La reputazione professionale online: medici, avvocati, commercianti

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Tre professioni, tre regimi di tutela: la nuova disciplina delle recensioni per il commercio e il turismo (L. 11 marzo 2026, n. 34), il vincolo deontologico dell’avvocato e gli strumenti generali a difesa del medico contro le recensioni lesive.

La L. 11 marzo 2026, n. 34 («Legge annuale sulle piccole e medie imprese»), in vigore dal 7 aprile 2026, ha introdotto al Capo IV (artt. 18-23) una disciplina specifica delle recensioni online, ma limitata ai soli esercizi di ristorazione e alle strutture turistiche: i servizi professionali (medici, avvocati, commercialisti) restano esclusi e continuano a fare affidamento sugli strumenti generali. Le relative Linee Guida attuative dell’AGCM, poste in consultazione pubblica il 30 giugno 2026, si sono chiuse il 15 luglio 2026 e il testo definitivo è a tutt’oggi atteso. Sul fronte forense, il Codice Deontologico Forense è stato modificato con delibera CNF n. 959 del 23 gennaio 2026 (in vigore dal 7 aprile 2026), senza tuttavia incidere sul divieto, già vigente, di rivelare il nominativo dei propri clienti nelle informazioni al pubblico. Sul piano giurisprudenziale, si segnalano Cass. pen., 15 dicembre 2025, n. 39792 (sufficienza dello screenshot come prova), Cass. pen., Sez. V, 2025, n. 26678 (standard di identificabilità della vittima) e Cass. pen., 2026, n. 3299 (rilevanza del contesto complessivo).

Sommario

Prima di scegliere un medico, un avvocato o un ristorante, la stragrande maggioranza degli italiani consulta le recensioni online. Google, Trustpilot, portali specializzati per la sanità e per i servizi legali, TripAdvisor: la reputazione digitale è diventata, per ogni professionista e per ogni esercente, un asset economico tanto importante quanto vulnerabile. Una singola recensione falsa, denigratoria o sproporzionata può incidere in modo significativo sul flusso di nuovi clienti o pazienti, e la sua rimozione — quando ingiustificata — richiede strumenti giuridici spesso poco conosciuti da chi li subisce.

Il quadro normativo che disciplina questo fenomeno è tutt’altro che uniforme. Con la L. 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina organica delle recensioni online, ma l’ha circoscritta esclusivamente al settore della ristorazione e delle strutture turistiche: alberghi, ristoranti, terme, attrazioni. I servizi professionali — medicina, avvocatura, commercialistica, ingegneria, architettura — restano fuori da questo perimetro e continuano ad affidarsi agli strumenti generali dell’ordinamento: l’art. 595 c.p. per la diffamazione, l’art. 2043 c.c. per il risarcimento del danno, l’art. 700 c.p.c. per la tutela cautelare urgente.

A complicare ulteriormente il quadro per gli avvocati interviene un elemento specifico: il Codice Deontologico Forense, che impone limiti stringenti al modo in cui un legale può reagire pubblicamente a una recensione negativa, in particolare il divieto assoluto di rivelare il nominativo del proprio cliente, anche per difendersi da un’accusa ingiusta. Il medico, dal canto suo, si confronta con un vincolo analogo mutuato dal segreto professionale sanitario: rispondere a una recensione confermando o smentendo dettagli clinici può costituire, esso stesso, un illecito.

Il presente articolo ricostruisce comparativamente i tre regimi — quello dei commercianti/esercenti di ristorazione e turismo, oggi disciplinato dalla L. 34/2026; quello degli avvocati, vincolato dalla deontologia forense; quello dei medici, vincolato dal segreto professionale — illustrando per ciascuno gli strumenti di reazione disponibili e i relativi limiti.

Principio di diritto

«Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni o la multa non inferiore a cinquecentosedici euro» — art. 595, comma 3, c.p., applicabile a qualsiasi recensione online lesiva, indipendentemente dal settore economico o professionale coinvolto.

«Costituisce recensione online il giudizio o la valutazione, espressi in qualsiasi forma, riguardanti un’esperienza di consumo relativa a beni o servizi offerti da un professionista» — definizione presupposta dall’art. 19, comma 1, L. 11 marzo 2026, n. 34, che eleva le recensioni, per il perimetro applicativo della legge, a contenuti informativi giuridicamente qualificati, sottoposti a un controllo di legittimità sostanziale.

Il principio cardine che permea l’intera materia è il bilanciamento tra il diritto di critica del consumatore o dell’utente — espressione della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., e, per il segmento coperto dalla nuova legge, funzionale alla trasparenza del mercato — e il diritto alla reputazione professionale del soggetto recensito, anch’esso costituzionalmente presidiato dall’art. 2 Cost. quale espressione della dignità della persona e, per l’esercizio dell’attività economica, dall’art. 41 Cost.

La novità introdotta dalla L. 34/2026 è di rilievo sistematico: per la prima volta, il legislatore individua criteri legali di liceità della recensione — esperienza diretta, caricamento entro termini definiti, genuinità, attualità — che condizionano la stessa qualificazione del contenuto come lecito, a prescindere dalla sua natura offensiva o meno. Ma questo regime, per scelta espressa del legislatore, si applica soltanto all’ambito individuato dall’art. 18, L. 34/2026: imprese della ristorazione e strutture ricettive turistiche. Per ogni altro settore — commercio elettronico generalista, servizi professionali — vale il solo regime generale, con tutti i limiti di tutela che ne derivano.

Inquadramento sistematico e terminologico

La L. 34/2026: un regime speciale, ma dal perimetro ristretto

La L. 11 marzo 2026, n. 34 («Legge annuale sulle piccole e medie imprese»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, dedica il Capo IV (artt. 18-23) alla disciplina delle recensioni online. L’art. 18 ne definisce l’ambito di applicazione, circoscritto alle imprese della ristorazione e alle strutture del settore turistico. L’art. 19 stabilisce i requisiti di liceità della recensione: deve provenire da chi ha avuto un’esperienza diretta del servizio, deve essere caricata entro un termine dalla fruizione, deve essere genuina e attuale. Il comma 2 del medesimo articolo attribuisce all’esercente il diritto di segnalare alla piattaforma le recensioni ritenute illecite e di chiederne la rimozione, richiamando espressamente la procedura di notice and action già prevista dall’art. 16, par. 2, Reg. UE 2022/2065 (Digital Services Act).

L’art. 20, L. 34/2026 vieta in modo assoluto l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e anche tramite intermediari, di recensioni online, apprezzamenti o interazioni: la norma colpisce tanto il mercato dei pacchetti di recensioni false quanto le pratiche più sottili di scambio («lascia una recensione e ricevi uno sconto»). L’art. 21 demanda a linee guida attuative dell’AGCM la definizione dei criteri tecnici e operativi: lo schema preliminare, approvato dall’Autorità il 23 giugno 2026 e posto in consultazione pubblica fino al 15 luglio 2026, ha già raccolto le osservazioni critiche delle associazioni di categoria (FIPE, Federalberghi, FIAVET), che lamentano un trattamento troppo permissivo delle recensioni «incentivate» rispetto al divieto assoluto sancito dalla legge. L’art. 22 prevede infine che le sanzioni amministrative si applichino soltanto alle recensioni pubblicate a partire dal 7 aprile 2026, escludendo l’applicazione retroattiva.

Il limite più significativo della nuova disciplina — e quello di maggiore interesse per un pubblico di professionisti — risiede proprio nel suo ambito di applicazione: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, architetti e ingegneri non rientrano nel perimetro della legge. Per questi professionisti, le recensioni restano regolate esclusivamente dal diritto comune: nessun obbligo di verifica a carico delle piattaforme, nessuna presunzione di autenticità legata alla documentazione fiscale, nessun diritto di segnalazione rinforzato ex lege.

Il vincolo deontologico dell’avvocato: l’art. 35 del Codice Deontologico Forense

Per l’avvocato, la reazione a una recensione negativa è condizionata da un vincolo che non ha equivalenti in altri settori economici: il dovere di corretta informazione disciplinato dall’art. 35 del Codice Deontologico Forense (nella versione risultante dalla delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 959 del 23 gennaio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026, in vigore dal 7 aprile 2026). Il comma 2 dell’art. 35 CDF vieta all’avvocato di fornire informazioni comparative con altri professionisti, nonché informazioni equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Il comma 8 — disposizione di particolare rilievo pratico — vieta all’avvocato di indicare, nelle informazioni al pubblico, il nominativo dei propri clienti, anche qualora questi vi consentano.

La conseguenza pratica è dirompente: un avvocato destinatario di una recensione ingiusta da parte di un ex cliente non può rispondere pubblicamente rivelando i dettagli del mandato, l’esito della causa o le ragioni della presunta insoddisfazione, anche se ciò sarebbe utile a ristabilire la verità dei fatti e anche se il cliente stesso, con la propria recensione, ha già reso pubblica parte della relazione professionale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017, hanno confermato la piena legittimità costituzionale di questo divieto, affermando che la particolarità del ruolo dell’avvocato e il suo status pubblicistico — quale «necessario partecipe dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale» — giustificano restrizioni alla libertà di iniziativa economica che non troverebbero spazio in altri ambiti professionali.

Il vincolo del medico: segreto professionale e riservatezza del paziente

Il medico si confronta con un vincolo strutturalmente analogo, fondato però su basi normative diverse: il segreto professionale sancito dall’art. 622 c.p. e dall’art. 9 del Codice di Deontologia Medica, nonché la disciplina sui dati relativi alla salute di cui all’art. 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR), che li qualifica come categoria particolare di dati meritevole di protezione rafforzata. Un medico destinatario di una recensione negativa da parte di un paziente non può rispondere pubblicamente confermando l’esistenza del rapporto di cura, tanto meno entrando nel merito della diagnosi, della terapia praticata o delle ragioni cliniche di un determinato esito, senza il consenso esplicito del paziente stesso. Questo vincolo opera anche quando la recensione contenga affermazioni false o gravemente lesive: la tutela della riservatezza del paziente prevale sull’interesse del medico a difendersi pubblicamente nel merito.

Recensioni e reputazione online: tre professioni, tre regimi di tutela
L. 34/2026 · Art. 35 CDF · Art. 622 c.p. · Studio Legale Baldari & Colella
Dimensione⚕ Medici⚖ Avvocati🍴 Ristorazione/Turismo
Normativa specificaNessuna; regime generale + tutela dati sanitari (art. 9 GDPR)Nessuna; regime generale + art. 35 CDFL. 34/2026, Capo IV — dal 7.4.2026
Requisiti liceità recensioneDiritto di critica generaleDiritto di critica generaleArt. 19: esperienza diretta, termini, genuinità
Strumenti di reazioneQuerela (3 mesi); diffida; art. 2043 c.c.Querela; diffida; mai rivelare il clienteDiffida + segnalazione rinforzata (art. 19 co. 2) + art. 700 c.p.c. anche verso la piattaforma
Vincoli nella rispostaSegreto professionale (art. 622 c.p.)Art. 35 co. 2/8 CDF: mai nominare il clienteNessun vincolo deontologico specifico
Fonte: L. 34/2026 · Art. 35 CDF · Art. 622 c.p. · Art. 595 c.p. · www.studiobaldari.it

La fattispecie: casi concreti e giurisprudenza

1. La prova della recensione diffamatoria: lo screenshot è sufficiente

Uno dei problemi pratici più ricorrenti per chi subisce una recensione lesiva è la volatilità della prova: il contenuto può essere cancellato dall’autore o rimosso dalla piattaforma in ogni momento. La giurisprudenza penale ha progressivamente ammorbidito il rigore probatorio richiesto in passato.

Cass. pen., 15 dicembre 2025, n. 39792 – Sufficienza dello screenshot come prova della diffamazione online

La Corte ha stabilito che, ai fini della condanna dell’autore di una diffamazione commessa online, è sufficiente la produzione degli screenshot delle frasi offensive, senza che sia necessaria una perizia informatico-forense o un atto notarile di constatazione. Si tratta di un’apertura significativa rispetto a prassi giudiziarie più rigide che, in passato, richiedevano forme di acquisizione più onerose. La pronuncia non esclude, tuttavia, che in sede civile — dove l’onere della prova ha un peso differente e la posta in gioco risarcitoria può essere più elevata — la solidità della documentazione prodotta resti un fattore rilevante ai fini della credibilità della ricostruzione.

2. L’identificabilità della vittima: il limite degli indizi ambigui

Cass. pen., Sez. V, 2025, n. 26678 – Identificabilità della persona offesa e prova a carico dell’accusa

La Corte ha confermato un’assoluzione, ritenendo che l’identificabilità della persona offesa da una recensione o da un commento offensivo debba essere provata dall’accusa in modo rigoroso: nel caso di specie, un riferimento a un codice fiscale parzialmente leggibile in un’immagine allegata al commento non era stato ritenuto sufficiente a garantire un’identificazione sicura e immediata da parte di un numero indeterminato di utenti. Il principio è di segno opposto rispetto a quello, più noto, secondo cui l’identificazione può avvenire anche senza menzione esplicita del nome quando il contesto lo consenta in modo univoco (circostanze di tempo, di luogo, riferimenti professionali): la differenza sta nel grado di certezza richiesto, che deve essere pieno e non meramente indiziario.

3. Il contesto complessivo della recensione o del commento

Cass. pen., 2026, n. 3299 – Rilevanza del contesto generale e della sequenza temporale

La Corte ha ribadito che, nella valutazione di un contenuto diffamatorio pubblicato online, il singolo post o commento non può essere analizzato isolatamente: il contesto generale, la sequenza temporale dei messaggi e il dibattito in cui si inseriscono sono elementi decisivi per accertare sia l’intento diffamatorio sia l’identificabilità della vittima. Anche un’offesa apparentemente generica può integrare il reato se i destinatari sono facilmente individuabili dal pubblico di riferimento specifico (ad esempio, i clienti abituali di un dato esercizio o i pazienti di un dato ambulatorio).

4. La tutela cautelare contro la piattaforma: il caso Torre Annunziata

Trib. Torre Annunziata, ordinanza 13 aprile 2026, R.G. n. 4954/2025 – Tutela cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. contro la piattaforma

Il Tribunale, pronunciandosi su un ricorso relativo a una recensione diffamatoria pubblicata su Google Maps a danno di una struttura ricettiva, ha ordinato alla piattaforma la rimozione immediata del contenuto, condannandola al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.. Il Tribunale ha inoltre respinto l’eccezione della piattaforma secondo cui il tempo trascorso tra la pubblicazione della recensione e la proposizione del ricorso (circa sei mesi) escludesse il periculum in mora: tale ritardo era infatti dovuto alle procedure stragiudiziali già tentate (due diffide, entrambe rigettate), e non a negligenza del ricorrente. La pronuncia conferma che la tutela cautelare urgente è esperibile direttamente nei confronti della piattaforma, e non soltanto nei confronti dell’autore della recensione, quando quest’ultimo sia rimasto inerte o non identificabile.

5. La costituzione di parte civile e il diritto di critica: i limiti consolidati

Cass. pen., Sez. V, 2026, n. 879 – Costituzione di parte civile mantenuta in appello

La Corte ha confermato che la parte civile, una volta ritualmente costituita nel processo penale, rimane tale in ogni grado di giudizio: l’assenza di nuove conclusioni formali in appello non può essere interpretata come una rinuncia implicita alla costituzione, salvo revoca esplicita. La pronuncia è rilevante per il professionista che, dopo aver sporto querela per una recensione diffamatoria, intenda ottenere il risarcimento del danno direttamente nel processo penale, senza dover instaurare un separato giudizio civile.

Tabella sinottica della giurisprudenza citata

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. pen.15.12.202539792Screenshot sufficiente come prova della diffamazione onlineCondanna confermata
Cass. pen., Sez. V202526678Identificabilità della vittima: onere probatorio rigoroso a carico dell’accusaAssoluzione confermata
Cass. pen.20263299Rilevanza del contesto generale e della sequenza temporale dei messaggiCondanna confermata
Trib. Torre Annunziata13.04.2026R.G. 4954/2025Tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. esperibile contro la piattaformaRimozione ordinata + astreinte
Cass. pen., Sez. V2026879Costituzione di parte civile mantenuta in ogni grado senza necessità di rinnovoRicorso rigettato
Cass. civ., SS.UU.19.04.20179861Legittimità del divieto deontologico di rivelare i nominativi dei clientiPrincipio confermato

Il percorso argomentativo delle corti

Perché il legislatore ha escluso i servizi professionali dalla L. 34/2026

La scelta di limitare la nuova disciplina delle recensioni al settore della ristorazione e del turismo non è casuale, ma riflette la genesi politica del provvedimento: la legge nasce da anni di pressione delle associazioni di categoria del comparto turistico-alberghiero (Federalberghi, FIPE-Confcommercio), storicamente esposte al fenomeno delle recensioni false su piattaforme come TripAdvisor e Google Maps, e strutturate per portare avanti un’istanza legislativa unitaria. I servizi professionali, pur soggetti a fenomeni analoghi e talvolta più delicati — una recensione medica ingiusta può coinvolgere questioni di vita, salute e fiducia terapeutica assai più sensibili di un giudizio su un pernottamento — non hanno avuto una rappresentanza altrettanto compatta nel processo di formazione della legge. Il risultato è un vuoto normativo che, allo stato, può essere colmato soltanto attraverso l’applicazione estensiva degli strumenti generali o attraverso futuri interventi legislativi settoriali.

Il diritto di critica del paziente e del cliente: dove si colloca il limite

Anche in assenza di una disciplina specifica, il diritto di critica del paziente o del cliente insoddisfatto non è illimitato: si applicano gli stessi tre requisiti già elaborati dalla Cassazione per la diffamazione in generale — verità del fatto affermato, continenza espressiva, interesse (in questo caso, di natura non pubblica ma individuale-consumeristica) alla condivisione dell’esperienza. Una recensione che riporti fatti falsi («mi ha diagnosticato una malattia inesistente», quando ciò non è accaduto) integra diffamazione a prescindere dal contesto professionale. Una recensione che riporti fatti veri ma con termini gratuitamente offensivi («incompetente e disonesto» riferito alla persona anziché alla prestazione) eccede i limiti della continenza. Una recensione critica ma circostanziata («ho atteso 40 minuti oltre l’orario e nessuno mi ha avvisato») rientra nel legittimo esercizio del diritto di critica, anche se sgradita al professionista recensito.

Le vie di reazione compatibili con i vincoli deontologici e di riservatezza

Per l’avvocato e per il medico, l’impossibilità di rispondere pubblicamente nel merito non equivale all’assenza di rimedi. La via maestra è quella che evita del tutto l’esposizione pubblica di dati riservati: la diffida stragiudiziale inviata direttamente all’autore della recensione, la segnalazione alla piattaforma per violazione dei termini di servizio (che quasi sempre vietano contenuti diffamatori indipendentemente dalla legge applicabile), e infine la querela penale o l’azione civile, che si svolgono in sede riservata e non pubblica, consentendo di far valere argomenti che sarebbe deontologicamente precluso esporre su una bacheca pubblica. In sede di giudizio, inoltre, il segreto professionale non impedisce la produzione di prove riservate: il processo si svolge con garanzie di riservatezza (udienze non pubbliche per specifiche categorie di dati, secretazione degli atti) che non sono replicabili in una risposta social.

Tre errori da evitare nella gestione delle recensioni professionali

Errore n. 1 — Rispondere pubblicamente rivelando dettagli del rapporto professionale. Per l’avvocato, questo viola l’art. 35, co. 8, CDF anche se il cliente ha già reso pubblici quei dettagli con la propria recensione. Per il medico, viola il segreto professionale e la disciplina sui dati sanitari. La violazione espone il professionista a un procedimento disciplinare autonomo, indipendente dalla fondatezza della recensione originaria.

Errore n. 2 — Credere che la L. 34/2026 si applichi anche ai servizi professionali. Molti professionisti, venuti a conoscenza della nuova legge sulle recensioni, ritengono erroneamente di poter invocare gli obblighi di verifica e la presunzione di autenticità previsti dall’art. 19. La legge si applica solo a ristorazione e turismo: per gli altri settori occorre continuare a utilizzare gli strumenti generali.

Errore n. 3 — Attendere passivamente, sperando nella rimozione spontanea. Il termine per la querela ex art. 595 c.p. è di tre mesi dalla conoscenza del fatto: attendere oltre questo termine preclude la via penale, lasciando solo quella civile, più lenta e onerosa.

Consigli operativi

1. Documentare senza esitazione

Catturare screenshot della recensione con data, ora e URL visibili non appena se ne viene a conoscenza. La Cassazione (n. 39792/2025) ha confermato che lo screenshot è prova sufficiente in sede penale: non serve attendere una perizia forense per agire.

2. Verificare l’identificabilità e il contenuto

Valutare se la recensione contiene fatti falsi (diffamazione) o critiche circostanziate ma sgradite (lecite). Verificare se si è identificabili in modo univoco, anche senza il proprio nome esplicito, tenendo conto del contesto complessivo (Cass. n. 3299/2026).

3. Diffida stragiudiziale riservata

Prima di ogni azione pubblica, inviare una diffida formale all’autore, chiedendo la rimozione. Per avvocati e medici, questa via consente di far valere argomenti riservati senza esporli pubblicamente, a differenza di una risposta social.

4. Segnalazione alla piattaforma

Segnalare il contenuto tramite gli strumenti interni della piattaforma. Per ristorazione e turismo, l’art. 19, co. 2, L. 34/2026 rinforza questo diritto richiamando l’art. 16, par. 2, DSA. Per i professionisti, la segnalazione si fonda sui soli termini di servizio della piattaforma.

5. Tutela cautelare urgente anche contro la piattaforma

Se l’autore è inerte o non identificabile, valutare un ricorso ex art. 700 c.p.c. direttamente contro la piattaforma per la rimozione, come confermato da Trib. Torre Annunziata (ord. 13.4.2026), che ha previsto anche una penalità di mora per il ritardo nell’esecuzione.

6. Querela e azione risarcitoria nei termini

Proporre querela ex art. 595 c.p. entro 3 mesi dalla conoscenza del fatto. Valutare la costituzione di parte civile nel processo penale, che rimane valida in ogni grado senza necessità di rinnovo delle conclusioni (Cass. n. 879/2026).

Considerazioni conclusive

La reputazione professionale online si difende oggi con strumenti profondamente diversi a seconda del settore in cui si opera. Chi gestisce un ristorante o una struttura ricettiva può ormai contare, dal 7 aprile 2026, su una disciplina specifica che eleva le recensioni a contenuti giuridicamente qualificati, sanziona il commercio di giudizi falsi e rafforza il diritto di segnalazione. Chi esercita una professione intellettuale — medico, avvocato, commercialista — resta invece nel perimetro del diritto comune, con l’aggravante di vincoli deontologici e di riservatezza che riducono ulteriormente lo spazio di reazione pubblica disponibile.

Questa asimmetria normativa non è priva di conseguenze pratiche: mentre l’albergatore può oggi chiedere alla piattaforma la rimozione di una recensione non genuina invocando un preciso diritto di legge, il medico e l’avvocato devono ancora affidarsi alla querela penale, alla diffida e all’azione risarcitoria — strumenti più lenti, più onerosi, e comunque compatibili con l’obbligo di non esporre pubblicamente informazioni riservate sul rapporto professionale. È ragionevole attendersi che, nei prossimi anni, la pressione delle categorie professionali possa condurre a un’estensione della disciplina, o quantomeno a interventi settoriali analoghi.

Nel frattempo, la combinazione di rapidità nella documentazione, uso mirato della diffida riservata, segnalazione alla piattaforma e, quando necessario, azione giudiziaria tempestiva resta la strategia più efficace per chiunque veda la propria reputazione professionale colpita da una recensione ingiusta — a prescindere dal fatto che indossi un camice, una toga o gestisca un’attività commerciale.

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