Sommario
- Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 — che ha recepito la Direttiva UE 2019/771 sulla vendita di beni e la Direttiva UE 2019/770 sui contenuti e i servizi digitali — ha riformato in profondità gli artt. 128–135 del Codice del Consumo e introdotto un regime parallelo (artt. 135-bis ss.) per i contenuti e i servizi digitali, applicabile a tutti i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
- La riforma ha creato tre regimi distinti di garanzia legale di conformità: per i beni di consumo tradizionali, per i beni con elementi digitali (smartphone, smart TV, auto connesse, elettrodomestici connessi) e per i contenuti e servizi digitali (app, software, streaming, cloud), ciascuno con presupposti applicativi e obblighi specifici.
- La principale novità pratica per il consumatore è l’estensione del periodo di presunzione da sei a dodici mesi dalla consegna: i difetti che si manifestano entro il primo anno si presumono esistenti al momento della consegna e il venditore deve dimostrare il contrario per sottrarsi alla responsabilità.
- È stato integralmente eliminato l’obbligo di denuncia del vizio entro due mesi dalla scoperta — una delle barriere pratiche che più frequentemente privava il consumatore della tutela — rendendo la garanzia più accessibile e meno soggetta a decadenze formali.
- Per i beni con elementi digitali, il D.Lgs. 170/2021 ha introdotto un obbligo specifico di aggiornamenti (funzionali e di sicurezza) per il periodo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, e la mancata fornitura di aggiornamenti costituisce difetto di conformità.
- La gerarchia dei rimedi è inderogabile: prima la riparazione o la sostituzione del bene; solo in subordine — se i rimedi primari sono impossibili, sproporzionatamente onerosi o non eseguiti entro termine congruo — la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, quest’ultima esclusa se il difetto è di lieve entità.
- La Direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione (Right to Repair), il cui termine di recepimento era fissato al 31 luglio 2026, rafforza ulteriormente la posizione del consumatore imponendo ai produttori obblighi specifici di riparabilità e accessibilità dei ricambi
Inquadramento normativo
Dal regime previgente al D.Lgs. 170/2021: perché la riforma era necessaria
La garanzia legale di conformità nei contratti di vendita al consumatore aveva conosciuto la sua prima codificazione organica con il D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, che aveva recepito la Direttiva 1999/44/CE, introducendo nel codice civile i previgenti artt. 1519-bis ss. (poi trasfusi nel D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, agli artt. 128–135). Quel sistema, concepito per un mercato di beni fisici, presentava lacune sempre più vistose nell’era digitale: non disciplinava i contenuti digitali acquistati autonomamente, non contemplava i “beni intelligenti” che incorporano software aggiornabile, e non trattava il problema degli aggiornamenti di sicurezza degli apparecchi connessi.
La risposta europea è arrivata con due direttive complementari adottate il 20 maggio 2019: la Direttiva 2019/771/UE sulla vendita di beni — che opera un’armonizzazione massima per i beni di consumo tradizionali e introduce un regime specifico per i beni con elementi digitali — e la Direttiva 2019/770/UE sulla fornitura di contenuti e servizi digitali. In Italia, entrambe le direttive sono state recepite con il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 (per i beni) e con il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 173 (per i contenuti digitali), in vigore per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2022.
I tre regimi paralleli di garanzia legale
La principale innovazione sistematica del D.Lgs. 170/2021 è l’articolazione della garanzia legale di conformità in tre regimi distinti, che seguono presupposti applicativi e regole parzialmente diverse.
Il primo regime — disciplinato dagli artt. 128–135 c. cons. come riformati — riguarda i beni di consumo materiali tradizionali: auto, elettrodomestici non connessi, mobili, abbigliamento, libri cartacei. È il regime più consolidato ed è rimasto sostanzialmente invariato nella struttura, con le novità significative descritte nel paragrafo successivo.
Il secondo regime — disciplinato dagli stessi artt. 128–135 c. cons. ma con regole aggiuntive — riguarda i beni con elementi digitali (goods with digital elements): smartphone, smart TV, smartwatch, auto connesse, elettrodomestici IoT, dispositivi domotici, console di gioco. Si tratta di beni che incorporano o sono interconnessi con contenuti o servizi digitali, senza i quali non possono funzionare. Per questi beni valgono obblighi aggiuntivi in materia di aggiornamenti e la garanzia si estende anche al componente digitale.
Il terzo regime — disciplinato dai nuovi artt. 135-bis ss. c. cons. introdotti dal D.Lgs. 173/2021 — riguarda la fornitura di contenuti e servizi digitali autonomamente considerati: app acquistate, software standalone, musica e film in download, abbonamenti a servizi di streaming, servizi cloud, social network gratuiti (quando il “corrispettivo” è il trasferimento di dati personali). Questo regime si applica indipendentemente dal fatto che il contenuto o servizio sia fornito a pagamento in denaro o in cambio di dati personali.
Il nuovo regime dell’onere della prova: i 12 mesi
La novità più immediatamente rilevante per il consumatore nella pratica quotidiana è l’estensione del periodo di presunzione da sei a dodici mesi. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, c. cons. come modificato dal D.Lgs. 170/2021, i difetti di conformità che si manifestano entro dodici mesi dalla consegna del bene si presumono esistenti al momento della consegna: spetta al venditore dimostrare che il difetto non esisteva al momento della consegna — o che è stato causato da un utilizzo non corretto del bene da parte del consumatore — per sottrarsi alla responsabilità.
Per i difetti che emergono tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese dalla consegna, il consumatore torna a dover dimostrare che il difetto esisteva al momento della consegna — ma beneficia di tutti gli strumenti probatori disponibili, inclusa la perizia tecnica e le presunzioni semplici.
Il periodo di presunzione si estende ulteriormente per i beni con elementi digitali nei quali il contratto preveda la fornitura continuativa del contenuto o servizio digitale: in questo caso, la presunzione opera per l’intera durata del periodo di fornitura del contenuto digitale, se superiore ai dodici mesi.
L’eliminazione dell’obbligo di denuncia entro due mesi
Una delle modifiche più favorevoli al consumatore introdotte dal D.Lgs. 170/2021 è l’integrale soppressione dell’obbligo di denuncia del vizio entro due mesi dalla scoperta. Il previgente art. 132, comma 2, c. cons. stabiliva che il consumatore decadeva dal diritto di far valere il difetto se non lo denunciava al venditore entro due mesi dalla scoperta — una norma che, nella pratica, aveva privato molti consumatori della tutela semplicemente perché non sapevano di dover rispettare questo termine.
Con il D.Lgs. 170/2021, questo ostacolo è stato rimosso. Il consumatore che scopra un difetto di conformità può far valere la propria pretesa in qualsiasi momento entro il termine di ventisei mesi dalla consegna del bene — che è il termine di prescrizione dell’azione complessiva (i ventiquattro mesi di garanzia più i due mesi residui di prescrizione). Non è più richiesta alcuna comunicazione formale entro un termine perentorio.
Gli aggiornamenti per i beni con elementi digitali
La più radicale innovazione del D.Lgs. 170/2021 per l’era digitale è l’introduzione di un obbligo di fornitura di aggiornamenti per i beni con elementi digitali. Ai sensi dell’art. 130-bis c. cons., il venditore deve garantire che il consumatore riceva gli aggiornamenti — inclusi gli aggiornamenti di sicurezza — che sono necessari per mantenere la conformità del bene per il periodo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi in considerazione del tipo e dello scopo del bene e degli elementi digitali, tenuto conto delle circostanze e della natura del contratto.
Se il consumatore non installa un aggiornamento fornito entro un termine ragionevole, il venditore non è responsabile per il difetto di conformità derivante esclusivamente dalla mancata installazione dell’aggiornamento — purché il venditore abbia informato il consumatore della disponibilità dell’aggiornamento e delle conseguenze della mancata installazione. Per contro, se il venditore non fornisce gli aggiornamenti dovuti e il bene si rivela difettoso a causa di questa omissione, il consumatore può far valere la garanzia come per qualsiasi altro difetto.
Questo principio ha conseguenze enormi sul mercato degli smartphone, dei laptop e dei dispositivi IoT: il produttore/venditore che cessa di fornire aggiornamenti di sicurezza per un dispositivo ancora nella finestra di garanzia del consumatore viola le obbligazioni di legge.
La gerarchia dei rimedi: riparazione prima, risoluzione dopo
Il sistema dei rimedi disponibili al consumatore in caso di difetto di conformità è rimasto gerarchico — come nel regime previgente — ma è stato ridisciplinato con maggiore precisione dagli artt. 135-bis ss. c. cons.
I rimedi primari sono la riparazione e la sostituzione del bene non conforme: il consumatore ha diritto di scegliere liberamente tra i due, salvo che il rimedio prescelto sia oggettivamente impossibile o imponga costi sproporzionati rispetto all’alternativa. Il rimedio prescelto deve essere eseguito dal venditore gratuitamente, entro un termine ragionevole e senza significativi inconvenienti per il consumatore.
I rimedi secondari — la riduzione adeguata del prezzo e la risoluzione del contratto con rimborso integrale del prezzo pagato — sono accessibili solo al verificarsi di determinate condizioni: il venditore ha rifiutato di riparare o sostituire il bene; la riparazione o la sostituzione non sono state eseguite entro un termine ragionevole; la riparazione o sostituzione precedentemente tentata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore; il difetto è così grave da giustificare la riduzione o la risoluzione immediata.
La risoluzione del contratto è esplicitamente esclusa quando il difetto di conformità è di lieve entità: in questo caso il consumatore può ottenere soltanto la riduzione del prezzo o la riparazione del bene, non il rimborso integrale del prezzo.
La Direttiva UE 2024/1799 sul diritto alla riparazione
Un ulteriore tassello nel quadro normativo della garanzia del consumatore digitale è la Direttiva UE 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2024, nota come Right to Repair Directive, il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri era fissato al 31 luglio 2026. La direttiva introduce obblighi specifici per i produttori — distinti dagli obblighi del venditore già disciplinati dalla garanzia legale di conformità — in materia di riparabilità dei prodotti: i produttori di determinati beni (smartphone, laptop, tablet, display, biciclette elettriche, aspirapolvere, lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi) hanno l’obbligo di garantire la disponibilità di pezzi di ricambio e strumenti di diagnosi a prezzi ragionevoli per il mercato delle riparazioni, non solo per i centri autorizzati ma anche per i riparatori indipendenti e per i consumatori stessi. La Direttiva 2024/1799 rafforza così, sul lato dell’offerta produttiva, i diritti di riparazione che il D.Lgs. 170/2021 aveva già consolidato sul lato contrattuale della vendita.
La giurisprudenza di riferimento
La Cassazione e la gerarchia dei rimedi ante riforma
La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di garanzia di conformità si è sviluppata prevalentemente sotto il regime previgente — quello degli artt. 128–135 c. cons. nella formulazione originaria — ma i principi elaborati mantengono la propria rilevanza anche dopo la riforma del 2021, in quanto il D.Lgs. 170/2021 ha confermato e rafforzato le scelte di fondo del sistema.
Con ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 27177 del 15 settembre 2022, la Suprema Corte ha affermato che la gerarchia dei rimedi prevista dal Codice del Consumo — con la riparazione e la sostituzione come rimedi primari e la riduzione del prezzo e la risoluzione come rimedi secondari — è di natura cogente e non può essere alterata dal venditore attraverso clausole contrattuali che prevedano rimedi in ordine diverso o che limitino la libertà di scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione. Il principio è stato confermato nel sistema riformato, che ne ha semmai rafforzato l’inderogabilità.
La stessa Cassazione, con ordinanza n. 10453 del 2020, aveva chiarito che l’azione di risoluzione del contratto (actio redhibitoria) resta esperibile dal consumatore anche quando il difetto non sia eccessivamente grave, purché la riparazione o la sostituzione siano risultate impossibili o eccessivamente onerose, ovvero siano state rifiutate dal venditore o non effettuate entro un termine ragionevole. Il D.Lgs. 170/2021 ha codificato questo principio all’art. 135-bis, comma 5, c. cons.
La sospensione del termine durante la riparazione
Con ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 4837 del 16 febbraio 2023, la Suprema Corte ha confermato il principio — già affermato in via interpretativa sotto il vecchio regime — per cui il decorso del termine biennale di garanzia si sospende per tutto il periodo in cui il bene è consegnato al venditore o al centro assistenza per la riparazione. Se il bene rimane in riparazione per quaranta giorni, il termine biennale si prolunga di quaranta giorni: il consumatore non deve subire una riduzione della propria finestra temporale di tutela per il solo fatto di aver esercitato il rimedio primario della riparazione.
Questo principio è di grande rilevanza pratica: il consumatore che consegna il proprio smartphone in garanzia per una riparazione che dura sei settimane non perde sei settimane di garanzia residua.
La Corte di Giustizia e l’interpretazione della direttiva predecessore
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha elaborato, nell’applicazione della Direttiva 1999/44/CE (predecessore della Direttiva 2019/771/UE), principi di interpretazione che mantengono rilevanza anche nel nuovo sistema, in quanto la ratio protettiva delle due normative è sostanzialmente la medesima.
Con la sentenza C-497/13, Faber c. Autobedrijf Hazet Ochten BV, del 4 giugno 2015, la Grande Sezione ha affermato che il giudice nazionale ha l’obbligo di esaminare d’ufficio se il consumatore possa beneficiare della tutela prevista dalla direttiva sulla garanzia, anche quando il consumatore non abbia espressamente invocato tale tutela. Il principio — che valorizza la posizione strutturalmente più debole del consumatore — è applicabile anche nel regime del D.Lgs. 170/2021.
Con la sentenza C-87/09, Eva Martín Martín, del 17 dicembre 2009, la Corte aveva già affermato che le disposizioni delle direttive di protezione del consumatore, ove siano state recepite da norme nazionali di ordine pubblico, devono essere applicate d’ufficio dal giudice nazionale anche in assenza di specifica eccezione della parte.
In tema di rimedi, la sentenza C-65/09 e C-87/09, Gebr. Weber GmbH e Jürgen Wittmer, del 16 giugno 2011, aveva affermato che il consumatore ha diritto alla sostituzione gratuita del bene difettoso con un bene conforme, incluso il costo per la rimozione del bene difettoso e l’installazione del bene sostitutivo, quando il bene sia stato installato in buona fede prima che il difetto si manifestasse. Questo principio è oggi codificato nell’art. 135-bis, comma 2, c. cons. che include espressamente i costi di smontaggio, installazione e trasporto tra le spese gratuite a carico del venditore.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Rilevanza post-riforma |
| Cass. civ., Sez. II | 15 settembre 2022 | n. 27177 | Gerarchia dei rimedi cogente: riparazione/sostituzione prima, riduzione/risoluzione solo in subordine | Confermata e rafforzata dagli artt. 135-bis ss. c. cons. |
| Cass. civ., Sez. II | 2020 | n. 10453 | Risoluzione esperibile quando riparazione e sostituzione sono impossibili, rifiutate o non eseguite entro termine congruo | Codificata nell’art. 135-bis, comma 5, c. cons. |
| Cass. civ., Sez. II | 16 febbraio 2023 | n. 4837 | Sospensione del termine biennale di garanzia per tutto il periodo di riparazione del bene | Applicabile nel regime D.Lgs. 170/2021 |
| CGUE, Grande Sezione | 4 giugno 2015 | C-497/13 (Faber) | Il giudice nazionale esamina d’ufficio l’applicabilità della tutela consumeristica sulla garanzia | Rilevante per interpretazione del regime riformato |
| CGUE | 16 giugno 2011 | C-65/09 e C-87/09 (Weber-Wittmer) | Sostituzione gratuita include costi di smontaggio e installazione del bene sostitutivo | Codificata nell’art. 135-bis, comma 2, c. cons. |
Il caso concreto: fattispecie tipiche
Lo smartphone che smette di ricevere aggiornamenti di sicurezza
La fattispecie più rilevante e innovativa introdotta dal D.Lgs. 170/2021 riguarda il consumatore che, a distanza di un anno e mezzo dall’acquisto, scopre che il produttore del proprio smartphone ha cessato di rilasciare aggiornamenti di sicurezza per quel modello — classificandolo come “fine vita” —, lasciando il dispositivo esposto a vulnerabilità informatiche note.
In questo caso, il consumatore ha acquistato un bene con elementi digitali ai sensi del nuovo regime: il sistema operativo incorporato nel dispositivo è un elemento digitale senza il quale il bene non funziona. Ai sensi dell’art. 130-bis c. cons., il venditore aveva l’obbligo di garantire la fornitura di aggiornamenti di sicurezza per il periodo che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi. Per uno smartphone di fascia alta acquistato a prezzo pieno, il consumatore può ragionevolmente aspettarsi almeno tre-quattro anni di aggiornamenti di sicurezza — un’aspettativa che trova conferma nelle pratiche commerciali del settore e nelle aspettative di vita media di questi dispositivi.
Il consumatore che si trovi in questa situazione può contestare al venditore il difetto di conformità derivante dalla mancata fornitura degli aggiornamenti dovuti e richiedere, come rimedio primario, la sostituzione con un dispositivo che benefici di aggiornamenti di sicurezza, ovvero — se la sostituzione non è praticabile — la riduzione del prezzo proporzionale alla perdita di funzionalità e sicurezza o la risoluzione del contratto.
L’elettrodomestico riparato tre volte e mai definitivamente sistemato
Una seconda fattispecie molto frequente nella pratica riguarda il consumatore che ha acquistato un elettrodomestico — una lavatrice, una lavastoviglie, un frigorifero — che si è guastato ripetutamente nel corso del periodo di garanzia biennale, e che è stato sottoposto a tre riparazioni successive da parte del venditore senza che il difetto originale fosse definitivamente eliminato.
Questa situazione attiva il meccanismo dei rimedi secondari: quando il venditore ha tentato più volte di riparare il bene senza successo, il consumatore ha il diritto di chiedere la sostituzione del bene — se ancora disponibile e non eccessivamente onerosa rispetto al rimedio alternativo — ovvero, se anche la sostituzione è impossibile o rifiutata, la risoluzione del contratto con rimborso integrale del prezzo pagato. La ripetuta inefficacia del rimedio primario della riparazione costituisce uno dei presupposti espressamente previsti dall’art. 135-bis c. cons. per l’accesso ai rimedi secondari.
Il meccanismo della sospensione del termine — confermato dalla Cass. civ., n. 4837/2023 — garantisce che il consumatore non perda giorni di garanzia residua per il tempo trascorso a consegnare il bene per riparazioni che si sono rivelate inefficaci.
Il servizio di streaming che degrada la qualità in violazione del contratto
Una terza fattispecie — interamente nuova, introdotta dal D.Lgs. 173/2021 — riguarda il consumatore abbonato a un servizio di streaming che, nel corso dell’abbonamento, riduce unilateralmente la qualità del servizio: abbassa la risoluzione massima disponibile, elimina alcune funzioni (come la visione simultanea su più schermi) o riduce l’accesso al catalogo, senza ridurre proporzionalmente il prezzo dell’abbonamento.
Questa condotta integra un difetto di conformità del servizio digitale ai sensi degli artt. 135-bis ss. c. cons. introdotti dal D.Lgs. 173/2021: il servizio non corrisponde più alle caratteristiche previste dal contratto. Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del servizio — ripristino della qualità e delle funzioni contrattualmente previste — e, se il ripristino non avviene entro un termine ragionevole o arrecherebbe significativi inconvenienti, alla riduzione del prezzo dell’abbonamento proporzionata alla riduzione della qualità, ovvero alla risoluzione del contratto con rimborso del residuo periodo prepagato.
Questa fattispecie è di grande attualità nell’era del streaming: le grandi piattaforme tendono a modificare unilateralmente le condizioni del servizio nel corso degli abbonamenti. Il D.Lgs. 173/2021 — combinato con la disciplina delle clausole abusive e delle pratiche commerciali scorrette — offre al consumatore strumenti concreti per resistere a queste modifiche.
Il percorso motivazionale dei giudici
La centralità del concetto di conformità: soggettiva e oggettiva
Il sistema introdotto dal D.Lgs. 170/2021 distingue tra requisiti soggettivi e requisiti oggettivi di conformità — una distinzione che i giudici applicano per determinare se il bene venduto sia effettivamente conforme al contratto.
I requisiti soggettivi di conformità sono quelli espressamente concordati tra venditore e consumatore: le caratteristiche specifiche del bene descritte nel contratto o nella comunicazione precontrattuale, i campioni o i modelli presentati, le dichiarazioni del venditore relative alle proprietà particolari del bene. Un bene che non soddisfi questi requisiti specifici è non conforme anche se risponde agli standard generali del mercato.
I requisiti oggettivi di conformità — che si applicano in assenza di pattuizioni specifiche — sono quelli che un bene dello stesso tipo deve ordinariamente possedere: adeguatezza all’uso cui beni dello stesso tipo sono normalmente destinati, qualità normale e corrispondente alla descrizione del produttore, idoneità a svolgere qualsiasi funzione specifica richiesta dal consumatore e comunicata al venditore prima della conclusione del contratto.
I giudici hanno valorizzato questa distinzione per ampliare la tutela del consumatore: un bene che risponda agli standard generali del mercato ma non soddisfi le caratteristiche specifiche descritte dal venditore nella comunicazione precontrattuale è non conforme ai sensi del regime soggettivo di conformità, e il consumatore può far valere i rimedi senza dover dimostrare che il bene è “rotto” in senso tecnico.
Il principio dell’inderogabilità e il divieto di esonero convenzionale
Un principio di fondamentale importanza pratica — affermato dalla giurisprudenza e codificato nel D.Lgs. 170/2021 — è l’inderogabilità della garanzia legale di conformità nei confronti del consumatore. Il venditore non può escludere né limitare contrattualmente i diritti del consumatore derivanti dalla garanzia legale: qualsiasi clausola del contratto di vendita che tenti di farlo — riducendo il periodo di garanzia, limitando i rimedi disponibili, escludendo categorie di difetti — è nulla ai sensi dell’art. 36 c. cons. Come ribadito dalla giurisprudenza più recente, la garanzia legale di conformità è di ordine pubblico: non può essere rinunciata né modificata in senso peggiorativo per il consumatore nemmeno con accordi post-vendita.
Particolarmente diffusa — e illegittima — è la prassi di alcuni venditori di reindirizzare il consumatore verso il centro assistenza del produttore anziché occuparsi personalmente della riparazione o sostituzione: la responsabilità della garanzia legale è del venditore, non del produttore, e il venditore non può scaricare sul consumatore l’onere di gestire il rapporto con il produttore.
Consigli operativi
Il consumatore che si trovi di fronte a un bene non conforme o a un servizio digitale difettoso deve agire con metodo, sfruttando al meglio il regime riformato dal D.Lgs. 170/2021.
Garanzia legale dopo il D.Lgs. 170/2021: i tre regimi a confronto
Studio Legale Baldari & Colella · aggiornato luglio 2026 · applicabile ai contratti conclusi dal 1° gennaio 2022
| Aspetto | Beni tradizionali Auto, elettrodomestici, abbigliamento | Beni con elementi digitali Smartphone, smart TV, IoT | Contenuti/Servizi digitali App, streaming, cloud |
|---|---|---|---|
| Base giuridica | Artt. 128–135 c. cons. (D.Lgs. 170/2021) | Artt. 128–135 c. cons. + regole aggiuntive su aggiornamenti | Artt. 135-bis ss. c. cons. (D.Lgs. 173/2021) |
| Durata garanzia | 2 anni dalla consegna | 2 anni (o intero periodo di fornitura del contenuto digitale se superiore) | Intero periodo di fornitura continuativa |
| Presunzione | 12 mesi dalla consegna (→ venditore prova il contrario) | 12 mesi per componente fisico; intero periodo per componente digitale in fornitura continua | 12 mesi per fornitura una tantum; intero periodo per fornitura continua |
| Obbligo aggiornamenti | Non applicabile | Sì — aggiornamenti funzionali e di sicurezza per periodo ragionevolmente atteso dal consumatore (art. 130-bis c. cons.) | Sì — aggiornamenti per mantenere la conformità per tutta la durata della fornitura |
| Denuncia del vizio | Non più obbligatoria entro 2 mesi (eliminata dal D.Lgs. 170/2021) | Non obbligatoria | Non obbligatoria |
| Rimedi (gerarchia) | 1° Riparazione o sostituzione → 2° Riduzione prezzo o risoluzione (se difetto non lieve) | 1° Riparazione, sostituzione o aggiornamento → 2° Riduzione prezzo o risoluzione | 1° Ripristino conformità → 2° Riduzione prezzo o risoluzione |
| Prescrizione azione | 26 mesi dalla consegna | 26 mesi dalla consegna (o fine fornitura digitale se superiore) | 26 mesi dall’evento generatore |
⚠ Regola inderogabile: La garanzia legale di conformità è di ordine pubblico. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda, limiti o riduca questi diritti è nulla ai sensi dell’art. 36 c. cons. Il venditore non può reindirizzare il consumatore al produttore: la responsabilità della garanzia è sempre e solo del venditore.
Primo passo: identificare il regime applicabile. La prima domanda da porsi è quale dei tre regimi si applichi al proprio caso. Se si tratta di un bene fisico senza componenti digitali integrati, si applica il regime dei beni tradizionali. Se il bene incorpora un sistema operativo o una connettività essenziale (smartphone, tablet, auto connessa, smart TV), si applica il regime dei beni con elementi digitali. Se si tratta di un servizio in abbonamento o di un contenuto digitale acquistato online, si applica il regime dei contenuti/servizi digitali.
Secondo passo: documentare il difetto e la data della prima manifestazione. È fondamentale documentare con precisione la data in cui il difetto si è manifestato per la prima volta, poiché da essa dipende se operi o meno la presunzione dei dodici mesi. Screenshot, fotografie, video, ricevute di assistenza tecnica e comunicazioni scritte con il venditore costituiscono le prove principali. La data di primo manifestarsi del difetto è il dato più controverso nel contenzioso.
Terzo passo: la comunicazione al venditore. Non è più obbligatoria alcuna comunicazione entro termini perentori (l’obbligo dei due mesi è stato abolito). È tuttavia opportuno — per fini probatori — comunicare il difetto al venditore per iscritto (e-mail, raccomandata, PEC, form del sito di e-commerce) con indicazione della data di manifestazione e della natura del difetto. La comunicazione scritta cristallizza la data in cui il venditore è stato informato e fa decorrere il termine ragionevole entro cui il venditore deve eseguire il rimedio primario.
Quarto passo: indicare il rimedio preferito. Il consumatore ha il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione come rimedi primari — salvo che quello scelto sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’alternativa. È consigliabile indicare chiaramente quale rimedio si richiede nella comunicazione al venditore. Se il venditore propone un rimedio diverso da quello richiesto, può farlo solo se il rimedio alternativo porta al ripristino della conformità senza significativi inconvenienti per il consumatore.
Quinto passo: fissare un termine ragionevole. Il consumatore deve concedere al venditore un termine ragionevole per eseguire il rimedio primario — il termine varia in funzione della natura e della complessità del bene (tipicamente da 15 a 30 giorni per beni elettronici, eventualmente più lungo per beni complessi). Trascorso il termine senza rimedio, il consumatore matura il diritto ai rimedi secondari.
Sesto passo: il ricorso all’ABF per i beni connessi alla finanza. Per i beni e i servizi digitali connessi all’intermediazione finanziaria — carta di credito contactless difettosa, app bancaria non funzionante, terminale POS con firmware difettoso — il rimedio alternativo è il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che offre una procedura rapida, gratuita per il consumatore e priva dell’onere della difesa tecnica obbligatoria.
Considerazioni finali
Il D.Lgs. 170/2021 rappresenta la più significativa riforma del diritto della vendita ai consumatori degli ultimi vent’anni, e il suo impatto pratico è destinato ad aumentare progressivamente con la diffusione dei beni digitali e connessi. La garanzia legale non è più uno strumento pensato solo per beni fisici che “si rompono”: è ora una tutela che copre l’intero ciclo di vita della componente digitale incorporata nei beni, compreso l’obbligo di aggiornamenti di sicurezza per tutto il periodo ragionevolmente atteso.
Alcune questioni restano aperte e richiederanno sviluppi giurisprudenziali nei prossimi anni. La prima — e più urgente — riguarda la determinazione concreta del periodo ragionevolmente atteso di aggiornamenti di sicurezza per i beni con elementi digitali: un’aspettativa di due anni è troppo breve per un televisore smart che il consumatore si aspetta di utilizzare per un decennio? La giurisprudenza dovrà rispondere caso per caso, considerando il prezzo del bene, le dichiarazioni del produttore e le pratiche del settore.
La seconda questione aperta riguarda il confine tra garanzia legale e pratiche commerciali scorrette: quando il produttore interrompe gli aggiornamenti per un dispositivo ancora in garanzia, sta violando solo la garanzia legale verso il singolo consumatore, o sta anche ponendo in essere una pratica commercialmente scorretta nei confronti di tutti i consumatori di quel modello? La risposta affermativa aprirebbe la strada a un’azione collettiva o a un intervento sanzionatorio dell’AGCM di ben altra portata rispetto alla singola azione individuale.
La Direttiva 2024/1799 sul diritto alla riparazione, infine, sposta il baricentro del sistema verso la prevenzione del danno ambientale: promuovere la riparazione anziché la sostituzione è un obiettivo non solo di tutela del consumatore ma di sostenibilità complessiva del sistema economico. Il consumatore che sceglie la riparazione non è soltanto il titolare di un diritto contrattuale: è un agente del cambiamento nel rapporto tra economia e ambiente.