Finfluencer e consulenza abusiva sui social: dove finisce l’opinione e inizia il reato

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Raccomandazioni pubbliche, consulenza personalizzata e promozione di cripto-attività: i confini tracciati da TUF, MAR, MiCAR e dalla prassi Consob

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — INTRODUZIONE

Un video di trenta secondi, un grafico commentato in diretta, un canale Telegram con decine di migliaia di iscritti: per una quota crescente di risparmiatori, soprattutto giovani, l’informazione finanziaria passa ormai dai social network. I finfluencer – crasi di financial influencer – sono creatori di contenuti che commentano mercati, titoli, fondi, derivati e cripto-attività, talvolta con finalità divulgative, talvolta con evidenti scopi commerciali. [§1]

Il fenomeno solleva un problema giuridico che l’ordinamento italiano non ha risolto con una norma dedicata. Alla data odierna, 3 novembre 2026, non esiste una disciplina legislativa specifica sui finfluencer: esistono linee guida dell’AGCOM, che hanno natura di soft law, mentre l’attività va ricondotta a fattispecie già vigenti, dettate dal Testo Unico della Finanza, dalla disciplina europea sugli abusi di mercato, dal regolamento sulle cripto-attività e dalla normativa a tutela del consumatore. [§2]

Il lettore – sia il risparmiatore che ha seguito un «consiglio» online e ha perso denaro, sia il creator che vuole capire che cosa può dire senza rischiare – si pone una domanda concreta: quando un contenuto resta libera espressione di un’opinione e quando diventa prestazione abusiva di un servizio di investimento? La risposta non dipende dal tono colloquiale, dal numero di follower o dal disclaimer in calce al video, ma da elementi sostanziali: il contenuto del messaggio, il suo grado di personalizzazione, la professionalità dell’attività e la sua destinazione al pubblico.

La posta in gioco è elevata. La prestazione non autorizzata di servizi di investimento è punita dall’art. 166, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) con la reclusione da uno a otto anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro; la diffusione di raccomandazioni non conformi alla disciplina sugli abusi di mercato espone a sanzioni amministrative; la promozione di cripto-attività senza i presidi del Reg. UE 2023/1114 (MiCAR) è stata sanzionata dalla Consob con una delibera dell’8 gennaio 2026.

L’articolo ricostruisce il quadro alla luce delle novità più recenti – la scheda informativa ESMA del gennaio 2026, il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, la Retail Investment Strategy ormai prossima al voto finale – e offre indicazioni operative sia a chi segue i finfluencer sia a chi pubblica contenuti finanziari.


§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO E CRITERI DISTINTIVI

Il principio ricostruttivo

Principio ricostruttivo

La pubblicazione online di contenuti finanziari integra l’attività riservata di consulenza in materia di investimenti soltanto quando si traduce in una raccomandazione personalizzata, cioè presentata come adatta al singolo destinatario o fondata sulle sue circostanze. La raccomandazione generale, diffusa al pubblico, non è consulenza ma resta soggetta alla disciplina degli abusi di mercato. Il reato di abusivismo richiede un esercizio professionale e rivolto al pubblico, è di pericolo presunto e non è escluso da disclaimer o formule di stile.

Sintesi ricostruttiva dell’autore, non massima di una singola pronuncia

Si tratta di un principio ricostruttivo, ottenuto combinando la nozione di raccomandazione personalizzata dell’art. 1, comma 5-septies, TUF e dell’art. 9 Reg. delegato (UE) 2017/565, i principi affermati da Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2026, n. 14193, Pres. Catena, Rel. Pilla [§3] e da Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2025, n. 23654, Pres. Pistorelli, Rel. Cananzi [§4], e le indicazioni della scheda informativa ESMA diffusa dalla Consob. Non va quindi letto come la massima di un’unica decisione.

I tre criteri distintivi

  • Personalizzazione. La raccomandazione è presentata come adatta a una persona determinata o si fonda sulle sue caratteristiche (patrimonio, obiettivi, propensione al rischio). È il criterio che separa la consulenza dal commento rivolto a tutti.
  • Professionalità e destinazione al pubblico. L’abusivismo richiede un esercizio professionale dell’attività, svolto nei confronti del pubblico; secondo la Cassazione il requisito della pubblicità può ricorrere anche quando l’attività si sia svolta nel rapporto con un solo cliente, se si rivolgeva a un numero indeterminato di soggetti.
  • Assenza di abilitazione. L’attività di consulenza è riservata ai soggetti autorizzati; chi la svolge senza essere abilitato risponde ai sensi dell’art. 166 TUF.

Che cosa il principio non dice

Escludere la consulenza non significa dichiarare lecito qualunque contenuto: una raccomandazione generale può violare l’art. 20 Reg. UE n. 596/2014 (MAR); una promozione non dichiarata può integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); la promozione di cripto-attività può violare il MiCAR. Il perimetro dell’attività riservata è più stretto di quello della responsabilità.


§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’attività riservata nel TUF

L’art. 1, comma 5, lett. f), TUF include la consulenza in materia di investimenti tra i servizi e le attività di investimento. L’art. 1, comma 5-septies, TUF la definisce come la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario. L’art. 18, comma 1, TUF riserva l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento ai soggetti abilitati.

Accanto agli intermediari, il TUF disciplina i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria (artt. 18-bis e 18-ter TUF), iscritti in appositi albi, e i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (art. 31 TUF).

La raccomandazione personalizzata nel diritto europeo

L’art. 4, par. 1, punto 4, Dir. 2014/65/UE (MiFID II) definisce la consulenza in materia di investimenti negli stessi termini. L’art. 9 Reg. delegato (UE) 2017/565 precisa che una raccomandazione è personalizzata quando è rivolta a una persona nella sua qualità di investitore o potenziale investitore ed è presentata come adatta a tale persona o basata sulla considerazione delle sue caratteristiche; non è tale se è diffusa esclusivamente attraverso canali di distribuzione o destinata al pubblico. [§5]

Le raccomandazioni di investimento nella MAR

L’art. 20 Reg. UE n. 596/2014 (MAR), insieme al Reg. delegato (UE) 2016/958, impone a chi produce o diffonde raccomandazioni di investimento di presentarle in modo oggettivo e di comunicare la propria identità, la data e l’ora di pubblicazione, le fonti, le ipotesi e i conflitti di interesse. La nozione di raccomandazione è ampia: l’art. 3, par. 1, punti 34 e 35, MAR vi ricomprende anche le informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento relativa a strumenti finanziari. Secondo la lettura espressa da ESMA, il linguaggio informale, la cornice educativa o l’assenza di analisi tecnica non escludono l’applicazione del regime. [§6]

Le violazioni sono sanzionate in via amministrativa dall’art. 187-ter.1 TUF. Nei casi più gravi si pone anche il rischio della manipolazione del mercato (art. 12 MAR; art. 185 TUF), tipico degli schemi pump and dump, nei quali il creator promuove uno strumento di cui detiene posizioni per poi liquidarle.

Cripto-attività e MiCAR

Il Reg. UE 2023/1114 (MiCAR), adeguato nell’ordinamento interno dal D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, estende regole analoghe al mercato cripto. L’offerta al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica è subordinata alle condizioni dell’art. 4 MiCAR, e le relative comunicazioni di marketing all’art. 7 MiCAR. I prestatori di servizi per le cripto-attività, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 59 MiCAR, devono fornire informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, anche nel marketing (art. 66, par. 2, MiCAR); la consulenza è un servizio regolato (art. 81 MiCAR) e la manipolazione del mercato è vietata dall’art. 91 MiCAR.

Pubblicità occulta e tutela del consumatore

Quando il contenuto è una comunicazione commerciale non dichiarata si applicano gli artt. 20, 21 e 22 Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206): l’art. 22, comma 2, considera omissione ingannevole la mancata indicazione dell’intento commerciale della pratica, quando non risulti dal contesto.

Sul versante dei servizi di media audiovisivi, l’AGCOM ha adottato la Delibera n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024, recante «Linee-guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico da parte degli influencer e istituzione di un apposito Tavolo tecnico», in attuazione del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi, TUSMA), come modificato dal D.Lgs. 25 marzo 2024, n. 50. La Delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, recante «Modifiche alle Linee guida di cui alla delibera n. 7/24/CONS e approvazione del Codice di condotta rivolto agli influencer», ha approvato il testo coordinato delle Linee guida e il Codice di condotta per gli influencer (Allegato B). [§7]

Il quadro AGCOM ha un perimetro preciso: le Linee guida individuano le disposizioni del TUSMA applicabili agli influencer rilevanti, cioè legati in modo stabile all’ordinamento italiano, in materia di comunicazioni commerciali, tutela dei minori e contrasto ai discorsi d’odio. Non disciplinano la consulenza o la promozione di strumenti finanziari.

La Retail Investment Strategy in arrivo

La RIS, non ancora definitivamente approvata alla data odierna, introdurrà nella MiFID II la prima definizione europea di finfluencer: chi, per capacità di influenzare le decisioni di investimento dei clienti al dettaglio, svolge comunicazioni o pratiche di marketing per conto di un’impresa di investimento. Il nuovo art. 24c MiFID II imporrà a queste imprese di rendere le comunicazioni riconoscibili come marketing, indicare l’impresa responsabile, garantire correttezza ed equilibrio tra benefici e rischi, stipulare accordi scritti e conservare registrazioni; il nuovo art. 16, par. 3a, MiFID II richiederà presidi di governance, e l’art. 26a Dir. UE 2016/97 (IDD) prevede regole analoghe per i prodotti di investimento assicurativi.

Il voto della plenaria del Parlamento europeo è atteso per l’11-12 novembre 2026; il 24 agosto 2026 la Commissione ha chiesto all’ESMA un parere tecnico, da rendere entro il 1° ottobre 2027, e l’applicazione è attesa intorno alla metà del 2029. [§8] La RIS non crea un regime di abilitazione per i finfluencer: sposta la responsabilità sull’intermediario che li ingaggia.


§4 — ANALISI DELLA FATTISPECIE

La linea di confine tra contenuto generale e raccomandazione personalizzata

Il criterio decisivo è se la raccomandazione sia offerta a un destinatario specifico, perché adattata alle sue circostanze o presentata come adatta a lui. Una raccomandazione pubblica non è, in sé, consulenza ai sensi della MiFID II; ma coaching a pagamento, revisioni del portafoglio del follower e portafogli modello su misura forniti tramite messaggi privati possono trasformarla in consulenza, che può essere prestata solo da un soggetto autorizzato. [§6]

La Consob, nel Quaderno FinTech n. 18 (giugno 2026), segnala come rilevanti ai fini del contrasto all’abusivismo la prestazione abusiva del servizio di consulenza e la promozione dell’attivazione online di conti di trading presso intermediari, autorizzati o meno. Analoghe considerazioni valgono per le cripto-attività: consulenza, collocamento, marketing di servizi e pubblicità di offerte al pubblico abusive. [§2]

Gli indicatori sintomatici

Gli indici che seguono sono ricostruttivi e non tassativi; la qualificazione resta affidata alla valutazione del caso concreto.

  • risposte individuali a domande sul portafoglio o sulla situazione del singolo follower («al tuo posto comprerei…»);
  • canali o gruppi a pagamento che diffondono segnali operativi di acquisto e di vendita su strumenti determinati, con livelli di prezzo e orizzonti temporali;
  • revisione del portafoglio del follower o costruzione di portafogli modello su misura attraverso messaggi privati;
  • raccolta di informazioni su patrimonio, obiettivi e propensione al rischio del destinatario;
  • compenso collegato alla raccomandazione o alla sottoscrizione di un servizio presso un terzo;
  • richiesta di mandati, deleghe o credenziali di accesso ai conti, che possono integrare attività ulteriori e anch’esse riservate.

L’inefficacia dei disclaimer

Dire alle persone in cosa investire, o che cosa evitare, può costituire consulenza e richiedere l’autorizzazione dell’autorità nazionale competente. La scheda informativa ESMA, diffusa dalla Consob, precisa che formule come «questa non è consulenza in materia di investimenti» non neutralizzano la natura sostanziale del messaggio. Vanno inoltre dichiarati compensi, regali e posizioni detenute negli strumenti trattati, distinti i fatti dalle opinioni, presentati i rischi in modo equilibrato ed evitato ogni falso senso di urgenza o di fear of missing out. [§1]

Professionalità e destinazione al pubblico

Il reato di abusivismo non copre ogni condotta di consulenza non autorizzata. Secondo Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2026, n. 14193, Pres. Catena, Rel. Pilla, l’abusivismo ai sensi dell’art. 166, comma 1, lett. a), TUF sussiste solo se l’esercizio di servizi finanziari è svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico, in base a una lettura sistematica con l’art. 18 TUF; la Corte richiama sul punto Cass. pen., Sez. V, 29 maggio 2013, n. 27246, Federici. [§3] Quanto alla pubblicità, la sentenza precisa che il requisito sussiste anche se le attività sono state compiute nell’ambito del rapporto con un solo cliente, purché si rivolgessero a un numero indeterminato di soggetti, quale pubblico dell’attività. Per un finfluencer, la reiterazione dei contenuti, l’organizzazione di un canale e la destinazione a una platea indeterminata di follower rendono il requisito facilmente integrabile; la personalizzazione resta il criterio che fa la differenza.

Quattro livelli di condotta

Lo schema seguente sintetizza la disciplina applicabile a ciascun livello di condotta.

Schema gerarchico

Dal contenuto alla consulenza abusiva: quattro livelli di condotta

Livello 1

Contenuto informativo o educativo

Spiegazione generale di strumenti o meccanismi, senza indicare specifici strumenti da comprare o vendere.

Nessuna riserva di attività. Se vi sono finalità commerciali: artt. 20, 21 e 22, comma 2, Codice del Consumo.

Livello 2

Promozione commerciale

Sponsorizzazioni, link affiliati, inviti ad aprire conti di trading o a sottoscrivere servizi.

Riconoscibilità come pubblicità; responsabilità dell’intermediario; art. 24, par. 3, MiFID II; artt. 7 e 66, par. 2, MiCAR per le cripto-attività.

Livello 3

Raccomandazione pubblica di investimento

Idee di acquisto o vendita su strumenti determinati, diffuse a tutti i follower.

Art. 20 MAR e Reg. delegato (UE) 2016/958; sanzioni amministrative: art. 187-ter.1 TUF.

Livello 4

Consulenza personalizzata

Raccomandazioni su misura via messaggi privati, coaching a pagamento, revisione del portafoglio del follower.

Attività riservata: art. 1, comma 5, lett. f), e comma 5-septies, TUF, e art. 18 TUF; se professionale e rivolta al pubblico, abusivismo: art. 166 TUF.

Il passaggio da un livello all’altro dipende dalla sostanza del messaggio (personalizzazione, professionalità, destinazione al pubblico), non dal linguaggio né dal disclaimer. Aggiornato al 3 novembre 2026.


§5 — DIRITTO VIVENTE E PRASSI DI VIGILANZA

La Cassazione penale

Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2026, n. 14193, Pres. Catena, Rel. Pilla ha affermato che l’abusivismo finanziario è un reato di pericolo presunto, plurioffensivo ed eventualmente permanente, che anticipa la soglia della tutela del mercato. Il caso riguardava un dipendente di un istituto di credito che, come consulente per la clientela di fascia media, aveva amministrato autonomamente l’intero capitale di un cliente, accedendo al suo home banking, senza essere abilitato alla gestione di portafogli. La Corte ha annullato senza rinvio ai soli effetti penali, perché il reato era estinto per prescrizione, esaminando il merito ai fini delle statuizioni civili e rigettando il ricorso agli effetti civili. [§3]

La Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2025, n. 23654, Pres. Pistorelli, Rel. Cananzi ha ribadito il principio: l’imputato svolgeva attività di investimento utilizzando un blog e stipulando contratti con i clienti, e la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità per l’abusivismo ai sensi dell’art. 166 TUF e per la truffa aggravata. Per questa pronuncia il danno è irrilevante, perché l’impiego di quanto versato dal cliente è un post factum estraneo alla struttura del reato, e l’abusivismo, reato di pericolo, può concorrere con la truffa, reato istantaneo di danno. [§4]

Letti insieme, i due arresti mostrano che, integrati professionalità e destinazione al pubblico, non occorre che i clienti abbiano subito un danno: per il finfluencer che offre consulenza personalizzata a pagamento, il guadagno dei follower non esclude la rilevanza penale.

La Consob e il caso $CORONA

Con la Delibera Consob n. 23815 dell’8 gennaio 2026, firmata dal Presidente Paolo Savona, la Consob ha irrogato a una persona fisica nota come influencer una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro per violazione dell’art. 4 MiCAR, in relazione all’offerta al pubblico dei memecoin «$CORONA» promossi attraverso i propri canali social. L’Autorità ha qualificato i memecoin come cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica, con conseguente applicazione del Titolo II del Reg. UE 2023/1114; l’interessato non ha esercitato le facoltà difensive previste né ha riscontrato le richieste informative. [§9]

Il precedente chiarisce che i memecoin rientrano nel perimetro del MiCAR e che la promozione tramite social media può integrare un’offerta al pubblico. Il Quaderno FinTech n. 18 ricorda che l’offerta abusiva era posta in essere direttamente dall’influencer, e non soltanto da lui veicolata o pubblicizzata. [§2]

L’oscuramento tecnico e la vigilanza sul web

Dal luglio 2019, in forza dei poteri attribuiti dal «Decreto Crescita» (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con L. 28 giugno 2019, n. 58), la Consob può ordinare l’oscuramento dei siti degli intermediari finanziari abusivi; dal MiCAR derivano poteri analoghi per i siti che offrono servizi sulle cripto-attività senza autorizzazione. Al 15 ottobre 2026 il totale dei siti oscurati ha raggiunto quota 1.848. [§10] Il Quaderno FinTech n. 18 qualifica come tratto distintivo dell’approccio italiano l’uso sistematico dell’interdizione tecnica.

La soft law dell’AGCOM

Le Linee guida e il Codice di condotta dell’AGCOM non disciplinano la consulenza finanziaria, ma incidono sul regime delle comunicazioni commerciali degli influencer rilevanti, che l’Autorità ritiene titolari, a determinate condizioni, di una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. Per il finfluencer concorrono con il Codice del Consumo e con la disciplina di settore.

Tabella sinottica delle pronunce e dei provvedimenti citati

OrganoDatan.Principio affermatoEsito
Consob, Delibera8 gennaio 202623815La promozione sui social di memecoin integra offerta al pubblico di cripto-attività soggetta all’art. 4 MiCAR; i memecoin rientrano nel perimetro del Reg. UE 2023/1114.Sanzione di 200.000 euro
Cass. pen., Sez. V (Pres. Catena, Rel. Pilla)17 aprile 2026 (ud. 9 gennaio 2026)14193L’abusivismo ex art. 166, comma 1, lett. a), TUF è reato di pericolo presunto e sussiste solo se i servizi sono svolti in modo professionale e nei confronti del pubblico (lettura sistematica con l’art. 18 TUF); la pubblicità può ricorrere anche nel rapporto con un solo cliente.Annullamento senza rinvio agli effetti penali (prescrizione); ricorso rigettato agli effetti civili
Cass. pen., Sez. V (Pres. Pistorelli, Rel. Cananzi)24 giugno 2025 (ud. 23 maggio 2025)23654L’abusivismo finanziario è reato di pericolo presunto a tutela del corretto funzionamento del mercato: il danno è irrilevante e la gestione fedele o infedele dei risparmi è un post factum; può concorrere con la truffa.Ricorso rigettato
AGCOM, Delibera10 gennaio 20247/24/CONSLinee guida per il rispetto del TUSMA da parte degli influencer e istituzione di un Tavolo tecnico.Soft law
AGCOM, Delibera23 luglio 2025197/25/CONSModifiche alle Linee guida e approvazione del Codice di condotta rivolto agli influencer.Soft law

§6 — PROFILI SANZIONATORI E RESPONSABILITÀ

Il piano penale

Chi, senza esservi abilitato, svolge servizi o attività di investimento, oppure offre fuori sede, promuove o colloca prodotti o servizi finanziari, anche a distanza, è punito dall’art. 166, comma 1, TUF con la reclusione da uno a otto anni e la multa da 4.000 a 10.000 euro. Il testo dell’articolo, nella versione consultata alla data odierna (aggiornamento del 7 agosto 2026), conferma queste pene. [§12] Il reato è di pericolo presunto [§4] e può concorrere con altri delitti, tra cui la truffa (art. 640 c.p.), come affermato da Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2025, n. 23654, Pres. Pistorelli, Rel. Cananzi, nel caso in cui all’imputato erano contestati entrambi i reati.

La formulazione dell’art. 166, comma 1, lett. c), TUF, che comprende la promozione e il collocamento di prodotti o servizi finanziari anche a distanza, è tale da poter interessare anche attività promozionali svolte online. La sua applicazione al finfluencer richiede però, secondo i principi richiamati nel capitolo §2, un esercizio professionale e rivolto al pubblico, e resta affidata alla valutazione del caso concreto.

Il piano amministrativo

Le violazioni della MAR sono sanzionate dall’art. 187-ter.1 TUF; quelle del MiCAR secondo il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129, come mostra la sanzione di 200.000 euro del caso $CORONA. Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, in vigore dal 7 agosto 2026) ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo del TUF: riserva le sanzioni alle infrazioni di carattere rilevante, con sanzione minima superiore a 30.000 euro, e introduce strumenti di definizione negoziata, tra cui il c.d. patteggiamento amministrativo e la nuova disciplina degli impegni (art. 196-ter TUF, come modificato dall’art. 3 D.Lgs. n. 128/2026). [§11] La rilevanza penale dei fatti, ai sensi dell’art. 166 TUF, resta distinta.

Il piano civile

Il risparmiatore che ha subito una perdita per effetto di una raccomandazione abusiva può agire per il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2043 c.c. e costituirsi parte civile nel procedimento penale. Sono decisivi i messaggi privati, le registrazioni, i pagamenti per l’accesso a canali o servizi e ogni elemento che dimostri la personalizzazione del consiglio.


§7 — CONSIGLI OPERATIVI

Per il risparmiatore

  • verificare, prima di dare seguito a un «consiglio», che chi lo fornisce sia autorizzato, controllando i registri e gli albi tenuti da Consob e Banca d’Italia;
  • diffidare di promesse di rendimenti elevati o garantiti, di pressioni a decidere subito e dell’invito a non perdere l’occasione;
  • non fornire mai credenziali di accesso ai propri conti né deleghe operative; conservare schermate, messaggi e prova dei pagamenti, decisivi in sede penale e civile;
  • segnalare alla Consob profili e siti sospetti e valutare con un legale denuncia e azione risarcitoria.

Per chi pubblica contenuti finanziari

  • separare nettamente i contenuti rivolti al pubblico da ogni interazione personalizzata, evitando risposte individuali, revisioni di portafoglio e coaching a pagamento senza abilitazione;
  • dichiarare compensi, regali, utilità e posizioni detenute negli strumenti trattati, e rendere riconoscibili le comunicazioni commerciali;
  • distinguere fatti e opinioni, presentare i rischi in modo equilibrato e non fare affidamento sul disclaimer, che non sana un contenuto sostanzialmente consulenziale;
  • in materia di cripto-attività, verificare prima della promozione la conformità all’art. 4 MiCAR e al white paper, e l’autorizzazione dei prestatori di servizi promossi.

Per gli intermediari che si avvalgono di finfluencer

  • formalizzare con accordi scritti l’oggetto e i limiti dell’incarico di promozione;
  • monitorare i contenuti pubblicati per conto dell’intermediario e archiviarli;
  • anticipare i presidi di governance e di tenuta delle registrazioni che la RIS renderà obbligatori.

§8 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il quadro che emerge al 3 novembre 2026 è composito. Manca una norma ad hoc sui finfluencer, ma non manca la disciplina: il TUF presidia l’attività riservata della consulenza, la MAR i contenuti che raccomandano strumenti finanziari, il MiCAR le cripto-attività, il Codice del Consumo la riconoscibilità della pubblicità. L’ordinamento reagisce alla sostanza del messaggio, non alla sua forma.

Per il risparmiatore, la lezione pratica è che un «consiglio» ricevuto sui social non è per ciò solo una consulenza, e che la verifica dell’abilitazione del suo autore precede ogni decisione di investimento. Quando il consiglio è personalizzato, offerto a pagamento da chi non è abilitato, esistono strumenti penali, amministrativi e civili: il reato di abusivismo non richiede il danno e la prova della personalizzazione è spesso racchiusa nei messaggi privati.

Per chi pubblica, il confine pratico è la personalizzazione: finché il contenuto si rivolge a tutti, restano obblighi di trasparenza e di correttezza; quando si rivolge a qualcuno in particolare, serve un’abilitazione. Nessun disclaimer sposta questo confine. In prospettiva, la RIS completerà il quadro rendendo più esplicita la responsabilità degli intermediari che ingaggiano i finfluencer, e il voto della plenaria dell’11-12 novembre 2026 sarà il passaggio da seguire.

Per ogni caso concreto è consigliabile una valutazione legale tempestiva, perché le prove digitali si disperdono con facilità e i contenuti possono essere rimossi in qualsiasi momento.

Note in calce

[§1] ESMA, scheda informativa sui finfluencer (gennaio 2026), diffusa in Italia da Consob, comunicato stampa del 12 gennaio 2026, «Finfluencer, arrivano i suggerimenti dell’Esma per un’attività responsabile».

[§2] Consob, Quaderni FinTech n. 18, giugno 2026, «La comunicazione finanziaria tramite il canale digitale»; Il Sole 24 Ore (edizione inglese), «The EU is introducing new requirements for intermediaries and content creators», sull’assenza in Italia di una regolamentazione specifica dei finfluencer e sulle linee guida AGCOM.

[§3] Cass. pen., Sez. V, 17 aprile 2026, n. 14193, Pres. Catena, Rel. Pilla (testo della sentenza; ud. 9 gennaio 2026, R.G.N. 35512/2025); cfr. Eutekne, «Abusivismo finanziario solo con esercizio professionale e nei confronti del pubblico», 21 aprile 2026.

[§4] Cass. pen., Sez. V, 24 giugno 2025, n. 23654, Pres. Pistorelli, Rel. Cananzi (copia non ufficiale del testo della sentenza, ud. 23 maggio 2025).

[§5] art. 9 Reg. delegato (UE) 2017/565 della Commissione (raccomandazione personalizzata).

[§6] ESMA, scheda informativa sui finfluencer (gennaio 2026); Skadden, «Social Media Meets Financial Regulation: Finfluencers Under Scrutiny in the EU and UK», 7 ottobre 2026.

[§7] AGCOM, Delibera n. 7/24/CONS del 10 gennaio 2024 e Delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025 (testo coordinato delle Linee guida, Allegato A; Codice di condotta per gli influencer, Allegato B).

[§8] Skadden, «Social Media Meets Financial Regulation: Finfluencers Under Scrutiny in the EU and UK», 7 ottobre 2026 (sulla RIS, sulla richiesta di parere della Commissione del 24 agosto 2026 e sui tempi di applicazione).

[§9] Delibera Consob n. 23815 dell’8 gennaio 2026; commento di Domani, «Criptovalute, la condanna di Corona fa giurisprudenza», 6 febbraio 2026.

[§10] Teleborsa, «Abusivismo finanziario, Consob oscura 10 siti: totale sale a 1.848», 15 ottobre 2026.

[§11] ItaliaOggi, «Quotate, sulle sanzioni arriva il patteggiamento amministrativo»; Diritto Bancario, «La flessibilizzazione della strategia sanzionatoria TUF dopo la riforma».

[§12] Testo dell’art. 166 TUF e relativo aggiornamento, consultati su Brocardi.it (pagina aggiornata al 7 agosto 2026).

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