Con un provvedimento di notevole interesse per i consumatori, il Tribunale di Como ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo azionato dalla banca, ritenendo abusiva la clausola contrattuale invocata per dichiarare risolto il mutuo. L’ordinanza distingue nettamente tra decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto, valorizza l’art. 33 del Codice del consumo e l’art. 40 T.U.B., e riafferma un limite essenziale all’uso delle condizioni generali predisposte dagli intermediari.
Principio di diritto. In un mutuo fondiario stipulato da consumatori, deve ritenersi abusiva la clausola che attribuisca alla banca il potere di dichiarare risolto di diritto il contratto per il solo sopravvenire di gravami o di un pignoramento promosso da terzi sull’immobile ipotecato, ovvero per ritardi di pagamento formulati in termini più ampi e più severi rispetto alla disciplina dell’art. 40 T.U.B. Se il precetto è intimato sulla base di quella clausola, la risoluzione appare nulla e l’efficacia esecutiva del titolo va sospesa. È questo il nucleo più rilevante dell’ordinanza del Tribunale di Como, Sezione I civile, del 13 aprile 2026, resa in sede di reclamo.
Nozioni essenziali. Il mutuo fondiario è, in sintesi, un finanziamento garantito da ipoteca su un immobile. La clausola risolutiva espressa è il patto con cui le parti individuano anticipatamente gli eventi che consentono a una di esse di dichiarare sciolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. La decadenza dal beneficio del termine, invece, non scioglie di per sé il contratto, ma fa venir meno la possibilità di pagare a rate, rendendo esigibile l’intero debito. L’opposizione a precetto è lo strumento con cui il debitore contesta, prima dell’esecuzione forzata, il diritto del creditore a procedere esecutivamente. Comprendere la distinzione tra questi istituti è decisivo, perché l’ordinanza di Como si fonda proprio sulla impossibilità di confondere piani giuridici diversi.
Il caso concreto. I mutuatari avevano stipulato nel 2010 un mutuo fondiario garantito da ipoteca, per un importo capitale di euro 200.000. Successivamente la banca, intervenendo in una procedura esecutiva immobiliare promossa da altro creditore e riguardante inizialmente il solo coobbligato, ha dichiarato di volersi avvalere dell’art. 9 delle condizioni generali di contratto, affermando la risoluzione del mutuo. Sulla stessa base ha poi notificato precetto per oltre euro 120.000. I debitori hanno reagito con opposizione, sostenendo che la banca aveva utilizzato una clausola abusiva: il rapporto, in sostanza, sarebbe stato sciolto non per un inadempimento contrattuale tipico dei mutuatari, ma per un fatto esterno, dipendente dall’iniziativa di un terzo sull’immobile dato in garanzia.
La distinzione decisiva. Il Collegio rileva, con passaggio molto convincente, che è stata la stessa banca a fondare la propria pretesa sulla risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., tanto nell’atto di intervento nell’esecuzione quanto nel precetto opposto. Perciò, osserva il Tribunale, il tema non è quello della mera decadenza dal beneficio del termine, ma quello ben diverso dello scioglimento del contratto. Né vale richiamare una precedente comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, perché la successiva attività processuale è stata costruita sulla diversa e più radicale affermazione dell’avvenuta risoluzione. La puntualizzazione non è meramente teorica: una volta invocata la risoluzione, entra in gioco il principio desumibile dall’art. 1453, secondo comma, c.c., per cui chi domanda la risoluzione non può poi agire come se il contratto fosse ancora in vita per pretendere l’adempimento dell’intera prestazione secondo il medesimo assetto negoziale.
Il pignoramento di terzi non è inadempimento del consumatore. È qui che la motivazione raggiunge il suo punto più incisivo e, per gli utenti bancari, più significativo. Facendo applicazione dei criteri elaborati dalla CGUE nella causa Aziz, C-415/11, il Tribunale ricorda che una clausola può essere vessatoria anche se non rientra espressamente nell’elenco dell’art. 33, comma 2, Cod. Cons., quando, malgrado la buona fede, determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Orbene, una previsione che consenta alla banca di risolvere il mutuo solo perché sull’immobile ipotecato sopravvenga un pignoramento promosso da un terzo pone il consumatore in una situazione giuridica deteriore rispetto a quella risultante dal diritto comune. La sorte del contratto viene così fatta dipendere da un comportamento esterno al rapporto, perfino potenzialmente illegittimo, e non da un reale inadempimento del mutuatario. Non a caso il Collegio richiama, in termini condivisibili, anche Corte d’Appello di Venezia n. 2914/2015.
Il limite dell’art. 40 T.U.B. Non meno rilevante è l’altra affermazione dell’ordinanza: è abusiva, e comunque nulla, anche la clausola che, in un contratto di mutuo, consenta la risoluzione in caso di mancato puntuale pagamento di una qualsiasi somma dovuta, o anche di una sola rata, in termini più severi di quelli stabiliti dalla legge. Il Collegio richiama infatti l’art. 40, comma 2, T.U.B., che consente di valorizzare il ritardato pagamento come causa di risoluzione solo entro un perimetro rigoroso: almeno sette ritardi, anche non consecutivi; e ritardo inteso come pagamento eseguito tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata. Fuori da questo schema, la clausola contrattuale che anticipi la risoluzione altera in peius la posizione del consumatore e, come osserva il Tribunale, appare nulla anche ai sensi dell’art. 1419 c.c. Non è un dettaglio: significa che la banca non può ampliare per via di modulo contrattuale i presupposti di scioglimento del rapporto fissati dall’ordinamento.
La verifica concreta del caso. L’ordinanza non si ferma all’enunciazione astratta del principio, ma ne controlla la ricaduta pratica. Il Collegio osserva infatti che, anche a voler assumere come ultima rata pagata quella scaduta a fine gennaio 2025, la banca aveva già fatto valere la risoluzione del contratto in una fase in cui il quadro temporale richiesto dall’art. 40 T.U.B. non risultava ancora maturato nei termini indicati dalla legge. Il dato è importante, perché mostra come l’uso di clausole generiche sul “mancato puntuale pagamento” rischi di trasformarsi in uno strumento di compressione anticipata e illegittima della posizione del debitore-consumatore. In altri termini, il Tribunale rifiuta che la clausola bancaria possa operare come scorciatoia rispetto ai limiti posti dal legislatore.
Prima casa e trattativa individuale. Il Tribunale valorizza opportunamente anche la natura del bene coinvolto: si tratta della casa di abitazione dei mutuatari e della loro famiglia. Questo dato, ai sensi dell’art. 34 Cod. Cons., incide sulla valutazione concreta dello squilibrio, perché rende particolarmente grave l’effetto di clausole che anticipano o facilitano l’aggressione esecutiva. Ugualmente importante è il rigore con cui il Collegio esclude che la mera menzione notarile della conoscenza del capitolato o la dispensa dalla relativa lettura possano bastare a salvare la clausola. Richiamando Cass. n. 497/2021, l’ordinanza ribadisce che, di fronte all’eccezione di abusività, incombe sulla banca l’onere di dimostrare una trattativa individuale specifica, seria, effettiva e concreta. Non basta, quindi, che la clausola sia stata materialmente inserita nell’atto; occorre che sia stata davvero negoziata.
La decisione. In riforma dell’ordinanza di primo grado, il Tribunale di Como ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo, ritenendo assorbiti gli altri motivi di reclamo e ravvisando anche il periculum in mora, vale a dire il rischio concreto e attuale di un pregiudizio grave, nella pendenza della procedura esecutiva sull’immobile destinato ad abitazione dei reclamanti. La conseguenza pratica è di immediata evidenza: se la risoluzione del mutuo è stata fatta valere in forza di una clausola abusiva, anche il precetto che su quella risoluzione si fonda risulta viziato. La tutela del consumatore, dunque, non resta confinata alla dichiarazione di principio, ma si traduce in un arresto effettivo dell’azione esecutiva.
Commento. La decisione merita piena condivisione dal punto di vista della tutela degli utenti bancari. Essa afferma che la garanzia ipotecaria non autorizza l’intermediario a trasformare qualsiasi evento esterno in causa di risoluzione del mutuo, né a comprimere mediante condizioni generali i limiti posti dall’ordinamento, e in particolare dal Codice del consumo e dal T.U.B. Il messaggio è chiaro: nei contratti bancari standardizzati la forza del predisponente incontra un limite reale, e quel limite opera soprattutto quando ad essere esposta è la prima casa. Non si tratta di un formalismo, ma di un controllo sostanziale sulla correttezza dell’assetto contrattuale. L’ordinanza del Tribunale di Como ricorda, con limpidezza, che la protezione del consumatore non può essere svuotata da clausole predisposte unilateralmente e che, quando il contratto sposta il baricentro del rischio in modo ingiustificato sul cliente, il giudice deve intervenire per ristabilire l’equilibrio violato.