Il principio delle Sezioni Unite, la clausola di salvaguardia e l’onere della prova della banca, alla luce della giurisprudenza più recente
§1 — SOMMARIO
Nei contratti di mutuo è prassi diffusa affiancare al tasso di interesse corrispettivo — quello dovuto dal mutuatario in regime di fisiologico adempimento — un tasso di interesse moratorio, destinato ad applicarsi in caso di ritardo nei pagamenti e spesso significativamente più elevato. Da tempo la giurisprudenza si interroga se anche questa seconda componente debba essere assoggettata al controllo previsto dalla normativa antiusura, e con quali conseguenze pratiche in caso di superamento della soglia.
Il presente contributo ricostruisce, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2020 e delle pronunce più recenti intervenute fino all’estate 2026, il regime applicabile agli interessi moratori nel mutuo: la metodologia corretta di verifica del superamento della soglia, il ruolo e i limiti della cosiddetta clausola di salvaguardia, la ripartizione dell’onere della prova tra banca e mutuatario e le conseguenze restitutorie, che si rivelano tutt’altro che uniformi a seconda della fonte — usura o clausola vessatoria — da cui la nullità della pattuizione deriva.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
Il perimetro applicativo della massima
Il punto di riferimento obbligato della materia è Cass. civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, Pres. Mammone, Rel. Nazzicone, che ha posto fine a un contrasto giurisprudenziale pluriennale enunciando il seguente principio di diritto: la disciplina antiusura dettata dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 si applica anche agli interessi moratori, poiché essa non sanziona soltanto la promessa di interessi eccessivi quale corrispettivo per la concessione di denaro, ma qualsiasi pattuizione di somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, a qualunque titolo essa sia stipulata.
Le Sezioni Unite hanno precisato, in particolare, tre corollari che restano tuttora il cardine di ogni verifica in materia. Anzitutto, la mancata inclusione degli interessi moratori nella rilevazione statistica del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude il raffronto con la soglia, poiché quest’ultima esprime comunque, in termini oggettivi e unitari, il tasso mediamente praticato dal mercato per quella categoria di operazioni. In secondo luogo, corrispettivi e moratori non si sommano ai fini della verifica, perché rispondono a presupposti alternativi e non concorrenti: i primi remunerano il godimento del capitale in costanza di adempimento, i secondi liquidano forfettariamente il danno da ritardo, e si sostituiscono ai corrispettivi — non si aggiungono ad essi — dal momento dell’inadempimento qualificato. Infine, l’interesse del mutuatario a far accertare la nullità della clausola sussiste sin dalla stipula del contratto, anche quando gli interessi moratori non siano stati in concreto applicati, poiché l’incertezza sulla validità della pattuizione costituisce di per sé un pregiudizio attuale e apprezzabile.
Il principio, ribadito senza soluzione di continuità dalla giurisprudenza successiva — da ultimo da Cass. civ., 28 luglio 2026, n. 24165, Pres. Graziosi, Rel. Simone (ordinanza), di cui si dirà al § 6 — affonda le proprie radici anche in un precedente costituzionale: Corte cost., 25 febbraio 2002, n. 29, Pres. Ruperto, Red. Marini, aveva già chiarito, sia pure in un passaggio non decisivo ai fini del decisum, che il riferimento agli interessi «convenuti a qualunque titolo» contenuto nell’art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con L. 28 febbraio 2001, n. 24, rende plausibile l’assoggettamento alla soglia anche degli interessi moratori.
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: LA NATURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Interessi corrispettivi e interessi moratori: due funzioni antitetiche
Per comprendere perché corrispettivi e moratori vadano confrontati con la soglia separatamente, occorre muovere dalla loro diversa natura giuridica. Gli interessi corrispettivi, disciplinati dall’art. 1282 c.c., remunerano il mutuante per la disponibilità del capitale concesso: sono dovuti indipendentemente da qualsiasi inadempimento, quale controprestazione fisiologica del contratto. Gli interessi moratori, disciplinati dall’art. 1224, primo comma, c.c., hanno invece funzione risarcitoria: liquidano in via convenzionale e forfettaria il danno che il creditore subisce per il ritardato pagamento, assumendo una struttura funzionalmente assimilabile a quella della clausola penale.
Da questa antiteticità funzionale discende il divieto di sommatoria tra le due voci ai fini del confronto con il tasso soglia, ulteriormente ribadito da Cass. civ., ord. 4 novembre 2021, n. 31615, Pres. Bisogni, Est. Falabella: poiché i due tassi non possono mai essere dovuti contemporaneamente sulla medesima base di calcolo — il corrispettivo si applica finché il rapporto è fisiologico, il moratorio subentra soltanto in caso di inadempimento qualificato — la loro somma aritmetica rappresenta un dato privo di significato economico e giuridico, e per questa ragione la relativa operazione di calcolo è stata costantemente censurata dalla giurisprudenza di legittimità.
Perché entrambi restano soggetti alla soglia
Se le due voci non si sommano, resta però fermo che entrambe, singolarmente considerate, devono rispettare la soglia. Il fondamento normativo di questa conclusione si rinviene nell’art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con L. 28 febbraio 2001, n. 24, che ha fornito l’interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c., chiarendo che si intendono usurari gli interessi che superano il limite di legge nel momento in cui sono promessi o convenuti «a qualunque titolo»: una formula che, per univoca lettura sistematica e teleologica, ricomprende anche gli interessi moratori. Diversamente opinando — hanno osservato le Sezioni Unite — si perverrebbe al risultato paradossale per cui l’inadempimento risulterebbe più conveniente, per il creditore, dell’adempimento stesso.
La soluzione adottata dalle Sezioni Unite non ha peraltro sopito il dibattito dottrinale. Alla pronuncia hanno dedicato riflessioni critiche, tra gli altri, G. Guizzi [§1] e U. Salanitro [§2], concentrando l’attenzione soprattutto sulle ricadute operative della sentenza in punto di metodologia di calcolo — questione che, come si vedrà al § 5, resta tuttora priva di una soluzione pienamente condivisa nella prassi di merito.
§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina applicabile si articola su più livelli, che è utile ricapitolare prima di affrontare la verifica in concreto.
La legge antiusura e le sue fonti di interpretazione
- Art. 644 c.p., che configura il reato di usura;
- Art. 1815, secondo comma, c.c., che sanziona con la non debenza di alcun interesse la pattuizione di interessi usurari;
- Art. 2, commi 1 e 4, L. 7 marzo 1996, n. 108, che affida al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio (TEGM) e la determinazione del tasso soglia; la soglia si ottiene aumentando il TEGM di un quarto e sommando un margine fisso di quattro punti percentuali, con uno scarto massimo tra soglia e tasso medio non superiore a otto punti percentuali, secondo la formula introdotta dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con L. 12 luglio 2011, n. 106;
- Art. 1, comma 1, D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con L. 28 febbraio 2001, n. 24, recante l’interpretazione autentica secondo cui l’usurarietà va valutata al momento della pattuizione e riguarda gli interessi convenuti «a qualunque titolo»;
- Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura, Banca d’Italia, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016, che fissano la metodologia di calcolo del TEG applicata dagli operatori e dai consulenti tecnici [§3].
Le norme di settore bancario e consumeristico
- Art. 117 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali;
- Art. 125-bis, comma 7, TUB, richiamato in via analogica, come si vedrà al § 8, per la determinazione della misura sostitutiva degli interessi in caso di nullità della clausola relativa al credito ai consumatori;
- Artt. 33 e 36 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), applicabili quando il mutuatario riveste la qualità di consumatore e la clausola sugli interessi moratori presenti, oltre ai profili di usurarietà, anche i tratti della vessatorietà.
Il tasso soglia vigente alla data di elaborazione
Il decreto attualmente in vigore è il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro, 23 giugno 2026, prot. n. 31747, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2026, applicabile dal 1° luglio al 30 settembre 2026 e dunque vigente alla data di redazione del presente contributo. Per i mutui con garanzia ipotecaria, il decreto indica un tasso medio del 4,21% e una soglia del 9,2625% per le operazioni a tasso fisso, e un tasso medio del 4,07% con soglia del 9,0875% per quelle a tasso variabile.
§5 — LA VERIFICA DELL’USURARIETÀ: METODOLOGIA DI CALCOLO E TASSO SOGLIA VIGENTE
Il confronto diretto tra tasso di mora e soglia
Chiarito che corrispettivi e moratori vanno verificati separatamente e non sommati, l’operazione che la prassi consolidata suggerisce è il confronto diretto tra il tasso di mora contrattualmente pattuito (espresso su base annua, comprensivo dell’eventuale maggiorazione fissa applicata al tasso corrispettivo) e la medesima soglia che si applicherebbe agli interessi corrispettivi per quella categoria di operazione, senza costruire una soglia differenziata «di mora». È quanto emerge, in particolare, da Cass. civ., Sez. VI, 31 gennaio 2022, n. 2812, Pres. Di Marzio, Rel. Nazzicone, la quale ha ribadito che la mancata rilevazione statistica della mora nell’ambito del TEGM non impedisce affatto tale raffronto, e da Cass. civ., Sez. I, ord. 4 gennaio 2023, n. 145, che ha confermato la non preclusione dell’applicazione dei decreti ministeriali anche in parte qua.
Il nodo ancora aperto: la maggiorazione «conoscitiva» della Banca d’Italia
Accanto ai tassi medi e alle soglie, i decreti trimestrali pubblicano anche, a soli fini conoscitivi, la maggiorazione media che il tasso di mora contrattualmente pattuito presenta rispetto al tasso corrispettivo, ricavata da una rilevazione campionaria della Banca d’Italia. Nel decreto vigente tale maggiorazione è indicata in 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale — dato, occorre segnalarlo con onestà metodologica, sostanzialmente invariato sin da una rilevazione riferita al secondo trimestre 2015 e la cui elaborazione risulta completata nel 2017, e da allora riproposto immutato di decreto in decreto.
Su questo dato si registra tuttora un contrasto attivo nella prassi di merito, di cui il lettore deve essere consapevole per valutare correttamente il rischio del proprio giudizio. Un primo orientamento — quello oggi prevalente e più coerente con la lettera delle Sezioni Unite — ritiene che tale maggiorazione abbia valore meramente statistico-conoscitivo e non debba essere sommata al TEGM per costruire una soglia «di mora» distinta: il tasso di mora pattuito va confrontato con l’ordinaria soglia dei corrispettivi, punto e basta. Un secondo orientamento, tuttora praticato da alcuni consulenti tecnici e recepito da alcune pronunce di merito — tra cui, a titolo esemplificativo della metodologia (non della sua correttezza), Trib. Catania, 11 marzo 2025, n. 1486, Pres. Sciacca — costruisce invece una soglia dedicata sommando dapprima la maggiorazione conoscitiva al TEGM e applicando poi la formula di legge al risultato, con esiti numerici diversi e, in linea di massima, più favorevoli all’intermediario. La scelta dell’uno o dell’altro metodo può risultare determinante ai fini dell’esito del giudizio, ed è pertanto essenziale verificare quale orientamento sia consolidato presso il tribunale adito prima di impostare la strategia processuale.
Un’esemplificazione pratica
Si ipotizzi, a puro titolo illustrativo, un mutuo ipotecario a tasso fisso con TAN corrispettivo del 3,80% e una maggiorazione di mora contrattuale di 5 punti percentuali, così determinando un tasso di mora dell’8,80%. Applicando il confronto diretto con la soglia vigente per il trimestre in corso (9,2625% per il tasso fisso), la clausola risulterebbe lecita, pur collocandosi ben al di sopra del tasso corrispettivo. Una maggiorazione di mora di 6 punti percentuali, che porterebbe il tasso di mora al 9,80%, supererebbe invece la soglia, esponendo la clausola al rischio di nullità parziale secondo quanto si dirà al § 8.
Interessi moratori e usura: il percorso di verifica
Schema di sintesi — non sostituisce la valutazione tecnica del singolo rapporto
Il mutuo prevede un tasso di interesse di mora
Verificare il testo contrattuale e l’eventuale maggiorazione rispetto al tasso corrispettivo
Confronto con la soglia
Tasso di mora vs. soglia vigente per la categoria di operazione — stessa soglia dei corrispettivi, mai sommatoria tra le due voci
Entro soglia
Clausola lecita
Nessun profilo di usurarietà
Oltre soglia
Verificare la clausola di salvaguardia
È prevista in contratto? È stata effettivamente e costantemente operante?
Banca prova l’effettiva operatività
Tasso ricondotto entro soglia
Riscontri contabili idonei (Cass. n. 24165/2026) — clausola salva
Prova assente o insufficiente
Clausola di mora nulla
L’onere della prova grava sull’intermediario
Accertata la nullità, il rimedio dipende dalla fonte
Usura — art. 1815 c.c. e L. 108/1996
Dovuti i soli corrispettivi
Art. 1224, comma 1, c.c. — non gratuità del mutuo, salvo che anche il corrispettivo sia usurario
Clausola vessatoria — mutuatario consumatore
Sostituzione con gli interessi legali
Artt. 1224 e 1284, comma 4, c.c. — artt. 33 e 36 Codice del Consumo
§6 — LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E L’ONERE DELLA PROVA
Funzione e limiti della clausola
Per prevenire il rischio di usurarietà, sopravvenuta o originaria, molti contratti di mutuo inseriscono una cosiddetta clausola di salvaguardia: una previsione che ricollega automaticamente il tasso di mora, ove il meccanismo contrattuale ne comporti il superamento, alla soglia pro tempore vigente. La validità di questo strumento, un tempo controversa, è oggi generalmente ammessa dalla giurisprudenza; ciò che è mutato sensibilmente negli ultimi anni, tuttavia, è il rigore con cui i giudici ne verificano l’effettiva operatività, spostando l’attenzione dalla mera previsione contrattuale alla prova della sua concreta applicazione.
L’inasprimento dell’onere probatorio a carico della banca
Cass. civ., Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 27106, Pres. Scarano, Rel. Graziosi (ordinanza) ha chiarito che la clausola di salvaguardia non può «disattivare» la nullità di una pattuizione già usuraria al momento della stipula: la sua funzione è quella di preservare la liceità del tasso dalle sopravvenienze esterne successive — tipicamente le variazioni dell’Euribor — non quella di sanare un vizio genetico della pattuizione originaria.
Su questa linea si è collocata, più di recente, Cass. civ., 28 luglio 2026, n. 24165, Pres. Graziosi, Rel. Simone (ordinanza), la quale — pur resa in una controversia relativa a un contratto di leasing, ma enunciando un principio di diritto pacificamente transitabile al mutuo, stante la matrice unitaria della disciplina antiusura riconosciuta dalle stesse Sezioni Unite — ha stabilito che, a fronte di una specifica contestazione sul superamento della soglia, la mera previsione in contratto di una clausola di salvaguardia non è sufficiente a escludere l’usurarietà degli interessi moratori: incombe sull’intermediario l’onere di dimostrare, mediante adeguati riscontri contabili, l’effettiva operatività della clausola e il costante rispetto della soglia per l’intera durata del rapporto. La medesima pronuncia ha ribadito che l’interesse del mutuatario all’accertamento della nullità sussiste sin dalla stipula, anche in assenza di applicazione concreta degli interessi moratori.
Nello stesso senso si è espressa Corte d’Appello di Roma, 5 gennaio 2026, n. 32, Pres. Thellung De Courtelary, Rel. Tucci, questa volta in una controversia relativa propriamente a un contratto di finanziamento: la Corte ha ritenuto insufficiente l’allegazione della clausola di salvaguardia, richiedendo alla banca la prova documentale — attraverso il piano di ammortamento e le comunicazioni di rientro dalla morosità — dell’effettivo tasso applicato, e ha comunque escluso che l’usurarietà della sola mora comporti la gratuità del finanziamento, secondo quanto si approfondirà al § 8.
§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Il quadro che precede è l’esito di un percorso giurisprudenziale che, muovendo dalla sentenza a Sezioni Unite del 2020, si è progressivamente affinato su questioni sempre più specifiche: la metodologia di calcolo, l’onere della prova relativo alla clausola di salvaguardia, la distinzione tra i diversi rimedi restitutori. La tabella che segue riepiloga le pronunce citate nel presente contributo.
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 18 settembre 2020 | 19597 | La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; divieto di sommatoria con i corrispettivi; interesse ad agire sin dalla stipula. | Principio di diritto enunciato; rinvio al giudice di merito |
| Cass. civ., Sez. VI | 31 gennaio 2022 | 2812 | La mancata inclusione della mora nel TEGM non preclude il confronto con la soglia vigente. | Conforme al principio delle Sezioni Unite |
| Cass. civ., Sez. I (ord.) | 4 gennaio 2023 | 145 | Non preclusione dell’applicazione dei decreti ministeriali; applicabilità dell’art. 1815, comma 2, c.c. | Conforme al principio delle Sezioni Unite |
| Cass. civ., Sez. III (ord.) | 18 ottobre 2024 | 27106 | La clausola di salvaguardia non sana la nullità originaria; opera solo per le sopravvenienze esterne successive alla stipula. | Accolto il ricorso, cassata con rinvio |
| Corte d’Appello di Napoli | 13 giugno 2025 | 3048 | La nullità della clausola di mora abusiva ex Codice del Consumo comporta la sostituzione con gli interessi legali ex artt. 1224 e 1284, comma 4, c.c., non con il tasso corrispettivo. | Accolto il motivo relativo alla nullità della clausola |
| Corte d’Appello di Roma | 5 gennaio 2026 | 32 | L’usurarietà della sola mora comporta riduzione ai corrispettivi, non gratuità del finanziamento; onere della prova sull’intermediario quanto alla clausola di salvaguardia. | Confermata la decisione di primo grado |
| Cass. civ. (ord.) | 28 luglio 2026 | 24165 | La mera clausola di salvaguardia non esclude l’usurarietà; onere della banca di provare, con riscontri contabili, l’effettiva e costante operatività della clausola. | Principio di diritto enunciato |
§8 — LE CONSEGUENZE DELL’ACCERTATA USURARIETÀ: RIDUZIONE, NON GRATUITÀ, E LA DIVERSA VIA DELLA CLAUSOLA ABUSIVA
La via dell’usura: riduzione ai corrispettivi, non gratuità del mutuo
Un equivoco ricorrente, anche nella prassi difensiva, è ritenere che l’accertata usurarietà degli interessi moratori comporti sempre la gratuità dell’intero finanziamento ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, c.c.. Le Sezioni Unite hanno chiarito che così non è: quando il tasso corrispettivo resta lecito e solo il tasso di mora supera la soglia, la sanzione colpisce esclusivamente la clausola relativa agli interessi moratori, che si considera come mai apposta; in applicazione dell’art. 1224, primo comma, c.c., il mutuatario in mora continua a dovere gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti, non zero interessi e non il tasso legale. Solo quando risulti usurario anche il tasso corrispettivo la sanzione della gratuità si estende all’intero rapporto. Questa lettura, riaffermata da Corte d’Appello di Roma, 5 gennaio 2026, n. 32, che richiama sul punto i propri precedenti di legittimità in materia, esclude quindi che il mutuatario possa, invocando la sola usurarietà della mora, sottrarsi anche al pagamento degli interessi corrispettivi regolarmente pattuiti.
La via, distinta, della clausola vessatoria nei rapporti con i consumatori
Un percorso rimediale diverso, e non sovrapponibile al precedente, si apre quando il mutuatario riveste la qualità di consumatore e la clausola sugli interessi moratori venga impugnata non (solo) per usurarietà, ma come clausola vessatoria o abusiva ai sensi degli artt. 33 e 36 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). In questa ipotesi, Corte d’Appello di Napoli, 13 giugno 2025, n. 3048, Pres. Caccese, Est. Amoroso, ha ritenuto corretto il ricorso, da parte del giudice di merito, all’art. 1224 c.c., in combinato disposto con l’art. 1284, quarto comma, c.c., secondo il modello previsto, ad altri fini, dall’art. 125-bis, comma 7, TUB: la nullità della clausola abusiva non conduce alla sostituzione con il tasso corrispettivo pattuito, bensì con gli interessi legali nella misura di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., poiché l’obbligazione risarcitoria ex art. 1224 c.c. trova la propria causa non nella volontà negoziale delle parti — integralmente caducata — ma direttamente nella legge.
Perché la scelta della qualificazione giuridica non è indifferente
Le due vie, usura e clausola abusiva, non sono equivalenti né liberamente intercambiabili: presuppongono elementi costitutivi diversi (il superamento della soglia oggettiva, nel primo caso; lo squilibrio significativo a danno del consumatore non oggetto di trattativa individuale, nel secondo) e conducono a esiti restitutori differenti, che possono risultare più o meno favorevoli al mutuatario a seconda del rapporto, in un dato momento storico, tra il tasso corrispettivo pattuito e la misura degli interessi legali pro tempore vigenti. Una valutazione comparativa preventiva delle due opzioni, condotta caso per caso, è pertanto un passaggio difensivo che non può essere omesso.
§9 — CONSIGLI OPERATIVI
- Richiedere sempre copia integrale del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e di ogni comunicazione di messa in mora o di decadenza dal beneficio del termine, prima di impostare qualsiasi valutazione.
- Verificare quale tasso soglia trimestrale fosse in vigore al momento della stipula del contratto — non quello odierno — per l’usura originaria, e il tasso vigente al momento dell’inadempimento per l’usura eventualmente sopravvenuta.
- Accertare l’esistenza e il testo esatto di un’eventuale clausola di salvaguardia, e pretendere dalla banca, sin dalla fase stragiudiziale, la prova documentale della sua effettiva e costante applicazione.
- Non arrestarsi alla pattuizione astratta del tasso: verificare se e in quale misura gli interessi moratori siano stati concretamente applicati, poiché ciò incide sul quantum in concreto ripetibile.
- Valutare, caso per caso e prima di scegliere la linea difensiva, se la via più favorevole sia l’azione per usura o quella per clausola vessatoria, quando il mutuatario sia un consumatore, stante le diverse conseguenze restitutorie illustrate al § 8.
- Diffidare, nelle CTU di controparte, di ogni sommatoria aritmetica tra interessi corrispettivi e moratori: si tratta di un errore metodologico costantemente censurato dalla Cassazione.
- Verificare quale metodologia di calcolo della soglia di mora sia consolidata presso il tribunale adito, stante il contrasto illustrato al § 5.
- Considerare la proponibilità di un’azione di mero accertamento anche in assenza di un inadempimento già maturato, stante l’interesse ad agire riconosciuto dalle Sezioni Unite e ribadito da Cass. n. 24165/2026.
§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A sei anni dalla pronuncia delle Sezioni Unite, la questione degli interessi moratori nel mutuo appare tutt’altro che sopita. Se il principio di fondo — assoggettamento alla soglia, divieto di sommatoria, interesse ad agire sin dalla stipula — può dirsi ormai consolidato, la giurisprudenza più recente dimostra che il contenzioso si è spostato su un piano più tecnico: la prova dell’effettiva operatività delle clausole di salvaguardia, la metodologia corretta di calcolo della soglia applicabile alla mora, e la corretta individuazione — usura o clausola vessatoria — del rimedio invocabile, con conseguenze restitutorie che, come si è visto, non sono affatto sovrapponibili.
Per il mutuatario, ciò si traduce nella necessità di una verifica documentale rigorosa prima di intraprendere qualsiasi iniziativa giudiziale; per l’intermediario, nell’onere di conservare e produrre la prova concreta del rispetto della soglia lungo l’intera durata del rapporto, non potendo più fare affidamento sulla sola clausola di stile. Trattandosi di materia in costante evoluzione, sia sul piano regolamentare — attraverso l’aggiornamento trimestrale dei tassi soglia — sia su quello giurisprudenziale, si raccomanda una valutazione professionale caso per caso, condotta alla luce dello stato del diritto vigente al momento in cui la questione si pone in concreto.
§11 — NOTE
- [§1] G. Guizzi, Usura e interessi di mora: e quindi uscimmo a riveder le stelle?, in Il Corriere Giuridico, 2020, p. 1305 ss.
- [§2] U. Salanitro, Il disincanto del giudice. Gli interessi moratori usurari nel prisma delle Sezioni Unite, in Banca, Borsa, Titoli di Credito, 2021.
- [§3] Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, 23 giugno 2026, prot. n. 31747, con relativa tabella allegata e nota metodologica, e Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016 — entrambi consultabili sui siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Banca d’Italia.