L’art. 612-bis c.p. applicato al mondo digitale: stalkerware, monitoraggio non consensuale, molestie tramite social e messaggistica, la nuova aggravante di genere introdotta dalla L. 2 dicembre 2025, n. 181 e la prova digitale secondo la Cassazione più recente
La L. 2 dicembre 2025, n. 181, approvata definitivamente il 25 novembre 2025 (Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne), oltre a introdurre il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), ha esteso agli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) una nuova aggravante di genere ad effetto speciale, applicabile quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione, controllo o dominio in quanto donna. Sul piano giurisprudenziale, si segnala Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2026, n. 12242, che ha chiarito come la molestia persecutoria non richieda un contatto diretto con la vittima e ha precisato le modalità di raccolta della prova digitale (in particolare per gli stati WhatsApp, contenuti volatili che si cancellano dopo 24 ore). Il fenomeno dello stalkerware — software di sorveglianza installati sul dispositivo della vittima a sua insaputa — resta privo di una fattispecie penale autonoma, ma integra un concorso di reati con gli artt. 615-bis, 615-ter e 617-quater c.p. Il quadro normativo e giurisprudenziale qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi non sono qui recepiti.
I
Sommario
Il cyberstalking non è, nell’ordinamento italiano, un reato autonomo: è la declinazione digitale del delitto di atti persecutori, previsto e punito dall’art. 612-bis del Codice penale. Ciò non ne riduce la gravità né la specificità: gli strumenti informatici e telematici moltiplicano la capacità persecutoria dell’autore, consentendo un controllo pervasivo e pressoché costante sulla vita della vittima — messaggi e chiamate incessanti, monitoraggio della posizione in tempo reale, accesso non autorizzato a dispositivi e account, contatti indiretti tramite terzi o tramite contenuti pubblicati sui social network — con una capacità intrusiva spesso superiore a quella del pedinamento fisico tradizionale.
Il fenomeno più insidioso, in questo ambito, è quello dello stalkerware: applicazioni disponibili sul mercato, spesso commercializzate come strumenti di controllo parentale o di sicurezza aziendale, ma installate nella pratica sul dispositivo del partner o dell’ex partner a sua insaputa, con funzionalità che spaziano dalla lettura di messaggi e chat alla localizzazione GPS in tempo reale, fino all’attivazione remota di microfono e fotocamera. Il fenomeno, pur diffuso, non trova nell’ordinamento italiano una fattispecie penale dedicata: la sua repressione passa attraverso il concorso di più reati.
Il quadro normativo si è arricchito, nel dicembre 2025, di un intervento di sistema: la L. 2 dicembre 2025, n. 181, meglio nota come legge sul femminicidio, ha esteso agli atti persecutori una nuova aggravante di genere, riconoscendo che una parte rilevante delle condotte di cyberstalking si inserisce in dinamiche di controllo, possesso o dominio esercitate nei confronti delle donne, spesso all’interno di relazioni affettive in corso o cessate.
Il presente articolo ricostruisce gli elementi costitutivi del reato di atti persecutori nella sua declinazione digitale, il regime dello stalkerware, la recente riforma del 2025 e gli orientamenti più aggiornati della Cassazione in materia di prova digitale, offrendo una mappa degli strumenti di tutela disponibili per chi ne sia vittima.
II
Principio di diritto
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita» — art. 612-bis, comma 1, c.p.
La giurisprudenza di legittimità colloca il reato di atti persecutori tra i reati abituali, e non tra i reati di mera condotta: la sua consumazione richiede la realizzazione di uno degli eventi alternativi previsti dalla norma — il perdurante e grave stato di ansia o di paura; il fondato timore per l’incolumità propria o di persone vicine; l’alterazione delle abitudini di vita — non essendo necessaria la coesistenza di tutti, ma sufficiente il verificarsi anche di uno solo di essi. Il dolo richiesto è generico: l’agente deve volere consapevolmente le condotte persecutorie, sapendo che esse sono idonee ad arrecare sofferenza alla vittima, senza che sia necessaria una specifica intenzione di causare l’evento tipico.
L’art. 612-bis c.p. prevede una circostanza aggravante specifica quando il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici: è questa la disposizione che, sul piano tecnico-normativo, «intercetta» il fenomeno del cyberstalking, aumentando la pena rispetto all’ipotesi base. A questa si affianca, dal dicembre 2025, la nuova aggravante di genere introdotta dalla L. 2 dicembre 2025, n. 181, applicabile quando il fatto è commesso «come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali». Le due aggravanti sono cumulabili quando il cyberstalking si inserisca in una dinamica di controllo di genere.
III
Inquadramento sistematico e terminologico
Il cyberstalking come modalità esecutiva, non come reato autonomo
È essenziale chiarire, in premessa, un equivoco terminologico diffuso: il «cyberstalking» non individua una fattispecie di reato distinta, ma descrive l’insieme delle modalità con cui il delitto di atti persecutori può essere commesso attraverso strumenti digitali. Le condotte tipiche includono l’invio massivo di messaggi, e-mail o richieste di contatto attraverso più piattaforme contemporaneamente; la pubblicazione di contenuti lesivi della dignità della vittima; l’assunzione dell’identità altrui per inviare o pubblicare contenuti compromettenti; il monitoraggio ossessivo dell’attività online della vittima; l’accesso non autorizzato ai suoi account o dispositivi per sorvegliarne le comunicazioni e gli spostamenti.
La specificità del cyberstalking rispetto allo stalking tradizionale risiede in almeno tre fattori: la pervasività del controllo, che può estendersi senza soluzione di continuità alla sfera privata della vittima anche a distanza fisica; la facilità di anonimizzazione dell’autore, che può agire tramite profili falsi, numeri virtuali o strumenti di offuscamento della propria identità digitale; la volatilità della prova, poiché molti contenuti persecutori (messaggi cancellabili, stati temporanei sui social) possono scomparire prima che la vittima riesca a documentarli adeguatamente.
Lo stalkerware: qualificazione giuridica di un fenomeno privo di norma dedicata
Le applicazioni di sorveglianza clandestina — comunemente denominate stalkerware — rappresentano una delle manifestazioni più insidiose del cyberstalking. Si tratta di software, spesso commercializzati legalmente come strumenti di controllo parentale o di sicurezza aziendale, installati sul dispositivo della vittima senza il suo consenso e a sua insaputa, con funzionalità che possono includere la lettura completa di SMS e messaggistica istantanea, la cronologia delle chiamate, la localizzazione GPS in tempo reale, l’accesso a foto e video, e in alcuni casi l’attivazione remota del microfono o della fotocamera del dispositivo.
L’ordinamento italiano non prevede una fattispecie penale autonoma per lo stalkerware in quanto tale: la sua repressione avviene attraverso il concorso di più reati, la cui esatta combinazione dipende dalle modalità tecniche di installazione e utilizzo. Rilevano tipicamente: l’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), quando il software consenta di captare comunicazioni o immagini relative alla vita privata della vittima; l’art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a un sistema informatico o telematico), quando l’installazione richieda l’accesso non autorizzato al dispositivo protetto da misure di sicurezza; l’art. 617-quater c.p. (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), quando il software intercetti le comunicazioni della vittima. Quando l’installazione dello stalkerware si inserisce in un più ampio disegno persecutorio, tali reati concorrono con l’art. 612-bis c.p., aggravato dall’utilizzo di strumenti informatici.
L’ammonimento del Questore: la misura di prevenzione anticipata
Accanto alla tutela penale, l’ordinamento prevede uno strumento di natura preventiva particolarmente efficace nelle fasi iniziali della condotta persecutoria: l’ammonimento del Questore, disciplinato dall’art. 8, D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e successivamente ampliato nel proprio ambito applicativo dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. L. 15 ottobre 2013, n. 119) e, da ultimo, dalla L. 24 novembre 2023, n. 168. La vittima può richiedere l’ammonimento anche prima di proporre querela: il Questore, assunte le informazioni necessarie, può ammonire oralmente l’autore delle condotte, con effetti dissuasivi immediati. La riforma del 2023 ha esteso la procedibilità d’ufficio per gli atti persecutori quando il fatto sia commesso da soggetto già ammonito, anche nei confronti di una persona offesa diversa da quella per la cui tutela era stato inizialmente adottato l’ammonimento — un correttivo pensato specificamente per contrastare la recidiva verso vittime diverse, fenomeno frequente nelle serialità persecutorie.
| Condotta tipica | Norma applicabile | Aggravante/concorso | Procedibilità |
|---|---|---|---|
| Messaggi, chiamate, email reiterati e indesiderati | Art. 612-bis c.p., ipotesi base | Aggravante mezzi informatici/telematici se veicolati digitalmente | Querela, 6 mesi |
| Installazione di stalkerware sul dispositivo della vittima | Artt. 615-bis, 615-ter, 617-quater c.p. | Concorso con art. 612-bis c.p. se parte di disegno persecutorio | Diversificata |
| Monitoraggio non consensuale della posizione GPS | Art. 612-bis c.p. aggravato + eventuale 615-bis c.p. | Elemento tipico della condotta persecutoria digitale | Querela, 6 mesi |
| Contatto indiretto tramite terzi o social | Art. 612-bis c.p. | Non richiede contatto diretto (Cass. n. 12242/2026) | Querela, 6 mesi |
| Furto o clonazione dell’identità digitale | Art. 494 c.p. + eventuale 612-bis c.p. | Concorso di reati | Diversificata |
| Atto di controllo/dominio in quanto donna | Art. 612-bis c.p. aggravato | Aggravante di genere ex L. 181/2025 | D’ufficio in talune ipotesi |
IV
La fattispecie: casi concreti e giurisprudenza
1. La molestia indiretta e la prova digitale volatile
Cass. pen., Sez. V, 31 marzo 2026, n. 12242 – Molestia senza contatto diretto e raccolta della prova digitale
La Corte ha respinto il ricorso di un uomo che, dopo essere stato bloccato dall’ex partner sui social network, aveva proseguito la condotta persecutoria attraverso contenuti pubblicati sul proprio profilo — in particolare tramite lo stato di WhatsApp — con la ragionevole certezza che essi giungessero comunque a conoscenza della vittima tramite conoscenze comuni. La Cassazione ha affermato un principio di portata generale: ai fini della configurabilità della molestia rilevante ex art. 612-bis c.p., non è necessario un contatto diretto con la persona offesa; integra la condotta anche chi, pur non rivolgendosi esplicitamente alla vittima, utilizzi strumenti di comunicazione con la consapevolezza che il contenuto persecutorio le giungerà attraverso terzi.
La pronuncia ha inoltre precisato un profilo di rilevante interesse operativo relativo alla raccolta della prova: gli screenshot di contenuti volatili come gli stati di WhatsApp — che si cancellano automaticamente dopo ventiquattro ore — devono essere raccolti direttamente dalla vittima o da amici comuni che vi abbiano avuto accesso, e successivamente trasmessi alla polizia giudiziaria, che non può acquisirli direttamente senza incorrere nei limiti posti dalla disciplina delle intercettazioni. Questo orientamento pone un onere pratico rilevante sulla vittima, chiamata a documentare tempestivamente e sistematicamente i contenuti persecutori prima che la loro natura effimera ne comporti la perdita irreversibile.
2. La riforma del 2025: l’aggravante di genere
L. 2 dicembre 2025, n. 181 – Aggravante di genere estesa agli atti persecutori
La legge, approvata in via definitiva il 25 novembre 2025 in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha introdotto nel codice penale il delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.), punito con l’ergastolo, e ha esteso a una serie di reati — tra cui gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e la diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.) — una nuova aggravante di genere ad effetto speciale, applicabile quando il fatto sia commesso come atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. La riforma incide anche sul piano processuale, rafforzando la posizione della persona offesa nell’esame in contraddittorio e vietando, per i reati aggravati dalla finalità di genere, l’accesso a pene sostitutive.
3. Gli obblighi positivi di protezione secondo la Corte EDU
Corte EDU – Talpis c. Italia (2 marzo 2017) e Kurt c. Austria (Grande Camera, 15 giugno 2021)
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato, in entrambe le pronunce, che gli Stati membri hanno un obbligo positivo, discendente dall’art. 2 e dall’art. 8 della Convenzione, di adottare misure concrete ed efficaci per proteggere le vittime di condotte persecutorie quando le autorità siano state messe a conoscenza di un rischio reale e immediato. Nel caso Talpis, la Corte ha condannato l’Italia per l’inerzia delle autorità dinanzi a ripetute segnalazioni di violenza domestica poi sfociate in un epilogo tragico. Questi principi, sebbene anteriori alla diffusione di massa del cyberstalking, restano pienamente applicabili alla dimensione digitale della persecuzione: l’obbligo positivo di protezione si estende alla tempestiva risposta delle autorità anche di fronte a condotte persecutorie veicolate attraverso strumenti informatici.
Tabella sinottica della giurisprudenza citata
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
| Cass. pen., Sez. V | 31.03.2026 | 12242 | La molestia non richiede contatto diretto; regole di raccolta della prova digitale volatile | Ricorso respinto |
| Cass. pen., Sez. V | 21.06.2024 | 24744 | Il reato si consuma con la realizzazione di uno degli eventi alternativi tipici | Principio consolidato |
| Cass. pen., Sez. V | 02.10.2024 | 43089 | Non è necessaria la coesistenza di tutti gli eventi alternativi | Principio consolidato |
| Corte EDU | 02.03.2017 | Talpis c. Italia | Obbligo positivo di protezione; condanna per inerzia delle autorità | Violazione accertata |
| Corte EDU, Grande Camera | 15.06.2021 | Kurt c. Austria | Obbligo positivo di adottare misure concrete di protezione | Principio affermato |
V
Il percorso argomentativo e i nodi probatori
Il problema dell’anonimato e dell’identificazione dell’autore
Una delle difficoltà pratiche più significative nel contrasto al cyberstalking riguarda l’identificazione dell’autore materiale delle condotte, che agisce sovente dietro profili falsi, numeri di telefono virtuali o strumenti di anonimizzazione della propria connessione. A differenza dello stalking tradizionale, dove l’autore è quasi sempre una persona nota alla vittima (un ex partner, un conoscente), il cyberstalking può in alcuni casi originare da soggetti sconosciuti, rendendo più complesso l’accertamento processuale, pur non escludendo mai — secondo l’esperienza operativa — che nella maggioranza dei casi concreti l’autore sia comunque identificabile come persona già in relazione, anche cessata, con la vittima.
Il confine tra controllo parentale legittimo e stalkerware
Un profilo di crescente rilevanza pratica riguarda la distinzione tra l’uso legittimo di applicazioni di controllo parentale — strumenti che consentono ai genitori di monitorare l’attività online dei figli minori nell’esercizio della responsabilità genitoriale — e l’uso improprio delle medesime tecnologie per sorvegliare un partner o un ex partner adulto. La linea di confine è tracciata dal consenso e dalla capacità di autodeterminazione del soggetto monitorato: mentre il controllo parentale su un minore trova fondamento nella responsabilità genitoriale e nell’interesse alla sua protezione, il monitoraggio di un adulto capace richiede sempre il suo consenso libero e informato, la cui assenza trasforma lo stesso strumento tecnico da lecito in potenzialmente penalmente rilevante.
La prova digitale: onere pratico e limiti processuali
Come emerso dalla pronuncia n. 12242/2026, la raccolta della prova nei procedimenti per cyberstalking presenta peculiarità significative rispetto alla generalità dei reati. La natura spesso volatile dei contenuti digitali — messaggi cancellabili, stati temporanei, cronologie di navigazione sovrascrivibili — impone alla vittima un onere di documentazione tempestiva e sistematica, che non può essere agevolmente sostituito da un intervento successivo delle forze dell’ordine, vincolate dalla disciplina delle intercettazioni quando si tratti di acquisire comunicazioni in corso. Questo squilibrio pratico — la vittima come principale, se non unica, fonte di prova tempestiva — giustifica un investimento iniziale nella formazione digitale delle vittime e nella diffusione di strumenti semplificati di acquisizione forense.
⚠ Tre errori da evitare in presenza di cyberstalking
Errore n. 1 — Rispondere o interagire con il persecutore per «farlo smettere». Qualsiasi interazione, anche ostile, può essere percepita dall’autore come una forma di attenzione che rinforza la condotta persecutoria. È preferibile interrompere ogni comunicazione, documentare, e attivare gli strumenti legali disponibili.
Errore n. 2 — Non documentare sistematicamente i contenuti volatili. Stati WhatsApp, storie Instagram e contenuti simili scompaiono entro 24 ore: la mancata cattura tempestiva ne comporta la perdita irreversibile ai fini probatori, secondo quanto chiarito da Cass. n. 12242/2026.
Errore n. 3 — Sottovalutare i segnali di stalkerware sul proprio dispositivo. Un consumo anomalo della batteria, un surriscaldamento non giustificato, permessi di accessibilità non riconosciuti sono indizi tipici di software di sorveglianza installati a propria insaputa. In caso di sospetto, evitare di disinstallare immediatamente il software prima di aver documentato la sua presenza, poiché la rimozione può distruggere prove rilevanti per il procedimento penale.
VI
Consigli operativi
1. Documentare tempestivamente e sistematicamente
Catturare screenshot di ogni contenuto persecutorio con data, ora e contesto, dando priorità ai contenuti volatili (stati, storie). Conservare un registro cronologico delle condotte, utile a dimostrare la reiterazione richiesta dall’art. 612-bis c.p.
2. Richiedere l’ammonimento del Questore
Nelle fasi iniziali, valutare la richiesta di ammonimento presso la Questura competente, strumento rapido e non necessariamente subordinato alla proposizione di querela, con effetto dissuasivo immediato nei confronti dell’autore.
3. Verificare la presenza di stalkerware
In caso di sospetto fondato, far verificare il proprio dispositivo da un tecnico specializzato prima di disinstallare qualsiasi software sospetto, per preservare le prove. Modificare le password degli account principali da un dispositivo sicuro non compromesso.
4. Segnalazione alle piattaforme
Segnalare i profili e i contenuti persecutori attraverso gli strumenti di reporting delle piattaforme utilizzate, specificando la natura persecutoria e reiterata della condotta.
5. Querela nei termini, valutando le aggravanti applicabili
Proporre querela entro 6 mesi dalla conoscenza del fatto, allegando la documentazione raccolta. Segnalare espressamente elementi che possano integrare l’aggravante informatica e, ove ricorrano, quella di genere ex L. 181/2025.
6. Valutare le misure cautelari e la tutela civile
Nei casi più gravi, sollecitare l’adozione di misure cautelari personali (divieto di avvicinamento, divieto di comunicazione) e valutare, parallelamente, un’azione risarcitoria per il danno non patrimoniale subito.
VII
Considerazioni conclusive
Il cyberstalking rappresenta oggi la modalità prevalente con cui si manifesta il delitto di atti persecutori, riflettendo la progressiva digitalizzazione delle relazioni personali e, purtroppo, anche delle loro derive patologiche. L’assenza di una fattispecie penale autonoma non deve essere letta come un vuoto di tutela: il sistema combinato dell’art. 612-bis c.p., delle aggravanti specifiche — informatica e, dal dicembre 2025, di genere — e del concorso con i reati informatici in senso stretto (615-bis, 615-ter, 617-quater c.p.) offre oggi una risposta articolata, per quanto perfettibile, al fenomeno.
La riforma del 2025 e la giurisprudenza più recente segnalano una duplice tendenza: da un lato, un riconoscimento sempre più esplicito della dimensione di genere che caratterizza una parte significativa dei casi di cyberstalking, spesso inseriti in più ampie dinamiche di controllo relazionale; dall’altro, un progressivo affinamento degli strumenti probatori digitali, che riconosce alla vittima un ruolo attivo e spesso insostituibile nella documentazione tempestiva delle condotte subite.
Per chi si trovi vittima di cyberstalking, la combinazione di documentazione sistematica, attivazione rapida dell’ammonimento del Questore, verifica tecnica dell’eventuale presenza di stalkerware e tempestiva proposizione della querela resta la strategia più efficace per interrompere la condotta persecutoria e ottenere tutela, in un ambito nel quale la rapidità di reazione condiziona in modo determinante l’efficacia degli strumenti legali disponibili.