Sommario
Tra tutte le figure professionali introdotte dalla riforma della crisi d’impresa, l’esperto indipendente della composizione negoziata è probabilmente quella che ha generato il maggiore cambiamento culturale nell’approccio alla crisi aziendale in Italia. Non è un curatore, non è un commissario giudiziale, non è un attestatore: è un soggetto terzo, indipendente, chiamato a facilitare — non a decidere, non a gestire, non ad attestare — le trattative tra l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori, in un percorso che si svolge fuori dal tribunale, sotto la sola sorveglianza di un giudice che interviene solo su specifiche richieste.
Introdotta con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 in piena emergenza pandemica e poi definitivamente sistematizzata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, la composizione negoziata rappresenta oggi lo strumento di primo accesso per moltissime imprese italiane in difficoltà: un percorso volontario, riservato, che consente all’imprenditore di conservare la piena gestione dell’azienda mentre negozia con i propri creditori, sotto la guida — appunto — dell’esperto.
Ma chi è davvero l’esperto? Quali poteri ha? Fino a dove può spingersi il suo intervento, e dove iniziano i limiti che la legge e la giurisprudenza gli hanno tracciato? E soprattutto: quale responsabilità assume, se il tentativo di risanamento fallisce e l’impresa finisce comunque in liquidazione giudiziale? Questo articolo risponde a queste domande, con particolare attenzione alla giurisprudenza più recente che sta definendo, caso dopo caso, i contorni concreti di questa figura ancora relativamente giovane nel panorama del diritto della crisi.
Inquadramento normativo
Dalle origini emergenziali alla piena sistematizzazione nel CCII
La composizione negoziata della crisi nasce con il D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, in un momento storico particolare: l’Italia usciva dalla fase più acuta dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e il legislatore avvertiva l’urgenza di offrire alle imprese uno strumento rapido, flessibile e non giudiziale per affrontare le difficoltà economiche accumulate. Il decreto-legge introdusse per la prima volta la figura dell’esperto indipendente, con una disciplina interamente autonoma rispetto al Codice della Crisi, che all’epoca non era ancora entrato in vigore.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) il 15 luglio 2022, la composizione negoziata è stata definitivamente trasfusa nel Codice, agli artt. 12-25 quinquies CCII, abbandonando la propria collocazione emergenziale per assumere il ruolo di strumento stabile e centrale del sistema. Il Correttivo bis (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) e, soprattutto, il Correttivo ter (D.Lgs. 3 settembre 2024, n. 136) hanno ulteriormente affinato la disciplina, ampliando l’accesso alla procedura e chiarendo numerosi profili applicativi rimasti incerti nella prima fase di operatività dell’istituto.
La definizione normativa dell’esperto: art. 2, comma 1, lett. o-bis), CCII
La definizione normativa dell’esperto è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. o-bis), CCII: è il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell’elenco di cui all’art. 13, comma 3, CCII, e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo, che facilita le trattative nell’ambito della composizione negoziata. Questa definizione, apparentemente semplice, racchiude tre elementi essenziali che governano l’intera disciplina della figura:
La terzietà e indipendenza: l’esperto non è scelto dall’imprenditore, ma nominato da un organo collegiale (la commissione) proprio per garantire un livello di imparzialità che sarebbe impossibile se la scelta fosse rimessa al debitore. Ai sensi dell’art. 16, comma 2, CCII, l’esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza — anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore — e di un revisore legale, purché non legati all’impresa o alle altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
La funzione di facilitazione, non di gestione né di attestazione: l’esperto non gestisce l’impresa (che resta interamente nella disponibilità dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 21 CCII) e non attesta la veridicità dei dati contabili o la fattibilità del piano — funzione che rimane propria del diverso «professionista indipendente» (attestatore) di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, figura nominata direttamente dall’imprenditore e non equiparabile all’esperto.
L’iscrizione nell’elenco ministeriale: solo i soggetti iscritti nell’elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia, in possesso di specifici requisiti di formazione e competenza, possono essere nominati esperti nelle singole procedure.
Il quadro normativo di dettaglio: artt. 13, 16, 17, 21, 22, 24, 25 CCII
Le norme di riferimento più rilevanti sono:
- Art. 13 CCII: nomina, elenco, commissione di nomina, requisiti soggettivi dell’esperto;
- Art. 16 CCII: obblighi di riservatezza e imparzialità, possibilità di avvalersi di ausiliari;
- Art. 17 CCII: iter procedurale di avvio della composizione negoziata, accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, primo incontro con l’imprenditore;
- Art. 18 CCII: misure protettive e cautelari richiedibili nel corso delle trattative;
- Art. 21 CCII: gestione dell’impresa durante le trattative, con il principio della permanenza dei poteri gestori in capo agli amministratori, salva la segnalazione dell’esperto in caso di atti pregiudizievoli;
- Art. 22 CCII: autorizzazione del tribunale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione e per il finanziamento prededucibile;
- Art. 23 CCII: possibili esiti delle trattative (accordi, contratti, convenzione di moratoria, piano attestato, accesso agli strumenti di regolazione della crisi) e improponibilità dell’istanza in pendenza di altre procedure concorsuali;
- Art. 24 CCII: effetti degli atti autorizzati dell’esperto sulle successive procedure, ivi compresa l’esenzione da revocatoria;
- Art. 25-ter CCII: determinazione del compenso dell’esperto.
Analisi della fattispecie
La nomina dell’esperto: chi può accedervi e come si svolge la selezione
Possono accedere alla composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese, che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, anche quando non sia ancora attuale lo stato di insolvenza vero e proprio, purché sussistano concrete prospettive di risanamento.
La domanda di nomina dell’esperto viene presentata attraverso una piattaforma telematica nazionale, gestita dal sistema delle Camere di Commercio. La selezione dell’esperto è affidata a una commissione — composta secondo criteri stabiliti dall’art. 13, comma 6, CCII — che sceglie il nominativo tra quelli iscritti nell’elenco, tenendo conto della specifica esperienza nel settore in cui opera l’impresa e dei carichi di lavoro già assunti da ciascun professionista.
Ricevuta la designazione, l’esperto ha un breve termine per accettare l’incarico. In caso di conflitto di interessi con l’imprenditore o con i rappresentanti della società, l’esperto deve darne notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che dispone l’archiviazione dell’istanza.
La funzione dell’esperto: facilitare, non decidere né gestire
Il tratto distintivo della composizione negoziata — che la differenzia radicalmente dalle procedure concorsuali maggiori — è la conservazione integrale dei poteri gestori in capo all’imprenditore. Diversamente da quanto avviene con il curatore nella liquidazione giudiziale, l’esperto non sostituisce l’organo gestorio, non compie atti in nome dell’impresa, non decide sulle sorti dell’azienda.
Il ruolo dell’esperto è essenzialmente relazionale e valutativo:
- Analizza la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- Verifica l’esistenza di concrete prospettive di risanamento;
- Convoca e facilita gli incontri con i creditori e le altre parti interessate;
- Media tra le diverse posizioni, proponendo soluzioni condivise;
- Vigila sulla correttezza della gestione dell’impresa durante le trattative, segnalando eventuali atti pregiudizievoli per i creditori;
- Redige la relazione finale, che attesta l’esito — positivo o negativo — del percorso.
Come ha efficacemente sintetizzato la giurisprudenza di merito, la figura terza e indipendente dell’esperto, chiamato a verificare costantemente la funzionalità e l’utilità delle trattative rispetto al risanamento e l’assenza di atti pregiudizievoli per i creditori, conferisce alle trattative un elevato livello di sicurezza ed elimina il dubbio sull’esistenza di possibili atteggiamenti dilatori o poco trasparenti tenuti dalle parti coinvolte.
I poteri dell’esperto: cosa può e cosa non può fare
L’esperto non ha poteri decisori né gestori: non può autorizzare autonomamente atti dell’imprenditore, non può sostituirsi agli amministratori, non può imporre soluzioni ai creditori. I suoi poteri sono di natura essenzialmente conoscitiva, valutativa e segnaletica:
Il potere di accesso alle informazioni: l’esperto ha diritto di accedere a tutta la documentazione contabile, finanziaria e gestionale dell’impresa, necessaria per valutare la situazione di crisi e le prospettive di risanamento.
Il potere di segnalazione: quando l’esperto ravvisa che gli amministratori stanno gestendo l’impresa in pregiudizio ai creditori, o in modo non conforme al risanamento perseguito, ha il potere-dovere di segnalarlo, iscrivendo il proprio dissenso nel registro delle imprese. Questa segnalazione non blocca l’atto — che resta nella disponibilità degli amministratori — ma ha rilevanti conseguenze sul piano della responsabilità degli amministratori stessi e, come si vedrà, sulla permanenza delle misure protettive.
Il potere di richiedere misure protettive e cautelari: l’esperto, su richiesta dell’imprenditore, può sollecitare al tribunale la concessione di misure protettive che sospendano le azioni esecutive dei creditori, e di misure cautelari atipiche funzionali al buon esito delle trattative.
Il potere-dovere di archiviare le trattative: quando l’esperto ravvisa che le trattative non hanno alcuna concreta prospettiva di successo, o che vengono condotte senza buona fede e correttezza da una delle parti, ha il potere di disporre l’archiviazione della composizione negoziata, con conseguenze immediate — come si vedrà — sulla sorte delle misure protettive eventualmente concesse.
I limiti dell’intervento dell’esperto: cosa resta fuori dalla sua sfera
I limiti dell’intervento dell’esperto sono altrettanto rilevanti quanto i suoi poteri, e la giurisprudenza più recente ne ha delineato i contorni con particolare attenzione:
Nessuna sostituzione della gestione dell’impresa: come ribadito dall’art. 21 CCII, durante le trattative gli amministratori conservano la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. L’esperto vigila, segnala, ma non gestisce.
Nessuna funzione di attestazione: il legislatore ha precisato che il giudizio dell’esperto deve limitarsi a valutare la coerenza del piano di risanamento con la regolazione della crisi, lasciando intendere che lo stesso debba limitarsi ad appurare l’assenza di macroscopici segnali negativi, senza sostituirsi al giudizio tecnico-contabile proprio dell’attestatore, che valuta invece la veridicità dei dati e la fattibilità del piano.
Nessun potere di ispezione coattiva: l’esperto non ha poteri di ispezione o accertamento coattivo analoghi a quelli di un curatore fallimentare. La sua funzione conoscitiva si basa sulla collaborazione dell’imprenditore, e la mancanza di tale collaborazione — piuttosto che generare poteri coercitivi in capo all’esperto — determina l’archiviazione delle trattative per assenza di prospettive utili.
Il limite temporale della sua funzione: l’incarico dell’esperto ha una durata limitata (di regola 180 giorni, prorogabile), e con la conclusione del percorso — positiva o negativa che sia — l’esperto esce di scena. Tuttavia, come rilevato dalla dottrina, le determinazioni assunte dall’esperto restano pienamente efficaci e divengono decisive sulla sorte degli atti compiuti quando alla composizione negoziata fa seguito l’apertura della liquidazione giudiziale, poiché l’art. 24 CCII disciplina gli effetti che si conservano nelle procedure successive, tra cui l’esenzione da revocatoria per gli atti autorizzati.
Il compenso dell’esperto: art. 25-ter CCII
La determinazione del compenso dell’esperto è disciplinata dall’art. 25-ter CCII, norma articolata che indica una specifica casistica di calcolo, tenendo conto — tra gli altri parametri — del numero dei creditori coinvolti e della complessità della situazione. Il compenso è a carico dell’impresa che ha richiesto la composizione negoziata, salvo specifiche ipotesi di riparto in caso di esito positivo delle trattative.
⚡ Il diritto vivente. La giurisprudenza che conta
La composizione negoziata non aggira le procedure concorsuali pendenti: Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856
La pronuncia di legittimità più rilevante degli ultimi mesi è la Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Francesco Terrusi, Est. Filippo D’Aquino). La Corte ha affrontato il caso di un’impresa che aveva richiesto l’accesso alla composizione negoziata mentre pendeva ancora, non definita, una domanda di concordato preventivo con riserva.
La Suprema Corte ha affermato che, in tema di rapporto tra la composizione negoziata della crisi e il procedimento per la dichiarazione di fallimento (disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie), spetta al tribunale investito della domanda di fallimento valutare, incidenter tantum, l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con applicazione di misure protettive, ove tale istanza sia stata depositata in violazione dell’art. 23, comma 2, D.L. 118/2021 (norma corrispondente all’attuale art. 23, comma 2, CCII), in pendenza di una domanda di concordato preventivo, con riserva o meno. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che, nonostante la rinuncia a una precedente domanda di concordato con riserva, sino alla pronuncia giudiziale di improcedibilità la procedura concorsuale dovesse ritenersi ancora pendente e, come tale, idonea a precludere l’accesso alla composizione negoziata.
Il principio ha una portata sistematica di grande rilievo: la composizione negoziata non può essere utilizzata come strumento per aggirare o sospendere altre procedure concorsuali già incardinate. L’esperto, per parte sua, deve essere consapevole — nella fase di accettazione dell’incarico — dell’eventuale pendenza di procedure concorsuali dell’impresa richiedente, poiché tale pendenza può determinare l’inammissibilità stessa dell’istanza cui il suo incarico accede.
Le interferenze con il procedimento ex art. 2409 c.c.: Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, decreto 11 aprile 2025
Una delle pronunce più significative sul piano dei rapporti tra composizione negoziata e altri strumenti di controllo societario è il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, decreto 11 aprile 2025 (Pres. Angelo Mambriani, Est. Nicola Fascilla). Il caso riguardava un ricorso ex art. 2409 c.c. presentato dal collegio sindacale di una società, che lamentava gravi irregolarità gestorie da parte dell’amministratore, il quale nel frattempo aveva presentato istanza di accesso alla composizione negoziata con richiesta di misure protettive erga omnes, ottenendo la nomina dell’esperto indipendente.
Il Tribunale ha respinto il ricorso ex art. 2409 c.c., affermando un principio di doverosa prudenza del giudice nell’intervenire sull’organo gestorio della società quando sia in corso un percorso di composizione negoziata: seppure gli amministratori non siano privati dei loro poteri gestori durante la composizione negoziata (come chiarisce l’art. 21 CCII), il percorso di risanamento intrapreso e le continue interlocuzioni tra amministratori, esperto e tribunale investito delle “parentesi cognitive” (id est, i procedimenti di conferma delle misure protettive e di autorizzazione di atti) consigliano di evitare, se possibile, interferenze tra il procedimento ex art. 2409 c.c. e il procedimento di composizione negoziata della crisi.
Il Tribunale ha inoltre affermato — e questo è il passaggio di massima più citato della pronuncia — che l’esistenza di una procedura complessa di composizione negoziata della crisi, con la presenza di un esperto indipendente sotto la sorveglianza del tribunale, nonché l’assenza di attualità del danno, comporta il rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c.: la vigilanza dell’esperto, in altre parole, viene considerata dal Tribunale di Milano uno strumento di protezione sufficiente per la società e per i soci, tale da rendere non necessario — e potenzialmente controproducente — un provvedimento di ispezione giudiziale invasivo.
La segnalazione di pericolosità dell’atto e i suoi effetti: Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 28 aprile 2025
Il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, decreto 28 aprile 2025 (Giud. Vincenza Agnese) ha affrontato la questione degli effetti della segnalazione dell’esperto in caso di compimento, da parte del debitore, di un atto di straordinaria amministrazione pregiudizievole. Il Tribunale ha chiarito che, a fronte della precedente segnalazione di pericolosità dell’atto da parte dell’esperto — con conseguente iscrizione del proprio dissenso nel registro delle imprese — i limiti dell’intervento dell’autorità giudiziaria incidono solo sul piano della permanenza o della durata delle misure protettive concesse, e non determinano un intervento diretto sull’atto compiuto dall’imprenditore, che resta nella sua piena disponibilità gestoria.
Questa pronuncia conferma, sul piano pratico, l’assetto sistematico delineato dall’art. 21 CCII: il “contrappeso” all’atto pregiudizievole del debitore non è un potere di veto dell’esperto, ma la possibile perdita delle misure protettive, che espone nuovamente l’impresa alle azioni esecutive dei creditori — un deterrente indiretto ma efficace.
L’archiviazione disposta dall’esperto e i suoi effetti sulle misure protettive: Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa, 19 febbraio 2025
Il Tribunale di Milano, Sezione Crisi d’Impresa, ordinanza 19 febbraio 2025 (Giud. Sergio Rossetti) ha affrontato il caso in cui l’esperto avesse disposto l’archiviazione della composizione negoziata per ravvisata carenza di buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative da parte dell’impresa debitrice. Il Tribunale ha ritenuto che, a seguito dell’archiviazione disposta dall’esperto, fosse ormai precluso al giudice pronunciarsi sulla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata successivamente dall’impresa, emettendo un provvedimento di non luogo a procedere.
Questa pronuncia conferma il ruolo determinante — e non meramente consultivo — della valutazione dell’esperto sulla buona fede delle trattative: quando l’esperto archivia il percorso per carenza di correttezza di una delle parti, questa valutazione preclude in radice la possibilità di ottenere protezione giudiziale, sottolineando quanto sia decisiva, per l’imprenditore, la costruzione di un rapporto di piena e genuina collaborazione con l’esperto fin dalle prime fasi della composizione negoziata.
Il principio di competitività nella cessione d’azienda sotto la vigilanza dell’esperto: Trib. Milano, decreto 6 aprile 2025
Il Tribunale di Milano, decreto 6 aprile 2025 (G.D. Francesco Pipicelli) ha affrontato il tema, molto frequente nella pratica, della cessione d’azienda o di rami d’azienda nell’ambito della composizione negoziata come strumento per salvaguardare la continuità. Il Tribunale ha chiarito che, sebbene nell’ambito della composizione negoziata il tribunale abbia poteri limitati, solo autorizzativi, della cessione (ai sensi dell’art. 22 CCII), non può del tutto derogarsi al rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Tale principio non implica la necessità, a tutti i costi, del ricorso a una gara formale, ma va correttamente interpretato come l’oggettiva e necessaria ricerca del miglior offerente, la cui individuazione può essere demandata allo stesso debitore sotto il controllo dell’esperto, purché si documenti oggettivamente la trasparenza del percorso di individuazione dell’offerente (ad esempio mediante predisposizione di una data room o sollecitazione di offerte via PEC).
Questa pronuncia definisce con chiarezza il ruolo di garanzia procedimentale che l’esperto svolge nelle operazioni straordinarie compiute durante le trattative: non decide al posto del debitore, ma vigila affinché il processo decisionale rispetti standard minimi di trasparenza e apertura al mercato.
Le misure cautelari a tutela dei garanti del debitore: Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 8 febbraio 2025
Il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, decreto 8 febbraio 2025 (Giud. Laura De Simone) ha affrontato la questione dell’ammissibilità di istanze di misure cautelari volte a proteggere il patrimonio dei garanti del debitore nel corso della composizione negoziata, affermando che tale tutela è ammissibile in astratto, ma richiede un necessario bilanciamento in concreto, da parte del giudice, degli interessi coinvolti — segnatamente, l’interesse del creditore garantito ad agire tempestivamente contro il garante e l’interesse del percorso di risanamento a non vedere pregiudicate le prospettive di successo delle trattative dall’aggressione del patrimonio dei garanti, spesso figure chiave (soci, familiari) del tessuto imprenditoriale coinvolto.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Oggetto | Principio | Esito |
| Cass. civ., Sez. I | 06.12.2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Est. D’Aquino) | Composizione negoziata e concordato preventivo pendente | La composizione negoziata non può aggirare una procedura concorsuale già pendente non rinunciata | Rigetto: inammissibilità dell’istanza |
| Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa | decreto 11.04.2025 (Pres. Mambriani, Est. Fascilla) | Rapporto tra art. 2409 c.c. e composizione negoziata | Doverosa prudenza del giudice: la vigilanza dell’esperto è protezione sufficiente per soci e società | Rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c. |
| Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa | 28.04.2025 (Giud. Agnese) | Segnalazione di pericolosità dell’atto da parte dell’esperto | La segnalazione incide solo su permanenza/durata delle misure protettive, non sull’atto stesso | Conferma dell’assetto dell’art. 21 CCII |
| Trib. Milano, Sez. Crisi d’Impresa | ord. 19.02.2025 (Giud. Rossetti) | Archiviazione dell’esperto per carenza di buona fede | L’archiviazione dell’esperto preclude la successiva conferma delle misure protettive | Non luogo a procedere |
| Trib. Milano | decreto 06.04.2025 (G.D. Pipicelli) | Cessione d’azienda e principio di competitività | Il debitore individua l’acquirente sotto il controllo dell’esperto, nel rispetto della trasparenza | Ammissibilità condizionata |
| Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa | decreto 08.02.2025 (Giud. De Simone) | Misure cautelari a tutela dei garanti | Ammissibili in astratto, previo bilanciamento concreto degli interessi | Ammissibilità condizionata |
Profili operativi
Come costruire un rapporto efficace con l’esperto: la strategia dell’imprenditore
Per l’imprenditore che accede alla composizione negoziata, la costruzione di un rapporto di piena collaborazione con l’esperto fin dal primo incontro è determinante per l’esito del percorso, come dimostra con chiarezza la pronuncia del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2025: l’archiviazione per carenza di buona fede preclude non solo il proseguimento delle trattative, ma anche la protezione giudiziale attraverso le misure protettive.
Alcuni accorgimenti pratici:
Trasparenza documentale immediata: fornire fin dal primo incontro un quadro completo e veritiero della situazione economico-finanziaria, senza attendere sollecitazioni. Un esperto che percepisce reticenza o ritardo nella produzione documentale sviluppa rapidamente diffidenza, con conseguenze negative sull’intero percorso.
Coinvolgimento tempestivo dei creditori principali: identificare, insieme all’esperto, i creditori la cui adesione è determinante per il successo del risanamento (banche, fornitori strategici, fisco), e costruire con essi un dialogo aperto fin dalle prime fasi.
Gestione prudente degli atti di straordinaria amministrazione: prima di compiere operazioni rilevanti (cessioni, nuovi finanziamenti, contratti significativi), interpellare l’esperto e, se necessario, richiedere l’autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 22 CCII, per beneficiare della prededuzione e dell’esenzione da revocatoria previste dall’art. 24 CCII in caso di successiva apertura di una procedura concorsuale.
Come scegliere l’esperto giusto (nei limiti del sistema di nomina)
Sebbene la nomina dell’esperto sia rimessa alla commissione e non alla scelta diretta dell’imprenditore, quest’ultimo può — nella domanda di accesso alla piattaforma — indicare il settore specifico di attività e le caratteristiche della crisi, elementi che la commissione tiene in considerazione nella selezione del professionista più adatto. È inoltre possibile, in caso di conflitto di interessi o di manifesta inadeguatezza, richiedere la sostituzione dell’esperto nominato.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Prima di presentare l’istanza di accesso alla composizione negoziata, verificare l’assenza di procedure concorsuali pendenti non definitivamente rinunciate (in particolare domande di concordato preventivo con riserva): la Cass. n. 31856/2025 conferma che l’istanza è inammissibile se presentata in violazione dell’art. 23, comma 2, CCII, in pendenza di tali procedure.
- Costruire fin dal primo incontro un rapporto di piena trasparenza documentale con l’esperto: l’archiviazione per carenza di buona fede e correttezza (Trib. Milano, 19.02.2025) preclude non solo il proseguimento delle trattative ma anche l’ottenimento di misure protettive giudiziali.
- Prima di compiere atti di straordinaria amministrazione (cessioni di beni rilevanti, nuovi finanziamenti significativi, contratti pluriennali), interpellare l’esperto e valutare la richiesta di autorizzazione al tribunale ex art. 22 CCII: solo gli atti autorizzati beneficiano dell’esenzione da revocatoria e della prededuzione in caso di successiva apertura di una procedura liquidatoria (art. 24 CCII).
- Se si intende cedere l’azienda o un ramo d’azienda nel corso della composizione negoziata, documentare oggettivamente il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente (data room, sollecitazione di offerte via PEC), anche in assenza di una gara formale: il Tribunale di Milano (06.04.2025) richiede la dimostrazione oggettiva della trasparenza del percorso.
- Non sottovalutare la segnalazione dell’esperto: pur non bloccando direttamente l’atto contestato, essa incide sulla permanenza e sulla durata delle misure protettive (Trib. Milano, 28.04.2025), esponendo l’impresa al rischio di riprese delle azioni esecutive dei creditori.
- Se sono coinvolti garanti (soci, familiari) nell’esposizione debitoria dell’impresa, valutare la richiesta di misure cautelari specifiche a loro tutela: sono ammissibili in astratto, ma il tribunale effettua un bilanciamento concreto degli interessi in gioco (Trib. Milano, 08.02.2025).
- In presenza di contestazioni gestorie da parte del collegio sindacale o dei soci (potenziale ricorso ex art. 2409 c.c.), documentare con precisione l’effettiva attività di vigilanza svolta dall’esperto: la giurisprudenza di merito valorizza la presenza dell’esperto come fattore di “doverosa prudenza” nell’intervento giudiziale diretto sull’organo gestorio (Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 11.04.2025).
- Ricordare che l’incarico dell’esperto ha una durata limitata (di regola 180 giorni prorogabili): pianificare le trattative tenendo conto di questa finestra temporale, evitando che il percorso si areni per mancanza di tempo utile a portare a termine la negoziazione.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’esperto indipendente rappresenta, a cinque anni dalla sua introduzione, uno degli innesti più riusciti del diritto della crisi italiano: una figura che non giudica, non gestisce, non decide, ma che con la sua sola presenza — terza, indipendente, vigile — trasforma il tavolo delle trattative tra imprenditore e creditori, rendendolo più trasparente, più credibile, più efficace.
La giurisprudenza degli ultimi mesi, in particolare quella elaborata dal Tribunale di Milano — che si conferma foro di riferimento per l’elaborazione dei principi applicativi della composizione negoziata — sta costruendo un impianto coerente: l’esperto come garante procedurale della trasparenza, la sua vigilanza come alternativa proporzionata rispetto a interventi giudiziali più invasivi (il rigetto del ricorso ex art. 2409 c.c.), la sua valutazione sulla buona fede delle parti come condizione determinante per l’accesso alla protezione giudiziale.
Per l’imprenditore in difficoltà, il messaggio che emerge da questo quadro è chiaro: la composizione negoziata non è una scappatoia burocratica, ma un percorso che funziona quando l’imprenditore lo abita con lealtà, trasparenza e reale volontà di risanamento. L’esperto, in questo percorso, non è un ostacolo da aggirare, ma un alleato la cui fiducia va guadagnata e coltivata, giorno dopo giorno, fino al traguardo — quando possibile — di un’impresa salvata.