Prescrizione contro l’intermediario: quando decorre davvero il termine per agire

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Dies a quo, sospensione e interruzione nelle azioni dell’investitore: Cassazione 2024-2026 e recenti pronunce di merito su danno, risoluzione e indebito

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — SOMMARIO

Chi ha perso denaro in un investimento finanziario si accorge, quasi sempre, che il tempo è diventato un avversario. Obbligazioni acquistate venti o trent’anni fa e rimaste insolute dopo il default dell’emittente, azioni di banche popolari dichiarate illiquide e poi azzerate, prodotti complessi collocati senza che il cliente ne capisse il rischio: in tutti questi casi la banca, quando viene chiamata a rispondere, per prima cosa eccepisce che l’azione è prescritta. Capire da quando decorre il termine, e che cosa lo ferma, decide quindi l’esito di molte cause prima ancora che il giudice esamini il merito.

La regola generale è semplice: il diritto si estingue per prescrizione, cioè per l’inerzia protratta del titolare per il tempo previsto dalla legge, e l’azione contrattuale contro l’intermediario si prescrive in dieci anni (art. 2946 c.c.). La difficoltà sta nel fissare il giorno iniziale, il dies a quo. Nelle aule di giustizia si sono confrontate tre tesi: la data dell’ordine di acquisto, la data in cui l’inadempimento dell’intermediario si consuma, il momento in cui la perdita si manifesta ed è obiettivamente percepibile dal cliente. La Cassazione ha scelto in modo ormai costante la terza per l’azione risarcitoria, riservando una regola diversa alla risoluzione del contratto e alla ripetizione dell’indebito [§1] [§2] [§3].

Questo contributo ricostruisce lo stato del diritto alla data odierna. Si esaminano il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il quadro normativo, il significato di «danno percepibile secondo l’ordinaria diligenza», i diversi termini applicabili ai diversi rimedi (risarcimento, risoluzione, ripetizione dell’indebito, responsabilità per il fatto del promotore), la sospensione e l’interruzione della prescrizione anche attraverso mediazione e Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), il diritto vivente di legittimità e di merito con tabella sinottica, alcune fattispecie concrete e, da ultimo, i consigli operativi per l’investitore e per il professionista che lo assiste.

§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO

Principio di diritto

«In tema di intermediazione finanziaria, il termine di prescrizione decennale per l’esercizio, da parte del cliente, dell’azione di risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi su di lui gravanti in occasione di operazioni di investimento o disinvestimento, compiute in esecuzione del contratto quadro tra gli stessi stipulato, inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, secondo il metro dell’ordinaria diligenza, e rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta.»

Massima di Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226, ribadita da Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2026, n. 23124, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò [§1] [§2]

Il perimetro applicativo della massima

La massima ha un perimetro preciso. Riguarda l’azione risarcitoria per violazione degli obblighi informativi, compiuta in esecuzione di un contratto quadro, e fissa il giorno iniziale non alla data dell’ordine, bensì al momento in cui il danno diventa percepibile con la diligenza ordinaria. Non vale, in modo automatico, per la risoluzione del contratto di investimento, per la quale la Cassazione ha ribadito, con Cass. civ., Sez. I, ord. 8 ottobre 2026, n. 26479, che il termine decorre dall’inadempimento, normalmente coincidente con l’esecuzione dell’ordine senza le informazioni dovute [§3]. Né vale per la ripetizione dell’indebito conseguente a nullità, che decorre dal singolo pagamento [§6].

La percepibilità del danno non è inoltre un automatismo. Il giudice di merito deve accertarla caso per caso: nella vicenda dei bond argentini il default dell’emittente è stato considerato l’evento che rende concreta e riconoscibile la perdita, ma la Corte ha lasciato al giudice del rinvio il compito di stabilire la data esatta in cui esso divenne riconoscibile agli investitori [§3].


§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La disciplina della prescrizione non si trova nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito TUF), ma nel codice civile, che si applica ai rapporti di intermediazione come a qualsiasi altro rapporto obbligatorio. Le norme da tenere presenti sono le seguenti.

  • Art. 2934 c.c.: ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
  • Art. 2935 c.c.: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. È la norma da cui discende l’intera questione del dies a quo.
  • Art. 2946 c.c.: prescrizione ordinaria decennale, applicabile alla responsabilità contrattuale dell’intermediario. Art. 2947, comma 1, c.c.: prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno da fatto illecito, rilevante quando si fa valere la responsabilità extracontrattuale.
  • Art. 2938 c.c.: il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta. Art. 2697 c.c.: chi eccepisce un fatto estintivo ne deve provare i presupposti.
  • Artt. 21 e 23 TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58): obblighi di correttezza, informazione e forma scritta del contratto quadro. L’art. 23, comma 6, TUF pone a carico dell’intermediario l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
  • Art. 31, comma 3, TUF: responsabilità solidale del soggetto abilitato per i danni arrecati a terzi dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli.
  • Regolamento Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (Regolamento Intermediari), che ha sostituito il Regolamento Consob 1° luglio 1998, n. 11522, ancora applicabile ai fatti anteriori.
  • Artt. 2941, n. 8, 2943, 2944, 2945 c.c. e art. 1310 c.c.: sospensione e interruzione della prescrizione, trattate nel § 6.

Sul fronte delle novità, il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in vigore dal 29 aprile 2026, ha riformato il TUF in attuazione della L. 5 marzo 2024, n. 21, e il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2026, ha riscritto parte del sistema sanzionatorio [§12]. Entrambi intervengono su materie diverse dalla responsabilità civile dell’intermediario verso il cliente: dalle verifiche condotte, le regole sulla decorrenza e sull’interruzione della prescrizione non risultano toccate.


§4 — DALL’INADEMPIMENTO AL DANNO PERCEPIBILE

Inadempimento e danno: due piani distinti

Il punto di partenza è la distinzione, a lungo trascurata, tra due momenti. L’inadempimento dell’intermediario agli obblighi informativi (ad esempio la mancata consegna del documento sui rischi generali o l’omessa valutazione di adeguatezza) si realizza quando egli dà corso all’operazione senza avere fornito le informazioni dovute, quindi al momento dell’ordine. Il danno risarcibile, però, nasce dopo, quando la perdita si manifesta nel patrimonio del cliente. Poiché la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il diritto al risarcimento presuppone un danno effettivo, il termine non può iniziare prima che il danno esista e sia riconoscibile.

Lo ha affermato con chiarezza la Corte nel caso dei bond argentini: prima del default il danno «non era ancora esistente, né percepibile», sicché la sentenza di merito aveva «confuso i due diversi piani dell’inadempimento e del danno» [§2]. Il medesimo principio era già stato espresso, in una vicenda analoga, da Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2023, n. 2066 [§5], e nel caso delle obbligazioni Lehman Brothers dalla già citata Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226, secondo cui il termine decorre dal momento in cui gli investitori acquisiscono consapevolezza della perdita effettiva [§1].

La percepibilità secondo l’ordinaria diligenza

Il parametro è oggettivo: non conta quando il singolo cliente si è reso conto della perdita, ma quando un investitore di diligenza media avrebbe potuto accorgersene. Quanto agli indici, la Corte, secondo la ricostruzione che ne dà il Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484, richiamando la sentenza n. 32226 del 2024, ha precisato che per strumenti con prezzo sul mercato secondario la mera oscillazione non basta: occorre un quid pluris, anche costituito da un evento anomalo, idoneo a disvelare il rischio che l’intermediario avrebbe omesso di rappresentare e a concretizzare la lesione patrimoniale [§4].

  • Il default o l’ammissione dell’emittente a una procedura concorsuale sono eventi tipici di percepibilità per le obbligazioni.
  • Il crollo del valore, l’azzeramento del titolo o la sua sospensione dalle negoziazioni possono esserlo per le azioni, specie se illiquide; nel caso deciso a Rimini il Tribunale ha collocato il momento rilevante nell’azzeramento del valore, emerso anni dopo l’acquisto.
  • La normale volatilità dei prezzi non è, di per sé, un evento che renda percepibile il danno.

Chi deve provare cosa

L’onere di allegare e provare il fatto estintivo grava su chi eccepisce la prescrizione. L’intermediario non può dunque limitarsi a indicare la data dell’ordine, ma deve allegare e dimostrare le circostanze fattuali da cui desumere che il danno era obiettivamente percepibile prima della data indicata dal cliente [§4]. È una conseguenza diretta dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2938 c.c., e uno degli elementi che più spesso decide la causa.


§5 — UN DIES A QUO PER OGNI RIMEDIO

L’investitore dispone di più rimedi, e ciascuno ha un proprio giorno iniziale. Confondere i regimi è l’errore più frequente, e il più costoso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 26479 del 2026, ha mantenuto distinti nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento, azioni autonome e soggette a presupposti ed effetti anche diversi [§3].

Risoluzione per inadempimento

Quando la violazione degli obblighi informativi è posta a fondamento di una domanda di risoluzione (art. 1453 c.c.), il termine decorre dal momento in cui l’inadempimento si è verificato, di norma l’esecuzione dell’ordine senza le informazioni dovute. Non occorre attendere la manifestazione del danno [§3]. Per chi voglia caducare il contratto e ottenere la restituzione del capitale, il tempo è dunque più breve e decorre prima.

Nullità e ripetizione dell’indebito

L’azione di nullità non si prescrive (art. 1422 c.c.). Se però il contratto quadro manca della forma scritta richiesta dall’art. 23, comma 1, TUF, l’investitore che vuole il denaro indietro esercita la ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.), soggetta a prescrizione decennale. Con Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 3561, la Corte ha affermato che il termine decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo, non dalla data dell’accertamento della nullità, e che il principio vale anche per la nullità di protezione, rilevabile solo su eccezione del cliente (art. 23, comma 3, TUF) [§6]. Nella vicenda decisa con l’ordinanza n. 26479 del 2026, la Corte d’appello aveva ritenuto prescritta anche la domanda restitutoria connessa alla nullità per difetto di forma scritta [§3].

Responsabilità per il fatto del promotore finanziario

L’art. 31, comma 3, TUF rende il soggetto abilitato responsabile in solido per i danni arrecati a terzi dal promotore nell’esercizio delle incombenze. Il fondamento è nell’organizzazione d’impresa: l’attività del promotore è uno degli strumenti di cui l’intermediario si avvale e dai quali trae vantaggio. In questa materia Cass. civ., 25 ottobre 2022, n. 31453, Pres. Cirillo, Rel. Spaziani, ha chiarito i confini della responsabilità solidale, ponendo a carico del cliente la prova del fatto illecito del promotore, con i suoi elementi oggettivi e soggettivi [§8]; il nesso di occasionalità necessaria richiesto dalla norma è stato poi delimitato da Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3425, che lo ha escluso quando il promotore abbia trasferito i fondi del cliente su un conto presso altro intermediario per agire poi a danno dei clienti [§7]. Sul piano della prescrizione la qualificazione è decisiva. In Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3644, Pres. Marulli, Rel. Valentino, l’intermediario sosteneva che la propria responsabilità per il fatto del promotore fosse aquiliana e quindi soggetta al termine quinquennale (art. 2947 c.c.); la Corte d’appello di Bologna aveva invece ravvisato un rapporto contrattuale tra banca e investitori (deposito titoli sul conto corrente d’appoggio, moduli predisposti dalla società di intermediazione, conferimento del denaro) e applicato il termine decennale (art. 2946 c.c.). La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo, perché non si confrontava con la ratio decidendi, lasciando ferma la qualificazione di merito: la pronuncia non enuncia quindi un principio generale, ma mostra quali elementi concreti possano radicare il rapporto contrattuale e il termine decennale [§13]. Resta il rischio che, quando si fa valere la sola responsabilità solidale per il fatto illecito del promotore, l’intermediario ottenga l’applicazione del termine quinquennale; per prudenza, in presenza di dubbi sulla qualificazione, conviene calcolare il termine più breve.

Schema comparativo

Sei rimedi, sei diverse decorrenze

Risarcimento (obblighi informativi)

10 anni

Dies a quo: Perdita percepibile con ordinaria diligenza

Riferimenti: art. 2946 c.c.; Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226; Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2026, n. 23124

Risoluzione del contratto

10 anni

Dies a quo: Inadempimento (di regola, esecuzione dell’ordine)

Riferimenti: art. 1453 c.c.; Cass. civ., Sez. I, ord. 8 ottobre 2026, n. 26479

Ripetizione dell’indebito

10 anni

Dies a quo: Ogni singolo pagamento

Riferimenti: art. 2033 c.c.; Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 3561

Nullità del contratto quadro

Imprescrittibile

Dies a quo: Non applicabile

Riferimenti: art. 1422 c.c.; art. 23 TUF

Responsabilità per il fatto del promotore

5 anni (illecito) o 10 anni (se vi è rapporto contrattuale)

Dies a quo: Danno percepibile

Riferimenti: art. 31, comma 3, TUF; art. 2947, comma 1, c.c.; Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3425; Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3644

Reclamo, diffida, domanda giudiziale

Interrompe la prescrizione

Dies a quo: Decorre un nuovo termine intero

Riferimenti: artt. 2943 e 2945 c.c.; art. 1310 c.c.

Termini e decorrenze aggiornati al 22 ottobre 2026. Il termine quinquennale per il fatto del promotore dipende dalla qualificazione della domanda.

§6 — SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il decorso del termine può essere fermato in due modi diversi: la sospensione ne arresta temporaneamente il corso, e il tempo già trascorso si somma a quello successivo; l’interruzione cancella invece il tempo già maturato e fa ripartire un nuovo termine intero.

Sospensione

Le cause di sospensione sono tassative. Per i rapporti di intermediazione rileva soprattutto l’art. 2941, n. 8, c.c., che sospende la prescrizione quando il debitore ha dolosamente occultato l’esistenza del debito. Il dolo non si presume e richiede un comportamento positivo di occultamento, non la semplice omissione informativa che già costituisce l’inadempimento. Chi lo invoca ne deve fornire la prova.

Interruzione

L’interruzione si produce con la domanda giudiziale (art. 2943, comma 1, c.c.), con ogni atto che costituisca in mora il debitore (art. 2943, comma 4, c.c., e art. 1219 c.c.) e con il riconoscimento del diritto da parte del debitore (art. 2944 c.c.). Quando l’interruzione è prodotta dalla domanda giudiziale, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza (art. 2945, comma 2, c.c.).

  • La lettera di reclamo, o una diffida inviata a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, è atto idoneo a costituire in mora; deve però indicare in modo chiaro il diritto che si fa valere, essere rivolta al debitore e pervenirgli. Il Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484 ha ritenuto interruttivi sia la comunicazione via posta elettronica certificata del 16 settembre 2019 sia il formale reclamo seguito dal ricorso all’ACF del 20 ottobre 2020 [§4].
  • L’atto interruttivo diretto contro uno dei debitori in solido, ad esempio il promotore, ha effetto anche verso l’altro (art. 1310 c.c.): è utile quando si agisce contro il promotore e contro l’intermediario.
  • Ogni atto interruttivo va documentato con data certa. Un reclamo senza prova della ricezione è un’arma spuntata.

Mediazione

La mediazione civile è condizione di procedibilità per le controversie in materia di contratti finanziari (art. 5, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28). Dopo la riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) l’effetto sulla prescrizione è regolato dall’art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010: dal momento in cui la comunicazione della domanda perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. Non basta dunque depositare la domanda presso l’organismo: occorre che la controparte la riceva. La norma consente alla parte interessata di comunicare direttamente la domanda già presentata, proprio per anticipare l’effetto interruttivo.te interessata di comunicare direttamente la domanda già presentata, proprio per anticipare l’effetto interruttivo.

Arbitro per le Controversie Finanziarie

L’ACF, istituito presso la Consob, decide i ricorsi degli investitori retail contro gli intermediari secondo il Regolamento adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, modificato con delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021, in vigore dal 1° ottobre 2021 per i procedimenti avviati dopo tale data [§11]. Due precisazioni evitano equivoci. Anzitutto, il limite temporale di competenza dell’Arbitro, che può conoscere dei soli comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente al ricorso, non è un termine di prescrizione: è un limite di ricevibilità, distinto e cumulativo rispetto alla prescrizione del diritto (art. 4 del Regolamento ACF). In secondo luogo, il reclamo all’intermediario, che precede il ricorso, vale come atto di costituzione in mora e dunque interrompe la prescrizione; per questo la data del reclamo, e non quella del ricorso, va custodita con cura. Quanto all’effetto del ricorso all’ACF in sé, la prudenza suggerisce di non farvi affidamento esclusivo e di procurarsi sempre un atto di costituzione in mora scritto e ricevibile.


§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

La Cassazione

Il percorso comincia con Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2023, n. 2066, in tema di bond argentini, secondo cui la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l’ordine di acquisto, ma da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale [§5]. Il principio si consolida con le due pronunce gemelle Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226 (obbligazioni Lehman Brothers) e Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32227, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso principale della banca e dichiarato inammissibile quello incidentale degli investitori, confermando che il termine decorre dalla manifestazione concreta del pregiudizio [§1].

Nel 2026 il principio è riaffermato in più occasioni. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2026, n. 23124, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che aveva fatto decorrere il termine dall’esecuzione degli ordini su obbligazioni argentine acquistate tra il 1999 e il 2000, ritenendo che prima del default del 24 dicembre 2001 non vi fosse danno né percepibile né esistente [§2]. Con Cass. civ., Sez. I, ord. 8 ottobre 2026, n. 26479 ha cassato con rinvio alla Corte d’appello di Firenze una decisione che aveva dichiarato prescritte le azioni relative a bond argentini acquistati nel 1996, distinguendo l’inadempimento dal danno e riservando al giudice del rinvio l’accertamento della data di percepibilità, dell’efficacia degli atti interruttivi e dell’inadempimento informativo [§3].

In tema di indebito, Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 3561 ha fissato il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dalla data dei pagamenti [§6]. In un settore contiguo, quello dei buoni postali, Cass. civ., Sez. I, ord. 6 settembre 2026, n. 25052 ha escluso che, per i buoni fruttiferi postali, l’omessa consegna del Foglio Informativo Analitico dia diritto al risarcimento corrispondente al credito prescritto, quando la scadenza del titolo e il dies a quo sono ricavabili dalla disciplina normativa della serie [§9]: segno che l’oggettiva conoscibilità del termine può, in certi settori, mantenere un ruolo.

Sulle Sezioni Unite

Alla data di elaborazione non risultano, dalle ricerche condotte, pronunce delle Sezioni Unite né ordinanze di rimessione sul dies a quo della prescrizione nelle azioni contro l’intermediario: la questione è affidata alla Prima Sezione, che ha mostrato una linea stabile. Non si può escludere, tuttavia, che il tema della percepibilità del danno, specie per titoli diversi dalle obbligazioni, sia oggetto in futuro di un intervento nomofilattico.

La giurisprudenza di merito

Nel merito il quadro è più frastagliato. Un primo orientamento fa decorrere il termine dalla data dell’ordine o dell’esecuzione dell’operazione, considerata momento di consumazione dell’inadempimento: in questo senso App. Firenze, 6 aprile 2020, n. 739, Trib. Firenze, 28 settembre 2023 e Trib. Livorno, 17 maggio 2023, n. 241 [§10]. L’orientamento che si sta affermando, e che è ormai richiamato come maggioritario nelle decisioni più recenti, aderisce invece al principio della Cassazione e colloca l’inizio del termine nell’azzeramento del valore del titolo. In questa linea si colloca il Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484, Giud. on. Maria Teresa Corbucci, sentenza resa ai sensi dell’art. 281-quinquies c.p.c., che ha respinto l’eccezione di prescrizione di una banca in una vicenda di azioni illiquide della banca stessa. Pur considerando la sospensione delle negoziazioni comunicata nel 2010, il Tribunale ha tenuto conto del fatto che, secondo la ricostruzione della ricorrente, il crollo dei titoli era stato dichiarato nell’estratto conto del 31 dicembre 2013 e reso pubblico solo nel 2016, all’esito del commissariamento, e che in ogni caso la comunicazione via posta elettronica certificata del 16 settembre 2019 e il reclamo seguito dal ricorso all’ACF del 20 ottobre 2020 erano atti interruttivi. La sentenza richiama a sostegno, oltre a Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226, Trib. Rimini, sent. n. 322/2026 e Trib. Forlì, sentt. nn. 557/2026, 436/2026 e 366/2025, e riferisce che l’ACF, con decisione n. 5380 del 3 maggio 2022, aveva invece accolto l’eccezione per le operazioni anteriori al 13 gennaio 2010 [§4]. Nel merito il Tribunale ha giudicato generiche le informative prodotte, prive di riferimento alla concreta illiquidità del titolo, ha escluso dal danno gli acquisti anteriori al 12 gennaio 2006 (l’art. 25-bis TUF, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, non ha efficacia retroattiva) e ha fatto decorrere rivalutazione e interessi dall’azzeramento del valore delle azioni, collocato dopo la sospensione delle negoziazioni dell’aprile 2016.

TABELLA SINOTTICA DELLE PRONUNCE CITATE

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
Cass. civ., Sez. I, ord.24 gennaio 20232066Prescrizione dell’azione risarcitoria non dall’ordine d’acquisto ma dalla manifestazione concreta del pregiudizio (bond argentini).Principio ribadito
Cass. civ., Sez. I12 dicembre 202432226Termine decennale dal momento in cui la perdita è percepibile con l’ordinaria diligenza (Lehman Brothers).Principio di diritto enunciato
Cass. civ., Sez. I12 dicembre 202432227Conferma della decorrenza dalla manifestazione del pregiudizio.Ricorso principale rigettato; incidentale inammissibile
Cass. civ., Sez. I, ord.13 luglio 202623124Il danno non esiste né è percepibile prima del default; distinti inadempimento e danno.Cassazione con rinvio (App. L’Aquila)
Cass. civ., Sez. I, ord.8 ottobre 202626479Risarcimento dal danno percepibile; risoluzione dall’inadempimento; azioni distinte e autonome.Cassazione con rinvio (App. Firenze)
Cass. civ., Sez. I17 febbraio 20263561Ripetizione dell’indebito da nullità del contratto quadro: decorrenza dai singoli pagamenti.Principio affermato
Cass. civ., Sez. I, ord.10 febbraio 20253425Occasionalità necessaria ex art. 31, comma 3, TUF esclusa se il promotore sposta i fondi presso altro intermediario.Esclusa la responsabilità solidale
Cass. civ., Sez. I, ord.12 febbraio 20253644Responsabilità per il fatto del promotore: censura sul termine quinquennale inammissibile; ferma la qualificazione contrattuale e il termine decennale accertati nel merito.Ricorso inammissibile
Cass. civ.25 ottobre 202231453Responsabilità solidale ex art. 31 TUF: il cliente prova il fatto illecito del promotore e i suoi elementi.Principio affermato
Cass. civ., Sez. I, ord.6 settembre 202625052Buoni fruttiferi postali: l’omessa consegna del FIA non fonda risarcimento per prescrizione del credito.Ricorso di Poste accolto
Trib. Rimini8 settembre 2026484Dies a quo dall’azzeramento del titolo; l’onere di provare la percepibilità anticipata grava sulla banca.Eccezione di prescrizione respinta; domanda accolta in parte
App. Firenze6 aprile 2020739Orientamento che fa decorrere il termine dall’ordine o dall’esecuzione (contrario alla Cassazione).Orientamento difforme dalla Cassazione

§8 — FATTISPECIE CONCRETE

Tre ipotesi, costruite sul modello delle controversie più frequenti, aiutano a calare i principi nella pratica. Le date sono inventate a fini illustrativi.

Obbligazioni dell’emittente fallito

Un risparmiatore acquista nel 2005 obbligazioni di una società che fallisce nel 2009. Nel 2018 contesta alla banca di non averlo informato sul rischio. Il termine decennale non decorre dal 2005, ma dal 2009 (o da un momento ancora successivo, se la perdita è divenuta riconoscibile più tardi): al 2018 il termine è ancora aperto, e la banca dovrà provare che il danno era percepibile prima. Se però il risparmiatore avesse chiesto la risoluzione del contratto, la banca potrebbe sostenere che il termine decorra dal 2005 e sia già spirato nel 2015.

Azioni illiquide di banca in crisi

Un cliente sottoscrive tra il 2012 e il 2015 azioni di una banca non quotata, oggi in liquidazione. Il titolo viene sospeso nel 2016 e azzerato con il commissariamento. La banca eccepisce la prescrizione dalla data degli ordini. Il giudice dovrà accertare quando l’azzeramento è diventato percepibile; nel frattempo, un reclamo inviato nel 2019 costituisce un atto interruttivo, con nuovo termine decennale. Il caso richiama la fattispecie esaminata dal Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484 [§4]. Attenzione anche alla data dell’acquisto: per le azioni emesse dalla stessa banca e sottoscritte sul mercato primario prima del 12 gennaio 2006, il Tribunale ha escluso l’applicabilità degli obblighi informativi degli artt. 21 e 23 TUF, per la non retroattività dell’art. 25-bis TUF.

Contratto quadro privo di forma scritta

Un investitore ha effettuato tra il 2011 e il 2022 vari pagamenti per strumenti finanziari, senza che il contratto quadro fosse redatto per iscritto. Il 22 ottobre 2026 propone l’azione di nullità e chiede la restituzione di quanto versato. La nullità è imprescrittibile, ma la restituzione è soggetta a prescrizione che decorre da ciascun pagamento: quelli anteriori al 22 ottobre 2016, se non interrotti, sono ormai prescritti; quelli successivi sono recuperabili [§6]. L’azione risarcitoria, se fondata su violazioni informative, segue invece il regime del danno percepibile.


§9 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Ricostruire per iscritto la cronologia: data degli ordini, data dei pagamenti, data in cui il valore del titolo è crollato, data delle prime comunicazioni ricevute dalla banca.
  • Individuare con precisione il rimedio che si intende esercitare (risarcimento, risoluzione, ripetizione dell’indebito) perché il giorno iniziale cambia: nel dubbio, partire dal termine più breve.
  • Non attendere il decimo anno. Inviare in tempo utile un reclamo scritto con data certa (posta elettronica certificata o raccomandata), che indichi il diritto fatto valere e le operazioni contestate.
  • Ripetere l’atto interruttivo prima della scadenza del nuovo termine, e conservare le ricevute di consegna.
  • Se si intende avviare mediazione, comunicare la domanda alla controparte, perché l’effetto sulla prescrizione decorre dalla ricezione della comunicazione e non dal mero deposito (art. 8, comma 2, D.Lgs. 28/2010).
  • Per le azioni emesse dalla banca, verificare la data di acquisto: prima del 12 gennaio 2006 gli obblighi degli artt. 21 e 23 TUF non si applicano alla sottoscrizione di titoli propri dell’emittente (art. 25-bis TUF, non retroattivo), e la domanda risarcitoria può risultare preclusa per quelle operazioni.
  • Per i ricorsi all’ACF, verificare il limite dei dieci anni dal comportamento contestato e conservare la prova del reclamo preliminare all’intermediario.
  • Quando intervengono più soggetti (intermediario e promotore), indirizzare l’atto interruttivo a entrambi e valutare il termine quinquennale per la responsabilità da fatto illecito.
  • In giudizio, contestare l’eccezione di prescrizione chiedendo che la banca allegli e provi gli elementi di percepibilità del danno anteriore alla data indicata dal cliente.

§10 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il bilancio dell’ultimo biennio è favorevole all’investitore sul terreno dell’azione risarcitoria: la prescrizione decorre dal momento in cui la perdita emerge ed è obiettivamente percepibile, non dal giorno dell’acquisto, e spetta all’intermediario che la eccepisce dimostrare quando il danno era riconoscibile. L’ordinanza dell’8 ottobre 2026 conferma però che la Prima Sezione non estende questa regola oltre il suo ambito: la risoluzione e la ripetizione dell’indebito seguono un calendario proprio, spesso più rigido.

Il consiglio pratico è di non fare affidamento su una sola regola. Occorre verificare quale rimedio sia ancora praticabile, interrompere la prescrizione con atti documentati e scegliere la sede (giudizio, mediazione, ACF) tenendo conto dei limiti di ciascuna. Nel merito resta aperto il confronto tra chi fissa il dies a quo nell’ordine e chi lo fissa nel crollo del titolo, e non è escluso che la Cassazione precisi in futuro gli indici di percepibilità per gli strumenti diversi dalle obbligazioni. Nel frattempo il professionista accorto calcola il termine con le regole più severe e interrompe presto: il margine che la giurisprudenza riconosce all’investitore non si perde per la complessità del diritto, ma può perdersi per la semplice inerzia.


NOTE

[§1] Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226 (obbligazioni Lehman Brothers) e Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32227.

[§2] Cass. civ., Sez. I, ord. 13 luglio 2026, n. 23124, Pres. Scoditti, Rel. Vitrò.

[§3] Cass. civ., Sez. I, ord. 8 ottobre 2026, n. 26479 (bond argentini; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Firenze).

[§4] Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484, Giud. on. Maria Teresa Corbucci (decisa il 7 settembre 2026), che richiama Cass. civ., Sez. I, 12 dicembre 2024, n. 32226, Trib. Rimini, sent. n. 322/2026 e Trib. Forlì, sentt. nn. 557/2026, 436/2026 e 366/2025.

[§5] Cass. civ., Sez. I, ord. 24 gennaio 2023, n. 2066 (bond argentini).

[§6] Cass. civ., Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 3561.

[§7] Cass. civ., Sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n. 3425.

[§8] Cass. civ., 25 ottobre 2022, n. 31453, Pres. Cirillo, Rel. Spaziani.

[§9] Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25052, che richiama Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2026, n. 3686.

[§10] App. Firenze, 6 aprile 2020, n. 739; Trib. Firenze, 28 settembre 2023; Trib. Livorno, 17 maggio 2023, n. 241, come richiamate dal Trib. Rimini, 8 settembre 2026, n. 484.

[§11] Regolamento ACF adottato con delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; modifiche con delibera Consob n. 21867 del 26 maggio 2021 (in vigore dal 1° ottobre 2021); Relazione illustrativa della Consob del 27 maggio 2021.

[§12] D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 (in vigore dal 29 aprile 2026) e D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (G.U. n. 169 del 23 luglio 2026).

[§13] Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3644, Pres. Marulli, Rel. Valentino (camera di consiglio del 7 gennaio 2025; ricorso dichiarato inammissibile), che richiama Cass. civ., 25 ottobre 2022, n. 31453 sul nesso di occasionalità necessaria.

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