Due prodotti esteri, due contenziosi distinti che la divulgazione spesso confonde: il risparmio edilizio tedesco e l’indicizzazione valutaria.
SOMMARIO
Sotto l’etichetta comune di «mutui esteri» convivono in Italia due vicende contenziose che hanno in comune soltanto la provenienza straniera del finanziatore e l’esposizione del mutuatario a un rischio che non aveva compreso. La prima riguarda i contratti di risparmio edilizio della BHW Bausparkasse, importazione delBausparvertragtedesco, contestati per l’indeterminatezza del momento di assegnazione del mutuo definitivo, per l’immeritevolezza dello schema negoziale ex art. 1322, comma 2, c.c. e — su un piano puramente processuale ma di grande efficacia pratica — per l’inidoneità del contratto a valere come titolo esecutivo. La seconda riguarda i mutui in euro indicizzati al franco svizzero collocati soprattutto da Barclays fra il 2003 e il 2010, contestati per l’opacità del meccanismo di doppia indicizzazione che ha scaricato integralmente sul consumatore un rischio di cambio mai illustrato in concreto. Su questo secondo fronte la giurisprudenza ha conosciuto un’altalena rara per ampiezza: l’apertura della Cassazione nel 2021, il ribaltamento amministrativo del Consiglio di Stato nel 2025, il ridimensionamento operato dall’ordinanza n. 1580/2025, e la controtendenza dei giudici di merito nel 2026, culminata in una pronuncia napoletana che ha rideterminato il debito applicando il principio nominalistico dell’art. 1277 c.c. Il presente contributo distingue i due filoni, ne ricostruisce gli argomenti e indica i rimedi concretamente praticabili, segnalando che una decisione di legittimità potenzialmente risolutiva è attesa a breve.
Il presente contributo riflette lo stato della normativa e della giurisprudenza vigenti alla data del 22 agosto 2026, data di elaborazione dell’articolo. Si segnala che il 16 giugno 2026 si è tenuta dinanzi alla Corte di cassazione l’udienza pubblica sul ricorso del primo gruppo di mutuatari Barclays, nella quale la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento invocando il criterio della trasparenza sostanziale: alla data di elaborazione la decisione non risulta ancora depositata, e il suo contenuto è suscettibile di incidere in modo determinante sull’assetto qui descritto. Restano inoltre in evoluzione gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato del 20 febbraio 2025, che ha annullato il provvedimento AGCM n. 27214/2018, e il contrasto fra l’ordinanza di legittimità n. 1580/2025 e le pronunce di merito del 2026. Eventuali sviluppi successivi alla data indicata non sono qui recepiti.
§ 1
INQUADRAMENTO SISTEMATICO: DUE PRODOTTI, NON UNO.
Nel linguaggio divulgativo e talvolta anche in quello professionale, l’espressione «mutui esteri» finisce per accomunare fattispecie che hanno poco in comune sul piano giuridico. È utile chiarire subito il perimetro, perché la confusione fra i due prodotti porta a impostare male le domande giudiziali — invocando, per esempio, la disciplina sul rischio di cambio in un contratto che di valuta estera non ha nulla.
Il risparmio edilizio BHW: il Bausparvertrag importato
La BHW Bausparkasse AG è una Bausparkasse tedesca, ossia un istituto specializzato nel risparmio edilizio: un modello nel quale il cliente accumula per anni una provvista presso una comunità di risparmiatori e, raggiunta una determinata soglia e maturate le condizioni previste, ottiene l’assegnazione di un mutuo a tasso agevolato. Collocato in Italia a partire dagli anni Novanta, lo schema è tipicamente articolato in tre componenti: un contratto di risparmio edilizio, un mutuo immediato — nel quale il cliente paga soltanto interessi, senza ammortamento del capitale — e un successivo mutuo di assegnazione, che interviene quando la provvista collettiva lo consente.
È proprio quest’ultimo passaggio a generare la patologia contestata: il momento dell’assegnazione non dipende da un termine certo, ma dalla sufficienza dei fondi versati dalla generalità dei sottoscrittori — una circostanza estrinseca, indipendente dalla condotta del singolo cliente e non determinabile alla stipula. Il mutuatario si trova così a pagare per anni interessi pieni su un capitale che non si riduce, ricevendo in cambio una remunerazione minima sul risparmio accantonato, senza poter prevedere quando il meccanismo si chiuderà. Va detto che questi contratti sono di regola denominati in euro e talora regolati dal diritto tedesco: la contestazione non attiene al rischio di cambio, ma all’indeterminatezza e alla struttura stessa dell’operazione.
I mutui indicizzati al franco svizzero: la doppia indicizzazione
Radicalmente diversa è la vicenda dei mutui in euro indicizzati al franco svizzero, collocati in Italia soprattutto da Barclays Bank — subentrata a Woolwich — fra il 2003 e il 2010. Qui il finanziamento è erogato e rimborsato in euro, ma il contratto prevede un doppio meccanismo di indicizzazione: gli interessi sono ancorati a un tasso di riferimento della valuta estera, e il capitale è periodicamente rivalutato in funzione del cambio euro/franco svizzero. Il mutuatario è dunque esposto contemporaneamente a un rischio finanziario, legato all’andamento dei tassi, e a un rischio valutario, legato alle oscillazioni del cambio.
Fino al 2011 il meccanismo è rimasto sostanzialmente innocuo. Poi l’apprezzamento del franco svizzero — accentuato dall’abbandono, nel gennaio 2015, del cambio minimo fissato dalla Banca nazionale svizzera — ha prodotto l’effetto che migliaia di famiglie hanno scoperto solo al momento dell’estinzione anticipata o della richiesta di conteggio: un capitale residuo cresciuto nonostante anni di rate regolarmente pagate. La contestazione, qui, riguarda la trasparenza: non l’esistenza del rischio, che era in astratto menzionato, ma la sua rappresentazione concreta al consumatore.
§ 2
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina euro-unitaria delle clausole abusive
Il presidio centrale, per entrambe le vicende, è la Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita negli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Tre disposizioni rilevano in modo particolare. L’art. 3, par. 1, Dir. 93/13/CEE definisce abusiva la clausola che, malgrado il requisito della buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a danno del consumatore. L’art. 4, par. 2, Dir. 93/13/CEE sottrae al giudizio di abusività le clausole relative all’oggetto principale del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo — ma soltanto a condizione che siano formulate in modo chiaro e comprensibile: è la porta attraverso cui il sindacato rientra quando la trasparenza manca. L’art. 6, par. 1, Dir. 93/13/CEE stabilisce che le clausole abusive non vincolano il consumatore, e che il contratto resta vincolante per il resto se può sussistere senza di esse.
Sul versante interno, l’art. 34, comma 2, D.Lgs. 206/2005 riproduce il limite dell’art. 4, par. 2; l’art. 35, comma 1, D.Lgs. 206/2005 impone la redazione in modo chiaro e comprensibile, e il comma 2 stabilisce che in caso di dubbio prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore — regola che si affianca all’art. 1370 c.c. sull’interpretazione contro l’autore della clausola. L’art. 36 D.Lgs. 206/2005 commina la nullità di protezione, che opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d’ufficio.
La tutela specifica sui finanziamenti in valuta, arrivata tardi
Un dato di rilievo pratico decisivo è che la disciplina italiana specificamente dedicata ai finanziamenti in valuta estera è successiva ai contratti oggi contestati. L’art. 120-quaterdecies D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) — inserito dall’art. 1, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, in attuazione dell’art. 23 della Direttiva 2014/17/UE — riconosce al consumatore il diritto di convertire in qualsiasi momento la valuta di denominazione del credito nella valuta del proprio reddito o dello Stato di residenza. È una tutela robusta, ma opera solo per i contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore: i mutui Barclays del 2003-2010, e i contratti BHW della stessa epoca, ne restano fuori. Per essi il presidio resta quello, più generale ma non per questo meno incisivo, delle clausole abusive.
Gli strumenti codicistici e processuali nella vicenda BHW
Nel contenzioso BHW il baricentro si sposta su norme diverse. Rileva anzitutto l’art. 1322, comma 2, c.c., che subordina la tutela dei contratti atipici alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico: è su questo terreno che i giudici hanno valutato uno schema nel quale il cliente sopporta un costo certo a fronte di un beneficio incerto nell’an e nel quando. Rilevano poi l’art. 1344 c.c. sulla frode alla legge e l’art. 1418 c.c. in combinato con l’art. 1346 c.c. sulla determinatezza dell’oggetto, quando tasso e durata non risultino determinabili — profilo che intercetta anche l’art. 117, comma 4, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), già esaminato negli articoli precedenti di questa serie.
Vi è infine un profilo squisitamente processuale, ma di grande efficacia difensiva quando la banca agisca in executivis: l’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. riconosce efficacia di titolo esecutivo agli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per le obbligazioni di somme di denaro in essi contenute. La struttura trifasica del contratto BHW — nella quale l’erogazione non è contestuale alla sottoscrizione — ha indotto più giudici a escludere che ricorra tale requisito.
Va aggiunto, per i contratti BHW espressamente regolati dal diritto tedesco, che la scelta di legge non consente di sottrarre il consumatore alle norme imperative del proprio ordinamento: l’art. 6, par. 2, Reg. CE n. 593/2008 (Roma I) stabilisce che la scelta della legge applicabile non può privare il consumatore della protezione garantita dalle disposizioni non derogabili della legge del paese di residenza abituale.
Contratto di risparmio edilizio + mutuo immediato (soli interessi, senza ammortamento) + mutuo di assegnazione differito. Denominato in euro; talora regolato dal diritto tedesco.
Indeterminatezza del momento di assegnazione, dipendente dalla provvista della comunità dei sottoscrittori; immeritevolezza dello schema; tasso e durata non determinabili.
Art. 1322, co. 2, c.c. · Artt. 1344, 1346 e 1418 c.c. · Art. 117, co. 4, T.U.B. · Art. 474, co. 2, n. 3, c.p.c. · Art. 6, par. 2, Reg. Roma I
Mutuo erogato e rimborsato in euro, con doppia indicizzazione: interessi ancorati al tasso della valuta estera e capitale rivalutato in funzione del cambio EUR/CHF.
Difetto di trasparenza sostanziale: il rischio di cambio è menzionato in astratto ma non illustrato nelle sue conseguenze economiche concrete sul capitale residuo.
Artt. 3, 4 par. 2 e 6 par. 1 Dir. 93/13/CEE · Artt. 33-36 Cod. cons. · Art. 1370 c.c. · Art. 1277 c.c. (in sede di rideterminazione)
Nullità dell’intero schema per immeritevolezza (Trib. Milano, 25 gennaio 2022); inidoneità a valere come titolo esecutivo, con sospensione dell’esecuzione (Trib. Roma, 15 ottobre 2024, n. 15567).
Nullità delle clausole di indicizzazione e di estinzione anticipata; rideterminazione del debito. Quadro instabile: apertura nel 2021, ridimensionamento nel 2025, controtendenza di merito nel 2026.
§ 3
Il diritto vivente: due percorsi giurisprudenziali
Filone A — L’immeritevolezza dello schema BHW
Il Tribunale di Milano, 25 gennaio 2022, ha dichiarato la nullità di un contratto BHW rilevando che le previsioni negoziali «introducono un elemento di assoluta indeterminatezza del momento dell’assegnazione del contratto», e qualificando lo schema come immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma 2, c.c. Il ragionamento è stato ripreso e sviluppato in dottrina osservando che un prodotto presentato come creditizio finisce per atteggiarsi come aleatorio, quando la concessione del mutuo definitivo dipende dalla sufficienza dei fondi versati dalla comunità globale dei sottoscrittori. In termini analoghi si è espresso il Tribunale di Ravenna, censurando la condotta della banca per non avere reso edotto il cliente del contenuto effettivo dell’accordo.
Sul piano esecutivo, il Tribunale di Roma, 15 ottobre 2024, n. 15567, Est. Ferramosca, ha accertato che il contratto BHW, concluso per scrittura privata e privo di erogazione contestuale, non è idoneo a valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c., dichiarando che la banca non ha diritto di agire esecutivamente e condannando la cessionaria del credito alle spese. Il medesimo principio era già stato affermato in sede cautelare dal Tribunale di Roma, 30 ottobre 2023, che aveva sospeso l’efficacia dei titoli. Si tratta di un rimedio processuale spesso decisivo, perché consente di bloccare l’esecuzione immobiliare senza attendere l’esito dell’accertamento di merito sulla validità del contratto.
Ulteriori profili riguardano l’indeterminabilità di tasso e durata nei contratti regolati dal diritto tedesco, oggetto di una pronuncia del Tribunale di Grosseto dell’aprile 2025, e la natura del cosiddetto «diritto di stipula» — l’importo pari all’1% del mutuo trattenuto in ogni caso dall’istituto — che il Giudice di Pace di Firenze, 5 ottobre 2020, ha qualificato come vera e propria penale non rimborsabile in caso di recesso.
Filone B — L’altalena sulla trasparenza valutaria
Il percorso del secondo filone è più tormentato, e va ricostruito nella sua sequenza per essere compreso.
Il punto di partenza è l’Arbitro Bancario Finanziario, che già con le decisioni del Collegio di Milano n. 707 del 9 marzo 2012 e n. 466 del 28 gennaio 2014, e poi con il Collegio di Coordinamento, decisione n. 4135 del 20 maggio 2015, aveva dichiarato illegittima la clausola di indicizzazione per difetto di trasparenza e chiarezza. Sul piano amministrativo, l’AGCM, provvedimento n. 27214 del 9 luglio 2018, aveva accertato che le clausole Barclays non esponevano in modo intelligibile il meccanismo di doppia indicizzazione; il provvedimento era stato confermato dal TAR Lazio, sentenza n. 8845/2023.
Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655
In tema di contratti fra professionista e consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie e affette da nullità se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; il criterio di chiarezza e comprensibilità va inteso in senso estensivo, operando non solo sul piano formale e lessicale ma anche su quello informativo, così da consentire al consumatore di valutare, su basi precise e intelligibili, le conseguenze economiche dell’adesione.
La prima pronuncia di legittimità sulla materia aveva inoltre attribuito al provvedimento AGCM il valore di prova privilegiata nel giudizio civile fra mutuatario e banca, aprendo una via di accesso agevolata alla declaratoria di nullità. L’equilibrio si è però rovesciato in due passaggi. Il Consiglio di Stato, 20 febbraio 2025, Pres. Montedoro, ha annullato il provvedimento AGCM, privando i mutuatari del principale supporto istruttorio esterno. Poco dopo, la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 1580/2025 ha operato quello che la dottrina ha definito un ridimensionamento: la mancanza di trasparenza di una disposizione che attiene alla componente economica del contratto non implica di per sé un significativo squilibrio delle prestazioni, e non comporta dunque automaticamente la vessatorietà. Trasparenza e squilibrio tornano a essere due accertamenti distinti, entrambi gravanti sul consumatore.
La giurisprudenza di merito si è divisa. Alcune corti si sono allineate al nuovo indirizzo — un «dietrofront» criticato in dottrina per l’attenuazione della tutela consumeristica di matrice europea. Altre hanno tenuto la posizione, osservando che nel caso concreto lo squilibrio è intrinseco al meccanismo stesso dell’indicizzazione. In questa seconda direzione si collocano il Tribunale di Milano, sentenza n. 6056/2024, che ha dichiarato nulle sia la clausola di indicizzazione valutaria sia quella sull’estinzione anticipata, e il Tribunale di Salerno, 13 settembre 2025, n. 3602, che ha ritenuto oscuri per il consumatore medio i meccanismi della doppia indicizzazione, del deposito fruttifero e della rivalutazione monetaria.
Trib. Napoli, Sez. II civ., 16 gennaio 2026, n. 722
La nullità delle clausole di indicizzazione discende dall’art. 36 del Codice del Consumo e opera come nullità di protezione: la sanzione consiste nell’espulsione della clausola viziata dal regolamento contrattuale e nella riespansione della norma codicistica generale derogata. Venuto meno il meccanismo di indicizzazione valutaria, torna applicabile il principio nominalistico dell’art. 1277 c.c., con la conseguenza che i mutuatari devono restituire la somma mutuata per il suo valore nominale.
La pronuncia napoletana — resa dopo l’ordinanza n. 1580/2025 e dunque consapevolmente in controtendenza — è la più significativa del 2026 per l’impostazione del rimedio. Anziché ricorrere al tasso sostitutivo BOT dell’art. 117, comma 7, T.U.B., il giudice ha valorizzato la natura di nullità di protezione ex art. 36 D.Lgs. 206/2005, facendo riespandere il principio nominalistico dell’art. 1277 c.c.: caduta l’indicizzazione, il debito torna a essere quello nominale in euro. È una soluzione tecnicamente elegante e, per il mutuatario, assai più favorevole.
Il quadro si completa con due elementi esterni. Nell’aprile 2026 il Tribunal Supremo spagnolo ha dichiarato la nullità della clausola multidivisa nei mutui Barclays, ordinandone la conversione in euro. E il 16 giugno 2026, dinanzi alla Corte di cassazione, la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso dei mutuatari, sostenendo che non basta la correttezza formale delle clausole e che la banca avrebbe dovuto illustrare, anche mediante simulazioni pratiche, gli effetti di un andamento sfavorevole del cambio sul capitale residuo. La decisione, alla data di elaborazione, non risulta depositata.
Il contributo della Corte di Giustizia
Sullo sfondo di entrambi i filoni opera un corpo consolidato di giurisprudenza euro-unitaria, formatosi soprattutto su rinvii provenienti da Polonia, Ungheria e Romania. La CGUE, 30 aprile 2014, C-26/13, Kásler ha fissato il principio per cui la trasparenza non si esaurisce nella comprensibilità grammaticale. La CGUE, 20 settembre 2017, C-186/16, Andriciuc ha precisato che l’informazione deve consentire al consumatore medio di valutare le conseguenze economiche potenzialmente gravi sui propri obblighi finanziari per l’intera durata del contratto. La CGUE, Sez. I, 10 giugno 2021, cause riunite da C-776/19 a C-782/19, Pres. Bonichot, Rel. Jääskinen (BNP Paribas Personal Finance) ha stabilito che il consumatore ignaro del carattere abusivo di una clausola non può essere soggetto a termini di prescrizione per la restituzione delle somme versate in base ad essa. La CGUE, 8 settembre 2022, cause riunite da C-80/21 a C-82/21, D.B.P. ha chiarito che, se il consumatore vi si oppone, il giudice non può sostituire la clausola abusiva con una disposizione nazionale suppletiva, e che il contratto va dichiarato nullo se non può sopravvivere senza di essa. Da ultimo, nella causa C-679/24 la Corte ha ribadito che il termine di prescrizione non può decorrere a prescindere dalla presa di conoscenza dell’abusività della clausola.
| Pronuncia | Filone | Principio / esito |
| Trib. Milano, 25 gennaio 2022 | BHW | Nullità per immeritevolezza ex art. 1322, co. 2, c.c.; indeterminatezza dell’assegnazione |
| Trib. Roma, 30 ottobre 2023 | BHW | Sospensione cautelare: contratto inidoneo a valere come titolo esecutivo |
| Trib. Roma, 15 ottobre 2024, n. 15567, Est. Ferramosca | BHW | Accertata l’assenza del diritto di agire in executivis; spese a carico della cessionaria |
| ABF Coll. Coord., 20 maggio 2015, n. 4135 | CHF | Clausola di indicizzazione nulla per difetto di trasparenza |
| Cass. civ., Sez. I, 31 agosto 2021, n. 23655 | CHF | Trasparenza in senso sostanziale; provvedimento AGCM come prova privilegiata |
| Cons. Stato, 20 febbraio 2025, Pres. Montedoro | CHF | Annullamento del provvedimento AGCM n. 27214/2018 |
| Cass. civ., ord. n. 1580/2025 | CHF | Difetto di trasparenza e squilibrio sono accertamenti distinti; AGCM non vincolante |
| Trib. Salerno, 13 settembre 2025, n. 3602 | CHF | Nullità: meccanismi oscuri per il consumatore medio |
| Trib. Napoli, Sez. II civ., 16 gennaio 2026, n. 722 | CHF | Nullità di protezione ex art. 36 Cod. cons.; riespansione dell’art. 1277 c.c. |
§ 4
La fattispecie concreta: quanto pesa il rischio di cambio
La ragione per cui la trasparenza sostanziale è, in questa materia, qualcosa di più di un’astrazione dottrinale si coglie meglio con un esempio numerico, costruito sull’ordine di grandezza tipico dei contratti collocati fra il 2003 e il 2010.
L’effetto della rivalutazione del capitale
Un mutuo di 180.000 euro erogato nel 2007, quando il cambio si collocava attorno a 1,65 franchi svizzeri per euro, corrisponde a un controvalore convenzionale di circa 297.000 franchi. Se il capitale residuo viene riconvertito a un cambio successivamente sceso attorno a 1,05, quello stesso importo in franchi torna a valere circa 283.000 euro: un incremento nominale di oltre il 57% rispetto alla somma erogata, che si somma alle rate nel frattempo pagate.
È questo il meccanismo che ha prodotto la situazione paradossale segnalata dai mutuatari: dopo dieci o dodici anni di pagamenti puntuali, il conteggio di estinzione anticipata restituiva un debito residuo superiore al capitale originariamente ricevuto. L’informativa contrattuale menzionava il rischio di cambio, ma non traduceva mai questa possibilità in una simulazione concreta — ed è precisamente questo scarto fra menzione astratta e rappresentazione concreta il cuore della contestazione.
Sul versante BHW l’effetto economico è di natura diversa ma altrettanto rilevante. Il mutuatario versa per anni due flussi paralleli: la rata del mutuo immediato, composta di soli interessi, che non riduce di un euro il capitale; e la quota di risparmio, remunerata a tassi minimi. Il differenziale fra il costo del denaro preso a prestito e il rendimento del denaro accantonato costituisce il vero corrispettivo occulto dell’operazione, e cresce proporzionalmente al ritardo dell’assegnazione — ritardo che, come si è visto, non dipende dal cliente e non è determinabile alla stipula.
§ 5
Il percorso motivazionale dei giudici
Le due vicende condividono, sotto la diversità degli argomenti tecnici, una medesima domanda di fondo: fino a che punto l’ordinamento tollera che un contraente professionale trasferisca sul consumatore un rischio strutturale senza rappresentarlo in termini che il consumatore possa effettivamente apprezzare.
Nel filone BHW la risposta passa per il giudizio di meritevolezza. L’art. 1322, comma 2, c.c. non è una clausola di stile: chiede che l’autonomia negoziale, quando esce dai tipi legali, realizzi interessi che l’ordinamento riconosce come degni di tutela. Uno schema nel quale il beneficio promesso — il mutuo agevolato — dipende da una variabile collettiva estranea alla sfera del singolo, mentre il costo è certo e immediato, presenta una asimmetria che i giudici hanno ritenuto non superabile. Il rilievo processuale sul titolo esecutivo opera su un piano diverso ma convergente: se l’erogazione non è contestuale, manca il presupposto stesso dell’obbligazione restitutoria che il titolo dovrebbe incorporare.
Nel filone valutario la risposta passa invece per la nozione europea di trasparenza. La Direttiva 93/13/CEE sottrae al sindacato di abusività l’oggetto principale del contratto, ma a una condizione precisa: che sia formulato in modo chiaro e comprensibile. La Corte di giustizia ha progressivamente riempito questa condizione di contenuto sostanziale, fino a esigere che il consumatore sia posto in grado di valutare le conseguenze economiche potenzialmente gravi dell’impegno. L’ordinanza n. 1580/2025 non contesta questo impianto: introduce però un passaggio ulteriore, richiedendo che alla mancanza di trasparenza si accompagni l’accertamento di un significativo squilibrio. La replica dei giudici di merito che hanno tenuto la posizione è che, in una doppia indicizzazione non spiegata, lo squilibrio non è un elemento aggiuntivo da provare a parte, ma è la sostanza stessa del meccanismo: un rischio potenzialmente illimitato addossato per intero a una parte, a fronte di un vantaggio di tasso modesto e temporaneo.
La scelta del Tribunale di Napoli di rideterminare il debito sul principio nominalistico anziché sul tasso sostitutivo BOT merita un’annotazione. Essa discende dalla qualificazione della nullità come nullità di protezione consumeristica anziché come violazione della trasparenza bancaria: caduta la clausola, non subentra un tasso legale sostitutivo, ma riemerge la regola generale dell’art. 1277 c.c. È una costruzione coerente con la logica dell’art. 6, par. 1, Dir. 93/13/CEE, per cui la clausola abusiva semplicemente non vincola, e con l’orientamento della Corte di giustizia contrario all’integrazione giudiziale del contratto in danno del consumatore.
§ 6
Consigli operativi
Passo 1 — Qualificare correttamente il prodotto
- Verificare se il contratto è denominato in euro con indicizzazione valutaria (filone CHF) oppure se si tratta di uno schema di risparmio edilizio con mutuo immediato e mutuo di assegnazione differito (filone BHW): le domande da proporre sono diverse e non intercambiabili.
- Nei contratti BHW, verificare se vi sia una clausola di scelta della legge tedesca: in tal caso richiamare l’art. 6, par. 2, Reg. CE n. 593/2008 (Roma I) per affermare l’applicabilità delle norme imperative italiane a tutela del consumatore.
- Accertare la qualità di consumatore al momento della stipula: è il presupposto di tutte le tutele fondate sul Codice del Consumo e sulla Direttiva 93/13/CEE.
Passo 2 — Ricostruire la documentazione informativa
- Richiedere alla banca, ai sensi dell’art. 119, comma 4, D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.), copia integrale della documentazione contrattuale e precontrattuale, incluse le simulazioni eventualmente consegnate alla stipula.
- Nel filone valutario, l’elemento decisivo non è la presenza di un generico avvertimento sul rischio di cambio, ma l’assenza di simulazioni che ne rappresentino l’impatto sul capitale residuo: documentare tale assenza è il fulcro probatorio della causa.
- Nel filone BHW, ricostruire l’intera sequenza dei versamenti distinguendo la quota interessi del mutuo immediato dalla quota di risparmio, così da quantificare il differenziale effettivamente sopportato.
Passo 3 — Far redigere una perizia econometrica
- Incaricare un consulente di ricostruire il piano di ammortamento effettivo e di quantificare l’indebito nelle diverse ipotesi di rimedio: rideterminazione al valore nominale ex art. 1277 c.c., applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, T.U.B., oppure conversione in euro al cambio storico.
- Articolare le domande in via graduata, dato lo stato non consolidato della giurisprudenza: la scelta del rimedio incide in modo rilevante sul risultato economico e conviene non affidarla a una sola prospettazione.
Passo 4 — Scegliere la sede e valutare i tempi
- ABF: percorribile per controversie entro 200.000 euro; l’orientamento dei Collegi sulla non trasparenza delle clausole di indicizzazione è risalente e consolidato, benché le decisioni non siano vincolanti.
- Giudizio ordinario: necessario per la declaratoria di nullità e la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c.; nel filone BHW è la sede in cui far valere l’immeritevolezza.
- Opposizione all’esecuzione: nel filone BHW, quando la banca o il cessionario agiscano in executivis, l’eccezione di inidoneità del titolo ex art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c. consente di ottenere una tutela rapida, anche in via cautelare.
- Sulla prescrizione, valorizzare la giurisprudenza euro-unitaria per cui il termine non decorre prima che il consumatore abbia avuto conoscenza del carattere abusivo della clausola: è un argomento decisivo per i contratti più risalenti e per quelli già estinti.
§ 7
Considerazioni conclusive
Le due vicende esaminate mostrano, da angolature diverse, il medesimo limite dell’autonomia contrattuale nei rapporti asimmetrici: un professionista può trasferire un rischio sul consumatore, ma non può farlo senza rappresentarlo in termini che il consumatore sia realmente in grado di apprezzare. Nel risparmio edilizio tedesco il rischio è l’indeterminatezza temporale dell’assegnazione; nei mutui indicizzati è l’oscillazione valutaria. In entrambi i casi il difetto contestato non è l’esistenza del rischio, ma la sua opacità.
Il filone BHW appare oggi il più stabile: la giurisprudenza di merito ha consolidato sia la nullità per immeritevolezza sia — con effetti pratici spesso più immediati — l’inidoneità del contratto a fondare l’azione esecutiva. Il filone valutario è invece in una fase di sospensione. L’annullamento del provvedimento AGCM e l’ordinanza n. 1580/2025 hanno indebolito la posizione dei mutuatari sul piano probatorio e argomentativo; la reazione dei giudici di merito nel 2026 ha dimostrato che la partita non è chiusa; e la pronuncia attesa dalla Corte di cassazione, dopo l’udienza del giugno scorso e la requisitoria favorevole della Procura Generale, potrebbe ricomporre il quadro in un senso o nell’altro.
Per chi abbia in corso — o abbia estinto negli ultimi dieci anni — un contratto riconducibile a una delle due famiglie, l’indicazione operativa è duplice. La prima è di ordine tecnico: qualificare correttamente il prodotto prima di impostare qualsiasi contestazione, perché gli argomenti dell’uno non funzionano per l’altro. La seconda è di ordine temporale: nel filone valutario conviene seguire l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità nelle prossime settimane, mentre gli argomenti sulla prescrizione elaborati dalla Corte di giustizia offrono un margine di manovra anche a chi abbia scoperto tardivamente l’abusività delle clausole sottoscritte.