Polizze assicurative legate al mutuo costi occulti e nullità del TAEG

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Non basta scrivere «facoltativa» in contratto. Il test in tre più tre elementi di ABF e Cassazione stabilisce quando il premio va incluso nel TAEG.

Sommario

Negli articoli precedenti di questo blog, si è visto, di volta in volta, come una polizza assicurativa collegata al mutuo possa incidere sul calcolo dell’usura, sulla difformità del TAEG e sul suo rimborso in caso di estinzione anticipata. Questo contributo affronta la questione a monte di tutte quelle: quando una polizza dichiarata «facoltativa» in contratto deve invece considerarsi sostanzialmente obbligatoria, con l’effetto di dover essere inclusa nel calcolo del TAEG a pena di nullità della clausola interessi? L’Arbitro Bancario Finanziario ha costruito, a partire dal 2017, un test in due fasi che resta oggi il riferimento operativo della materia: tre circostanze che, se ricorrono congiuntamente, fanno presumere l’obbligatorietà sostanziale della polizza, e tre circostanze alternative con cui l’intermediario può vincere quella presunzione. La Cassazione ha confermato l’impianto, ma la giurisprudenza più recente — un caso deciso nel giugno 2026 in favore del consumatore, un altro deciso in favore della banca — dimostra che l’esito dipende sempre dai fatti specifici, mai da automatismi. Il presente articolo ricostruisce il test, la sua applicazione concreta e le conseguenze, sul piano della nullità e della sostituzione del tasso, quando la polizza risulti indebitamente esclusa dal TAEG.

§1 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: PERCHÉ LA SOLA ETICHETTA CONTRATTUALE NON BASTA

In precedenti contributi (si veda, al riguardo, in https://www.studiobaldari.it/usura-originaria-nel-mutuo-come-si-calcola-il-teg-e-perche-la-banca-spesso-sbaglia/, https://www.studiobaldari.it/tan-e-taeg-non-coincidono-nullita-della-clausola-interessi-e-sostituzione-con-il-tasso-legale/, https://www.studiobaldari.it/difformita-del-taeg-nel-credito-al-consumo-nullita-sostituzione-del-tasso-e-la-riforma-ccd2/, https://www.studiobaldari.it/commissioni-di-estinzione-anticipata-del-mutuo-limiti-e-diritto-al-rimborso/), la questione delle polizze assicurative collegate al mutuo è già emersa più volte, ma sempre come elemento di una domanda più ampia: se un mutuo fosse usurario per effetto dei costi assicurativi occultati, se il TAEG dichiarato divergesse da quello effettivo, se in sede di estinzione anticipata spettasse il rimborso del premio non goduto. Questo contributo affronta la questione nella sua sede propria, come tema autonomo: quando una polizza assicurativa, presentata al mutuatario come libera scelta, deve invece considerarsi — ai fini del calcolo del TAEG — sostanzialmente imposta dal finanziatore?

Le polizze abbinate ai mutui — a copertura del credito residuo in caso di morte, invalidità o perdita dell’impiego (le cosiddette CPI, Credit Protection Insurance), o a copertura del fabbricato per incendio e scoppio — sono quasi sempre presentate in contratto come «facoltative». Ma la giurisprudenza, sin dal 2017, ha riconosciuto che questa qualificazione formale può essere smentita dai fatti: se la polizza è stata di fatto imposta come condizione per ottenere il credito, o comunque per ottenerlo alle condizioni concretamente offerte, il suo costo deve essere incluso nel calcolo del TAEG quale che sia l’etichetta contrattuale. L’omissione, in tal caso, non è un mero difetto informativo: comporta la nullità della clausola sugli interessi.

La domanda in una riga

Non conta ciò che il contratto dichiara, ma ciò che accade nei fatti: se la polizza è, in concreto, condizione per accedere al credito o per ottenerlo a quelle condizioni, il suo costo va incluso nel TAEG — a prescindere dall’etichetta «facoltativa» apposta in contratto.

§2 — IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’obbligo di inclusione nel TAEG

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è definito dall’art. 121, comma 1, lett. m), D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) come il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua. Il costo totale del credito comprende tutti i costi che il consumatore deve sostenere in connessione con il contratto di credito, compresi quelli relativi a servizi accessori, quando la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi sia obbligatoria per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. È questa la disposizione su cui l’intera giurisprudenza qui esaminata si è sviluppata: non è l’obbligatorietà formale della polizza a rilevare, ma la sua obbligatorietà sostanziale, intesa come condizione di fatto per l’accesso al credito.

La presunzione di collegamento e il suo fondamento

In assenza di una dichiarazione espressa di obbligatorietà, l’accertamento deve fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 c.c. È su questo terreno probatorio che l’Arbitro Bancario Finanziario ha costruito, con un percorso interpretativo maturato tra il 2017 e il 2022, il test oggi consolidato.

L’obbligo di offrire alternative: l’art. 28 del Decreto Liberalizzazioni

Un ulteriore presidio, distinto ma complementare rispetto al test sulla facoltatività, discende dall’art. 28, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (il cosiddetto «Decreto Liberalizzazioni»): le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, quando condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto assicurativo, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili alle banche e agli intermediari finanziari stessi, restando in ogni caso il cliente libero di reperire sul mercato una polizza equivalente. Nella formulazione originaria la norma riguardava le sole polizze vita; con la L. 4 agosto 2017, n. 124, il suo perimetro è stato esteso anche alle polizze dei rami danni — proprio la categoria delle CPI qui esaminate.

La conseguenza: nullità della clausola interessi

Quando l’inclusione risulti dovuta e non effettuata, la conseguenza è la nullità della clausola sugli interessi per difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivo, con sostituzione automatica ai sensi dell’art. 1339 c.c. e, a seconda della natura del rapporto, applicazione del meccanismo sostitutivo dell’art. 117, comma 7, ovvero dell’art. 125-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.)

§3 — IL DIRITTO VIVENTE: DAL 2017 A OGGI

La genesi del test: ABF Collegio di Coordinamento, 2017

Il test in tre più tre elementi nasce da tre decisioni gemelle del Collegio di Coordinamento — nn. 10617, 10620 e 10621, tutte del 12 settembre 2017 — chiamato a comporre un contrasto tra i Collegi territoriali sulla rilevanza della qualificazione contrattuale di «facoltatività». La soluzione, più volte confermata (tra le molte, ABF Coordinamento, decisione n. 4655 del 21 marzo 2022, e ABF Napoli, decisione n. 9985 del 16 ottobre 2023), rimane ad oggi il riferimento operativo della materia.

Un chiarimento ulteriore riguarda il primo elemento della controprova: cosa debba intendersi per «comparazione dei costi con e senza polizza». Il Collegio di Coordinamento ha precisato che l’aver offerto lo stesso TAN comprova, di per sé, l’offerta delle stesse condizioni senza polizza — un chiarimento che semplifica sensibilmente l’onere probatorio dell’intermediario quando il tasso nominale non muti in funzione dell’adesione o meno alla copertura. Quanto al diritto di recesso, la giurisprudenza arbitrale ha ritenuto sufficiente che esso sia rinnovabile, previo preavviso e senza costi, per ciascuno degli anni successivi fino alla scadenza del finanziamento.

La conferma di legittimità: Cassazione n. 15114/2025

Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2025, n. 15114, Pres. Di Marzio, Rel. Caprioli

Ai fini della verifica del superamento della soglia usuraria, va effettuata la sommatoria algebrica di ogni onere e accessorio del finanziamento, compresi i costi per le polizze assicurative stipulate contestualmente al contratto, ancorché formalmente non dichiarate collegate: il giudice di merito, accertato che il TAEG comprensivo del costo della polizza facoltativa superava il tasso soglia del periodo, ha correttamente dichiarato la nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.

La pronuncia — già richiamata in https://www.studiobaldari.it/usura-originaria-nel-mutuo-come-si-calcola-il-teg-e-perche-la-banca-spesso-sbaglia/ — conferma sul piano di legittimità l’impostazione sostanzialistica maturata in sede arbitrale: la sede dell’accertamento cambia le norme applicabili in punto di conseguenze, ma il criterio di fondo — rilevanza sostanziale, non formale, del collegamento — resta identico.

Il 2026: due pronunce di segno opposto

La giurisprudenza più recente offre un esempio istruttivo di come il medesimo test possa condurre a esiti diametralmente opposti, a seconda di come i fatti concreti si dispongano rispetto ai due elenchi di indici.

Tribunale Lagonegro(Giudice Dott. Carmela Abagnara) 26 giugno 2026

La facoltatività formale dell’assicurazione, quale risultante dal modulo contrattuale, non è sufficiente a escluderne il costo dal calcolo del TAEG quando la polizza risulti in concreto funzionalmente collegata al finanziamento e destinata a presidiare la restituzione del credito: il TAEG corretto, ricalcolato includendo il premio, risultava pari al 10,868% in luogo dell’8,42% dichiarato, con conseguente nullità delle clausole di costo non correttamente rappresentate.

In questo caso, l’indicazione contrattuale di facoltatività non è stata ritenuta sufficiente a superare gli indici presuntivi, avendo il giudice ritenuto insufficiente — a fronte della posizione di contraente debole del consumatore — la sola dicitura formale, in assenza di prova, da parte della finanziaria, di una delle tre circostanze alternative di controprova.

Di segno opposto, nello stesso periodo, una pronuncia della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un cliente che chiedeva l’inclusione nel TAEG del costo di una polizza abbinata al proprio finanziamento, ritenendo raggiunta la prova contraria da parte della finanziaria: il diritto di recesso dalla polizza era libero, esercitabile senza conseguenze sul finanziamento, ed erano presenti altre garanzie che rendevano la copertura assicurativa non necessaria all’erogazione del credito.

Le due pronunce, lette insieme, illustrano con chiarezza che il test non produce mai un risultato scontato: l’esito dipende dalla concreta prova offerta in giudizio, non dalla mera etichetta contrattuale né da un pregiudizio di sfavore verso l’intermediario.

PronunciaEsitoPrincipio affermato
ABF Coord., 12 settembre 2017, nn. 10617-10621Genesi del testTre indici presuntivi cumulativi; tre vie di controprova alternative
ABF Coord., 21 marzo 2022, n. 4655ConfermaRibadito il criterio presuntivo del 2017
ABF Napoli, 16 ottobre 2023, n. 9985ConfermaApplicazione del medesimo test
Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2025, n. 15114ConsumatoreRilevanza sostanziale del collegamento anche ai fini dell’usura
Tribunale Lagonegro, 26 giugno 2026ConsumatoreFacoltatività formale insufficiente; TAEG ricalcolato 8,42%→10,868%
Cassazione, 2026 (finanziamento con recesso libero)IntermediarioControprova raggiunta: recesso libero e garanzie alternative presenti

§4 — LA FATTISPECIE CONCRETA: LEGGERE IL PROPRIO CONTRATTO CON IL TEST IN MANO

Il modo più utile di illustrare il funzionamento pratico del test è applicarlo, passo per passo, a un caso tipico: un mutuo ipotecario con polizza CPI a premio unico, dichiarata facoltativa, proposta dallo stesso intermediario finanziario contestualmente all’erogazione.

Applicazione del test — un caso tipico

Primo indice — funzione di copertura del credito: la polizza CPI copre esplicitamente il rischio di morte, invalidità permanente o perdita dell’impiego del mutuatario, con beneficiario la banca stessa fino a concorrenza del debito residuo. Ricorre.

Secondo indice — connessione genetica e funzionale: la polizza è stata sottoscritta lo stesso giorno del rogito, con durata coincidente con quella del mutuo (25 anni), a premio unico anticipato incluso nel capitale finanziato. Ricorre.

Terzo indice — indennizzo parametrato al debito residuo: il capitale assicurato decresce anno per anno secondo il piano di ammortamento del mutuo. Ricorre.

Con tutti e tre gli indici presenti, la presunzione di obbligatorietà sostanziale opera pienamente. A questo punto la banca, per escludere il premio dal TAEG, dovrebbe dimostrare almeno una delle tre circostanze di controprova: se il TAN offerto al mutuatario con e senza polizza risulta identico dalle simulazioni conservate in filiale, la controprova è raggiunta e l’esclusione resta legittima; se invece nessuna comparazione risulta documentata, né un diritto di recesso libero e senza conseguenze, la presunzione non è vinta, e il premio andrebbe incluso nel TAEG dichiarato.

È un esercizio che ogni mutuatario può condurre da sé, prima ancora di rivolgersi a un legale: verificare se i tre indici a favore del mutuatario ricorrono nel proprio contratto, e se la documentazione ricevuta al momento della stipula (fogli informativi, simulazioni comparative, condizioni generali) contiene evidenza di una delle tre circostanze di controprova. L’assenza di questa documentazione, più che la sua presenza, è spesso l’indicatore più significativo.

§5 — IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEI GIUDICI

La scelta di ancorare la qualificazione della polizza a indici fattuali, anziché alla sola dichiarazione contrattuale, risponde a un’esigenza di effettività della tutela: se bastasse la parola «facoltativa» scritta nel modulo a escludere ogni sindacato, l’obbligo di trasparenza sul costo reale del credito diventerebbe facilmente eludibile con un accorgimento lessicale privo di qualsiasi costo per l’intermediario. Il Collegio di Coordinamento lo ha osservato esplicitamente, sottolineando come le presunzioni assumano rilievo ancor più significativo quando contraente e beneficiario della polizza coincidano con lo stesso intermediario finanziatore, e a questo sia stata riconosciuta una remunerazione significativa per il collocamento del prodotto assicurativo.

Al tempo stesso, la costruzione di un test a controprova alternativa — e non di una presunzione assoluta — riflette un bilanciamento consapevole: l’ordinamento non vuole sanzionare la mera esistenza di una polizza collegata a un finanziamento, pratica commerciale di per sé lecita, ma soltanto l’imposizione di fatto mascherata da libera scelta. Le due pronunce di segno opposto del 2026 esaminate al paragrafo precedente non sono un’incoerenza del sistema: sono la prova che il test funziona esattamente come concepito, premiando la sostanza della singola vicenda contrattuale.

§6 — CONSIGLI OPERATIVI

Passo 1 — Applicare il test ai tre indici presuntivi

  • Verificare se la polizza collegata al proprio mutuo o finanziamento copre esplicitamente il rischio di insolvenza (morte, invalidità, perdita dell’impiego) con beneficiario la banca fino a concorrenza del debito.
  • Verificare la contestualità della stipula rispetto al finanziamento e la coincidenza (o pressoché coincidenza) della durata.
  • Verificare se il capitale assicurato decresce secondo il piano di ammortamento, anziché restare fisso per l’intera durata.

Passo 2 — Richiedere la documentazione sulla controprova

  • Richiedere alla banca, ai sensi dell’art. 119, comma 4, T.U.B., copia del foglio informativo e di eventuali simulazioni comparative con e senza polizza risalenti alla fase precontrattuale.
  • Verificare se il contratto assicurativo prevede un diritto di recesso libero, senza costi né riflessi sulle condizioni del finanziamento, esercitabile anno per anno.
  • L’assenza di questa documentazione agli atti depone a favore del mutuatario: è la banca a dover fornire la controprova, non il cliente a dover escludere ogni alternativa.

Passo 3 — Far ricalcolare il TAEG effettivo

  • Incaricare un consulente di ricalcolare il TAEG includendo il premio della polizza, secondo la formula prevista dalla normativa di trasparenza, e confrontarlo con il TAEG dichiarato in contratto.
  • Ove il rapporto rientri nell’ambito dell’usura, verificare anche il superamento della soglia antiusura includendo il medesimo costo, come nel caso deciso da Cass. n. 15114/2025.

Passo 4 — Scegliere la sede

  • ABF: sede naturale e con la giurisprudenza più consolidata sul test qui esaminato, per controversie entro la sua competenza.
  • Giudizio ordinario: necessario per i mutui ipotecari di importo maggiore, o quando la contestazione si cumuli con altri vizi del rapporto (usura, difformità TAN/TAEG, manipolazione Euribor).
  • La prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto: la verifica resta utile anche per i finanziamenti già estinti negli ultimi dieci anni.

§7 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il test costruito dall’Arbitro Bancario Finanziario a partire dal 2017, e confermato dalla Cassazione, rappresenta uno degli strumenti più maturi e meglio calibrati dell’intero diritto bancario in materia di trasparenza: non presume né l’obbligatorietà né la facoltatività della polizza collegata, ma impone a ciascuna parte l’onere di provare la propria posizione attraverso indici concreti e verificabili. È un equilibrio che protegge il consumatore dall’elusione sostanziale dell’obbligo di trasparenza mascherata da una clausola di stile, senza per questo penalizzare l’intermediario che abbia realmente offerto una scelta libera.

Le due pronunce di segno opposto esaminate in questo articolo mostrano che il risultato non è mai scontato in astratto: dipende dalla qualità della documentazione precontrattuale conservata dalle parti, e in particolare dalla capacità dell’intermediario di dimostrare, con elementi concreti, una delle tre circostanze di controprova riconosciute dalla giurisprudenza. Per il mutuatario, la verifica del proprio contratto alla luce dei sei indici qui esaminati — tre a proprio favore, tre a favore della banca — è il primo e più accessibile passo per stabilire se una contestazione abbia fondamento, prima ancora di affrontare i costi di una perizia tecnica o di un giudizio.

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