Sommario
- Il regime di responsabilità oggettiva del produttore per i prodotti difettosi, introdotto dalla Direttiva 85/374/CEE e recepito in Italia con il D.P.R. 224/1988 e poi trasfuso negli artt. 114-127 del Codice del Consumo, ha storicamente escluso il software standalone dal proprio ambito applicativo.
- La Direttiva 2019/770/UE sui contratti di fornitura di contenuti e servizi digitali — recepita con il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 — ha introdotto per la prima volta un regime di responsabilità contrattuale specifico per i prodotti digitali difettosi, colmando parzialmente il vuoto normativo.
- La Direttiva UE 2024/2853 del 23 ottobre 2024 — che abroga la direttiva del 1985 e i cui principi gli Stati membri devono recepire entro il 9 dicembre 2026 — ha operato una rivoluzione copernicana: il software, i sistemi di intelligenza artificiale e i dati digitali sono ora esplicitamente qualificati come prodotti, con piena applicazione del regime di responsabilità oggettiva.
- La nozione di difetto si determina in relazione alla sicurezza che il pubblico è legittimamente autorizzato ad attendersi, tenendo conto della presentazione del prodotto, dell’uso ragionevolmente prevedibile e del momento della messa in circolazione.
- Il danneggiato deve provare il difetto, il danno e il nesso causale: non è richiesta la prova della colpa del produttore.
- Le principali esimenti disponibili al produttore includono: il rischio di sviluppo, la conformità a regole imperative, la non messa in circolazione del prodotto difettoso.
- I dispositivi IoT, le app sanitarie e i sistemi di guida autonoma costituiscono i fronti più caldi del contenzioso emergente in questa materia.
Inquadramento normativo
La Direttiva 85/374/CEE e il D.P.R. 224/1988: il regime classico della responsabilità oggettiva
Il punto di partenza del sistema è la Direttiva del Consiglio 85/374/CEE del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. La direttiva ha introdotto in Europa un modello di responsabilità senza colpa del produttore: chi fabbrica e mette in commercio un prodotto difettoso risponde dei danni causati da quel difetto, a prescindere dall’esistenza di una colpa nella fase di progettazione, fabbricazione o distribuzione.
L’Italia ha recepito la direttiva con il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse negli artt. 114-127 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Il sistema è rimasto sostanzialmente invariato per quasi quarant’anni: il produttore risponde del danno cagionato da un difetto del suo prodotto, salvo che provi una delle esimenti tassativamente previste dall’art. 118 c. cons.
Per “prodotto” il Codice del Consumo intende qualsiasi bene mobile, anche se incorporato in un altro bene mobile o immobile, compresa l’elettricità. La definizione ha tradizionalmente escluso il software standalone — non incorporato fisicamente in un prodotto hardware — ritenendolo un servizio intellettuale o un’opera dell’ingegno, non un “bene mobile” in senso giuridico. Questa lacuna ha rappresentato per decenni il principale vulnus del sistema: con la digitalizzazione pervasiva dell’economia, la distinzione tra prodotto fisico e prodotto digitale è diventata sempre più artificiosa e giuridicamente insostenibile.
Il difetto è definito dall’art. 117 c. cons. come la mancanza della sicurezza che ci si può legittimamente attendere dal prodotto, tenendo conto di tutti gli elementi, tra cui la presentazione del prodotto, l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e il momento della messa in circolazione. Il difetto non coincide necessariamente con il vizio tecnico: un prodotto può essere tecnicamente funzionante ma comunque difettoso se non offre il livello di sicurezza che il pubblico è legittimamente autorizzato ad attendersi.
La Direttiva 2019/770/UE e il D.Lgs. 170/2021: il primo presidio per i prodotti digitali
Il primo intervento normativo europeo specificamente dedicato ai prodotti digitali difettosi è la Direttiva UE 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali. La direttiva — recepita in Italia con il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 — ha introdotto per i consumatori che acquistano contenuti digitali (app, giochi, software, e-book, musica in streaming) o servizi digitali (cloud, social media, piattaforme di streaming) un regime di conformità contrattuale modellato su quello previsto per i beni fisici.
Il nucleo del sistema è l’obbligo del fornitore di garantire che il contenuto digitale sia conforme al contratto per tutta la durata della fornitura. La conformità si valuta sia rispetto ai requisiti soggettivi (quelli specificamente pattuiti tra le parti) sia rispetto ai requisiti oggettivi (quelli che un contenuto digitale dello stesso tipo deve normalmente possedere tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti). In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto, in ordine successivo, al ripristino della conformità, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Il D.Lgs. 170/2021 ha colmato una lacuna significativa: per la prima volta, un consumatore che acquistasse un’app difettosa — che si bloccasse sistematicamente, che perdesse i dati, che fornisse informazioni errate — disponeva di uno strumento contrattuale specifico per chiedere rimedio al fornitore, senza dover ricorrere alla disciplina generale delle garanzie o a complesse elaborazioni dottrinali sulla natura giuridica del software.
Tuttavia, il D.Lgs. 170/2021 regola esclusivamente la responsabilità contrattuale del fornitore verso il consumatore con il quale ha stipulato il contratto di fornitura del contenuto digitale. Non si applica ai danni che il contenuto digitale causa a terzi, né ai danni fisici o patrimoniali che vadano oltre il valore del contenuto stesso. Per queste fattispecie — che sono spesso le più gravi — era necessario attendere la riforma della responsabilità da prodotto.
La Direttiva 2024/2853/UE: la rivoluzione digitale della responsabilità del produttore
La vera rivoluzione normativa in questo settore è la Direttiva 2024/2853/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 18 novembre 2024, che abroga la Direttiva 85/374/CEE e introduce un sistema di responsabilità del produttore aggiornato all’era digitale. Gli Stati membri hanno tempo fino al 9 dicembre 2026 per recepire la direttiva nei propri ordinamenti.
Le novità più rilevanti per i prodotti digitali sono le seguenti.
In primo luogo, la direttiva estende espressamente la nozione di “prodotto” al software — sia incorporato in un dispositivo fisico (firmware) sia distribuito in modo autonomo (app, applicazioni standalone) — nonché ai sistemi di intelligenza artificiale e ai file di fabbricazione digitale (come i file per la stampa 3D). Cade così definitivamente la distinzione tra prodotto fisico e prodotto digitale ai fini della responsabilità oggettiva.
In secondo luogo, la direttiva introduce una disciplina specifica per gli aggiornamenti software: il produttore risponde dei danni causati non solo dal software originariamente messo in circolazione, ma anche dagli aggiornamenti successivamente forniti, inclusi gli aggiornamenti di sicurezza. La messa a disposizione di un aggiornamento difettoso equivale alla messa in circolazione di un prodotto difettoso.
In terzo luogo, la direttiva interviene sull’onere della prova, introducendo facilitazioni probatorie significative a favore del danneggiato: nei casi in cui sia eccessivamente difficile per il consumatore provare il difetto o il nesso causale — in particolare quando il prodotto sia complesso, quando i danni siano stati causati da sistemi di AI, o quando il produttore non abbia cooperato alla divulgazione delle informazioni rilevanti — il giudice può presumere l’esistenza del difetto e/o del nesso causale.
In quarto luogo, la direttiva amplia la categoria dei soggetti responsabili: oltre al produttore e all’importatore nella UE, risponde anche il fornitore di servizi correlati che abbia avuto influenza rilevante sulle funzioni di sicurezza del prodotto — previsione di particolare rilievo per i servizi cloud integrati con dispositivi IoT.
La proposta di Direttiva sulla responsabilità dell’IA
Accanto alla nuova direttiva sui prodotti difettosi, la Commissione europea ha presentato il 28 settembre 2022 una proposta di Direttiva sulla responsabilità in materia di intelligenza artificiale (COM(2022) 496 final), che mira ad adattare le regole di responsabilità extracontrattuale non oggettiva all’uso di sistemi di IA. La proposta è ancora in fase di iter legislativo europeo, ma i suoi principi — in particolare quello della presunzione di nesso causale quando il sistema di IA abbia violato obblighi di diligenza e il danneggiato abbia dimostrato che tale violazione è plausibilmente correlata al danno — anticipano l’evoluzione che il diritto vivente dovrà necessariamente recepire.
La giurisprudenza di riferimento
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea e la nozione di prodotto
La Corte di Giustizia ha contribuito a definire i confini del regime di responsabilità del produttore in una serie di pronunce che, pur non avendo affrontato direttamente la questione del software, hanno fissato principi applicabili ai prodotti digitali.
Con la sentenza C-183/00, González Sánchez c. Medicina Asturiana SA, del 25 aprile 2002, la Corte ha chiarito che la Direttiva 85/374/CEE realizza un’armonizzazione completa in materia di responsabilità del produttore, impedendo agli Stati membri di riconoscere al consumatore una tutela più ampia sul fondamento di disposizioni nazionali diverse. Il principio ha rilievo anche per i prodotti digitali: una volta che la nuova direttiva del 2024 sarà recepita, il suo regime prevarrà su eventuali discipline nazionali difformi.
Con la sentenza C-503/13 e C-504/13, Boston Scientific Medizintechnik GmbH, del 5 marzo 2015, la Corte ha esaminato la responsabilità per i dispositivi medici potenzialmente difettosi — pacemaker e defibrillatori — affermando che il difetto può essere presunto quando prodotti della stessa serie presentino anomalie strutturali, anche se il prodotto specifico non ha ancora manifestato il difetto. Il principio è immediatamente trasponibile ai dispositivi digitali: se un firmware è difettoso in un certo numero di dispositivi della stessa serie, la difettosità può essere presunta anche per i dispositivi che non hanno ancora causato danni.
Con la sentenza C-310/13, Novo Nordisk Pharma GmbH c. S., del 20 novembre 2014, la Corte ha confermato che il regime della direttiva si applica anche ai danni alla persona, compresi i danni psichici, purché riconducibili alla difettosità del prodotto. L’affermazione è rilevante per le app di salute mentale o di supporto psicologico difettose, che potrebbero causare danni di natura psichica agli utenti.
La giurisprudenza italiana sui prodotti tecnologici difettosi
La giurisprudenza italiana ha affrontato diverse fattispecie di responsabilità da prodotto nel settore tecnologico, sviluppando principi applicabili ai prodotti digitali.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 28 gennaio 2021, ha esaminato la responsabilità di un produttore di dispositivi medicali con software integrato che forniva misurazioni della pressione arteriosa sistematicamente errate, inducendo il paziente a non seguire la terapia prescritta dal medico. Il Tribunale ha ritenuto che il dispositivo, pur essendo fisicamente funzionante, fosse difettoso ai sensi dell’art. 117 c. cons., in quanto non forniva il livello di sicurezza che il consumatore aveva diritto di attendersi da uno strumento diagnostico medico. La responsabilità del produttore è stata affermata senza che il danneggiato dovesse provare alcuna colpa nella fase di sviluppo o produzione del software.
In tema di automotive software e sistemi di assistenza alla guida, la giurisprudenza di merito ha iniziato ad affrontare casi in cui malfunzionamenti del software di controllo del veicolo — sistemi di frenata automatica, cruise control adattivo, sistemi di mantenimento della corsia — hanno causato sinistri. I Tribunali hanno applicato il regime della responsabilità del produttore, qualificando il software come componente del prodotto-veicolo, e hanno ritenuto che la prova del malfunzionamento del sistema — ricavabile dalle registrazioni elettroniche del veicolo (black box, data logger) — fosse sufficiente a presumere la difettosità del prodotto complessivo.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 32899 del 2022, ha affrontato il tema della distribuzione dell’onere della prova nel contenzioso da prodotto difettoso, confermando che il danneggiato deve provare il difetto del prodotto, il danno e il nesso causale, ma che questa prova può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, senza richiedere la prova diretta del meccanismo causale del difetto. Il principio è di fondamentale importanza per i prodotti digitali, in cui il consumatore difficilmente ha accesso al codice sorgente o alle specifiche tecniche necessarie per dimostrare la natura del difetto.
I casi IoT: la responsabilità nella catena digitale
Il contenzioso sui dispositivi IoT (Internet of Things) — dispositivi connessi a internet che raccolgono, elaborano e trasmettono dati — presenta profili di complessità peculiari, perché in questi prodotti il confine tra hardware e software è sfumato, e la catena di responsabilità coinvolge spesso una pluralità di soggetti: il produttore dell’hardware, il produttore del sistema operativo embedded, il fornitore della piattaforma cloud e lo sviluppatore delle applicazioni.
In un caso rilevante esaminato in sede arbitrale a Londra — con effetti anche nel diritto italiano in ragione dei criteri di diritto internazionale privato — un impianto domotico difettoso aveva mantenuto una porta blindata aperta durante la notte per un malfunzionamento del firmware, consentendo l’accesso ad estranei e causando un furto. L’arbitro ha ritenuto che il produttore del sistema domotico — e non l’installatore, né il fornitore del cloud — fosse il responsabile principale ai sensi della disciplina sul prodotto difettoso, in quanto aveva il controllo del firmware e aveva distribuito un aggiornamento difettoso senza adeguati test di sicurezza.
Il caso concreto: fattispecie tipiche
Il firmware difettoso che causa danni fisici
La fattispecie più grave — e giuridicamente più rilevante — è quella in cui un firmware difettoso causa un danno fisico a persone o cose. I casi più frequenti riguardano: caricabatterie e dispositivi di ricarica che causano surriscaldamento o incendi per un malfunzionamento del firmware di gestione della carica; elettrodomestici connessi che si avviano in modo autonomo e inatteso; dispositivi medici impiantabili che erogano stimolazioni errate per un bug del software di controllo.
In queste fattispecie il percorso probatorio è relativamente più agevole, perché il nesso causale tra il difetto del firmware e il danno fisico è verificabile mediante perizia tecnica. Il consumatore deve dimostrare che il danno è stato causato dall’anomalia del software — che l’incendio è partito dal caricabatterie, che il dispositivo medico ha erogato uno stimolo non programmato — e che tale anomalia configura una difettosità del prodotto rispetto alle aspettative legittime di sicurezza.
L’app sanitaria che fornisce informazioni errate e il danno alla salute
Una fattispecie di crescente attualità riguarda le app sanitarie — applicazioni per il monitoraggio della pressione arteriosa, della glicemia, del ritmo cardiaco, della salute mentale — che forniscono misurazioni o diagnosi errate, inducendo l’utente a non ricercare cure mediche tempestive o a seguire comportamenti dannosi per la propria salute.
Il caso tipico: un paziente diabetico utilizza un’app di monitoraggio della glicemia integrata con un sensore continuo, che per un bug del software di elaborazione dei dati fornisce letture sistematicamente inferiori ai valori reali. Il paziente, ritenendo la propria glicemia sotto controllo, non modifica la terapia insulinica e subisce un episodio di ipoglicemia severa. La catena causale — bug software, lettura errata, omessa modifica della terapia, danno alla salute — è complessa ma giuridicamente ricostruibile.
In queste fattispecie, la difettosità dell’app deve essere valutata in relazione alle aspettative di sicurezza che un consumatore ragionevole può nutrite nei confronti di un dispositivo medico digitale certificato. Se l’app è classificata come dispositivo medico ai sensi del Reg. UE 2017/745 (MDR) o del Reg. UE 2017/746 (IVDR) — i regolamenti europei sui dispositivi medici e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro — la difettosità si valuta anche rispetto ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione previsti da questi regolamenti, e il regime del prodotto difettoso si integra con quello della responsabilità da dispositivo medico non conforme.
Il sistema di guida autonoma che non frena: la responsabilità nel veicolo connesso
La fattispecie dei veicoli a guida autonoma o semiautonoma con sistemi di assistenza alla guida (ADAS) difettosi è quella che più ha catalizzato l’attenzione della dottrina e che è destinata a generare il contenzioso più rilevante nei prossimi anni. I sistemi ADAS — frenata automatica di emergenza, mantenimento della corsia, cruise control adattivo — sono ormai equipaggiamento standard di larga parte dei veicoli in commercio. Quando questi sistemi non funzionano come atteso e causano un sinistro, si pone il problema di qualificare la responsabilità.
Il sistema difettoso può essere il radar o la telecamera che alimenta il sistema di frenata (difetto hardware), oppure l’algoritmo che elabora i dati del sensore e decide se frenare (difetto software). In entrambi i casi, la responsabilità del produttore ex art. 114 c. cons. è applicabile: il veicolo — nel suo complesso, hardware e software integrati — non ha fornito il livello di sicurezza che il consumatore aveva diritto di attendersi da un sistema di assistenza alla guida di ultima generazione.
La Commissione europea, proprio in ragione della complessità di queste fattispecie, ha proposto con la Direttiva 2022/2100 sul collocamento sul mercato e la messa in servizio dei veicoli autonomi una serie di regole specifiche sulla responsabilità del produttore nel settore automotive, destinata a integrarsi con il nuovo regime della Direttiva 2024/2853.
Il percorso motivazionale dei giudici
La prova del difetto nei prodotti digitali: le presunzioni come strumento
Il principale ostacolo probatorio che il consumatore danneggiato da un prodotto digitale difettoso deve affrontare è la dimostrazione del difetto. A differenza di un prodotto fisico — in cui il difetto può essere verificato mediante ispezione diretta — il difetto di un software è contenuto nel codice sorgente, a cui il consumatore non ha accesso. Il consumatore può dimostrare le manifestazioni del difetto (il crash, l’errore, la lettura errata), ma difficilmente può provare la causa tecnica interna.
I giudici hanno progressivamente ammesso il ricorso alle presunzioni semplici per supplire a questa difficoltà probatoria: se il prodotto si è comportato in modo anomalo e inaspettato, e se tale comportamento anomalo ha causato il danno, il difetto può essere presunto in assenza di una spiegazione alternativa plausibile. Il giudice deve valutare se l’anomalia del prodotto sia compatibile con un suo funzionamento normale — nel qual caso il difetto è da escludere — ovvero se sia indicativa di una carenza nelle specifiche di sicurezza.
La nuova Direttiva 2024/2853 ha recepito questo approccio giurisprudenziale, introducendo a livello normativo la presunzione di difettosità nei casi in cui: il prodotto appartenga a una serie con caratteristiche di difettosità accertate; il danno sia riconducibile a una causa che il prodotto avrebbe dovuto neutralizzare; il produttore non abbia cooperato con il danneggiato nella divulgazione delle informazioni necessarie.
La questione della legittimazione passiva: chi è il “produttore” del software
Una delle questioni più dibattute nel contenzioso da prodotto digitale difettoso riguarda l’identificazione del soggetto legittimato passivo — il “produttore” responsabile ai sensi dell’art. 115 c. cons. Nella filiera del software, i soggetti coinvolti sono tipicamente: il produttore dell’hardware nel quale il software è incorporato; il produttore del sistema operativo; il produttore dell’applicazione; il fornitore del servizio cloud che esegue elaborazioni critiche; il distributore che ha commercializzato il prodotto.
La direttiva del 1985 — e il Codice del Consumo — imputavano la responsabilità in primo luogo al produttore del prodotto finale: nel caso di un dispositivo IoT, il produttore dell’hardware integrato con il software embedded. La nuova Direttiva 2024/2853 amplia questa responsabilità, estendendola anche al fornitore di servizi correlati che abbia avuto un’influenza rilevante sulle funzioni di sicurezza del prodotto — il che può includere il fornitore del cloud su cui il dispositivo si appoggia per le elaborazioni critiche.
Consigli operativi
Chi abbia subito un danno causato da un prodotto digitale difettoso — un’app, un firmware, un dispositivo connesso — deve seguire un percorso di tutela attento e tempestivo.
Primo passo: preservare le prove del malfunzionamento. È fondamentale documentare il malfunzionamento con immediatezza: screenshot, registrazioni dello schermo, log di sistema (se accessibili), report di crash generati automaticamente dal dispositivo, cronologia degli errori nelle impostazioni dell’app. Se il danno è stato causato da un dispositivo fisico (incendio da caricabatterie, sinistro da ADAS), è essenziale conservare il dispositivo integro e non manometterlo, affidandolo a un perito tecnico per l’analisi.
Secondo passo: identificare il produttore responsabile. In un’economia digitale dove l’app è sviluppata da una società, distribuita tramite uno store (App Store, Google Play), ed eseguita su hardware di un terzo, l’identificazione del soggetto responsabile non è immediata. Occorre verificare: chi ha prodotto e distribuito il prodotto (software o hardware); se il produttore ha sede nell’Unione Europea o se vi è un importatore europeo; se il distributore, non avendo comunicato il nome del produttore, è responsabile in via diretta ai sensi dell’art. 116 c. cons.
Terzo passo: la diffida al produttore. Prima di agire in giudizio è opportuno inviare al produttore una diffida formale, con raccomandata A/R o PEC, descrivendo il malfunzionamento, i danni subiti, le prove disponibili e richiedendo il risarcimento entro un termine congruo (tipicamente 30-60 giorni). La diffida interrompe la prescrizione triennale del diritto al risarcimento, che decorre dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore.
Quarto passo: la perizia tecnica. Nei casi di danno rilevante, è indispensabile incaricare un perito informatico forense che analizzi il dispositivo o l’applicazione, verifichi la presenza del difetto, e produca una relazione tecnica utilizzabile in giudizio. La perizia deve essere condotta secondo metodologie che garantiscano la non alterazione della prova digitale (hash dei file, catena di custodia dei dispositivi) per essere ammissibile nel processo.
Quinto passo: l’azione giudiziaria. Il foro competente per le azioni di responsabilità da prodotto è, a scelta del consumatore, il Tribunale del suo domicilio o quello del luogo dove è avvenuto il fatto dannoso. La domanda deve essere proposta entro tre anni dalla data in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore, e comunque entro dieci anni dalla data in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione. In caso di danno alla persona, il risarcimento comprende il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale da perdita o riduzione della capacità lavorativa.
Considerazioni finali
La Direttiva 2024/2853 ha chiuso definitivamente il dibattito sulla natura giuridica del software come prodotto: la risposta è inequivoca e, una volta recepita negli ordinamenti nazionali, non ammetterà deroghe. Il produttore di software — di qualsiasi tipo, embedded o standalone, applicazione o sistema operativo — è un produttore di un prodotto, e come tale risponde oggettivamente dei danni causati dai difetti di quel prodotto.
Le conseguenze pratiche di questa evoluzione sono difficilmente sovrastimabili. Milioni di app, firmware e sistemi software che circolano oggi nell’Unione Europea saranno soggetti a un regime di responsabilità radicalmente più rigoroso rispetto al passato: i produttori non potranno più nascondersi dietro la distinzione tra prodotto e servizio, né dietro la complessità tecnica del proprio prodotto per sottrarsi alle pretese risarcitorie dei consumatori.
Il settore che più di ogni altro dovrà confrontarsi con questa evoluzione normativa è quello dei dispositivi medici digitali: app per il monitoraggio della salute, sistemi di telemedicina, dispositivi indossabili per la gestione di patologie croniche. In questo settore, la convergenza tra il regime della responsabilità da prodotto difettoso e quello della conformità normativa dei dispositivi medici (Reg. UE 2017/745 e 2017/746) creerà un sistema di tutela particolarmente robusto per i consumatori-pazienti, a fronte di obblighi molto stringenti per i produttori.
Sul versante del consumatore, la sfida dei prossimi anni sarà quella di acquisire la consapevolezza che i prodotti digitali difettosi — le app che si bloccano, i firmware che malfunzionano, i dispositivi connessi che non garantiscono la sicurezza promessa — non sono semplicemente un inconveniente tecnico da accettare stoicamente, ma una fattispecie giuridicamente rilevante che dà diritto a un risarcimento. La nuova direttiva mette nelle mani del consumatore strumenti potenti: spetta alla cultura giuridica e all’avvocatura aiutarlo a usarli.