Sistema d’Informazione Schengen: se sei nella lista nera delle frontiere europee, ecco come uscirne

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Il SIS III, le segnalazioni illegittime, il diritto di accesso e rettifica, il principio di esclusività dello Stato segnalante e le azioni per gli interessati erroneamente segnalati.

📌 Nota di aggiornamento

Il pacchetto normativo SIS III (Regolamenti UE 2018/1860, 2018/1861 e 2018/1862), pienamente operativo dal 7 marzo 2023, resta il quadro di riferimento vigente; non si registrano modifiche legislative successive. La verifica condotta alla data odierna conferma il carattere consolidato del principio di esclusività dello Stato segnalante e del ruolo di controllo del Garante Privacy ai sensi degli artt. 55 Reg. 2018/1861, 69 Reg. 2018/1862, 154 Codice Privacy e 37 D.Lgs. 51/2018.

§1 — Sommario

  • Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS) è oggi disciplinato dal cosiddetto “pacchetto SIS III” — i Regolamenti UE 2018/1860 (rimpatrio), 2018/1861 (verifiche di frontiera) e 2018/1862 (cooperazione di polizia e giudiziaria) — operativo su tutto il territorio Schengen dal 7 marzo 2023, in sostituzione del precedente SIS II.
  • Le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso e soggiorno sono disciplinate dagli artt. 24 e 25 del Regolamento UE 2018/1861, che ne tassano le condizioni sostanziali: minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, oppure provvedimento di allontanamento non revocato né sospeso.
  • Il principio cardine dell’intero sistema è quello della esclusività dello Stato segnalante: soltanto lo Stato membro che ha inserito una segnalazione può modificarla, integrarla, correggerla o cancellarla.
  • I diritti dell’interessato — accesso, rettifica e cancellazione — sono disciplinati dall’art. 53 del Regolamento UE 2018/1861 e dall’art. 67 del Regolamento UE 2018/1862, esercitabili in Italia tramite richiesta diretta al Ministero dell’Interno — N.SIS o, in via indiretta, tramite il Garante per la protezione dei dati personali.
  • Il Garante Privacy esercita la funzione di autorità di controllo sulla sezione nazionale del SIS ai sensi dell’art. 55 del Regolamento UE 2018/1861, dell’art. 69 del Regolamento UE 2018/1862, dell’art. 154 del Codice Privacy e dell’art. 37 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.
  • Chi ritenga di essere stato illegittimamente segnalato dispone di un percorso a più livelli: verifica tramite diritto di accesso, richiesta motivata di rettifica o cancellazione allo Stato segnalante, reclamo al Garante, e — per i provvedimenti amministrativi italiani conseguenti — ricorso al giudice amministrativo.

§2 — Inquadramento normativo

Dal SIS II al SIS III: la riforma del 2018 e l’entrata in vigore del 2023

Il Sistema d’Informazione Schengen è la più grande banca dati condivisa per la sicurezza e la gestione delle frontiere dello spazio Schengen. La sua disciplina attuale discende da un pacchetto di tre regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 28 novembre 2018: il Regolamento UE 2018/1860, relativo all’uso del SIS per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; il Regolamento UE 2018/1861, relativo all’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera; e il Regolamento UE 2018/1862, relativo all’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Questo pacchetto — comunemente definito SIS III o SIS recast — è divenuto pienamente operativo su tutto il territorio Schengen il 7 marzo 2023, sostituendo il precedente SIS II e rafforzandone significativamente le funzionalità, in particolare quanto all’uso di dati biometrici.

Le condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e soggiorno

Il cuore sostanziale della disciplina, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, è contenuto negli artt. 24 e 25 del Regolamento UE 2018/1861. L’art. 24 individua le condizioni generali per l’inserimento di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e di soggiorno: la segnalazione può essere inserita quando lo Stato membro ritenga, sulla base di una valutazione individuale, che la presenza di quella persona costituisca una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale, oppure quando nei suoi confronti sia stato adottato un provvedimento di allontanamento, respingimento o espulsione non revocato né sospeso. L’art. 25 disciplina le condizioni per l’inserimento di segnalazioni riguardanti cittadini di paesi terzi soggetti a misure restrittive adottate al fine di impedire l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, in attuazione di decisioni del Consiglio dell’Unione europea.

Il principio di esclusività dello Stato segnalante

Un principio strutturale, che percorre l’intera architettura del SIS fin dalla Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990, è quello secondo cui soltanto lo Stato membro che ha inserito una determinata segnalazione può modificarla, integrarla, correggerla, aggiornarla o cancellarla. Nessun altro Stato membro — per quanto la segnalazione produca effetti anche sul proprio territorio — può autonomamente intervenire sul suo contenuto. Se una persona regolarmente residente in Italia scopre di essere stata segnalata da un altro Stato membro, le autorità italiane non possono cancellare autonomamente la segnalazione, ma devono attivare una procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

La rete SIRENE: cooperazione tra uffici nazionali, non un’istanza di ricorso

È qui opportuno un chiarimento terminologico. La sigla SIRENE designa la rete degli uffici nazionali istituiti in ciascuno Stato Schengen per lo scambio delle informazioni supplementari necessarie all’applicazione delle segnalazioni SIS e per la cooperazione operativa tra le autorità dei diversi Paesi. Non si tratta di un’autorità di ricorso a cui il singolo cittadino possa rivolgersi per contestare una segnalazione, bensì di un canale di comunicazione interstatale.

I diritti dell’interessato: accesso, rettifica e cancellazione

I diritti riconosciuti alla persona i cui dati siano trattati nel SIS sono disciplinati dall’art. 53 del Regolamento UE 2018/1861 (settore frontiere) e dall’art. 67 del Regolamento UE 2018/1862 (settore cooperazione di polizia e giudiziaria): il diritto di accesso, il diritto di rettifica quando i dati contengano errori di fatto, il diritto di cancellazione quando i dati siano stati archiviati in violazione di norme di diritto, e il diritto di proporre ricorso dinanzi alle giurisdizioni o autorità competenti.

Il ruolo del Garante Privacy e le due vie di accesso

In Italia, l’autorità centrale competente sulla sezione nazionale del SIS (N.SIS) è il Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale, V Divisione. L’interessato può esercitare i propri diritti in via diretta, rivolgendo istanza motivata direttamente a questo ufficio, oppure, quando la segnalazione provenga da uno Stato che preveda il solo accesso indiretto, rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante esercita altresì la funzione di autorità di controllo sulla sezione nazionale del SIS, ai sensi dell’art. 55 Reg. UE 2018/1861, dell’art. 69 Reg. UE 2018/1862, dell’art. 154 Codice Privacy e dell’art. 37 D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

§3 — La prassi applicativa e gli orientamenti consolidati

Una premessa di metodo è d’obbligo: a differenza di altri istituti esaminati in questa serie, il contenzioso pubblicato in materia di segnalazioni SIS è relativamente contenuto, poiché la gran parte delle controversie si risolve nella fase amministrativa di consultazione tra Stati membri. Ciò premesso, alcuni principi possono considerarsi solidamente acquisiti.

Il dovere di consultazione prima di provvedimenti pregiudizievoli

Un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa italiana afferma che il ritiro o il diniego di un titolo di soggiorno fondato su una segnalazione SIS inserita da un altro Stato membro, senza previa attivazione della procedura di consultazione con l’autorità dello Stato segnalante, risulta illegittimo, in contrasto con il meccanismo di cooperazione previsto dall’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. L’autorità nazionale che riceve una segnalazione da un altro Stato non può limitarsi a darvi meccanica esecuzione, ma deve attivare il canale di cooperazione per verificarne l’attualità e la persistenza dei presupposti.

Il principio del “flag” nella cooperazione di polizia e giudiziaria

Nell’ambito delle segnalazioni relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sui meccanismi di esecuzione delle segnalazioni SIS relative a oggetti ricercati, confermando che l’esecuzione dell’azione richiesta da una segnalazione resta disciplinata dalle regole e dagli obiettivi fissati dallo Stato membro segnalante, mentre lo Stato membro di esecuzione conserva un margine limitato, definito dal diritto nazionale, quanto alle modalità pratiche di attuazione.

La funzione di garanzia del Garante Privacy

Il Garante, nell’esercizio della propria funzione di controllo sulla sezione nazionale del SIS, verifica che i trattamenti effettuati siano conformi alla disciplina di settore e che i diritti di accesso, rettifica e cancellazione siano concretamente assicurati agli interessati, rappresentando un livello ulteriore di garanzia rispetto al canale diretto presso il Ministero dell’Interno.

Quadro riepilogativo delle fonti e dei principi verificati

FonteRiferimentoPrincipio
Regolamento UE 2018/1861Artt. 24-25Condizioni per la segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso e soggiorno
Regolamento UE 2018/1861Art. 53Diritti di accesso, rettifica e cancellazione (settore frontiere)
Regolamento UE 2018/1862Art. 67Diritti di accesso, rettifica e cancellazione (settore polizia e giudiziario)
Reg. UE 2018/1861 / 2018/1862Artt. 55 / 69Funzione di controllo del Garante Privacy sulla sezione nazionale SIS
D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51Art. 37Recepimento Direttiva 2016/680: vigilanza del Garante sui trattamenti di polizia e giustizia
CAAS — prassi amministrativaArt. 25 CAASDovere di consultazione dello Stato segnalante prima di provvedimenti pregiudizievoli

§4 — Il caso concreto: fattispecie tipiche

Il cittadino extra-UE regolarmente residente segnalato da un altro Stato

La fattispecie più frequente riguarda il cittadino di un paese terzo, regolarmente soggiornante in Italia, che scopre — tipicamente in occasione del rinnovo del proprio titolo di soggiorno, o di un viaggio verso un altro Stato Schengen — di essere oggetto di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso inserita da un altro Stato membro, magari anni prima, per ragioni nel frattempo superate. Le autorità italiane non possono cancellare autonomamente la segnalazione: l’interessato deve attivare la richiesta di accesso e, se del caso, di cancellazione, indirizzata all’autorità dello Stato segnalante.

Il diniego di regolarizzazione fondato su una segnalazione risalente

Una seconda fattispecie riguarda il provvedimento di rigetto di un’istanza di regolarizzazione del soggiorno motivato dalla presenza di una segnalazione SIS, quando l’interessato abbia nel frattempo ottenuto dallo Stato segnalante elementi che ne dimostrino l’illegittimità o la sopravvenuta caducazione. Il provvedimento amministrativo italiano di diniego — in quanto atto autonomo, distinto dalla segnalazione altrui che ne costituisce solo il presupposto — è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo competente.

L’omonimia e l’errore di attribuzione

Una terza fattispecie riguarda l’errore di attribuzione per omonimia: una persona si vede negare l’ingresso alla frontiera perché il sistema associa erroneamente i propri dati anagrafici a quelli di un soggetto realmente oggetto di segnalazione. Il diritto di accesso costituisce lo strumento essenziale per far emergere l’errore.

§5 — Il percorso motivazionale

Il bilanciamento tra sicurezza collettiva e garanzie individuali

L’intera architettura del SIS riflette un bilanciamento tra l’esigenza di sicurezza collettiva connessa all’abolizione dei controlli alle frontiere interne e le garanzie individuali della persona i cui dati siano trattati nel sistema. Il principio di esclusività dello Stato segnalante impone un onere di cooperazione attiva tra le amministrazioni nazionali, affinché l’interessato non si trovi privo di interlocutore per la tutela dei propri diritti nel solo Stato in cui risiede.

La distinzione tra atto interstatale e provvedimento nazionale conseguente

Un secondo profilo di rilievo è la distinzione tra la segnalazione SIS in sé — atto di competenza esclusiva dello Stato segnalante — e il provvedimento amministrativo nazionale che su quella segnalazione si fonda. Mentre la prima non può essere contestata direttamente dinanzi alle autorità italiane, il secondo resta pienamente sindacabile secondo le ordinarie regole del diritto amministrativo nazionale.

§6 — Consigli operativi

Chi sospetti di essere oggetto di una segnalazione SIS deve seguire un percorso preciso, tenendo presente la distinzione tra i due canali di intervento.

Segnalazione SIS: il percorso per uscirne

Studio Legale Baldari & Colella · aggiornato settembre 2026

1

Verifica tramite diritto di accesso

Richiesta al N.SIS (Ministero dell’Interno) o, per accesso indiretto, al Garante Privacy. Gratuita, nessuna motivazione richiesta.

2

Identifica lo Stato segnalante

Solo lo Stato che ha inserito la segnalazione può modificarla o cancellarla (principio di esclusività).

La segnalazione è di uno Stato diverso dall’Italia? Sì → invia richiesta motivata di rettifica/cancellazione a quello Stato, tramite N.SIS o accesso diretto se previsto
3

Se ricevi un provvedimento italiano pregiudizievole

Diniego di soggiorno o respingimento fondato sulla segnalazione: verifica se l’amministrazione ha attivato la consultazione con lo Stato segnalante.

4

Reclamo al Garante Privacy

Se la richiesta diretta non riceve riscontro adeguato entro i termini, o per l’accesso indiretto a segnalazioni di Stati che non prevedono contatto diretto.

5

Ricorso giurisdizionale

Giudice amministrativo per il provvedimento nazionale conseguente (diniego, respingimento); via ordinaria per le questioni di protezione dati in senso stretto.

⚠ Attenzione: la segnalazione SIS in sé non è contestabile dinanzi alle autorità italiane se inserita da un altro Stato membro. È il provvedimento nazionale che vi si fonda — non la segnalazione — a essere impugnabile in Italia.

Primo passo — Verificare l’esistenza della segnalazione

Prima di qualsiasi altra azione, occorre accertare se una segnalazione esista davvero e quale Stato l’abbia inserita, esercitando il diritto di accesso presso il N.SIS italiano o, se necessario, tramite il Garante Privacy.

Secondo passo — Predisporre la richiesta motivata allo Stato segnalante

Individuato lo Stato responsabile, la richiesta di rettifica o cancellazione deve essere indirizzata a quello Stato, argomentando con precisione l’illegittimità originaria della segnalazione o la sopravvenuta insussistenza dei suoi presupposti.

Terzo passo — Il reclamo al Garante Privacy in caso di inerzia

Se la richiesta diretta non riceve riscontro nei tempi ordinari — generalmente compresi tra 30 e 60 giorni secondo la prassi applicativa — è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Quarto passo — Il ricorso contro il provvedimento italiano conseguente

Quando la segnalazione altrui abbia dato luogo a un provvedimento pregiudizievole dell’amministrazione italiana, tale provvedimento è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo competente.

Quinto passo — L’assistenza legale transfrontaliera

Data la dimensione intrinsecamente transnazionale della materia, è spesso opportuno avvalersi di un difensore con esperienza in diritto dell’immigrazione e cooperazione Schengen.

§7 — Considerazioni finali

Il Sistema d’Informazione Schengen rappresenta un caso paradigmatico delle tensioni proprie del diritto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia europeo: uno strumento indispensabile alla sicurezza collettiva che, proprio per la sua efficacia, richiede presidi altrettanto solidi a tutela della persona che vi risulti erroneamente o non più legittimamente inserita. Il principio di esclusività dello Stato segnalante, se ben inteso, non è un ostacolo insormontabile alla tutela dell’interessato, ma un criterio di riparto delle competenze che impone all’interessato — e al suo difensore — di individuare con precisione l’interlocutore corretto fin dal primo passo.

L’esperienza applicativa maturata con il pacchetto SIS III, pienamente operativo dal 2023, conferma che la maggiore criticità pratica non risiede tanto nell’architettura normativa in sé, quanto nella tempestività e qualità della cooperazione amministrativa tra Stati membri: un sistema che funziona bene quando le autorità nazionali rispondono con diligenza alle richieste di consultazione, e che espone l’interessato a un pregiudizio prolungato quando questa cooperazione si inceppa.

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