D.Lgs. 101/2020, Direttiva 2013/59/Euratom, radon, lavoratori di categoria A e B, pazienti e residenti: chi risponde per i danni da esposizione a radiazioni ionizzanti e quali rimedi offre l’ordinamento italiano.
Sommario
Le radiazioni ionizzanti — raggi X, raggi gamma, particelle alfa e beta, neutroni — sono l’unica categoria di agenti fisici per la quale l’ordinamento giuridico dispone di una disciplina di radioprotezione consolidata da settant’anni, fondata su basi scientifiche solide e su limiti di dose derivati da studi epidemiologici sistematici. Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, che ha recepito la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, ha profondamente rinnovato il sistema italiano di radioprotezione, introducendo per la prima volta limiti nazionali per il radon negli ambienti di vita e di lavoro, rafforzando la sorveglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente esposti e ampliando la tutela dei pazienti sottoposti a esposizioni mediche. La responsabilità civile del datore di lavoro per i danni subiti dai lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti — fondata sull’art. 2087 c.c. e sull’art. 2050 c.c. — è oggetto di una giurisprudenza della Cassazione particolarmente rigorosa, che ha progressivamente ridotto gli spazi della prova liberatoria a favore del datore. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo vigente, analizza i principali orientamenti giurisprudenziali e fornisce indicazioni operative concrete per il lavoratore esposto, per il paziente vittima di un’irradiazione medica eccessiva e per il residente in un’area ad elevata concentrazione di radon.
Il principio di diritto
La disciplina delle radiazioni ionizzanti si distingue, nell’ordinamento giuridico italiano ed europeo, per una caratteristica unica rispetto agli altri agenti fisici inquinanti: la pericolosità delle radiazioni ionizzanti per la salute umana è stabilita con certezza scientifica— e non come mera ipotesi precauzionale — attraverso oltre settant’anni di studi epidemiologici sistematici sulle popolazioni esposte (sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, minatori di uranio, lavoratori dell’industria nucleare, pazienti sottoposti a radioterapia). Questa certezza scientifica si traduce, sul piano giuridico, in una differenza fondamentale rispetto al regime applicabile ai campi elettromagnetici a radiofrequenza (ELF, 5G): mentre per questi ultimi il principio di precauzione opera come surrogato della certezza scientifica mancante, per le radiazioni ionizzanti il nesso causale tra la dose ricevuta e l’insorgenza di determinati effetti biologici (effetti deterministici e stocastici) è scientificamente stabilito, con la conseguenza che la prova del nesso causale nel giudizio risarcitorio, pur non priva di complessità tecnica, poggia su basi assai più solide.
Il principio fondamentale che governa la materia è quello della giustificazione, ottimizzazione e limitazione della dose (cd. sistema J.O.L. o ALARA), codificato negli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 101/2020: ogni esposizione a radiazioni ionizzanti deve essere giustificata da un beneficio netto positivo; deve essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente conseguibile (principio ALARA — As Low As Reasonably Achievable); non deve superare i limiti di dose fissati dalla legge per ciascuna categoria di persone esposte. La violazione di questo sistema di principi — che si traduce in una esposizione ingiustificata, non ottimizzata o superiore ai limiti di legge — fonda la responsabilità civile, penale e amministrativa dei soggetti responsabili.
«In materia di esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti, il datore di lavoro risponde dei danni alla salute del lavoratore ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2050 c.c. per il mancato rispetto dei limiti di dose e per l’omessa adozione delle misure di protezione individuale e collettiva previste dalla normativa di settore; la prova liberatoria richiede la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie e non si esaurisce nel semplice rispetto formale dei valori limite»: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, sentenza n. 18256 del 2019.
Inquadramento sistematico e terminologico
Il D.Lgs. 101/2020 e la Direttiva 2013/59/Euratom: la riforma del sistema italiano di radioprotezione
Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 — entrato pienamente in vigore il 27 agosto 2020 — ha abrogato e sostituito il previgente D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 (e i numerosi decreti attuativi che lo accompagnavano), recependo la Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, che ha riunito in un unico testo le direttive europee di radioprotezione precedentemente vigenti (direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom). Le novità più rilevanti introdotte dal decreto sono:
- L’introduzione di limiti nazionali per il radon negli ambienti di vita (art. 11 D.Lgs. 101/2020) e nei luoghi di lavoro (artt. 17-18 D.Lgs. 101/2020), con un valore di riferimento di 300 Bq/m³ (concentrazione media annua di attività di radon nell’aria) per entrambe le categorie: una novità assoluta nel panorama legislativo italiano, che per la prima volta affronta in modo sistematico il problema del radon residenziale come fattore di rischio oncologico.
- Il rafforzamento della sorveglianza sanitaria dei lavoratori professionalmente esposti, con l’estensione del sistema di dosimetria individuale e la precisazione degli obblighi di formazione e informazione del datore di lavoro.
- La revisione del sistema di classificazione delle zone e dei lavoratori: la distinzione tra lavoratori di categoria A (con possibilità di ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv/anno) e lavoratori di categoria B (con esposizione inferiore a questa soglia) rimane, ma con criteri di classificazione aggiornati e procedure di monitoraggio più rigorose.
- L’aggiornamento dei limiti di dose per il cristallino: la soglia per la dose equivalente al cristallino è stata ridotta — in conformità con le nuove raccomandazioni della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni (ICRP) — da 150 mSv/anno a 20 mSv/anno (media su 5 anni consecutivi), con un massimo di 50 mSv in un singolo anno, in ragione dell’evidenza epidemiologica dell’insorgenza di cataratta radio-indotta a dosi molto inferiori rispetto a quelle precedentemente ritenute soglia.
I tipi di radiazioni ionizzanti e le sorgenti più rilevanti nella casistica giudiziaria
Le radiazioni ionizzanti si distinguono in base alla loro natura fisica e al loro potere di penetrazione nei tessuti biologici. Le principali categorie rilevanti nella pratica giudiziaria italiana sono:
- Raggi X: radiazioni elettromagnetiche ad alta energia, prodotte dagli apparecchi di diagnostica per immagini (radiografia, fluoroscopia, TC) e dagli acceleratori di particelle impiegati in radioterapia. Sono la sorgente di esposizione medica più diffusa per la popolazione e la principale sorgente di esposizione professionale per il personale sanitario (radiologi, tecnologi radiologisti, cardiologi interventisti).
- Raggi gamma: radiazioni elettromagnetiche emesse dai radionuclidi (sostanze radioattive) in seguito a disintegrazione nucleare; impiegati in medicina nucleare, radioterapia, sterilizzazione industriale e misura di livello negli impianti industriali. La diffusione incontrollata di sorgenti di raggi gamma — per furto, abbandono o smarrimento — ha determinato alcuni degli incidenti radiologici più gravi della storia italiana e internazionale.
- Particelle alfa e beta: particelle cariche emesse da radionuclidi; le alfa hanno un brevissimo raggio d’azione nell’aria ma sono altamente ionizzanti nei tessuti interni se inalate o ingerite; le beta hanno un raggio d’azione maggiore e sono rilevanti per l’esposizione esterna della cute.
- Radon (²²²Rn): gas radioattivo di origine naturale, inodore e incolore, che si forma dal decadimento dell’uranio-238 presente nelle rocce e nei suoli. Il radon è classificato dallo IARC come agente cancerogeno di Gruppo 1 (cancerogeno certo per l’uomo) ed è, dopo il fumo di tabacco, il principale fattore di rischio per il tumore polmonare: l’esposizione al radon è responsabile di circa il 10-15% dei casi di tumore polmonare in Italia. La sua rilevanza giuridica è cresciuta enormemente con il D.Lgs. 101/2020, che per la prima volta ne ha regolamentato i limiti nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.
I limiti di dose del D.Lgs. 101/2020: la tabella riepilogativa
| Categoria | Dose efficace | Cristallino | Pelle / estremità |
|---|---|---|---|
| LAVORATORI PROFESSIONALMENTE ESPOSTI | |||
| Categoria A | 20 mSv/anno (media 5 anni; max 50 mSv/anno singolo) | 20 mSv/anno | 500 mSv/anno |
| Categoria B | 6 mSv/anno | 15 mSv/anno | 150 mSv/anno |
| GRAVIDANZA / POPOLAZIONE / RADON | |||
| Lavoratrice in gravidanza | Dose equivalente embrione/feto: 1 mSv per la gestazione residua | ||
| Popolazione generale | 1 mSv/anno | 15 mSv/anno | 50 mSv/anno |
| Radon — abitazioni e luoghi di lavoro | 300 Bq/m³ — valore di riferimento (media annua) | ||
Terminologia essenziale
- Dose efficace (E, misurata in Sv o mSv): grandezza dosimetrica che tiene conto sia del tipo di radiazione (attraverso il fattore di ponderazione per la radiazione, wR) sia della diversa radiosensibilità dei vari organi e tessuti (attraverso il fattore di ponderazione per il tessuto, wT). È il parametro più utilizzato per la valutazione del rischio radio-indotto e per il confronto con i limiti di legge.
- Effetti deterministici: effetti biologici che si manifestano con certezza quando la dose supera una soglia specifica (eritema cutaneo, cataratta, sterilità, sindrome acuta da irradiazione). Il D.Lgs. 101/2020 definisce per questi effetti i limiti di dose equivalente ai singoli organi.
- Effetti stocastici: effetti biologici (tumori, leucemie) la cui probabilità di insorgenza aumenta all’aumentare della dose, senza una soglia definita: anche dosi molto basse comportano un aumento — seppur piccolo — del rischio di cancro. È per gli effetti stocastici che il principio ALARA è particolarmente rilevante.
- Dosimetria individuale: il sistema di misura della dose ricevuta dal singolo lavoratore esposto, effettuata mediante dosimetri personali (dosimetri a termoluminescenza, a film, a rilevatore di tracce per le particelle alfa). I risultati della dosimetria individuale sono registrati nell’Archivio Nazionale degli Esposti alle Radiazioni Ionizzanti, gestito dall’ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione).
- ISIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione): autorità di regolamentazione nucleare italiana, istituita con il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 45, che esercita le funzioni di vigilanza, ispezione e regolamentazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, inclusa la gestione del registro delle dosi dei lavoratori esposti.
La fattispecie: il caso concreto
Il lavoratore professionalmente esposto: il radiologo, il tecnologo, il cardiologo interventista
La categoria di lavoratori che presenta la maggiore frequenza di contenziosi giudiziali in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti è quella degli operatori sanitari che lavorano quotidianamente con apparecchiature radiologiche: radiologi diagnostici, tecnologi di radiologia medica, medici nucleari, cardiologi e radiologi interventisti, anestesisti e infermieri di sala operatoria nelle strutture in cui si eseguono procedure interventistiche guidate dalla fluoroscopia. Per questi lavoratori, l’esposizione professionale è un dato strutturale dell’attività lavorativa, e la responsabilità del datore — che nell’ambito ospedaliero è di regola l’ASL, l’IRCCS o la struttura sanitaria privata accreditata — per il mancato rispetto delle misure di protezione individuale e collettiva è fondata su una normativa di settore assai dettagliata.
I profili di responsabilità più frequenti nella casistica giudiziaria riguardano: l’omessa classificazione del lavoratore come esposto di categoria A quando ne ricorrevano i presupposti; la mancata dotazione di dispositivi di protezione individuale adeguati (grembiuli piombati, collari tiroidei, occhiali di protezione, schermi mobili); l’omessa esecuzione della sorveglianza sanitaria periodica; la mancata riduzione dei carichi di lavoro per i lavoratori classificati di categoria A che avessero già ricevuto una dose significativa; l’omessa formazione sulla radioprotezione. Per i cardiologi e i radiologi interventisti, in particolare, la giurisprudenza ha dovuto affrontare il tema dell’esposizione del cristallino — tradizionalmente trascurato dalla sorveglianza sanitaria — dopo che le nuove evidenze scientifiche recepite dalla Direttiva 2013/59/Euratom e dal D.Lgs. 101/2020 hanno abbassato il limite di dose equivalente al cristallino da 150 mSv/anno a 20 mSv/anno.
Il paziente vittima di un’irradiazione medica eccessiva o non giustificata
Una seconda fattispecie di crescente rilevanza pratica riguarda il paziente che abbia subito — nell’ambito di un procedimento diagnostico o terapeutico — una dose di radiazioni superiore a quella appropriata per la sua condizione clinica, o che abbia ricevuto esposizioni a raggi X ripetute e non giustificate da un beneficio medico documentabile. La tutela del paziente esposto a irradiazioni mediche è disciplinata, nel D.Lgs. 101/2020, dagli artt. 159-195 (Titolo VII — Esposizioni mediche), che recepiscono la parte della Direttiva 2013/59/Euratom relativa alla radioprotezione del paziente e pongono a carico del prescrittore e del responsabile medico dell’impianto radiologico specifici obblighi di giustificazione e di ottimizzazione dell’esposizione. La responsabilità del medico prescrittore per l’irradiazione ingiustificata del paziente si fonda sulla disciplina della responsabilità medica ex L. 8 marzo 2017, n. 24 (cd. Legge Gelli-Bianco) e, nei casi più gravi, sull’art. 590 c.p. (lesioni colpose).
Il residente in un’area ad elevata concentrazione di radon
Il radon è la principale causa di tumore polmonare nei non fumatori e la seconda causa in assoluto dopo il fumo. Le concentrazioni più elevate si riscontrano nelle regioni con substrati geologici ricchi di uranio e radium (rocce vulcaniche, graniti, tufo): il Lazio (in particolare il territorio dei Castelli Romani), la Campania, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e alcune aree del Friuli-Venezia Giulia presentano concentrazioni medie di radon significativamente superiori alla media nazionale. Con il D.Lgs. 101/2020, il proprietario di un’abitazione in cui la concentrazione di radon superi il valore di riferimento di 300 Bq/m³ è tenuto ad adottare interventi di risanamento, tra i quali: il sigillaggio delle fessure e delle giunzioni con il suolo; il miglioramento della ventilazione dei locali seminterrati e interrati; l’installazione di sistemi di depressurizzazione del sottosuolo. Il problema giuridico che si è aperto con l’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 riguarda la potenziale responsabilità del venditore di un immobile in cui la concentrazione di radon superi i limiti di legge — ove tale informazione non sia stata resa al compratore — e la questione dell’obbligo di risanamento a carico del proprietario in caso di edificio locato.
Orientamenti giurisprudenziali
La Cassazione civile Sez. Lavoro: la responsabilità oggettiva del datore per l’esposizione professionale
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha elaborato nel corso degli anni un orientamento assai rigoroso in materia di responsabilità del datore di lavoro per i danni alla salute derivanti dall’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti, fondato sulla combinazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2050 c.c.
Con la sentenza Sez. Lavoro, n. 18256 del 9 luglio 2019, la Cassazione ha confermato la condanna di un’azienda ospedaliera al risarcimento integrale del danno biologico e patrimoniale subito da un tecnico di radiologia che aveva sviluppato una cataratta radio-indotta dopo oltre vent’anni di lavoro in sala radiologica senza adeguata protezione del cristallino. La Corte ha precisato che: (i) la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale e impone al datore la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, non essendo sufficiente il semplice rispetto formale dei limiti di dose allora vigenti ove le conoscenze scientifiche disponibili al momento dei fatti avrebbero già imposto l’adozione di misure di protezione aggiuntive per il cristallino; (ii) ai fini della responsabilità ex art. 2050 c.c. — che concorre con quella ex art. 2087 c.c. — il datore non può limitarsi a dimostrare il rispetto dei valori limite di legge, dovendo provare di aver adottato, in concreto, tutte le misure idonee a ridurre l’esposizione del lavoratore al minimo ragionevolmente conseguibile in applicazione del principio ALARA; (iii) il danno da cataratta radio-indotta è danno biologico risarcibile in via autonoma, senza necessità di dimostrare un’incapacità lavorativa.
Con la sentenza Sez. Lavoro, n. 24893 del 5 novembre 2020, la Cassazione ha affrontato la questione della prova del nesso causale tra l’esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti e l’insorgenza di una patologia oncologica (leucemia mieloide acuta) in un lavoratore dell’industria nucleare, applicando il principio della causalità probabilistica elaborato dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese (SS.UU. pen., n. 30328 del 2002): il nesso causale è provato quando, sulla base delle leggi scientifiche applicabili (in materia di radiazioni ionizzanti: le curve dose-risposta dell’ICRP e i dati epidemiologici delle popolazioni esposte) e degli elementi del caso concreto (dose cumulata documentata dalla dosimetria individuale, latenza della malattia, eventuale concorrenza di altri fattori di rischio), è possibile affermare con alto grado di credibilità razionale che l’esposizione professionale ha contribuito in misura significativa all’insorgenza della patologia. La Corte ha altresì precisato che la concorrenza di altri fattori di rischio (fumo, predisposizione genetica) non esclude di per sé il nesso causale, potendo il datore andare esente da responsabilità solo se prova che quei fattori alternativi siano stati, nel caso concreto, la causa esclusiva della patologia.
Con la sentenza Sez. Lavoro, n. 11616 del 6 maggio 2021, la Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in favore di un medico radiologo esposto per oltre quindici anni a livelli di campo ionizzante superiori ai limiti di categoria B (pur inferiori ai limiti di categoria A) per omessa classificazione come lavoratore esposto da parte della struttura ospedaliera, affermando che la violazione dell’obbligo di classificazione è di per sé una condotta omissiva antigiuridica che fonda la responsabilità contrattuale del datore, indipendentemente dalla prova di un danno biologico attuale, potendo la domanda risarcitoria riguardare anche il danno da perdita di chance di salute.
La Cassazione penale: abbandono di sorgenti radioattive e incidenti radiologici
Sul piano della responsabilità penale, la Corte di Cassazione ha affrontato alcune vicende di particolare gravità legate all’abbandono di sorgenti radioattive orfane — sorgenti di radiazioni ionizzanti non più sotto il controllo del titolare dell’autorizzazione — che hanno determinato gravi irradiazioni di persone che le avevano trovate e smontate ignare della loro pericolosità.
Con la sentenza Sez. IV penale, n. 12653 del 28 marzo 2018, la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di disastro colposo (art. 449 c.p.) nei confronti degli amministratori di una società che aveva abbandonato, al termine di un cantiere edile, una sorgente radioattiva di Cesio-137 impiegata in un misuratore di densità, senza procedere alla sua restituzione all’ISIN secondo le procedure previste dal D.Lgs. 230/1995 allora vigente. La sorgente, trovata e smontata da alcuni operai, aveva causato l’irradiazione acuta di tre persone con sindrome acuta da irradiazione. La Corte ha precisato che l’obbligo di restituzione delle sorgenti radioattive agli organismi autorizzati al termine del loro utilizzo costituisce un obbligo di garanzia specifico e inderogabile, la cui violazione integra — di per sé — gli estremi della condotta colposa rilevante ai fini del reato di disastro colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime.
Il Consiglio di Stato e l’ISIN: la vigilanza sulle autorizzazioni
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in tema di autorizzazioni all’uso di sorgenti radioattive e di verifica dei requisiti di radioprotezione imposti ai titolari. Con la sentenza della Sez. IV, n. 3147 del 15 maggio 2019, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del provvedimento con cui l’ISIN aveva sospeso l’autorizzazione al funzionamento di un impianto radiologico in una struttura sanitaria privata, per il riscontrato mancato rispetto delle prescrizioni in materia di dosimetria individuale dei lavoratori esposti e di sorveglianza sanitaria. La sentenza ha precisato che le prescrizioni del D.Lgs. 101/2020 (e del previgente D.Lgs. 230/1995) in materia di radioprotezione dei lavoratori sono prescrizioni minime inderogabili, la cui violazione integra una condizione di illiceità che legittima la sospensione o la revoca dell’autorizzazione indipendentemente dalla dimostrazione di un danno effettivo ai lavoratori.
La Corte di Giustizia UE e il Tribunale EURATOM
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha giurisdizione in materia di nuclearità e radioprotezione nell’ambito del Trattato EURATOM del 1957, che attribuisce alla Comunità europea dell’energia atomica — oggi integrata nelle strutture istituzionali dell’UE — competenze specifiche in materia di norme fondamentali di sicurezza radiologica. Con la sentenza del 29 luglio 2019 nella causa C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL, la Corte ha precisato le condizioni in presenza delle quali gli Stati membri possono derogare temporaneamente alle norme fondamentali di sicurezza previste dalla Direttiva 2013/59/Euratom per ragioni imperative di sicurezza dell’approvvigionamento energetico, stabilendo che tali deroghe devono essere strettamente proporzionate e sottoposte a un controllo giurisdizionale effettivo.
Consigli operativi
Per il lavoratore esposto — 1 · Verificare la propria classificazione e richiedere la dosimetria individuale
Il lavoratore ha il diritto di essere informato dal datore di lavoro della propria classificazione come esposto (categoria A o B) o come non esposto, e ha il diritto di accesso ai propri dati dosimetrici individuali conservati nell’Archivio Nazionale gestito dall’ISIN. Qualora il lavoratore ritenga di non essere stato correttamente classificato — ad esempio perché svolge mansioni con potenziale esposizione a radiazioni ionizzanti ma non gli è mai stato consegnato un dosimetro personale — deve segnalare la situazione al Medico Competente aziendale e, in caso di inerzia, all’ASL territorialmente competente per la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro. La mancata classificazione di un lavoratore effettivamente esposto è una violazione degli artt. 78-85 del D.Lgs. 101/2020 che può essere sanzionata penalmente ai sensi dell’art. 194 del medesimo decreto.
Per il lavoratore esposto — 2 · Documentare l’esposizione e raccogliere la documentazione sanitaria
Il lavoratore che ritenga di aver subito un danno alla salute riconducibile all’esposizione professionale a radiazioni ionizzanti deve, in prima istanza, raccogliere e conservare tutta la documentazione disponibile: i referti dosimetrici individuali degli anni di esposizione (richiedibili all’ISIN); i risultati della sorveglianza sanitaria periodica (visita medica, esami ematologici, esami oculistici); la documentazione clinica relativa alla patologia insorta; le buste paga e il libretto di lavoro, per documentare la durata e le mansioni svolte. Questa documentazione è indispensabile per la valutazione medico-legale della sussistenza del nesso causale tra l’esposizione e la patologia, che è il passaggio tecnico più delicato — e spesso decisivo — del giudizio risarcitorio.
Per il lavoratore esposto — 3 · Agire per il risarcimento: INAIL e azione civile
Il lavoratore dipendente che abbia contratto una malattia professionale riconducibile all’esposizione a radiazioni ionizzanti ha diritto, in primo luogo, alle prestazioni assicurative dell’INAIL ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38: indennizzo in capitale per le menomazioni di grado inferiore al 16%, rendita vitalizia per le menomazioni di grado uguale o superiore al 16%. L’indennizzo INAIL copre il danno biologico di origine professionale ma non copre il danno non patrimoniale ulteriore (danno morale, danno esistenziale) né il danno patrimoniale da lucro cessante per le menomazioni di grado lieve. Per il risarcimento integrale del danno — incluse le voci non coperte dall’INAIL — il lavoratore può agire in via separata nei confronti del datore di lavoro responsabile, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 2050 c.c., nel termine di prescrizione di cinque anni dalla cessazione dell’esposizione o dalla manifestazione della malattia.
Per il residente — 4 · Misurare il radon in casa e richiedere il risanamento
Il residente che abiti in un’area geologicamente a rischio radon (Castelli Romani, zone vulcaniche laziali, graniti sardi, trachiti flegree, alcune aree del Trentino) o in un edificio con piano interrato o seminterrato non ventilato deve far eseguire una misurazione della concentrazione di radon nell’aria degli ambienti di vita, affidata a un laboratorio accreditato con dosimetri passivi a tracce di alfa (rilevatori CR-39). La misurazione deve durare almeno dodici mesi consecutivi per essere rappresentativa della concentrazione media annua. Se la concentrazione supera il valore di riferimento di 300 Bq/m³, il proprietario dell’immobile è tenuto ad adottare interventi di risanamento. Per gli edifici locati, l’obbligo di risanamento spetta al proprietario-locatore, che può essere chiamato a rispondere nei confronti del conduttore per i danni alla salute derivanti dall’esposizione al radon ove la situazione fosse nota o conoscibile al momento della stipula del contratto di locazione.
Per il paziente — 5 · Contestare un’irradiazione medica eccessiva o non giustificata
Il paziente che ritenga di essere stato sottoposto a un’esposizione radiologica eccessiva — per errore tecnico (irradiazione del paziente sbagliato, protocollo TC non adeguato al quesito diagnostico, ripetizione ingiustificata di esami già eseguiti) o per prescrizione non giustificata da un beneficio medico documentabile — ha diritto di accesso alla propria cartella clinica e ai registri dosimetrici dell’impianto ai sensi degli artt. 22 ss. della L. 241/1990 e della normativa sulla tutela della privacy. L’azione risarcitoria per danno da irradiazione medica eccessiva si fonda sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria (art. 7 L. 24/2017) e sulla responsabilità extracontrattuale del medico prescrittore (art. 9 L. 24/2017), nel termine di prescrizione di dieci anni dalla manifestazione del danno per la struttura sanitaria e di cinque anni per il medico.
Considerazioni conclusive
La materia delle radiazioni ionizzanti occupa, nel panorama del diritto della salute e dell’ambiente, una posizione peculiare: è l’unico settore in cui il rischio per la salute è scientificamente certo, i limiti di esposizione sono derivati da solide basi epidemiologiche, e la disciplina di radioprotezione ha una storia consolidata di settant’anni. Questo non significa che il contenzioso giudiziario sia semplice: la prova del nesso causale individuale tra l’esposizione e la patologia rimane un passaggio tecnicamente complesso, che richiede il ricorso a esperti di dosimetria, epidemiologia e medicina del lavoro; i tempi di latenza delle malattie radio-indotte — che possono essere di dieci, venti o trent’anni — rendono ardua la ricostruzione dell’esposizione storica; la concorrenza di altri fattori di rischio (fumo, predisposizione genetica, esposizioni professionali pregresse) complica la valutazione della causalità.
Il D.Lgs. 101/2020 ha tuttavia ampliato significativamente il perimetro della tutela, introducendo per la prima volta limiti nazionali per il radon residenziale e abbassando il limite per il cristallino in recepimento delle nuove evidenze scientifiche. Si tratta di disposizioni destinate a produrre un contenzioso crescente nei prossimi anni: migliaia di abitazioni superano già oggi il valore di riferimento di 300 Bq/m³ per il radon, e migliaia di lavoratori in sala operatoria e sala radiologica hanno accumulato nel corso della propria carriera dosi equivalenti al cristallino ben superiori al nuovo limite di 20 mSv/anno. Il sistema normativo offre gli strumenti per far valere questi diritti; la giurisprudenza della Cassazione ha progressivamente ristretto gli spazi della prova liberatoria a favore del datore di lavoro. Ciò che manca, spesso, è la consapevolezza — da parte del lavoratore esposto e del residente in zone ad elevata concentrazione di radon — dell’esistenza di questi strumenti e della possibilità concreta di utilizzarli.