Il tasso del mutuo era lecito il giorno della firma. Poi i mercati sono crollati, la soglia antiusura si è abbassata e il contratto pattuito è diventato — nei fatti — un contratto usurario. Il diritto italiano non riconosce la nullità in questo caso. Ma esistono ancora rimedi?
Sommario
L’usura sopravvenuta — la situazione in cui un tasso d’interesse pattuito lecitamente al momento della stipula supera la soglia antiusura nel corso del rapporto, per effetto del ribasso dei tassi di mercato — è la questione più controversa e dibattuta dell’intero diritto bancario italiano degli ultimi vent’anni. La risposta dell’ordinamento, cristallizzata dal D.L. n. 394/2000 e confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 29/2002 e dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24675/2017, è netta: nessuna nullità, nessuna inefficacia della clausola d’interessi, nessun effetto diretto sull’obbligazione contrattuale. Eppure, il tema non è chiuso. La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n. 27545/2023 ha riaperto il dibattito affermando che la pretesa di interessi divenuti usurari in corso di rapporto costituisce comunque un «importo indebito» e una violazione della buona fede nell’esecuzione contrattuale — salvo poi essere parzialmente smentita dalla stessa Cassazione con l’ordinanza n. 30253/2024, che ha ribadito la piena legittimità della pretesa bancaria al tasso originario. Il presente articolo ricostruisce la storia normativa e giurisprudenziale dell’usura sopravvenuta, analizza il contrasto attivo tra le due ordinanze del 2023 e del 2024, e mappa i rimedi concreti che il debitore può ancora azionare nonostante la non-riconoscibilità dell’usura sopravvenuta come causa di nullità.
Inquadramento sistematico e terminologico
Cosa si intende per usura sopravvenuta
Il fenomeno dell’usura sopravvenuta si manifesta in una sequenza cronologica precisa. Al momento della stipula del contratto, il tasso d’interesse pattuito è perfettamente lecito: il TEG del mutuo è inferiore al tasso soglia antiusura vigente in quel trimestre. Nel corso degli anni successivi, per effetto del ribasso dei tassi di mercato — con la conseguente riduzione del TEGM rilevato dalla Banca d’Italia e quindi del tasso soglia — il tasso contrattuale rimasto invariato supera la soglia ridotta. Il mutuo originariamente lecito diventa, dal punto di vista economico, un mutuo a tasso usurario.
Questa situazione ha interessato decine di migliaia di famiglie italiane negli anni 2012–2021, quando la politica monetaria espansiva della BCE ha portato i tassi di mercato ai minimi storici (con il tasso di riferimento sceso fino a -0,50%). I mutui a tasso fisso stipulati negli anni ’90 e 2000 — quando i tassi erano strutturalmente più alti — sono rimasti vincolati ai tassi contrattualmente pattuiti, mentre la soglia antiusura applicabile a quella categoria di operazioni scendeva progressivamente. Il debitore si trovava così a pagare un tasso che, aveva fosse stipulato il contratto in quegli anni, sarebbe stato usurario; ma il contratto era stato stipulato anni prima, a tassi allora di mercato.
Il problema nella sua dimensione pratica
Si consideri un mutuo a tasso fisso dell’8% stipulato nel 2001, quando il TEGM per i mutui a tasso fisso era intorno al 6,5% e la soglia (formula vecchia: TEGM × 1,50) era circa il 9,75%. Il mutuo era lecito: 8% < 9,75%. Nel 2015, il TEGM per la stessa categoria era sceso a circa 3,2%; con la nuova formula (TEGM × 1,25 + 4 punti) la soglia era (3,2% × 1,25) + 4 = 8%. L’8% del mutuo coincide con la soglia, e il TEG effettivo — che include spese e polizze — la supera. Economicamente, il debitore sta pagando un tasso usurario. Giuridicamente, secondo l’ordinamento vigente, non ha diritto alla nullità degli interessi perché il tasso era lecito al momento della stipula.
Questa è la tensione fondamentale che l’articolo esamina: tra l’equità sostanziale (il debitore paga più del mercato perché i tassi sono cambiati) e la certezza giuridica (i contratti devono essere stabili nel tempo, altrimenti nessuno li stipulerebbe).
La distinzione dall’usura originaria
L’usura sopravvenuta si distingue strutturalmente dall’usura originaria per il momento rilevante della verifica. Nell’usura originaria il TEG supera la soglia fin dal momento della stipula: è una patologia genetica del contratto. Nell’usura sopravvenuta il TEG era lecito alla stipula e diventa usurario in corso di rapporto: è una disfunzione funzionale sopravvenuta alle mutate condizioni di mercato. Questa distinzione non è meramente accademica: è la chiave che divide il campo tra un rimedio radicale (la nullità della clausola d’interessi con azzeramento dell’intera obbligazione) e l’assenza di rimedi diretti di uguale portata.
La distinzione rilevante ai fini della variabile sui mutui a tasso variabile merita un chiarimento separato. Per i mutui a tasso variabile, la Cassazione ha elaborato una metodologia di verifica per ciascun trimestre del rapporto: se in un dato trimestre il TEG supera la soglia vigente in quel trimestre, si configura usura originaria per quel periodo (perché il tasso variabile viene in sostanza «ripattuito» ogni trimestre). Non si tratta dunque di usura sopravvenuta ma di una verifica usura originaria ripetuta nel tempo. Il problema dell’usura sopravvenuta si pone invece in modo classico per i mutui a tasso fisso.
Il quadro normativo: dalla L. 108/1996 al D.L. 394/2000
Il dibattito ante-2000: tre orientamenti in contrasto
Prima dell’intervento legislativo del 2000, la dottrina e la giurisprudenza si erano divise in tre orientamenti contrapposti sul tema dell’usura sopravvenuta. Il primo orientamento sosteneva che il superamento della soglia in corso di rapporto determinasse la nullità sopravvenuta della clausola d’interessi, per effetto di una lettura estensiva dell’art. 1815, secondo comma, c.c.: la norma punisce i «convenuti interessi usurari» senza specificare il momento rilevante, e una lettura teleologica suggeriva che la tutela dovesse coprire l’intero arco del rapporto. Il secondo orientamento affermava l’inefficacia sopravvenuta della clausola — non la nullità — con conseguente riduzione del tasso al livello della soglia per il periodo di superamento. Il terzo orientamento, poi divenuto dominante con il supporto legislativo, sosteneva la piena irrilevanza del superamento sopravvenuto della soglia, in applicazione del principio per cui la validità di un atto si valuta al momento della sua formazione e non può essere modificata retroattivamente da eventi successivi.
Il D.L. n. 394/2000: l’interpretazione autentica
Il legislatore è intervenuto con il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 24, che ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c. L’art. 1, primo comma, del D.L. 394/2000 dispone: «Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.»
Il testo è inequivoco: il momento rilevante è quello in cui gli interessi «sono promessi o comunque convenuti» — ovvero la stipula del contratto — non quello del loro pagamento. Una norma pattuita lecitamente alla stipula rimane lecita anche se i tassi di mercato scendono successivamente, facendo scendere la soglia al di sotto del tasso contrattuale. Il D.L. 394/2000 ha retroattivamente chiarito il significato della disciplina antiusura, eliminando l’ambiguità su cui si fondavano i primi due orientamenti dottrinali e chiudendo (almeno in linea di principio) il dibattito sull’usura sopravvenuta come causa di nullità.
La Corte Costituzionale n. 29/2002: validità e spazi residui
Il D.L. 394/2000 è stato impugnato davanti alla Corte Costituzionale per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 47 Cost. La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio 2002, n. 29 (Pres. Ruperto, Red. Contri), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, confermando la validità della norma interpretativa. La Corte ha però aggiunto un passaggio di grande importanza per il dibattito successivo: la norma interpretativa «non esclude la possibilità di individuare altri rimedi» per il debitore che si trovi a pagare interessi divenuti economicamente usurari. La Corte non ha specificato quali siano questi altri rimedi, ma ha lasciato aperta la porta: il legislatore ha risolto la questione della nullità, ma non ha precluso la ricerca di tutele alternative attraverso le categorie generali del diritto civile.
Questo «spazio residuo» lasciato dalla Consulta è diventato il terreno di contesa della giurisprudenza successiva, con esiti non ancora definitivamente stabilizzati.
Cass. n. 27545/2023: sì, la pretesa dell’eccesso viola la buona fede
Cass. n. 30253/2024: no, la pretesa al tasso originario è legittima
Il diritto vivente: la giurisprudenza che conta
La chiusura delle Sezioni Unite: n. 24675/2017
Cass. SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o successivamente per un tasso che all’epoca non era superiore a tale soglia; né la pretesa del creditore agli interessi può essere qualificata, per il solo fatto del sopravvenuto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.»
Le Sezioni Unite del 2017 hanno pronunciato la parola definitiva sulla questione: nessun effetto giuridico diretto deriva dal sopravvenuto superamento della soglia antiusura. Né nullità, né inefficacia, né violazione automatica della buona fede. La sentenza ha però lasciato aperta — con la locuzione «per il solo fatto del sopravvenuto superamento» — la possibilità che altri comportamenti bancari, che si aggiungano al mero sopravvenuto superamento della soglia, possano integrare una violazione della buona fede. È questa clausola di apertura che la Cassazione sezione III ha sfruttato nel 2023.
La riapertura: Cass. n. 27545/2023
Cass., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27545 (Pres. Scarano, Rel. Giannini): «I saggi di interesse usurari — che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa — costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultra legale pretenderebbe per ciò stesso l’esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto. Ne consegue l’illegittimità della pretesa della banca in relazione all’importo eccedente la soglia di usura, anche se i saggi di interesse usurario sono sopraggiunti in corso di rapporto.»
La pronuncia del settembre 2023 ha sorpreso per la sua portata: pur senza dichiarare la nullità della clausola, ha affermato che la pretesa degli interessi eccedenti la soglia è contraria alla buona fede e costituisce «importo indebito». La conseguenza pratica, se questo orientamento si consolidasse, sarebbe significativa: il debitore potrebbe rifiutarsi di pagare la quota eccedente la soglia e richiederne la restituzione, non per effetto della nullità della clausola ma per violazione della buona fede esecutiva e configurazione dell’eccesso come indebito. Si tratta di un risultato parzialmente analogo alla riduzione al tasso soglia — soluzione che le SS.UU. del 2017 avevano escluso come rimedio diretto, ma che Cass. 27545/2023 sembrerebbe reintrodurre attraverso la porta della buona fede.
La chiusura: Cass. n. 30253/2024
Cass., 5 novembre 2024, n. 30253: «Se un tasso d’interesse, legittimo al momento della stipula, supera la soglia di usura in un momento successivo, la clausola contrattuale non diventa né nulla né inefficace. La pretesa della banca di riscuotere gli interessi al tasso originariamente pattuito non viola il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. L’ordinanza n. 24819/2023 ha confermato che nei mutui bancari con piano di ammortamento alla francese non si configura usura sopravvenuta rilevante ai sensi dell’art. 1815 c.c., e il superamento della soglia non rende la pretesa contraria a buona fede».
L’ordinanza del novembre 2024 ha ribaltato la posizione del 2023, ritornando all’orientamento delle SS.UU. 24675/2017. La banca che pretenda il tasso originariamente pattuito — anche se nel frattempo divenuto superiore alla soglia — non viola la buona fede. Il «contrasto» tra le due ordinanze non è formalmente un contrasto tra Sezioni: entrambe appartengono a sezioni semplici (III e I rispettivamente). Ma la tensione è evidente e alimenta incertezza applicativa tra i giudici di merito, che si trovano a dover scegliere tra due letture opposte di una questione apparentemente già risolta dalle Sezioni Unite.
Il problema irrisolto e la prospettiva di un nuovo intervento delle Sezioni Unite
Il dibattito tra Cass. n. 27545/2023 e Cass. n. 30253/2024 non è accademico. Nei tribunali di merito si registra una spaccatura: alcuni giudici — in particolare nelle aree geografiche dove il contenzioso bancario è storicamente più vivace (Sud Italia, Campania, Puglia) — hanno accolto la linea del 2023, riconoscendo al debitore il diritto alla riduzione della pretesa bancaria per la quota eccedente la soglia; altri hanno ritenuto vincolante la linea delle SS.UU. 2017 e dell’ordinanza 2024. La questione appare matura per un nuovo intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che potrebbe chiarire definitivamente se la buona fede nell’esecuzione possa operare come meccanismo di riduzione implicita degli interessi usurariamente eccedenti la soglia.
| Pronuncia | Organo | Anno | Orientamento | Nullità? | Violazione BF? |
| D.L. 394/2000 + Corte Cost. n. 29/2002 | Legislatore + Consulta | 2000–2002 | Momento rilevante = stipula; lascia aperto spazio di rimedi residui | No | Non esclude |
| Cass. SS.UU. n. 24675/2017 | Sezioni Unite | 2017 | Definitivo: nessun effetto diretto per il solo superamento sopravvenuto | No | No (per il solo fatto) |
| Cass. Sez. III, n. 27545/2023 | Sez. III civile | 2023 | Il superamento crea «importo indebito»; la pretesa viola la buona fede | No | Sì |
| Cass. Sez. I, n. 30253/2024 | Sez. I civile | 2024 | La pretesa bancaria al tasso originario non viola la buona fede | No | No |
| Cass. Sez. I, n. 30253/2024 | Sez. I civile | 2024 | La pretesa bancaria al tasso originario non viola la buona fede | No | No |
La fattispecie concreta: chi è esposto e in quale misura
I mutui a tasso fisso stipulati tra il 1998 e il 2008
Il fenomeno dell’usura sopravvenuta ha colpito prevalentemente i mutui a tasso fisso stipulati nel decennio 1998–2008, quando i tassi di mercato erano strutturalmente più alti di quelli poi registrati nel periodo 2012–2021 della politica monetaria ultra-espansiva della BCE. I tassi fissi pattuiti in quel periodo — spesso tra il 5% e il 9% — sono stati progressivamente superati dalle soglie antiusura calcolate sui TEGM drasticamente ridotti dalla deflazione monetaria. In molti casi, il TEG complessivo del mutuo (tasso + spese + polizze) si è trovato a superare la soglia per periodi anche superiori ai cinque anni.
Con la svolta della politica monetaria inaugurata nel luglio 2022 — quando la BCE ha iniziato il ciclo di rialzi dei tassi che ha portato il tasso di riferimento dal -0,50% al 4,50% — le soglie antiusura sono tornate ad aumentare, riducendo progressivamente la pressione del problema per chi avesse ancora il mutuo in corso. Chi ha già estinto il mutuo negli anni del superamento sopravvenuto potrebbe però avere ancora un interesse a fare valere la situazione.
Il diverso trattamento dei mutui a tasso variabile
Come anticipato, per i mutui a tasso variabile la questione dell’usura sopravvenuta non si pone nello stesso modo. Il tasso variabile si «ripattuisce» ogni periodo di riferimento: se in un dato trimestre il tasso variabile applicato supera la soglia antiusura di quel trimestre, si configura — secondo la giurisprudenza più recente (2024–2025) — usura originaria per quel trimestre, non usura sopravvenuta. Il debitore ha dunque in linea teorica il rimedio dell’azzeramento degli interessi per i trimestri di superamento, con la metodologia della verifica separata già esaminata per i conti correnti. La questione dei mutui a tasso variabile e dell’usura è pertanto tecnicamente distinta da quella dell’usura sopravvenuta dei mutui a tasso fisso. Per i mutui a tasso variabile stipulati nel periodo 2019–2022 (con Euribor profondamente negativo), la crescita dei tassi nel biennio 2022–2024 ha creato una situazione opposta: il TEG dei trimestri successivi al rialzo potrebbe avvicinarsi o superare la soglia. Paradossalmente, chi aveva un mutuo a tasso variabile «quasi gratuito» nel 2021 (Euribor -0,55% + spread 1% = tasso effettivo vicino a zero) si è trovato nel 2023 a tassi superiori al 4–5%, con TEG che in alcune configurazioni contrattuali si avvicinano alle soglie applicabili.
Il percorso motivazionale dei giudici
La logica della certezza contrattuale: perché le SS.UU. hanno ragione
Il ragionamento delle Sezioni Unite del 2017 si fonda su principi di certezza e stabilità dei contratti che il sistema giuridico non può sacrificare sull’altare di considerazioni di giustizia sostanziale, per quanto comprensibili. Il tasso di un mutuo a lungo termine è determinato al momento della stipula in funzione delle condizioni di mercato di quel momento, del rischio percepito dalla banca, e delle aspettative di inflazione e di politica monetaria. Se il tasso diventasse inefficace ogni volta che le condizioni di mercato migliorano per il debitore, nessuna banca sarebbe disposta a offrire mutui a tasso fisso a lungo termine — o lo farebbe solo a tassi molto più alti, per compensare il rischio di inefficacia sopravvenuta. La regola dell’irrilevanza dell’usura sopravvenuta tutela dunque, paradossalmente, anche i futuri mutuatari: senza di essa, i tassi fissi sarebbero più cari o indisponibili.
Questo argomento è rafforzato dal D.L. 394/2000, che ha dato copertura legislativa alla scelta di politica del diritto in favore della certezza contrattuale, e dalla Corte Costituzionale che ne ha confermato la legittimità. Il giudice di merito che applicasse un rimedio di riduzione degli interessi al tasso soglia si troverebbe a fare quello che il legislatore ha espressamente escluso.
La logica della buona fede: perché Cass. 27545/2023 ha una sua coerenza
L’ordinanza del 2023 si muove su un piano diverso: non contesta la validità della clausola né la legittimità del tasso pattuito, ma affronta il profilo della buona fede nell’esecuzione. L’art. 1375 c.c. impone alle parti comportamenti collaborativi nell’esecuzione del contratto: un creditore che, in una situazione in cui i tassi di mercato sono scesi drasticamente e la soglia antiusura si è abbassata, continui a pretendere l’intero tasso originariamente pattuito senza alcuna disponibilità alla rinegoziazione, potrebbe — in questa lettura — violare il dovere di buona fede. Non perché il contratto sia diventato invalido, ma perché il comportamento della banca è oggettivamente sproporzionato rispetto alle condizioni del mercato e alle aspettative legittime del debitore.
Il limite di questa impostazione — ben messo in evidenza da parte della dottrina — è che l’art. 1375 c.c. è una regola di condotta, non una regola di validità: la sua violazione genera un rimedio risarcitorio, non la modifica del contenuto del contratto. Invocare la buona fede per ottenere la riduzione del tasso non è tecnicamente corretto: la buona fede può portare a un risarcimento del danno subito per comportamento scorretta della banca, ma non automaticamente a una riduzione dell’obbligo di pagare gli interessi pattuiti.
Consigli operativi: i rimedi ancora praticabili
⚠ Premessa operativa — nessuna strada diretta
Il debitore che si trovi nella situazione di usura sopravvenuta deve sapere che, allo stato attuale del diritto positivo e della giurisprudenza prevalente, non dispone di un rimedio diretto analogo a quello dell’usura originaria (azzeramento degli interessi). I rimedi che seguono sono strumenti indiretti, con diverso grado di efficacia e di incertezza applicativa. Alcuni di essi richiedono la sussistenza di specifici presupposti; altri dipendono dall’esito del contrasto giurisprudenziale tuttora aperto.
Rimedio 1 — La surroga del mutuo (portabilità gratuita): L. 40/2007
- Il Decreto Bersani (L. n. 40/2007) ha introdotto il diritto alla portabilità del mutuo: il mutuatario può trasferire il proprio mutuo presso un’altra banca che offra condizioni più favorevoli, senza sostenere alcun costo. La banca originaria non può opporsi né imporre penali o spese di estinzione anticipata.
- La surroga comporta la sostituzione del creditore ipotecario con mantenimento dell’ipoteca esistente, senza necessità di nuova perizia né di nuovo atto notarile. I costi sono a carico della nuova banca.
- Questo è il rimedio più efficace e immediato per il debitore in situazione di usura sopravvenuta: consente di passare dal tasso originario (divenuto usurariamente alto) a un tasso di mercato corrente, che per i mutui a tasso variabile è ora superiore rispetto al decennio 2012–2021, ma per i mutui a tasso fisso di rifinanziamento può essere ancora competitivo. La surroga non produce effetti retroattivi ma prospettici: non recupera il passato ma elimina il problema per il futuro.
Rimedio 2 — La rinegoziazione con la banca originaria
- Il debitore può negoziare con la banca originaria la modifica delle condizioni del mutuo, ottenendo una riduzione del tasso. La rinegoziazione non è un diritto del debitore — la banca non è obbligata ad accettarla — ma è spesso nell’interesse economico della banca stessa, che preferisce rinegoziare piuttosto che perdere il cliente per surroga.
- La leva negoziale è la surroga: dichiarare esplicitamente l’intenzione di avvalersi della surroga mette la banca nella posizione di dover scegliere tra rinegoziare o perdere il cliente. La possibilità di surroga gratuita rende molto più facile per il debitore negoziare in modo efficace.
- In presenza di situazione di usura sopravvenuta documentata, la trattativa può essere rafforzata dalla prospettiva del contenzioso giudiziario (quantunque incerti) sulla base di Cass. n. 27545/2023: la banca potrebbe preferire una rinegoziazione a un’esposizione processuale.
Rimedio 3 — Il risarcimento del danno per violazione di buona fede (limitato e incerto)
- Il debitore potrebbe in astratto agire per il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento scorretta della banca che, pur in presenza di usura sopravvenuta documentata e di una richiesta di rinegoziazione, rifiuti qualsiasi confronto e continui a pretendere il tasso originario. Questo rimedio — fondato sull’art. 1375 c.c. e sulla linea di Cass. n. 27545/2023 — è altamente incerto per la sua dipendenza dall’orientamento giurisprudenziale del singolo giudice.
- L’azione risarcitoria richiede la prova del danno: non basta dimostrare che il tasso è sopravvissuto alla soglia, ma occorre provare il danno concreto subito dal debitore per il comportamento scorretto della banca. Questa prova non è agevole quando il debitore ha comunque pagato le rate.
- Il rimedio non modifica il contratto né riduce il tasso: può al più produrre un risarcimento parziale del differenziale tra il tasso pagato e la soglia per il periodo di superamento, nel caso in cui il giudice aderisse all’impostazione di Cass. n. 27545/2023.
Rimedio 4 — Monitorare il contrasto giurisprudenziale e attendere le Sezioni Unite
- Il contrasto tra Cass. n. 27545/2023 e Cass. n. 30253/2024 è il segnale che la questione non è definitivamente chiusa. Una pronuncia delle Sezioni Unite chiamata a comporre il contrasto potrebbe modificare radicalmente il quadro dei rimedi disponibili — in senso favorevole o sfavorevole al debitore.
- Chi si trovi in situazione di usura sopravvenuta e abbia ancora un credito non prescritto dovrebbe monitorare attentamente l’evoluzione giurisprudenziale, valutando con il proprio legale se e quando intraprendere un’azione giudiziaria, anche solo cautelativa con un atto di messa in mora che interrompa la prescrizione.
- Prescrizione: se l’orientamento di Cass. 27545/2023 venisse confermato dalle Sezioni Unite, il diritto alla restituzione degli importi eccedenti la soglia si prescrive in dieci anni. Inviare una raccomandata A/R di messa in mora — contestando l’usura sopravvenuta e chiedendo la riduzione degli interessi alla soglia per il periodo di superamento — interrompe la prescrizione e preserva i propri diritti in attesa dell’evoluzione giurisprudenziale.
Considerazioni conclusive
L’usura sopravvenuta è una delle questioni più emblematiche del conflitto tra giustizia sostanziale e certezza giuridica nel diritto bancario italiano. Milioni di famiglie hanno vissuto — e alcune vivono ancora — la situazione paradossale di un mutuo stipulato lecitamente che è diventato, per effetto delle mutate condizioni macroeconomiche, un contratto economicamente usurario. L’ordinamento ha risposto con una scelta netta a favore della certezza: il D.L. 394/2000, la Corte Costituzionale e le Sezioni Unite del 2017 hanno chiuso la porta alla nullità e all’inefficacia. Ma quella stessa Corte Costituzionale ha lasciato aperta la finestra dei «rimedi residui».
Il 2023 e il 2024 hanno dimostrato che quella finestra non è ancora stata definitivamente chiusa dalla giurisprudenza di legittimità. L’ordinanza n. 27545/2023 ha tentato di attraversarla, affermando che la buona fede nell’esecuzione contrattuale impone alla banca di non pretendere la quota di interessi eccedente la soglia. L’ordinanza n. 30253/2024 ha risposto riaffermando il muro della certezza giuridica. Il conflitto attende ancora la composizione definitiva delle Sezioni Unite.
Nel frattempo, il consiglio pratico più solido rimane quello più semplice: la surroga è gratuita, efficace e immediata. Chi paghi un tasso divenuto superiore alle condizioni di mercato — per effetto dell’usura sopravvenuta o anche solo del normale andamento dei tassi — ha il diritto di trasferire il proprio mutuo senza costi. È il rimedio che il legislatore ha costruito precisamente per questo tipo di situazione, e che non dipende da alcun esito giudiziario incerto. Attivarlo è la prima e più concreta mossa a disposizione del debitore.