Diritto all’oblio online: quando si può pretendere che Google cancelli i propri dati e quando no

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Sommario

  • Il diritto all’oblio digitale trova il proprio fondamento nell’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) — il “diritto alla cancellazione” — nella sua declinazione specifica di diritto alla deindicizzazione, elaborata dalla Corte di Giustizia sin dalla storica sentenza Google Spain del 2014 e oggi arricchita da un corpus giurisprudenziale interno di crescente sofisticazione.
  • La Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025, ha introdotto la nozione di “diritto all’oblio dinamico”: il trascorrere del tempo e l’evoluzione del contesto informativo modificano progressivamente l’equilibrio tra libertà di informazione e tutela dell’identità personale, imponendo una rivalutazione periodica — e non una volta per tutte — dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia.
  • La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), con il nuovo art. 64-ter disp. att. c.p.p. in vigore dal 1° gennaio 2023, consente all’imputato assolto o beneficiario di archiviazione di ottenere l’annotazione del provvedimento a fini di deindicizzazione — ma la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025, ha chiarito che tale annotazione non introduce un diritto all’oblio “di Stato” autonomo, generando solo una presunzione relativa di fondatezza, superabile dal persistente interesse pubblico.
  • Le autorità italiane — Garante Privacy e giudice ordinario — possono ordinare una deindicizzazione globale, estesa anche alle versioni extraeuropee dei motori di ricerca, quando l’interessato dimostri un interesse concreto e specifico a tale estensione (Cass. civ., Sez. I, ord. 24 novembre 2022, n. 34658).
  • La Corte di Giustizia UE, sentenza 8 dicembre 2022, causa C-460/20, ha stabilito che il gestore del motore di ricerca deve deindicizzare i contenuti quando il richiedente dimostri che sono manifestamente inesatti, senza necessità di una previa decisione giudiziaria ottenuta contro l’editore del sito.
  • La mancata o tardiva deindicizzazione da parte di Google espone il motore di ricerca a responsabilità risarcitoria: la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, ha censurato le motivazioni “apparenti” con cui i giudici di merito rigettano le domande di risarcimento del danno non patrimoniale.
  • Il consumatore dispone di un percorso di tutela strutturato su più livelli: richiesta diretta al motore di ricerca, reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, e azione giudiziaria per l’inibitoria e il risarcimento del danno.

La verifica giurisprudenziale condotta alla data di redazione dell’articolo conferma un quadro particolarmente vitale: nell’ultimo anno la Cassazione è intervenuta a più riprese sulla materia, con la sentenza n. 14488/2025 (diritto all’oblio dinamico), l’ordinanza n. 34217/2025 (natura non autonoma della tutela ex art. 64-ter c.p.p.) e l’ordinanza n. 6433/2026 (risarcimento per deindicizzazione tardiva). Il principio sulla deindicizzazione globale sancito dall’ordinanza n. 34658/2022 risulta tuttora pienamente vigente e applicato, come confermato da un recente provvedimento del Garante Privacy del 13 marzo 2025. Non si registrano modifiche legislative all’art. 17 GDPR né all’art. 64-ter disp. att. c.p.p. successive alla loro introduzione. Il quadro qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi non sono qui recepiti.

Inquadramento normativo

L’art. 17 GDPR: il diritto alla cancellazione e i suoi limiti

Il fondamento normativo primario del diritto all’oblio digitale è l’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che attribuisce all’interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, in presenza di determinate condizioni: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti, quando l’interessato revoca il consenso su cui si basava il trattamento, quando si oppone al trattamento e non sussiste un motivo legittimo prevalente, o quando i dati sono stati trattati illecitamente.

Il diritto non è tuttavia assoluto. Il paragrafo 3 dello stesso articolo esclude espressamente la cancellazione quando il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. È precisamente in questa clausola di salvaguardia che si annida il nucleo del bilanciamento che ogni caso di richiesta di deindicizzazione impone di effettuare.

La declinazione digitale: dalla cancellazione alla deindicizzazione

Il diritto all’oblio, nella sua applicazione ai motori di ricerca, non si traduce — è bene chiarirlo subito — in un diritto alla cancellazione della notizia dalla fonte originaria (l’articolo di cronaca resta pubblicato sul sito del giornale), bensì nel diritto alla deindicizzazione: la rimozione di determinati risultati dall’elenco che il motore di ricerca restituisce quando si effettua una ricerca a partire dal nome e cognome dell’interessato. Questa distinzione — tra rimozione del contenuto e delisting dal motore di ricerca — è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza ed è di importanza pratica decisiva: chi ottiene la deindicizzazione non ottiene la sparizione della notizia da internet, ma ne rende sensibilmente più difficile il reperimento attraverso una ricerca nominativa.

Questa architettura si fonda sul principio, elaborato dalla Corte di Giustizia, secondo cui il trattamento di dati personali effettuato dal gestore di un motore di ricerca si distingue e si aggiunge a quello effettuato dall’editore del sito internet: il motore di ricerca, indicizzando e organizzando in un profilo facilmente accessibile informazioni che altrimenti resterebbero disperse nella rete, realizza un’ingerenza nella vita privata dell’interessato ulteriore e autonoma rispetto a quella prodotta dalla pubblicazione originaria.

La Riforma Cartabia e l’art. 64-ter disp. att. c.p.p.

Un intervento normativo di particolare rilievo per la materia è rappresentato dall’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (la cosiddetta Riforma Cartabia) e in vigore dal 1° gennaio 2023. La norma riconosce all’imputato assolto con formula piena, o destinatario di un provvedimento di archiviazione o di non luogo a procedere, la facoltà di chiedere al cancelliere l’annotazione del relativo provvedimento, proprio ai fini della deindicizzazione dei propri dati dai motori di ricerca.

È fondamentale comprendere con precisione la reale portata di questa norma, come chiarito dalla giurisprudenza più recente: l’art. 64-ter non introduce un nuovo e autonomo “diritto all’oblio nazionale”, distinto e ulteriore rispetto al diritto alla cancellazione disciplinato dal GDPR. Si tratta, piuttosto, di una norma di natura processuale, che si limita a facilitare l’attivazione dell’iter amministrativo e privatistico per la deindicizzazione, senza incidere sui presupposti sostanziali del diritto — che restano integralmente ancorati all’art. 17 GDPR, comprese le sue clausole di salvaguardia a tutela della libertà di informazione.

Le linee guida europee e i criteri del bilanciamento

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), con le Linee guida n. 5/2019, ha fornito criteri interpretativi di riferimento per orientare il bilanciamento tra diritto alla cancellazione e libertà di informazione, elaborando fattori quali: il ruolo dell’interessato nella vita pubblica, la natura dell’informazione (dato comune o dato sensibile), il fatto che l’informazione riguardi un minore, l’accuratezza dei dati, l’attualità dell’informazione rispetto alla finalità del trattamento, e le eventuali conseguenze pregiudizievoli per l’interessato derivanti dalla persistente indicizzazione.

La giurisprudenza di riferimento

Il caposaldo europeo: da Google Spain al caso delle informazioni inesatte

Il punto di partenza dell’intera costruzione giuridica resta la sentenza della CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, causa C-131/12, Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos, che per prima ha riconosciuto in capo al gestore di un motore di ricerca l’obbligo di sopprimere, dall’elenco dei risultati ottenuto a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi contenenti informazioni relative a tale persona, anche quando la pubblicazione su quelle pagine web sia di per sé lecita.

Con la successiva sentenza CGUE, Grande Sezione, 24 settembre 2019, causa C-507/17, Google LLC c. CNIL, la Corte ha affrontato la delicata questione della portata territoriale dell’obbligo di deindicizzazione, affermando che il diritto dell’Unione non impone, allo stato, un obbligo di deindicizzazione su tutte le versioni mondiali del motore di ricerca, ma neppure lo vieta: spetta alle singole Autorità nazionali di protezione dei dati — e, per l’Italia, ai giudici — valutare se sussistano i presupposti per disporre una deindicizzazione di portata globale, secondo i propri standard costituzionali di tutela.

Un contributo più recente e di grande utilità pratica è la sentenza CGUE, 8 dicembre 2022, causa C-460/20, TU e RE c. Google LLC, relativa a due dirigenti di un gruppo di società di investimento che avevano chiesto la deindicizzazione di articoli critici verso il proprio modello imprenditoriale, sostenendo che tali articoli contenevano affermazioni manifestamente inesatte. La Corte ha stabilito un principio di rilevante impatto pratico: il gestore del motore di ricerca deve procedere alla deindicizzazione quando il richiedente dimostri che le informazioni sono manifestamente inesatte, e tale prova non deve necessariamente risultare da una decisione giudiziaria ottenuta nei confronti dell’editore del sito internet — un onere che, se richiesto, renderebbe la tutela praticamente inaccessibile per la maggior parte dei richiedenti.

La svolta italiana: il “diritto all’oblio dinamico” della sentenza n. 14488/2025

La pronuncia di maggiore impatto sistematico nell’ultimo anno è la Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025. Il caso riguardava un cittadino definitivamente assolto da gravi accuse penali, la cui richiesta di deindicizzazione di alcuni URL era stata respinta dal Tribunale di Milano. La Suprema Corte ha annullato con rinvio la decisione, elaborando il concetto di diritto all’oblio dinamico: il passare del tempo e l’evoluzione del contesto informativo — inclusa la sopravvenuta assoluzione definitiva — modificano progressivamente l’equilibrio tra libertà di informazione e tutela della reputazione personale, imponendo una valutazione che non può cristallizzarsi al momento della pubblicazione originaria della notizia, ma deve essere costantemente aggiornata.

La sentenza ha inoltre ribadito, con particolare nitidezza, la distinzione tra rimozione del contenuto e delisting: la richiesta di deindicizzazione non presuppone la cancellazione della notizia dall’archivio online dell’editore, ma si limita a impedire che, tramite ricerca nominativa, quell’informazione venga messa in evidenza dal motore di ricerca — ponendo l’attenzione sul trattamento algoritmico e sull’effetto che questo produce sull’immagine sociale dell’interessato, distinto dalla mera esistenza della notizia. La decisione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 17 del GDPR e del bilanciamento con l’art. 21 della Costituzione (libertà di manifestazione del pensiero).

I limiti della tutela post-Cartabia: l’ordinanza n. 34217/2025

Con ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025, la Prima Sezione della Cassazione è tornata sul rapporto tra l’art. 64-ter disp. att. c.p.p. e l’art. 17 GDPR, offrendone un’interpretazione sistematica di grande rigore. Il caso riguardava un noto avvocato e professore universitario che, dopo aver ottenuto l’annotazione di un provvedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 64-ter, aveva reiterato la richiesta di rimozione degli URL residui, ricevendo un rifiuto da Google — motivato con la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie giornalistiche — e successivamente un rigetto del reclamo da parte del Garante Privacy (provvedimento del 28 settembre 2023).

La Cassazione ha confermato la correttezza di questo approccio, chiarendo che la Riforma Cartabia non ha introdotto un nuovo tipo di diritto all’oblio di natura nazionale o “di Stato”: l’ambito giuridico di riferimento resta integralmente l’art. 17 GDPR, e la funzione dell’art. 64-ter si esaurisce nell’introdurre una norma meramente processuale, che facilita l’attivazione dell’iter di deindicizzazione senza determinare alcuna presunzione assoluta di fondatezza. L’annotazione cancelleresca costituisce dunque un “titolo” che sorregge la richiesta dell’interessato, generando soltanto una presunzione relativa: il titolare del trattamento — Google o l’editore — conserva un margine di valutazione, potendo opporre il persistente interesse pubblico quale deroga ai sensi dell’art. 17, par. 3, GDPR, alla luce di fattori quali il fattore temporale, la rilevanza pubblica delle informazioni, la loro attualità ed esattezza, e il ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica.

Il limite temporale: l’ordinanza n. 31859/2024

Un ulteriore tassello di rilievo pratico è offerto dall’ordinanza n. 31859 dell’11 dicembre 2024 (Cass. civ., Sez. III), che ha stabilito come principio generale — al di fuori del canale specifico dell’art. 64-ter, riservato a proscioglimenti e archiviazioni — che la deindicizzazione può essere richiesta solo dopo una sentenza definitiva: una precisazione che invita alla cautela chi intenda attivarsi in pendenza di un procedimento non ancora concluso con provvedimento irrevocabile, dovendosi in tal caso normalmente attendere l’esito definitivo della vicenda giudiziaria per poter utilmente invocare la tutela.

La deindicizzazione globale: l’ordinanza n. 34658/2022 e la sua vigenza attuale

Sul fronte della portata territoriale, il principio di riferimento resta quello sancito dalla Cassazione, Sez. I, ordinanza 24 novembre 2022, n. 34658, che ha accolto il ricorso del Garante Privacy contro una decisione del Tribunale di Milano (sentenza n. 5560/2020) che aveva limitato un ordine di deindicizzazione alle sole versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell’UE. La Cassazione ha affermato che le autorità italiane — Garante e giudice — possono ordinare, in conformità al diritto UE e in applicazione dei principi sanciti dalla CGUE nella causa C-507/17, una deindicizzazione globale, estesa anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, quando il richiedente alleghi e dimostri un interesse concreto e specifico a tale estensione — tipicamente perché risiede o esercita la propria attività professionale prevalentemente al di fuori dell’Europa. La Corte ha altresì precisato che la portata extraterritoriale di un simile provvedimento non incide sulla sovranità di altri Stati, i quali restano liberi di non riconoscerne la vincolatività sul proprio territorio. Il principio, richiamato ancora nel provvedimento del Garante Privacy del 13 marzo 2025 [doc. web n. 10145016], conserva piena attualità applicativa.

Il risarcimento per deindicizzazione tardiva: l’ordinanza n. 6433/2026

Da ultimo, la Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 6433 del 18 marzo 2026, ha affrontato il tema del risarcimento del danno per la deindicizzazione tardivamente eseguita da Google. Nel caso di specie, un soggetto coinvolto in un procedimento penale conclusosi con proscioglimento aveva ottenuto dal Tribunale di Roma il riconoscimento della violazione del proprio diritto all’oblio — Google aveva accolto solo parzialmente la richiesta, lasciando online alcuni link per oltre un anno — ma il giudice di merito aveva negato il risarcimento per asserita mancanza di prova specifica del pregiudizio. La Cassazione ha cassato questa decisione, censurando la motivazione come “apparente”: dopo aver accertato la violazione del diritto all’oblio, il giudice non può limitarsi ad affermare, con formula di stile, che mancherebbe la prova del danno, senza utilizzare gli ordinari criteri presuntivi di accertamento del pregiudizio non patrimoniale (diffusione della notizia, rilevanza dell’offesa, posizione sociale della vittima). Una motivazione così carente non supera il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, della Costituzione, e integra nullità della sentenza per error in procedendo.

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
CGUE, Grande Sezione13 maggio 2014causa C-131/12 (Google Spain)Il gestore del motore di ricerca deve deindicizzare, su richiesta, i link relativi al nome dell’interessatoFondazione del diritto alla deindicizzazione nel diritto UE
CGUE, Grande Sezione24 settembre 2019causa C-507/17 (Google c. CNIL)Il diritto UE non impone né vieta la deindicizzazione globale; spetta alle Autorità nazionali valutarla secondo i propri standardBase per gli sviluppi italiani sulla deindicizzazione extraeuropea
CGUE8 dicembre 2022causa C-460/20 (TU e RE c. Google)La deindicizzazione per informazioni manifestamente inesatte non richiede una previa decisione giudiziaria contro l’editoreRafforzamento dell’accessibilità della tutela
Cass. civ., Sez. I24 novembre 2022ord. n. 34658Le autorità italiane possono ordinare la deindicizzazione globale, anche extraeuropea, se l’interessato dimostra interesse concretoAccoglimento del ricorso del Garante Privacy
Cass. civ., Sez. III1° febbraio 2024ord. n. 3013Mantenere online una notizia incompleta, senza aggiornamento sull’assoluzione, può ledere il diritto all’identità personaleRiconoscimento della lesione
Cass. civ., Sez. III11 dicembre 2024ord. n. 31859La deindicizzazione può essere richiesta solo dopo una sentenza definitivaLimite procedurale all’accesso alla tutela
Cass. civ., Sez. I30 maggio 2025sentenza n. 14488“Diritto all’oblio dinamico”: il tempo e l’evoluzione del contesto informativo modificano il bilanciamento; distinzione tra rimozione e delistingAnnullamento con rinvio, favorevole al richiedente
Cass. civ., Sez. I26 dicembre 2025ord. n. 34217L’art. 64-ter c.p.p. non crea un diritto all’oblio “di Stato” autonomo; genera solo presunzione relativa, superabile dall’interesse pubblicoConferma del rigetto parziale della richiesta
Cass. civ., Sez. I18 marzo 2026ord. n. 6433La motivazione che nega il risarcimento senza applicare i criteri presuntivi del danno non patrimoniale è apparente e nullaCassazione con rinvio per nuovo esame sul danno

Il caso concreto: fattispecie tipiche

L’assolto che resta “colpevole” su Google

La fattispecie più frequente e socialmente rilevante è quella della persona definitivamente assolta o prosciolta da accuse penali, la cui vicenda giudiziaria continua, tuttavia, a comparire ai primi posti dei risultati di ricerca associati al proprio nome, senza che gli articoli originari siano mai stati aggiornati con l’esito favorevole. È esattamente lo scenario della sentenza n. 14488/2025: il danno non deriva dalla falsità della notizia — che era vera al momento della pubblicazione — ma dalla sua persistente decontestualizzazione temporale, che restituisce al pubblico un’immagine della persona ormai superata dai fatti successivi. In questo caso, il canale privilegiato è quello dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., con la richiesta di annotazione del provvedimento di proscioglimento o archiviazione, cui deve tuttavia sempre accompagnarsi — come chiarito dall’ordinanza n. 34217/2025 — un’argomentazione sostanziale sul venir meno dell’interesse pubblico attuale, poiché l’annotazione da sola non è risolutiva.

Il professionista con un’identità internazionale danneggiata all’estero

Una seconda fattispecie, di crescente rilievo nell’economia globalizzata, riguarda il professionista o l’imprenditore che risiede o esercita la propria attività prevalentemente al di fuori dell’Unione Europea, e che si vede opporre dal motore di ricerca una deindicizzazione limitata alle sole versioni europee del sito — insufficiente a tutelarlo, poiché i suoi interlocutori commerciali e professionali effettuano le proprie ricerche attraverso le versioni extraeuropee dello stesso motore. In applicazione del principio dell’ordinanza n. 34658/2022, questo soggetto può ottenere, documentando con precisione la propria collocazione professionale e geografica, un ordine di deindicizzazione globale, esteso anche alle versioni del motore di ricerca al di fuori dell’Unione.

L’articolo con dati manifestamente inesatti

Una terza fattispecie, distinta dalle precedenti perché non fondata sul decorso del tempo ma sulla inesattezza sostanziale dell’informazione, riguarda il soggetto che dimostri che un articolo — magari mai stato oggetto di rettifica da parte dell’editore, o il cui editore sia irreperibile o non più esistente — contenga affermazioni manifestamente false o inesatte sul proprio conto. In applicazione del principio della sentenza CGUE C-460/20, questo soggetto non deve necessariamente ottenere prima una sentenza contro l’editore del sito: può rivolgersi direttamente al motore di ricerca, allegando elementi di prova sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza, senza che il gestore del motore possa opporre l’assenza di un titolo giudiziale contro la fonte originaria.

Il percorso motivazionale dei giudici

Il test multifattoriale del bilanciamento

L’analisi che emerge con costanza dalla giurisprudenza — sia europea sia italiana — si articola in un test multifattoriale, che i giudici applicano caso per caso senza automatismi. I fattori principali sono: il tempo trascorso dalla vicenda originaria rispetto alla richiesta di deindicizzazione; l’interesse pubblico attuale alla conoscenza dei fatti, distinto dal mero interesse pubblico storico al momento della pubblicazione; l’attualità e l’esattezza dell’informazione rispetto all’evoluzione successiva della vicenda (assoluzione, prescrizione, riabilitazione); e il ruolo ricoperto dall’interessato nella vita pubblica, che se attuale e rilevante può giustificare una permanenza dell’indicizzazione anche a distanza di tempo, mentre se meramente passato — come chiarito da un recente provvedimento del Garante Privacy del 26 febbraio 2026 [doc. web n. 10236168] — non è di per sé sufficiente a giustificare la permanenza online di informazioni obsolete e pregiudizievoli.

Dalla presunzione assoluta alla valutazione sempre necessaria

Il filo conduttore che lega le pronunce più recenti della Cassazione è il rifiuto di ogni automatismo: né l’annotazione ex art. 64-ter, né il mero decorso del tempo, né la sopravvenuta assoluzione producono da soli un diritto alla deindicizzazione. Ciascuno di questi elementi costituisce un indizio rilevante, talvolta una presunzione relativa, che deve sempre essere calato nel bilanciamento concreto con l’interesse pubblico all’informazione — un bilanciamento che, come insegna il “diritto all’oblio dinamico” della sentenza n. 14488/2025, non si cristallizza mai definitivamente, ma va rivalutato alla luce del contesto informativo esistente al momento di ciascuna richiesta.

Consigli operativi

Chi ritenga di avere diritto alla deindicizzazione di contenuti che lo riguardano deve seguire un percorso strutturato, calibrato sulla natura della propria situazione.

Il principio del “diritto all’oblio dinamico”

Studio Legale Baldari & Colella · aggiornato agosto 2026

Il bilanciamento tra libertà di informazione e tutela dell’identità personale non si cristallizza al momento della pubblicazione della notizia: il passare del tempo e l’evoluzione del contesto informativo — inclusa la sopravvenuta assoluzione — impongono una rivalutazione costante dell’interesse pubblico attuale alla sua conoscibilità.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 maggio 2025, n. 14488
1Tempo trascorso
2Interesse pubblico attuale
3Attualità ed esattezza
4Ruolo pubblico del soggetto
5Evoluzione giudiziaria
Percorso generale — Art. 17 GDPR

Applicabile a qualsiasi contenuto lesivo dell’identità personale, non solo di natura penale. Richiede l’allegazione diretta dei fattori di bilanciamento. Nessuna presunzione a favore del richiedente.

Percorso penale — Art. 64-ter c.p.p.

Riservato a chi ha ottenuto assoluzione, archiviazione o non luogo a procedere. L’annotazione del provvedimento genera una presunzione relativa, superabile dal persistente interesse pubblico.

Primo passo — Individuare il canale corretto. Se la richiesta riguarda una vicenda penale conclusasi con assoluzione, archiviazione o non luogo a procedere, è opportuno attivare per primo il canale specifico dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p., chiedendo alla cancelleria del giudice competente l’annotazione del provvedimento. Per ogni altra fattispecie — notizie non aggiornate, informazioni manifestamente inesatte, vicende personali non penali — il canale è quello generale dell’art. 17 GDPR.

Secondo passo — Predisporre la richiesta diretta al motore di ricerca. Google e gli altri motori di ricerca mettono a disposizione moduli online dedicati alla richiesta di deindicizzazione. La richiesta deve indicare con precisione gli URL contestati, il proprio nome e cognome, e le ragioni della richiesta, corredate — ove disponibile — dall’annotazione cancelleresca o da altra documentazione che attesti l’evoluzione favorevole della vicenda o l’inesattezza dell’informazione.

Terzo passo — Argomentare il bilanciamento, non limitarsi al titolo formale. Come insegna l’ordinanza n. 34217/2025, l’annotazione da sola non è risolutiva: è necessario argomentare esplicitamente il venir meno dell’interesse pubblico attuale, facendo leva sui cinque fattori del test di bilanciamento — tempo trascorso, assenza di ruolo pubblico attuale, natura ormai superata della vicenda, effetti pregiudizievoli concreti sulla propria vita personale e professionale.

Quarto passo — Il reclamo al Garante Privacy in caso di rifiuto. Se il motore di ricerca rifiuta la richiesta, o vi aderisce solo parzialmente, è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, allegando la documentazione già trasmessa a Google e le ragioni del dissenso rispetto al rifiuto. Il Garante può ordinare la deindicizzazione, anche con portata extraterritoriale se ne ricorrono i presupposti documentati.

Quinto passo — L’azione giudiziaria e il risarcimento del danno. In caso di rigetto anche in sede di reclamo, o di persistente inadempimento del motore di ricerca a un ordine già favorevole, resta sempre disponibile l’azione davanti al Tribunale ordinario, che può disporre l’inibitoria e — come ribadito dall’ordinanza n. 6433/2026 — condannare il motore di ricerca al risarcimento del danno non patrimoniale per il periodo di persistente e ingiustificata indicizzazione, da provarsi anche attraverso presunzioni semplici legate alla diffusione della notizia e alla posizione sociale del richiedente.

Attenzione ai tempi. La giurisprudenza di merito ha indicato in trenta giorni il termine ragionevole entro cui il motore di ricerca deve dare seguito a una richiesta fondata di deindicizzazione; gli editori, dal canto loro, pur non essendo obbligati a cancellare gli articoli dall’archivio storico, hanno il dovere di aggiornarli con l’esito liberatorio della vicenda a fronte di una richiesta documentata, pena l’autonoma responsabilità per il mantenimento di un’informazione incompleta.

Considerazioni finali

Il diritto all’oblio digitale rappresenta, a più di un decennio dalla sentenza Google Spain, uno dei terreni più dinamici del diritto della persona nell’era digitale — e la scelta terminologica della Cassazione, che nel 2025 ha coniato l’espressione “diritto all’oblio dinamico”, coglie con efficacia la natura intrinsecamente mobile di questo bilanciamento: nessuna soluzione è mai definitiva, perché il tempo stesso è uno dei fattori costitutivi del giudizio.

L’evoluzione giurisprudenziale dell’ultimo anno mostra con chiarezza una duplice tendenza. Da un lato, un rafforzamento sostanziale della tutela dell’interessato: la distinzione tra rimozione e delisting, l’ammissibilità della deindicizzazione globale, la sanzionabilità del ritardo attraverso il risarcimento del danno, sono tutti sviluppi che rendono la tutela più concreta ed effettiva. Dall’altro lato, un rigore metodologico crescente nell’applicazione del bilanciamento, che rifiuta ogni automatismo — nemmeno l’annotazione di un provvedimento di assoluzione, per quanto significativa, esonera dal dovere di argomentare compiutamente il venir meno dell’interesse pubblico attuale.

Per il consumatore digitale, il messaggio pratico che emerge da questo quadro è duplice: il diritto all’oblio è uno strumento reale e concretamente azionabile, ma la sua efficacia dipende dalla capacità di costruire, caso per caso, un’argomentazione solida sui fattori del bilanciamento — piuttosto che limitarsi a invocare il mero decorso del tempo o un titolo giudiziario favorevole come se fossero, di per sé, risolutivi.

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