La disciplina degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (OCC) è stata profondamente rinnovata dall’entrata in vigore del CCII (luglio 2022) e dai successivi interventi correttivi. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente affrontato due questioni di grande rilievo pratico: il trattamento dei compensi dell’OCC nel riparto del ricavato dei beni ipotecati e il potere sostitutivo del tribunale in caso di preventivo eccessivo o rifiuto dell’OCC di procedere. Su entrambi i temi si segnalano pronunce delle Sezioni della Cassazione del 2025 e una rilevante decisione del Tribunale di Rovigo del 2024, esaminate nella sezione dedicata al diritto vivente. Si segnala altresì che il Ministero della Giustizia ha aggiornato nel 2025 le FAQ sull’elenco dei gestori della crisi (art. 356 CCII), con chiarimenti sui requisiti di aggiornamento professionale biennale.
SOMMARIO
Chi deve affrontare una procedura di sovraindebitamento si trova quasi immediatamente di fronte a un soggetto che gli è probabilmente sconosciuto: l’Organismo di Composizione della Crisi, universalmente detto OCC. Non è un avvocato. Non è un tribunale. Non è un ufficio pubblico. È qualcosa di diverso e di più complesso: un organismo — tipicamente istituito presso una Camera di Commercio, un Ordine professionale o un’associazione riconosciuta — che svolge un ruolo di cerniera indispensabile tra il debitore in crisi e il sistema giudiziario.
Senza l’OCC, nessuna procedura di sovraindebitamento può essere avviata. Non il piano del consumatore, non il concordato minore, non la liquidazione controllata, non l’esdebitazione del debitore incapiente. L’OCC è il passaggio obbligato, il cancello d’ingresso al sistema di tutela che il Codice della Crisi ha costruito per chi non è in grado di pagare i propri debiti.
Eppure, è uno degli istituti meno conosciuti, meno studiati e — nella pratica — meno valorizzati dal debitore in difficoltà, che spesso si rivolge all’OCC più vicino o più economico senza comprendere quanto la qualità di questo organismo e del gestore della crisi da esso nominato sia determinante per l’esito dell’intera procedura.
Questo articolo descrive che cosa è l’OCC, come è strutturato, quali funzioni svolge, come si calcola il suo compenso, quali sono i suoi limiti e la sua responsabilità, e — soprattutto — come il debitore può sceglierlo in modo consapevole. Perché la scelta dell’OCC non è un adempimento burocratico: è la prima, fondamentale decisione strategica di chi vuole uscire dal sovraindebitamento.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
La nascita degli OCC: dalla L. 3/2012 al CCII
Gli Organismi di Composizione della Crisi nacquero con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3, che per prima introdusse nell’ordinamento italiano procedure di composizione della crisi per i soggetti non assoggettabili al fallimento. La L. 3/2012 affidava a questi organismi il compito di assistere il debitore nella predisposizione della proposta, di redigere la relazione particolareggiata sulla sua situazione, e di svolgere le funzioni di ausiliario del giudice nel corso della procedura.
Il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 — Regolamento per gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento — ha dato attuazione alla delega della L. 3/2012, istituendo il Registro ministeriale degli OCC, disciplinando i requisiti per l’iscrizione, la formazione dei gestori della crisi, e la determinazione dei compensi.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha confermato il ruolo centrale degli OCC nelle procedure di sovraindebitamento, aggiornando e precisando le loro funzioni nell’ambito del nuovo sistema normativo. L’art. 68 CCII — norma di riferimento — disciplina oggi la presentazione della domanda di accesso alle procedure e il ruolo dell’OCC nel procedimento. L’art. 356 CCII ha introdotto l’elenco dei gestori della crisi e dell’insolvenza, distinto dal Registro degli OCC, rafforzando i requisiti professionali per chi svolge queste funzioni.
Il quadro normativo vigente: artt. 68 e 356 CCII e D.M. 202/2014
Le norme oggi rilevanti sono:
- Art. 68 CCII («Presentazione della domanda»): il debitore deposita la propria domanda di accesso alla procedura prescelta tramite l’OCC, che nomina il gestore della crisi e ne coordina l’attività. Il tribunale può, in presenza di giustificati motivi, nominare direttamente un professionista con compiti e funzioni di OCC;
- Art. 356 CCII («Elenco dei gestori della crisi e dell’insolvenza delle imprese»): istituisce un elenco ministeriale dei gestori, con requisiti di iscrizione, formazione e aggiornamento biennale di almeno 40 ore;
- D.M. 202/2014: ancora in vigore per la parte non abrogata, disciplina il Registro degli OCC, i requisiti soggettivi degli organismi, le modalità di nomina del gestore e la determinazione dei compensi;
- Linee guida sui compensi del gestore (CNDCEC – Fondazione ADR Commercialisti, 29 marzo 2023): documento di indirizzo per l’uniforme applicazione del D.M. 202/2014 in materia di compensi.
ANALISI DELLA FATTISPECIE
Che cosa è l’OCC: natura giuridica e soggetti abilitati
L’OCC è un organismo, non una persona fisica. Si tratta di un’articolazione istituzionale — un ufficio, un servizio, una struttura — istituita da determinati enti e iscritta nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’iscrizione è costitutiva: solo gli organismi iscritti possono legalmente svolgere le funzioni di OCC nel sovraindebitamento.
Sono abilitati a costituire un OCC e a richiederne l’iscrizione nel Registro:
- Le Camere di Commercio — che rappresentano la tipologia più diffusa sul territorio nazionale: quasi tutte le Camere di Commercio italiane hanno costituito un proprio servizio di composizione delle crisi da sovraindebitamento, risultando iscritte nel Registro ministeriale;
- Gli Ordini professionali (avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro) — che possono istituire un OCC interno all’ordine, con gestori tratti dai propri iscritti che soddisfano i requisiti di formazione;
- Le Associazioni e le fondazioni — purché in possesso dei requisiti stabiliti dal D.M. 202/2014 in ordine all’assenza di scopo di lucro, alla competenza tecnica e all’indipendenza.
Il Registro degli OCC è pubblicamente consultabile sul sito del Ministero della Giustizia. Alla data di redazione del presente articolo, il Registro è tenuto presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il cui direttore generale è il responsabile. Il D.M. 202/2014, in vigore dal 28 gennaio 2015, prevede i requisiti per l’iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti a una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il referente dell’organismo e il gestore della crisi: due figure distinte
All’interno di ciascun OCC operano due figure professionali distinte, che il debitore deve imparare a conoscere.
Il referente dell’organismo — o “responsabile dell’OCC” — è la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’organismo, riceve le istanze dei debitori e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi. È il primo interlocutore del debitore nel rapporto con l’OCC, e la sua competenza nella valutazione preliminare del caso è già una componente rilevante della qualità del servizio.
Il gestore della crisi è il professionista — avvocato, commercialista, notaio, consulente del lavoro — che viene nominato dall’OCC per svolgere concretamente le prestazioni inerenti alla gestione della singola procedura. Il gestore della crisi è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla gestione della crisi; può avvalersi di ausiliari sotto la propria personale responsabilità.
I requisiti per l’iscrizione nell’elenco ministeriale dei gestori della crisi (art. 356, comma 2, CCII) includono il possesso di specifiche competenze professionali e il completamento di un aggiornamento biennale di almeno 40 ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento. La normativa richiede l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali o presso un’università.
Le funzioni dell’OCC: dall’istruzione alla relazione finale
Le funzioni che l’OCC — attraverso il gestore della crisi da esso nominato — svolge nel corso della procedura sono articolate e si sviluppano per fasi:
Fase istruttoria. Il gestore riceve la documentazione depositata dal debitore, la esamina e la verifica. Effettua i controlli incrociati sulla veridicità delle informazioni (patrimonio, redditi, debiti), interagisce con il debitore per ottenere integrazioni e chiarimenti, e acquisisce le informazioni necessarie per la redazione della relazione.
Redazione della relazione particolareggiata. È il documento centrale della procedura. Il gestore della crisi nominato dall’OCC assiste il debitore durante l’intera procedura, a partire dall’esame della documentazione depositata allegata alla propria istanza. La relazione deve attestare la veridicità dei dati esposti, valutare la meritevolezza del debitore, descrivere la situazione patrimoniale e debitoria con precisione e proporre — nei casi in cui si tratti di un piano del consumatore o di un concordato minore — la valutazione di fattibilità del piano.
Assistenza nell’esecuzione del piano. Dopo l’omologazione, il gestore svolge funzioni di monitoraggio e assistenza nell’esecuzione del piano del consumatore o del concordato minore, riferendo periodicamente al giudice sull’andamento dell’adempimento.
Relazione finale. A conclusione dell’esecuzione, l’OCC presenta una relazione finale volta a dimostrare che il piano è stato eseguito integralmente e correttamente, circostanza che, oltre a condizionare la liquidazione del compenso, permette al debitore di ottenere un provvedimento di certificazione dell’adempimento del piano da cui dipende il riconoscimento dell’esdebitazione verso i creditori concorsuali.
La competenza territoriale dell’OCC
In linea di principio, la competenza a trattare la procedura spetta all’OCC del circondario del tribunale nel cui territorio ha la residenza o la sede il debitore. Tuttavia, questo criterio non è sempre rigidamente vincolante: il debitore può anche scegliere di rivolgersi a un OCC di un diverso distretto, fermo restando che il procedimento giudiziario si svolgerà davanti al tribunale competente per territorio.
Il compenso dell’OCC: disciplina e questioni aperte
Il compenso dell’OCC e del gestore della crisi è regolato dal D.M. 202/2014, che fissa criteri di calcolo basati sul valore dell’attivo e del passivo del debitore. In mancanza di accordo con il debitore, l’organismo provvede alla determinazione dei compensi secondo le tariffe di legge. La normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, indicando tra l’altro i requisiti di iscrizione nel registro tenuto presso il Ministero e di qualificazione professionale.
I compensi dell’OCC sono prededucibili: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), CCII, i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri creditori concorsuali. Tuttavia, come si vedrà nella sezione dedicata al diritto vivente, la giurisprudenza ha precisato — con una tripletta di pronunce della Cassazione del 2025 — che la prededucibilità dei compensi OCC non legittima la loro imputazione sul ricavato dei beni ipotecati.
Il preventivo e il rischio di eccessiva onerosità
La procedura prevede che l’OCC, al momento del conferimento dell’incarico da parte del debitore, predisponga un preventivo di spesa che quantifica i compensi stimati per l’intera procedura. Il preventivo è un contratto d’opera intellettuale che vincola le parti. Il Tribunale di Rovigo ha sottolineato che l’accordo tra OCC e debitore che preveda il riconoscimento di acconti per fasi non può equipararsi ad un accordo di natura esclusivamente privatistica privo di effetti sulla procedura, atteso che tali pattuizioni possono irrimediabilmente ledere l’interesse dei creditori concorsuali e anche l’interesse del debitore al risanamento della propria situazione debitoria. Pertanto, gli accordi tra OCC e debitore devono essere sorretti dai principi di proporzionalità, adeguatezza e convenienza e devono sottostare a dei limiti legali per non risultare iniqui.
⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
La tripletta della Cassazione sui compensi OCC: n. 6865, n. 12405 e n. 14401 del 2025
Nel 2025, la Prima Sezione Civile della Cassazione ha emesso tre pronunce — tutte con la medesima matrice e lo stesso principio — che hanno definitivamente chiarito un punto di grande rilievo pratico: il trattamento del compenso dell’OCC nel riparto del ricavato dei beni ipotecati.
Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6865 (Pres. Francesco Terrusi, Rel. Alberto Pazzi): in tema di sovraindebitamento, nel procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore di cui all’art. 14-ter, comma 3, L. 3/2012, le spese del gestore della crisi non costituiscono uscite di carattere generale della procedura sostenute nell’interesse di tutti i creditori e, di conseguenza, non possono essere ripartite, in via proporzionale, sul ricavato dei beni oggetto di ipoteca o pegno. La ratio è chiara: poiché il procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore è una procedura volontaria che si apre a domanda del debitore, la nomina del gestore avviene su iniziativa di quest’ultimo e nel suo interesse, non nell’interesse dei creditori, i quali non hanno alcun tornaconto specifico all’avvio della procedura piuttosto che a procedere individualmente in via esecutiva.
Cass. civ., Sez. I, 29 maggio 2025, n. 14401 (Pres. Massimo Ferro, Rel. Cosimo Crolla): il compenso dell’Organismo di Composizione della Crisi, pur se prededucibile, non può essere soddisfatto con il ricavato dei beni ipotecati. Va escluso che le spese relative al compenso dell’OCC, pur se qualificabili come prededucibili, rientrino tra le uscite generali della procedura concorsuale sostenute nell’interesse della massa dei creditori.
Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2025, n. 12405: terza pronuncia della tripletta, che ha ritenuto che il compenso dell’OCC, quand’anche caratterizzato dal requisito della prededucibilità, non può mai essere anteposto al credito ipotecario.
Queste tre pronunce hanno una conseguenza pratica di primo piano: il debitore che possiede beni immobili gravati da ipoteca non può aspettarsi che il compenso dell’OCC sia “coperto” dal ricavato della vendita di quegli immobili con precedenza rispetto al creditore ipotecario. Il compenso dell’OCC deve trovare capienza nei beni liberi della procedura; in assenza di beni liberi sufficienti, il rischio del mancato recupero del compenso grava sull’OCC stesso — circostanza che può influenzare la disponibilità degli organismi ad accettare casi con patrimoni composti esclusivamente da beni ipotecati.
Il potere sostitutivo del tribunale: Trib. Rovigo, 25 marzo 2024, n. 21
Una delle questioni più dibattute in dottrina e in pratica è se il debitore possa rivolgersi al tribunale per ottenere la nomina diretta di un professionista con funzioni di OCC, in deroga alla regola generale che assegna questa competenza all’organismo iscritto nel Registro ministeriale.
L’art. 68, comma 1, CCII prevede che il tribunale possa nominare un professionista con compiti e funzioni di OCC, ma la portata di questa previsione era controversa: si trattava di un potere d’ufficio generale del tribunale, o di una facoltà eccezionale esercitabile solo in assenza di OCC nel circondario?
Il Tribunale di Rovigo, 25 marzo 2024, n. 21 (Pres. Di Francesco, Est. Barbera) ha dato una risposta chiara e innovativa: il potere del tribunale di nominare, ex art. 68, comma 1, CCII, un professionista con compiti e funzioni di OCC, ai fini dell’accesso del debitore alla procedura di liquidazione controllata regolata dall’art. 268 CCII, deve ritenersi sussistente anche nel caso in cui l’unico OCC costituito nel circondario del tribunale abbia rifiutato di redigere la relazione di cui all’art. 269, comma 2, CCII, in mancanza di pagamento di acconti in misura pari alla metà dei compensi dallo stesso organismo complessivamente richiesti per la prestazione, verificandosi in tal caso una situazione tale da compromettere ingiustificatamente il diritto del medesimo debitore di fare accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza. Benvenuto Associati
La pronuncia introduce un principio di grande rilevanza: il preventivo dell’OCC non è un atto di autonomia privata insindacabile. Ove il preventivo sottoposto dall’OCC al debitore imponga a questi, quale condizione indefettibile rispetto all’espletamento dell’attività preliminare del gestore, il pagamento di acconti di non modesto importo, si configura un giustificato motivo che consente al tribunale la nomina del gestore, pur in presenza di un OCC costituito nel distretto, in deroga alla competenza assegnata a detto Organismo dalla legge. In tal caso va accordata tutela al soggetto sovraindebitato, al fine di evitare una ingiustificata compressione del diritto del debitore di accedere a una procedura di sovraindebitamento.
La natura del preventivo OCC e i suoi limiti: il principio di proporzionalità
La pronuncia del Tribunale di Rovigo si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza il principio di proporzionalità e convenienza nel rapporto tra OCC e debitore. Il Tribunale ha chiarito che l’accordo e il preventivo tra OCC e debitore non può essere concepito quale accordo di natura esclusivamente privatistica, perché esso potrebbe ledere gli interessi dei creditori concorsuali apparendo financo iniquo, per cui incontra limiti legali, e in particolare un giustificato motivo che impone una deroga alla competenza alla nomina ex art. 68 CCII.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Oggetto | Principio | Esito |
| Cass. civ., Sez. I | 14.03.2025, n. 6865 (Pres. Terrusi, Rel. Pazzi) | Compenso OCC e beni ipotecati | Il compenso OCC non è spesa generale; non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati | Principio di tutela del creditore ipotecario |
| Cass. civ., Sez. I | 10.05.2025, n. 12405 | Idem | Conferma: compenso OCC non anteposto al credito ipotecario | Tripletta omogenea |
| Cass. civ., Sez. I | 29.05.2025, n. 14401 (Pres. Ferro, Rel. Crolla) | Compenso OCC e beni ipotecati | Pur prededucibile, il compenso OCC non impone riparto proporzionale sul ricavato del bene ipotecato | Principio di tutela del creditore ipotecario |
| Trib. Rovigo | 25.03.2024, n. 21 (Pres. Di Francesco, Est. Barbera) | Nomina del gestore in deroga all’OCC ex art. 68 CCII | Preventivo eccessivo dell’unico OCC del distretto = giustificato motivo per nomina diretta da parte del tribunale | Nomina diretta del gestore |
PROFILI OPERATIVI
Come individuare l’OCC competente
Il primo passo è la consultazione del Registro ministeriale degli OCC, disponibile sul sito del Ministero della Giustizia. Il Registro consente di identificare tutti gli organismi iscritti, con indicazione del territorio di competenza, dei dati di contatto e del referente. Come segnalato dal Ministero, la consultazione del Registro richiede l’uso di un browser compatibile con le specifiche tecniche indicate.
Il debitore può rivolgersi a qualsiasi OCC iscritto nel Registro, non necessariamente quello del proprio circondario di residenza. Tuttavia, il procedimento giudiziario si svolgerà davanti al tribunale competente per territorio, e l’OCC dovrà coordinarsi con quel tribunale per il deposito della domanda e lo svolgimento del procedimento.
I criteri per una scelta consapevole dell’OCC
La scelta dell’OCC non dovrebbe essere dettata dalla sola prossimità geografica o dal costo del preventivo. I criteri da valutare sono almeno quattro:
L’esperienza del gestore della crisi. È il professionista nominato dall’OCC che redige la relazione, assiste il debitore e segue la procedura. Prima di accettare il preventivo, il debitore ha il diritto di chiedere chi sarà il gestore nominato e di verificarne il curriculum, il numero di procedure gestite, la specializzazione. Un gestore con esperienza significativa nella procedura specifica (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) offre garanzie molto maggiori di uno che affronta per la prima volta questa tipologia di pratica.
La qualità della relazione. La relazione del gestore è il documento più importante della procedura: da essa dipende l’ammissibilità del piano e, spesso, la sua omologazione. Un OCC che investe nella qualità delle relazioni — che sa affrontare con rigore le questioni della meritevolezza, del best interest test, del trattamento dei creditori privilegiati — è un OCC con cui vale la pena lavorare, anche se leggermente più costoso.
La proporzionalità del preventivo. Come ha chiarito il Tribunale di Rovigo nel 2024, il preventivo dell’OCC non è insindacabile e deve rispettare i principi di proporzionalità, adeguatezza e convenienza. Un preventivo eccessivo — soprattutto con richiesta di acconti elevati in un momento in cui il debitore è già in difficoltà finanziaria — può essere contestato e può addirittura giustificare la nomina diretta di un professionista da parte del tribunale.
La disponibilità e la rapidità. I tempi di avvio della procedura dipendono dalla rapidità con cui l’OCC riesce a istruire il fascicolo e a depositare la domanda. Chiedere indicazioni sui tempi medi di istruzione è del tutto legittimo e può fare la differenza nei casi urgenti — ad esempio quando è già pendente una procedura esecutiva che il debitore ha interesse a bloccare rapidamente con le misure protettive automatiche.
Il primo incontro con l’OCC: cosa portare
Al momento del primo contatto con l’OCC, il debitore deve presentarsi con una documentazione quanto più completa possibile: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto bancari degli ultimi 12 mesi, CU più recente, documentazione relativa ai beni immobili posseduti (visure catastali, atti di acquisto, situazione dei mutui ipotecari con estratto aggiornato del debito residuo), elenco completo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle eventuali azioni esecutive in corso. La completezza della documentazione riduce i tempi di istruzione e consente al gestore di elaborare una proposta credibile fin dalla fase iniziale.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Prima di scegliere l’OCC, consultare il Registro ministeriale sul sito del Ministero della Giustizia per verificare quali organismi sono iscritti e operativi nel proprio territorio. Il Registro indica il territorio di competenza, il referente e i dati di contatto di ciascun OCC.
- Chiedere subito chi sarà il gestore della crisi nominato per il proprio caso: il gestore è il professionista che redigerà la relazione e seguirà la procedura. Verificarne l’esperienza specifica nelle procedure di sovraindebitamento è il primo atto di una scelta consapevole.
- Non accettare il preventivo senza esaminarlo con attenzione: verificare la struttura delle voci di compenso, la presenza di acconti anticipati, la proporzionalità rispetto alla complessità del caso. Un preventivo con acconti elevati non proporzionati alle disponibilità del debitore può essere contestato al tribunale, che ha il potere di nominare un professionista alternativo (Trib. Rovigo, 25 marzo 2024, n. 21, Pres. Di Francesco, Est. Barbera).
- Presentarsi al primo incontro con l’OCC con documentazione patrimoniale e reddituale completa: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, estratti conto bancari (12 mesi), CU, visure catastali degli immobili posseduti, estratti dei debiti residui per ogni obbligazione. La completezza della documentazione riduce i tempi di istruzione e migliora la qualità della relazione.
- Se si è proprietari di beni immobili gravati da ipoteca, tener presente che il compenso dell’OCC non può essere soddisfatto con il ricavato di quei beni in via proporzionale: le tre pronunce della Cassazione del 2025 (n. 6865, n. 12405, n. 14401) hanno escluso che il compenso OCC gravi sul creditore ipotecario. Ciò significa che il compenso dovrà trovare capienza in beni liberi o nella liquidità del debitore.
- Fornire al gestore della crisi informazioni complete e veritiere su tutti i debiti, anche quelli verso familiari o soggetti non finanziari: la completezza e la veridicità dei dati è la condizione di ammissibilità di tutte le procedure. Un’omissione, anche involontaria, può pregiudicare l’esito della procedura e incidere negativamente sulla valutazione della meritevolezza.
- Mantenersi in costante contatto con il gestore della crisi durante tutta la procedura: la qualità della relazione finale — che attesta la completa esecuzione del piano — è determinante per ottenere l’esdebitazione. Il gestore deve poter contare sulla collaborazione attiva del debitore per l’intero arco temporale della procedura.
- Se l’OCC locale è il solo presente nel circondario e avanza un preventivo ritenuto sproporzionato, è possibile rivolgersi al tribunale per richiedere la nomina diretta di un professionista con funzioni di OCC, indicando le specifiche ragioni che rendono il preventivo proposto iniquo o incompatibile con le capacità economiche del debitore (art. 68, comma 1, CCII; Trib. Rovigo, 25 marzo 2024, n. 21).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’OCC è la porta d’ingresso di qualunque procedura di sovraindebitamento. Senza un OCC, non c’è procedura; senza un buon OCC, la procedura rischia di essere mal istruita, mal presentata al tribunale, e alla fine, mal omologata o rigettata.
Eppure, nella pratica quotidiana del sovraindebitamento, la scelta dell’OCC è ancora trattata troppo spesso come un adempimento burocratico — qualcosa da sbrigare rapidamente per poter “iniziare” la procedura. È un errore che può costare caro.
La giurisprudenza più recente ha chiarito con nettezza tre aspetti fondamentali: che il compenso dell’OCC ha limiti di imputazione (non può gravare sul creditore ipotecario), che il preventivo dell’OCC non è insindacabile (il tribunale può intervenire se è sproporzionato), e che la relazione del gestore della crisi è il documento su cui si gioca la sorte dell’intera procedura.
Scegliere bene l’OCC significa, concretamente, scegliere un gestore della crisi esperto, un preventivo proporzionato, un organismo che conosca la prassi del tribunale di competenza e sappia costruire una relazione tecnicamente solida. È il primo passo, e come spesso accade, il primo passo è quello che fa la differenza.