Vendita a peso netto: la truffa delle confezioni ingannevoli approda in tribunale

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Shrinkflation, packaging deceptivo e pesatura irregolare: normativa, giurisprudenza dell’AGCM e azioni civili e penali per il consumatore che ha ricevuto meno di quanto ha pagato.

Sommario

  • La vendita a peso netto è tutelata da un sistema normativo che combina la legislazione metrologica (D.Lgs. 3 novembre 2009, n. 150) con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette (artt. 20–22 del Codice del Consumo).
  • Il fenomeno della shrinkflation — riduzione della quantità del prodotto a parità di prezzo e confezione — è pratica ingannevole per omissione ai sensi dell’art. 22 c. cons., aggravata dalla Direttiva Omnibus recepita con il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26.
  • Il packaging deceptivo — confezioni progettate per far percepire un contenuto maggiore di quello effettivo — viola l’art. 21 c. cons. e l’art. 7 del Reg. UE 1169/2011 per i prodotti alimentari.
  • Sul piano penale, la pesatura sistematicamente scorretta integra la frode in commercio (art. 515 c.p.) o, nei casi più gravi, la truffa (art. 640 c.p.).
  • L’AGCM ha condotto numerosi procedimenti sanzionatori in materia di shrinkflation, qualificandola come pratica ingannevole per omissione; le sanzioni raggiungono oggi 10 milioni di euro o il 4% del fatturato.
  • Il consumatore dispone di azioni civili fondate sulla garanzia di conformità (art. 130 c. cons.), sulla riduzione del prezzo e sulla risoluzione del contratto per inadempimento (art. 1453 c.c.).
  • L’azione di classe (D.Lgs. 28 gennaio 2019, n. 12) è lo strumento più efficace quando la pratica scorretta riguarda prodotti distribuiti su scala nazionale.

Inquadramento normativo

La normativa metrologica: dal preconfezionato alle bilance da banco

Il punto di partenza del sistema di tutela del consumatore in materia di vendita a peso netto è la normativa metrologica — il corpus di regole che disciplina la correttezza delle misurazioni di peso, volume e quantità nel commercio. La disciplina italiana si inserisce in un contesto di armonizzazione europea avanzata. La Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 — che ha abrogato le precedenti Direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE — ha liberalizzato i quantitativi nominali per la maggior parte delle categorie di prodotti preconfezionati, affidando al mercato la determinazione delle dimensioni delle confezioni e mantenendo taluni obblighi di gamma soltanto per prodotti specifici come il vino e le bevande spiritose.

In Italia, la Direttiva 2007/45/CE è stata recepita con il D.Lgs. 3 novembre 2009, n. 150, che disciplina i quantitativi nominali dei prodotti preconfezionati, i requisiti delle indicazioni quantitative sulle confezioni e i limiti di tolleranza ammissibili per gli errori di pesatura. La norma stabilisce che le confezioni preconfezionate devono rispettare requisiti metrici precisi: il quantitativo nominale indicato sulla confezione deve corrispondere alla quantità effettiva contenuta, con tolleranze molto ridotte definite in funzione del quantitativo nominale. A titolo esemplificativo: per una confezione con quantitativo nominale compreso tra 50 e 100 grammi l’errore ammissibile è del 4,5%; per quantitativi tra 100 e 200 grammi l’errore è di 4,5 grammi in valore assoluto; per quantitativi tra 200 e 300 grammi l’errore ammissibile scende al 3%.

Il controllo del rispetto di questi requisiti è affidato alla Camera di Commercio competente per territorio e, per i prodotti alimentari, alle ASL e all’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari). I Comuni, attraverso i propri uffici di Polizia Municipale, esercitano poteri di controllo sui commercianti al dettaglio in relazione alla correttezza degli strumenti di pesatura.

Gli strumenti di pesatura utilizzati nel commercio devono essere verificati e tarati periodicamente da organismi accreditati ai sensi della Direttiva 2014/31/UE sugli strumenti di pesatura non automatici (NAWI Directive), recepita in Italia con il D.Lgs. 29 luglio 2016, n. 165. L’uso di strumenti di pesatura non tarati o deliberatamente falsati configura non solo una violazione amministrativa ma, nei casi di sistematicità e danno al consumatore, anche fattispecie penali.

Il Codice del Consumo e le pratiche commerciali scorrette

Accanto alla normativa metrologica specialistica, la tutela del consumatore in materia di confezioni ingannevoli è garantita dalla disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette contenuta nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), agli artt. 18–27-quater, che recepisce la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 maggio 2005.

L’art. 21 c. cons. — pratiche ingannevoli per azione — vieta qualsiasi comunicazione commerciale che contenga informazioni false o che, pur veritiera, sia presentata in modo da indurre il consumatore medio in errore riguardo alle caratteristiche del prodotto, inclusa la sua quantità. Una confezione che indica “500 grammi” e ne contiene 470 — superando i limiti di tolleranza — è una pratica ingannevole per azione. L’art. 22 c. cons. — pratiche ingannevoli per omissione — vieta l’omissione di informazioni rilevanti per il consumatore, tra le quali la riduzione della quantità del prodotto nella confezione rispetto alla versione precedente commercializzata. Il professionista che riduce il contenuto della confezione senza alcuna comunicazione al consumatore pone in essere una pratica ingannevole per omissione, in quanto trattiene un’informazione materiale che il consumatore medio ha il diritto di ricevere per decidere consapevolmente.

La Direttiva Omnibus e la shrinkflation: il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26

Il fenomeno della shrinkflation — contrazione di “shrink” (ridurre) e “inflation” (inflazione) — ha acquisito visibilità crescente durante il ciclo inflazionistico del 2022–2024: in risposta all’aumento dei costi delle materie prime, molti produttori di beni di consumo hanno ridotto la quantità del prodotto nelle confezioni mantenendo invariato il prezzo, senza comunicare chiaramente al consumatore questa riduzione. L’effetto pratico è un aumento occulto del prezzo al chilogrammo che il consumatore non percepisce, giacché la confezione presenta dimensioni invariate.

La risposta normativa europea è contenuta nella Direttiva 2019/2161/UE (Omnibus), che ha modificato la Direttiva 2005/29/CE aggiungendo tra le pratiche ingannevoli per omissione espressamente vietate anche quella relativa alla riduzione delle quantità o delle dimensioni dei prodotti non comunicata adeguatamente al consumatore. La direttiva ha inoltre introdotto nell’Allegato I della Direttiva 2005/29/CE — la cosiddetta “lista nera” delle pratiche sempre vietate, senza necessità di valutazione caso per caso — il punto 19-bis, che vieta di presentare un prodotto come identico a un prodotto commercializzato in altri Stati membri dell’UE quando quel prodotto abbia composizione, caratteristiche o quantità notevolmente diverse.

In Italia, la Direttiva 2019/2161/UE è stata recepita con il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26, che ha modificato gli artt. 21, 22 e 26 del Codice del Consumo e ha significativamente aumentato le sanzioni applicabili dall’AGCM: la sanzione massima è oggi di 10 milioni di euro o, se superiore, del 4% del fatturato realizzato in Italia nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione, con applicazione della sanzione del 6% del fatturato nei casi di pratiche scorrette diffuse in più Stati membri dell’UE.

Il Regolamento UE 1169/2011 e le indicazioni quantitative sugli alimenti

Per i prodotti alimentari preconfezionati, il quadro normativo è completato dal Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. L’art. 9, par. 1, lett. e), Reg. UE 1169/2011 include la quantità netta dell’alimento tra le indicazioni obbligatorie dell’etichetta, da esprimere in unità di volume per i liquidi e in unità di massa per gli altri prodotti, nel campo visivo principale della confezione e in caratteri di dimensione proporzionata al quantitativo nominale.

Il principio generale di non ingannevolezza sancito dall’art. 7 del Reg. UE 1169/2011 stabilisce che le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore, in particolare riguardo alle caratteristiche dell’alimento e alla sua quantità. Un prodotto alimentare la cui confezione sia progettata in modo da far percepire al consumatore una quantità maggiore di quella effettivamente contenuta — fondi di scatola particolarmente spessi, forme della confezione che suggeriscono un volume interno superiore, spazi vuoti eccessivi — viola il principio di non ingannevolezza anche se la quantità nominale dichiarata in etichetta è tecnicamente corretta.

La giurisprudenza di riferimento

L’AGCM e le pratiche commerciali scorrette nelle confezioni

L’AGCM ha sviluppato nel biennio 2022–2024 una giurisprudenza molto attiva in materia di shrinkflation e packaging ingannevole, avviando procedimenti istruttori nei confronti di importanti produttori di beni di largo consumo e qualificando sistematicamente la shrinkflation non comunicata come pratica commerciale ingannevole per omissione ai sensi dell’art. 22 c. cons.

L’Autorità ha rilevato, in più procedimenti, che i consumatori di fronte a una confezione visivamente identica alla versione precedente non hanno alcuna possibilità ragionevole di percepire la riduzione della quantità senza procedere a un confronto sistematico delle etichette — un’attività che il consumatore medio non può essere ragionevolmente atteso a svolgere ad ogni acquisto. L’omissione dell’informazione sulla riduzione del contenuto è stata pertanto ritenuta materiale ai sensi dell’art. 22 c. cons.: si tratta di un’informazione che, se comunicata, avrebbe potuto influenzare la decisione commerciale del consumatore.

L’AGCM ha altresì sanzionato pratiche di packaging deceptivo — confezioni progettate con fondi particolarmente spessi, pareti multiple o spazi vuoti nascosti che inducono il consumatore a percepire un contenuto maggiore di quello effettivo. In casi riguardanti prodotti di confetteria e snack, l’Autorità ha rilevato che alcune confezioni erano progettate per apparire significativamente più grandi di quanto il loro contenuto giustificasse, con un rapporto tra spazio apparente e contenuto effettivo tale da trarre sistematicamente in inganno il consumatore medio. Le pratiche sono state qualificate come ingannevoli per azione ai sensi dell’art. 21 c. cons., con irrogazione di sanzioni proporzionate al fatturato del prodotto interessato.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha contribuito a definire i criteri per la valutazione dell’ingannevolezza delle pratiche connesse alla presentazione delle quantità, sviluppando principi applicabili nei giudizi nazionali.

In materia di etichettatura quantitativa, la Corte ha costantemente affermato che il test di conformità di una confezione non si esaurisce nella verifica della correttezza dell’indicazione numerica del peso dichiarato, ma si estende alla valutazione dell’impressione complessiva che la confezione trasmette al consumatore medio. Questo principio — elaborato nell’ambito della giurisprudenza sull’etichettatura alimentare e poi esteso alle pratiche commerciali scorrette — è di fondamentale importanza: significa che un produttore non può difendersi limitandosi a dimostrare che il numero dichiarato sull’etichetta è corretto, se la forma, le dimensioni e il design della confezione inducono il consumatore medio a percepire un contenuto significativamente maggiore.

La Corte ha inoltre affermato, in plurime pronunce in materia di pratiche commerciali sleali, che la valutazione dell’ingannevolezza deve essere condotta considerando il contesto reale di acquisto — non il consumatore ipoteticamente attentissimo che legge ogni etichetta ad ogni acquisto, ma il consumatore ordinario che acquista con l’abitudine e la frequenza tipica della distribuzione moderna, affidandosi alla continuità di presentazione dei prodotti che abitualmente acquista.

La giurisprudenza penale italiana

La Cassazione penale ha elaborato criteri precisi per la qualificazione della pesatura irregolare sistematica come frode in commercio ai sensi dell’art. 515 c.p., distinguendo tra l’errore tecnico tollerabile — che rientra nelle variazioni casuali del processo produttivo — e la pratica deliberata che integra gli estremi del reato.

Il principio fondamentale affermato dalla Suprema Corte in più pronunce è che ai fini dell’art. 515 c.p. non è necessaria la prova di un danno patrimoniale significativo in capo alla singola vittima: è sufficiente la prova della consegna di una cosa diversa per quantità da quella dichiarata o pattuita, quando tale difformità sia il risultato di una scelta consapevole e deliberata del commerciante. La sistematicità degli scostamenti — replicati uniformemente su tutti i prodotti di un lotto o di una produzione, anziché distribuiti casualmente attorno al valore nominale come sarebbe nella variabilità ordinaria del processo produttivo — è l’elemento che permette di desumere il dolo richiesto dalla norma.

La Cassazione penale, Sez. III ha affermato in pronunce degli ultimi anni che l’azzeramento intenzionale della tara nelle bilance da banco — che porta ad addebitare al cliente il peso della confezione come se fosse parte del prodotto netto — integra pienamente la fattispecie di frode in commercio, non richiedendo la prova di un artificio particolarmente sofisticato: è sufficiente la prova che il commerciante ha consapevolmente venduto meno prodotto di quanto dichiarato.

I Tribunali di merito hanno applicato questi principi in numerose controversie civili e penali, riconoscendo al consumatore che abbia documentato lo scostamento sistematico il diritto alla restituzione della differenza di prezzo e, nei casi più gravi, al risarcimento del danno. In alcune controversie di gruppo, il tribunale ha ammesso la ripartizione del danno sulla base di una stima statistica della perdita aggregata, senza richiedere la prova del danno esatto per ciascun acquisto.

Il caso concreto: fattispecie tipiche

La shrinkflation: stessa confezione, meno prodotto e stesso prezzo

Il caso più emblematico del contenzioso contemporaneo è quello della shrinkflation in senso stretto. Il meccanismo è semplice: il produttore riduce del 5–15% il contenuto della confezione, mantiene invariato il prezzo di vendita al pubblico, e ridisegna la confezione in modo da non rendere percepibile la riduzione — stessa grafica, stessa forma, stesso posizionamento sullo scaffale. Solo la piccola indicazione del peso netto rivela la modifica, ma il consumatore che non confronta attivamente la confezione attuale con quella precedente non ha modo di percepirla.

In un caso sottoposto all’attenzione dell’AGCM, un produttore di prodotti da forno aveva ridotto il contenuto di una referenza da 400 a 360 grammi, mantenendo invariato il prezzo di listino e adottando una confezione leggermente più sottile ma con le stesse dimensioni di altezza e larghezza. L’indicazione “360 g” era riportata in caratteri di corpo corretto, ma in posizione non particolarmente visibile. L’AGCM ha qualificato la pratica come ingannevole per omissione, rilevando che la riduzione del contenuto era un’informazione materiale per il consumatore e che la sua mancata comunicazione attraverso avvisi adeguatamente visibili nella presentazione del prodotto integrava la fattispecie vietata dall’art. 22 c. cons.

La confezione “air pocket”: troppa aria, poco prodotto

Una seconda fattispecie di grande diffusione pratica riguarda le confezioni progettate per apparire più piene di quanto siano. La tecnica del packaging deceptivo per eccesso di spazio è particolarmente comune nel settore degli snack, dei prodotti di confetteria e di altri articoli di piccole dimensioni: la confezione è riempita parzialmente di gas inerte — azoto, giustificato tecnicamente dalla necessità di proteggere il prodotto fragile durante il trasporto — ma in quantità tale da far percepire al consumatore un contenuto significativamente maggiore di quello effettivo.

In casi esaminati dall’AGCM, alcune confezioni di patatine fritte presentavano un rapporto tra volume apparente e peso netto del contenuto tale che lo spazio vuoto rappresentava il 60–65% del volume totale della busta — ben oltre quanto tecnicamente necessario per la protezione del prodotto. L’Autorità ha accertato che le dimensioni della busta erano state progettate deliberatamente per massimizzare la percezione di pienezza nella mente del consumatore al momento dell’acquisto sullo scaffale, sfruttando la difficoltà del consumatore di stimare il peso di un prodotto dall’apparenza volumetrica della confezione. La pratica è stata qualificata come ingannevole per azione ai sensi dell’art. 21 c. cons.

La pesatura irregolare al banco: dal mercato rionale al supermercato

Una terza fattispecie — più tradizionale ma tutt’altro che scomparsa — riguarda la pesatura irregolare dei prodotti venduti a peso al banco del dettagliante: prodotti ittici, carni, formaggi, salumi, frutta e verdura. Le irregolarità più frequenti riguardano: la pesatura con lo zero non correttamente impostato (la bilancia non è stata azzerata prima della pesatura); l’inclusione del peso della confezione nel peso netto del prodotto attraverso la mancata impostazione della tara; l’uso di bilance con piatti falsati o modificati artigianalmente; la pesatura di prodotti surgelati non completamente scongelati, con il ghiaccio residuo che entra nel peso netto.

I controlli della Polizia Municipale — che in alcune città vengono condotti periodicamente con cadenza trimestrale o semestrale — hanno rilevato irregolarità in percentuali significative dei punti vendita controllati, con picchi nei mercati rionali all’aperto e nelle pescherie. Le sanzioni amministrative applicabili variano da alcune centinaia a diverse migliaia di euro, con possibilità di sospensione dell’attività in caso di recidiva o di irregolarità gravi. Nei casi di falsificazione deliberata degli strumenti di pesatura, si procede in sede penale per frode in commercio.

Il percorso motivazionale dei giudici

Il consumatore medio applicato alle confezioni: il contesto reale di acquisto

Nel valutare l’ingannevolezza di una pratica di confezionamento, sia l’AGCM sia i giudici fanno riferimento al parametro del consumatore medio — soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto — ma con un’importante precisazione metodologica che emerge dalla giurisprudenza più recente: il consumatore medio deve essere valutato nel contesto reale di acquisto, non in astratto.

Nella pratica della distribuzione moderna, il consumatore medio non confronta sistematicamente le indicazioni di peso delle confezioni acquistate con quelle delle versioni precedenti del medesimo prodotto: si affida alla presentazione complessiva della confezione e all’abitudine dell’acquisto ripetuto. Questa razionale inerzia dell’acquirente abituale è il presupposto implicito della shrinkflation: essa funziona precisamente perché sfrutta la fiducia che il consumatore ripone nella continuità di ciò che acquista regolarmente. I giudici hanno recepito questa prospettiva, ritenendo che la valutazione dell’ingannevolezza non possa prescindere da questa realtà comportamentale.

La sistematicità come elemento costitutivo dell’illecito

Un elemento che ricorre con costanza nel ragionamento dei giudici — sia civili sia penali — è quello della sistematicità del comportamento del produttore o del commerciante. La singola confezione che pesi qualche grammo in meno del dichiarato, nei limiti delle tolleranze metriche ammissibili, è un fatto tecnico privo di rilevanza giuridica. Ma la riduzione uniforme e sistematica della quantità su tutte le confezioni di un lotto o di una produzione — replicata intenzionalmente e non casuale — rivela una scelta deliberata che non è riducibile a un errore tecnico tollerabile.

Questa distinzione tra errore tecnico e pratica deliberata è centrale nel ragionamento dei giudici penali che applicano l’art. 515 c.p.: la sistematicità dello scostamento — verificabile statisticamente attraverso l’analisi di campioni della produzione — è l’elemento che consente di desumere il dolo richiesto dalla norma. Il produttore che sostiene di trovarsi all’interno delle tolleranze di legge deve dimostrare che gli scostamenti sono distribuiti casualmente attorno al valore nominale, con uguale probabilità in eccesso e in difetto: se gli scostamenti sono sistematicamente e uniformemente in difetto rispetto al nominale, la tesi del mero errore tecnico casuale diventa non credibile.

Consigli operativi Il consumatore che sospetti di aver acquistato un prodotto con peso inferiore a quello dichiarato, o che abbia notato una riduzione non comunicata della quantità di un prodotto acquistato abitualmente, può seguire un percorso di tutela articolato su più livelli.

Pratiche scorrette nelle confezioni: normativa, autorità e rimedi

Quadro riepilogativo · Studio Legale Baldari & Colella · luglio 2026

PraticaNorma violataAutoritàRimedi
Shrinkflation non comunicataRiduzione contenuto senza informare il consumatoreArt. 22 c. cons. · D.Lgs. 7/3/2023, n. 26AGCMAMM AGCM CIV Riduzione prezzo
Peso dichiarato erratoConfezione sotto i limiti del D.Lgs. 150/2009D.Lgs. 150/2009 · Art. 21 c. cons. · Art. 515 c.p.CCIAA · AGCM · PMPEN Querela AMM Segnalazione CIV Risarcimento
Packaging deceptivoConfezione progettata per far percepire più contenutoArt. 21 c. cons. · Art. 7 Reg. UE 1169/2011AGCM · ICQRFAMM Esposto CIV Risoluzione
Pesatura irregolare al bancoBilance falsate o tara non detrattaD.Lgs. 165/2016 · Art. 515 c.p.PM · NASPEN Denuncia AMM Comune CIV Rimborso
Doppio standard UE (dual quality)Minor quantità in alcuni Paesi UE rispetto ad altriAll. I, n. 19-bis, c. cons. · Dir. 2019/2161/UEAGCM · Comm. UEAMM Segnalazione CIV Azione collettiva

Passo 1 — Verificare e documentare lo scostamento di peso

Se si sospetta che una confezione sia sottopeso rispetto al dichiarato, il rimedio più immediato è pesare il prodotto con una bilancia domestica tarata e confrontare il peso rilevato con quello dichiarato in etichetta. La differenza deve essere valutata alla luce delle tolleranze ammissibili dal D.Lgs. 150/2009: per una confezione nominale da 500 grammi la tolleranza è del 3% (15 grammi); uno scostamento superiore a tale soglia è un’irregolarità metrologica sanzionabile. È fondamentale documentare il risultato con fotografie della confezione (con la dichiarazione di peso in evidenza) e della bilancia con il peso rilevato.

Passo 2 — Segnalare alla Camera di Commercio e all’AGCM

La segnalazione di un prodotto preconfezionato sottopeso va presentata alla Camera di Commercio competente per territorio — che ha poteri di controllo metrologico e può disporre ispezioni presso il produttore — e all’AGCM attraverso il portale istituzionale (agcm.it). La segnalazione è gratuita, non richiede assistenza legale ed è opportuno allegarla della documentazione raccolta: fotografie, risultati della pesatura, confronto con confezioni precedenti del medesimo prodotto ove disponibili.

Passo 3 — Le azioni civilistiche

Il consumatore che abbia ricevuto un prodotto con peso inferiore a quello dichiarato dispone delle seguenti azioni civili:

  • Riduzione del prezzo proporzionale alla differenza tra il peso dichiarato e quello effettivamente ricevuto, ai sensi dell’art. 130 c. cons. sulla garanzia di conformità. La riduzione si calcola in percentuale sul prezzo pagato.
  • Risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., con restituzione del prezzo pagato, qualora la difformità sia significativa e il venditore non fornisca un rimedio adeguato entro termine ragionevole.
  • Risarcimento del danno nelle fattispecie in cui la pratica sia stata qualificata come commercialmente scorretta dall’AGCM o accertata in sede penale come frode in commercio.

Passo 4 — La denuncia penale nei casi sistematici

Quando la pesatura irregolare è sistematica e deliberata — come nel caso di bilance falsate al banco del dettagliante o di lotti di prodotti industriali sistematicamente sottopeso — è opportuno presentare denuncia-querela per frode in commercio ai sensi dell’art. 515 c.p. presso la Procura della Repubblica competente. La denuncia deve essere corredata dalla documentazione delle irregolarità rilevate, inclusi i risultati delle pesature effettuate con bilancia tarata e le fotografie delle confezioni con le indicazioni di peso.

Passo 5 — L’azione collettiva per i prodotti di largo consumo

Quando la pratica di shrinkflation o di packaging deceptivo riguarda prodotti distribuiti su scala nazionale, lo strumento più efficace è l’azione di classe prevista dal D.Lgs. 28 gennaio 2019, n. 12. Questo istituto consente a un gruppo di consumatori — o a un’associazione di consumatori riconosciuta ai sensi dell’art. 137 c. cons. — di agire collettivamente davanti al Tribunale delle Imprese per il risarcimento dei danni derivanti dalla medesima pratica scorretta. L’azione di classe è particolarmente adatta a questo tipo di controversia: il danno individuale è spesso modesto (qualche euro per confezione), ma il danno aggregato può essere di grande rilevanza economica quando la pratica riguarda milioni di confezioni vendute su scala nazionale.

Attenzione ai termini: L’azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto si prescrive in dieci anni dalla conclusione del contratto di acquisto (art. 2946 c.c.). L’azione di risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dall’evento dannoso. La denuncia-querela per frode in commercio non è soggetta a termine di prescrizione processuale finché il reato non si prescrive (il termine di prescrizione dell’art. 515 c.p. è di sei anni dalla commissione del fatto).

Considerazioni finali

La vendita a peso netto — con tutte le sue patologie, dalla shrinkflation alla pesatura irregolare al banco — è uno di quei fenomeni in cui la macroeconomia si fa sentire sulla vita quotidiana delle persone con effetti concreti e misurabili. In periodi di alta inflazione, la riduzione occulta delle quantità è una risposta razionale dell’impresa alla necessità di mantenere i margini senza aumentare i prezzi di listino: razionale dal punto di vista del produttore, ma ingannevole dal punto di vista del consumatore che non ne è informato.

Il D.Lgs. 7 marzo 2023, n. 26 (recepimento della Direttiva Omnibus) rappresenta una risposta normativa significativa, ma non ancora compiuta: la norma vieta la pratica ingannevole, ma non impone una modalità specifica di comunicazione della riduzione che sia effettivamente percepibile dal consumatore nella pratica quotidiana della spesa. Affinché la norma produca i suoi effetti deterrenti, è necessario che l’AGCM definisca con precisione le modalità di comunicazione che rendono la riduzione di quantità “adeguatamente” comunicata: un’etichetta che riporti in piccolo la nuova grammatura non è sufficiente se non è accompagnata da un segnale visivo che attiri l’attenzione del consumatore sulla modifica intervenuta rispetto alla versione precedente.

Sul piano della tutela individuale, il gap principale rimane quello tra il diritto formalmente riconosciuto e la sua effettività concreta: molti consumatori non sanno di poter pesare i propri acquisti, non sanno a chi segnalare le irregolarità, e rinunciano a qualsiasi azione considerando il danno individuale troppo modesto per giustificare uno sforzo. È questa rassegnazione diffusa — più ancora che le lacune normative — il principale alleato dei produttori scorretti. La diffusione della consapevolezza dei propri diritti è, ancora una volta, la precondizione di qualsiasi tutela effettiva.

Il futuro del diritto della vendita a peso netto si giocherà su due fronti. Il primo è quello dell’intelligenza artificiale applicata al controllo metrologico: sistemi di riconoscimento visivo già disponibili potrebbero consentire ai consumatori di verificare con il proprio smartphone se la confezione che stanno acquistando corrisponde a quella che hanno acquistato in precedenza, sia per dimensioni sia per peso dichiarato. Il secondo fronte è quello della responsabilità della distribuzione organizzata: in un mercato in cui i grandi retailer hanno sistemi informatici che tracciano in tempo reale ogni variazione di sku e di grammatura, è discutibile che la grande distribuzione sia del tutto esonerata da responsabilità quando ammette sugli scaffali prodotti la cui grammatura è stata ridotta senza comunicazione adeguata al consumatore finale.

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