La questione della meritevolezza — o più precisamente, delle condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore — è tra le più vivaci e produttive dell’intero diritto del sovraindebitamento. Il passaggio dall’originario “triplice test” della L. 3/2012 all’unico criterio negativo dell’art. 69 CCII ha segnato una svolta significativa, confermata dalla Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890 (Pres. Cristiano, Est. Falabella) e ribadita dalle pronunce del 2025. Parallelamente, si è sviluppato un filone giurisprudenziale rilevante sul ruolo della condotta del creditore nella valutazione della colpa del consumatore — con la Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) e la Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672 che hanno definito i limiti entro cui la negligenza della banca nel valutare il merito creditizio incide sulla posizione del debitore. Si segnala altresì che alcuni tribunali di merito, in pronunce del primo trimestre 2026, stanno elaborando criteri più stringenti in ordine alla rilevanza dei comportamenti reiterati nel tempo, offrendo spunti applicativi nuovi e non ancora definitivamente consolidati.
SOMMARIO
“Sono in buona fede, ho fatto del mio meglio, ma i debiti mi hanno travolto”: è la narrazione più frequente tra coloro che si rivolgono a un professionista per valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. Ma quella buona fede — dichiarata e talvolta reale — è sufficiente a garantire l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore? E soprattutto: che cosa la legge intende esattamente per colpa grave, mala fede e frode?
La risposta non è né semplice né univoca, e la giurisprudenza — abbondante, vivace, talora contraddittoria — sta costruendo pezzo per pezzo un mosaico normativo che è oggi assai più chiaro di quanto non fosse ai tempi della L. 3/2012, ma che conserva ancora margini di incertezza applicativa rilevanti.
La svolta più importante è già avvenuta: con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e con la pronuncia-chiave della Cassazione del 2023, il legislatore e la giurisprudenza hanno abbandonato il vecchio “triplice test di meritevolezza” — che imponeva al debitore di dimostrare positivamente la propria diligenza — per adottare un criterio puramente negativo e ostativo: il consumatore può accedere alla procedura a meno che il sovraindebitamento non sia stato da lui determinato con colpa grave, mala fede o frode. Non si tratta più di premiare chi è stato virtuoso, ma di escludere chi è stato gravemente irresponsabile o disonesto. Una differenza enorme, nella pratica.
L’articolo ricostruisce il quadro normativo vigente, analizza nel dettaglio i concetti di colpa grave, mala fede e frode nell’elaborazione giurisprudenziale, esamina il controverso tema del rapporto tra condotta del debitore e condotta del creditore, e offre indicazioni operative per chi si trova a valutare se la propria storia di indebitamento consenta o precluda l’accesso alla procedura.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Dal triplice test della L. 3/2012 all’art. 69 CCII: una svolta storica
La L. 27 gennaio 2012, n. 3, nella sua formulazione originaria, condizionava l’omologazione del piano del consumatore al superamento di un rigoroso triplice test di meritevolezza: il giudice poteva approvare il piano solo se poteva escludere che il consumatore (1) avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere; (2) avesse colposamente determinato il sovraindebitamento; (3) avesse fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali. Si trattava, nella sua sostanza, di un giudizio positivo sulla condotta del debitore: non bastava non essere stati disonesti, occorreva dimostrare di essere stati diligenti.
Questo impianto — che la dottrina aveva ribattezzato “triplice test di meritevolezza” — si rivelò nella pratica uno strumento di esclusione molto severo, che finì per negare l’accesso alla procedura anche a debitori in buona fede che avevano semplicemente sopravvalutato le proprie capacità o sottovalutato i rischi di un mutamento delle condizioni economiche personali. Con la novella del 2020 (L. 176/2020, di conversione del D.L. 137/2020) il legislatore abrogò il triplice test e lo sostituì con un unico criterio negativo: il piano era inammissibile solo se il consumatore aveva «determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode». Questa formula — identica a quella poi recepita dal CCII — segnò il definitivo passaggio da un giudizio positivo di meritevolezza a un giudizio negativo di condizioni ostative.
L’art. 69 CCII: testo, struttura e ratio
L’art. 69 CCII — rubricato «Condizioni soggettive ostative» — dispone, al comma 1:
«Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode».
La norma elenca dunque tre condizioni ostative distinte: (a) precedente esdebitazione negli ultimi cinque anni o doppia esdebitazione pregressa; (b) colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento; (c) mala fede nella determinazione del sovraindebitamento; (d) frode nella determinazione del sovraindebitamento. Le ultime tre — colpa grave, mala fede e frode — sono alternative tra loro: è sufficiente che ricorra una sola di esse per precludere l’accesso alla procedura.
Il comma 2 dell’art. 69 CCII introduce invece una disposizione di segno opposto, diretta al creditore che abbia contribuito a creare o aggravare il sovraindebitamento del consumatore: «Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB non può opporsi all’omologazione del piano». Questa norma — che sanziona il creditore irresponsabile con la perdita del diritto di contestare la convenienza della proposta — ha generato un ricchissimo filone giurisprudenziale che si esaminerà nella sezione dedicata al diritto vivente.
ANALISI DELLA FATTISPECIE
Il giudizio puramente negativo: non un premio alla virtù, ma un filtro alla disonestà grave
La distinzione fondamentale introdotta dall’art. 69 CCII rispetto al regime previgente è di natura strutturale: il giudizio non è più positivo (il debitore deve dimostrare di essere stato diligente) ma negativo e ostativo (il debitore è escluso solo se è stato gravemente irresponsabile o disonesto). Come ha osservato la dottrina più attenta, il legislatore ha deciso di non esigere requisiti soggettivi troppo stringenti, considerando che i soggetti destinatari del beneficio «spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi conto del loro progressivo indebitamento».
Ne consegue un principio di fondamentale rilievo pratico: il consumatore non è escluso dalla procedura per il solo fatto di aver assunto debiti eccessivi rispetto alle proprie capacità, se quella sproporzione era frutto di una valutazione imprudente ma non gravemente negligente. Non è escluso perché ha vissuto al di sopra dei propri mezzi, se quella scelta — per quanto poco oculata — non raggiunge la soglia della colpa grave. Non è escluso perché le cose sono andate peggio del previsto, se la sua previsione iniziale era ragionevole. È escluso solo se ha agito con colpa grave, mala fede o frode: tre categorie distinte, con un’intensità crescente di censurabilità della condotta.
La colpa grave: un confine mobile ma riconoscibile
La colpa grave — che nell’art. 69 CCII funge da primo e più frequente presupposto ostativo — si distingue dalla colpa ordinaria per l’intensità della violazione del dovere di diligenza. Nella teoria generale dell’obbligazione civile, la colpa grave si configura quando il debitore si discosta in modo macroscopico dagli standard di diligenza media, adottando un comportamento che neppure il meno diligente degli uomini avrebbe adottato in quelle circostanze.
Nel contesto specifico del sovraindebitamento, la giurisprudenza ha elaborato una nozione funzionale di colpa grave che ruota attorno a un nucleo concettuale preciso: la consapevolezza di assumere obbligazioni sproporzionate rispetto alla propria capacità di rimborso, senza che siano ravvisabili circostanze che rendessero quella sproporzione ragionevolmente non prevedibile.
Si configurano come colpa grave, nell’elaborazione giurisprudenziale:
- l’assunzione di nuovi finanziamenti quando la situazione di difficoltà economica era già conclamata e il reddito già ridotto, senza alcuna prospettiva realistica di rimborso;
- il ricorso reiterato e sistematico al credito per finanziare consumi correnti non essenziali, in assenza di qualsiasi pianificazione della sostenibilità del debito nel tempo;
- l’omissione di informazioni rilevanti ai finanziatori in sede di istruttoria, quando tale omissione ha determinato l’erogazione di credito altrimenti non concedibile;
- la gestione gravemente imprudente di un’attività economica, con assunzione di rischi del tutto sproporzionati alle risorse disponibili.
Non si configura invece come colpa grave — e la giurisprudenza lo ha affermato con crescente chiarezza — il fatto di aver contratto debiti che all’epoca erano proporzionati al proprio reddito, quando quel reddito è poi diminuito per cause esterne imprevedibili (perdita del lavoro, malattia, separazione, crisi economica generale). La distinzione tra colpa grave e mera imprudenza nel valutare le prospettive future è spesso labile, ma la giurisprudenza tende a valorizzare il momento genetico dell’obbligazione: se al momento dell’assunzione del debito la prospettiva di adempimento era ragionevole, l’eventuale successivo deterioramento della situazione non trasforma quella scelta in colpa grave.
La mala fede e la frode: due figure di crescente gravità
La mala fede è concettualmente distinta dalla colpa grave: mentre quest’ultima riguarda la gravità dell’errore di valutazione, la mala fede implica la consapevolezza della propria situazione di insolvenza al momento dell’assunzione dei debiti. Il debitore in mala fede sa di non poter pagare, ma si indebita comunque. Non si tratta necessariamente di dolo (intento fraudolento), ma di un atteggiamento di disinteresse consapevole verso le ragioni dei creditori.
La frode è la figura più grave e rappresenta l’estremo di uno spettro che va dalla distrazione di beni ai danni dei creditori alla presentazione di informazioni false nelle procedure di sovraindebitamento, dalla simulazione di debiti inesistenti alla costituzione di garanzie fittizie. La frode implica sempre l’elemento volitivo intenzionale e la finalità di pregiudicare le ragioni dei creditori.
Il giudizio dinamico: la condotta nel suo sviluppo temporale
Un’acquisizione fondamentale della giurisprudenza post-CCII è il superamento di una visione statica del sovraindebitamento — che guardava solo al momento genetico dell’indebitamento — in favore di una lettura dinamica della condotta del consumatore nel tempo. Il giudizio di meritevolezza non si limita al momento in cui sono stati contratti i debiti, ma abbraccia l’intero arco temporale: il comportamento del debitore durante il progressivo aggravarsi della situazione, la presenza o assenza di atti distrattivi, la cooperazione con i creditori o al contrario il tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità.
Questo approccio dinamico consente al giudice di valorizzare non solo la fase genetica dell’indebitamento, ma anche la storia del rapporto del debitore con il proprio stato di difficoltà: un consumatore che ha tentato ogni soluzione possibile prima di ricorrere alla procedura, che ha mantenuto una condotta corretta e trasparente nei confronti dei creditori, che ha cooperato con il gestore della crisi, merita una valutazione più favorevole rispetto a chi ha invece fatto ricorso alla procedura come ultima spiaggia dopo aver dissipato o occultato beni.
L’onere della prova: chi deve dimostrare cosa
Nel regime dell’art. 69 CCII — a differenza del vecchio triplice test della L. 3/2012 — l’onere di provare la colpa grave, la mala fede o la frode non grava sul debitore, ma sul soggetto che contesta l’ammissibilità della procedura (tipicamente il creditore oppositore o il tribunale d’ufficio). Il consumatore non deve dimostrare di essere stato diligente: è il sistema che deve rilevare la sua eventuale grave irresponsabilità per escluderlo.
Questa inversione dell’onere probatorio — coerente con la logica del giudizio negativo e ostativo — ha importanti conseguenze pratiche: in assenza di elementi concreti che indichino una condotta gravemente negligente o disonesta, il piano del consumatore dovrebbe essere ammesso. La semplice sproporzione tra debiti e patrimonio, o la circostanza che il debitore abbia assunto obbligazioni rivelatesi poi eccessive, non è di per sé sufficiente.
⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
La pronuncia fondamentale: Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890
La svolta sistematica in materia di meritevolezza è fissata nella Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2023, n. 22890 (Pres. Cristiano, Est. Falabella). La Cassazione ha affermato che il vecchio art. 12-bis, comma 3, L. 3/2012 prevedeva tre parametri di valutazione per l’ammissibilità al piano del consumatore — il c.d. triplice test di meritevolezza — che precludeva l’ammissione quando il consumatore aveva assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero aveva colposamente determinato il sovraindebitamento, ovvero aveva fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Con la novella del 2020 tale disposizione è stata abrogata e sostituita dall’unico criterio corrispondente al secondo parametro del triplice test, avente portata generale, per cui il piano del consumatore è precluso quando il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: formula unica poi ripresa dal legislatore nell’art. 69 CCII.
La Cassazione ha sottolineato che i requisiti per il riconoscimento dell’ammissibilità della proposta e la sua omologazione sono mutati, e che la proposta del piano del consumatore è inammissibile nei soli casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: il nuovo approccio ermeneutico è destinato ad interessare tutti gli istituti del sovraindebitamento, ove si consideri che il medesimo requisito soggettivo è presente anche nelle altre procedure.
Questa pronuncia ha segnato il punto di partenza del nuovo orientamento: la meritevolezza non è più un requisito positivo da dimostrare, ma una soglia negativa da non superare.
Il declino del “triplice test” nella giurisprudenza di merito: Trib. Roma, 30 maggio 2025
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ., con decreto del 30 maggio 2025 (G.D. Daniela Cavaliere) ha affermato che, alla luce del disposto dell’art. 69 CCII — che ha innovato in modo significativo l’originaria formulazione della L. 3/2012 — il presupposto soggettivo richiesto per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è il superamento del requisito della “meritevolezza” in senso stretto: l’assenza di colpa grave è condizione ora sufficiente, e l’atteggiamento del giudice non è più preclusivo in presenza di semplice imprudenza del consumatore.
Il giudizio puramente negativo: App. Bologna, 9 febbraio 2024 e Trib. Reggio Calabria, 25 gennaio 2024
La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 9 febbraio 2024, ha chiarito che il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza di requisiti negativi e ostativi, negando l’omologa del piano solo se il sovraindebitamento deriva da colpa grave, malafede o frode. In senso conforme si è pronunciato il Tribunale di Reggio Calabria con decreto del 25 gennaio 2024, confermando che il giudizio sull’ammissibilità della procedura non è un giudizio positivo sulla virtù del debitore, ma un giudizio negativo sull’eventuale grave irresponsabilità o disonestà della sua condotta.
Il criterio distintivo tra colpa grave e colpa lieve nella prassi: Trib. Taranto, 23 novembre 2023 e Trib. Nola, 6 febbraio 2023
Il Tribunale di Taranto, con decreto del 23 novembre 2023, ha precisato che la colpa grave che ai sensi dell’art. 69 CCII osta all’ammissibilità della proposta può dirsi integrata quando il debitore, nella fase genetica del rapporto, abbia contratto l’obbligazione sapendo di ricorrere al credito in modo sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali e, quindi, senza la ragionevole prospettiva iniziale di poterle adempiere. In senso conforme, il Tribunale di Nola, con decreto del 6 febbraio 2023, ha adottato il medesimo criterio per la valutazione del requisito di ammissibilità dell’assenza di colpa grave.
La colpa grave nella sua forma più concreta: Trib. Salerno, 1° luglio 2024
Trib. Salerno, 1° luglio 2024 (Pres. Est. Sicilia). Il Tribunale di Salerno ha affermato che la colpa grave che ai sensi dell’art. 69 CCII osta all’ammissibilità della proposta può dirsi integrata in ragione della consapevolezza del debitore che, pur privo di intenzioni fraudolente, ha ricorso insistentemente e imprudentemente al credito erodendo irrimediabilmente la propria capacità di rimborso, ponendo in essere in tal modo una condotta irragionevole, gravemente negligente e quindi rimproverabile. La corte ha altresì precisato che la rilevanza normativa attribuita alla condotta del finanziatore che non abbia adeguatamente soppesato il merito creditizio del sovraindebitato non rileva ai fini dell’indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine all’imputazione soggettiva dell’indebitamento, giacché le conseguenze di una tal condotta sono state espressamente circoscritte dal legislatore entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo creditore, ai sensi dell’art. 69, comma 2, CCII.
Confine tra colpa lieve e colpa grave: il caso del piano ultra-quinquennale
La giurisprudenza ha chiarito che il consumatore non può essere considerato immeritevole quando abbia ritenuto di poter ragionevolmente pagare ogni debito alla scadenza, confidando sull’entità disponibile di reddito e patrimonio, cosicché la successiva sproporzione tra risorse e passività non possa ritenersi causata da una condotta gravemente imprudente. La rilevanza della colpa grave deve essere valutata ex ante, al momento dell’assunzione dei debiti, non ex post, alla luce dell’andamento sfavorevole delle cose.
La condotta della banca e l’art. 69, comma 2 CCII: Cass. civ., Sez. I, n. 21048/2025 e n. 20672/2025
Uno dei filoni giurisprudenziali più rilevanti degli ultimi anni riguarda il rapporto tra la condotta negligente del finanziatore e la colpa del consumatore. Su questo punto la Cassazione ha emesso nel 2025 due pronunce di grande importanza, che vanno lette congiuntamente.
Con la Cass. civ., Sez. I, 24 luglio 2025, n. 21048 (Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Zuliani): la Corte ha affermato che la mancata corretta valutazione da parte della banca del merito creditizio del richiedente rende la banca stessa inammissibile alla proposizione di opposizione, ma questa circostanza non interferisce sulla valutazione del giudice in tema di legittimazione del soggetto sovraindebitato. Il comportamento del consumatore improntato a colpa grave, malafede o frode lo esclude comunque dall’accesso alla procedura, indipendentemente dalla negligenza del finanziatore che ha erogato il credito senza adeguata istruttoria.
La disposizione dell’art. 69, comma 2, CCII inibisce al creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che abbia violato i principi di cui all’art. 124-bis TUB, solo la contestazione della convenienza della proposta. Al contrario, la norma non impedisce affatto al medesimo creditore di opporsi all’omologazione per ragioni di legittimità, ivi compresa la colpa grave del debitore.
Con la Cass. civ., Sez. I, 22 luglio 2025, n. 20672: la Corte ha confermato che la banca che abbia finanziato in modo irresponsabile non può opporsi all’omologazione del piano del consumatore contestandone la convenienza. Questo rappresenta un importante deterrente per i creditori negligenti, sancito a livello legislativo dall’art. 69, comma 2, CCII.
Il quadro che emerge da queste due pronunce è chiaro e rigoroso: le conseguenze della negligenza della banca operano su piani distinti. Dal lato del creditore: se la banca ha finanziato in modo irresponsabile, perde il diritto di contestare la convenienza della proposta. Dal lato del consumatore: la negligenza della banca non “assorbe” né “scusa” la colpa grave del debitore, che rimane un autonomo presupposto ostativo valutato indipendentemente.
Il caso della nuova obbligazione assunta in situazione di preesistente difficoltà: Cass. n. 22078/2025
La Corte di Cassazione, con ordinanza Sez. I, n. 22078/2025, ha confermato la reiezione di un piano di sovraindebitamento in un caso in cui il consumatore, pur trovandosi già in una situazione economica difficile e con un reddito incerto, aveva contratto nuovi debiti significativi — tra cui un finanziamento per un’auto — dimostrando di non aver agito con la necessaria prudenza. La Corte ha ribadito che la valutazione della condotta del debitore è un requisito fondamentale per l’accesso al beneficio e che l’onere di provare la propria meritevolezza gravava sul consumatore nella vigenza della L. 3/2012. Si noti che questa pronuncia applica la normativa previgente (ratione temporis): nella disciplina attuale dell’art. 69 CCII l’onere probatorio è invertito, ma il comportamento descritto — assunzione di nuovi debiti in presenza di difficoltà già manifeste — rimane un indice significativo di colpa grave.
La condotta reiterata nel tempo e il singolo comportamento rilevante: Trib. Ferrara, 25 marzo 2026
Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 25 marzo 2026, ha precisato che, pur in presenza di altre concause del sovraindebitamento, anche un solo comportamento — se rilevante e ripetuto nel tempo — può costituire colpa grave ostativa all’accesso alla procedura. La presenza di circostanze attenuanti o di cause concorrenti non azzera la rilevanza di una condotta autonomamente qualificabile come gravemente negligente.
Il mancato riferimento a pregressi debiti: non sempre colpa grave (Trib. Avellino, 19 marzo 2026)
Il Tribunale di Avellino, con decreto del 19 marzo 2026, ha invece adottato un approccio più garantista, affermando che il non avere fatto riferimento, al momento dell’assunzione di un nuovo finanziamento, a pregressi indebitamenti non costituisce di per sé ipotesi di colpa grave, quando la mancata menzione non abbia avuto efficacia causale determinante nell’erogazione del credito. La pronuncia valorizza il criterio dell’efficacia causale: solo le omissioni informative che abbiano effettivamente determinato l’erogazione del credito — in mancanza delle quali il finanziatore avrebbe negato il prestito — possono essere qualificate come comportamento gravemente negligente o in mala fede.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Principio | Esito |
| Cass. civ., Sez. I | 27.07.2023, n. 22890 (Pres. Cristiano, Est. Falabella) | Abrogazione triplice test; nuovo criterio: solo colpa grave, mala fede o frode precludono l’accesso | Svolta sistematica |
| Cass. civ., Sez. I | 22.07.2025, n. 20672 | Banca che ha finanziato irresponsabilmente non può opporsi sulla convenienza della proposta | Sanzione per creditore negligente |
| Cass. civ., Sez. I | 24.07.2025, n. 21048 (Pres. Ferro, Rel. Zuliani) | Negligenza della banca non esclude la colpa grave del consumatore; i due piani sono autonomi | Distinzione piani creditore / debitore |
| Cass. civ., Sez. I | ord. n. 22078/2025 | Nuove obbligazioni assunte in situazione di difficoltà preesistente = mancanza di meritevolezza (regime previgente) | Rigetto (ratione temporis) |
| App. Bologna | 09.02.2024 | Giudizio puramente negativo; ammessa la procedura in assenza di colpa grave | Orientamento permissivo |
| Trib. Roma, Sez. XIV | 30.05.2025 (G.D. Cavaliere) | Assenza di colpa grave = condizione sufficiente; superamento del vecchio requisito positivo | Orientamento permissivo |
| Trib. Reggio Calabria | 25.01.2024 | Giudizio negativo e ostativo; no valutazione positiva della virtù del debitore | Orientamento permissivo |
| Trib. Nola | 08.05.2024, n. 41 | Logica della “second chance”; criteri meno stringenti rispetto alla L. 3/2012 | Orientamento permissivo |
| Trib. Taranto | 23.11.2023 | Colpa grave = consapevolezza di ricorrere al credito in modo sproporzionato senza prospettiva di adempimento | Criterio definitorio |
| Trib. Nola | 06.02.2023 | Conferma del criterio: assenza di colpa grave come condizione sufficiente | Orientamento permissivo |
| Trib. Salerno | 01.07.2024 (Pres. Est. Sicilia) | Colpa grave = ricorso insistente e imprudente al credito con erosione della capacità di rimborso | Criterio definitorio |
| Trib. Ferrara | 25.03.2026 | Anche un solo comportamento reiterato e rilevante può integrare la colpa grave | Orientamento restrittivo |
| Trib. Avellino | 19.03.2026 | Omissione di informazioni su pregressi debiti non è di per sé colpa grave, se priva di efficacia causale | Orientamento permissivo |
PROFILI OPERATIVI
Come valutare preventivamente la propria posizione
Prima di intraprendere la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il debitore — assistito dal proprio difensore e dal gestore della crisi nominato dall’OCC — deve condurre una valutazione franca e documentata della propria storia di indebitamento. L’obiettivo non è costruire una narrazione favorevole, ma identificare con precisione gli elementi che potrebbero essere qualificati come colpa grave e valutarne la rilevanza ai fini dell’art. 69 CCII.
La ricostruzione deve essere cronologica e causale: quando sono stati contratti i debiti principali, in quale situazione reddituale e patrimoniale si trovava il debitore al momento di ciascuna obbligazione, quali eventi hanno determinato il deterioramento della situazione, se e quando il debitore ha acquisito consapevolezza dell’insostenibilità del proprio debito e quale comportamento ha tenuto da quel momento in poi.
Il ruolo del gestore della crisi nell’attestazione della meritevolezza
Il gestore della crisi nominato dall’OCC svolge un ruolo fondamentale nella valutazione dei presupposti soggettivi. La sua relazione deve includere una sezione specifica dedicata alla ricostruzione della condotta del debitore nella fase di formazione e progressione del sovraindebitamento, con valutazione motivata dell’assenza (o eventuale presenza) di elementi di colpa grave, mala fede o frode.
Una relazione superficiale su questo punto espone il piano al rischio di opposizione da parte dei creditori e al rigetto da parte del tribunale. Al contrario, una relazione che ricostruisce con precisione le circostanze dell’indebitamento — evidenziando la proporzione iniziale dei debiti rispetto al reddito, gli eventi sopravvenuti che hanno modificato la situazione, la buona fede del consumatore — è lo strumento più efficace per superare le contestazioni dei creditori.
Come gestire l’opposizione del creditore che ha finanziato in modo irresponsabile
Quando il creditore oppositore è la stessa banca che ha erogato il credito senza adeguata istruttoria del merito creditizio — in violazione dell’art. 124-bis TUB — il debitore dispone di una potente eccezione difensiva: il creditore irresponsabile non può contestare la convenienza della proposta (art. 69, comma 2, CCII). Questa eccezione deve essere formulata in modo preciso, con produzione documentale che dimostri la violazione degli obblighi di valutazione del merito creditizio da parte della banca, e che tale violazione abbia avuto efficacia causale nell’erogazione del credito.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Prima di depositare il piano, ricostruire in forma scritta la storia cronologica dell’indebitamento: quando sono stati contratti i debiti, quale era la situazione reddituale e patrimoniale in quel momento, quali eventi hanno poi modificato la situazione. Questo documento — che il gestore della crisi utilizzerà per la sua relazione — è il fondamento della valutazione sulla meritevolezza.
- Non confondere colpa lieve e colpa grave: aver preso decisioni finanziarie che si sono rivelate sbagliate non equivale automaticamente a colpa grave. L’elemento discriminante è la consapevolezza, al momento dell’assunzione del debito, della sproporzionalità rispetto alla propria capacità di rimborso. Se quella consapevolezza non c’era, la colpa può essere lieve o nulla.
- Raccogliere documenti che attestino la situazione reddituale al momento di ciascuna obbligazione rilevante (buste paga, CU, estratti conto, documentazione ISEE). Questi documenti dimostrano che al momento dell’assunzione del debito il debitore aveva ragionevoli prospettive di rimborso, anche se poi la situazione è peggiorata.
- Se il sovraindebitamento è stato causato (o aggravato) da eventi sopravvenuti imprevedibili — perdita del lavoro, malattia grave, separazione, morte del coniuge convivente — documentarli con precisione: questi eventi escludono la colpa grave o la riducono significativamente.
- Verificare se i creditori hanno rispettato gli obblighi di valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB al momento dell’erogazione del credito: in caso di violazione, il creditore perde il diritto di opporsi all’omologazione contestando la convenienza della proposta (art. 69, comma 2, CCII; Cass. n. 20672/2025). Richiedere copia della documentazione di istruttoria bancaria può rivelarsi molto utile.
- La condotta del debitore dopo il manifestarsi della crisi è rilevante ai fini del giudizio dinamico sull’indebitamento: aver tentato di trovare soluzioni, aver cooperato con i creditori, aver mantenuto una condotta trasparente sono elementi che rafforzano la posizione del debitore nel procedimento di omologazione.
- Non omettere nella relazione all’OCC nessun finanziamento o obbligazione, anche se di importo modesto: l’omissione può essere qualificata come mala fede o frode e precludere l’accesso alla procedura indipendentemente dalla condotta generale del debitore (Trib. Avellino, 19.03.2026: l’omissione priva di efficacia causale può non integrare colpa grave, ma il rischio è significativo).
- La colpa grave deve essere valutata nella fase genetica dell’indebitamento, non ex post sulla base dell’andamento sfavorevole delle cose: se al momento della stipula del mutuo o del finanziamento la rata era sostenibile rispetto al reddito, la successiva perdita del lavoro o riduzione del reddito non trasforma quella scelta in colpa grave (Trib. Roma, 30.05.2025; App. Bologna, 09.02.2024).
- Anche un comportamento singolo ma reiterato può integrare la colpa grave (Trib. Ferrara, 25.03.2026): valutare attentamente se nel proprio percorso di indebitamento vi siano comportamenti sistematici e ripetuti particolarmente rischiosi, come l’utilizzo continuo di linee di credito revolving per finanziare spese correnti.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La meritevolezza del consumatore sovraindebitato — nella sua declinazione attuale di semplice assenza di colpa grave, mala fede o frode — è uno dei cardini del sistema di fresh start introdotto dal Codice della Crisi. Il percorso dal vecchio triplice test alla nuova formula negativa dell’art. 69 CCII ha reso il giudizio meno severo, più umano e più aderente alla realtà delle persone in difficoltà economica.
La giurisprudenza — dalla svolta della Cass. n. 22890/2023 alle più recenti pronunce di merito del 2025 e 2026 — ha consolidato questa apertura, precisando che il giudice non valuta positivamente la virtù del debitore, ma si limita a escludere i casi di evidente e grave irresponsabilità o disonestà. Un filtro, non una selezione del merito.
Ma la meritevolezza rimane, nella sostanza, il cuore del sistema. Il consumatore che ha agito in buona fede, che si è indebitato senza consapevolezza della sproporzione, che ha affrontato le conseguenze di eventi avversi con comportamento corretto, ha diritto alla seconda chance che la legge gli offre. Chi invece ha deliberatamente ignorato i limiti della propria capacità di rimborso, ha sistematicamente fatto ricorso al credito come strumento di sopravvivenza a breve termine scaricando il rischio sui creditori, ha omesso informazioni rilevanti o ha agito con disonestà non merita quel beneficio.
Il confine è mobile e dipende dalle circostanze concrete di ciascun caso. Ma è un confine che la giurisprudenza sta tracciando con crescente precisione, e che l’operatore attento — gestore della crisi, avvocato, OCC — sa ormai interpretare con sufficiente affidabilità.