Il TAN manca, il TAEG sembra sbagliato, il piano di ammortamento non spiega il regime di capitalizzazione. Non ogni anomalia produce nullità: la giurisprudenza più recente — fino alla sentenza della Cassazione dell’11 giugno 2026 — distingue con precisione chirurgica i casi in cui il tasso resta valido da quelli in cui scatta la sostituzione.
Sommario
TAN e TAEG sono due misure diverse del costo di un mutuo, e la loro divergenza numerica è fisiologica, non patologica: il TAEG include sempre voci che il TAN non contiene, quindi, i due tassi non dovrebbero mai coincidere. Il vero problema giuridico non è la divergenza in sé, ma l’assenza, l’errore o l’insufficienza informativa che talvolta si nasconde dietro di essa. La giurisprudenza — dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15130/2024 sull’ammortamento alla francese fino alla recentissima Cass. n. 19348/2026 sulla determinabilità granulare del tasso variabile — ha costruito un sistema di regole molto più raffinato del semplice automatismo «discordanza uguale nullità». Il TAEG ha funzione meramente informativa e un suo errore di calcolo non travolge la clausola interessi se il costo reale resta ricostruibile dalle altre voci contrattuali; il TAN assente può essere validamente sostituito dalla sua determinabilità matematica, purché ogni singolo elemento necessario al calcolo — spread, parametro di indicizzazione, base di calcolo dei giorni — sia a sua volta determinabile; e solo quando questa ricostruzione risulta impossibile, o quando un costo obbligatorio è stato sistematicamente escluso dal TAEG pubblicizzato, scatta la nullità della clausola interessi con sostituzione automatica del tasso, ancorato ai BOT e non al generico interesse legale ex art. 1284 c.c. Il presente articolo ricostruisce questo sistema di regole nella sua versione più aggiornata, distinguendo il regime dei mutui ordinari da quello, più severo, del credito al consumo.
Inquadramento sistematico e terminologico
Perché TAN e TAEG “non coincidono”: un fraintendimento da chiarire subito
Il titolo di questo articolo riprende un’espressione ricorrente nel linguaggio del contenzioso bancario — «TAN e TAEG non coincidono» — che merita però una precisazione preliminare, perché espone al rischio di un equivoco diffuso anche tra gli operatori. Il TAN e il TAEG non devono coincidere: sono per costruzione due misure diverse dello stesso rapporto di credito, e la loro divergenza numerica è la regola, non l’eccezione. Come ha chiarito con particolare nitidezza la Cassazione nella sua pronuncia più recente in materia, il TAN è il tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione — il «prezzo puro» del denaro preso a prestito — mentre il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale che esprime il costo effettivo e complessivo del credito, includendo commissioni, spese accessorie e in molti casi il costo di polizze assicurative collegate. Poiché il TAEG somma al TAN queste voci ulteriori, un TAEG numericamente superiore al TAN non è un’anomalia da contestare: è la fisiologia stessa dei due indicatori.
Il problema giuridico reale, dunque, non è la divergenza tra i due tassi in sé, ma tre situazioni ben distinte che spesso vengono impropriamente ricondotte alla stessa etichetta: (a) il TAN non è esplicitamente indicato nel contratto; (b) il TAEG indicato è calcolato in modo errato o incompleto rispetto al costo realmente sostenuto dal mutuatario; (c) il piano di ammortamento non esplicita la modalità di rimborso e il regime di capitalizzazione applicato. Ciascuna di queste tre situazioni ha un proprio regime giuridico, con conseguenze che vanno dalla piena validità del contratto fino alla nullità della clausola interessi con sostituzione del tasso. Il presente articolo le esamina separatamente, restituendo la mappa delle regole effettivamente applicate dai giudici — una mappa assai più articolata del semplice automatismo che talvolta circola nella prassi divulgativa.
Le tre fattispecie a confronto — anteprima
Fattispecie A — TAN assente: il contratto indica il TAEG e altri elementi (importo, durata, piano di ammortamento) ma non esplicita il TAN. Regola: valido se il TAN è determinabile matematicamente da quei dati (art. 1346 c.c.); nullo, con sostituzione, se non lo è.
Fattispecie B — TAEG errato o incompleto: il TAEG indicato non corrisponde al costo realmente applicato, spesso per omissione di una voce di costo (tipicamente una polizza assicurativa collegata). Regola: nessuna nullità se il costo reale resta ricostruibile dalla somma delle voci analiticamente indicate nel contratto; nullità della clausola interessi (e, nel credito al consumo, anche della clausola TAEG) se l’omissione riguarda un costo strutturalmente collegato al finanziamento.
Fattispecie C — Regime di ammortamento non esplicitato: il contratto non descrive espressamente il meccanismo dell’ammortamento «alla francese» né il regime di capitalizzazione composta degli interessi. Regola: nessuna nullità, purché il contratto indichi con chiarezza importo, durata, TAN, TAEG, periodicità e ripartizione capitale/interessi delle rate.
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 117 T.U.B. e l’oggetto specifico del comma 4
La disciplina generale della trasparenza dei tassi nei contratti bancari è contenuta nell’art. 117, comma 4, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), che impone l’indicazione scritta del tasso di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli oneri di mora. Un punto spesso trascurato — e definitivamente chiarito dalla giurisprudenza più recente — è che questa disposizione si riferisce specificamente al TAN, non al TAEG: il TAEG, per la sua natura di indicatore sintetico e convenzionale del costo complessivo, non rientra tra i «tassi, prezzi e condizioni» la cui omessa indicazione in forma scritta è sanzionata direttamente dall’art. 117, comma 4, T.U.B. Questo significa che l’assenza del solo TAEG — a fronte di un TAN correttamente indicato — non produce, di per sé, alcuna nullità ai sensi di questa norma.
L’art. 117, comma 6, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) dichiara nulle le clausole di rinvio agli usi per la determinazione del tasso e quelle che prevedono condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate. L’art. 117, comma 7, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) prevede il meccanismo sostitutivo: in caso di inosservanza del comma 4 o di nullità ai sensi del comma 6, si applica il tasso nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (o, se più favorevole, nei dodici mesi precedenti l’operazione). È un punto che merita di essere sottolineato con chiarezza, perché frequentemente frainteso nella prassi: il tasso sostitutivo non è l’interesse legale disciplinato dall’art. 1284 c.c., ma uno specifico tasso ancorato ai rendimenti dei BOT, storicamente molto più contenuto.
La determinabilità del tasso: art. 1346 c.c.
Quando il TAN non è esplicitamente indicato nel contratto, la conseguenza non è automaticamente la nullità della clausola. L’art. 1346 c.c. — che disciplina i requisiti dell’oggetto del contratto — richiede che l’oggetto sia determinato o determinabile: un tasso non esplicitato per iscritto può comunque essere validamente determinabile se ricavabile attraverso un’operazione aritmetica dai dati effettivamente presenti nel contratto (TAEG, importo erogato, durata, piano di ammortamento), oppure per relationem, mediante rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che non siano rimessi alla determinazione unilaterale della banca. Come si vedrà nell’esame della giurisprudenza, questo criterio della determinabilità è oggi il vero crocevia della materia: distingue nettamente le anomalie meramente formali — che non compromettono la validità del contratto — dalle anomalie sostanziali, che invece la compromettono.
Il regime speciale del credito al consumo: art. 125-bis T.U.B.
Per i contratti di credito al consumo in senso tecnico — prestiti personali, credito finalizzato, cessione del quinto — introdotto dal D.Lgs. n. 141/2010 e in vigore dal 19 settembre 2010, l’art. 125-bis, comma 6, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) prevede una sanzione specifica e più severa: sono nulle le clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi, o sono stati inclusi in modo scorretto, nel TAEG pubblicizzato nella documentazione contrattuale e precontrattuale. L’art. 125-bis, comma 7, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) dispone che, in caso di assenza o di nullità di tali clausole, il TAEG equivalga al tasso nominale minimo dei BOT emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e che nessun’altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o spese. Questo regime — parallelo ma distinto da quello dell’art. 117 T.U.B. — si applica in via elettiva ai finanziamenti qualificabili come credito al consumo in senso stretto; per i mutui ipotecari ordinari, anche quando il mutuatario sia un consumatore, resta di regola applicabile la disciplina generale dell’art. 117 T.U.B., salva la disciplina specifica del credito immobiliare ai consumatori di cui agli artt. 120-quinquies e seguenti T.U.B. per i profili di trasparenza precontrattuale.
Un punto di frequente confusione: quale tasso sostituisce quello nullo
Sia nel regime dell’art. 117, comma 7, T.U.B. (mutui e contratti bancari ordinari), sia nel regime dell’art. 125-bis, comma 7, T.U.B. (credito al consumo), il meccanismo sostitutivo è ancorato ai buoni ordinari del tesoro, non al tasso legale ex art. 1284 c.c. Le due discipline utilizzano formulazioni leggermente diverse (l’una parla di tasso nominale minimo e massimo per operazioni attive/passive; l’altra di tasso nominale minimo dei BOT), ma condividono la stessa logica sanzionatoria: un tasso storicamente assai più basso di quello di mercato bancario, con effetti fortemente favorevoli per il debitore quando la sostituzione si applica.
Il diritto vivente: la giurisprudenza che conta
La determinabilità granulare del tasso variabile: Cass. n. 19348/2026
Cass. civ., Sez. II, 11 giugno 2026, n. 19348, Pres. Falaschi, Rel. De Giorgio
«Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale che indica il costo effettivo e totale del credito, mentre il TAN consiste nel tasso annuo di interesse dovuto al netto della capitalizzazione: è a quest’ultimo che si riferisce l’art. 117, comma 4, T.U.B. Il tasso, quale preciso oggetto della pattuizione relativa agli interessi, può essere determinabile ex art. 1346 c.c. se suscettibile di definizione numerica sulla scorta del TAEG e degli altri valori riportati nel contratto, sia per relationem sia dal contesto stesso dell’accordo. Tuttavia, ove il contratto sia a tasso variabile, occorre altresì che siano determinabili tutti gli elementi necessari alla ricostruzione del tasso nel tempo: in assenza dell’indicazione della base di calcolo dei giorni in un dato periodo, il tasso in concreto applicabile deve ritenersi indeterminabile.»
La pronuncia dell’11 giugno 2026 è, ad oggi, l’arresto più aggiornato e più analitico sulla materia. La Corte ha respinto l’idea che l’assenza del TAN comporti sempre e comunque nullità: se il tasso è ricostruibile dal TAEG e dagli altri elementi contrattuali, il requisito della determinatezza è soddisfatto. Ma la Corte ha anche respinto — con altrettanta nettezza — l’idea opposta, ossia che la determinabilità del solo importo iniziale del tasso esaurisca la verifica. Nel caso di un mutuo a tasso variabile, il giudice deve controllare che siano determinabili tutti gli elementi necessari a calcolare il tasso lungo l’intera vita del rapporto: lo spread, il parametro di indicizzazione (nella specie, l’Euribor a tre mesi), e la days count convention, ossia la base di calcolo dei giorni (360 o 365) utilizzata per tradurre le oscillazioni del parametro in tasso applicabile alla singola rata. Nel caso deciso, lo spread era calcolabile per sottrazione dal TAN iniziale — quindi non problematico — ma l’assenza della base di calcolo dei giorni ha reso indeterminabile il tasso variabile applicabile ai periodi successivi alla stipula: la Corte ha accolto parzialmente il ricorso, rinviando alla Corte d’Appello per la conseguente declaratoria di nullità parziale.
La lezione pratica di questa pronuncia è che la verifica della determinabilità non può fermarsi al primo elemento controllato: un tasso variabile richiede un controllo elemento per elemento, e basta che uno solo dei parametri necessari al calcolo prospettico sia mancante e non altrimenti ricavabile perché la clausola relativa a quella componente sia dichiarata indeterminata.
L’ammortamento alla francese: SS.UU. n. 15130/2024
Cass. civ., Sez. Un., 29 maggio 2024, n. 15130, Pres. D’Ascola, Rel. Lamorgese
«In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.»
Le Sezioni Unite hanno risolto, con pronuncia resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Salerno, un contrasto interpretativo che aveva prodotto centinaia di cause seriali sui mutui a tasso fisso con ammortamento «alla francese». La Corte ha aderito all’orientamento secondo cui la mancata esplicitazione tecnica del regime di capitalizzazione composta non incide sulla determinatezza dell’oggetto, a condizione — e questo è il punto decisivo per la presente trattazione — che il contratto rechi la chiara indicazione di importo erogato, durata del prestito, TAN e TAEG, periodicità delle rate e loro ripartizione tra quota capitale e quota interessi. Quando questi elementi essenziali sono presenti, il mutuatario ha piena cognizione degli elementi economici del rapporto, e l’assenza di una descrizione tecnica del meccanismo di calcolo non pregiudica la trasparenza sostanziale.
Il TAEG come indicatore meramente informativo: Cass. ord. n. 35017/2024 e giurisprudenza conforme
Cass. civ., Sez. I, ord. 30 dicembre 2024, n. 35017
«Il TAEG ha funzione meramente informativa e un errore nella sua indicazione non produce la nullità del contratto, quando il costo globale del finanziamento sia comunque ricavabile dalla somma delle singole voci di costo analiticamente indicate nel contratto. La valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla sussistenza di un nesso necessario tra contratto di finanziamento e assicurazione collegata, traducendosi nell’interpretazione delle previsioni contrattuali e nell’individuazione del collegamento tra i due negozi, risulta incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.»
Questa pronuncia consolida un orientamento già tracciato da Cass. n. 4597/2023 e Cass. n. 39169/2021, ripreso dalla Corte di Appello di Bari con la sentenza n. 802/2025: il TAEG «non è, infatti, il tasso di interesse in concreto applicato, bensì un mero indice del costo globale del finanziamento», e la sua eventuale imprecisione, quando non impedisca al mutuatario di ricostruire il costo reale sommando le voci puntualmente indicate nel contratto, non è causa di nullità della clausola interessi. È l’orientamento maggioritario e consolidato per i mutui ordinari non qualificabili come credito al consumo in senso tecnico.
Il regime più severo del credito al consumo: ABF Coordinamento n. 18832/2018 e Cass. ord. n. 16456/2024
ABF, Collegio di Coordinamento, 16 maggio 2018, n. 18832
«I commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B. sono rappresentativi della medesima regola, per la quale alcuni costi — quali i premi di polizze assicurative obbligatorie o strutturalmente collegate — se fanno giuridicamente parte del costo complessivo del credito, devono essere inclusi nel TAEG. È nulla la clausola relativa al costo non incluso, onde nulla è dovuto per tale titolo; ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7. Diversamente, si perverrebbe a un’aporia: considerare al contempo nulla la clausola sul costo e valida quella, contigua, sul TAEG che quel costo avrebbe dovuto includere.»
Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario — chiamato a comporre un contrasto tra i Collegi territoriali — ha fissato un principio di lettura unitaria dei commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., poi confermato da Cass. civ., Sez. I, ord. 13 giugno 2024, n. 16456: nel credito al consumo, l’omissione di un costo strutturalmente collegato al finanziamento dal calcolo del TAEG pubblicizzato non è un mero errore tollerabile, ma un vizio che investe contemporaneamente la clausola specifica sul costo omesso e la clausola generale sul TAEG, con l’effetto automatico della sostituzione al tasso BOT su entrambe. È un regime sanzionatorio significativamente più severo di quello, appena esaminato, riservato ai mutui ordinari — coerente con la maggiore esposizione al rischio di sovraindebitamento che caratterizza il credito al consumo.
L’estensione ai mutui ordinari: Trib. Bergamo n. 470/2025
Un segnale interessante di possibile evoluzione proviene dalla giurisprudenza di merito: il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 470/2025, ha dichiarato nulle le clausole sugli interessi di un mutuo del 2014 perché il TAEG indicato non includeva il costo di una polizza assicurativa collegata, applicando la sostituzione del tasso pur trattandosi — a quanto risulta — di un finanziamento non riconducibile alla stretta nozione di credito al consumo. Questa decisione segnala una possibile tendenza dei giudici di merito a estendere, per analogia, la logica sanzionatoria dell’art. 125-bis T.U.B. anche a fattispecie di mutuo ordinario quando l’omissione della voce di costo dal TAEG sia sistematica e non un mero errore di arrotondamento — un’evoluzione da monitorare con attenzione nei prossimi mesi.
| Fattispecie | Pronuncia | Esito | Sostituzione |
| TAN assente, determinabile | Cass. n. 19348/2026; Cass. n. 5151/2024 | Nessuna nullità | Nessuna |
| TAN variabile, elemento di calcolo mancante | Cass. n. 19348/2026 | Nullità parziale | Tasso BOT (art. 117, co. 7, TUB) |
| Ammortamento francese non esplicitato, elementi minimi presenti | SS.UU. n. 15130/2024; Cass. n. 7382/2025 | Nessuna nullità | Nessuna |
| Ammortamento francese, elementi minimi assenti | Trib. Padova n. 605/2025 | Nullità | Da valutare in concreto |
| TAEG errato, costo ricostruibile | Cass. ord. n. 35017/2024; App. Bari n. 802/2025 | Nessuna nullità | Nessuna |
| TAEG errato, credito al consumo, costo omesso | ABF Coord. n. 18832/2018; Cass. ord. n. 16456/2024 | Nullità | Tasso BOT (art. 125-bis, co. 7, TUB) |
| TAEG errato, mutuo ordinario, omissione sistematica | Trib. Bergamo n. 470/2025 | Nullità (merito, in evoluz |
La fattispecie concreta: la base di calcolo dei giorni, un esempio pratico
Tra le anomalie esaminate, quella relativa alla days count convention — la base di calcolo dei giorni utilizzata per tradurre le oscillazioni del parametro variabile in tasso applicabile — merita un chiarimento numerico, perché è la voce tecnicamente più oscura tra quelle discusse da Cass. n. 19348/2026, ma anche una di quelle più frequentemente omesse nei contratti di mutuo a tasso variabile stipulati prima della metà degli anni 2010.
Perché la base di calcolo dei giorni cambia il risultato
Il calcolo degli interessi maturati su base variabile richiede di tradurre un tasso annuo in un tasso applicabile al periodo effettivo intercorso tra due rate. Questa traduzione utilizza una frazione: giorni effettivamente trascorsi diviso base convenzionale dell’anno, che può essere fissata a 360 giorni (convenzione bancaria commerciale, storicamente più diffusa) o a 365 giorni (convenzione civile, corrispondente all’anno solare effettivo).
Su un capitale residuo di 150.000 euro, con un tasso annuo del 4% e un periodo di 91 giorni tra due rate trimestrali, gli interessi maturati sono: con base 365 giorni, 150.000 × 4% × 91/365 =1.495,89 euro; con base 360 giorni, 150.000 × 4% × 91/360 =1.516,67 euro. La differenza — circa 21 euro per trimestre su questo singolo esempio — può apparire modesta, ma si ripete per ogni trimestre lungo tutta la durata del mutuo (spesso 20-30 anni), e soprattutto: se il contratto non specifica quale delle due convenzioni si applichi, il mutuatario non è in grado di verificare quale delle due la banca stia effettivamente utilizzando, né di prevedere l’evoluzione futura del proprio debito. È esattamente questa incertezza strutturale — non l’entità economica della singola differenza — che la Cassazione ha ritenuto sufficiente a rendere il tasso «indeterminabile» nel caso deciso l’11 giugno 2026.
Va sottolineato che questa anomalia riguarda specificamente i mutui a tasso variabile: nei mutui a tasso fisso, una volta noto il TAN, il calcolo delle rate non richiede la ricostruzione di alcun parametro futuro, e il problema della base di calcolo dei giorni si pone in termini diversi (rilevanti semmai per il regime di ammortamento «alla francese» esaminato dalle SS.UU. 2024, non per la determinabilità del tasso in sé). La verifica della determinabilità granulare descritta da Cass. n. 19348/2026 è dunque uno strumento specificamente rivolto ai contratti indicizzati a parametri di mercato — la maggioranza dei mutui stipulati con spread su Euribor negli anni 2005-2022.
Il percorso motivazionale dei giudici
Perché il TAEG non è, di per sé, un “tasso convenuto”
La distinzione tracciata da Cass. n. 19348/2026 tra TAN (oggetto della pattuizione sugli interessi) e TAEG (indicatore sintetico di comparazione) riflette una scelta di fondo del legislatore europeo e nazionale: il TAEG nasce come strumento di trasparenza comparativa, concepito per consentire al consumatore di confrontare offerte di credito eterogenee attraverso un unico numero di sintesi, non come clausola negoziale che le parti “convengono” nel senso tecnico del termine. Da questa funzione discende la conseguenza che un errore nel calcolo del TAEG — per quanto rilevante sotto il profilo dell’informazione precontrattuale — non equivale automaticamente a un vizio della clausola che, nel contratto, determina gli interessi effettivamente dovuti: quella clausola è il TAN (esplicito o determinabile), non il TAEG.
Questa impostazione, tuttavia, non esime la banca da ogni conseguenza per un TAEG scorretto: rimangono infatti pienamente operanti i rimedi risarcitori per responsabilità precontrattuale o per violazione degli obblighi informativi, e — nel credito al consumo — la sanzione specifica e più severa dell’art. 125-bis T.U.B., che il legislatore ha volutamente costruito come regime autonomo e più rigoroso proprio per compensare, in quel comparto a maggior rischio, la minore sofisticazione tipica del prenditore di credito al consumo rispetto al mutuatario di un finanziamento ipotecario di importo più elevato.
Il favor validitatis e i suoi limiti
Il criterio della determinabilità matematica del TAN, applicato con favore dalla giurisprudenza a partire dal 2023-2024, esprime un’applicazione del principio generale di conservazione del contratto (favor validitatis): tra un’interpretazione che salva il contratto e una che lo travolge, il giudice privilegia — a parità di altre condizioni — quella che ne conserva l’efficacia, quando ciò sia compatibile con la tutela sostanziale del contraente debole. Ma Cass. n. 19348/2026 dimostra che questo favore ha un limite preciso: non può spingersi fino a colmare lacune informative che lascerebbero il mutuatario nell’impossibilità pratica di calcolare il proprio debito futuro. La differenza tra le fattispecie A e C del nostro schema — TAN assente ma determinabile (valido) contro elemento del tasso variabile mancante e non determinabile (nullo) — è precisamente la differenza tra una lacuna colmabile con un calcolo aritmetico elementare e una lacuna che lascia aperta un’alternativa (360 o 365 giorni) che nessun dato contrattuale permette di sciogliere univocamente.
Consigli operativi: come verificare il proprio mutuo
Passo 1 — Verificare la presenza esplicita di TAN e TAEG
- Recuperare il contratto originale e verificare se il TAN è esplicitamente indicato in cifra, non solo il TAEG. Se manca, verificare se sia effettivamente ricavabile: importo erogato, durata, periodicità delle rate e piano di ammortamento devono essere presenti e coerenti tra loro.
- Per i mutui a tasso fisso: la verifica si esaurisce nella determinabilità del TAN iniziale, poiché non vi sono parametri futuri da ricostruire.
- Per i mutui a tasso variabile: verificare separatamente ciascuno dei seguenti elementi: (a) lo spread applicato; (b) il parametro di indicizzazione (es. Euribor a 1, 3 o 6 mesi) e la relativa fonte di rilevazione; (c) la days count convention (base 360 o 365 giorni) utilizzata per il calcolo degli interessi maturati nel periodo.
Passo 2 — Verificare la coerenza del TAEG con le voci di costo effettive
- Sommare manualmente (o far sommare da un consulente) tutte le voci di costo indicate nel contratto — spese di istruttoria, perizia, commissioni, premi assicurativi collegati — e confrontare il totale con il TAEG dichiarato.
- Se il TAEG dichiarato risulta significativamente inferiore alla somma delle voci effettivamente pagate, individuare quale voce sia stata omessa dal calcolo: è frequente il caso delle polizze vita o CPI stipulate contestualmente al mutuo.
- Verificare se il contratto è qualificabile come credito al consumo in senso tecnico (prestito personale, credito finalizzato, cessione del quinto) o come mutuo ordinario/ipotecario: la qualificazione determina quale regime sanzionatorio si applica (art. 125-bis T.U.B. nel primo caso, art. 117 T.U.B., con i più incerti orientamenti di merito in tema di estensione analogica, nel secondo).
Passo 3 — Far eseguire una perizia tecnica in caso di dubbio
- Incaricare un consulente esperto di matematica finanziaria bancaria di verificare la determinabilità del tasso e la correttezza del TAEG, con particolare attenzione — per i mutui a tasso variabile — alla presenza esplicita della base di calcolo dei giorni.
- Richiedere alla banca, ove non risultante dal contratto, la conferma scritta della convenzione (360/365) effettivamente applicata nel calcolo storico delle rate: la risposta della banca è un elemento probatorio rilevante, e il suo eventuale rifiuto può essere valorizzato in giudizio.
- Nei casi di sospetta omissione sistematica di una polizza assicurativa dal TAEG, verificare gli indici di collegamento già esaminati nell’articolo sull’usura originaria (traccia n. 11): contestualità della stipula, beneficiario bancario, proposta dalla banca.
Passo 4 — Scegliere la sede e quantificare il beneficio della sostituzione
- ABF: sede naturale per le controversie sul credito al consumo fondate sull’art. 125-bis T.U.B., fino a 200.000 euro; tempi rapidi (6-9 mesi) e giurisprudenza consolidata sul punto grazie alla decisione del Collegio di Coordinamento.
- Giudizio ordinario: necessario per i mutui ipotecari ordinari e per le fattispecie di maggiore complessità tecnica (determinabilità granulare del tasso variabile); la CTU è quasi sempre indispensabile per ricostruire il calcolo storico degli interessi nelle due ipotesi alternative (base 360 e base 365) e quantificare la differenza.
- Quantificare il beneficio economico della sostituzione: quando applicabile, il tasso BOT sostitutivo è storicamente assai più basso del tasso bancario medio, specie per i contratti stipulati prima del 2022; la differenza tra gli interessi già pagati al tasso contrattuale e quelli dovuti al tasso sostitutivo costituisce credito ripetibile ex art. 2033 c.c., con la consueta prescrizione decennale.
Considerazioni conclusive
La materia delle anomalie TAN/TAEG nei mutui bancari ha attraversato, tra il 2023 e la metà del 2026, un percorso di progressiva sofisticazione giurisprudenziale che ha sostituito un tempo un automatismo grossolano — «se i due tassi non coincidono, la clausola è nulla» — con un sistema di verifiche puntuali e differenziate. Le Sezioni Unite del 2024 hanno stabilito che l’assenza di una descrizione tecnica del regime di ammortamento non compromette la trasparenza quando gli elementi economici essenziali sono comunque presenti. La Cassazione, con l’ordinanza del dicembre 2024 e con la recentissima sentenza dell’11 giugno 2026, ha chiarito che il TAEG ha funzione meramente informativa mentre il TAN è l’oggetto reale della pattuizione, e che la determinabilità di quest’ultimo va verificata elemento per elemento nei mutui a tasso variabile. Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, infine, ha costruito un regime specifico e più severo per il credito al consumo, dove l’omissione di un costo strutturale dal TAEG pubblicizzato travolge contemporaneamente due clausole, non una sola.
Per il mutuatario, questa evoluzione ha un’implicazione pratica precisa: la semplice constatazione che il TAN e il TAEG del proprio mutuo non coincidono non è, da sola, un elemento su cui fondare un’azione di nullità. Occorre invece verificare, con la necessaria competenza tecnica, se l’informazione mancante o imprecisa lasci effettivamente il mutuatario nell’impossibilità di conoscere il costo reale del proprio debito — presente e futuro. È in quello scarto tra apparenza numerica e sostanza informativa che si gioca, oggi, l’esito del contenzioso su questa materia.
La sentenza dell’11 giugno 2026 sulla base di calcolo dei giorni dimostra che questo terreno di verifica non è affatto esaurito: mutui a tasso variabile stipulati negli anni di maggiore diffusione dei parametri Euribor, privi dell’esplicita indicazione della convenzione di calcolo, meritano oggi una verifica tecnica che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe pensato di condurre con questo livello di dettaglio. Chi abbia un mutuo a tasso variabile stipulato prima della metà degli anni 2010 dovrebbe considerare, con l’assistenza di un professionista, se questa specifica anomalia riguardi anche il proprio contratto.