Presupposti, termine di sessanta giorni, controllo del tribunale e rischi di inammissibilità alla luce delle più recenti pronunce della Cassazione
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Quando la composizione negoziata della crisi si chiude senza un accordo, all’imprenditore non resta soltanto la liquidazione giudiziale. Il Codice della crisi gli offre una via d’uscita diversa: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII). È una procedura solo liquidatoria, senza voto dei creditori e con un ausiliario del tribunale al posto del commissario giudiziale, che il tribunale omologa se la proposta non pregiudica i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascuno di essi.
La semplificazione, però, è soltanto procedimentale. Dal gennaio 2026 la Cassazione ha chiarito che il controllo del tribunale è sostanziale: riguarda la serietà delle trattative, la relazione dell’esperto, la fattibilità del piano e la concreta utilità per i creditori chirografari. Il tempo è l’altro nodo: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, termine perentorio che la domanda con riserva non allunga.
Il contributo ricostruisce presupposti e iter, analizza il diritto vivente al 3 novembre 2026 e offre indicazioni operative al debitore in buona fede, che può ancora ottenere una liquidazione ordinata, vigilata dal giudice e vincolante per tutti i creditori anteriori.
§2 — INQUADRAMENTO NORMATIVO
Dalla composizione negoziata al Codice
Il concordato semplificato nasce nell’emergenza pandemica come sbocco della composizione negoziata: lo introdussero gli artt. 18 e 19 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147. È confluito nel Codice con il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, di recepimento della Dir. UE 2019/1023, che ne ha collocato la disciplina negli artt. 25-sexies e 25-septies CCII. Il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) li ha poi rimodellati [§1].
Le novità del 2024 sono cinque. L’esperto non deve più attestare un «esito non positivo»: dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII non sono praticabili. La proposta può suddividere i creditori in classi (art. 84, comma 5, CCII). La domanda dell’art. 40 CCII può essere presentata con riserva, ma nel rispetto dei sessanta giorni. Il tribunale può concedere fino a quindici giorni per integrazioni. Sono ammesse le misure protettive e cautelari dell’art. 54, commi 1 e 2, CCII [§2] [§8].
Natura e funzione
Il concordato semplificato è una procedura concorsuale esclusivamente liquidatoria (Cass. civ., 12 aprile 2023, n. 9730), accessibile solo all’esito della composizione negoziata: per la Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 ne è l’extrema ratio, alternativa più rapida e meno strutturata alla liquidazione giudiziale [§8]. Un piano in continuità aziendale è incompatibile con l’istituto.
Mancano il voto, la fase di ammissione, la soglia minima per i chirografari e l’attestazione di veridicità dei dati contabili, rimessa al vaglio critico dell’ausiliario. Le compensa un controllo giudiziale incisivo, trattato nel capitolo sul diritto vivente. L’art. 25-sexies, comma 8, CCII richiama, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, sostituendo il commissario giudiziale con l’ausiliario.
Chi può accedervi
Può proporre la domanda solo l’imprenditore commerciale o agricolo che ha esperito la composizione negoziata. Consumatori, professionisti e imprenditori minori dispongono delle procedure di sovraindebitamento, con requisiti di accesso e di meritevolezza diversi.
§3 — ANALISI DELLA FATTISPECIE
I presupposti di accesso
Perché la domanda sia ammissibile devono ricorrere, congiuntamente, questi presupposti:
- una composizione negoziata regolarmente avviata e condotta, chiusa con relazione finale comunicata ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII;
- la dichiarazione dell’esperto, nella relazione finale, sulla correttezza e buona fede delle trattative e sull’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 CCII (art. 25-sexies, comma 1, CCII);
- una proposta di concordato per cessione dei beni, accompagnata dal piano di liquidazione e dai documenti dell’art. 39 CCII;
- il deposito entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale;
- il ricorso al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 25-sexies, comma 2, CCII).
Il procedimento passo dopo passo
Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo. Dalla pubblicazione decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII: prededucibilità dei crediti sorti in funzione della procedura, autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione, inefficacia delle ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori, sospensione degli interessi chirografari [§8]. Con la domanda con riserva il debitore deposita soltanto i bilanci degli ultimi tre esercizi e l’elenco dei creditori.
Il tribunale acquisisce relazione finale e parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la ritualità della proposta e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (art. 25-sexies, comma 3, CCII). Proposta e pareri sono comunicati ai creditori; l’udienza si tiene non prima di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine dell’ausiliario, e le opposizioni vanno proposte costituendosi almeno dieci giorni prima, a pena di decadenza (art. 25-sexies, comma 4, CCII). Lo schema che segue riassume la sequenza.
Schema procedurale
Il concordato semplificato in dieci tappe: fasi e termini
Art. 25-sexies e art. 25-septies CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024.
Comunicazione della relazione finale dell’esperto
Art. 17, comma 8, CCII: da qui decorrono i sessanta giorni.
Deposito del ricorso, o della domanda con riserva
Art. 25-sexies, commi 1 e 2, CCII, con i documenti dell’art. 39 CCII. Termine perentorio, a pena di inammissibilità.
Pubblicazione nel registro delle imprese e comunicazione al pubblico ministero
Art. 25-sexies, comma 2, CCII: effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII.
Esame del tribunale e nomina dell’ausiliario
Art. 25-sexies, comma 3, CCII: integrazioni fino a 15 giorni.
Comunicazione ai creditori e udienza di omologazione
Art. 25-sexies, comma 4, CCII: 45 giorni tra la scadenza del termine dell’ausiliario e l’udienza.
Opposizioni dei creditori e degli interessati
Art. 25-sexies, comma 4, CCII: termine perentorio.
Omologazione o rigetto, con decreto motivato immediatamente esecutivo
Art. 25-sexies, commi 5 e 6, CCII: cinque verifiche del tribunale.
Reclamo alla corte d’appello
Art. 25-sexies, comma 6, CCII e art. 247 CCII.
Ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello
Art. 25-sexies, comma 7, CCII.
Liquidatore ed esecuzione del piano
Art. 25-septies CCII, con gli artt. 114 e 115 CCII in quanto compatibili.
Schema di sintesi: non sostituisce la lettura delle norme.
I cinque filtri dell’omologazione
Assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, il tribunale omologa quando (art. 25-sexies, comma 5, CCII):
- risultano regolari il contraddittorio e il procedimento;
- è rispettato l’ordine delle cause di prelazione;
- il piano di liquidazione è fattibile;
- la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata;
- la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore.
Dopo l’omologa
Il decreto, motivato e immediatamente esecutivo, è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 25-sexies, comma 6, CCII, con rinvio all’art. 247 CCII); contro il decreto d’appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 7, CCII). Il liquidatore è nominato con il decreto di omologazione e, se il piano contiene l’offerta di un soggetto individuato, verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies CCII).
L’omologazione rende inesigibile la quota falcidiata dei crediti anteriori (art. 117 CCII), ma lascia impregiudicati i diritti verso i coobbligati solidali. L’ausiliario sorveglia l’esecuzione e riferisce semestralmente (art. 118 CCII); la risoluzione per inadempimento va chiesta entro un anno dall’ultimo adempimento (art. 119 CCII) [§8].
§4 — ⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Il diritto della crisi è giurisprudenziale per vocazione. Tra dicembre 2025 e ottobre 2026 la Prima Sezione della Cassazione ha tracciato i confini del concordato semplificato: il controllo è severo e premia il percorso negoziale documentato.
Un controllo di legalità sostanziale
Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, Pres. Terrusi, Rel. Amatore, la Corte ha rigettato il ricorso di una società la cui proposta mancava della certificazione dei debiti contributivi e indicava liquidità vincolata da pegni sui conti correnti. Il giudizio di ammissibilità, ha affermato, non si arresta alla ritualità formale, ma si estende, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, alle condizioni dell’art. 25-sexies CCII in rapporto ai documenti dell’art. 39 CCII: requisiti di accesso, esaustività e attendibilità della relazione finale, fattibilità e non manifesta implausibilità del piano. Un «vaglio forte» del tribunale, osserva la Corte, è il contrappeso dell’assenza del voto dei creditori [§3].
Il controllo accompagna la procedura fino all’omologazione. Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2026, n. 27520, Pres. Ferro, Rel. D’Orazio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1126/2025, che aveva confermato il rigetto dell’omologa di un piano che prevedeva l’affitto e la cessione dell’azienda a un terzo per circa 2,7 milioni di euro, pagabili in gran parte in dieci rate semestrali: l’acquirente non dimostrava di disporre delle risorse e il pegno offerto era inadeguato. La fattibilità va indagata anche nella fase di omologazione (art. 25-sexies, comma 5, CCII) e la violazione dell’art. 2729 c.c. è denunciabile solo se è errato il metodo presuntivo [§4].
L’utilità per ciascun creditore
La decisione che più incide sulla costruzione del piano è Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624, Pres. Terrusi, Rel. Amatore. Il Tribunale di Mantova aveva omologato, il 14 dicembre 2023, un concordato che offriva ai chirografari, come utilità, la sola risoluzione della crisi nel minor tempo possibile; in sede di reclamo l’omologazione era stata revocata. La Cassazione ha rigettato il ricorso: non si comprende quale vantaggio tragga dalla sola celerità chi non riceve alcuna soddisfazione monetaria. Il principio di diritto è: «In tema di concordato semplificato, l’utilità della proposta per ciascun creditore, presupposto per l’omologazione del concordato, ancorché non misurabile in termini economici, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, in quanto quest’ultima non integra alcun vantaggio per i creditori chirografari per i quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione» [§3].
Il decreto della corte d’appello non è ricorribile
Le pronunce di gennaio 2026 chiariscono anche un tema processuale decisivo. Il tribunale può dichiarare l’inammissibilità in limine, già nella fase dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII; il provvedimento, per applicazione analogica dell’art. 47, commi 4 e 5, CCII, è reclamabile alla corte d’appello, ma il decreto d’appello non è impugnabile in cassazione.
Lo afferma Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620, Pres. Terrusi, Rel. Amatore, con massima identica in Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623, Pres. Terrusi, Rel. Amatore, e in Cass. civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353, Pres. Terrusi, Rel. Crolla. Il principio è: «In tema di concordato semplificato, il decreto della Corte di appello reso in sede di reclamo ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dichiarativo dell’inammissibilità della proposta di concordato, adottato in limine da parte del tribunale, non è ricorribile in cassazione né ai sensi degli artt. 25 sexies, settimo comma, e 247 CCII, né, ai sensi dell’art. 111, 7 comma, Cost.» Il provvedimento non è decisorio: nasce da un’interlocuzione tra giudice e debitore, non da un contraddittorio tra parti, e non è idoneo al giudicato. Sono ricorribili solo i provvedimenti che affermano o negano l’omologabilità [§3].
Le sentenze nn. 620 e 623 precisano che il debitore può comunque proporre tutte le questioni di ammissibilità impugnando, ai sensi dell’art. 51 CCII, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, anche chiedendo la riunione dei reclami. Quanto al reclamo contro l’omologa, Cass. civ., Sez. I, ord. 16 gennaio 2026, n. 881, Pres. Terrusi, Rel. Amatore, ha escluso che ausiliario e liquidatore siano contraddittori necessari (art. 25-sexies, comma 6, CCII, e art. 247 CCII) [§3].
La verifica ab origine della composizione negoziata
Nella stessa Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623, la Corte ha enunciato, ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., un secondo principio: «In tema di concordato semplificato, il sindacato esperibile in limine dal tribunale in ordine all’ammissibilità della proposta di concordato si estende anche alla verifica della sussistenza ab initio dei presupposti di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa previsti dall’art. 12 CCII, tramite l’esame mediato dei documenti di cui all’art. 25 sexies, primo comma, CCII, e di quelli indicati nell’art. 39, medesimo codice, previsti per la presentazione del piano di liquidazione». La società aveva riproposto nel 2022 il piano di un accordo del 2017 rimasto ineseguito, e la relazione dell’esperto dava conto di una sola riunione telematica con i due creditori principali: per la corte d’appello le trattative dovevano coinvolgere tutti i creditori [§3].
Le risorse esterne
In Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620, la Corte ha enunciato, anche qui ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., il principio sulle risorse esterne. I soci avevano erogato finanziamenti prededucibili per oltre un milione di euro durante la composizione negoziata e vi rinunciavano alla prededuzione per liberare liquidità. Il principio è: «In tema di concordato semplificato, non essendo funzionali a incrementare l’attivo, non possono rientrare nella definizione di risorse esterne, ai sensi dell’art. 84, 4 comma, CCII, ultimo lemma (applicabile anche al concordato semplificato), quelle liberate dalla rinuncia dei soci alla prededuzione dei crediti da rimborso nascenti da finanziamenti apportati dagli stessi soci (e autorizzati dal tribunale) nella fase della composizione negoziata con vincolo di successiva postergazione» [§3].
I tribunali di merito: il termine di sessanta giorni e la riserva
Il Correttivo ter ha consentito la domanda con riserva, ma non ha toccato il termine di sessanta giorni, che la giurisprudenza di merito considera decadenziale. Il Tribunale di Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, decreto depositato il 19 febbraio 2026 (camera di consiglio del 17 febbraio 2026), R.G. n. 2/2026, Pres. Liccardo, Giud. rel. Rimondini, ha concesso al debitore, che aveva depositato la domanda con riserva il giorno stesso della relazione finale, tempo fino al 12 aprile 2026 per piano e proposta, escludendo ogni proroga: la riserva non può «allargare il recinto di durata» di un termine intrinsecamente decadenziale né «recidere il nesso» con la composizione negoziata, come già ritenuto dal Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 5 dicembre 2024, r.g. 14/2024, Pres. Est. De Simone, e dal Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 7 aprile 2025, proc. n. 5/2025, Pres. Rana, Giud. rel. De Palma [§5]. Conforme il Tribunale di Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 9 luglio 2026, P.U. 930-1/2026, Pres. Rel. De Simone, che ha respinto la richiesta di termine per una riserva depositata oltre i sessanta giorni dalla relazione finale (30 aprile 2026). La Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 qualifica il termine perentorio, a pena di inammissibilità del ricorso [§8].
Buona fede delle trattative e presupposti di accesso
Il Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 27 maggio 2026, proc. n. 6/2026, Pres. Est. Jachia, ha dichiarato inammissibile una proposta perché la composizione negoziata era stata avviata quando l’insolvenza era ormai irreversibile: le misure protettive non operavano verso i lavoratori già pignoranti e il debitore non aveva assunto tempestive misure anticrisi [§6]. Il Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure Concorsuali, decreto, camera di consiglio del 13 gennaio 2026, R.G. n. 4/2025, Pres. Liccardo, Giud. rel. Rimondini, ha censurato la genericità della relazione dell’esperto sulle trattative con i creditori: la composizione negoziata non può essere un «mero lasciapassare». Per la Corte d’Appello dell’Aquila, decreto 22 aprile 2026, R.G.V.G. n. 105/2026, Pres. Filocamo, Cons. rel. Iachini Bellisarii, il debitore deve almeno formulare ai creditori una proposta praticabile; l’omesso versamento dell’IVA (circa 799.000 euro) durante la composizione negoziata esclude la buona fede.
Non pregiudizio ed estensione degli effetti al socio
Il Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., decreto 22 luglio 2026, R.G. n. 3/2026, Pres. Scibetta, Giud. rel. Verzeni, ha omologato il concordato, precisando che il giudizio sull’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale è concreto e attuale e tiene conto degli elementi sopravvenuti. Le azioni revocatorie e di responsabilità non rendono di per sé preferibile la liquidazione giudiziale, perché le può esercitare anche il liquidatore (art. 115 CCII, richiamato dall’art. 25-septies, comma 1, CCII) [§7].
Il Tribunale di Padova, Sez. I civ., sentenza 15 giugno 2026, n. 1027, R.G. n. 4467/2025, Giud. Rossi, ha accolto l’opposizione all’esecuzione del socio accomandatario che aveva anche prestato fideiussione: gli effetti dell’omologazione (art. 117 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, comma 8, CCII) lo coinvolgono perché prevale la qualità di socio illimitatamente responsabile, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite sull’art. 184 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (nn. 3749/1989 e 3022/2015), che fa eccezione per il debito garantito da ipoteca del socio [§7].
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Ferro, Rel. D’Orazio) | 21 ottobre 2026 | 27520 | Fattibilità indagata anche in omologazione; limiti del sindacato sulle presunzioni (art. 2729 c.c.) | Ricorso principale inammissibile; rigetto dell’omologa confermato |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Terrusi, Rel. Crolla) | 21 gennaio 2026 | 1353 | Decreto d’appello sull’inammissibilità in limine non ricorribile (art. 111, comma 7, Cost.) | Ricorso inammissibile |
| Cass. civ., Sez. I, sent. (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) | 12 gennaio 2026 | 620 | Come sopra; inoltre, la rinuncia dei soci alla prededuzione non è risorsa esterna (art. 84, comma 4, CCII) | Ricorso inammissibile; principio ex art. 363, comma 3, c.p.c. |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) | 12 gennaio 2026 | 623 | Come sopra; inoltre, sindacato in limine esteso alla verifica ab origine dei presupposti dell’art. 12 CCII | Ricorso inammissibile; principio ex art. 363, comma 3, c.p.c. |
| Cass. civ., Sez. I, sent. (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) | 12 gennaio 2026 | 624 | L’utilità per ciascun creditore non coincide con la sola rapidità della procedura (art. 25-sexies, comma 5, CCII) | Ricorso rigettato; principio di diritto enunciato |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) | 16 gennaio 2026 | 881 | Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari nel reclamo contro l’omologa | Ricorso accolto; cassazione con rinvio |
| Cass. civ., Sez. I, ord. (Pres. Terrusi, Rel. Amatore) | 4 dicembre 2025 | 31641 | Scrutinio di legalità sostanziale in limine; attendibilità delle attestazioni dell’esperto; non manifesta implausibilità | Ricorso rigettato; principio di diritto enunciato |
| Cass. civ. | 12 aprile 2023 | 9730 | Il concordato semplificato è procedura concorsuale; competenza territoriale per analogia con il concordato preventivo | Principio affermato |
| Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa (Pres. Rel. De Simone) | 9 luglio 2026 | P.U. 930-1/2026 | Sessanta giorni decadenziali; la riserva depositata oltre il termine non lo riapre (art. 25-sexies, comma 1, CCII) | Richiesta di termine respinta |
| Trib. Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, decreto (Pres. Liccardo, Giud. rel. Rimondini) | 19 febbraio 2026 (dep.) | R.G. 2/2026 | Termine decadenziale; riserva ammessa nel rispetto dei sessanta giorni; nessuna proroga | Termine fino al 12 aprile 2026, senza proroga |
| Trib. Roma, Sez. XIV civ. (Pres. Est. Jachia) | 27 maggio 2026 | proc. 6/2026 | Sindacato sui presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII) | Proposta inammissibile |
| Trib. Bologna, decreto (Pres. Liccardo, Giud. rel. Rimondini) | 13 gennaio 2026 (c.c.) | R.G. 4/2025 | Relazione dell’esperto generica sulle trattative con i creditori | Omologa inammissibile |
| Trib. Bergamo, Sez. II civ., decreto (Pres. Scibetta, Giud. rel. Verzeni) | 22 luglio 2026 | R.G. 3/2026 | Non pregiudizio valutato in concreto; azioni revocatorie esercitabili anche dal liquidatore | Omologazione legittima |
| Trib. Padova, Sez. I civ., sent. (Giud. Rossi) | 15 giugno 2026 | 1027 | Effetti dell’omologa estesi al socio illimitatamente responsabile fideiussore (art. 117 CCII) | Opposizione all’esecuzione accolta |
| Corte d’Appello dell’Aquila, decreto (Pres. Filocamo, Cons. rel. Iachini Bellisarii) | 22 aprile 2026 | R.G.V.G. 105/2026 | Buona fede nelle trattative: proposta praticabile ai creditori; rilievo dell’omesso versamento IVA | Reclamo rigettato |
§5 — PROFILI OPERATIVI
Il calendario come variabile strategica
Il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della relazione finale (art. 17, comma 8, CCII) ed è un termine di accesso, non di protezione. Conviene ancorare il calcolo alla prova certa della comunicazione e, se non si è pronti, depositare la domanda con riserva, sapendo che proposta e piano vanno comunque depositati entro i sessanta giorni. Sulla sospensione feriale non esiste una soluzione pacifica: prudenza vuole che si calcoli come se non operasse.
La relazione finale e la prova della buona fede
Poiché il tribunale non si limita a prendere atto della dichiarazione dell’esperto, il fascicolo della composizione negoziata va costruito come prova: creditori incontrati, date e contenuti degli incontri, informazioni messe a disposizione, almeno una proposta seria. Le trattative vanno avviate con tutti i creditori (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623, Pres. Terrusi, Rel. Amatore) e va valutata con onestà la reversibilità della crisi all’avvio: è il rilievo che ha fatto cadere la proposta esaminata dal Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 27 maggio 2026.
Il piano: prelazioni, utilità, risorse, fattibilità
- ordine delle cause di prelazione: lo richiede espressamente l’art. 25-sexies, comma 5, CCII, e ogni scostamento espone la proposta al rigetto;
- utilità a ciascun creditore, chirografari compresi: una percentuale anche modesta, ma reale e documentata, vale più della sola rapidità (Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 624, Pres. Terrusi, Rel. Amatore);
- risorse esterne: solo apporti di nuova ricchezza (Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620, Pres. Terrusi, Rel. Amatore);
- fattibilità: offerte vincolanti, garanzie solide e capacità finanziaria dell’acquirente dimostrata (Cass. civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2026, n. 27520, Pres. Ferro, Rel. D’Orazio);
- confronto con la liquidazione giudiziale: stima credibile e aggiornata con gli elementi sopravvenuti prima dell’udienza (Trib. Bergamo, 22 luglio 2026, Pres. Scibetta, Est. Verzeni).
Garanzie personali dei soci
L’omologa non libera i coobbligati solidali, ma per i soci illimitatamente responsabili gli effetti possono estendersi: prima di scegliere lo strumento occorre mappare fideiussioni, garanzie reali e finanziamenti con garanzia pubblica (Tribunale di Padova, 15 giugno 2026, n. 1027).
Se il tribunale dichiara l’inammissibilità
Il rimedio è il reclamo alla corte d’appello: il ricorso per cassazione contro il decreto d’appello è precluso (Cass. civ., Sez. I, sent. 12 gennaio 2026, n. 620, Pres. Terrusi, Rel. Amatore). Se segue l’apertura della liquidazione giudiziale, le questioni vanno riproposte nell’impugnazione della sentenza (art. 51 CCII).
Quando valutare strumenti diversi
Se la composizione negoziata ha lasciato aperta una soluzione concordata, o se l’impresa può proseguire l’attività, il concordato semplificato non è lo strumento adatto: restano il concordato preventivo (artt. 84 ss. CCII), gli accordi di ristrutturazione (artt. 57 ss. CCII) e la liquidazione giudiziale. Per i soggetti non fallibili si applicano le procedure di sovraindebitamento.
§6 — 📋 BOX OPERATIVO: CONSIGLI PRATICI IMMEDIATAMENTE AZIONABILI
- Il giorno in cui ricevi la relazione finale, verifica che contenga le attestazioni dell’art. 25-sexies, comma 1, CCII e annota la data certa di comunicazione: da lì decorrono sessanta giorni perentori.
- Se il piano non è pronto, deposita entro il termine la domanda con riserva, ma prepara proposta e piano completi sempre entro i sessanta giorni: nessuna proroga è concessa.
- Documenta le trattative con tutti i creditori, non solo con i principali: elenco, verbali, informazioni condivise, proposte e risposte. È la tua prova di buona fede.
- Chiedi all’esperto una relazione specifica sulle iniziative assunte e sull’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 CCII, non formule generiche.
- Verifica che, all’avvio della composizione negoziata, il risanamento fosse ragionevolmente perseguibile ai sensi dell’art. 12 CCII: il tribunale può riesaminarlo.
- Offri ai chirografari una soddisfazione reale, anche modesta, e dimostra l’utilità per ciascun creditore: la sola rapidità non basta.
- Rispetta l’ordine delle cause di prelazione e non contare, come risorse esterne, sulla rinuncia dei soci alla prededuzione.
- Se cedi l’azienda a un terzo, acquisisci offerte irrevocabili, garanzie solide e prove della solidità finanziaria dell’acquirente.
- Prima dell’udienza aggiorna il confronto con la liquidazione giudiziale con gli elementi sopravvenuti: offerte, incassi, apporti.
- In caso di inammissibilità, ricorda che il reclamo è l’ultimo grado: riproponi le questioni nell’impugnazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (art. 51 CCII).
§7 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il concordato semplificato è una porta stretta, ma non chiusa. Per l’imprenditore che ha affrontato la composizione negoziata con serietà, offre una liquidazione ordinata, vigilata dal tribunale e vincolante per tutti i creditori anteriori, senza il peso di un voto che potrebbe non arrivare. Le pronunce del 2025 e del 2026 ne hanno chiarito il prezzo, che è la serietà.
Quattro idee riassumono il quadro. Primo, il tempo: i sessanta giorni sono perentori e la riserva non li allunga. Secondo, la prova: la buona fede e la perseguibilità iniziale del risanamento devono emergere dal fascicolo. Terzo, la sostanza del piano: utilità reale per ciascun creditore, prelazioni rispettate, risorse nuove, fattibilità dimostrata. Quarto, il processo: il reclamo contro l’inammissibilità è l’ultima occasione, e il resto si gioca nell’impugnazione dell’apertura della liquidazione giudiziale.
Il debitore in buona fede che costruisce il percorso con questa disciplina ha concrete possibilità di ottenere l’omologazione; chi cerca una scorciatoia, no. Alla data del 3 novembre 2026 il quadro è stabile sul piano normativo; resta da monitorare l’eventuale primo intervento della Cassazione sul rapporto tra riserva e termine.
Note
[§1] Testo vigente degli artt. 25-sexies e 25-septies D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), con note di modifica del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in Brocardi.it (aggiornato al 12 agosto 2026).
[§2] Nota di modifica all’art. 25-sexies CCII (art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), in Brocardi.it, consultato il 3 novembre 2026.
[§3] Testo integrale (copia non ufficiale) di Cass. civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, nn. 620, 623 e 624 e di Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2026, n. 1353; testo integrale di Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, e di Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2026, n. 881; su Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641, anche Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026.
[§4] Testo integrale di Cass. civ., Sez. I, 21 ottobre 2026, n. 27520.
[§5] Trib. Bologna, Sez. Procedure Concorsuali, decreto depositato il 19 febbraio 2026, R.G. n. 2/2026 e testo integrale dei decreti Trib. Milano, 5 dicembre 2024 e 9 luglio 2026, e Trib. Bari, 7 aprile 2025.
[§6] Testo integrale di Trib. Roma, Sez. XIV civ., 27 maggio 2026, Trib. Bologna, 13 gennaio 2026 e Corte d’Appello dell’Aquila, 22 aprile 2026.
[§7] Testo integrale di Trib. Bergamo, 22 luglio 2026, e di Trib. Padova, 15 giugno 2026, n. 1027.
[§8] Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 (Parte I, § 4.1: concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio), testo integrale.