Il contratto che non c’è — o che non vale: vizi formali del contratto quadro e degli ordini di acquisto nella intermediazione finanziaria

Home » Blog » Banche » Il contratto che non c’è — o che non vale: vizi formali del contratto quadro e degli ordini di acquisto nella intermediazione finanziaria

Forma scritta, nullità di protezione e conseguenze sugli investimenti: cosa succede quando il contratto è invalido e chi può farlo valere

SOMMARIO

Ogni investimento in strumenti finanziari — obbligazioni, fondi, azioni, derivati — presuppone l’esistenza di un contratto quadro scritto tra il cliente e l’intermediario. Questo documento, che le banche spesso fanno firmare in modo sbrigativo all’apertura del rapporto, è in realtà il fondamento giuridico dell’intera operatività di investimento: senza di esso, o se esso presenta vizi di forma, tutti gli ordini di acquisto eseguiti sono potenzialmente travolti da nullità. La giurisprudenza della Cassazione — con due fondamentali pronunce a Sezioni Unite nel 2018 e nel 2019, e con una serie di importanti ordinanze nel 2024 e nel 2025 — ha costruito un sistema articolato che tutela l’investitore anche attraverso lo strumento della nullità formale. Comprendere come funziona questo sistema è essenziale per chiunque abbia subìto perdite su investimenti e voglia verificare se sussistano vizi originari del rapporto contrattuale.


Il contratto quadro: cos’è e perché è così importante

La struttura del rapporto di investimento. Quando un risparmiatore si rivolge a una banca o a un intermediario per investire il proprio denaro, il rapporto giuridico che si instaura ha una struttura bilivello. Al primo livello sta il contratto quadro (detto anche «contratto di intermediazione finanziaria», «master agreement» o «accordo generale di investimento»): un contratto normativo che fissa le regole del rapporto — i servizi prestati, le modalità operative, i costi, gli obblighi reciproci, le modalità di impartizione degli ordini. Al secondo livello stanno i singoli ordini di acquisto (o di vendita), con i quali il cliente, nel corso del rapporto, dispone operazioni specifiche su strumenti finanziari determinati.

Questa struttura non è una mera convenzione pratica. È imposta dalla legge. L’art. 23, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza — TUF) stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità. <sup>[§1]</sup> Il Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018 ne specifica il contenuto minimo obbligatorio. La forma scritta non è un requisito burocratico: è una garanzia sostanziale per l’investitore, che deve poter conoscere con precisione le condizioni alle quali affida il proprio risparmio.


La nullità di protezione: uno strumento nelle mani dell’investitore

Una nullità speciale, non ordinaria. La nullità prevista dall’art. 23 TUF per difetto di forma non è una nullità ordinaria nel senso del diritto comune. È una nullità di protezione, cioè una nullità relativa, che può essere fatta valere esclusivamente dal cliente-investitore, e non anche dall’intermediario. <sup>[§2]</sup> Questa scelta del legislatore è carica di significato: la tutela è congegnata nell’interesse esclusivo di chi si trova nella posizione contrattualmente più debole.

Ne derivano conseguenze pratiche di straordinaria importanza. La banca non può invocare la nullità del contratto quadro che essa stessa ha redatto e fatto sottoscrivere, nemmeno quando ciò le converrebbe per liberarsi da obbligazioni scomode. Il cliente, invece, può farlo ogni volta che il contratto presenti vizi di forma, indipendentemente dall’esito delle singole operazioni di investimento.

Proprio intorno a questo punto si è sviluppato il dibattito giurisprudenziale più intenso degli ultimi anni: fino a che punto l’investitore può usare selettivamente la nullità, invocandola solo per gli investimenti andati male e lasciando in piedi quelli andati bene?


Le Sezioni Unite del 2018 e del 2019: i confini dell’uso selettivo della nullità

Il primo intervento nomofilattico: SU 898/2018. Con la sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute sul tema della legittimazione attiva alla nullità di protezione. <sup>[§3]</sup> La pronuncia ha chiarito che la nullità ex art. 23 TUF può essere fatta valere dal solo cliente, non dall’intermediario, e ha posto le premesse per una sistemazione organica del fenomeno del c.d. uso selettivo della nullità.

Il secondo e decisivo intervento: SU 28314/2019. Con la sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019, le Sezioni Unite sono tornate sulla questione con una pronuncia organica e di assoluta rilevanza pratica. <sup>[§4]</sup> La Corte ha affrontato direttamente la questione se l’investitore possa invocare selettivamente la nullità del contratto quadro, limitandola alle sole operazioni in perdita. La risposta è articolata: in linea di principio, l’uso selettivo della nullità è ammissibile, ma soggiace al limite della buona fede contrattuale. Non è possibile invocare la nullità del contratto quadro in modo abusivo, quando l’unico scopo sia quello di liberarsi retroattivamente di operazioni svantaggiose pur avendo beneficiato per anni del rapporto di investimento.

Questo limite, tuttavia, non è di agevole applicazione pratica: la giurisprudenza di merito ha faticato a trovare un equilibrio, e la questione dell’uso selettivo della nullità continua ad essere oggetto di accesi dibattiti nei giudizi di merito.


I vizi formali più frequenti: una mappa del contenzioso

Primo vizio: il contratto non esiste. Il caso più radicale — e più favorevole all’investitore — è quello in cui il contratto quadro non è stato mai concluso, o non è mai stato consegnato al cliente in copia. In questo caso, tutti gli ordini di acquisto eseguiti sono privi del necessario fondamento contrattuale e sono travolti dalla nullità. <sup>[§5]</sup>

Questa ipotesi è meno rara di quanto sembri. In molti casi, soprattutto nei rapporti bancari più risalenti, il contratto quadro era inglobato nelle condizioni generali di apertura del conto corrente, senza che fosse mai identificato come tale né separatamente sottoscritto. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che l’integrazione del contratto di investimento nelle condizioni generali del conto corrente non soddisfi il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 TUF.

Una recentissima pronuncia del Tribunale di Milano del 2026 ne è emblematica conferma: il giudice, in una controversia promossa da un investitore che aveva subìto perdite per circa 67.000 euro in operazioni di trading online, ha dichiarato la nullità degli investimenti per l’assenza di un contratto quadro validamente concluso, rilevando che il documento denominato «Norme sui servizi bancari e finanziari» — pur contenendo sostanzialmente le clausole di un contratto quadro — era privo delle firme di entrambe le parti, e non poteva dunque essere considerato un contratto valido ai sensi dell’art. 23 TUF. <sup>[§6]</sup>

Secondo vizio: la firma mancante dell’intermediario. Per lungo tempo la giurisprudenza è stata divisa sulla questione se il contratto quadro fosse valido anche quando fosse stato firmato dal solo cliente, e non dall’intermediario. Un orientamento sosteneva che la firma del solo cliente bastasse, in quanto la norma protegge l’investitore e non l’intermediario. Un orientamento opposto riteneva che la firma di entrambe le parti fosse necessaria.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto con la già citata sentenza n. 898/2018, affermando che la sottoscrizione dell’intermediario è necessaria ai fini della validità formale del contratto, ma che la sua mancanza non può essere fatta valere dall’intermediario stesso: solo il cliente è legittimato a eccepirla. <sup>[§3]</sup>

Terzo vizio: la firma apocrifa su un conto cointestato. Una fattispecie particolarmente insidiosa — e sempre più frequente nel contenzioso — riguarda i conti cointestati in cui il contratto quadro reca la firma di uno solo dei cointestatari, mentre la firma dell’altro risulta apocrifa o comunque non riconducibile alla persona cui è attribuita. In questo caso, si pone il problema se la nullità travolga anche gli ordini imputabili al cointestatario che aveva effettivamente firmato.

La Cassazione si è pronunciata con l’importante ordinanza n. 3977 dell’8 aprile 2024, enunciando un principio di grande chiarezza e di estremo rilievo pratico. <sup>[§7]</sup> Il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta ai sensi dell’art. 23 TUF, con conseguente travolgimento di tutti gli ordini di acquisto nei confronti di entrambi i cointestatari — senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro fosse essenziale. Il contratto di investimento, precisa la Corte, non è qualificabile come contratto plurilaterale ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa: la sua nullità si estende, pertanto, all’intera operatività.

Quarto vizio: la mancata consegna della copia. L’art. 23 TUF, come interpretato dalla giurisprudenza, impone non solo che il contratto quadro sia redatto per iscritto e firmato, ma anche che ne sia consegnata una copia al cliente. La mancata consegna della copia rileva sotto un duplice profilo: come vizio formale autonomo, e come elemento che incide sulla prova dell’adempimento degli obblighi informativi. <sup>[§8]</sup>


Gli ordini di acquisto: quando devono essere scritti e quando no

La regola generale: forma libera per gli ordini. Il principio generale, affermato dalla giurisprudenza in modo costante, è che il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 TUF si applica al contratto quadro, e non ai singoli ordini di acquisto o di vendita. Gli ordini, in linea di principio, possono essere impartiti anche verbalmente o per via telefonica, salva la loro registrazione. <sup>[§9]</sup>

L’eccezione: la forma scritta pattuita per gli ordini nel contratto quadro. Tuttavia, se il contratto quadro prevede espressamente che gli ordini debbano essere impartiti in forma scritta, quella forma diventa obbligatoria per tutti gli ordini successivi. In questo caso, la pattuizione sulla modalità di impartizione degli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace anch’essa all’obbligo della forma scritta: può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo scritto. <sup>[§10]</sup>

Questa regola ha importanti riflessi pratici: quando il contratto quadro prescriveva la forma scritta per gli ordini — come avveniva frequentemente nei contratti degli anni Duemila — la circostanza che molti ordini fossero stati impartiti verbalmente o telefonicamente, senza successiva conferma scritta, costituisce un vizio autonomo che può fondare la domanda risarcitoria o restitutoria.

Il caso degli ordini online. Con la diffusione delle piattaforme di trading digitale, il problema si è spostato sul piano della validità della firma digitale e dell’autenticazione informatica degli ordini. La giurisprudenza più recente ha affermato che gli ordini impartiti telematicamente attraverso piattaforme di home banking o trading online soddisfano il requisito della forma scritta quando la piattaforma garantisce l’identificazione certa del cliente e la conservazione documentale dell’ordine. <sup>[§11]</sup> Rimane, tuttavia, il problema della validità del contratto quadro a monte: un ordine formalmente valido non sana la nullità del contratto quadro che ne costituisce il presupposto.


Gli effetti della nullità: cosa succede agli investimenti e al denaro versato

La restituzione del capitale investito. La nullità del contratto quadro — o dei singoli ordini — non lascia il risparmiatore a mani vuote. Ai sensi dell’art. 2033 c.c., chi ha eseguito una prestazione in esecuzione di un contratto nullo ha diritto alla restituzione di quanto prestato. Per l’investitore, ciò significa il diritto alla restituzione del capitale investito, detratte le eventuali somme già ricevute a titolo di cedole, dividendi o proventi di vendita. <sup>[§12]</sup>

Il coordinamento con la domanda risarcitoria. La domanda restitutoria per nullità e la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi non si escludono: possono essere proposte in via alternativa o cumulativa, a seconda della strategia processuale più conveniente nel caso concreto. La scelta tra l’una e l’altra strada dipende dall’entità delle perdite, dalla disponibilità della documentazione, dalla natura dei vizi riscontrati e dai tempi di prescrizione applicabili.

La prescrizione. L’azione di nullità, in linea di principio, è imprescrittibile. L’azione di ripetizione dell’indebito che ne consegue si prescrive invece nel termine ordinario decennale, decorrente dal momento dell’esecuzione della prestazione indebita ovvero — secondo un orientamento favorevole all’investitore — dal momento in cui il danno si è manifestato in modo percepibile. <sup>[§13]</sup>


Il caso pratico: come riconoscere un vizio formale nel proprio contratto

La rilevazione di un vizio formale nel contratto quadro non richiede necessariamente l’ausilio di un consulente tecnico: spesso è sufficiente un esame attento della documentazione contrattuale in proprio possesso.

I segnali di allarme da cercare sono i seguenti. La copia del contratto quadro in possesso del cliente reca la sola firma del cliente, senza quella dell’intermediario, oppure la firma dell’intermediario è apposta solo con timbro, senza sottoscrizione leggibile. Il contratto è incorporato nelle condizioni generali di conto corrente e non è identificato come «contratto di investimento» o «contratto quadro» in modo distinto. Il cliente non ha mai ricevuto copia del contratto al momento della firma. Gli ordini di acquisto per i quali si intende agire non risultano da documentazione scritta, o la documentazione prodotta dalla banca in giudizio non corrisponde agli ordini che il cliente ricorda di aver impartito.

La verifica della documentazione — e il confronto tra ciò che è in possesso del cliente e ciò che la banca produrrà in giudizio — è spesso il primo e più efficace passo dell’analisi di un potenziale contenzioso.


Considerazioni finali: la forma come presidio sostanziale

L’obbligo di forma scritta nel contratto di intermediazione finanziaria non è un formalismo vuoto. È — come ha chiarito la Corte di Cassazione con costanza negli ultimi vent’anni — uno strumento di tutela sostanziale: serve a fissare con certezza i termini del rapporto, a documentare il consenso informato dell’investitore, a impedire che l’intermediario modifichi unilateralmente le condizioni del rapporto senza una precisa evidenza contrattuale.

Quando questo presidio formale viene meno — per vizio del contratto quadro, per mancanza di firma, per mancata consegna della copia, per ordini impartiti in forma diversa da quella pattuita — la legge offre al risparmiatore uno strumento di tutela potente, che prescinde dalla prova dell’inadempimento informativo e si fonda sul solo dato oggettivo della difformità formale. Un’arma in più, nella cassetta degli strumenti del contenzioso bancario e finanziario, che vale la pena conoscere e saper maneggiare.


Lunghezza articolo: circa 2.400 parole



NOTA TECNICA — Riferimenti giurisprudenziali e normativi

Articolo n. 4: Contratti quadro e ordini di acquisto — vizi formali e conseguenze sulla validità

(I rimandi §1–§13 corrispondono alle note a testo indicate con apice nel corpo dell’articolo)


[§1] — Il requisito della forma scritta ad substantiam nel contratto quadro

  • Art. 23, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): «I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo».
  • Art. 37, comma 3, Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (Regolamento Intermediari): contenuto minimo obbligatorio del contratto quadro (denominazione e indirizzo dell’intermediario, servizi prestati, strumenti finanziari e operazioni, modalità di trasmissione degli ordini, periodicità della rendicontazione).
  • Corrispondenti disposizioni previgenti: art. 30, comma 2, Reg. Consob n. 11522/1998; art. 37, comma 2, Reg. Consob n. 16190/2007.

[§2] — La nullità di protezione: carattere relativo e legittimazione esclusiva del cliente

  • Art. 23, comma 3, D.Lgs. 58/1998 (TUF): «È nulla qualsiasi clausola che esenti gli intermediari dalla responsabilità prevista nei casi di cui al comma 2. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente».
  • Cass. civ., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898 (Pres. Rordorf, Rel. De Chiara): afferma il principio per cui la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta è una nullità relativa, di protezione, azionabile esclusivamente dal cliente-investitore e non dall’intermediario. Precisa altresì che la nullità relativa non è rilevabile d’ufficio dal giudice, salvo nei limiti in cui ciò risulti necessario per la tutela dell’interesse protetto.

[§3] — SU 898/2018: firma dell’intermediario e legittimazione

  • Cass. civ., Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898 (Pres. Rordorf, Rel. De Chiara): enuncia il seguente principio di diritto: la mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte dell’intermediario ne determina la nullità per difetto di forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 1, TUF; tale nullità, tuttavia, avendo natura relativa e di protezione, può essere fatta valere esclusivamente dal cliente, non dall’intermediario che avrebbe dovuto sottoscrivere il contratto. Il contratto firmato dal solo cliente, e non dall’intermediario, è quindi nullo, ma la nullità non può essere opposta al cliente dalla banca.

[§4] — SU 28314/2019: uso selettivo della nullità e buona fede

  • Cass. civ., Sez. Un., 4 novembre 2019, n. 28314 (Pres. Mammone, Rel. Di Virgilio): in dichiarata continuità con SU 898/2018, affronta organicamente la questione dell’uso selettivo della nullità del contratto quadro. Enuncia i seguenti principi: (i) la nullità formale del contratto quadro è relativa e può essere fatta valere solo dal cliente; (ii) il cliente può invocarla anche selettivamente, con riferimento a singole operazioni di investimento; (iii) tale uso selettivo trova però il limite del principio di buona fede contrattuale, che impedisce l’esercizio abusivo della nullità quando il suo unico scopo sia quello di liberarsi retroattivamente di operazioni svantaggiose, in contraddizione con la condotta tenuta nel corso del rapporto.

[§5] — Assenza del contratto quadro: nullità di tutti gli ordini

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 8 marzo 2018, n. 8751 (Pres. Sambito, Rel. Mercolino): in tema di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto quadro implica che questo sia redatto per iscritto e sottoscritto da entrambe le parti, con consegna di una copia al cliente; in mancanza, il contratto è nullo e gli ordini eseguiti in sua esecuzione sono parimenti invalidi.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 36/2017: afferma che la nullità del contratto quadro per difetto di forma travolge gli ordini successivi, privandoli del necessario fondamento contrattuale.

[§6] — Pronuncia di merito 2026: contratto quadro inglobato nelle condizioni generali

  • Trib. Milano, Sez. VI civ., marzo 2026, R.G. n. 21674/2025 (Giud. non indicato nella fonte): nella controversia promossa da un investitore che aveva subìto perdite per circa 67.080,60 euro in operazioni di trading online attraverso la piattaforma IW Bank (ora FinecoBank), il Tribunale ha dichiarato la nullità degli investimenti per assenza di un contratto quadro valido ai sensi dell’art. 23 TUF. Il documento denominato «Norme sui servizi bancari e finanziari», pur presentando sostanzialmente il contenuto tipico del contratto quadro, era privo delle sottoscrizioni di entrambe le parti; la sua integrazione nel contratto di apertura del conto corrente non soddisfaceva il requisito della forma scritta distinta imposto dalla normativa di settore. Il Tribunale ha condannato l’intermediario alla restituzione delle minusvalenze ai sensi dell’art. 2033 c.c.

[§7] — Cass. 3977/2024: contratto quadro con firma apocrifa su conto cointestato

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 8 aprile 2024, n. 3977 (Pres. Marulli, Rel. Lamorgese): enuncia il seguente principio di diritto: «In tema di intermediazione finanziaria, il contratto quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 TUF, con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa». La pronuncia riveste particolare importanza per il contenzioso relativo a conti cointestati in cui uno dei titolari non abbia mai firmato o abbia firmato con firma non autentica.

[§8] — Mancata consegna della copia del contratto

  • Art. 23, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 58/1998: «…un esemplare è consegnato ai clienti». L’obbligo di consegna è parte integrante del requisito formale.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2023, n. 26660: precisa che la mancata consegna della copia del contratto quadro costituisce autonomo inadempimento dell’intermediario, rilevante sia sul piano formale sia su quello dell’adempimento degli obblighi informativi; l’intermediario che non prova la consegna non può opporre al cliente la conoscenza delle condizioni contrattuali.

[§9] — Forma degli ordini: regola generale della forma libera

  • Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2020, n. 9892 (Pres. Genovese, Rel. Iofrida): afferma che il requisito della forma scritta imposto dall’art. 23 TUF si applica al contratto quadro, non ai singoli ordini di acquisto, che possono essere impartiti in qualsiasi forma — anche verbalmente o per via telefonica — salva la loro registrazione, a meno che il contratto quadro non disponga diversamente.
  • Nella medesima direzione: Cass. civ., Sez. I, n. 8395/2016; Cass. civ., Sez. I, n. 5919/2016.

[§10] — Forma scritta degli ordini quando pattuita nel contratto quadro

  • Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 2020, n. 9892: «In tema di contratti di investimento, la pattuizione relativa alle modalità con cui debbano essere impartiti i singoli ordini costituisce elemento essenziale del contratto quadro e soggiace all’obbligo della forma scritta, a norma dell’art. 23, comma 1, TUF e dell’art. 30, comma 2, lett. c), Reg. Consob n. 11522/1998, sicché essa può essere revocata o modificata solo attraverso un nuovo accordo da adottarsi nella medesima forma». Riferimento normativo: art. 30, comma 2, lett. c), Reg. Consob n. 11522/1998; art. 37, comma 2, lett. f), Reg. Consob n. 16190/2007; art. 37, comma 3, lett. e), Reg. Consob n. 20307/2018.

[§11] — Ordini online e requisiti di forma

  • Cass. civ., Sez. I, ord. 4 marzo 2025, n. 5702: precisa che gli ordini impartiti su piattaforma digitale soddisfano il requisito della registrazione e dell’evidenza documentale previsto dalla normativa di settore, purché la piattaforma garantisca l’identificazione certa del cliente e la conservazione inalterabile dei dati; rimane fermo, tuttavia, il requisito della validità formale del contratto quadro a monte.
  • ACF, decisione n. 8110, 15 luglio 2025: affronta un caso di investimento in obbligazioni subordinate attraverso piattaforma online, ribadendo che la modalità di esecuzione in ambiente digitale non esonera dalla verifica della regolarità formale del contratto quadro.

[§12] — Effetti della nullità: restituzione del capitale ai sensi dell’art. 2033 c.c.

  • Art. 2033 c.c.: «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda».
  • Trib. Milano, marzo 2026, R.G. 21674/2025 (citato al §6): condanna dell’intermediario alla restituzione delle minusvalenze ai sensi dell’art. 2033 c.c., quale conseguenza della dichiarata nullità del contratto quadro.
  • La domanda restitutoria può cumularsi con la domanda risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, in via alternativa o subordinata, secondo la strategia processuale più conveniente.

[§13] — Prescrizione dell’azione

  • Art. 1422 c.c.: l’azione di nullità è imprescrittibile; l’azione di ripetizione dell’indebito conseguente si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c.
  • Sul dies a quo della prescrizione dell’azione restitutoria: Cass. civ., Sez. I, ord. 3 aprile 2023, n. 8879 (Pres. Genovese, Rel. Falabella): il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito in materia di investimenti decorre, secondo un orientamento favorevole all’investitore, dal momento in cui il danno si è manifestato in modo percepibile — ossia, nella generalità dei casi, dal momento in cui la perdita è definitivamente cristallizzata — e non dal momento della singola operazione di acquisto.

Riferimenti normativi essenziali

  • D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), art. 23 (forma dei contratti di investimento)
  • Reg. Consob n. 11522 del 1° luglio 1998, art. 30 (previgente)
  • Reg. Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 37 (previgente)
  • Reg. Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, art. 37 (vigente)
  • Art. 1420 c.c. (nullità del contratto plurilaterale)
  • Art. 2033 c.c. (ripetizione dell’indebito)
  • Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale)

Categorie
Articoli recenti