Il parere espresso il 20 giugno 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, poi recepito nel provvedimento del 25 giugno 2025 e acquisito come Ist. n. 26 depositata il 27 giugno 2025, valorizza la funzione protettiva della sospensione dei termini prevista per le vittime di usura. Il caso, relativo a una denuncia di usura bancaria corredata da relazione tecnica e riflessa su procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi al Tribunale di Foggia, mostra perché l’art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999 debba essere letto in modo sostanziale e non meramente formale.
Il principio di diritto. Dal provvedimento in esame si ricava un principio di particolare rilievo: quando la richiesta di sospensione dei termini ex art. 20, comma 7, L. 44/1999 si collega a una denuncia di usura bancaria riferibile al rapporto da cui discende l’esposizione debitoria, e tale denuncia è assistita da un primo supporto tecnico, la tutela non può essere degradata a favore eventuale o discrezionale. Il controllo richiesto al pubblico ministero deve concentrarsi, in questa fase, sulla seria riferibilità della domanda a indagini pendenti e sul nesso tra fatti denunciati e pregiudizio esecutivo, non su un accertamento definitivo anticipato del reato.
Inquadramento sistematico. La disciplina richiamata appartiene al sistema di protezione approntato dall’ordinamento per le vittime dell’usura e delle richieste estorsive. In questo sistema, la sospensione dei termini non svolge una funzione premiale, ma una funzione di salvaguardia: serve a impedire che il decorso del tempo, gli adempimenti e gli atti esecutivi consumino irreversibilmente la posizione del soggetto che ha chiesto l’intervento protettivo dello Stato. Perciò la domanda di accesso ai benefici di legge e la sospensione dei termini operano come strumenti tra loro coordinati: la prima tende al sostegno, la seconda evita che quel sostegno giunga quando il danno processuale o patrimoniale si è già compiuto.
Il richiamo alla Corte costituzionale. Il parere della Procura richiama espressamente la sentenza n. 192 del 2014 della Corte costituzionale. Il passaggio è decisivo, perché la Consulta ha evidenziato che la sospensione dei termini prevista dall’art. 20 non va letta come concessione rimessa a valutazioni libere o occasionali, ma come tutela strettamente collegata alla presentazione della domanda prevista dalla legge. Anche se il caso in esame riguarda il comma 7, il senso del richiamo è chiaro: l’intero istituto deve essere interpretato in coerenza con la sua finalità protettiva, e non in chiave restrittiva.
Le definizioni essenziali. Per usura bancaria, in questa sede, deve intendersi l’ipotesi denunciata di un costo del credito eccedente i limiti consentiti dall’ordinamento, per interessi o altri oneri rilevanti. Il mutuo ipotecario è il finanziamento assistito da ipoteca su un immobile, normalmente erogato in somma determinata e restituito con rate periodiche. L’apertura di credito con garanzia ipotecaria è invece una diversa figura negoziale, nella quale la banca mette a disposizione una provvista entro un determinato limite, anch’essa eventualmente garantita da ipoteca. L’esecuzione immobiliare, infine, è il processo con cui il creditore aggredisce coattivamente il bene del debitore; l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., è lo strumento con cui si contestano vizi o illegittimità degli atti del processo esecutivo, mentre l’art. 618 c.p.c. regola la fase cautelare, nella quale il giudice può disporre una sospensione provvisoria.
Il caso concreto. Nel caso esaminato, l’istante aveva presentato denuncia per usura in data 26 novembre 2024. Successivamente, il 12 giugno 2025, aveva domandato alla Prefettura di Bari sia l’accesso ai benefici di legge, sia la sospensione dei termini degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 7, L. 44/1999. Con nota del 16 giugno 2025 la Prefettura ha trasmesso gli atti alla Procura di Bari per il parere di competenza. Il 20 giugno 2025 il magistrato titolare del procedimento penale ha espresso parere favorevole; quindi, il 25 giugno 2025, la Procura ha ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione del beneficio richiesto.
La motivazione della Procura. Il cuore del parere sta nella valorizzazione del collegamento tra il rapporto bancario denunciato e la vicenda esecutiva. La Procura rileva che la denuncia riguarda un contratto di mutuo ipotecario stipulato l’11 dicembre 2007 e gli atti esecutivi successivamente posti in essere, ravvisando una pertinenza temporale tra il debito contratto e l’arco storico delle condotte denunciate. Soprattutto, il parere sottolinea che la denuncia non è meramente assertiva: essa risulta accompagnata da una relazione tecnica di parte, la quale deduce il possibile superamento dei tassi soglia di usurarietà e richiama le pattuizioni contrattuali rilevanti.
Perché questa impostazione è corretta. Il dato più importante è che la Procura non pretende, in sede di parere, ciò che può emergere solo dopo approfondimenti tecnici ulteriori o all’esito del processo penale. Riconosce, con equilibrio, che la verifica piena dell’accusa richiede indagini specialistiche; ma proprio per questo evita di trasformare la fase protettiva in un giudizio anticipato sul merito della notizia di reato. Per l’utente bancario, questa è una conclusione essenziale: se si pretendesse una prova definitiva dell’usura prima della sospensione, la protezione arriverebbe troppo tardi, quando l’esecuzione potrebbe aver già prodotto i suoi effetti più gravi.
Il nodo del nesso con la procedura esecutiva. Le successive decisioni rese a Foggia mostrano, però, dove si concentri il conflitto interpretativo. Con provvedimenti del 27 giugno 2025 e del 30 giugno 2025, la sospensione non è stata inizialmente concessa sul rilievo che le procedure esecutive pendenti si fondassero su titoli o rapporti diversi da quello richiamato nel parere della Procura: in un caso, un diverso titolo monitorio azionato dal creditore attuale; nell’altro, un finanziamento in forma di apertura di credito con garanzia ipotecaria del 30 dicembre 2008, e non il mutuo dell’11 dicembre 2007. È un’obiezione tecnicamente seria, perché il beneficio richiede pur sempre un preciso collegamento tra la vicenda denunciata e il processo esecutivo.
Il rischio del formalismo. Proprio qui, tuttavia, emerge il punto più delicato per la tutela del cliente bancario. Se il nesso tra fatto denunciato ed esecuzione viene letto in modo esclusivamente nominale, la protezione può essere svuotata ogni volta che il credito cambi veste giuridica, venga ceduto, sia azionato da un soggetto diverso dalla banca originaria o sia ricondotto a una diversa articolazione negoziale del medesimo rapporto economico. In materia bancaria, dove le relazioni contrattuali possono evolversi, stratificarsi o essere cartolarizzate, una lettura sostanziale del collegamento appare più coerente con la ratio dell’art. 20, purché naturalmente resti ferma la necessaria precisione nell’individuazione del titolo concretamente azionato.
Gli sviluppi di luglio 2025. Non a caso, a seguito delle opposizioni agli atti esecutivi depositate l’11 luglio 2025, i giudici dell’esecuzione hanno poi fissato l’udienza del 4 novembre 2025 e, nelle more, hanno disposto che non venissero compiute ulteriori operazioni. Il dato processuale è significativo. Senza sciogliere ancora in via definitiva il contrasto, il giudice ha ritenuto che la questione meritasse un vaglio in contraddittorio e che, nel frattempo, fosse opportuno evitare ulteriori avanzamenti delle procedure. Anche questo sviluppo conferma che il tema non è affatto marginale e che la pretesa dell’istante non può essere liquidata come manifestamente infondata.
Un segnale favorevole agli utenti bancari. Letto nel suo complesso, il parere della Procura di Bari del 20 giugno 2025, fatto proprio nel provvedimento del 25 giugno 2025, afferma tre idee di fondo che meritano di essere condivise. La prima: la denuncia di usura bancaria rientra pienamente nel perimetro della tutela speciale quando presenti un serio radicamento fattuale e tecnico. La seconda: la sospensione dei termini non è un beneficio ornamentale, ma uno strumento necessario a rendere effettiva la protezione della vittima. La terza: il rapporto tra vicenda bancaria ed esecuzione deve essere verificato con rigore, ma senza cadere in formalismi che finiscano per premiare la complessità tecnica del credito a danno della parte più debole.
Conclusione. Per questa ragione il provvedimento merita una valutazione nettamente positiva dal punto di vista degli utenti bancari. In un settore nel quale l’asimmetria tecnica, documentale ed economica tra intermediario e cliente è evidente, il diritto non può consentire che il tempo necessario ad accertare i fatti si trasformi nel miglior alleato dell’azione esecutiva. Il parere della Procura di Bari va nella direzione corretta: valorizza la funzione concreta della tutela, considera seriamente gli elementi tecnici già disponibili e ricorda che, quando si denuncia una possibile usura bancaria, la protezione deve essere reale, non soltanto dichiarata.