Art. 10 c.c., artt. 96-98 L.d.A. e Cassazione n. 1169/2026: quando l’uso dell’immagine è illecito, il prezzo del consenso come criterio risarcitorio e la tutela penale.
Sommario.
Il diritto all’immagine è uno dei diritti della personalità più antichi e al tempo stesso più dinamici del nostro ordinamento. Antico, perché il Codice civile del 1942 già ne prevedeva la tutela nell’art. 10 c.c., e la L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) disciplinava all’art. 96 le condizioni per la lecita riproduzione del ritratto altrui. Dinamico, perché nessun diritto ha subito trasformazioni così profonde nell’era digitale: la fotografia di un privato cittadino può oggi essere scattata, pubblicata e condivisa in tutto il mondo in pochi secondi, raggiungendo un pubblico che nessuno strumento precedente avrebbe mai potuto raggiungere.
L’immagine di una persona — il suo volto, le sue sembianze fisiche, la sua rappresentazione visiva — è un elemento costitutivo della sua identità e della sua dignità. L’uso non autorizzato di questa rappresentazione può ledere interessi di natura molto diversa: la riservatezza, quando l’immagine è captata in luoghi o momenti privati; la reputazione, quando è accostata a contesti denigratori; gli interessi economici, quando è sfruttata commercialmente senza consenso; l’identità digitale, quando è manipolata attraverso tecniche di deepfake.
Il sistema di tutele offerto dall’ordinamento italiano si articola su due binari paralleli e cumulabili: quello civile, fondato sull’art. 10 c.c., sugli artt. 96-98 L.d.A. e sull’art. 2043 c.c., che mira alla rimozione dell’abuso e al risarcimento del danno; e quello penale, fondato principalmente sull’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) e sull’art. 612-ter c.p. (diffusione di immagini sessualmente esplicite), che sanziona le violazioni più gravi. A questi si affiancano la tutela del marchio sul ritratto ex art. 8 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) e la tutela dei dati personali ex artt. 4 e 9 Reg. UE 2016/679 (GDPR).
La recente Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1169 del 20 gennaio 2026 segna un passaggio di sistema nella quantificazione del danno risarcibile: il criterio del «prezzo del consenso» — la somma che il titolare avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzare la pubblicazione — si applica ora anche all’uso dell’immagine da parte di enti non lucrativi, superando la limitazione che fino a quel momento circoscriveva la tutela patrimoniale ai soli utilizzi commerciali in senso stretto.
Principio di diritto
«Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente» — art. 96, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633.
«Qualora l’immagine di una persona … sia esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria … può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni» — art. 10 c.c..
La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1169 del 20 gennaio 2026 ha ulteriormente precisato: la lesione del diritto all’immagine non genera automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile in re ipsa, ma comporta sempre la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale attraverso il criterio del «prezzo del consenso». Questo criterio — la somma che il titolare avrebbe ragionevolmente richiesto per concedere l’autorizzazione alla pubblicazione — si applica non solo all’uso da parte di soggetti commerciali, ma anche a quello da parte di enti non lucrativi che utilizzano l’immagine per aumentare la propria visibilità, accrescere il seguito o rendere più efficace la propria comunicazione, ricavando così un’utilità comunicativa economicamente apprezzabile.
Sul piano penale, l’art. 615-bis c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. (privata dimora). La norma tutela la dimensione «spaziale» della privacy visiva: il diritto a non essere fotografati o filmati nei propri luoghi privati senza consenso.
Inquadramento sistematico e terminologico
Il quadro civile: art. 10 c.c. e artt. 96-98 L. 633/1941
La tutela civile del diritto all’immagine si fonda su un sistema a due livelli. Il primo livello è costituito dagli artt. 96-98 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), che disciplinano specificamente il ritratto fotografico: l’art. 96 stabilisce la regola del consenso; l’art. 97 prevede le eccezioni; l’art. 98 prescrive che anche nei casi in cui il ritratto è lecitamente pubblicato, esso non deve recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta. Il secondo livello è costituito dall’art. 10 c.c., che prevede la tutela inibitoria (cessazione dell’abuso) e il risarcimento del danno in tutti i casi di esposizione o pubblicazione non autorizzata dell’immagine.
La Cassazione ha chiarito che il consenso al trattamento dell’immagine può essere sia espresso (scritto o verbale) sia tacito, ma deve essere sempre specifico quanto al contesto e alle finalità dell’utilizzo. Il consenso alla pubblicazione per una finalità (ad esempio, un servizio giornalistico) non autorizza l’utilizzo per una finalità diversa (ad esempio, la pubblicità commerciale). Il consenso è inoltre revocabile, salvo che la revoca sia abusiva o contraria alla buona fede in relazione agli affidamenti già creati.
Le eccezioni al consenso: l’art. 97 L. 633/1941
L’art. 97 L. 22 aprile 1941, n. 633 prevede che il ritratto possa essere esposto o messo in commercio senza il consenso della persona ritratta quando ciò sia giustificato dalla notorietà della persona, dall’ufficio pubblico da essa ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione sia connessa a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Tuttavia — e questo è il limite cruciale — le stesse eccezioni non si applicano quando la riproduzione è connessa a scopi commerciali o pubblicitari, anche se la persona è notoria. Il personaggio famoso vede ridursi la propria sfera di protezione rispetto alla vita pubblica e professionale, ma conserva integro il diritto all’immagine nella sfera privata e in relazione a qualsiasi uso commerciale non autorizzato.
La dimensione patrimoniale del diritto all’immagine
Il diritto all’immagine ha una duplice natura: è al contempo un diritto della personalità (con tutela non patrimoniale) e un diritto patrimoniale (con un valore economico sfruttabile attraverso accordi commerciali). La Cass. civ., Sez. I, n. 22513 del 2004 aveva già affermato che la pubblicazione abusiva del ritratto di persona notoria per finalità commerciali dà luogo al risarcimento del pregiudizio economico corrispondente alla perdita della facoltà di offrire al mercato l’uso del proprio ritratto. La pronuncia del 2026 (ord. n. 1169) ha esteso questo principio: anche per le persone non note, e anche nei confronti di soggetti non commerciali, l’uso dell’immagine che generi un’utilità comunicativa apprezzabile è monetizzabile attraverso il prezzo del consenso.
Il profilo penale: art. 615-bis c.p. e art. 612-ter c.p.
La tutela penale del diritto all’immagine si concentra su due fattispecie principali. L’art. 615-bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata) tutela la dimensione «spaziale» della privacy visiva: punisce chi capta immagini di persone all’interno di luoghi di privata dimora senza il loro consenso. La norma si applica alle installazioni di telecamere, ai droni che riprendono l’interno di abitazioni, alle fotografie effettuate attraverso finestre aperte. L’art. 612-ter c.p. (introdotto dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, e modificato dalla L. 2 dicembre 2025, n. 181) tutela la dimensione «dinamica» del diritto all’immagine: punisce la diffusione non consensuale di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito.
| Dimensione | ⚖ Tutela Civile | ⚖ Tutela Penale |
|---|---|---|
| Base normativa | Art. 10 c.c.; artt. 96-98 L. 633/1941; artt. 2043-2059 c.c.; artt. 4 e 9 GDPR | Art. 615-bis c.p. (vita privata); art. 612-ter c.p. (immagini sessuali); art. 494 c.p. (deepfake) |
| Condotta tipica | Riproduzione/uso senza consenso o con pregiudizio al decoro; uso commerciale non autorizzato | Captazione in luoghi privati; diffusione non consensuale di immagini intime |
| Rimedio | Inibitoria; risarcimento patrimoniale (prezzo del consenso, Cass. n. 1169/2026) e non patrimoniale (se provato) | 615-bis: reclusione 6 mesi–4 anni; 612-ter: reclusione 1–6 anni + multa; aggravanti L. 181/2025 |
| Procedura | Azione civile o art. 700 c.p.c. (urgente); procedura Garante ex art. 144-bis D.Lgs. 196/2003 | Querela entro 3 mesi (art. 612-ter); d’ufficio per art. 615-bis; parte civile nel processo penale |
| Minori | Consenso di entrambi i genitori (Cass. n. 23018/2024); prezzo del consenso anche per enti non lucrativi (Cass. n. 1169/2026) | Concorso con artt. 600-ter ss. c.p. se minorenne; pene molto più severe |
La fattispecie: casi concreti e giurisprudenza
1. L’uso commerciale dell’immagine senza consenso: il caso paradigmatico
La violazione più frequentemente trattata dalla giurisprudenza riguarda l’uso non autorizzato dell’immagine altrui per finalità pubblicitarie o promozionali: fotografie di persone (anche non famose) utilizzate in campagne pubblicitarie, materiali di marketing, volantini, siti web commerciali, senza che l’interessato abbia prestato il proprio consenso o abbia ricevuto un compenso. La Cassazione ha costantemente affermato che l’uso commerciale dell’immagine altrui senza consenso è illecito ai sensi degli artt. 96 e 10 c.c., e che il danno patrimoniale è liquidabile attraverso il criterio del prezzo del consenso: la somma che l’interessato avrebbe ragionevolmente chiesto per prestare il proprio consenso all’utilizzo, tenendo conto della notorietà della persona, del contesto dell’utilizzo, della durata e dell’ampiezza della diffusione.
Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2006, n. 11491 – Consenso tacito all’uso commerciale dell’immagine
La Corte ha affermato che il consenso all’utilizzazione commerciale della propria immagine ai sensi dell’art. 96 della L. 22 aprile 1941, n. 633, può anche essere tacito. Il consenso tacito, tuttavia, deve essere desumibile da comportamenti concludenti della persona ritratta inequivocabilmente indicativi della sua accettazione dell’utilizzo: la mera tolleranza passiva non è sufficiente. La pronuncia è rilevante perché delimita i confini di questa forma implicita di consenso: non basta che la persona abbia partecipato a un evento fotografato, né che abbia visto le proprie foto pubblicate in precedenza senza protestare formalmente, per ritenere che abbia acconsentito tacitamente a qualsiasi utilizzo futuro della propria immagine.
2. I personaggi pubblici e la dottrina Von Hannover
Per i personaggi notori — politici, attori, sportivi, imprenditori di fama pubblica — il bilanciamento tra diritto all’immagine e libertà di stampa e di informazione è stato compiutamente sviluppato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in due pronunce fondamentali.
Corte EDU, Sez. III, 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania, ric. n. 59320/00
La Corte ha affermato che la principessa Carolina di Monaco, pur essendo un personaggio di grande notorietà, godeva di piena protezione del diritto all’immagine nella sua vita privata. Le fotografie scattate dai paparazzi durante attività quotidiane (fare spese, accompagnare i figli a scuola, trascorrere il tempo libero) non contribuivano ad alcun dibattito di interesse pubblico e pertanto non potevano essere giustificate dall’esigenza informativa. La pronuncia ha elaborato il test del «contributo al dibattito di interesse generale»: la pubblicazione di immagini di un personaggio pubblico senza consenso è lecita soltanto quando contribuisce a un dibattito di genuino interesse collettivo, non quando soddisfa la mera curiosità del pubblico.
Corte EDU, Grande Camera, 7 febbraio 2012, Von Hannover c. Germania (n. 2), ric. nn. 40660/08 e 60641/08
Nella seconda pronuncia Von Hannover, la Grande Camera ha confermato e raffinato il test elaborato nel 2004, individuando i criteri che devono guidare il bilanciamento tra il diritto all’immagine (art. 8 CEDU) e la libertà di stampa (art. 10 CEDU): (i) il contributo della foto a un dibattito di interesse generale; (ii) la notorietà della persona ritratta e il suo ruolo nel fatto rappresentato; (iii) il comportamento precedente della persona rispetto alla propria esposizione pubblica; (iv) il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione; (v) le circostanze in cui le foto sono state scattate. La Grande Camera ha affermato che questi criteri costituiscono il framework europeo vincolante per tutte le giurisdizioni degli Stati membri del Consiglio d’Europa nella risoluzione dei conflitti tra immagine e stampa.
3. Immagini di minori online e sharenting: la tutela rafforzata
La pubblicazione non autorizzata di immagini di minori — su social media, siti web, materiali promozionali — ha dato vita a un filo giurisprudenziale di particolare rigore. Il minore, titolare autonomo del diritto all’immagine come diritto della personalità, non può essere validamente rappresentato soltanto da uno dei genitori nell’autorizzazione alla pubblicazione.
Cass. civ., ord. n. 23018 del 2024 – Consenso di entrambi i genitori per l’uso dell’immagine del figlio
La Corte ha affermato il principio per cui l’autorizzazione alla pubblicazione dell’immagine di un minore richiede il consenso di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, in quanto si tratta di una decisione di particolare rilevanza per la vita del figlio ai sensi dell’art. 337-ter c.c. Il caso riguardava una campagna pubblicitaria autorizzata dalla madre senza consultare il padre, che esercitava anch’egli la responsabilità genitoriale. La Cassazione ha dichiarato l’utilizzo illecito e ha confermato il risarcimento del danno.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1169 del 20 gennaio 2026 – Prezzo del consenso e Onlus: un passaggio di sistema
Una associazione non lucrativa aveva pubblicato sul proprio sito web e sulla pagina Facebook la fotografia di una minore in lacrime, senza acquisire il consenso dei genitori, per accrescere la propria visibilità comunicativa e promuovere le proprie attività. La Corte d’Appello aveva escluso il risarcimento del danno non patrimoniale per difetto di prova. La Cassazione ha ribaltato parzialmente la decisione, affermando due principi di portata generale.
Primo principio: la foto di un minore è un diritto della personalità e la sua pubblicazione non autorizzata costituisce illecito civile a prescindere dalla natura commerciale o non commerciale del soggetto che la pubblica. L’assenza di fini di lucro non esclude l’illiceità della condotta.
Secondo principio: il danno patrimoniale da uso non autorizzato dell’immagine è liquidabile secondo il criterio del «prezzo del consenso» anche quando non vi sia un scopo di lucro in senso stretto. Ciò che rileva è l’utilità comunicativa ricavata dall’utilizzo: se l’immagine ha aumentato la visibilità dell’ente, ha reso più efficace la sua comunicazione o ha consolidato il seguito dell’associazione, ne ha ricavato un beneficio economicamente apprezzabile che deve essere riconosciuto al titolare del diritto violato.
4. Il fenomeno del sharenting e i suoi rischi giuridici
Il termine sharenting — neologismo che fonde «sharing» e «parenting» — designa la pratica, sempre più diffusa, con cui i genitori condividono online foto, video e informazioni riguardanti i propri figli minori. La giurisprudenza italiana ha progressivamente riconosciuto che questa pratica, anche quando motivata da ragioni affettive o condivisa all’interno di cerchie familiari, può integrare una violazione del diritto all’immagine del minore — soggetto giuridicamente distinto dai genitori e titolare autonomo di diritti della personalità. Il danno risarcibile per lo sharenting non autorizzato comprende non soltanto il pregiudizio attuale, ma anche il potenziale pregiudizio futuro derivante dalla permanenza delle immagini in rete e dalla loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca.
Il percorso argomentativo delle corti
Il consenso: forma, ampiezza e revoca
Il consenso è il perno attorno al quale ruota l’intera disciplina del diritto all’immagine. La Cassazione ha elaborato nel tempo un quadro articolato delle sue caratteristiche. Quanto alla forma, il consenso può essere espresso o tacito, ma deve essere in ogni caso non equivoco: la partecipazione a un evento fotografato, ad esempio una conferenza stampa o un evento pubblico, implica il consenso alla pubblicazione delle immagini relativa a quell’evento specifico, ma non autorizza utilizzi ulteriori delle stesse fotografie. Quanto all’ampiezza, il consenso si riferisce alle finalità e al contesto specificati al momento della sua prestazione: un consenso alla pubblicazione in ambito giornalistico non copre l’utilizzo pubblicitario; un consenso per una campagna promozionale circoscritta non copre l’estensione a nuovi mercati o a nuovi media. Quanto alla revoca, il consenso è revocabile, ma la revoca abusiva — esercitata in modo lesivo del legittimo affidamento del destinatario — può dar luogo a responsabilità risarcitoria nei confronti di chi ha investito sulla base del consenso revocato.
Il diritto all’immagine post mortem
Il diritto all’immagine non si estingue con la morte della persona ritratta. L’art. 93 L. 22 aprile 1941, n. 633 prevede che il diritto al ritratto si trasmetta ai prossimi congiunti per un periodo di venti anni dalla morte: durante questo periodo, i congiunti possono opporsi alla pubblicazione del ritratto del defunto che rechi pregiudizio alla sua reputazione o dignità, e possono agire per il risarcimento del danno. Questo profilo è particolarmente rilevante nel contesto dei social media, dove le fotografie di persone decedute continuano a circolare, ad essere condivise, e talvolta ad essere usate in contesti denigratori o per finalità commerciali, senza che i familiari abbiano prestato il proprio consenso.
Il marchio sul ritratto: art. 8 del Codice della Proprietà Industriale
Una dimensione spesso trascurata del diritto all’immagine riguarda la tutela del ritratto come segno distintivo. L’art. 8, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale) stabilisce che il nome, il ritratto e i segni notoriamente associati a persone fisiche non possono essere registrati come marchi senza il consenso dell’interessato, o dei prossimi congiunti in caso di morte. Questa norma ha assunto crescente rilevanza nell’era del merchandising dell’immagine di personaggi famosi: chiunque tenti di registrare come marchio l’immagine di un atleta, di un attore o di un influencer senza il loro consenso si espone all’opposizione del titolare e all’invalidazione del marchio registrato.
⚠ Tre errori da evitare nella gestione della propria immagine digitale
Errore n. 1 — Pensare che le immagini pubblicate sui social siano liberamente utilizzabili. Una fotografia pubblicata su Facebook o Instagram non è di pubblico dominio: il titolare del diritto all’immagine conserva il proprio diritto a prescindere dalla pubblicazione. Chi scarica e riusa l’immagine di altri — anche se il profilo è pubblico — senza il loro consenso commette un illecito civile.
Errore n. 2 — Non documentare i danni da immagine nel momento in cui si verificano. Il criterio del prezzo del consenso è il principale strumento risarcitorio patrimoniale, ma per il danno non patrimoniale è necessaria la prova effettiva del pregiudizio subito. Chi è vittima di uso non autorizzato della propria immagine dovrebbe documentare tempestivamente le conseguenze: mancate collaborazioni, comunicazioni di rinuncia, perizia medica sulle conseguenze psicologiche.
Errore n. 3 — Pubblicare foto di figli minori su social media senza considerare le conseguenze giuridiche. Lo sharenting può esporre i genitori a domande risarcitorie da parte dei figli che, divenuti maggiorenni, non approvino le pubblicazioni effettuate durante la minore età. Alcuni tribunali europei hanno già riconosciuto il diritto del figlio adulto di ottenere la rimozione delle proprie immagini infantili dai profili social dei genitori.
Consigli operativi
1. Documentare l’uso non autorizzato
Catturare screenshot del contesto in cui l’immagine è utilizzata (pagina web, post social, materiale pubblicitario) con data, ora e URL visibili. Conservare la prova del contesto originale: è fondamentale per dimostrare l’assenza di consenso e l’utilizzo effettivo ai fini del calcolo del danno.
2. Diffida e rimozione stragiudiziale
Prima di agire in giudizio, inviare una diffida formale al soggetto che utilizza l’immagine, chiedendo la rimozione immediata e il risarcimento del danno. La diffida è anche utile ai fini probatori: la mancata risposta o il rifiuto sono elementi rilevanti nel successivo giudizio civile.
3. Tutela cautelare urgente (art. 700 c.p.c.)
Nei casi urgenti — immagine usata in campagna pubblicitaria in corso, pubblicazione su larga scala — richiedere al Tribunale ordinario un provvedimento cautelare urgente ex art. 700 c.p.c. per l’immediata cessazione dell’utilizzo. Il giudice può intervenire anche inaudita altera parte se il ritardo causerebbe un danno irreparabile.
4. Azione risarcitoria civile
Agire in giudizio per il risarcimento del danno patrimoniale (prezzo del consenso) e non patrimoniale (se provato). Il prezzo del consenso si calcola considerando la notorietà della persona, il contesto e la durata dell’utilizzo, il mercato di riferimento. Per le persone non note, far valutare l’utilità comunicativa concreta ricavata dall’illecito.
5. Tutela del diritto all’immagine dei figli minori
Verificare che qualsiasi utilizzo dell’immagine del proprio figlio minore sia autorizzato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale. In caso di utilizzo non autorizzato da parte di enti, associazioni o privati, agire immediatamente per la rimozione e il risarcimento, che include il prezzo del consenso ex Cass. n. 1169/2026.
6. De-indicizzazione e diritto all’oblio
Rimuovere l’immagine dalla fonte non è sufficiente se è già indicizzata dai motori di ricerca. Richiedere la de-indicizzazione a Google e agli altri motori ex art. 17 GDPR (diritto alla cancellazione), contestualmente alla rimozione dalla fonte. Il Garante può intervenire se la piattaforma non risponde o rifiuta la richiesta.
Considerazioni conclusive
La tutela del diritto all’immagine nell’era digitale ha percorso una parabola evolutiva significativa: da istituto quasi esclusivamente rilevante per i personaggi famosi a strumento di difesa quotidiana di qualsiasi privato cittadino la cui immagine possa essere catturata, diffusa e sfruttata in modi che i legislatori del 1941 non avrebbero potuto immaginare. La fotografia scattata con uno smartphone, pubblicata su Instagram, condivisa in decine di paesi nel giro di pochi minuti, raggiunge un pubblico che nessuno studio fotografico del Novecento avrebbe potuto raggiungere: ed è ragionevole che il diritto si adegui a questa realtà.
La Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1169 del 20 gennaio 2026 rappresenta un passo importante in questa direzione: ampliando il criterio del prezzo del consenso agli enti non lucrativi e valorizzando il concetto di «utilità comunicativa» come parametro del danno patrimoniale, la Cassazione ha rafforzato la tutela del diritto all’immagine indipendentemente dal contesto in cui la violazione avviene. Chi usa l’immagine altrui per trarne beneficio — economico, comunicativo, reputazionale — deve farlo con il consenso del titolare o rispondere delle conseguenze.
Per il professionista che assiste una vittima di uso non autorizzato dell’immagine, il messaggio è che gli strumenti a disposizione sono numerosi e progressivamente più efficaci: l’inibitoria civile, il prezzo del consenso come criterio risarcitorio, la tutela cautelare urgente, la procedura del Garante, la de-indicizzazione. La rapidità è essenziale — come in quasi tutti gli illeciti digitali — perché le immagini si diffondono velocemente e i danni reputazionali si consolidano altrettanto rapidamente.