Il fideiussore nel vortice del sovraindebitamento altrui: posizione giuridica, rischi concreti e strumenti di difesa

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La posizione del fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento è uno dei temi più vivaci del diritto concorsuale attuale. Due pronunce di legittimità hanno definitivamente segnato il panorama: la Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868 — che ha abbandonato il criterio del “professionista di riflesso” e introdotto quello del “collegamento funzionale” tra garanzia e attività imprenditoriale — e la Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746 — che ha applicato in modo rigoroso questo criterio, escludendo la qualifica di consumatore per il socio-fideiussore coinvolto nella gestione societaria. Sul versante europeo, il quadro è delineato dalla CGUE, Grande Sezione, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău / Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e dalla CGUE, 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras, che hanno fondato la valutazione in concreto della qualifica del garante. Alla data odierna (26 luglio 2026), non risultano pronunce di legittimità specificamente dedicate agli effetti dell’esdebitazione del debitore principale sulla posizione del fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento del CCII — punto ancora affidato alla giurisprudenza di merito, non uniforme. Il D.Lgs. 186/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2025, ha introdotto un’interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR sull’esclusione dalla tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nelle procedure del CCII: norma rilevante per il fideiussore che veda ridotta la propria esposizione nell’ambito della procedura del debitore principale.

SOMMARIO

Prestare una fideiussione è un atto di fiducia — verso un figlio che ha bisogno di un mutuo, un amico che avvia un’attività, un socio che ha bisogno di liquidità — che troppo spesso si trasforma in un incubo quando il debitore garantito non riesce a pagare. Il fideiussore si trova allora esposto alla pressione del creditore, chiamato a rispondere di debiti altrui, spesso senza avere beneficiato in alcun modo del credito per cui si è obbligato.

Quando il debitore principale accede a una procedura di sovraindebitamento, la situazione del fideiussore diventa ancora più complessa. Si aprono domande urgenti e concrete: la procedura del debitore principale salva anche il fideiussore? Il piano del consumatore o il concordato minore del debitore principale cancellano l’obbligazione del garante? Il creditore può ancora agire contro il fideiussore nonostante la procedura? E il fideiussore può a sua volta accedere a una propria procedura di sovraindebitamento?

Le risposte — che questo articolo analizza nel dettaglio, con il supporto della giurisprudenza più recente — sono spesso sorprendenti e non sempre favorevoli al fideiussore: la procedura del debitore principale non lo salva automaticamente, il creditore conserva intatte le sue azioni contro di lui, e la sua eventuale qualifica di consumatore — condizione essenziale per accedere alla procedura più favorevole — dipende da un’analisi concreta del rapporto tra la garanzia prestata e la propria eventuale attività imprenditoriale o professionale.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La fideiussione nel Codice civile: struttura e principi fondamentali

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore) si obbliga personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui (il debitore principale). I principi fondamentali che governano la fideiussione nel Codice civile — e che si riflettono direttamente sulla posizione del fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento — sono:

L’accessorietà (art. 1939 c.c.): la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale che garantisce. Questo principio, che in astratto sembrerebbe proteggere il fideiussore, ha portata limitata nelle procedure di sovraindebitamento: la procedura non elimina il credito del creditore, lo ristruttura o lo soddisfa parzialmente; il vincolo fideiussorio rimane.

La solidarietà (art. 1944 c.c.): salvo patto contrario, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, il che significa che il creditore può agire contro di lui senza dover prima escutere il debitore principale (c.d. beneficio di escussione, che opera solo se espressamente pattuito).

Le eccezioni opponibili (art. 1945 c.c.): il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, tranne quelle personali a quest’ultimo. Questo include l’eccezione di nullità del contratto principale, ma non include l’eccezione relativa alla procedura di sovraindebitamento del debitore principale: l’apertura della procedura o la concessione dell’esdebitazione sono vicende personali del debitore che non si estendono al fideiussore.

Il regresso (art. 1950 c.c.): il fideiussore che ha pagato il creditore ha azione di regresso contro il debitore principale per quanto ha pagato, con gli interessi e le spese. Se il debitore principale ha ottenuto l’esdebitazione, questo diritto di regresso può essere pregiudicato — come si vedrà — nelle procedure di sovraindebitamento.

Il CCII e la posizione del fideiussore: assenza di disciplina espressa

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) non contiene — diversamente da quanto si potrebbe attendersi — una disciplina organica ed espressa della posizione del fideiussore nelle procedure di sovraindebitamento. Il CCII si limita a:

  • Escludere espressamente la possibilità di richiedere misure protettive nei confronti dei diritti di credito dei lavoratori (art. 54, comma 2, CCII), ma non contempla analoga disposizione per i fideiussori;
  • Prevedere, nella composizione negoziata, la possibilità che le misure protettive siano limitate anche nei confronti dei garanti (art. 18, comma 3, CCII per la composizione negoziata), ma non nelle procedure di sovraindebitamento;
  • Richiamare, per le procedure di sovraindebitamento, le disposizioni generali in tema di effetti del concordato preventivo, con rinvii parziali che lasciano aperte molte questioni.

Questa lacuna normativa ha generato un ricco contenzioso giurisprudenziale, in cui i tribunali di merito stanno colmando i vuoti del legislatore con soluzioni non sempre uniformi.

La nozione di “consumatore” e il suo rilievo per il fideiussore

La questione più rilevante — e la più dibattuta — riguarda la qualifica soggettiva del fideiussore che voglia accedere a una procedura di sovraindebitamento in proprio. La distinzione tra consumatore e non consumatore è, nell’ambito del CCII, determinante:

  • Il consumatore (art. 2, comma 1, lett. e), CCII) è la persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Solo il consumatore può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), che è la procedura più favorevole in quanto non richiede il voto dei creditori;
  • Il non consumatore (imprenditore minore, professionista, garante con collegamento funzionale) può accedere al concordato minore (art. 74 CCII) o alla liquidazione controllata (art. 268 CCII).

La questione è: il fideiussore — che ha garantito il debito di un soggetto imprenditoriale — è un consumatore ai fini del CCII? La risposta non è automatica e richiede un’analisi in concreto delle circostanze.

ANALISI DELLA FATTISPECIE

L’effetto della procedura del debitore principale sul fideiussore: nessuna protezione automatica

Il principio fondamentale — spesso misconosciuto dai fideiussori — è che la procedura di sovraindebitamento del debitore principale non salva il fideiussore. Il creditore conserva pienamente il diritto di agire contro il garante per l’intero importo del credito, indipendentemente dall’apertura della procedura e dall’eventuale riduzione o riscadenziamento del credito nell’ambito della stessa.

Questo principio vale per tutte le procedure di sovraindebitamento:

Nel piano del consumatore: l’omologazione del piano del consumatore proposto dal debitore principale vincola i creditori concorsuali a ricevere quanto previsto dal piano, ma non libera il fideiussore. Il creditore che abbia accettato — anche implicitamente — la proposta del debitore conserva la piena azione contro il fideiussore per la parte eventualmente non soddisfatta nel piano. L’art. 1239 c.c. prevede che la remissione del debito concessa al debitore principale non giova al fideiussore se il creditore ha fatto espressa riserva dei suoi diritti contro il fideiussore: nelle procedure di sovraindebitamento, questa riserva opera per effetto del meccanismo stesso della procedura.

Nel concordato minore: anche qui l’omologazione vincola i creditori ma non elimina la garanzia fideiussoria. Il creditore può continuare ad agire contro il garante per la quota del credito non soddisfatta nel concordato. Solo se il concordato prevede espressamente l’estinzione della garanzia — con il consenso del creditore — questa si estingue.

Nella liquidazione controllata: l’esdebitazione del debitore principale, quando viene concessa, libera il debitore dai debiti residui. Ma anche questa liberazione non si estende al fideiussore: per effetto dell’art. 1956 c.c. (liberazione del fideiussore) e della tradizione giurisprudenziale in materia, l’esdebitazione del debitore principale è una vicenda personale di quest’ultimo che non determina l’estinzione dell’obbligazione del garante.

La qualifica del fideiussore: consumatore o non consumatore?

Come anticipato, la questione più controversa e di maggiore impatto pratico riguarda la qualificazione soggettiva del fideiussore ai fini dell’accesso alle procedure di sovraindebitamento in proprio.

La risposta della giurisprudenza — consolidata dalla Cass. n. 5868/2023 (Sezioni Unite) e confermata da Cass. n. 29746/2025 — si articola attorno al criterio del collegamento funzionale:

Il fideiussore è consumatore quando ha prestato la garanzia per scopi estranei alla propria eventuale attività professionale o imprenditoriale, e non esistono legami funzionali significativi tra il fideiussore e l’entità garantita. Rientrano tipicamente in questa categoria:

  • il coniuge che garantisce il mutuo del partner;
  • il genitore che garantisce il mutuo o il finanziamento del figlio che avvia un’attività;
  • l’amico o il collega che garantisce un debito per ragioni affettive o di solidarietà personale, senza interessi economici propri nell’impresa garantita.

Il fideiussore non è consumatore quando la garanzia è espressione di un interesse imprenditoriale proprio, desumibile da:

  • partecipazione rilevante al capitale sociale della società garantita;
  • svolgimento di cariche amministrative (amministratore, consigliere di amministrazione, direttore generale);
  • interesse economico diretto o indiretto al successo dell’impresa garantita;
  • prestazione della garanzia in modo sistematico nell’ambito della propria attività professionale.

In questi casi, il fideiussore non può accedere al piano del consumatore, ma può accedere al concordato minore (se esercita o ha esercitato attività d’impresa o professionale) o alla liquidazione controllata.

Il diritto di regresso del fideiussore che paga: cosa rimane dopo l’esdebitazione

Se il fideiussore paga il creditore — perché il debitore principale non ha pagato, anche in conseguenza della procedura di sovraindebitamento — acquista un diritto di regresso contro il debitore principale per quanto ha pagato (art. 1950 c.c.).

Questo diritto di regresso è un credito del fideiussore verso il debitore principale. La questione rilevante è: questo credito di regresso è esdebitato se il debitore principale ottiene l’esdebitazione nella procedura di sovraindebitamento?

La risposta è dipendente dal momento in cui il fideiussore ha pagato:

  • Se il fideiussore ha pagato prima dell’apertura della procedura: il suo credito di regresso è un credito concorsuale, che partecipa alla procedura del debitore principale. Se il debitore principale ottiene l’esdebitazione, questo credito viene esdebitato nella stessa misura degli altri crediti concorsuali;
  • Se il fideiussore ha pagato dopo l’esdebitazione del debitore principale: il credito di regresso sorge dopo l’esdebitazione. La dottrina è divisa sulla sorte di questo credito: secondo un’interpretazione, il fideiussore che paga dopo l’esdebitazione acquista comunque un diritto di regresso perché il credito nasce da un evento successivo all’esdebitazione; secondo un’interpretazione più restrittiva, l’esdebitazione ha già estinto il debito del garante principale e il regresso non sorge.

L’accesso del fideiussore alle procedure di sovraindebitamento in proprio

Il fideiussore che sia sovraindebitato in conseguenza delle garanzie prestate può accedere in proprio alle procedure di sovraindebitamento del CCII, naturalmente se ne ricorrono i presupposti soggettivi e oggettivi.

La scelta della procedura dipende dalla qualifica soggettiva:

Se il fideiussore è consumatore: può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), includendo nel suo passivo sia il debito da fideiussione (per l’importo di cui è stato escusso o di cui è esposto) che gli eventuali altri debiti personali.

Se il fideiussore non è consumatore (socio-fideiussore con collegamento funzionale all’impresa garantita): può accedere al concordato minore (art. 74 CCII), che richiede il voto dei creditori, o alla liquidazione controllata (art. 268 CCII). Il concordato minore è preferibile quando il fideiussore ha ancora un’attività o intende proporre un piano ai creditori.

Il fideiussore del consumatore: una questione ancora aperta riguarda il caso speculare — il fideiussore di un consumatore. Questa figura non è espressamente regolata dal CCII, e la giurisprudenza non ha ancora elaborato principi univoci. La posizione più ragionevole — che la dottrina prevalente sostiene — è che il fideiussore di un consumatore possa qualificarsi come consumatore esso stesso, qualora la garanzia sia stata prestata per finalità personali e non imprenditoriali, indipendentemente dalla natura della posizione del debitore garantito.

IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La svolta delle Sezioni Unite: Cass. civ., SS.UU., ord. 27 febbraio 2023, n. 5868

La pronuncia fondamentale sull’intera materia è la Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27 febbraio 2023, n. 5868. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, Dumitras), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale, stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (c.d. atti strumentali in senso proprio).

La decisione delle Sezioni Unite non si è limitata a recepire il principio espresso dalla Corte di Giustizia ma ne ha chiarito la portata e i criteri applicativi, individuando i parametri oggettivi di accertamento del collegamento funzionale come il ruolo gestorio, l’entità della partecipazione e l’interesse economico diretto o mediato alla concessione del credito.

Questa pronuncia ha definitivamente abbandonato il vecchio criterio del “professionista di riflesso” — secondo cui il fideiussore di un debito imprenditoriale era automaticamente qualificato come professionista — e ha introdotto una valutazione in concreto, che valorizza la prospettiva soggettiva del garante e non del debitore garantito.

Il caso del socio-fideiussore: Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746

La più recente e impattante pronuncia di legittimità è la Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 novembre 2025, n. 29746, che ha applicato il criterio delle Sezioni Unite alle procedure di sovraindebitamento. La Prima Sezione civile della Corte di cassazione ha confermato l’orientamento restrittivo in tema di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ribadendo l’incompatibilità dello strumento con situazioni di indebitamento caratterizzate da una significativa componente di origine imprenditoriale o professionale.

La decisione trae origine dal reclamo proposto da un creditore avverso l’omologazione di un piano del consumatore disposta dal Tribunale di Cremona in favore di una persona fisica gravata, in larga parte, da obbligazioni derivanti da fideiussioni prestate a favore di due società commerciali nelle quali la debitrice aveva rivestito, per lungo tempo, la qualità di socia di maggioranza e di amministratrice. La Corte d’Appello di Brescia, accogliendo il reclamo, aveva revocato l’omologa escludendo la qualifica soggettiva di consumatore: statuizione poi integralmente confermata in sede di legittimità.

Alla luce della sentenza n. 29746/2025, non può essere qualificato consumatore il soggetto che, pur essendo persona fisica, abbia prestato fideiussioni strettamente funzionali all’attività di società nelle quali rivestiva ruoli gestori o abbia detenuto partecipazioni rilevanti.

Nel caso deciso con la n. 29746/2025, la Corte legge come indici convergenti la qualità di socia di maggioranza, l’esercizio prolungato di cariche amministrative, la tempistica delle fideiussioni a ridosso della cessazione dalla gestione e, soprattutto, la funzione delle garanzie come supporto alla sopravvivenza dell’impresa, ravvisando uno “strettissimo collegamento” tra garanzia e attività imprenditoriale.

Il fondamento europeo: CGUE, causa C-74/15, Tarcău

Il fondamento europeo di tutta questa elaborazione giurisprudenziale è la CGUE, Grande Sezione, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcău / Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA, che ha ribaltato totalmente l’orientamento tradizionale, affermando la necessità di dare rilevanza non all’oggetto del contratto principale bensì alla posizione soggettiva del garante. La Corte di Giustizia ha affermato che, nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

Il fideiussore coinvolto nella gestione: Trib. Salerno, 13 giugno 2023

Il Tribunale di Salerno, 13 giugno 2023 ha precisato, con riferimento al concordato minore, che il debitore, nella qualità di socio e fideiussore coinvolto nella gestione dell’impresa, non può attivare la procedura del consumatore, ma ha accesso alla procedura di concordato minore, seppur limitatamente a quello di tipo liquidatorio, non avendo nell’attualità alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, ben potendo definire con detto strumento l’intera propria posizione debitoria, che deriva sia da debiti personali sia da debiti di natura non consumeristica.

Questa pronuncia è particolarmente utile sul piano operativo: chiarisce che il fideiussore-socio che ha cessato la propria attività non è escluso da tutte le procedure, ma accede al concordato minore liquidatorio — non in continuità (che richiederebbe un’attività in corso) ma liquidatorio, con apporto di finanza esterna.

Il fideiussore puro: orientamento permissivo

Quando il fideiussore non ha alcun collegamento funzionale con l’impresa garantita — il classico caso del coniuge, del genitore, dell’amico — la giurisprudenza di merito ha generalmente riconosciuto la qualifica di consumatore, consentendo l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti. Il Tribunale di Grosseto ha omologato un piano del consumatore proposto da una debitrice che aveva garantito debiti altrui per ragioni di solidarietà familiare, ritenendo che la garanzia fosse stata prestata per finalità estranee a qualsiasi attività professionale o imprenditoriale della garante.

Il creditore del fideiussore nella procedura del debitore principale

La questione degli effetti della procedura del debitore principale sul fideiussore è affrontata dalla Corte d’Appello di Venezia, decreto 29 luglio 2019, che ha stabilito che fino al momento del pagamento, il fideiussore, pur titolare di un diritto di credito per titolo e causa anteriore alla data di pubblicazione del ricorso, che gli consente di assumere la qualifica di soggetto creditore del debitore concordatario, è da considerarsi solo un creditore eventuale e futuro, rispetto al quale il concordato è obbligatorio.

Questa pronuncia — maturata nel contesto del concordato preventivo ma applicabile per analogia al sovraindebitamento — chiarisce che il fideiussore che ha già pagato può partecipare come creditore alla procedura del debitore principale in via di regresso; il fideiussore che non ha ancora pagato è invece un creditore futuro ed eventuale, la cui partecipazione alla procedura è subordinata all’escussione da parte del creditore principale.

Quadro sinottico delle pronunce

OrganoData / n.OggettoPrincipioRilevanza operativa
CGUE, Grande Sez.19.11.2015, causa C-74/15, Tarcău / Intesa SanpaoloQualifica del fideiussore come consumatoreIl giudice deve valutare in concreto la posizione del garante, non quella del debitore principaleFondamento europeo del collegamento funzionale
CGUE14.09.2016, causa C-534/15, DumitrasConferma TarcăuStessa impostazione: valutazione soggettiva del garanteConferma dell’orientamento europeo
Cass. civ., SS.UU.ord. 27.02.2023, n. 5868Fideiussore e disciplina consumeristicaAbbandonato il “professionista di riflesso”: valutazione in concreto del collegamento funzionaleCriterio vincolante per tutti i giudici nazionali
Cass. civ., Sez. Isent. 11.11.2025, n. 29746Socio-fideiussore e piano del consumatoreIl socio-fideiussore con partecipazione rilevante e cariche gestorie non è consumatoreEsclusione del piano del consumatore per il fideiussore imprenditoriale
Cass. civ., Sez. In. 25612/2025Fideiussore e collegamento funzionaleConferma del criterio della Cass. n. 29746/2025Orientamento consolidato di legittimità
Trib. Salerno13.06.2023Socio-fideiussore e concordato minoreAccesso al concordato minore liquidatorio per il socio-fideiussore che ha cessato l’attivitàVia alternativa al piano del consumatore
App. Veneziadecreto 29.07.2019Fideiussore come creditore nella procedura del debitore principaleIl fideiussore che ha pagato è creditore in via di regresso; quello che non ha pagato è creditore eventualePartecipazione del fideiussore alla procedura del debitore
Trib. Grosseto2021Fideiussore puro e qualifica di consumatoreLa garanzia prestata per ragioni familiari senza collegamento imprenditoriale = consumatoreVia al piano del consumatore per il fideiussore puro

PROFILI OPERATIVI

La valutazione preventiva: consumatore o non consumatore?

Prima di qualsiasi altra considerazione, il fideiussore che intende accedere a una procedura di sovraindebitamento deve effettuare una valutazione onesta e documentata della propria posizione rispetto al criterio del collegamento funzionale. Gli elementi da analizzare sono:

  • La partecipazione al capitale sociale dell’entità garantita: una quota superiore al 10-15% del capitale di una società è generalmente considerata “rilevante” dalla giurisprudenza;
  • Il ruolo gestorio: la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, socio di s.n.c. o accomandatario di s.a.s. integra quasi sempre il collegamento funzionale;
  • La tempistica della garanzia: le fideiussioni prestate durante il periodo di gestione attiva hanno più probabilità di essere qualificate come imprenditoriali rispetto a quelle prestate in momenti lontani da qualsiasi attività;
  • La causale dichiarata: se la garanzia era esplicitamente funzionale alla sopravvivenza dell’impresa, il collegamento è più facile da dimostrare per il creditore;
  • La cessazione dall’attività: come precisato dalla Cass. n. 29746/2025, la cessazione dall’attività al momento del ricorso non è di per sé sufficiente a riconfigurare la garanzia come atto consumeristico se il collegamento funzionale esisteva al momento della sua prestazione.

Come il fideiussore può difendersi nell’ambito della procedura del debitore principale

Se è il debitore principale ad accedere alla procedura — e il fideiussore è rimasto fuori — il garante ha alcuni strumenti di difesa specifici:

Partecipazione alla procedura: il fideiussore che ha già pagato il creditore ha diritto di partecipare alla procedura come creditore in via di regresso, presentando domanda di ammissione al passivo. È importante che questo diritto venga esercitato nei termini della procedura, pena l’esclusione dal concorso.

Monitoraggio della procedura: il fideiussore che non ha ancora pagato ha interesse a monitorare l’andamento della procedura del debitore principale, per comprendere se e in quale misura il creditore sarà soddisfatto dalla procedura (riducendo di conseguenza la propria esposizione residua) e per prepararsi a eventuali azioni del creditore nei suoi confronti.

Opposizione all’omologazione: in alcune situazioni, il fideiussore può avere interesse a opporsi all’omologazione del piano del debitore principale, se ritiene che il piano sia formulato in modo da pregiudicare eccessivamente le sue possibilità di regresso. La legittimazione del fideiussore a opporsi all’omologazione non è pacifica in giurisprudenza, ma alcuni tribunali l’hanno riconosciuta.

CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO

  • Prima di scegliere la procedura, analizzare con attenzione il proprio rapporto con l’entità garantita: partecipazione al capitale, ruoli gestori, durata del coinvolgimento, tempistica della garanzia rispetto all’attività svolta. Se esiste un collegamento funzionale significativo, il piano del consumatore non è accessibile (Cass. n. 29746/2025): il tentativo di accedervi espone al rischio di revoca dell’omologazione su reclamo del creditore.
  • Se si è fideiussore di debiti societari senza aver mai avuto partecipazioni rilevanti o ruoli gestori nell’impresa garantita (coniuge, genitore, amico), si è verosimilmente consumatori: raccogliere tutta la documentazione che attesta questo: assenza di partecipazioni societarie, assenza di cariche, motivazione personale della garanzia prestata. Questi elementi vanno esposti nella relazione dell’OCC.
  • Non attendere che il creditore agisca: il fideiussore che sa che il debitore principale è insolvente o ha aperto una procedura di sovraindebitamento deve attivarsi immediatamente. Aspettare l’escussione prima di valutare la propria posizione è quasi sempre un errore: i tempi della procedura si accumulano e le opzioni si restringono.
  • Se il debitore principale accede a una procedura e si è fideiussori, presentare tempestivamente domanda di ammissione al passivo della procedura come creditori in via di regresso (anche in via condizionale, se non si è ancora stati escussi), per non perdere il diritto di partecipare alla distribuzione dell’attivo.
  • Ricordare che l’esdebitazione del debitore principale non estingue l’obbligazione del fideiussore: il creditore conserva intatta l’azione contro il garante per la parte non soddisfatta. Non fare affidamento sulla procedura del debitore principale come se fosse una protezione automatica.
  • Se si è socio-fideiussore che ha cessato l’attività e il piano del consumatore è precluso, valutare il concordato minore liquidatorio: come precisato dal Trib. Salerno (13.06.2023), questa procedura è accessibile anche all’ex imprenditore-garante e consente di regolare l’intera posizione debitoria, inclusi i debiti da fideiussione.
  • Nella procedura familiare ex art. 66 CCII, il fideiussore che ha garantito i debiti del coniuge e che è sovraindebitato in conseguenza di questa garanzia può accedere congiuntamente al coniuge debitore principale, se il sovraindebitamento ha un’origine comune e i coniugi sono ancora legalmente coniugati (o conviventi). Questa opzione consente di affrontare unitariamente la crisi con un unico gestore della crisi.
  • Il D.Lgs. 186/2025 ha chiarito che le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti nelle procedure CCII sono escluse dalla tassazione: verificare se questa norma si applica anche alla riduzione del debito del fideiussore nell’ambito di una propria procedura di sovraindebitamento, poiché le implicazioni fiscali possono essere rilevanti nella costruzione del piano.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il fideiussore nel sovraindebitamento è una figura che merita attenzione specifica, perché si trova in una posizione doppiamente svantaggiata: esposto alle azioni del creditore (che la procedura del debitore principale non neutralizza) e incerto sulla propria qualifica soggettiva (che determina la procedura accessibile per la propria crisi).

La giurisprudenza degli ultimi anni — con il fondamentale contributo delle Sezioni Unite (n. 5868/2023) e della pronuncia del 2025 (n. 29746) — ha elaborato un criterio ragionevole e praticabile per rispondere alla domanda più urgente: il fideiussore può accedere al piano del consumatore? La risposta è: dipende. Dipende dal tipo di garanzia prestata, dal rapporto con l’impresa garantita, dalla funzione economica della fideiussione. Non è una risposta comoda, ma è una risposta onesta, che impone una valutazione in concreto di ogni situazione.

Per chi si trova nella posizione scomoda del fideiussore — quella persona che ha firmato per aiutare qualcuno e si ritrova a dover pagare per lui — il messaggio del diritto vivente è chiaro: la tutela esiste, ma va cercata con consapevolezza e con il supporto di professionisti capaci di inquadrare correttamente la propria posizione soggettiva, prima di scegliere la strada procedurale da percorrere.

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