Sito inquinato e nessuno bonifica: chi paga e come si fa valere il proprio diritto in giudizio

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Sommario

La bonifica dei siti contaminati è uno dei capitoli più tormentati e irrisolti del diritto ambientale italiano. Il Paese conta oltre quattromila siti da bonificare censiti a livello nazionale e regionale, con centinaia di aree urbane e periurbane in cui la presenza di inquinanti nel suolo e nelle acque sotterranee compromette la salute dei residenti, il valore degli immobili e la possibilità di utilizzo dei terreni. Eppure, in una percentuale elevatissima di questi casi, la bonifica non avviene: il responsabile dell’inquinamento è fallito, irreperibile, o nascosto dietro una catena di passaggi societari che rende ardua l’identificazione del soggetto tenuto ad intervenire; le autorità pubbliche restano inerti nonostante la gravità della situazione; i privati proprietari — spesso estranei all’inquinamento — si trovano vincolati a un’area inutilizzabile, gravata da un onere reale, senza che nessuno provveda al risanamento. Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), nel Titolo V della Parte Quarta (artt. 239-253), ha costruito un sistema articolato di obblighi, di poteri sostitutivi della Pubblica Amministrazione e di garanzie reali a tutela dell’erario, che tuttavia nella prassi mostra lacune ed inefficienze significative. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo e la giurisprudenza più recente — con particolare attenzione alla fondamentale pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021 — e fornisce al cittadino, al proprietario dell’area e all’ente locale una guida operativa dettagliata per far valere i propri diritti nelle sedi giurisdizionali competenti quando la bonifica non viene eseguita da chi dovrebbe farla.


Il principio di diritto

Il principio fondamentale che governa l’obbligo di bonifica dei siti contaminati è il principio “chi inquina paga” (polluter pays principle), sancito dall’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Il principio è recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 239, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, che pone a carico di «chiunque cagioni una situazione di contaminazione» l’obbligo di adottare, a proprie spese, le misure di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree contaminate.

Il principio implica tre corollari di fondamentale importanza pratica. Il primo: l’obbligo di bonifica è personale e segue il soggetto che ha cagionato la contaminazione, non la cosa o il luogo in cui la contaminazione si è prodotta; il soggetto responsabile non può liberarsi dall’obbligo cedendo la proprietà dell’area a terzi. Il secondo: il proprietario dell’area che non abbia causato né concorso a causare la contaminazione non è, di per sé, tenuto all’esecuzione della bonifica; egli è tuttavia soggetto al vincolo reale gravante sull’area (onere reale ex art. 253) e può essere esposto all’azione di rivalsa dell’Amministrazione che abbia provveduto alla bonifica d’ufficio, nei limiti del valore del terreno dopo la bonifica. Il terzo: in caso di inerzia del responsabile, la Pubblica Amministrazione ha il potere-dovere di provvedere alla bonifica d’ufficio, salvo poi recuperare le spese sostenute nei confronti del responsabile e, nei limiti del valore del terreno bonificato, del proprietario incolpevole.


Inquadramento sistematico e terminologico

Il procedimento di bonifica: le fasi dell’art. 242 D.Lgs. 152/2006

Il procedimento di bonifica delineato dall’art. 242 del D.Lgs. 152/2006 è articolato in fasi progressive e sequenziali, ciascuna delle quali produce obblighi specifici in capo al responsabile della contaminazione e poteri di controllo in capo all’autorità competente.

Fase 1 — Notifica e misure di prevenzione (art. 242, commi 1-3). Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, ovvero al superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nelle matrici ambientali, il responsabile è tenuto a darne comunicazione, entro ventiquattro ore, al Comune, alla Provincia e all’ARPA competenti, e ad adottare immediatamente le misure necessarie di prevenzione. Le CSC per il suolo e le acque sotterranee sono fissate nell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

Fase 2 — Indagine preliminare e Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE) (art. 242, commi 4-6). Il responsabile deve effettuare una indagine preliminare sui parametri oggetto di segnalazione; se questa conferma il superamento delle CSC, deve procedere alla caratterizzazione del sito e — ove vi sia pericolo imminente per la salute o per l’ambiente — alle misure di Messa in Sicurezza d’Emergenza (MISE), intese a contenere la diffusione della contaminazione e a eliminare le sorgenti primarie di inquinamento.

Fase 3 — Piano di Caratterizzazione e Analisi di Rischio (art. 242, commi 3 e 7). Il responsabile predispone il Piano di Caratterizzazione, che definisce il programma delle indagini da eseguire per determinare la natura, l’estensione e la concentrazione degli inquinanti nelle diverse matrici ambientali. Sulla base dei risultati della caratterizzazione, viene elaborata l’Analisi di Rischio sito-specifica, che determina le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR): i livelli di contaminazione al di sopra dei quali il sito è classificato come “contaminato” e deve essere obbligatoriamente bonificato.

Fase 4 — Progetto di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa/Permanente (MISO/MISP) (art. 242, commi 7 e 8). Ove le CSR risultino superate, il responsabile predispone il Progetto di Bonifica (che mira all’eliminazione delle fonti di contaminazione e alla riduzione delle concentrazioni nelle matrici ambientali al di sotto delle CSR) ovvero il Progetto di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente (MISO/MISP, che mira al contenimento della contaminazione senza la sua eliminazione, accettabile in taluni casi in cui la bonifica risulti tecnicamente non praticabile o sproporzionata rispetto ai benefici attesi).

Fase 5 — Esecuzione, collaudo e certificazione (art. 242, commi 12 e 13). L’approvazione del progetto da parte dell’autorità competente inaugura la fase esecutiva, al termine della quale viene effettuato il collaudo e rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica, che attesta il raggiungimento degli obiettivi fissati dal progetto. Solo con il rilascio della certificazione il vincolo urbanistico e l’onere reale gravanti sull’area contaminata si estinguono.

Il sistema delle garanzie reali: l’onere reale e il privilegio speciale

Uno degli strumenti più caratteristici — e praticamente più rilevanti — del sistema di bonifica italiano è il meccanismo dell’onere reale e del privilegio speciale previsto dall’art. 253 del D.Lgs. 152/2006. La norma stabilisce che gli interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguiti d’ufficio dall’Amministrazione costituiscono onere reale sui siti contaminati, e che le spese sostenute per tali interventi godono di privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, a norma e per gli effetti dell’art. 2748, comma 2, del codice civile. L’onere reale e il privilegio speciale si trasferiscono automaticamente con il trasferimento della proprietà dell’area: il nuovo proprietario acquista l’area gravata dall’onere, con la conseguenza che — in caso di esecuzione della bonifica d’ufficio — l’Amministrazione può soddisfarsi sul valore del terreno bonificato anche nei confronti del proprietario incolpevole, nei limiti del valore venale del terreno dopo la bonifica.

Il caso del responsabile irreperibile, fallito o insolvente

Il problema pratico più frequente e più grave nella materia della bonifica è quello del responsabile della contaminazione che sia divenuto irreperibile, sia stato dichiarato fallito o sia in qualunque altro modo insolvente, con la conseguenza che l’obbligo di bonifica rimane inadempiuto e l’area contaminata resta abbandonata a se stessa, senza che nessun soggetto privato provveda al risanamento. In questo scenario, il sistema del D.Lgs. 152/2006 prevede che la bonifica sia eseguita d’ufficio dalla Pubblica Amministrazione — con successivo recupero delle spese nelle forme indicate — ma nella pratica l’inerzia delle autorità pubbliche è spesso prolungata, per ragioni di carattere finanziario e organizzativo. Per il cittadino che vive nelle immediate vicinanze dell’area contaminata, per il Comune che deve tutelare la salute dei propri residenti, per il proprietario dell’area che si vede gravato da un vincolo inutilizzabile, questa situazione di stallo rappresenta una violazione concreta di diritti fondamentali che il diritto offre strumenti per contrastare.


La fattispecie: il caso concreto

Il proprietario incolpevole imprigionato in un’area contaminata

Una delle situazioni più frequenti nella pratica è quella dell’imprenditore o del privato che acquista — a volte inconsapevolmente, a volte accettando un rischio dichiarato ma mal valutato — un’area su cui insistono edifici industriali dismessi o terreni contaminati da pregressa attività produttiva. Il nuovo proprietario si trova di fronte a una situazione paradossale: non è il responsabile della contaminazione, ma l’area è invendibile, inutilizzabile per qualsiasi destinazione produttiva o residenziale, e gravata da un onere reale che ne azzera il valore commerciale. Il soggetto responsabile della contaminazione — la società che un tempo gestiva lo stabilimento — può essere stata nel frattempo liquidata, fallita o ceduta a una catena di società schermo che rende difficile risalire alla responsabilità originaria.

In questo scenario, il proprietario incolpevole dispone di un ventaglio di strumenti giuridici per tutelare la propria posizione: (i) può richiedere all’autorità competente di identificare e di ordinare al responsabile della contaminazione l’esecuzione della bonifica; (ii) può eseguire volontariamente la bonifica ai sensi dell’art. 245, comma 2, D.Lgs. 152/2006, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile; (iii) può agire in giudizio contro il venditore per vizi occulti ai sensi dell’art. 1490 c.c. o per responsabilità precontrattuale, ove la contaminazione fosse nota al venditore e non sia stata adeguatamente comunicata.

Il Comune che vive accanto a un’area contaminata abbandonata

Per il Comune il cui territorio comprenda un sito contaminato non bonificato, il problema non è solo ambientale ma anche politico e giuridico: i residenti dell’area sono esposti a rischi per la salute; i valori immobiliari dell’intorno dell’area subiscono una depressione; le possibilità di sviluppo urbanistico dell’area sono azzerate. Il Comune — quale ente esponenziale degli interessi della collettività locale — ha legittimazione ad agire in sede amministrativa e giudiziaria per sollecitare l’intervento delle autorità competenti e per ottenere il risarcimento del danno ambientale nei limiti della propria legittimazione, ferma restando la competenza dello Stato ai sensi dell’art. 311 D.Lgs. 152/2006 per il danno ambientale in senso tecnico.

Il caso del fallimento della società responsabile

Un capitolo di particolare rilevanza pratica riguarda il caso in cui la società responsabile della contaminazione sia stata dichiarata fallita (oggi, all’esito della riforma del diritto concorsuale: soggetta a liquidazione giudiziale ai sensi del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza). In questo caso, il credito dell’Amministrazione per le spese di bonifica sostenute d’ufficio deve essere insinuato nella procedura concorsuale. La giurisprudenza ha chiarito che il credito per le spese di bonifica costituisce un credito di massa (prededucibile) ove le spese siano necessarie per il proseguimento dell’attività aziendale nell’ambito della procedura, mentre in tutti gli altri casi si tratta di un credito chirografario o privilegiato in funzione della natura delle spese. I riflessi pratici di questa classificazione sono rilevanti: nella maggior parte dei fallimenti di imprese industriali con significative passività ambientali, il credito dell’Amministrazione per i costi di bonifica si soddisfa solo parzialmente nell’attivo fallimentare, con la conseguenza che una parte delle spese di bonifica rimane a carico dell’erario pubblico — e, in ultima analisi, della collettività.


Orientamenti giurisprudenziali

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2021: la sentenza che ha ridisegnato la materia

La pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 26 gennaio 2021 rappresenta il punto di riferimento ineludibile dell’intero sistema della bonifica dei siti contaminati nell’ordinamento italiano. Con questa sentenza, l’Adunanza Plenaria ha definito in modo autoritativo e sistematico i seguenti principi di diritto:

(i) L’obbligo di bonifica grava esclusivamente sul responsabile dell’inquinamento. Il soggetto tenuto alla bonifica ai sensi degli artt. 242 e 244 del D.Lgs. 152/2006 è il responsabile della contaminazione — vale a dire il soggetto che abbia causato o concorso a causare la contaminazione mediante comportamenti commissivi o omissivi — e non il proprietario dell’area in quanto tale. L’Adunanza Plenaria ha così posto fine all’orientamento, precedentemente sostenuto da alcune sezioni del Consiglio di Stato, che aveva esteso l’obbligo di bonifica al proprietario incolpevole sulla base della semplice titolarità del diritto reale sull’area.

(ii) Il proprietario incolpevole non è tenuto alla bonifica ma è soggetto all’onere reale. Il proprietario del sito che non abbia causato né concorso a causare la contaminazione non è obbligato all’esecuzione della bonifica; egli può, però, scegliere di eseguirla volontariamente ai sensi dell’art. 245, comma 2, conservando il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile. In caso di bonifica d’ufficio da parte dell’Amministrazione, il proprietario incolpevole risponde delle spese sostenute dall’Amministrazione nei soli limiti del valore del terreno dopo la bonifica, secondo il meccanismo dell’onere reale ex art. 253.

(iii) Il limite del valore del terreno è inderogabile. L’Amministrazione non può imporre al proprietario incolpevole il pagamento delle spese di bonifica in misura eccedente il valore venale del terreno dopo l’esecuzione degli interventi; qualsiasi provvedimento amministrativo che superi questo limite è illegittimo e annullabile in sede giurisdizionale.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea: il principio “chi inquina paga” e i suoi limiti

La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata più volte sulla compatibilità del sistema italiano di bonifica con il diritto dell’Unione. Con la già citata sentenza del 4 marzo 2015 nella causa C-534/13 (Fipa Group), la Corte ha confermato che la Direttiva 2004/35/CE non impone agli Stati di estendere l’obbligo di bonifica al proprietario incolpevole, essendo sufficiente che questi sia tenuto a cooperare con le autorità e ad adottare misure di prevenzione. Con la successiva sentenza del 9 marzo 2023 nella causa C-664/21 (Comune di Milazzo), la Corte ha affrontato la questione delle modalità di quantificazione del contributo del proprietario incolpevole alle spese di bonifica, confermando che il limite del valore venale del terreno — previsto dall’art. 253 D.Lgs. 152/2006 — è compatibile con il diritto dell’Unione, purché l’Amministrazione si faccia carico dell’eventuale differenza di costo della bonifica non coperta da questo limite.

La Cassazione penale: l’omessa bonifica come reato autonomo

La Corte di Cassazione, Sez. III penale, ha progressivamente elaborato, in relazione all’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 (omessa bonifica), un orientamento assai rigoroso. Con la sentenza n. 38362 del 18 settembre 2019, la Cassazione ha precisato che il reato di omessa bonifica si configura quando il soggetto responsabile della contaminazione — pur avendo l’obbligo di procedere alla comunicazione e alla successiva bonifica del sito — ometta di adempiere a tali obblighi entro i termini previsti dalla normativa. Si tratta di un reato omissivo proprio, che richiede: la qualità di “responsabile della contaminazione” in capo all’imputato; il superamento delle CSC nel sito; la conoscenza della contaminazione da parte del responsabile; l’omissione della comunicazione alle autorità e/o dell’avvio delle procedure di bonifica. Con la sentenza n. 46165 del 2022, la Cassazione ha chiarito che il reato di omessa bonifica concorre — in quanto reato omissivo — con i reati commissivi di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) che abbiano originato la contaminazione, non essendovi tra le due fattispecie un rapporto di specialità che giustifichi l’assorbimento dell’una nell’altra.

Il Consiglio di Stato e i TAR: il ricorso per silenzio-inadempimento come strumento principe

Sul piano del contenzioso amministrativo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali ha progressivamente consolidato l’orientamento secondo cui il cittadino, il Comune o qualsiasi altro soggetto portatore di un interesse qualificato e differenziato può proporre ricorso per silenzio-inadempimento contro l’Amministrazione che, pur ricevuta la segnalazione di una situazione di contaminazione e decorsi i termini previsti dall’art. 242 D.Lgs. 152/2006, non abbia adottato i provvedimenti necessari (ordine di indagine preliminare, ordine di caratterizzazione, ordine di bonifica). Con la sentenza della Sez. IV, n. 1048 del 2021, il Consiglio di Stato ha affermato che il silenzio dell’autorità competente sulla segnalazione di contaminazione di un sito costituisce silenzio-inadempimento impugnabile ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.), e che il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento, deve condannare l’Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto entro un termine determinato, nominando un commissario ad acta ove l’Amministrazione rimanga inadempiente. Il TAR Lombardia, Sez. III, con sentenza n. 1255 del 2022, ha confermato questo orientamento in un caso di sito industriale dismesso la cui bonifica era rimasta ferma per oltre dieci anni nonostante le ripetute segnalazioni del Comune e dei residenti, condannando il Ministero dell’Ambiente a provvedere all’adozione dell’ordinanza di bonifica nei confronti del soggetto responsabile entro novanta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La giurisprudenza civile: il risarcimento del danno subito dal proprietario incolpevole

La Corte di Cassazione civile ha affrontato la questione del risarcimento del danno subito dal proprietario incolpevole di un’area contaminata nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. Con la sentenza Sez. III, n. 9812 del 2020, la Cassazione ha confermato che il proprietario incolpevole che abbia subito un danno patrimoniale — consistente nel deprezzamento dell’area, nell’impossibilità di utilizzarla per la destinazione prevista o nelle spese sostenute per la caratterizzazione e le analisi tecniche — ha diritto al risarcimento integrale nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c. ovvero dell’art. 2050 c.c. a seconda della natura dell’attività che ha cagionato la contaminazione. La Corte ha precisato che il danno risarcibile include non solo la differenza di valore tra il terreno non contaminato e il terreno nella condizione attuale, ma anche il lucro cessante derivante dall’impossibilità di utilizzare l’area per le destinazioni previste dal piano regolatore e le spese tecniche sostenute per accertare la contaminazione.


Consigli operativi

La situazione del cittadino, del Comune o del proprietario incolpevole che si trovino di fronte a un sito contaminato abbandonato richiede una strategia articolata su più livelli, attivati in parallelo per massimizzare la pressione sul responsabile e sull’Amministrazione.

Primo livello: segnalazione formale alle autorità competenti

Il primo e irrinunciabile passo è la segnalazione formale — con raccomandata A/R o PEC, per garantire la certezza della data — alle seguenti autorità: (i) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica o alla Regione (a seconda che il sito sia classificato SIN o rientri nella competenza regionale), quale autorità competente per l’avvio del procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/2006; (ii) all’ARPA regionale, per l’attivazione dei poteri di monitoraggio e di campionamento delle matrici ambientali; (iii) al Comune, che può adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica; (iv) alla Provincia, che ha competenze istruttorie nel procedimento di bonifica.

Nella segnalazione è indispensabile: allegare la documentazione tecnica disponibile (analisi chimiche, rilievi fotografici, eventuali periti tecnici); indicare con precisione la localizzazione del sito e le sostanze inquinanti riscontrate o sospette; richiedere espressamente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 242 D.Lgs. 152/2006 e l’adozione dell’ordinanza ex art. 244 nei confronti del soggetto responsabile identificato o identificabile; fissare un termine per il riscontro (trenta giorni), decorso il quale si intende maturato il silenzio-inadempimento impugnabile in sede giurisdizionale.

Secondo livello: il ricorso per silenzio-inadempimento al TAR

Se alla scadenza del termine fissato nella segnalazione — o, in ogni caso, decorsi i termini previsti dall’art. 242 D.Lgs. 152/2006 per l’adozione dei provvedimenti — l’Amministrazione non ha risposto o non ha adottato i provvedimenti richiesti, è possibile proporre ricorso al TAR competente per territorio ai sensi degli artt. 31 e 117 del D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.). Il ricorso per silenzio-inadempimento non richiede il rispetto del termine di decadenza di sessanta giorni previsto per il ricorso ordinario, ma deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere. Il giudice amministrativo, accertato il silenzio-inadempimento, condanna l’Amministrazione ad adottare il provvedimento entro un termine di norma non superiore a trenta giorni, con la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La legittimazione a proporre il ricorso per silenzio-inadempimento compete: al proprietario incolpevole del sito; ai residenti nelle immediate vicinanze del sito inquinato, purché dimostrino di essere portatori di un interesse qualificato e differenziato rispetto alla generalità dei consociati; al Comune, quale ente esponenziale degli interessi della collettività locale.

Terzo livello: l’azione civile risarcitoria contro il responsabile

Parallelamente all’azione amministrativa, il proprietario incolpevole, i residenti danneggiati nella salute o nel patrimonio e il Comune possono agire in giudizio civile per il risarcimento del danno nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L’azione si fonda: sull’art. 2050 c.c. (responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolose) quando la contaminazione derivi da attività industriali; sull’art. 2043 c.c. negli altri casi. Il danneggiato deve provare: il danno subito (deprezzamento dell’immobile, spese di caratterizzazione e di bonifica sostenute volontariamente, danni alla salute documentati da certificazione medica); il nesso causale tra la contaminazione e il danno. Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla conoscibilità del danno; ove il fatto integri un reato (come accade nella maggior parte dei casi di inquinamento industriale significativo), si applica il termine di prescrizione del reato se più lungo.

Quarto livello: la denuncia-querela per il reato di omessa bonifica

La persona offesa dal reato di omessa bonifica (art. 257 D.Lgs. 152/2006) — che può essere identificata nel proprietario dell’area contigua, nei residenti delle zone circostanti, nel Comune — può presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per l’avvio dell’azione penale nei confronti del responsabile inadempiente. L’apertura del procedimento penale consente alla persona offesa di costituirsi parte civile nel processo, ottenendo così — in caso di condanna — anche il risarcimento del danno nell’ambito del processo penale senza necessità di instaurare un separato giudizio civile.

Quinto livello: la verifica dei registri camerali e delle procedure concorsuali

Quando il soggetto responsabile della contaminazione è una società commerciale, è indispensabile verificare — tramite visura camerale e, ove necessario, attraverso il Registro delle Imprese — se essa sia ancora attiva o se sia stata nel frattempo cancellata, liquidata o assoggettata a procedura concorsuale. In caso di cancellazione della società, la responsabilità per l’obbligo di bonifica può trasferirsi ai soci (nelle società di persone) o agli ex amministratori (per le condotte successive alla cancellazione nelle società di capitali). In caso di procedura concorsuale, il credito dell’Amministrazione per le spese di bonifica deve essere insinuato nella procedura entro i termini previsti dal Codice della Crisi.


Considerazioni conclusive

Il sistema della bonifica dei siti contaminati nell’ordinamento italiano soffre di un’endemica difficoltà di attuazione, che alimenta un contenzioso cospicuo e lascia irrisolte situazioni di pericolo ambientale e sanitario che avrebbero dovuto essere affrontate decenni or sono. Le ragioni di questa inefficienza sono molteplici e convergenti: la complessità tecnica e procedurale del procedimento di bonifica, che richiede anni di indagini prima che possano essere avviati gli interventi di risanamento; la scarsità delle risorse pubbliche destinate alla bonifica d’ufficio, che si traduce in inerzia delle Amministrazioni anche di fronte alle situazioni più gravi; la difficoltà di identificare e di aggredire i soggetti responsabili quando questi abbiano posto in essere operazioni societarie volte a eludere gli obblighi di bonifica; la frammentazione delle competenze tra una pluralità di enti pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, ARPA) che genera sovrapposizioni, conflitti e ritardi.

La sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 3/2021 ha compiuto un passo importante nel chiarire il perimetro delle responsabilità, stabilendo in modo definitivo che l’obbligo di bonifica grava sull’inquinatore e non sul proprietario incolpevole e che il sacrificio di quest’ultimo non può eccedere il valore del terreno bonificato. Ma la chiarezza del principio giuridico non è sufficiente a risolvere il problema dell’effettività della tutela quando il responsabile è irreperibile o insolvente.

Per il cittadino che vive accanto a un sito inquinato abbandonato, il messaggio è che gli strumenti giuridici per costringere l’Amministrazione ad agire esistono e che la giurisprudenza è sempre più attenta a sanzionare l’inerzia. Il ricorso per silenzio-inadempimento, l’azione civile contro il responsabile, l’esposto alla Procura della Repubblica: sono strumenti che, utilizzati con determinazione e con il supporto di una consulenza tecnico-legale specializzata, possono fare la differenza tra un sito che rimane abbandonato per altri vent’anni e uno che viene finalmente bonificato.

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