Recidiva e abuso delle procedure: quando si può ripresentare la domanda di sovraindebitamento e quando si rischia il rigetto immediato

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Il tema della recidiva nell’accesso alle procedure di sovraindebitamento ruota attorno a un principio consolidato fin dalla Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30534 (Pres. Didone, Est. Pazzi), tuttora pienamente vigente e applicato dalla giurisprudenza di merito: il limite quinquennale opera solo se il debitore ha effettivamente beneficiato degli effetti di una procedura precedente, non se quella procedura si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità. Il CCII ha recepito questo principio nella struttura degli artt. 69 e 282, distinguendo nettamente tra l’ipotesi della domanda mai andata a buon fine (liberamente riproponibile) e quella della domanda che ha prodotto un’esdebitazione già ottenuta (soggetta al limite quinquennale o al divieto assoluto di reiterazione oltre le due volte). Sul fronte della meritevolezza, la giurisprudenza più recente — Trib. Napoli, Sez. VII civ., 27 ottobre 2025 (Giud. De Gennaro) — conferma il superamento della concezione soggettivistica dell’accesso alla procedura in favore di un più marcato favor debitoris. Alla data odierna non risultano pronunce delle Sezioni Unite specificamente dedicate alla recidiva nel regime del CCII: la materia resta governata dai principi elaborati sotto la L. 3/2012, che restano applicabili per continuità sistematica.

Sommario

Chi ha già tentato una procedura di sovraindebitamento — e non ci è riuscito — si pone quasi sempre la stessa domanda, spesso con angoscia: posso riprovarci? O la porta si è chiusa per sempre, o almeno per anni? La risposta che il sistema offre è più articolata e, per molti versi, più favorevole al debitore di quanto si tenda a credere: non ogni insuccesso preclude un nuovo tentativo, e la distinzione tra un rigetto “innocuo” e un ostacolo effettivo alla riproposizione della domanda dipende da un dato tecnico preciso, che la giurisprudenza ha definito con chiarezza fin dal 2018 e che il CCII ha confermato nella propria struttura normativa.

Questo articolo analizza sistematicamente il regime della recidiva nelle procedure di sovraindebitamento: quando il decorso di cinque anni è effettivamente necessario per accedere a una nuova procedura, quando invece la domanda può essere ripresentata immediatamente, cosa si intende per “abuso del diritto” applicato a queste procedure, quali sono le cause di inammissibilità che il tribunale rileva d’ufficio, e quali sanzioni processuali colpiscono il debitore che utilizza le procedure in modo strumentale o reiterato senza fondamento.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La ratio della norma: perché il legislatore ha previsto limiti alla reiterazione

Il sistema del sovraindebitamento — sia nella sua versione originaria della L. 3/2012 sia in quella attuale del CCII — è costruito su un equilibrio delicato: da un lato offre al debitore in buona fede una via concreta di liberazione dai debiti; dall’altro deve evitare che questo strumento diventi un meccanismo di abuso sistematico, capace di erodere la fiducia dei creditori nell’intero sistema del credito.

Per questo motivo, il legislatore ha previsto limiti temporali alla reiterazione dell’accesso alle procedure. La ratio — come ha chiarito la Cassazione fin dal 2018 — è quella di evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui il debitore faccia fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione della crisi, anziché con una gestione responsabile delle proprie finanze.

Il quadro normativo vigente: artt. 69 e 282 CCII

Le norme oggi rilevanti sono:

Art. 69, comma 1, CCII: il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, oltre alle già esaminate condizioni della colpa grave, mala fede o frode (v. articolo #05 di questo piano editoriale).

Art. 282, comma 2, CCII: analoga disciplina per l’esdebitazione nella liquidazione controllata, che richiede l’assenza di una precedente esdebitazione ottenuta nei cinque anni precedenti o di due esdebitazioni pregresse in qualsiasi tempo.

Il dato normativo comune a entrambe le disposizioni è che il limite si àncora al fatto che il debitore abbia effettivamente ottenuto l’esdebitazione — non semplicemente tentato una procedura. Questo è il punto tecnico che distingue nettamente la recidiva “sanzionabile” (chi ha già beneficiato del sistema) dalla mera reiterazione di un tentativo non riuscito (chi non ha ottenuto nulla e ha diritto a riprovare).

Il precedente della L. 3/2012: l’art. 7, comma 2, lett. b)

La disciplina previgente, contenuta nell’art. 7, comma 2, lett. b), L. 3/2012, prevedeva che la proposta non fosse ammissibile quando il debitore avesse fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi. Questa formulazione letterale — più ampia di quella attuale — sembrava suggerire che qualsiasi precedente “ricorso” alle procedure, a prescindere dal suo esito, precludesse un nuovo tentativo per cinque anni. È stata la giurisprudenza a offrire l’interpretazione corretta e restrittiva della norma, come si vedrà nella sezione sul diritto vivente.

ANALISI DELLA FATTISPECIE

La distinzione fondamentale: inammissibilità vs. esdebitazione effettivamente ottenuta

Il punto cruciale dell’intera disciplina è la distinzione tra due situazioni profondamente diverse:

Situazione A — Domanda dichiarata inammissibile o rigettata: il debitore ha presentato una domanda di accesso a una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), ma questa è stata dichiarata inammissibile dal tribunale (per carenza dei presupposti, per vizi formali, per assenza di documentazione, per difetto di meritevolezza) oppure è stata rigettata nel merito. In questa situazione, il debitore non ha beneficiato di alcun effetto della procedura: non ha ottenuto alcuna riduzione del debito, non ha ottenuto alcuna esdebitazione, non ha ottenuto alcun vantaggio dal sistema.

Situazione B — Esdebitazione effettivamente concessa: il debitore ha completato con successo una procedura di sovraindebitamento e ha ottenuto il provvedimento di esdebitazione, liberandosi dai debiti residui. In questo caso il debitore ha beneficiato concretamente del sistema.

Solo la Situazione B attiva il limite quinquennale (o il divieto assoluto oltre le due volte) previsto dagli artt. 69 e 282 CCII. La Situazione A non preclude in alcun modo la riproposizione immediata di una nuova domanda, una volta superate le criticità che avevano determinato l’insuccesso del primo tentativo.

Le cause tipiche di inammissibilità della prima domanda

Prima di analizzare la possibilità di ripresentare la domanda, è utile ricapitolare le cause più frequenti che determinano l’inammissibilità o il rigetto di una prima domanda di sovraindebitamento:

  • Carenza dei presupposti oggettivi: assenza di un effettivo stato di sovraindebitamento (crisi o insolvenza), o mancata dimostrazione della sua sussistenza;
  • Difetto di meritevolezza: colpa grave, mala fede o frode nella determinazione del sovraindebitamento (v. articolo #05);
  • Vizi documentali o formali: elenco incompleto dei creditori, omissione di beni o redditi, mancanza della relazione dell’OCC o sua insufficienza;
  • Fattibilità del piano non dimostrata: nel piano del consumatore e nel concordato minore, l’assenza di una ragionevole prospettiva di adempimento del piano proposto;
  • Mancato raggiungimento della maggioranza: nel concordato minore, il mancato raggiungimento della maggioranza dei creditori richiesta per l’approvazione.

Nessuna di queste ipotesi di rigetto comporta, di per sé, la preclusione di una nuova domanda: il debitore può correggere le criticità riscontrate e ripresentare l’istanza, anche a distanza di pochi giorni o settimane dal primo rigetto.

L’abuso del diritto nelle procedure di sovraindebitamento

Distinto dal tema della recidiva “tecnica” (il decorso o meno dei cinque anni) è il tema dell’abuso del diritto, che opera come clausola generale di chiusura del sistema. Il tribunale può rilevare l’abuso della procedura quando il debitore utilizza lo strumento delle procedure di sovraindebitamento non per la sua funzione tipica — la composizione genuina di una crisi economica — ma per finalità estranee: dilatorie, ostruzionistiche, o meramente strumentali al blocco di un’azione esecutiva (v. articolo #10 di questo piano editoriale sulle misure protettive, che ha già esaminato il caso del Tribunale di Avellino sull’uso strumentale della domanda per bloccare un’esecuzione senza reale sovraindebitamento).

L’abuso può manifestarsi in forme diverse:

  • La reiterazione sistematica di domande manifestamente infondate o palesemente carenti dei presupposti, allo scopo di beneficiare ripetutamente delle misure protettive automatiche;
  • La presentazione di domande “esplorative”, senza reale volontà di portare a compimento la procedura, al solo fine di ottenere una dilazione temporanea;
  • L’omissione sistematica di informazioni rilevanti, ripetuta in domande successive, che riveli un atteggiamento non collaborativo strutturale piuttosto che un errore occasionale.

Le conseguenze processuali dell’abuso

Quando il tribunale rileva l’abuso della procedura, le conseguenze possono essere significative:

  • Rigetto immediato della domanda, con motivazione che dà atto dell’intento abusivo rilevato;
  • Revoca delle misure protettive eventualmente concesse, con ripristino immediato della facoltà dei creditori di agire esecutivamente;
  • Valutazione negativa della meritevolezza in un’eventuale futura domanda, poiché la condotta abusiva pregressa costituisce un elemento sfavorevole nella valutazione complessiva del comportamento del debitore;
  • Condanna alle spese della procedura, secondo le regole generali del processo civile.

Il rapporto tra l’art. 69 CCII e l’art. 282 CCII: procedure diverse, limiti autonomi

Un aspetto tecnico rilevante riguarda l’autonomia dei limiti quinquennali previsti per le diverse procedure. Il limite dell’art. 69 CCII riguarda specificamente l’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore; il limite dell’art. 282 CCII riguarda l’esdebitazione nella liquidazione controllata. Sebbene le due disposizioni condividano la medesima ratio, esse operano in modo tendenzialmente autonomo: un debitore che abbia ottenuto l’esdebitazione tramite liquidazione controllata deve attendere cinque anni prima di poter accedere a una nuova esdebitazione tramite liquidazione controllata, ma la questione se questo stesso limite precluda l’accesso a una diversa procedura (ad esempio il piano del consumatore) nel medesimo quinquennio è un tema su cui la giurisprudenza di merito non ha ancora raggiunto una posizione del tutto uniforme, sebbene l’orientamento prevalente tenda a considerare il limite riferito a “un’esdebitazione della medesima natura”, in continuità con l’insegnamento della Cassazione del 2018

IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La pronuncia fondamentale: Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30534

Il principio cardine dell’intera materia è fissato dalla Cass. civ., Sez. I, ordinanza 26 novembre 2018, n. 30534 (Pres. Didone, Est. Pazzi). La Corte ha affermato che l’art. 7, comma 2, lett. b), della L. 3/2012 — norma finalizzata a evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento — deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Ne consegue il principio, oggi pacificamente applicato dalla giurisprudenza di merito nella vigenza del CCII: in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma. La questione, del tutto teorica, di un possibile vizio di costituzionalità della norma nell’ipotesi contraria non assume alcuna rilevanza, proprio perché la corretta interpretazione della disposizione esclude quella lettura estensiva.

Questa pronuncia ha inoltre chiarito, sul piano strettamente processuale, che il decreto di rigetto del reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che ha dichiarato inammissibile la proposta è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e non è pertanto ricorribile per Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La ragione sistematica di questa esclusione è proprio la possibilità, per il debitore, di riproporre la domanda: se il rimedio ordinario è la riproposizione della domanda corretta, non vi è necessità di un ricorso straordinario per Cassazione contro il provvedimento di inammissibilità.

La conferma nella giurisprudenza di merito: Trib. Terni, 10 giugno 2022

Il Tribunale di Terni, 10 giugno 2022 (Est. Fettini) ha applicato coerentemente il principio della Cassazione, affermando — con riferimento all’art. 14-ter L. 3/2012 (liquidazione dei beni) — che una precedente declaratoria di inammissibilità di una domanda dello stesso tipo, anche se confermata in sede di reclamo, non ne preclude la riproposizione, posto che il decorso dei cinque anni previsti dalla legge risulta necessario per essere ammessi ai procedimenti di composizione della crisi solo nell’ipotesi in cui il debitore abbia già concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Sulla base di questo principio, il Tribunale ha ammesso alla liquidazione dei beni il debitore che, nei cinque anni precedenti, aveva proposto una domanda dello stesso tipo dichiarata inammissibile.

Il superamento della lettura estensiva: la “criticità superata” come condizione per la nuova domanda

Un importante corollario applicativo, elaborato dalla giurisprudenza di merito, riguarda la condizione perché la nuova domanda possa essere validamente riproposta: il piano presentato nella nuova domanda deve superare la criticità posta a fondamento della precedente dichiarazione di inammissibilità. Non è sufficiente la mera riproposizione formale della stessa domanda respinta: il debitore deve dimostrare di aver corretto gli elementi che avevano determinato l’insuccesso del primo tentativo (documentazione più completa, piano più solido, correzione dei vizi rilevati). Questo principio — pienamente attuale nella vigenza del CCII — costituisce il vero discrimine tra la legittima riproposizione della domanda e il tentativo abusivo di reiterazione di una proposta manifestamente identica e infondata.

La condotta del creditore come fattore attenuante della colpa: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 19 gennaio 2024 (Giud. Simona Di Rauso) ha affrontato il caso del ricorso ripetuto al credito da parte del debitore, affermando che l’assenza di buona fede in capo all’ultimo soggetto finanziatore — per violazione dell’art. 124 TUB (obblighi di valutazione del merito creditizio) — è circostanza idonea ad attenuare, da grave a lieve, la colpa del debitore, con conseguente riconoscibilità del requisito della meritevolezza e possibilità di accesso alla procedura.

Questa pronuncia ha rilievo diretto per i casi di “recidiva sostanziale” nell’indebitamento (non nell’accesso alle procedure): il debitore che si è indebitato ripetutamente, ma la cui ultima esposizione debitoria è stata concessa da un finanziatore che non ha adeguatamente valutato il merito creditizio, può vedere attenuata la propria responsabilità, con conseguente possibilità di accesso al piano del consumatore anche in presenza di una storia di indebitamento ripetuto.

Il superamento della concezione soggettivistica: Trib. Napoli, Sez. VII civ., 27 ottobre 2025

Il Tribunale di Napoli, Sez. VII civ., 27 ottobre 2025 (Giud. Livia De Gennaro) ha confermato — nell’ambito dell’accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore — il superamento della precedente concezione soggettivistica del requisito della meritevolezza a favore di una lettura più oggettiva, caratterizzata da un maggior favor debitoris, con la conseguenza pratica che il sovraindebitato può accedere più facilmente, in un momento successivo, anche all’esdebitazione.

Questa evoluzione interpretativa ha impatto diretto sulla materia della recidiva: un approccio più oggettivo e meno punitivo nella valutazione della meritevolezza rende meno probabile il rigetto di prime domande per motivi di merito soggettivo, riducendo — correlativamente — la frequenza dei casi in cui il debitore si trova a dover valutare la possibilità di una riproposizione.

La stato di sudditanza psicologica come causa di esclusione della colpa grave: Trib. Torino, 27 febbraio 2024

Il Tribunale di Torino, 27 febbraio 2024 (Est. Pittaluga) ha escluso la colpa grave del debitore la cui situazione di sovraindebitamento si era creata a seguito di una condizione di sudditanza psicologica, ammettendo l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti nonostante un quadro di indebitamento che, in astratto, avrebbe potuto apparire come frutto di scelte ripetute e imprudenti. Questa pronuncia amplia ulteriormente il novero delle circostanze che possono giustificare — anche in presenza di una storia di indebitamento reiterato — l’accesso alla procedura senza che si configuri colpa grave ostativa.

Quadro sinottico delle pronunce

OrganoData / n.OggettoPrincipioEsito
Cass. civ., Sez. Iord. 26.11.2018, n. 30534 (Pres. Didone, Est. Pazzi)Riproposizione della domanda dopo inammissibilitàIl limite quinquennale opera solo se il debitore ha beneficiato di una precedente procedura della medesima naturaPrincipio fondamentale: riproposizione libera dopo inammissibilità
Trib. Terni10.06.2022 (Est. Fettini)Applicazione del principio alla liquidazione dei beniConferma: inammissibilità pregressa non preclude la riproposizioneAmmissibilità della nuova domanda
Trib. Santa Maria Capua Vetere19.01.2024 (Giud. Di Rauso)Ricorso ripetuto al credito e colpa del debitoreViolazione art. 124 TUB da parte del finanziatore attenua la colpa da grave a lieveMeritevolezza riconosciuta
Trib. Torino27.02.2024 (Est. Pittaluga)Sudditanza psicologica ed esclusione colpa graveLa sudditanza psicologica esclude la colpa grave anche in presenza di indebitamento reiteratoAccesso alla procedura ammesso
Trib. Napoli, Sez. VII27.10.2025 (Giud. De Gennaro)Evoluzione del concetto di meritevolezzaSuperamento della concezione soggettivistica a favore di una lettura oggettiva e favorevole al debitoreAccesso facilitato alla procedura e alla successiva esdebitazione

PROFILI OPERATIVI

Come impostare la nuova domanda dopo un primo insuccesso

Il debitore che intenda ripresentare una domanda dopo un rigetto o una dichiarazione di inammissibilità deve concentrarsi su un’operazione tecnica precisa: l’identificazione puntuale della criticità che aveva determinato l’insuccesso del primo tentativo, e la sua effettiva correzione nella nuova domanda.

Se il primo rigetto è dipeso da:

  • Carenza documentale: raccogliere e produrre la documentazione mancante prima di ripresentare la domanda;
  • Difetto di meritevolezza: rivalutare con il gestore della crisi gli elementi che avevano condotto alla valutazione negativa, e verificare se sussistono circostanze (shock esogeni, condotta del finanziatore, elementi attenuanti) che possano condurre a una diversa valutazione;
  • Fattibilità del piano non dimostrata: ricostruire il piano su basi economiche più solide, con proiezioni reddituali realistiche e documentate;
  • Mancato raggiungimento della maggioranza (concordato minore): valutare se sia possibile una diversa strutturazione della proposta che renda più appetibile l’adesione dei creditori, o se sia preferibile orientarsi verso una procedura diversa (liquidazione controllata).

La tempistica della riproposizione

Non esiste un termine minimo di attesa tra il rigetto della prima domanda e la presentazione della seconda, quando il primo tentativo non ha comportato alcun beneficio per il debitore. Tuttavia, sul piano pratico, è opportuno che la nuova domanda non sia meramente identica alla precedente: una riproposizione immediata e sostanzialmente invariata rischia di essere valutata come un tentativo dilatorio o abusivo, specialmente se accompagnata dalla richiesta di nuove misure protettive.

Distinguere la “recidiva tecnica” dalla “recidiva sostanziale”

È importante che l’operatore distingua concettualmente due fenomeni che vengono talvolta confusi nella prassi:

La recidiva tecnica riguarda l’accesso reiterato alle procedure (il tema di questo articolo): quante volte il debitore può tentare l’accesso a una procedura di sovraindebitamento, e con quali limiti temporali quando ha già ottenuto un’esdebitazione.

La recidiva sostanziale riguarda invece la storia di indebitamento del debitore: il debitore che si è indebitato ripetutamente nel tempo, magari con una successione di prestiti e finanziamenti, senza mai aver avuto accesso a una procedura di sovraindebitamento in precedenza. Questo tipo di “recidiva” non attiva i limiti degli artt. 69 e 282 CCII, ma può incidere sulla valutazione della colpa grave nella prima (e unica) domanda presentata.

CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO

  • Se la prima domanda è stata dichiarata inammissibile o rigettata, verificare innanzitutto se il debitore ha effettivamente “beneficiato” di qualche effetto della procedura (in particolare, se ha ottenuto un’esdebitazione): solo in questo caso opera il limite quinquennale. In assenza di esdebitazione, la nuova domanda può essere presentata immediatamente (Cass. n. 30534/2018).
  • Analizzare con il gestore della crisi, in modo puntuale e documentato, le ragioni specifiche del primo insuccesso: non basta “riprovare”, occorre dimostrare che la criticità che aveva determinato il rigetto è stata effettivamente superata nella nuova proposta.
  • Non ripresentare una domanda sostanzialmente identica alla precedente senza modifiche sostanziali: il rischio è che il tribunale valuti la riproposizione come un tentativo dilatorio, con possibili conseguenze negative anche sulla valutazione della meritevolezza in futuro.
  • Se il primo rigetto è dipeso da un difetto di meritevolezza legato a un ricorso ripetuto al credito, verificare se l’ultimo finanziatore ha rispettato gli obblighi di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB: la violazione di questi obblighi può attenuare la colpa del debitore da grave a lieve, riaprendo la strada all’accesso alla procedura (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 19.01.2024).
  • Se il sovraindebitamento è connesso a circostanze soggettive particolari — condizioni di vulnerabilità psicologica, dipendenze, stati di necessità — documentarle con precisione, anche con eventuale supporto medico o psicologico: queste circostanze possono escludere la colpa grave anche in presenza di una storia di indebitamento reiterato (Trib. Torino, 27.02.2024).
  • Prestare attenzione al rischio di abuso: se si è già ottenuta la revoca di misure protettive per uso strumentale della procedura, o se sussistono indizi di un utilizzo dilatorio delle domande di sovraindebitamento, è opportuno costruire con particolare cura la trasparenza e la genuinità della nuova domanda, per evitare che la storia processuale pregressa pregiudichi la valutazione attuale.
  • Se si è già ottenuta un’esdebitazione nei cinque anni precedenti (o due volte in qualsiasi tempo), verificare con attenzione se il nuovo accesso riguarda la medesima tipologia di procedura o una procedura diversa: l’orientamento prevalente ancora il limite alla “procedura della medesima natura”, ma la questione applicativa richiede una valutazione caso per caso con il proprio consulente.
  • Documentare sempre, nella relazione dell’OCC, la storia completa dei precedenti tentativi di accesso alle procedure di sovraindebitamento, anche se conclusi con un’inammissibilità: l’omissione di questa informazione, se scoperta, può essere valutata come indice di mala fede, con conseguenze ben più gravi della mera preclusione temporale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il sistema della recidiva nelle procedure di sovraindebitamento, come delineato dalla giurisprudenza fin dal 2018 e confermato dalla struttura del CCII, riflette un equilibrio ragionevole: non punisce chi ha tentato senza successo, ma limita chi ha già beneficiato concretamente del sistema. Questo è un principio di giustizia sostanziale che il debitore in difficoltà deve conoscere bene, perché un primo insuccesso — dovuto a errori procedurali, documentazione incompleta, o una valutazione di merito superabile — non significa affatto la fine delle possibilità di tutela.

La chiave, come sempre in questa materia, è la costruzione tecnica accurata della domanda: comprendere le ragioni del primo insuccesso, correggerle con rigore, e presentare al tribunale un quadro rinnovato che dimostri concretamente il superamento delle criticità precedenti. Il sistema del sovraindebitamento, nella sua filosofia di fondo, non è un esame a numero chiuso: è uno strumento che il legislatore ha voluto rendere accessibile a chi, in buona fede, cerca una soluzione reale alla propria crisi finanziaria, anche se il primo tentativo non è andato a buon fine.

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