Videosorveglianza in condominio e sul lavoro: cosa è lecito e cosa viola la privacy

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Telecamere condominiali, videocamere dei singoli condòmini e controlli sui dipendenti: limiti e rimedi tra GDPR, art. 1122-ter c.c. e Statuto dei lavoratori

§1 — SOMMARIO

Una telecamera è oggi un oggetto quotidiano: la si installa sul pianerottolo per timore dei furti, nell’androne per fermare i vandali, sopra la cassa di un negozio o nel magazzino di un’azienda. Ma ogni telecamera che riprende persone identificabili realizza un trattamento di dati personali e rientra, di regola, nel perimetro del Reg. UE 2016/679 (GDPR), che si somma a regole civilistiche, penali e giuslavoristiche diverse a seconda del luogo ripreso e di chi guarda le immagini.

Questo contributo distingue tre scenari spesso confusi: la telecamera del singolo condomino, l’impianto deliberato dall’assemblea sulle parti comuni e la videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Per ciascuno si chiarisce che cosa è lecito, che cosa viola la privacy e quali strumenti hanno chi installa e chi subisce le riprese.

Alla data di elaborazione (30 settembre 2026) il diritto vivente offre punti fermi recenti. In condominio, la Cassazione ha riaffermato che anche la telecamera «privata» collocata nella propria unità immobiliare può dare luogo a un trattamento di dati personali soggetto ai principi del GDPR [§1]. Sul lavoro, la Suprema Corte ha ribadito che i controlli difensivi sfuggono allo Statuto dei lavoratori solo se nascono da un fondato sospetto già maturato [§2], mentre il Garante, con l’ordinanza-ingiunzione del 3 settembre 2026, ha chiarito che nemmeno un accordo sindacale può legittimare telecamere sproporzionate, come quelle collocate negli spogliatoi [§3].

L’obiettivo è pratico: consentire a chi vuole proteggere persone e beni di farlo senza trasformare l’impianto in un boomerang giudiziario e permettere a chi subisce riprese illegittime di riconoscerle e di reagire.


§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO

La massima in materia condominiale

Secondo Cass. civ., Sez. II, ord., 14 aprile 2026, n. 9570, Pres. Falaschi, est. Scarpa [§1], l’utilizzo di un sistema di videosorveglianza installato all’interno di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, compresa in un complesso condominiale, dà luogo a un trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 2, Reg. UE 2016/679 (GDPR) e deve rispettare i principi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679 (GDPR), in particolare quelli di liceità, correttezza e trasparenza e di limitazione delle finalità.

In pratica il principio di diritto impone che l’angolo visuale resti confinato agli spazi di esclusiva pertinenza; l’estensione alle aree comuni immediatamente prossime è ammessa, secondo le massime pubblicate, solo con concrete e provate esigenze di sicurezza e ripresa proporzionata.

La massima in materia di controlli sui lavoratori

Per Cass. civ., Sez. lav., ord., 29 marzo 2026, n. 7514, Pres. Ponterio, Rel. Amendola [§2], i controlli difensivi in senso stretto sono sottratti all’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) solo se diretti ad accertare specifiche condotte illecite sulla base di concreti indizi già acquisiti; i controlli generalizzati o meramente esplorativi restano soggetti alla disciplina statutaria. Spetta al datore provare l’esistenza del sospetto e la sua collocazione temporale: in difetto, i dati raccolti sono inutilizzabili e l’illegittimità non può essere sanata retroattivamente.

Il perimetro applicativo delle due massime

Le due massime convergono: la finalità legittima, proteggere persone e beni, non basta da sola. Contano il luogo, la proporzione tra mezzo e scopo, la trasparenza e, nel lavoro, le garanzie procedurali che precedono l’installazione.


§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO

Videosorveglianza e dato personale

L’immagine di una persona identificabile è un dato personale (art. 4, par. 1, n. 1, Reg. UE 2016/679 (GDPR)); la sua ripresa e conservazione sono un trattamento (art. 4, par. 1, n. 2, Reg. UE 2016/679 (GDPR)). Chi decide finalità e mezzi è il titolare del trattamento (il singolo, il condominio, il datore di lavoro); chi viene ripreso è l’interessato. Non occorre un’autorizzazione preventiva del Garante: vale il principio di responsabilizzazione (art. 5, par. 2, Reg. UE 2016/679 (GDPR)), per cui il titolare deve valutare e documentare liceità e proporzionalità [§4].

I principi che governano ogni impianto

  • trasparenza: l’informativa a due livelli, cioè un cartello di avvertimento collocato prima del raggio d’azione (titolare, finalità, rinvio al testo completo) e un’informativa estesa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR);
  • minimizzazione: ripresa limitata all’area da proteggere, evitando i luoghi circostanti (art. 5, par. 1, lett. c), Reg. UE 2016/679 (GDPR));
  • limitazione della conservazione: le immagini si cancellano dopo poche ore o pochi giorni, e oltre le 72 ore occorre una giustificazione più argomentata (art. 5, par. 1, lett. e), Reg. UE 2016/679 (GDPR));
  • valutazione d’impatto (DPIA): richiesta, tra l’altro, per la sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico (art. 35, par. 3, lett. c), Reg. UE 2016/679 (GDPR)) e, nel lavoro, di regola per il monitoraggio dei dipendenti.

Tre regimi distinti

La stessa telecamera cambia disciplina secondo il contesto. Nell’ambito puramente domestico il GDPR non si applica (art. 2, par. 2, lett. c), Reg. UE 2016/679 (GDPR)), ma l’esenzione cade se l’obiettivo inquadra spazi comuni o pubblici. Nelle parti comuni prevalgono il codice civile e la titolarità del condominio. Nei luoghi di lavoro si aggiunge l’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), richiamato dall’art. 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy). Lo schema seguente offre una sintesi.

Tre regimi, tre regole: la videosorveglianza a colpo d’occhio

Schema comparativo — stato del diritto al 30 settembre 2026

Telecamera del singolo (ambito domestico)

Chi decideIl singolo proprietario o conduttore, per la propria unità.

Base normativaArt. 2, par. 2, lett. c), Reg. UE 2016/679 (GDPR) se l’inquadratura resta domestica; art. 615-bis c.p.

Cosa serveNessuna delibera, se l’obiettivo non esce dalla proprietà esclusiva.

Limite di ripresaSolo spazi di esclusiva pertinenza: vietati pianerottoli, scale, cortili, garage comuni, strada.

RischiRimozione o riorientamento, risarcimento, sanzioni GDPR, reato ex art. 615-bis c.p.

Impianto condominiale (parti comuni)

Chi decideL’assemblea, con il quorum dell’art. 1136, comma 2, c.c.; titolare è il condominio.

Base normativaArt. 1122-ter c.c.; art. 6, par. 1, lett. f), Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Cosa serveDelibera specifica, cartelli, informativa, conservazione breve (Garante: non oltre 7 giorni).

Limite di ripresaSolo le aree da proteggere; mai spazi privati altrui o pubblici.

RischiImpugnazione della delibera; sanzioni del Garante (art. 83 Reg. UE 2016/679 (GDPR)).

Luogo di lavoro

Chi decideIl datore di lavoro, ma solo dopo accordo sindacale o autorizzazione INL.

Base normativaArt. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300; art. 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; art. 88 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Cosa serveAccordo o autorizzazione preventivi, informativa ai lavoratori, di regola DPIA; il consenso dei singoli non basta.

Limite di ripresaSolo finalità tassative; mai controllo diretto e generalizzato; mai spogliatoi o bagni.

RischiReato ex art. 38 L. 20 maggio 1970, n. 300; inutilizzabilità delle immagini; sanzioni del Garante.

Necessità, proporzione, trasparenza: tre domande da porsi prima di installare qualunque telecamera.

Schema di sintesi a scopo divulgativo: non sostituisce la valutazione del caso concreto.

§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

  • Fonti europee: artt. 5, 6, 12, 13, 35 e 88 Reg. UE 2016/679 (GDPR), con sanzioni fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato mondiale (art. 83, par. 5, Reg. UE 2016/679 (GDPR)); Linee guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sui dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020.
  • Prassi del Garante: Provv. 8 aprile 2010, «Provvedimento in materia di videosorveglianza» (doc. web n. 1712680), ancora richiamato dall’Autorità, e le FAQ del dicembre 2020 [§4].
  • Codice Privacy: artt. 2-ter, 114, 166 e 171 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), oltre all’art. 2-decies D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) sull’inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina.
  • Codice civile: art. 1122-ter c.c. (impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220), art. 1136, comma 2, c.c. (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio) e art. 2043 c.c. (risarcimento del danno).
  • Codice penale: art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  • Diritto del lavoro: art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), come sostituito dall’art. 23 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, con le sanzioni penali dell’art. 38 L. 20 maggio 1970, n. 300, richiamate dall’art. 171 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy); prassi amministrativa: Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 19 febbraio 2018, n. 5 [§5].
  • Intelligenza artificiale: art. 5 Reg. UE 2024/1689 (AI Act), per i sistemi che analizzano automaticamente le immagini (v. § 6).

§5 — VIDEOSORVEGLIANZA IN CONDOMINIO

Le telecamere sulle parti comuni: serve la delibera

Dopo la L. 11 dicembre 2012, n. 220, l’art. 1122-ter c.c. affida all’assemblea la decisione di installare impianti di videosorveglianza sulle parti comuni, con la maggioranza dell’art. 1136, comma 2, c.c.: voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. Il Garante ricorda che l’installazione deve avvenire previa assemblea, con cartelli informativi e conservazione limitata [§4].

La delibera non dovrebbe essere generica: conviene indicare finalità, aree riprese, tempi di conservazione e soggetti abilitati a visionare le immagini, elementi che consentono di dimostrare la proporzionalità dell’impianto.

La base europea: il caso TK

Sul piano eurounitario, CGUE, Terza Sezione, 11 dicembre 2019, C-708/18, TK c. Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA, ha ammesso che una normativa nazionale autorizzi la videosorveglianza delle parti comuni di un edificio residenziale senza il consenso degli interessati, purché l’interesse alla sicurezza sia concreto e attuale e il trattamento sia necessario e proporzionato, cioè non sostituibile con mezzi meno invasivi.

Gli adempimenti del condominio come titolare

Attivato l’impianto, il condominio, rappresentato dall’amministratore, è titolare del trattamento: deve collocare cartelli visibili prima della zona ripresa, con rinvio all’informativa completa, e conservare le immagini per un tempo limitato: il Garante ritiene congruo, in ambito condominiale, un termine che non oltrepassi i sette giorni, mentre le Linee guida EDPB 3/2019 invitano a motivare con particolare cura i tempi superiori alle 72 ore [§4]. Vanno presidiati l’accesso alle immagini, riservato a persone autorizzate, e il diritto dell’interessato di ottenere copia delle riprese che lo riguardano (art. 15 Reg. UE 2016/679 (GDPR)).

La telecamera del singolo condomino

Il singolo può proteggere la propria unità senza delibera, ma solo se l’obiettivo resta confinato alla proprietà esclusiva. Per il Garante, per non incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.) l’angolo visuale deve essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza, escludendo ogni ripresa, anche senza registrazione, di cortili, pianerottoli, scale e parti comuni delle autorimesse, nonché di aree di terzi o di pubblico passaggio [§4].

L’esenzione per uso domestico (art. 2, par. 2, lett. c), Reg. UE 2016/679 (GDPR)) non copre chi riprende, anche solo in parte, lo spazio pubblico: lo affermò già CGUE, Quarta Sezione, 11 dicembre 2014, C-212/13, František Ryneš c. Úřad pro ochranu osobních údajů, a proposito di una telecamera fissata sulla facciata di una casa che inquadrava anche la strada. E Cass. civ., Sez. II, ord., 14 aprile 2026, n. 9570 [§1] ha rigettato il ricorso di due condomini contro l’ordine di rimozione o riorientamento di una telecamera esterna che, fissata alla parete antistante i garage, riprendeva le aree di manovra comuni.

Casi al limite: le aree comuni immediatamente adiacenti

La ripresa di porzioni minime di area comune non è esclusa a priori: secondo le massime pubblicate di Cass. civ., Sez. II, ord., 14 aprile 2026, n. 9570, l’estensione dell’inquadratura è possibile solo se ricorrono concrete esigenze di sicurezza, accertate in giudizio, e la ripresa è necessaria e proporzionata; un timore generico di furti non basta. In una vicenda tra comproprietari, Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 2181 [§6], ha respinto il ricorso di chi chiedeva la rimozione di due videocamere, ribadendo che la telecamera per sicurezza personale è lecita se l’inquadratura resta limitata alla pertinenza del titolare.

I rimedi per chi subisce riprese illegittime

  • richiesta di rimozione o riorientamento, in via ordinaria o d’urgenza (art. 700 c.p.c.), con eventuali misure di coercizione indiretta per il ritardo (art. 614-bis c.p.c.);
  • azione risarcitoria (art. 2043 c.c. e art. 82 Reg. UE 2016/679 (GDPR)), tenendo presente che nel contenzioso condominiale il danno non patrimoniale va allegato e provato e non è considerato in re ipsa;
  • reclamo al Garante (art. 77 Reg. UE 2016/679 (GDPR)) o ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (art. 79 Reg. UE 2016/679 (GDPR); art. 152 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy); art. 10 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150);
  • querela per il reato dell’art. 615-bis c.p., se ne ricorrono i presupposti.

§6 — VIDEOSORVEGLIANZA SUL LAVORO

Un doppio binario: Statuto dei lavoratori e GDPR

Nei luoghi di lavoro la liceità della videosorveglianza dipende da due filtri cumulativi. Il primo è l’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nel testo sostituito dall’art. 23 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151: gli impianti audiovisivi da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Il secondo è il GDPR: per il Garante il rispetto dell’art. 4 è condizione di liceità del trattamento, perché la norma è una disposizione più specifica di garanzia ai sensi dell’art. 88 Reg. UE 2016/679 (GDPR), richiamata dall’art. 114 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy) [§7].

Accordo collettivo o autorizzazione dell’Ispettorato

Gli impianti possono essere installati previo accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza, previa autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro (sede territoriale o, per le imprese plurilocalizzate, sede centrale). La procedura precede l’installazione e non può essere sanata dopo. Per gli strumenti utilizzati per rendere la prestazione e per la registrazione di accessi e presenze, l’art. 4, comma 2, L. 20 maggio 1970, n. 300 esclude la procedura, ma non le garanzie privacy.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 19 febbraio 2018, n. 5 [§5], ammette tra l’altro di inquadrare direttamente l’operatore quando lo giustifichino la sicurezza del lavoro o la tutela del patrimonio, e raccomanda un registro degli accessi alle immagini conservato per non meno di sei mesi.

Il consenso dei lavoratori non basta

Errore frequente è ritenere sufficiente la firma dei dipendenti su una liberatoria. Non lo è: la giurisprudenza penale di legittimità afferma che il consenso individuale non scrimina la violazione dell’art. 4 (tra le altre, Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2017, n. 22148), in coerenza con il Parere 2/2017 del Gruppo di lavoro Articolo 29 sul trattamento dei dati sul posto di lavoro (WP 249), che segnala lo squilibrio che rende il consenso difficilmente libero nel rapporto di lavoro.

La violazione dell’art. 4, comma 1, L. 20 maggio 1970, n. 300 è punita, in forza dell’art. 171 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), con le sanzioni dell’art. 38 L. 20 maggio 1970, n. 300: ammenda da 154 a 1.549 euro o arresto da quindici giorni a un anno, applicabili congiuntamente nei casi più gravi. La Cassazione ha però delimitato la fattispecie: la presenza di lavoratori nel luogo ripreso è requisito imprescindibile del reato (Cass. pen., Sez. III, 16 novembre 2023, n. 46188).

I controlli difensivi in senso stretto

La giurisprudenza civile distingue due figure: i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano la generalità dei dipendenti, soggetti in tutto all’art. 4, e i controlli difensivi in senso stretto, diretti ad accertare condotte illecite di singoli lavoratori sulla base di concreti indizi, che restano fuori dal suo perimetro (Cass. civ., Sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732; Cass. civ., Sez. lav., 26 giugno 2023, n. 18168). Con Cass. civ., Sez. lav., ord., 29 marzo 2026, n. 7514 [§2] la Corte ha ribadito che il controllo deve essere mirato e attuato ex post, dopo il fondato sospetto; che il datore deve provare sospetto e collocazione temporale; e che non si può qualificare a posteriori come difensivo un controllo iniziato senza sospetto né usare dati acquisiti prima.

L’accordo sindacale non sana un trattamento sproporzionato

Il punto più recente riguarda il rapporto tra garanzie collettive e GDPR. Con Garante, Provv. 3 settembre 2026, n. 619, doc. web n. 10294255, «Ordinanza ingiunzione nei confronti dell’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (A.S.I.S.)» [§3], l’Autorità ha sanzionato con 8.000 euro un ente che teneva telecamere sugli armadietti degli spogliatoi di una piscina, pur in presenza di un accordo sindacale del 2007: la tutela del patrimonio non giustifica un trattamento sproporzionato, e nemmeno l’accordo poteva derogare ai principi di necessità e proporzionalità, come affermato da CGUE, 19 dicembre 2024, C-65/23, K GmbH. L’ente non aveva valutato alternative meno invasive, come i lucchetti personali; il solo cartello all’ingresso della struttura non bastava e la conservazione a 72 ore non era motivata.

Analogo rigore in Garante, Provv. 12 febbraio 2026, n. 70, doc. web n. 10226611, «Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Coccaglio» [§7]: quattro telecamere su un magazzino comunale, filmati impiegati per una contestazione disciplinare, senza accordo sindacale né informativa ai lavoratori. Il Comune negava che il magazzino fosse «luogo di lavoro» perché frequentato solo saltuariamente; il Garante ha replicato che la tutela dell’art. 4 opera anche con accessi discontinui e per le aree esterne o perimetrali in cui i lavoratori transitano. Sanzione di 6.000 euro.

Informativa e utilizzabilità delle immagini

L’art. 4, comma 3, L. 20 maggio 1970, n. 300 consente di utilizzare le informazioni raccolte a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, disciplinare incluso, solo se il lavoratore ha ricevuto adeguata informazione su modalità d’uso e controlli e nel rispetto della disciplina privacy. In difetto i dati sono inutilizzabili (art. 2-decies D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy)) e la contestazione può cadere per mancanza di prova.

Le telecamere intelligenti e l’AI Act

Se l’impianto analizza automaticamente le immagini si aggiunge il Reg. UE 2024/1689 (AI Act), adottato il 13 giugno 2024, i cui divieti dell’art. 5 Reg. UE 2024/1689 (AI Act) sono applicabili dal 2 febbraio 2025. È vietata l’IA che inferisce le emozioni di una persona nei luoghi di lavoro, salvo ragioni mediche o di sicurezza (art. 5, par. 1, lett. f), Reg. UE 2024/1689 (AI Act)); l’identificazione biometrica remota «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico a fini di contrasto è ammessa solo nelle eccezioni tassative (art. 5, par. 1, lett. h), Reg. UE 2024/1689 (AI Act)). Gli altri sistemi di analisi video possono essere ad alto rischio (allegato III) o fuori dalle categorie regolate: la qualificazione va compiuta caso per caso, insieme alla DPIA.


§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

Le decisioni richiamate nei capitoli precedenti compongono un quadro coerente. Ne sintetizziamo il percorso motivazionale e gli esiti.

Il filo comune: necessità e proporzione

Corti e Garante applicano lo stesso schema in quattro passaggi: individuare la finalità perseguita; verificare la base giuridica (delibera assembleare, accordo sindacale o autorizzazione, interesse legittimo); valutare se la ripresa sia necessaria e proporzionata, cioè se non esistano mezzi meno invasivi; garantire trasparenza (cartelli e informativa) e limitazione della conservazione. Il fallimento di un solo passaggio rende il trattamento illecito, a prescindere dalla bontà dello scopo.

Il Garante e i casi di esercizi commerciali e luoghi aperti al pubblico

Con Garante, Provv. 16 gennaio 2026, n. 9, doc. web n. 10214411, «Ordinanza ingiunzione nei confronti di un esercizio commerciale di Rionero in Vulture (PZ)» [§8], l’Autorità ha sanzionato con 1.500 euro un esercente le cui telecamere, prive di cartelli, inquadravano il parcheggio e parte della strada pubblica, ordinando di orientare gli obiettivi in modo da non riprendere spazi pubblici né condominiali: proteggere la propria attività non autorizza a sorvegliare ciò che sta fuori dalla proprietà.

Le corti europee

Corte EDU, Grande Camera, 17 ottobre 2019, López Ribalda e altri c. Spagna, ric. nn. 1874/13 e 8567/13, ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU per la videosorveglianza occulta di lavoratrici sospettate di furto, in presenza di un ragionevole sospetto di gravi illeciti e di una misura proporzionata, principio richiamato dalla Cassazione a sostegno dei controlli difensivi. Di segno opposto Corte EDU, 28 novembre 2017, Antović e Mirković c. Montenegro, ric. n. 70838/13, che ha ravvisato una violazione della vita privata per telecamere in aule universitarie senza garanzie di legge. La tabella seguente riepiloga le principali pronunce esaminate.

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. II, ord.14 aprile 20269570La videosorveglianza nell’unità di proprietà esclusiva è trattamento di dati soggetto all’art. 5 GDPR; angolo visuale limitato agli spazi esclusivi, salvo esigenze di sicurezza concrete e riprese proporzionate.Ricorso rigettato; confermata la rimozione o il riorientamento della telecamera
Cass. civ., Sez. III2 febbraio 20262181Lecita la telecamera di sicurezza personale se l’inquadratura resta limitata alla pertinenza del titolare.Ricorso rigettato
Cass. civ., Sez. lav., ord.29 marzo 20267514Controlli difensivi in senso stretto solo con fondato sospetto già maturato; onere della prova sul datore; dati altrimenti inutilizzabili.Ricorso rigettato
Cass. pen., Sez. III16 novembre 202346188La presenza di lavoratori nel luogo ripreso è requisito imprescindibile per il reato dell’art. 38 L. 300/1970.Ricorso accolto sul primo motivo; sentenza di merito ritenuta lacunosa
Garante, Provv.3 settembre 2026619Telecamere negli spogliatoi sproporzionate; l’accordo sindacale non deroga a necessità e proporzionalità.Ordinanza ingiunzione di 8.000 euro
Garante, Provv.12 febbraio 202670L’art. 4 L. 300/1970 è condizione di liceità anche per luoghi frequentati saltuariamente; immagini non utilizzabili per fini disciplinari senza garanzie.Ordinanza ingiunzione di 6.000 euro
Garante, Provv.16 gennaio 20269Telecamere di un esercizio commerciale su parcheggio e strada pubblica, senza cartelli.Ordinanza ingiunzione di 1.500 euro; ordine di riorientare le telecamere e apporre i cartelli
CGUE, Terza Sezione11 dicembre 2019C-708/18Ammessa la videosorveglianza delle parti comuni di un edificio senza consenso, se necessaria e proporzionata.Risposta al rinvio pregiudiziale (TK)
CGUE, Quarta Sezione11 dicembre 2014C-212/13L’esenzione per uso domestico non copre la telecamera che riprende lo spazio pubblico.Risposta al rinvio pregiudiziale (Ryneš)
CGUE19 dicembre 2024C-65/23Le parti sociali non possono derogare ai principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati dei lavoratori.Risposta al rinvio pregiudiziale (K GmbH)
Corte EDU, Grande Camera17 ottobre 20191874/13 e 8567/13Legittima la videosorveglianza occulta proporzionata a un ragionevole sospetto di gravi illeciti.Nessuna violazione dell’art. 8 CEDU (López Ribalda e altri c. Spagna)
Corte EDU28 novembre 201770838/13Telecamere nei luoghi di lavoro pubblici senza garanzie di legge ledono la vita privata.Violazione dell’art. 8 CEDU (Antović e Mirković c. Montenegro)

§8 — FATTISPECIE CONCRETE

  • Il vicino che punta la telecamera sul pianerottolo. Se l’obiettivo riprende parti comuni o la porta altrui l’installazione è illegittima (art. 615-bis c.p.; Cass. civ., Sez. II, ord., 14 aprile 2026, n. 9570). Si chiede il riorientamento con diffida, poi si agisce in giudizio o si segnala al Garante.
  • L’assemblea vuole telecamere nell’androne e nel garage. Occorre delibera con il quorum dell’art. 1136, comma 2, c.c., con indicazione di finalità, aree, conservazione e incaricati; cartelli visibili; conservazione breve. Con un portiere dipendente del condominio torna in gioco anche l’art. 4 L. 20 maggio 1970, n. 300.
  • Il negozio con due commessi. Servono, prima dell’installazione, l’accordo sindacale o l’autorizzazione dell’Ispettorato; la liberatoria dei dipendenti non basta (Cass. pen., Sez. III, 8 maggio 2017, n. 22148).
  • Ammanchi in magazzino. Il controllo mirato è possibile solo dopo un fondato sospetto specifico, documentato; non si rivedono filmati anteriori (Cass. civ., Sez. lav., ord., 29 marzo 2026, n. 7514).
  • La smart cam in casa e la badante. La telecamera domestica resta fuori dal GDPR, ma colf e badanti vanno informate e non si devono riprendere ambienti come i bagni [§4].

§9 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Prima di acquistare l’impianto, mappare l’area da riprendere e chi la frequenta: angolo, zoom e maschere di oscuramento contano più dell’hardware; il singolo condomino verifichi con uno screenshot che nessuna parte comune sia visibile.
  • Se sei un amministratore, predisponi una delibera specifica (art. 1122-ter c.c.) con finalità, aree, conservazione e soggetti incaricati.
  • Collocare i cartelli prima del raggio d’azione delle telecamere e, nei luoghi ad alta riservatezza, all’ingresso di ciascun locale, con rinvio all’informativa estesa.
  • Impostare la cancellazione automatica; motivare per iscritto ogni tempo superiore alle 72 ore e, in condominio, non oltrepassare i sette giorni.
  • Sul lavoro, concludere l’accordo sindacale o ottenere l’autorizzazione INL prima dell’installazione; non affidarsi a liberatorie individuali; fornire ai lavoratori un’informativa che indichi anche l’eventuale uso disciplinare (art. 4, comma 3, L. 20 maggio 1970, n. 300).
  • Per i controlli difensivi, documentare data e fonte del sospetto, mirare il controllo su condotte specifiche e non visionare registrazioni anteriori.
  • Non riprendere spogliatoi, bagni e aree di riposo; documentare nella DPIA le alternative meno invasive valutate.
  • Se sei ripreso illegittimamente, conserva la prova dell’inquadratura, invia una diffida e valuta reclamo al Garante o azione giudiziaria.

§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro è meno complicato di quanto appaia: la stessa domanda, quel controllo è necessario, proporzionato e trasparente?, governa i tre scenari esaminati e cambia solo chi deve rispondere e con quali garanzie procedurali. Il singolo condomino risponde con l’angolo visuale, il condominio con la delibera e gli adempimenti del titolare, il datore di lavoro con l’accordo o l’autorizzazione preventivi e, per difendersi da illeciti, con il fondato sospetto.

Le pronunce del 2026 non rivoluzionano il sistema, ma ne rafforzano l’applicazione. La Cassazione civile chiarisce che la telecamera «di casa» esce dall’area di irrilevanza privacy appena guarda oltre la porta; la Sezione lavoro conferma che senza un sospetto già maturato le immagini non entrano nel processo; il Garante ricorda che né la buona fede né un accordo sindacale sanano un impianto sproporzionato. Le sanzioni irrogate nel 2026 ai piccoli titolari, da 1.500 a 8.000 euro, sono contenute: il costo maggiore, per chi sbaglia, è la perdita di una prova decisiva o la rimozione dell’impianto.

La strada è tracciata: progettare l’impianto prima di installarlo, documentare le scelte e ricordare che la sicurezza di persone e beni è un interesse legittimo, ma non il solo che l’ordinamento tutela.

[§1] Cass. civ., Sez. II, ord., 14 aprile 2026, n. 9570, Pres. Falaschi, est. Scarpa — massima riportata in www.ecnews.it, «Impianti di videosorveglianza in condominio» (consultata il 30 settembre 2026).

[§2] Cass. civ., Sez. lav., ord., 29 marzo 2026, n. 7514, Pres. Ponterio, Rel. Amendola — testo pubblicato in www.canestrinilex.com, «Controllo difensivo dei lavoratori, prove inutilizzabili? (Cass. 7514/26)» (consultato il 30 settembre 2026).

[§3] Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 3 settembre 2026, n. 619, doc. web n. 10294255 — www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10294255.

[§4] Garante per la protezione dei dati personali, «Faq in tema di videosorveglianza» (dicembre 2020), in particolare le FAQ nn. 2, 5, 7, 10, 11, 12 e 16 — www.garanteprivacy.it/temi/videosorveglianza (consultata il 30 settembre 2026).

[§5] Ispettorato Nazionale del Lavoro, circolare 19 febbraio 2018, n. 5, «Indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970» — www.ispettorato.gov.it.

[§6] Cass. civ., Sez. III, 2 febbraio 2026, n. 2181 — decisione riportata in www.brocardi.it, «Condominio: puoi installare telecamere senza permesso del vicino?» (consultata il 30 settembre 2026).

[§7] Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 12 febbraio 2026, n. 70, doc. web n. 10226611, «Ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Coccaglio» — www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10226611.

[§8] Garante per la protezione dei dati personali, Provv. 16 gennaio 2026, n. 9, doc. web n. 10214411, «Ordinanza ingiunzione nei confronti di un esercizio commerciale di Rionero in Vulture (PZ)» — www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10214411.

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