Tutela del correntista e rapporti bancari. La segnalazione del correntista e rapporti bancari. La segnalazione “a sofferenza” non può basarsi sul semplice ritardo nel pagamento.
Con la recente Ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione riafferma con forza un principio a tutela di cittadini e imprese: per iscrivere un soggetto nella “black list” del credito non è sufficiente un mero inadempimento. Gli istituti di credito devono prima accertare una grave e non transitoria difficoltà economica. Un severo monito giurisprudenziale contro gli abusi nelle prassi di recupero crediti.
Cos’è la Centrale dei Rischi e la segnalazione a sofferenza. Prima di addentrarci nella vicenda esaminata dalla Suprema Corte, è utile chiarire in via essenziale che la Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie i dati sull’indebitamento della clientela verso il sistema bancario. La segnalazione “a sofferenza” è l’atto con cui l’intermediario finanziario comunica che un proprio cliente si trova in uno stato di grave e irreversibile insolvenza. Tale “marchio” compromette drasticamente l’accesso a qualsiasi futuro finanziamento, rappresentando una vera e propria “morte finanziaria” per l’utente.
Il caso: la segnalazione automatica per un canone scaduto. La pronuncia trae origine dalla condotta di una società di leasing che, a fronte del mancato pagamento di alcuni canoni per l’acquisto di macchinari da parte di un’azienda, aveva provveduto a segnalare quest’ultima a sofferenza. Tale iscrizione aveva innescato un effetto domino, precludendo persino ad una società collegata alla prima l’ottenimento di un mutuo bancario essenziale per le proprie attività. Le Corti di merito, nei primi gradi di giudizio, avevano respinto la richiesta di risarcimento del cliente, ritenendo sufficiente la mera presenza del debito per giustificare la segnalazione.
L’intervento della Cassazione: non basta il mero inadempimento. Con l’Ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Corte di Cassazione ha radicalmente ribaltato questa prospettiva, ponendosi in aperta tutela degli interessi degli utenti bancari e dando continuità a un granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità. I Giudici hanno chiarito che il semplice ritardo o il mancato pagamento di una rata non equivalgono mai, in automatico, a uno stato di insolvenza.
La necessità di una “grave difficoltà economica”. Riprendendo le Istruzioni della Banca d’Italia, la Cassazione ha sancito che il credito può essere considerato in “sofferenza” solo se il cliente versa in una situazione complessiva valutabile come “deficitaria” o di “grave difficoltà economica”. È dunque del tutto illegittimo e sanzionabile l’automatismo con cui, talvolta, gli istituti di credito utilizzano la segnalazione in Centrale Rischi come un improprio strumento di pressione per forzare il recupero dei propri crediti, omettendo l’obbligatoria e rigorosa indagine sulla reale incapacità strutturale del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni.Il diritto al risarcimento dei danni per l’impresa. L’Ordinanza del 2026 si spinge oltre, riaffermando un corollario fondamentale: la segnalazione illegittima è fonte di responsabilità extracontrattuale e obbliga chi l’ha effettuata a risarcire i danni causati. Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto un chiaro rapporto di causalità tra l’illecito bancario e l’impossibilità, per la società collegata, di accedere al mutuo richiesto. Si tratta di una pronuncia di grande valore civico e giuridico, che offre solidi argomenti di reazione a chi subisce condotte arbitrarie nella gestione dei rapporti di credito, aprendo la strada a importanti azioni risarcitorie.