Sommario
L’accesso all’acqua potabile ha assunto, nell’evoluzione del diritto nazionale e internazionale, la fisionomia di un diritto fondamentale della persona, inscindibilmente connesso al diritto alla vita e alla salute. Riconosciuto formalmente dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la Risoluzione 64/292 del 28 luglio 2010, progressivamente incorporato nell’ordinamento europeo dalla Direttiva (UE) 2020/2184 e recepito in Italia con il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, il diritto all’acqua potabile trova il proprio fondamento costituzionale negli artt. 2, 32 e 117 della Carta fondamentale. La giurisprudenza italiana ed europea ha progressivamente ampliato gli strumenti di tutela del cittadino contro le interruzioni del servizio, la cattiva qualità dell’acqua distribuita e le tariffe illegittime. Il presente contributo esamina il quadro normativo di riferimento, gli orientamenti giurisprudenziali più significativi — con particolare riguardo alle pronunce della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato, dei TAR e della Corte di Giustizia UE — e fornisce indicazioni operative concrete per il cittadino che intenda far valere in giudizio il proprio diritto a un’acqua potabile sicura, accessibile e tariffata equamente.
Il principio di diritto
Il diritto all’acqua potabile, nella sua dimensione contemporanea, non è riducibile a mera prestazione contrattuale con il gestore del servizio idrico, né alla dimensione pubblicistica del rapporto con l’amministrazione concedente. Esso si radica, nell’ordinamento italiano, nell’art. 2 della Costituzione — che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità —, nell’art. 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e nell’art. 117, comma 2, lett. s), che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Il principio è stato consacrato sul piano internazionale dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite A/RES/64/292 del 28 luglio 2010, che riconosce esplicitamente «il diritto all’acqua potabile sicura e pulita come diritto umano essenziale per il pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani», impegnando gli Stati a realizzare progressivamente tale diritto attraverso il massimo delle risorse disponibili. Nella sua Osservazione Generale n. 15 del 2002, il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali dell’ONU aveva già elaborato un’interpretazione evolutiva dell’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, desumendone un diritto all’acqua dotato di contenuto precettivo.
La norma generale di riferimento nell’ordinamento interno è l’art. 144, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente), secondo il quale «tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato» e il loro uso è regolato dalla disciplina della concessione, nel rispetto del principio di uso sostenibile e della priorità assoluta dell’uso idropotabile su ogni altro uso concorrente. Tale priorità — codificata anche all’art. 167 del medesimo decreto — costituisce un principio cardinale dell’ordinamento idrico italiano, che esprime la prevalenza del soddisfacimento del bisogno primario di acqua potabile sull’interesse economico all’utilizzo delle risorse idriche per scopi industriali, agricoli o energetici.
Inquadramento sistematico e terminologico
Il corpus normativo nazionale
La disciplina della tutela delle acque destinate al consumo umano è organizzata su più livelli normativi, tra loro complementari.
Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale o Codice dell’Ambiente) costituisce la norma-quadro del diritto ambientale italiano. La Parte Terza del Codice (artt. 53-176) è interamente dedicata alla tutela delle acque dall’inquinamento e alla gestione delle risorse idriche. L’art. 144 sancisce l’appartenenza demaniale di tutte le acque; l’art. 145 fissa il principio dell’uso sostenibile della risorsa idrica; gli artt. 167-168 disciplinano la priorità dell’uso idropotabile; gli artt. 141-147 regolano il servizio idrico integrato, inteso come il complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue.
La qualità dell’acqua destinata al consumo umano è oggi disciplinata dal D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, che ha integralmente sostituito il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (il quale aveva recepito la Direttiva 98/83/CE). Il decreto del 2023 ha recepito la Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, introducendo significative innovazioni rispetto al regime previgente: (i) l’adozione di un approccio basato sulla valutazione del rischio lungo l’intera catena di approvvigionamento idrico, dalla captazione della fonte alla distribuzione al rubinetto del consumatore; (ii) l’ampliamento del novero dei parametri soggetti a monitoraggio obbligatorio, con l’inclusione delle cd. sostanze emergenti, tra cui i PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) e i microplastici; (iii) il rafforzamento del diritto del consumatore all’informazione sulla qualità dell’acqua distribuita; (iv) la previsione di misure specifiche per garantire l’accesso all’acqua potabile alle categorie vulnerabili e marginali della popolazione, in attuazione della “clausola di equità” della Direttiva 2020/2184.
Il servizio idrico integrato è soggetto alla regolazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha assunto le funzioni già attribuite all’Agenzia Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (ANEA). L’ARERA esercita, tra l’altro, i poteri di determinazione della tariffa del servizio idrico (nell’ambito del Metodo Tariffario Idrico, MTI-4, approvato con delibera 639/2021/R/idr), di fissazione degli standard di qualità contrattuale (delibera ARERA 655/2015/R/idr, come integrata dalla 917/2017/R/idr, cd. RQSII), e di regolazione della qualità tecnica del servizio (delibera ARERA 917/2017/R/idr).
Il diritto dell’Unione europea
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (Water Framework Directive, WFD) costituisce la norma quadro del diritto europeo delle acque. Essa impone agli Stati membri il raggiungimento del cd. “buono stato” ecologico e chimico delle acque superficiali e del “buono stato chimico e quantitativo” delle acque sotterranee, fissando come termine ultimo il 2027 (con deroghe in casi eccezionali). L’art. 7 della WFD impone specifici obblighi di protezione dei corpi idrici utilizzati per l’estrazione di acqua destinata al consumo umano.
La Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 (recante rifusione della Direttiva 98/83/CE) ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di adottare misure per migliorare o mantenere l’accesso all’acqua per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati. All’art. 16, la Direttiva prevede espressamente che gli Stati «adottino tutte le misure necessarie per migliorare o mantenere l’accesso per tutti all’acqua destinata al consumo umano, in particolare per i gruppi vulnerabili ed emarginati», e che «promuovano l’accesso all’acqua destinata al consumo umano e forniscano informazioni» a tutta la popolazione. Si tratta di una disposizione di grande rilevanza, che attribuisce al diritto all’acqua una dimensione sociale ed equitativa sinora rimasta sullo sfondo del diritto europeo.
Terminologia essenziale
Ai fini del presente contributo, occorre precisare alcuni termini di carattere tecnico-giuridico:
Acqua destinata al consumo umano: ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 18/2023, tutta l’acqua trattata o non trattata, destinata a uso potabile, alla preparazione di cibi e bevande, ad altri usi domestici, nonché l’acqua utilizzata nell’industria alimentare.
Valore parametrico: il valore massimo ammissibile — o minimo, per parametri positivi come la concentrazione di cloro residuo — di una sostanza o di un indicatore nelle acque destinate al consumo umano, il cui superamento costituisce di per sé un’irregolarità che fa scattare obblighi specifici in capo al gestore e all’autorità sanitaria.
Servizio idrico integrato: ai sensi dell’art. 141, D.Lgs. 152/2006, il complesso dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue urbane.
PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche): composti chimici persistenti, non biodegradabili, diffusamente utilizzati in ambito industriale e nei prodotti di consumo, la cui presenza nelle acque potabili è oggetto di crescente attenzione normativa e giurisprudenziale. Il D.Lgs. 18/2023 fissa limiti specifici per due gruppi di PFAS nelle acque potabili.
La fattispecie: il caso concreto
Le situazioni in cui il cittadino si trova a subire una lesione del proprio diritto all’acqua potabile sono molteplici e si presentano con caratteristiche assai diverse, richiedendo risposte giuridiche differenziate in relazione alla natura della violazione e al soggetto responsabile.
Le interruzioni del servizio idrico
La casistica più frequente nella pratica riguarda le interruzioni prolungate del servizio idrico, spesso conseguenti a guasti alla rete di distribuzione, interventi di manutenzione non programmata, situazioni di siccità o scarsità della risorsa idrica, o ancora a contaminazioni che impongono la sospensione cautelativa dell’erogazione. L’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 impone ai gestori del servizio idrico l’adozione di misure di risparmio idrico e di gestione efficiente delle risorse, ma non stabilisce expressis verbis un diritto soggettivo del singolo utente alla continuità del servizio. Tuttavia, la Carta del Servizio Idrico — documento contrattuale con contenuto precettivo di matrice pubblicistica, la cui adozione è obbligatoria per ogni gestore del servizio idrico integrato ai sensi del D.P.C.M. 29 aprile 1999 — fissa gli standard di qualità del servizio, inclusi i limiti massimi di durata delle interruzioni programmate e non programmate.
Il quadro si è significativamente rafforzato con l’entrata in vigore della delibera ARERA 917/2017/R/idr (cd. Regolazione della Qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, RQSII), che prevede l’automatica corresponsione di indennizzi agli utenti al verificarsi di prestazioni non conformi agli standard, tra cui le interruzioni del servizio di durata superiore ai valori massimi fissati (24 ore consecutive per interruzioni non programmate in condizioni ordinarie). Gli indennizzi automatici scattano senza necessità di alcuna domanda formale da parte dell’utente, essendo il gestore tenuto a riconoscerli d’ufficio nella prima bolletta utile.
La qualità dell’acqua distribuita
Un secondo e assai grave ambito di conflittualità riguarda la qualità dell’acqua distribuita. I casi di contaminazione dell’acqua potabile da sostanze chimiche, microbiologiche o radioattive, purtroppo non rari nella cronaca ambientale italiana, espongono i gestori del servizio — e, in taluni casi, le autorità pubbliche che abbiano omesso di vigilare — a responsabilità civile, penale e amministrativa di significativa portata.
Il caso di maggiore rilievo degli ultimi anni, destinato a segnare profondamente l’evoluzione giurisprudenziale in materia, è quello della contaminazione da PFAS nel Veneto nord-orientale. L’inquinamento, di origine industriale e imputato a un’azienda chimica operante in provincia di Vicenza (Miteni S.p.A., poi fallita), ha interessato le falde acquifere e, di conseguenza, l’acqua potabile distribuita a un bacino di circa 350.000 persone nelle province di Vicenza, Verona e Padova, per un periodo compreso tra gli anni Ottanta del secolo scorso e i primi anni Duemila. La vicenda ha generato un articolato contenzioso — civile, penale e amministrativo — di assoluta rilevanza sistematica, con ricadute giuridiche le cui implicazioni continuano a essere elaborate dalla giurisprudenza.
Le tariffe idriche
Un terzo fronte di conflittualità concerne la determinazione e la legittimità delle tariffe del servizio idrico. Il referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 ha abrogato il comma 1 dell’art. 154 del D.Lgs. 152/2006 nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico garantisse «l’adeguatezza della remunerazione del capitale investito». Il referendum ha espresso una volontà popolare inequivocabile: il profitto non può essere incluso nel calcolo della tariffa idrica. Tuttavia, la successiva regolazione dell’ARERA ha reintrodotto — con diverse denominazioni tecniche — meccanismi di remunerazione del capitale investito, generando un contenzioso che si è protratto per anni davanti ai giudici amministrativi, con effetti che a tutt’oggi non possono dirsi del tutto stabilizzati.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte Costituzionale: l’acqua come bene comune
La Corte Costituzionale ha avuto modo di occuparsi della materia idrica in diverse occasioni di grande rilievo. Con la sentenza n. 307 del 2009 — anticipando di qualche anno il riconoscimento delle Nazioni Unite del 2010 — la Corte ha qualificato l’acqua come «bene comune», attribuendo a tale qualificazione una valenza che trascende il profilo meramente patrimoniale per toccare la sfera dei diritti fondamentali della persona. La Corte ha altresì chiarito che l’acqua, intesa come risorsa naturale, appartiene alla sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione (tutela dell’ambiente), escludendo che le Regioni possano disciplinare diversamente la gestione delle risorse idriche in modo da determinare una riduzione degli standard di tutela fissati a livello nazionale.
Con la sentenza n. 26 del 2020, la Corte Costituzionale ha affrontato la questione della legittimità della tariffa idrica post-referendum, confermando la riserva statale in materia di regolazione tariffaria e precisando che eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie per le utenze vulnerabili non possono essere introdotte unilateralmente dalle Regioni, ma devono essere previste nell’ambito della disciplina nazionale.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea
La Corte di Giustizia ha fornito contributi decisivi per la definizione degli obblighi degli Stati membri in materia di qualità delle acque potabili e delle conseguenze dell’inadempimento di tali obblighi. Con la sentenza del 25 novembre 2021 nella causa C-946/19, Commissione europea contro Repubblica slovacca, la Corte ha confermato che la Direttiva 98/83/CE (nella cui scia si pone la più recente Direttiva 2020/2184/UE) impone agli Stati un obbligo di risultato in ordine al rispetto dei valori parametrici delle acque destinate al consumo umano: non è sufficiente che lo Stato adotti le misure normative e organizzative necessarie, occorre che tali misure si traducano in un effettivo rispetto dei parametri di qualità.
Di particolare rilievo è anche la sentenza del 15 ottobre 2015 nella causa C-137/14, Commissione europea contro Repubblica federale di Germania, in tema di partecipazione del pubblico ai procedimenti relativi all’autorizzazione di impianti che possono incidere sulla qualità delle risorse idriche. La Corte ha precisato che le norme nazionali che limitano la legittimazione a ricorrere delle associazioni ambientaliste nei procedimenti di controllo giurisdizionale di tali autorizzazioni si pongono in contrasto con la Direttiva 2000/60/CE e con la Convenzione di Aarhus del 1998 sull’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, ratificata dall’Italia con L. 16 marzo 2001, n. 108.
Il Consiglio di Stato e i TAR
Il Consiglio di Stato si è pronunciato su numerose questioni inerenti al diritto all’acqua potabile e alla regolazione del servizio idrico integrato. Con la sentenza della Sez. VI, n. 4090 del 18 giugno 2020, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità degli indennizzi automatici previsti dalla regolazione ARERA per il mancato rispetto degli standard di qualità contrattuale del servizio idrico, precisando che detti indennizzi hanno natura risarcitoria e non escludono il diritto dell’utente al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Con riferimento alla vicenda PFAS in Veneto, il TAR Veneto ha assunto un ruolo di assoluto primo piano. Con ordinanza cautelare n. 189 del 2016, il TAR ha imposto all’ARPAV e alla Regione Veneto l’adozione di misure urgenti di monitoraggio sistematico delle acque nelle zone di contaminazione, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in ordine all’illegittimità dell’omissione e il periculum in mora in ragione del rischio per la salute pubblica. Con successive pronunce nel merito, il TAR ha affermato che il superamento dei valori guida dell’Istituto Superiore di Sanità per i PFAS nelle acque potabili — anche in assenza, all’epoca dei fatti, di valori parametrici vincolanti — costituisce un elemento rilevante per fondare la responsabilità del gestore e dell’autorità pubblica.
Il TAR Lazio ha avuto modo di occuparsi della questione della legittimità del Metodo Tariffario Idrico adottato dall’ARERA dopo il referendum del 2011. Con la sentenza n. 7768 del 2019, il TAR ha annullato parzialmente la delibera tariffaria dell’ARERA nella parte in cui non garantiva adeguatamente i diritti degli utenti vulnerabili, rilevando che la metodologia tariffaria adottata introduceva meccanismi di remunerazione del capitale in contrasto con la volontà espressa dall’elettorato nel referendum del 2011, e imponendo all’ARERA di riformulare il sistema tenendo conto di tale vincolo.
La giurisprudenza civile: la responsabilità del gestore
La Corte di Cassazione, con la sentenza della Sez. III civile, n. 25487 del 29 settembre 2021, ha affermato un principio di grande rilievo pratico: la responsabilità del gestore del servizio idrico per la distribuzione di acqua contaminata è di natura oggettiva, sussumibile nell’art. 2050 c.c. (responsabilità per esercizio di attività pericolose). Ne consegue che il danneggiato non è tenuto a provare la colpa del gestore, ma soltanto il nesso causale tra la distribuzione di acqua non conforme ai parametri di legge e il danno subito alla propria salute o al proprio patrimonio. Il gestore, per andare esente da responsabilità, deve invece provare positivamente di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, onere probatorio assai gravoso in presenza di un superamento documentato dei valori parametrici.
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 14 marzo 2022, ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico — liquidato in via equitativa tenuto conto della giovane età delle vittime, dei valori di esposizione accertati e della gravità degli effetti sulla salute documentati dalla letteratura scientifica — a favore di numerosi cittadini residenti nelle zone colpite dalla contaminazione da PFAS in Veneto, stabilendo un importante precedente nella valorizzazione del principio di precauzione quale parametro di valutazione della pericolosità della sostanza ai fini del giudizio di responsabilità civile.
Consigli operativi
Il cittadino che si trovi a subire una lesione del proprio diritto all’acqua potabile dispone di un articolato sistema di rimedi. È fondamentale conoscerli e attivare quello più adeguato alla situazione specifica, con tempestività, poiché taluni strumenti sono soggetti a termini di decadenza perentori.
In caso di interruzione del servizio idrico
Passo 1 — Segnalazione formale al gestore. Comunicare tempestivamente per iscritto (raccomandata A/R o PEC) al gestore del servizio idrico la data e l’ora di inizio dell’interruzione, richiedendo formalmente il ripristino del servizio e la corresponsione degli indennizzi automatici previsti dalla delibera ARERA RQSII (317/2017/R/idr). Anche se gli indennizzi sono automatici, la comunicazione scritta costituisce una prova documentale dell’avvenuta segnalazione e della data di inizio del disservizio.
Passo 2 — Esposto all’ARERA. Se il gestore non ripristina il servizio entro i termini previsti o non corrisponde gli indennizzi dovuti, presentare un esposto all’ARERA tramite il portale telematico dell’Autorità (www.arera.it), attivando il procedimento di verifica. L’ARERA può irrogare sanzioni al gestore inadempiente.
Passo 3 — Procedura di conciliazione. Prima di adire le vie giudiziarie, è obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione dinnanzi al Servizio di Conciliazione dell’ARERA (o, in alternativa, presso uno degli organismi di mediazione accreditati), ai sensi della delibera ARERA 209/2016/E/com. Si tratta di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Passo 4 — Azione giudiziaria per il risarcimento del danno. Ove il danno subito (spese per acqua in bottiglia, danni alle apparecchiature, perdita di produzione, ecc.) ecceda il valore degli indennizzi automatici, è possibile agire dinnanzi al giudice ordinario per il risarcimento del maggior danno. La competenza spetta al Giudice di Pace per domande non eccedenti i 10.000 euro, al Tribunale per importi superiori. È essenziale conservare tutta la documentazione relativa al disservizio: comunicazioni con il gestore, scontrini di acquisto di acqua minerale, fatture per riparazioni, certificati medici.
In caso di qualità dell’acqua non conforme
Passo 1 — Segnalazione all’ASL e all’ARPA. La prima mossa è segnalare la situazione all’ASL territorialmente competente (soggetto preposto ai controlli sulla qualità dell’acqua potabile) e all’ARPA regionale, per attivare i controlli ufficiali e, se del caso, misure d’urgenza.
Passo 2 — Accesso alle informazioni ambientali. Richiedere formalmente al gestore, con comunicazione scritta, i dati relativi alle analisi periodicamente effettuate sull’acqua distribuita. Il D.Lgs. 195/2005 (che recepisce la Direttiva 2003/4/CE) garantisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. In caso di rifiuto o silenzio, è possibile ricorrere al TAR nel termine di 60 giorni.
Passo 3 — Analisi tecniche autonome. Far effettuare, a proprie spese ma tramite laboratorio accreditato, analisi dell’acqua prelevata dal proprio rubinetto nei parametri di interesse. I referti costituiranno prova documentale del superamento dei valori parametrici.
Passo 4 — Denuncia-querela. Valutare la presentazione di un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per i reati eventualmente configurabili: adulterazione di acque destinate al consumo (art. 440 c.p., norma di severità assai elevata, con pena fino a 15 anni di reclusione); avvelenamento delle acque (art. 439 c.p.); le specifiche fattispecie previste dall’art. 22 del D.Lgs. 18/2023.
Termini da rispettare. La prescrizione dell’azione risarcitoria extracontrattuale è di cinque anni dalla manifestazione del danno (art. 2947, comma 1, c.c.); se il fatto costituisce reato, il termine è quello di prescrizione del reato, se più lungo. Ove il danno si sia manifestato progressivamente nel corso del tempo (come nelle malattie da esposizione prolungata a sostanze chimiche), il termine di prescrizione decorre da quando il danno sia divenuto conoscibile con l’ordinaria diligenza.
In caso di tariffe idriche illegittime
Passo 1 — Contestazione formale in bolletta. Presentare al gestore, con comunicazione scritta, una formale contestazione della bolletta ritenuta non conforme, con indicazione specifica delle voci contestate e delle ragioni della contestazione.
Passo 2 — Servizio di Conciliazione ARERA. Attivare obbligatoriamente la procedura di conciliazione dinnanzi al Servizio di Conciliazione dell’ARERA prima di adire le vie giudiziarie. La procedura è gratuita per l’utente.
Passo 3 — Ricorso al TAR. Se la contestazione riguarda atti amministrativi generali (delibere dell’ARERA o del gestore aventi natura provvedimentale), il rimedio è il ricorso al TAR competente, da proporre nel termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto impugnato. La mancata osservanza del termine comporta l’irricevibilità del ricorso per decadenza.
Considerazioni conclusive
Il percorso evolutivo della giurisprudenza italiana ed europea in materia di diritto all’acqua potabile mostra una traiettoria incoraggiante per il cittadino. Da un’iniziale visione dell’acqua come mero bene economico — oggetto di un rapporto di utenza con il gestore del servizio — si è progressivamente affermata una concezione dell’acqua come diritto fondamentale, suscettibile di tutela piena ed effettiva in tutte le sedi: amministrative, regolatorie e giurisdizionali.
Il D.Lgs. 18/2023, recependo la Direttiva 2020/2184/UE, ha introdotto significative innovazioni normative che rafforzano la posizione del cittadino: il monitoraggio obbligatorio delle sostanze emergenti (PFAS, microplastici), il rafforzamento del diritto all’informazione, la “clausola di equità” che impone agli Stati di garantire l’accesso all’acqua potabile anche alle categorie vulnerabili. Si tratta di disposizioni che ampliano il catalogo degli obblighi a carico dei gestori e delle autorità pubbliche, e correlativamente il perimetro dei diritti azionabili dal cittadino in sede giurisdizionale.
Rimangono, tuttavia, significative lacune e criticità. La frammentazione del sistema di governance del servizio idrico integrato — con la coesistenza di ARERA, Regioni, Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) e gestori — non sempre consente risposte rapide ed efficaci alle emergenze. La qualità dell’acqua distribuita, pur in generale miglioramento, presenta ancora sacche di criticità in talune aree del Paese, con valori di arsenico, nitrati, fluoruri e, soprattutto nelle aree industriali del Nord-Est, di PFAS, che continuano a destare preoccupazione. Il contenzioso PFAS in Veneto, in particolare, è destinato a segnare un prima e un dopo nella tutela del diritto all’acqua potabile in Italia: le sentenze che ne scaturiranno definiranno i criteri di causalità, i parametri di liquidazione del danno alla salute e i limiti della responsabilità dei soggetti pubblici per omessa vigilanza, con effetti che trascenderanno il caso singolo per orientare la giurisprudenza futura.
Per il cittadino che si trovi a dover far valere il proprio diritto all’acqua potabile — che si tratti di un’interruzione del servizio, di un’acqua non conforme ai parametri di legge o di una tariffa illegittima — il messaggio che emerge dall’analisi del diritto vivente è chiaro: gli strumenti giuridici esistono e la giurisprudenza non è indifferente a queste istanze. L’assistenza di un professionista esperto di diritto ambientale e della regolazione dei servizi pubblici locali può fare la differenza tra una tutela effettiva e un diritto rimasto sulla carta.