Prestito personale, credito finalizzato, carta revolving: nel credito al consumo la sanzione per un TAEG scorretto è più severa che nel mutuo ordinario, e colpisce due clausole insieme, non una sola. La riforma appena entrata in vigore amplia ulteriormente questa tutela, alzando la soglia di applicazione a 100.000 euro.
Sommario
Il credito al consumo — prestiti personali, credito finalizzato all’acquisto di beni o servizi, carte revolving, cessione del quinto, e oggi anche alcune forme di Buy Now Pay Later — riceve dall’ordinamento una tutela sul TAEG sensibilmente più intensa di quella riservata ai mutui ipotecari ordinari. L’art. 125-bis del Testo Unico Bancario, introdotto nel 2010, sanziona con la nullità non una ma due clausole quando un costo dovuto dal consumatore non è stato correttamente incluso nel TAEG pubblicizzato: la clausola relativa al costo occultato, e la clausola che indica il TAEG stesso, con sostituzione automatica del tasso al livello dei BOT e azzeramento di ogni ulteriore pretesa della banca. Questo articolo ricostruisce l’evoluzione storica di questa disciplina — dal previgente art. 124 TUB, che non prevedeva affatto questa sanzione, fino al recentissimo D.Lgs. n. 212/2025, in vigore dal 10 gennaio 2026, che recepisce la nuova direttiva europea CCD2 e innalza a 100.000 euro la soglia di applicazione del regime — e ne esamina i più recenti sviluppi giurisprudenziali, incluso il chiarimento della Cassazione sulla necessità della qualità di consumatore anche per i contratti di leasing. Un regime che ogni operatore del credito al consumo deve conoscere a fondo, perché la sanzione prevista, quando scatta, è tra le più incisive dell’intero diritto bancario.
§ 1
Inquadramento sistematico e terminologico
Che cos’è, tecnicamente, il credito al consumo
L’espressione «credito al consumo» ha, nel linguaggio comune, un significato assai più ampio di quello tecnico-giuridico. Nel Testo Unico Bancario, il credito al consumo è definito dall’art. 121 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) come la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Vi rientrano, tipicamente: il prestito personale (somma erogata senza vincolo di destinazione), il credito finalizzato (collegato all’acquisto di uno specifico bene o servizio presso un fornitore convenzionato), la carta di credito revolving (linea di credito rotativa con TAEG spesso variabile in funzione dell’utilizzo), e — a determinate condizioni, come si vedrà — anche schemi di Buy Now Pay Later di più recente diffusione. Ne restano invece esclusi, in linea di principio, i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione, disciplinati dalla disciplina specifica del credito immobiliare ai consumatori (artt. 120-quinquies e seguenti T.U.B.).
Perché questa distinzione è così importante? Perché il credito al consumo riceve — sin dal 2010, e in misura ulteriormente rafforzata dal 2026 — un regime sanzionatorio specifico e più severo di quello previsto dall’art. 117 T.U.B. per i contratti bancari ordinari. La ragione di questa maggiore severità è di politica del diritto: il credito al consumo tipicamente serve importi più contenuti, coinvolge prenditori mediamente meno sofisticati sul piano finanziario rispetto al mutuatario di un finanziamento ipotecario, ed è statisticamente associato a un rischio più elevato di sovraindebitamento — la stessa area tematica che il piano editoriale dello Studio affronta separatamente nel piano dedicato alla crisi da sovraindebitamento.
La soglia dimensionale: da 75.000 a 100.000 euro
La disciplina del credito al consumo non si applica indistintamente a qualsiasi importo. L’art. 122 T.U.B. fissa una soglia dimensionale oltre la quale il finanziamento esce dal perimetro protettivo specifico. Fino al 9 gennaio 2026, tale soglia era fissata a 75.000 euro; il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2225, l’ha innalzata a 100.000 euro per i contratti stipulati dalla sua entrata in vigore. L’innalzamento non è un dettaglio tecnico: significa che una platea più ampia di finanziamenti di importo medio-alto — precedentemente sottratti alla tutela rafforzata dell’art. 125-bis T.U.B. — vi rientra oggi pienamente, con tutte le conseguenze in tema di nullità e sostituzione del tasso che questo articolo esamina.
§ 2
Il quadro normativo di riferimento
Il meccanismo sanzionatorio: art. 125-bis, commi 6 e 7, T.U.B.
Il cuore della disciplina è nell’art. 125-bis, comma 6, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.): sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto dalla disciplina sull’informazione precontrattuale, non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non conforme nel calcolo del TAEG pubblicizzato al consumatore. Il successivo art. 125-bis, comma 7, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.) dispone che, in caso di assenza o di nullità delle clausole relative ai costi, il TAEG equivalga al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, e che nessuna altra somma sia dovuta dal consumatore a titolo di interessi, commissioni o spese. È lo stesso meccanismo sostitutivo — ancorato ai BOT, non al generico interesse legale ex art. 1284 c.c. — osservabile a proposito dei mutui ordinari, ma qui azionato da un presupposto specifico e più facilmente riscontrabile: l’omessa o scorretta inclusione di un costo nel TAEG pubblicizzato.
Una lettura unitaria, non frazionata, dei commi 6 e 7
Un punto interpretativo di rilievo pratico centrale riguarda il rapporto tra le due nullità previste dal comma 6: quella della clausola specifica sul costo omesso, e quella — logicamente distinta — della clausola generale sul TAEG che quel costo avrebbe dovuto includere. Come si vedrà nell’esame della giurisprudenza, l’orientamento ormai consolidato rifiuta una lettura frazionata delle due nullità: se un costo è stato illegittimamente escluso dal TAEG, sono nulle entrambe le clausole, con l’effetto pratico che scatta sempre la sostituzione integrale al tasso BOT prevista dal comma 7, e non una semplice rettifica contabile del TAEG dichiarato.
Prima del 2010: il vuoto di tutela del vecchio art. 124 T.U.B.
Occorre segnalare, per i contratti più risalenti, che questo meccanismo sanzionatorio non è sempre esistito. Prima dell’introduzione dell’art. 125-bis T.U.B. — avvenuta ad opera del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in vigore dal 19 settembre 2010 — la disciplina del credito al consumo era affidata al previgente art. 124 T.U.B., che non prevedeva espressamente, tra le proprie sanzioni, la nullità per non corretta indicazione del TAEG. I contratti di credito al consumo stipulati prima del 19 settembre 2010 restano quindi soggetti al regime previgente, con conseguenze giuridiche sensibilmente meno favorevoli per il consumatore: un dato che, come si vedrà, è stato ribadito anche di recente dai Collegi ABF chiamati a giudicare contratti di quell’epoca.
La riforma CCD2: il D.Lgs. 212/2025
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 — pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 10 gennaio 2026 — recepisce nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2023/2225, nota come Consumer Credit Directive 2 o CCD2, che abroga e sostituisce la precedente Direttiva 2008/48/CE. Oltre all’innalzamento della soglia dimensionale già esaminato, la riforma incide su tre ulteriori direttrici rilevanti per la materia qui trattata. In primo luogo, ridefinisce i presupposti della valutazione del merito creditizio, che deve ora essere condotta in modo approfondito, proporzionato e documentato, tenendo conto della situazione economica e finanziaria del consumatore e dei rischi connessi allo specifico contratto — un tema contiguo a quello del TAEG scorretto, poiché entrambi rispondono all’esigenza di prevenire il sovraindebitamento. In secondo luogo, disciplina espressamente le formule di Buy Now Pay Later, distinguendo le dilazioni gratuite concesse direttamente dal fornitore (escluse dal perimetro) dagli schemi che prevedono la cessione del credito a un soggetto terzo autorizzato (inclusi, con piena applicazione del regime su TAEG e nullità). In terzo luogo, riforma l’art. 125-sexies T.U.B. sul rimborso anticipato, confermando espressamente che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata deve essere proporzionale alla durata residua e riguardare tutte le componenti del costo — non solo gli interessi, ma anche le spese upfront — in linea con il principio già affermato dalla Corte di Giustizia UE nella nota sentenza Lexitor.
Art. 124 T.U.B. (vecchia versione)
Nessuna sanzione espressa di nullità per TAEG scorretto o costi non inclusi. La contestazione richiede il ricorso ai principi generali su trasparenza e buona fede, con esiti meno prevedibili e meno favorevoli al consumatore.
Tutela debole
Art. 125-bis, co. 6-7, T.U.B.
Nullità della clausola sul costo omesso e della clausola sul TAEG; sostituzione automatica al tasso nominale minimo BOT; nessun’altra somma dovuta. Soglia di applicazione: finanziamenti fino a 75.000 euro.
Tutela forte
Art. 125-bis T.U.B. (nucleo commi 6-7 confermato) In vigore oggi
Stesso meccanismo sanzionatorio di nullità e sostituzione BOT, entro una soglia di applicazione innalzata a 100.000 euro. Nuova disciplina su Buy Now Pay Later, merito creditizio rafforzato, rimborso anticipato proporzionale su tutte le componenti di costo. Giurisprudenza applicativa ancora in fase di prima formazione.
Tutela ulteriormente rafforzata
§ 3
Il diritto vivente: la giurisprudenza che conta
La lettura unitaria dei commi 6 e 7: Corte d’Appello di Salerno, 17 dicembre 2025
App. Salerno, 17 dicembre 2025
«La difformità del TAEG rispetto al costo effettivamente praticato comporta, ai sensi dell’art. 125-bis, comma 6, D.Lgs. n. 385/1993, la nullità della relativa clausola negoziale e, a norma del successivo comma 7, lettera a), la rimodulazione del costo complessivo dell’erogazione del credito mediante l’applicazione del solo tasso di interesse sostitutivo ivi previsto, restando escluso qualsiasi ulteriore onere a carico del consumatore.»
La Corte d’Appello di Salerno conferma, in una delle pronunce di merito più recenti in materia, l’automatismo del meccanismo sanzionatorio: accertata la difformità, la sostituzione al tasso BOT non è una facoltà del giudice né richiede una valutazione discrezionale di gravità, ma discende come conseguenza legale diretta dalla nullità della clausola.
Il rifiuto della lettura frazionata: il precedente del Collegio di Coordinamento ABF
ABF, Collegio di Coordinamento, 16 maggio 2018, n. 18832
«Non si può ammettere una visione separata e autonoma dei commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B.: se un costo che per legge doveva essere incluso nel TAEG non vi è stato incluso, è nulla la clausola relativa al costo — onde nulla è dovuto per tale titolo — ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo di cui al comma 7. Diversamente si perverrebbe a un’aporia: considerare al contempo nulla la clausola sul costo e valida quella, contigua, sul TAEG che quel costo avrebbe dovuto includere.»
Questo principio — già richiamato nell’articolo precedente a proposito dei mutui, ma qui esaminato nella sua sede propria — è il cardine dell’intera disciplina del credito al consumo in materia di TAEG. I Collegi territoriali dell’ABF avevano in passato oscillato tra una lettura restrittiva (nullità della sola clausola sul costo specifico, con TAEG dichiarato che restava formalmente valido) e una lettura estensiva (nullità di entrambe le clausole, con piena sostituzione BOT): il Collegio di Coordinamento ha composto il contrasto in favore della seconda, più protettiva per il consumatore, chiarendo altresì — richiamando la propria precedente decisione n. 10621/2017 — che una polizza assicurativa formalmente qualificata come «facoltativa» nel contratto deve comunque essere inclusa nel TAEG quando risulti, in concreto, sostanzialmente condizionante l’erogazione del credito.
La qualità di consumatore come presupposto imprescindibile: Cass. ord. n. 9352/2025
Cass. civ., ord. 9 aprile 2025, n. 9352
«Anche nei contratti di leasing, la mancata indicazione del TAEG comporta la nullità della clausola sui costi e la sostituzione del tasso solo quando l’utilizzatore rivesta la qualità di consumatore ai sensi della disciplina sul credito ai consumatori. Ove l’utilizzatore agisca quale professionista, il TAEG assolve funzione meramente informativa, e la sua assenza non produce nullità; l’onere di provare la qualità di consumatore grava su chi invoca la tutela.»
Questa ordinanza offre un chiarimento di grande utilità pratica per un ambito — il leasing, incluso quello operativo per beni strumentali all’attività professionale — dove la qualificazione soggettiva dell’utilizzatore non è sempre scontata. Un imprenditore individuale che utilizzi un bene in leasing anche per finalità personali non acquisisce automaticamente la qualità di consumatore: dovrà dimostrare che il contratto è stato concluso per scopi effettivamente estranei alla propria attività professionale. In assenza di tale prova, il regime rafforzato dell’art. 125-bis T.U.B. non si applica, e restano eventualmente esperibili — se ne ricorrono i presupposti — soltanto i rimedi risarcitori generali per scorretta informazione precontrattuale.
Discrasia del TAEG e nullità del tasso di mora: Trib. Bergamo n. 470/2025
Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza n. 470/2025, ha affrontato un profilo ulteriore: la discrasia tra il TAEG indicato e quello effettivamente applicato in un contratto di finanziamento — per omissione del costo di una polizza assicurativa collegata — ha condotto il giudice a dichiarare la nullità non solo della componente corrispettiva del tasso, ma anche della clausola sul tasso di mora, con conseguente applicazione del tasso di mora legale in sostituzione di quello pattuito. La pronuncia conferma che gli effetti della nullità ex art. 125-bis T.U.B. si estendono, quando la struttura contrattuale lo richieda, a tutte le componenti del costo del credito riconducibili al medesimo vizio informativo, non limitandosi alla sola componente corrispettiva.
| Pronuncia | Prodotto | Principio affermato |
| ABF Coord., 16 maggio 2018, n. 18832 | Credito al consumo (generale) | Lettura unitaria commi 6-7; niente distinzione tra nullità del costo e nullità del TAEG |
| ABF Coord., n. 10621/2017 | Credito al consumo (polizze) | Polizza «facoltativa» ma sostanzialmente condizionante va inclusa nel TAEG |
| Trib. Bergamo, n. 470/2025 | Finanziamento personale | Discrasia TAEG estende la nullità anche al tasso di mora |
| App. Salerno, 17 dicembre 2025 | Credito al consumo (generale) | Automatismo della sostituzione BOT una volta accertata la difformità |
| Cass. ord., 9 aprile 2025, n. 9352 | Leasing | Qualità di consumatore condizione necessaria; onere della prova sul richiedente |
§ 4
La fattispecie concreta: i diversi prodotti e le loro insidie specifiche
Il credito finalizzato e le commissioni di intermediazione
Nel credito finalizzato — tipicamente utilizzato per l’acquisto rateale di elettrodomestici, mobili, veicoli o servizi presso un fornitore convenzionato — l’anomalia più frequente riguarda le commissioni di intermediazione pagate dal finanziatore al mediatore creditizio o al fornitore stesso: quando tali commissioni sono di fatto trasferite, direttamente o indirettamente, sul costo sostenuto dal consumatore, devono essere incluse nel TAEG. La loro omissione — spesso motivata dalla qualificazione contrattuale come costo «a carico del fornitore» anziché del consumatore — è una delle contestazioni più ricorrenti nella prassi ABF.
Le carte revolving e la variabilità del TAEG
Le carte di credito revolving presentano una peculiarità strutturale: il TAEG effettivamente applicato dipende dalle modalità di utilizzo della linea di credito nel tempo (importo utilizzato, rata di rimborso scelta, eventuale utilizzo per prelievi di contante anziché per acquisti). Il TAEG «rappresentativo» comunicato in fase precontrattuale è necessariamente una stima basata su ipotesi di utilizzo standard: la giurisprudenza distingue, in questo contesto, tra la fisiologica approssimazione insita nella natura rotativa del prodotto — non sanzionabile — e l’omissione sistematica di specifiche voci di costo (quali le spese di gestione annuale o le commissioni sui prelievi), che resta pienamente soggetta al regime dell’art. 125-bis T.U.B.
Un caso tipico — prestito personale con polizza «facoltativa» non inclusa
Prestito personale di 20.000 euro, durata 60 mesi, TAN dichiarato 7,5%, TAEG dichiarato 8,2%. Contestualmente alla stipula, il consumatore sottoscrive una polizza CPI (vita e perdita impiego) del costo di 1.800 euro, qualificata in contratto come «facoltativa», il cui premio non è stato incluso nel calcolo del TAEG. Applicando i criteri del Collegio di Coordinamento — contestualità della stipula, proposta dal medesimo intermediario, incidenza del costo sulla valutazione di erogabilità — la polizza risulta sostanzialmente condizionante. Il TAEG corretto, ricalcolato includendo il premio, risulta pari al 10,9%: una difformità significativa rispetto all’8,2% dichiarato. Conseguenza: nullità della clausola sul costo della polizza e della clausola sul TAEG; sostituzione con il tasso nominale minimo BOT del trimestre di stipula (tipicamente inferiore al 3% nel periodo 2015-2022); nessun’altra somma dovuta oltre alla restituzione del capitale. Il risparmio per il consumatore, su un piano di 60 mesi, può superare il 60% del costo totale originariamente pattuito.
Il Buy Now Pay Later: la nuova frontiera regolata dal 2026
Gli schemi di Buy Now Pay Later — dilazione del pagamento di un acquisto in più rate, spesso senza interessi espliciti, offerti da piattaforme fintech al momento del check-out online — hanno rappresentato fino a poco tempo fa una zona grigia della regolamentazione: se strutturati come dilazione diretta e gratuita concessa dal fornitore, restavano fuori dal perimetro del credito al consumo; se invece implicavano la cessione del credito a un soggetto terzo autorizzato, la qualificazione era meno certa. Il D.Lgs. 212/2025 ha chiarito il discrimine, includendo espressamente nel perimetro applicativo — e dunque nella tutela dell’art. 125-bis T.U.B. — gli schemi BNPL strutturati attraverso la cessione, anche successiva, del credito a un soggetto autorizzato alla concessione di finanziamenti.
§ 5
Il percorso motivazionale dei giudici
La scelta del legislatore del 2010 — mantenuta e rafforzata dalla riforma del 2025-2026 — di prevedere un regime sanzionatorio più severo per il credito al consumo rispetto ai contratti bancari ordinari riflette una valutazione di politica del diritto ben precisa: il prenditore di credito al consumo agisce tipicamente in un contesto di minore ponderazione economica rispetto al mutuatario di un finanziamento ipotecario. L’acquisto di un elettrodomestico a rate, l’utilizzo di una carta revolving, la sottoscrizione di un prestito personale per esigenze contingenti sono decisioni spesso prese con margini di riflessione più ridotti, in un contesto — quello del punto vendita o della piattaforma digitale — nel quale la pressione commerciale è massima e la capacità di comparazione tra offerte alternative è minima. È in questo contesto che l’accuratezza del TAEG pubblicizzato assume un ruolo determinante: è, spesso, l’unico dato sintetico su cui il consumatore fonda la propria decisione.
La lettura unitaria dei commi 6 e 7 dell’art. 125-bis T.U.B., affermata dal Collegio di Coordinamento ABF, risponde alla medesima logica di effettività della tutela già incontrata a proposito delle clausole vessatorie (traccia n. 10): una sanzione che colpisse solo la clausola sul costo specifico, lasciando formalmente in vita la clausola generale sul TAEG, produrrebbe un risultato incoerente e di scarsa efficacia dissuasiva — esattamente l’aporia che il Collegio ha esplicitamente rifiutato. Il rafforzamento introdotto dalla riforma CCD2, che innalza la soglia di applicazione e affronta esplicitamente i nuovi strumenti di finanziamento digitale, mostra che questa linea di politica legislativa non solo permane, ma si estende consapevolmente ai nuovi rischi di sovraindebitamento generati dalle forme di credito più recenti.
§ 6
Consigli operativi: come verificare il proprio contratto di credito al consumo
Passo 1 — Individuare il regime temporale applicabile
- Verificare la data di stipula del contratto: prima del 19 settembre 2010 si applica il regime debole del vecchio art. 124 T.U.B.; tra il 19 settembre 2010 e il 9 gennaio 2026 si applica l’art. 125-bis T.U.B. con soglia di 75.000 euro; dal 10 gennaio 2026 si applica il medesimo meccanismo con soglia elevata a 100.000 euro.
- Verificare che l’importo del finanziamento rientri nella soglia applicabile al proprio periodo di stipula: un finanziamento di 80.000 euro concesso nel 2023 restava fuori dal perimetro protetto (soglia 75.000 euro); lo stesso importo, se concesso oggi, vi rientra pienamente (soglia 100.000 euro).
Passo 2 — Verificare la qualità di consumatore
- Confermare che il finanziamento sia stato richiesto per scopi estranei alla propria attività professionale, imprenditoriale, commerciale o artigianale: è il presupposto soggettivo imprescindibile, come ribadito da Cass. ord. n. 9352/2025 anche per il leasing.
- Raccogliere la documentazione che attesti la finalità personale del finanziamento (destinazione dei fondi, natura del bene acquistato nel credito finalizzato) qualora la qualificazione non sia pacifica.
Passo 3 — Ricostruire il TAEG effettivo e confrontarlo con quello dichiarato
- Elencare tutte le voci di costo effettivamente sostenute: interessi, spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, premi assicurativi (anche se qualificati come «facoltativi»), spese di incasso rata.
- Per le polizze assicurative dichiarate facoltative, verificare gli indici di collegamento sostanziale: contestualità della stipula, proposta dal medesimo intermediario, incidenza sulla valutazione di erogabilità del credito, beneficiario della polizza.
- Far eseguire, in caso di dubbio, un ricalcolo tecnico del TAEG da un consulente esperto, confrontando il risultato con quello dichiarato nel documento SECCI e nel contratto.
Passo 4 — Scegliere la sede e agire tempestivamente
- ABF: sede naturale e più rapida per le controversie sul credito al consumo, con orientamento ormai consolidato sulla lettura unitaria dei commi 6-7 dell’art. 125-bis T.U.B.; competente fino a 200.000 euro.
- Giudizio ordinario: per le fattispecie di maggiore complessità o per importi superiori alla competenza ABF; utile anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo quando il finanziatore agisca per il recupero di un credito fondato su un TAEG scorretto.
- Quantificare il beneficio economico: la differenza tra gli interessi già versati al tasso contrattuale e quelli dovuti al tasso BOT sostitutivo costituisce credito ripetibile ex art. 2033 c.c., soggetto alla prescrizione decennale ordinaria; se il finanziamento è ancora in corso, la differenza può essere imputata a riduzione del debito residuo.
§ 7
Considerazioni conclusive
Il regime sanzionatorio dell’art. 125-bis T.U.B. rappresenta, nel panorama del diritto bancario italiano, uno degli strumenti di tutela del consumatore dagli effetti più incisivi: la nullità simultanea di due clausole e la sostituzione integrale del tasso con quello, storicamente assai più favorevole, dei buoni ordinari del tesoro. È una sanzione costruita deliberatamente come deterrente forte, proprio perché il credito al consumo — per le caratteristiche del suo mercato e dei suoi prenditori — richiede una protezione più intensa di quella riservata ai finanziamenti di maggiore complessità e importo.
La riforma appena entrata in vigore conferma e rilancia questa impostazione, ampliando la soglia dimensionale di applicazione e affrontando esplicitamente i rischi emergenti del credito digitale, dal Buy Now Pay Later alle nuove forme di profilazione del merito creditizio. Per chi abbia in corso — o abbia già estinto negli ultimi dieci anni — un prestito personale, un credito finalizzato o una carta revolving, la verifica della correttezza del TAEG dichiarato non è un esercizio meramente formale: è, spesso, la porta d’accesso a un risparmio economico di entità considerevole, specie per i contratti stipulati negli anni di tassi di mercato particolarmente contenuti, quando lo scarto tra il tasso contrattuale e il tasso BOT sostitutivo raggiunge la sua massima ampiezza.
Chi si trovi in questa situazione dovrebbe agire con tempestività: individuare correttamente il regime temporale applicabile, verificare la propria qualità di consumatore, e procedere a una ricostruzione tecnica del TAEG effettivo sono i passi che trasformano un sospetto in un diritto concretamente azionabile — e, quando fondato, in un rimborso spesso superiore a quanto ci si aspetterebbe da una semplice discrepanza percentuale tra due numeri in fondo a un contratto.