Sommario
Le acque sotterranee — le falde freatiche e artesiane che scorrono nel sottosuolo, alimentano pozzi privati, sorgenti naturali e acquedotti pubblici — costituiscono la riserva idrica strategica più preziosa e, al tempo stesso, più vulnerabile del nostro Paese. Il loro inquinamento, spesso occultato per anni o decenni dalla lentezza di migrazione dei contaminanti nel sottosuolo, produce effetti che si propagano a distanze di chilometri dall’evento inquinante originario, rendendo assai ardua l’individuazione del responsabile e assai gravoso per il danneggiato l’onere della prova. L’ordinamento italiano — nel recepimento della Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento, attuata con il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, integrato nella disciplina organica del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — ha costruito un sistema di protezione a più livelli che combina obblighi di monitoraggio, standard di qualità ambientale, procedure di bonifica e meccanismi di riparazione del danno. La responsabilità del soggetto inquinatore è declinata su tre piani — amministrativo, civile e penale — con regimi distinti ma convergenti verso il medesimo obiettivo: il recupero della qualità della risorsa idrica compromessa e il risarcimento dei soggetti privati lesi. Il presente contributo ricostruisce il quadro normativo e la giurisprudenza più recente, con particolare attenzione alle azioni concretamente esperibili dal cittadino il cui pozzo, la cui sorgente o la cui salute siano stati pregiudicati dalla contaminazione delle falde sotterranee.
Il principio di diritto
La protezione delle acque sotterranee risponde a un duplice principio fondamentale dell’ordinamento ambientale: il principio di prevenzione, che impone di evitare l’immissione di sostanze inquinanti nelle acque sotterranee o di ridurla al minimo, e il principio “chi inquina paga”, che addossa al soggetto responsabile della contaminazione i costi della bonifica, del ripristino e del risarcimento dei danni causati a terzi. Sul piano europeo, questi principi trovano espressione nell’art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nella Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive, WFD) e nella Direttiva 2006/118/CE relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento — cd. Groundwater Directive — che costituisce la “direttiva figlia” della WFD specificamente dedicata alle acque del sottosuolo.
Nell’ordinamento italiano, il principio di prevenzione è recepito nell’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che «è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo», e nell’art. 104 del medesimo decreto, che elenca le categorie di scarichi tassativamente vietati nelle acque sotterranee. Il principio “chi inquina paga” si traduce nell’art. 239, comma 1, D.Lgs. 152/2006, che pone a carico di «chiunque cagioni una situazione di contaminazione» l’obbligo di adottare le misure di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale, e nell’art. 311 del medesimo decreto, che disciplina il risarcimento del danno ambientale in forma specifica a favore dello Stato. Alla responsabilità civile dell’inquinatore verso i privati provvedono gli artt. 2043 e 2050 c.c., secondo le regole della responsabilità aquiliana e di quella per esercizio di attività pericolose.
Inquadramento sistematico e terminologico
La disciplina europea: dalla WFD alla Groundwater Directive
La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (WFD) ha istituito un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, imponendo agli Stati membri il conseguimento del “buono stato” di tutti i corpi idrici — superficiali e sotterranei — entro il 2027. Per le acque sotterranee, il “buono stato” è determinato dalla combinazione del buono stato chimico (valutato in base ai valori soglia e agli standard di qualità per le sostanze inquinanti) e del buono stato quantitativo (equilibrio tra il prelievo e la ricarica naturale della falda).
La Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (cd. Groundwater Directive) ha specificato i criteri per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri per l’identificazione e l’inversione delle tendenze significative e durature all’aumento delle concentrazioni di inquinanti, e le misure per prevenire o limitare l’introduzione di inquinanti nelle acque sotterranee. È stata recepita in Italia con il D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30, le cui disposizioni sono ora confluite nella disciplina integrata del D.Lgs. 152/2006.
La disciplina nazionale: il D.Lgs. 152/2006 e i corpi idrici sotterranei
Il D.Lgs. 152/2006 dedica alle acque sotterranee una disciplina articolata, distribuita su due parti: la Parte Terza (Tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche) e la Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati).
Nella Parte Terza, gli artt. 74-176 stabiliscono le definizioni, i criteri di classificazione dei corpi idrici sotterranei e gli obiettivi di qualità ambientale. In particolare: l’art. 74, comma 1, lett. l), definisce le “acque sotterranee” come «tutte le acque che si trovano al di sotto della superficie del suolo, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo o il sottosuolo»; l’art. 76 fissa gli obiettivi ambientali per i corpi idrici sotterranei, imponendo il mantenimento o il raggiungimento del buono stato chimico e quantitativo entro il 2027; l’art. 94 stabilisce obblighi specifici di protezione per i corpi idrici utilizzati come fonti di approvvigionamento di acqua destinata al consumo umano, prevedendo l’istituzione di zone di protezione nelle quali sono vietate o soggette a speciali restrizioni le attività che possono compromettere la qualità dell’acqua.
Nella Parte Quarta, il Titolo V (artt. 239-253) disciplina la bonifica dei siti contaminati. I valori di Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per le acque sotterranee, al di sopra dei quali si impone l’avvio delle procedure di caratterizzazione e analisi di rischio, sono fissati nella Tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del Codice. Il superamento di tali soglie nelle acque sotterranee costituisce un indicatore di potenziale contaminazione del corpo idrico e fa scattare gli obblighi procedurali dell’art. 242.
Terminologia tecnico-giuridica essenziale
Corpo idrico sotterraneo: ai sensi dell’art. 74, comma 1, lett. n), D.Lgs. 152/2006, un volume distinto di acque sotterranee contenuto in uno o più acquiferi.
Acquifero: uno o più strati sotterranei di roccia o altri strati geologici di porosità e permeabilità sufficiente da consentire un flusso significativo di acque sotterranee o l’estrazione di quantità significative di acque sotterranee.
Falda freatica (o libera): corpo idrico sotterraneo non confinato, la cui superficie superiore (cd. tavola d’acqua) è a pressione atmosferica e fluttua in risposta alle piogge e ai prelievi.
Falda artesiana (o confinata): corpo idrico sotterraneo intrappolato tra due strati impermeabili, in pressione superiore a quella atmosferica; tipicamente più protetta dalla contaminazione superficiale, ma ugualmente vulnerabile alle contaminazioni profonde.
Plume di contaminazione: la nube o la colonna di inquinanti disciolti nelle acque sotterranee che migra dalla sorgente di contaminazione in direzione del flusso naturale della falda, potendo raggiungere pozzi, sorgenti o punti di emergenza distanti anche diversi chilometri dalla sorgente originaria.
Valori soglia (VS): i valori fissati dalla Tabella 2 dell’Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, il cui superamento nelle acque sotterranee indica il mancato conseguimento del buono stato chimico del corpo idrico, con l’obbligo per le autorità di adottare misure di risanamento nell’ambito dei Piani di Gestione del distretto idrografico.
La fattispecie: il caso concreto
Le principali sorgenti di contaminazione delle acque sotterranee
La casistica giurisprudenziale italiana evidenzia una pluralità di sorgenti di contaminazione delle falde acquifere, riconducibili a origini industriali, agricole, urbane e legate alla gestione dei rifiuti.
Sorgenti industriali. I casi più gravi e complessi riguardano insediamenti industriali che hanno sversato, nel corso di decenni, sostanze chimiche nel suolo o nei corsi d’acqua superficiali, da dove tali sostanze hanno poi migrato nelle falde. Il caso dei solventi clorurati (tetracloroetilene, tricloroetilene, tricloroetano) nelle falde del Nord Italia è emblematico: questi composti, largamente impiegati nell’industria tessile, conciaria e metalmeccanica tra gli anni Sessanta e gli anni Novanta, sono estremamente mobili e persistenti nelle acque sotterranee e costituiscono ancora oggi una delle principali cause di superamento delle CSC nelle falde delle regioni industrializzate. La presenza di siti industriali dismessi con serbatoi interrati in disuso e di vecchie discariche di rifiuti industriali rappresenta un’ulteriore fonte di contaminazione di difficile gestione, spesso aggravata dall’impossibilità di individuare il soggetto responsabile per il decorso del tempo e per i passaggi societari intercorsi.
Sorgenti agricole. L’uso di fertilizzanti azotati e di prodotti fitosanitari in agricoltura è tra le principali cause di inquinamento delle falde nelle aree rurali, con superamento dei valori soglia per nitrati, pesticidi, erbicidi e fungicidi. La Direttiva 91/676/CEE (cd. Direttiva Nitrati), recepita in Italia con il D.Lgs. 152/2006, impone l’individuazione di zone vulnerabili ai nitrati e l’adozione di programmi d’azione obbligatori per ridurre le immissioni di azoto nel suolo. Il superamento dei limiti di legge può configurare tanto la violazione delle prescrizioni del programma d’azione quanto — nei casi più gravi — la fattispecie criminosa dell’art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale).
Sorgenti urbane. La rete fognaria — specie nelle città più antiche — presenta diffuse perdite che possono contaminare le falde superficiali con batteri, virus, nitrati e microinquinanti emergenti. Analogamente, lo smaltimento non autorizzato di acque reflue urbane nel sottosuolo o in corsi d’acqua privi di adeguata impermeabilizzazione costituisce un’ulteriore fonte di contaminazione delle acque sotterranee.
Discariche e depositi di rifiuti. Il percolato prodotto dalla decomposizione dei rifiuti nelle discariche — anche in quelle autorizzate ma non dotate di adeguati sistemi di impermeabilizzazione e raccolta del percolato — può infiltrarsi nel suolo e raggiungere le falde acquifere. La presenza di discariche abusive o di depositi incontrollati di rifiuti speciali e pericolosi costituisce uno dei fattori di rischio più gravi per le acque sotterranee, come ampiamente documentato dalla cronaca giudiziaria relativa alla cd. “Terra dei Fuochi” in Campania e ad altri siti di smaltimento illecito.
Il danno subito dal cittadino
Il cittadino che veda la falda acquifera da cui attinge acqua per uso domestico, agricolo o industriale contaminata per effetto delle attività sopra descritte può subire una molteplicità di danni, tra loro cumulabili:
- Danno alla salute: patologie croniche o acute derivanti dall’ingestione, dall’inalazione o dal contatto cutaneo con acqua contaminata da sostanze chimiche, microbiologiche o radioattive.
- Danno patrimoniale da perdita del pozzo: inutilizzabilità del pozzo privato o della sorgente, con conseguenti spese per l’approvvigionamento idrico alternativo e, nei casi più gravi, impossibilità di continuare l’attività agricola o industriale.
- Danno da deprezzamento immobiliare: riduzione del valore di mercato degli immobili insistenti sull’area o in prossimità della zona di contaminazione, con perdita di opportunità di vendita o di locazione.
- Danno all’attività produttiva: perdita di raccolti agricoli, necessità di abbattimento di bestiame, interruzione di attività manifatturiere dipendenti dall’acqua di falda.
Orientamenti giurisprudenziali
La Corte di Giustizia dell’Unione europea: gli obblighi di monitoraggio e il buono stato chimico
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha progressivamente precisato la portata degli obblighi degli Stati membri in materia di acque sotterranee, con pronunce che incidono direttamente sulle posizioni giuridiche dei cittadini. Con la sentenza del 28 maggio 2020 nella causa C-104/19, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Italia) contro X, la Corte ha chiarito che gli obblighi di monitoraggio e valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei, imposti dalla WFD e dalla Groundwater Directive, hanno efficacia diretta nell’ordinamento degli Stati membri, con la conseguenza che il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale da parte dello Stato — o dei gestori ai quali lo Stato abbia delegato le funzioni di monitoraggio — può essere invocato dal singolo cittadino nelle sedi giurisdizionali nazionali. Con la sentenza del 17 giugno 2021 nella causa C-849/19, Deutsche Umwelthilfe, la Corte ha ulteriormente rafforzato il diritto dei cittadini a esigere il rispetto degli obiettivi di qualità delle acque sotterranee, affermando che le autorità nazionali non possono opporre ragioni di opportunità economica o tecnica al mancato conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva.
Il Consiglio di Stato: la misura in sicurezza d’emergenza e gli obblighi del proprietario
Il Consiglio di Stato ha reso pronunce di grande rilevanza pratica in materia di tutela delle acque sotterranee nell’ambito del più ampio contenzioso sui siti contaminati. Con la sentenza della Sez. IV, n. 5668 del 2020, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità di un’ordinanza del Ministero dell’Ambiente che imponeva al soggetto responsabile della contaminazione l’adozione immediata di misure di messa in sicurezza d’emergenza delle acque sotterranee, consistenti nell’installazione di un sistema di barrieramento idraulico per contenere la migrazione del plume di contaminazione verso i pozzi di approvvigionamento idropotabile presenti a valle della falda. La sentenza ha precisato che l’obbligo di MISE sorge non già al momento della formale dichiarazione della contaminazione da parte dell’autorità competente, bensì al momento in cui il soggetto responsabile abbia avuto conoscenza — anche informale — del superamento delle CSC nelle acque sotterranee, richiedendo quindi un’interpretazione estensiva della nozione di “situazione di contaminazione” rilevante ai fini dell’art. 242 del Codice dell’Ambiente.
Con la successiva sentenza della Sez. IV, n. 7673 del 2021, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’estensione degli obblighi di protezione delle acque sotterranee in relazione all’art. 94 del D.Lgs. 152/2006, confermando che la delimitazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all’uso potabile comporta automaticamente il divieto di svolgimento di attività potenzialmente inquinanti all’interno di tali zone, senza necessità di un ulteriore provvedimento amministrativo di divieto specificamente rivolto all’operatore. Il che significa che l’operatore che svolga attività vietate nella zona di rispetto di un pozzo non può invocare la mancanza di una specifica ordinanza limitativa per escludere la propria responsabilità.
La Cassazione penale: art. 452-bis c.p. e acque sotterranee
La Corte di Cassazione ha progressivamente consolidato, con riferimento all’art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), un orientamento favorevole all’applicazione della fattispecie ai casi di significativa compromissione delle acque sotterranee.
Con la sentenza della Sez. III penale, n. 46726 del 14 novembre 2022, la Cassazione ha confermato la condanna per inquinamento ambientale nei confronti del titolare di un’azienda chimica le cui attività avevano determinato la contaminazione della falda freatica sottostante con solventi clorurati (tetracloroetilene e tricloroetilene), con concentrazioni rilevate alle CSC in misura da dieci a cinquanta volte superiore ai valori soglia della Tabella 2 dell’Allegato 5. La Corte ha ribadito che il requisito della “compromissione significativa e misurabile” delle acque, richiesto dall’art. 452-bis c.p., è integrato: (i) dalla significatività dell’alterazione qualitativa, valutata sia in senso quantitativo (entità del superamento dei valori soglia) sia in senso geografico (estensione del plume di contaminazione); (ii) dalla misurabilità, intesa come verificabilità analitica obiettiva attraverso i metodi standardizzati di campionamento e analisi previsti dalla normativa tecnica di settore.
Con la sentenza della Sez. III penale, n. 8017 del 2023, la Cassazione ha affrontato la questione del concorso tra la fattispecie dell’art. 452-bis c.p. e quella dell’art. 257 del D.Lgs. 152/2006 (omessa bonifica), chiarendo che i due reati sono in concorso formale — e non in rapporto di specialità — poiché l’art. 257 sanziona la condotta omissiva del soggetto che, dopo aver cagionato o scoperto la contaminazione, non procede alla comunicazione e alla bonifica, mentre l’art. 452-bis punisce la condotta commissiva che ha determinato la contaminazione. Il cumulo delle due sanzioni è quindi legittimo e non comporta violazione del principio del ne bis in idem.
La Cassazione civile: la prova del nesso causale e la quantificazione del danno
Sul piano della responsabilità civile, la Corte di Cassazione si è soffermata, in particolare, sulle difficoltà probatorie che caratterizzano i giudizi risarcitori per inquinamento delle acque sotterranee. Con la sentenza della Sez. III civile, n. 1735 del 27 gennaio 2020, la Cassazione ha affermato che in materia di inquinamento delle acque sotterranee il nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno subito dall’attore può essere provato anche mediante presunzioni semplici, quando la natura dei fatti e la complessità dei meccanismi di diffusione degli inquinanti nel sottosuolo rendano particolarmente difficile la prova diretta. La Corte ha precisato che, in questo contesto, non è richiesta la certezza assoluta del nesso causale, ma è sufficiente la prova — secondo il canone del “più probabile che non” — che la condotta del convenuto sia stata una causa necessaria e determinante della contaminazione.
Con la sentenza della Sez. III civile, n. 14830 del 30 maggio 2019, la Corte ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del proprietario di un fondo agricolo le cui acque di irrigazione — provenienti da un pozzo privato — erano risultate contaminate da pesticidi provenienti dall’adiacente stabilimento di una società produttrice di prodotti chimici, affermando che la compromissione del rapporto tra il proprietario e il proprio fondo — il godimento dell’acqua come risorsa naturale e come strumento di produzione — integra un danno esistenziale autonomamente risarcibile, distinto dal danno patrimoniale.
Il TAR Veneto e il contenzioso PFAS: la protezione delle acque sotterranee come diritto azionabile
Il contenzioso amministrativo relativo alla contaminazione da PFAS della falda acquifera del Veneto nord-orientale ha prodotto alcune pronunce di grande interesse sistematico sulla tutela delle acque sotterranee come posizione giuridica soggettiva azionabile in sede amministrativa. Con la sentenza n. 1056 del 14 luglio 2022, il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimazione attiva dei Comuni i cui acquedotti erano alimentati da acque di falda contaminate da PFAS ad agire — nelle more del giudizio civile risarcitorio — in sede cautelare per ottenere l’imposizione, in via d’urgenza, di misure di barrieramento idraulico al gestore degli impianti inquinanti, affermando che la tutela delle acque sotterranee destinate al consumo umano costituisce un interesse legittimo direttamente azionabile dai soggetti pubblici e privati che dipendono dall’utilizzo di tali acque, senza necessità di attendere l’esito del procedimento di bonifica amministrativa.
Consigli operativi
La tutela del cittadino in presenza di inquinamento delle acque sotterranee richiede l’attivazione coordinata di strumenti diversi, in funzione della natura del danno subito e del soggetto responsabile identificabile o identificando. Di seguito un percorso operativo strutturato.
Accertare la contaminazione: le analisi tecniche
Il primo e irrinunciabile passo è l’accertamento tecnico della contaminazione. Il cittadino che sospetti che il proprio pozzo o la propria falda siano inquinati deve: (i) commissionare, a proprie spese e rivolgendosi a un laboratorio accreditato da ACCREDIA, un’analisi chimico-fisica e microbiologica dell’acqua prelevata direttamente dal pozzo o dalla fonte, con un panel analitico ampio e comprensivo delle sostanze maggiormente attese in funzione della tipologia di attività industriale o agricola presunta inquinante (metalli pesanti, idrocarburi, solventi clorurati, PFAS, nitrati, pesticidi); (ii) conservare copia di tutti i referti analitici con data certa, unitamente alla documentazione relativa al pozzo (concessione di escavazione, se disponibile; catasto dei pozzi; eventuali analisi storiche già eseguite dall’ASL o dall’ARPA); (iii) documentare fotograficamente il pozzo, la sorgente e l’area circostante, con indicazione della posizione geografica.
Segnalare alle autorità competenti
La scoperta di una potenziale contaminazione della falda deve essere tempestivamente comunicata: (i) all’ARPA regionale, che ha competenza nella gestione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee e nei poteri di indagine ambientale; (ii) all’ASL territorialmente competente, per le implicazioni sanitarie legate all’utilizzo di acqua non conforme; (iii) al Comune, che può adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.); (iv) alla Regione, ove la contaminazione riguardi un corpo idrico sotterraneo esteso su un territorio più ampio o interessi le zone di rispetto dei pozzi di approvvigionamento idropotabile; (v) al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, se la contaminazione riguarda o minaccia un Sito di Interesse Nazionale (SIN).
Esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali
Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 — che recepisce la Direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale — garantisce a qualsiasi soggetto il diritto di accedere, senza obbligo di dimostrare un interesse, alle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche, inclusi i dati di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee. Il cittadino può richiedere all’ARPA, al Comune e alla Regione: (i) i dati di monitoraggio della rete regionale sulle acque sotterranee relativi all’area di interesse; (ii) gli atti del procedimento di bonifica eventualmente avviato; (iii) le autorizzazioni allo scarico e alla gestione di sostanze pericolose rilasciate alle aziende presenti nell’area. In caso di rifiuto o silenzio, è possibile proporre ricorso al TAR competente entro 30 giorni dal rifiuto (espresso o tacito) a norma dell’art. 116 c.p.a.
Presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica
La contaminazione delle acque sotterranee può configurare reati procedibili d’ufficio: art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), art. 452-quater c.p. (disastro ambientale), art. 257 D.Lgs. 152/2006 (omessa bonifica), art. 137, commi 3 e 5, D.Lgs. 152/2006 (scarico non autorizzato nelle acque sotterranee), art. 256 D.Lgs. 152/2006 (abbandono e deposito incontrollato di rifiuti). L’esposto alla Procura, redatto con l’assistenza di un legale e corredato della documentazione analitica raccolta, consente di attivare l’azione penale e, conseguentemente, di esercitare la facoltà di costituzione di parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno.
Agire in sede civile per il risarcimento del danno
L’azione risarcitoria civile per inquinamento delle acque sotterranee si fonda: (i) sull’art. 2050 c.c. (responsabilità oggettiva per esercizio di attività pericolose), quando l’inquinamento derivi da attività industriali o da attività che comportino l’utilizzo o lo stoccaggio di sostanze pericolose; (ii) sull’art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana ordinaria), negli altri casi; (iii) sull’art. 844 c.c. (immissioni), quando il trasferimento degli inquinanti avvenga per vie naturali tra fondi contigui, come nel caso della migrazione del plume di contaminazione dal fondo del convenuto al fondo dell’attore. Quanto alla prova, il ricorrente deve dimostrare: il danno subito; il nesso causale tra la contaminazione della falda e il danno (provabile anche mediante presunzioni semplici e CTU idrogeologica); la riconducibilità della contaminazione all’attività del convenuto. Il termine di prescrizione è di cinque anni dalla conoscibilità del danno; in caso di reato, il termine di prescrizione del reato, se più lungo.
Ricorrere al giudice amministrativo
Laddove l’autorità pubblica rimanga inerte a fronte della contaminazione delle acque sotterranee — omettendo di adottare le ordinanze di bonifica, di messa in sicurezza o di chiusura delle attività inquinanti —, è possibile proporre: (i) ricorso per silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. al TAR competente; (ii) ricorso cautelare per l’adozione delle misure urgenti necessarie a contenere il danno imminente; (iii) ricorso in opposizione agli atti illegittimi adottati dall’autorità pubblica (ad esempio, ordinanze di bonifica indirizzate al proprietario incolpevole in violazione dei principi fissati dall’Adunanza Plenaria n. 3/2021). I termini per proporre il ricorso al TAR sono di 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato; per il ricorso avverso il silenzio, non vi è un termine di decadenza ma è necessario il preventivo decorso del termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto provvedere.
Considerazioni conclusive
La tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento rappresenta, nell’ordinamento italiano, un settore normativo e giurisprudenziale in rapida evoluzione, sospinto dall’urgenza dei problemi reali che le cronache ambientali continuano a portare all’attenzione dell’opinione pubblica. Dal caso PFAS in Veneto ai solventi clorurati nelle falde della Pianura Padana, dalla “Terra dei Fuochi” ai nitrati nelle aree agricole del Centro-Sud, l’inquinamento delle falde acquifere è un fenomeno pervasivo e strutturale, che richiede risposte giuridiche all’altezza della sua gravità.
Su questo fronte, la giurisprudenza ha compiuto progressi significativi. L’applicazione dell’art. 452-bis c.p. alla contaminazione delle acque sotterranee — con la correlativa responsabilità penale degli amministratori aziendali — ha introdotto un deterrente di significativa portata per i soggetti industriali. Il consolidamento della responsabilità civile oggettiva ex art. 2050 c.c. e l’ammissione della prova per presunzioni nel giudizio sul nesso causale hanno reso più accessibile la tutela risarcitoria per il cittadino danneggiato. La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021 ha finalmente chiarito — in termini che parevano non avere più bisogno di precisazione ma che la prassi rendeva costantemente necessari — che l’obbligo di bonifica grava sull’inquinatore e non sul proprietario incolpevole.
Tuttavia, persistono lacune rilevanti. La lentezza dei procedimenti di bonifica — anche nei casi più gravi — e la scarsa efficacia dell’azione pubblica nei confronti dei responsabili di inquinamenti storici (spesso titolari di aziende nel frattempo fallite o liquidate) rimangono i nodi irrisolti del sistema. La soluzione a questi nodi non può venire solo dalla giurisprudenza, ma richiede scelte di politica legislativa e finanziaria che il legislatore stenta ancora a compiere. In questo contesto, il ruolo del professionista legale — nell’orientare il cittadino verso i rimedi più efficaci, nel costruire la strategia probatoria adeguata al caso concreto, nel presidiare i termini processuali con la necessaria tempestività — è decisivo per trasformare i diritti riconosciuti sulla carta in tutela effettiva nella realtà.