Polizze “Unit-Linked” e risparmi traditi: Il Tribunale di Taranto annulla l’investimento e condanna la banca al risarcimento (Sentenza 10 Ottobre 2025)

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Una recente e fondamentale pronuncia del Giudice jonico squarcia il velo sulla reale natura delle polizze vita “unit-linked”, riaffermandone la natura strettamente finanziaria. Senza la preventiva stipula del contratto quadro in forma scritta e in assenza di una rigorosa, trasparente e personalizzata informativa sui rischi, l’investimento è nullo e l’intermediario è tenuto a ripianare integralmente le perdite subite dal risparmiatore.

Il principio di diritto. La Sentenza del Tribunale di Taranto del 10 ottobre 2025 stabilisce in modo inequivocabile che i contratti assicurativi di tipo “unit-linked” (o “index-linked”), in cui il rischio di perdita del capitale grava interamente sull’assicurato e dipende dalle fluttuazioni dei mercati finanziari, non sono mere polizze vita, ma veri e propri prodotti finanziari. Ne consegue che la loro sottoscrizione è assoggettata in toto alla rigorosa disciplina del Testo Unico della Finanza (TUF). Pertanto, la mancata stipulazione in forma scritta del preventivo “contratto quadro” determina la nullità delle singole operazioni di investimento. Inoltre, grava sull’intermediario finanziario un pregnante obbligo informativo, la cui violazione, in ossequio al principio di diligenza e buona fede, genera una presunzione di responsabilità in capo alla Banca per le perdite subite dal cliente, superabile solo se l’istituto di credito dimostra che l’investitore, per la sua elevata propensione al rischio, avrebbe comunque proceduto all’operazione.

L’inquadramento sistematico e le definizioni. Per comprendere appieno la portata della decisione, è essenziale delineare i confini di alcuni istituti giuridici. In primo luogo, la polizza “unit-linked” (letteralmente “collegata a quote”) è un contratto in cui i premi versati dal cliente non confluiscono nella tradizionale gestione separata dell’assicurazione, ma vengono investiti in fondi comuni (interni o esterni). A differenza dell’assicurazione classica (art. 1882 del Codice Civile), dove la compagnia garantisce un capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita umana accollandosi il cosiddetto rischio demografico, nelle “unit-linked” la prestazione finale dipende unicamente dall’andamento (performance) dei mercati. Il rischio finanziario, dunque, è traslato interamente sul risparmiatore, che può persino perdere l’intero capitale. In secondo luogo, assume rilievo dirimente il “Contratto Quadro”: si tratta di un contratto normativo stipulato tra intermediario e cliente a monte di qualsiasi operazione. Esso non produce di per sé l’acquisto di un titolo, ma fissa per iscritto le regole, i diritti e gli obblighi che disciplineranno i futuri e specifici ordini di investimento, assolvendo a una fondamentale funzione di garanzia e di responsabilizzazione del consenso del risparmiatore.

La vicenda processuale. Il caso sottoposto all’esame del Tribunale di Taranto trae origine dall’iniziativa di alcuni risparmiatori che, nel settembre del 2017, si erano recati presso la filiale della propria banca con l’intento, a loro dire, di investire i risparmi in un prodotto sicuro, a capitale garantito. Rassicurati dai funzionari, avevano versato ingenti somme (complessivi 300.000 euro) in un prodotto denominato formalmente polizza. A distanza di cinque anni, al momento del disinvestimento formalizzato nel settembre 2022, gli investitori hanno subìto un’amara sorpresa: il capitale restituito era drasticamente inferiore a quello versato, con perdite nell’ordine delle decine di migliaia di euro. Ritenendo di essere stati ingannati sulla natura sicura dell’operazione, i clienti hanno citato in giudizio l’intermediario, contestando l’assenza della profilatura del rischio, la mancanza del contratto quadro scritto e una gravissima carenza informativa precontrattuale.

La decisione del Giudice. Il Tribunale di Taranto, con la citata Sentenza del 10 ottobre 2025, ha accolto pienamente le ragioni degli investitori. Il Giudice, richiamando granitici arresti della Corte di Cassazione, ha dapprima smascherato la natura del prodotto, accertando che l’operazione recava “indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria”, dato che la polizza non offriva alcuna garanzia di conservazione del capitale. Subordinata l’operazione al TUF, il Tribunale ha sanzionato con la nullità l’agire della banca, colpevole di non aver fornito la prova della previa stipulazione del contratto quadro in forma scritta, requisito imposto ad substantiam (a pena di nullità, appunto) dall’art. 23 del TUF per tutelare l’investitore richiamandone l’attenzione sull’importanza delle scelte patrimoniali. Sotto il profilo della responsabilità per inadempimento degli obblighi informativi (art. 21 TUF), il Giudice ha stigmatizzato la condotta dell’intermediario, chiarendo che le informazioni fornite al cliente devono essere specifiche, personalizzate e non generiche. Adottando l’orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 7905/2020), la pronuncia stabilisce che l’omessa informazione fonda una “presunzione legale” di colpa della banca: spetta a quest’ultima provare (prova che nel caso di specie è mancata) che il cliente era uno speculatore incallito che avrebbe investito anche se avvisato dei pericoli. Conseguentemente, l’intermediario è stato condannato a versare la differenza tra il capitale investito e quanto recuperato al momento del disinvestimento, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.

La tutela del risparmiatore: il commento. La Sentenza del 10 ottobre 2025 del Tribunale di Taranto rappresenta un faro di straordinaria importanza nella difesa dei diritti dei risparmiatori contro le persistenti opacità del sistema bancario e finanziario. Troppo spesso, infatti, i clienti “retail” varcano le porte del proprio istituto di credito animati dall’intenzione di proteggere i risparmi di una vita dall’inflazione, e si ritrovano invece invischiati in prodotti altamente speculativi, “mascherati” dietro la rassicurante e fuorviante dicitura di “polizza vita”. La pronuncia in commento ha il grande merito di badare alla sostanza e non all’etichetta del prodotto: se il rischio è a carico di chi investe, le regole del gioco cambiano, e le tutele si innalzano ai livelli massimi.

Straordinariamente incisivo è il richiamo al rigore formale: la pretesa del contratto quadro scritto non è un vuoto orpello burocratico, ma lo scudo principale a difesa della parte debole del rapporto. Il modulo scritto obbliga il cliente a fermarsi, a riflettere sulla gravità delle operazioni che sta per delegare, spezzando quella perniciosa “fiducia cieca” che spesso lega il correntista al funzionario di banca.

Ancor più degna di plauso è la rigorosa ripartizione dell’onere della prova in tema di deficit informativo. Ribaltare sulla banca l’onere di dimostrare che il cliente era consapevole dei rischi neutralizza la storica asimmetria informativa e di potere contrattuale tra il colosso finanziario e il comune cittadino. Il messaggio che emerge da questa cristallina decisione giurisprudenziale è inequivocabile: le perdite finanziarie subite sui mercati non sono sempre un amaro calice da bere in rassegnata accettazione. Quando l’architettura giuridica dell’investimento è viziata alla radice da moduli assenti e avvertenze omesse, il diritto offre strumenti potenti e concreti per esigere la restaurazione del proprio patrimonio e per ristabilire quell’equilibrio e quella giustizia che costituiscono il fondamento del nostro ordinamento civile.

Fonte: http://www.dirittodelrisparmio.it

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