scioglimento, disposta dall’art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, e successivamente prorogata [§7]. Per le perdite emerse nel 2020 il termine di copertura coincide con l’approvazione del bilancio 2025, cioè con le assemblee del 2026; per quelle del 2021 e del 2022 con i bilanci 2026 e 2027. Chi ha «congelato» le perdite e non le ha ancora coperte deve verificarle ora: cessata la deroga, l’inerzia non è più protetta.

La responsabilità penale

Se la società è dichiarata in liquidazione giudiziale, il ritardo può assumere rilievo penale. La bancarotta semplice (art. 323 CCII, già art. 217 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi, fuori dai casi di bancarotta fraudolenta, ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l’apertura della liquidazione giudiziale o ha aggravato il proprio dissesto «astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa» (art. 323, comma 1, lett. d), CCII). L’art. 330 CCII (già art. 224 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) estende le stesse pene ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, sia quando abbiano commesso uno dei fatti previsti dall’art. 323 CCII, sia quando abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto violando gli obblighi imposti dalla legge [§8]. Alla condanna consegue l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di ricoprire uffici direttivi fino a due anni (art. 323, comma 3, CCII). L’apertura della liquidazione giudiziale è condizione di punibilità, non prova della colpa.

Quando l’omissione non è colposa ma strategica, come nel sistematico mancato versamento di imposte usato quale autofinanziamento, l’ipotesi si sposta sulla bancarotta fraudolenta impropria per operazioni dolose (art. 329 CCII, già art. 223, comma 2, R.D. 16 marzo 1942, n. 267): le operazioni dolose possono consistere anche in condotte omissive, e in tale senso è rilevante il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi (Cass. pen., Sez. V, 29 gennaio 2026, n. 3660). Restano fuori dalla punibilità i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione degli strumenti di regolazione della crisi indicati dall’art. 324 CCII: chi opera dentro quel perimetro è protetto, chi ne esce resta esposto al vaglio del giudice penale.


§4 — IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La cronologia del ritardo

Il caso più recente riguarda l’amministratore unico di una società fallita: le perdite risultavano dal bilancio del 2011, l’istanza di fallimento fu presentata nel 2018. La Suprema Corte ha ribadito che l’aggravamento del dissesto, per la bancarotta semplice, non coincide con l’aumento di singole poste passive, ma consiste nel deterioramento complessivo della situazione economico-finanziaria, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento; ha riconosciuto il nesso con l’inerzia (anche nel convocare l’assemblea per la riduzione del capitale) e ha ritenuto colpa grave le scelte attendiste fondate su soluzioni ipotetiche, senza apporto di nuove risorse. Le controversie sulla titolarità delle quote non impedivano di attivarsi, e la durata pluriennale dell’inadempimento ha escluso la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) (Cass. pen., Sez. V, 18 settembre 2026, n. 33938). La colpa grave si accerta in concreto, sulle informazioni disponibili; un tentativo di risanamento serio e documentato è cosa diversa dall’attesa.

Sul confine con le operazioni di grave imprudenza, la Corte ha precisato che esse sono quelle finalisticamente orientate a ritardare la procedura e caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superano l’ordinaria imprudenza; la loro sussistenza non è esclusa dal fatto che la prosecuzione dell’attività sia decisa nell’interesse dell’impresa (Cass. pen., Sez. V, 5 giugno 2026, n. 29457).

Il credito che alimenta il ritardo

La Prima Sezione civile ha dichiarato nullo, per contrarietà al buon costume economico, un finanziamento concesso a un’impresa in grave stato di decozione (con il quale era stato ripianato lo scoperto verso la stessa banca), e irripetibili le somme erogate ai sensi dell’art. 2035 c.c., con esclusione del credito dal passivo; la decisione richiama l’obbligo di assetti adeguati e mostra l’altra faccia del ritardo: ciò che aggrava il dissesto ha un prezzo anche per chi lo finanzia (Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2026, n. 7134, Pres. Terrusi, Rel. Dongiacomo).

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. pen., Sez. V18 set. 202633938Bancarotta semplice: l’aggravamento del dissesto è deterioramento complessivo, non aumento di singole passività; la colpa grave si desume dal comportamento concreto (scelte attendiste, nessuna nuova risorsa).Rigetto del ricorso; condanna definitiva
Cass. pen., Sez. V5 giu. 202629457Operazioni di grave imprudenza per ritardare la procedura: finalità dilatoria e grave avventatezza o spregiudicatezza, anche se la prosecuzione è nell’interesse dell’impresa.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. I25 mar. 20267134Finanziamento a impresa decotta idoneo ad aggravare il dissesto: nullo per contrarietà al buon costume economico; somme irripetibili (art. 2035 c.c.).Rigetto del ricorso della banca
Cass. pen., Sez. V29 gen. 20263660Operazioni dolose (art. 329 CCII) anche omissive: rileva il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. I18 lug. 202520150Danno liquidabile sui debiti assunti indebitamente tra il momento in cui si doveva chiedere la procedura e l’apertura, a prescindere dai netti patrimoniali.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. I4 nov. 202428320Prosecuzione dopo la perdita del capitale e compensi non deliberati: violazioni di norme specifiche, ma servono prova del danno e nesso causale.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. I17 apr. 202410413Due responsabilità autonome: ritardo nell’accertamento dello scioglimento e gestione non conservativa.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. I25 mar. 20248069Art. 2486, comma 3, c.c. applicabile ai giudizi in corso; l’attore prova scioglimento e atti, gli amministratori la finalità conservativa.Conferma della condanna dell’amministratore
Cass. civ., Sez. I26 feb. 20245057Criterio differenziale come criterio ordinario, con presunzione relativa superabile.Massima ufficiale; esito non indicato
Cass. civ., Sez. III7 nov. 201928613Azione dei creditori ex art. 2394, comma 2, c.c.: basta la perdita della garanzia patrimoniale generica, non l’insolvenza.Cassazione con rinvio
Cass. civ., Sez. Un.6 mag. 20159100Azione del curatore: onere di allegare specifici inadempimenti; il deficit fallimentare è solo criterio equitativo motivato.Massima ufficiale; esito non indicato

§5 — PROFILI OPERATIVI

Dal segnale alla decisione: una sequenza difendibile

L’amministratore diligente non è quello che evita la crisi, ma quello che può ricostruire, date alla mano, che cosa ha visto, che cosa ha deciso e perché. Lo schema che segue ordina la sequenza in sei fasi.

Dal segnale alla decisione: la sequenza che protegge gli amministratori

Schema procedurale · stato del diritto al 29 settembre 2026

Fase 1

Rilevare

Assetti adeguati, flussi di cassa prospettici a dodici mesi, monitoraggio dei segnali di allarme.

art. 2086, comma 2, c.c. · art. 3 CCII

Fase 2

Documentare

Verbalizzare le valutazioni sulla continuità; riscontrare per iscritto le segnalazioni dell’organo di controllo entro il termine fissato (massimo trenta giorni).

art. 25-octies CCII

Fase 3

Verificare il capitale

Perdita oltre un terzo o sotto il minimo legale: convocare l’assemblea senza indugio e datare l’eventuale causa di scioglimento.

artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 c.c.

Fase 4

Scegliere lo strumento

Composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o, se il risanamento non è perseguibile, liquidazione giudiziale.

artt. 12, 17, 37, 56 CCII

Fase 5

Decidere

La decisione spetta in via esclusiva agli amministratori, con delibera motivata; la revoca è inefficace senza giusta causa.

art. 120-bis CCII

Fase 6

Gestire nel frattempo

Conservare il valore del patrimonio; compiere atti coerenti con le trattative e con lo strumento prescelto.

art. 2486 c.c. · artt. 4 e 324 CCII

Se si attende

Sul piano civile

Danno presunto pari alla differenza dei netti patrimoniali, salva prova contraria; azione esercitabile dal curatore.

art. 2486, comma 3, c.c. · art. 255 CCII

Sul piano penale

Bancarotta semplice per aggravamento del dissesto: reclusione da sei mesi a due anni e inabilitazione fino a due anni.

artt. 323 e 330 CCII

Gli errori ricorrenti

Dalla giurisprudenza esaminata emergono cinque errori tipici: attendere soluzioni ipotetiche senza nuove risorse; trattare gli assetti come un adempimento formale; continuare ad assumere debiti dopo la perdita del capitale; non convocare l’assemblea; subordinare la decisione al consenso dei soci, che l’art. 120-bis CCII non richiede. A tutti si può rimediare fino a quando lo strumento è ancora accessibile: la tempestività, più della perfezione del piano, è ciò che la legge premia.

Imprenditore individuale e società

Le regole sugli assetti si applicano con gradazioni diverse: misure idonee per l’imprenditore individuale, assetti proporzionati alla natura e alle dimensioni per la società (art. 3, commi 1 e 2, CCII). L’esposizione personale dell’imprenditore individuale è diretta; quella degli amministratori di società passa dalle azioni di responsabilità e, in caso di liquidazione giudiziale, dai reati di bancarotta.


§6 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Istituire assetti proporzionati e aggiornarli a ogni evento significativo: budget di tesoreria a dodici mesi, flussi di cassa prospettici, scadenziario dei debiti, reportistica periodica; conservare i documenti con data certa (art. 3, comma 3, CCII).
  • Monitorare ogni mese i segnali dell’art. 3, comma 4, CCII (retribuzioni, fornitori, banche, creditori pubblici) e fissare una soglia interna di allarme prima di quelle di legge.
  • Verbalizzare le valutazioni sulla continuità aziendale e riscontrare per iscritto, nel termine fissato, ogni segnalazione dell’organo di controllo o del revisore (art. 25-octies CCII).
  • Alla prima perdita rilevante del capitale convocare senza indugio l’assemblea, con la relazione sulla situazione patrimoniale, e datare con precisione l’eventuale causa di scioglimento (artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2485 c.c.).
  • Verificare subito se la società ha perdite «sospese» del 2020, 2021 o 2022 e programmare la copertura prima dell’approvazione del bilancio che ne segna il termine.
  • Dopo la causa di scioglimento, se non si ricapitalizza, gestire in modo conservativo e annotare per ogni atto la finalità liquidatoria o di necessità, perché la prova è a carico degli amministratori (art. 2486 c.c.).
  • Valutare in tempi brevi e per iscritto l’accesso alla composizione negoziata, con lista di controllo e test pratico (art. 13 CCII; decreto dirigenziale del Ministero della giustizia del 23 aprile 2026): una decisione motivata, anche negativa, vale più dell’assenza di decisione.
  • Non subordinare la scelta al consenso dei soci, informandoli ma decidendo in proprio (art. 120-bis CCII); evitare pagamenti preferenziali e nuove obbligazioni non giustificate, operando nel perimetro dell’art. 324 CCII.
  • Se il risanamento non è perseguibile, considerare senza attendere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 37 CCII) e tenere regolari libri e scritture contabili (art. 323, comma 2, CCII).

§7 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il diritto della crisi ha spostato il baricentro della responsabilità degli amministratori dal risultato al processo: non si risponde per essere incappati in una crisi, ma per il modo e per il momento in cui la si è affrontata. Le pronunce più recenti, civili e penali, convergono su un dato: il danno, e prima ancora la colpa, si misurano sulla cronologia, cioè sulla distanza tra il momento in cui l’amministratore poteva vedere e quello in cui ha deciso.

Da qui una lettura favorevole all’amministratore in buona fede. L’ordinamento offre strumenti (composizione negoziata, piano attestato, accordi, concordato), riserva agli amministratori la decisione di accedervi (art. 120-bis CCII), protegge dalla revoca chi la assume e delimita l’area dell’esenzione penale per gli atti compiuti in esecuzione degli strumenti (art. 324 CCII). Il tempo speso a rilevare, documentare e decidere non è un costo: è la prova della diligenza, e in giudizio è quasi sempre l’unica che conta.

Chi oggi amministra una società con perdite pregresse, segnali di allarme o strumenti non ancora attivati farà bene a datare il proprio stato di conoscenza, a chiedere pareri tecnici e a verbalizzare le scelte; chi invece è già stato convenuto o indagato dovrà ricostruire con rigore la cronologia dei fatti, perché è su di essa che si gioca la difesa.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere legale né sollecitazione di alcun genere; per la valutazione di un caso concreto è necessario rivolgersi a un professionista abilitato.


Note

[§1] Il comma 2 dell’art. 2086 c.c. è stato introdotto dall’art. 375 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con entrata in vigore anticipata al 16 marzo 2019; il CCII nel suo complesso è in vigore dal 15 luglio 2022. L’istituzione degli assetti è attribuita in via esclusiva agli amministratori dagli artt. 2380-bis e 2475 c.c.

[§2] L’art. 19 Dir. UE 2019/1023 è stato recepito dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che ha modificato il CCII.

[§3] L’art. 120-bis, comma 1, CCII è stato sostituito dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (Correttivo ter), che ha riferito la decisione anche ai liquidatori e alla domanda con riserva.

[§4] L’art. 25-octies CCII è stato modificato dall’art. 7 D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, con effetto dal 28 settembre 2024: segnalazione estesa al revisore, tempestività entro sessanta giorni, valutazione ai fini dell’attenuazione o esclusione della responsabilità ex art. 2407 c.c. e art. 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

[§5] Agenzia delle Entrate, Circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, recante il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (Parte I), sezione dedicata alle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies CCII).

[§6] Il comma 3 dell’art. 2486 c.c. è stato introdotto dall’art. 378, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

[§7] La sospensione (art. 6 D.L. 8 aprile 2020, n. 23) è stata prorogata da successivi interventi legislativi; il termine di copertura è il quinto esercizio successivo a quello della perdita, secondo la ricostruzione oggi prevalente nella prassi professionale. Si raccomanda la verifica esercizio per esercizio.

[§8] Concordanza con la legge fallimentare previgente (R.D. 16 marzo 1942, n. 267): art. 323 CCII (art. 217 L.F.); art. 330 CCII (art. 224 L.F.); art. 329 CCII (art. 223 L.F.).

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