Gli effetti della risoluzione prima e dopo il 29 agosto 2017: soglie dell’inadempimento, vendita del bene, restituzione dei canoni e riduzione della penale.
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Quando un contratto di leasing finanziario si scioglie per il mancato pagamento dei canoni, la domanda concreta è sempre la stessa: che cosa spetta a chi ha già pagato per anni? Il bene torna alla società concedente, ma i canoni versati restano acquisiti a quest’ultima, devono essere restituiti oppure confluiscono in un conguaglio con il valore di rivendita del bene? La risposta dipende da due fattori: la data in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione e la qualificazione del contratto.
La L. 4 agosto 2017, n. 124 ha tipizzato per la prima volta il leasing finanziario, ha fissato la soglia del grave inadempimento dell’utilizzatore e ha disegnato un meccanismo di restituzione del bene e di liquidazione del suo valore di mercato [§1]. Quella disciplina non ha però effetto retroattivo: lo hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061, Pres. Curzio, Rel. Vincenti [§2]. Per i contratti i cui presupposti risolutivi si erano già verificati prima dell’entrata in vigore della legge, il 29 agosto 2017, continua a valere la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. a quest’ultimo.
Il tema è tutt’altro che archiviato. Molte controversie ancora pendenti riguardano contratti risolti prima del 2017 e, alla data odierna (3 novembre 2026), la Cassazione continua a precisare che la clausola penale, anche quando prevede la detrazione del ricavato della vendita del bene, non può essere ritenuta lecita in astratto ma va verificata nei suoi effetti concreti [§3]. Sul piano normativo, il D.L. 23 ottobre 2026, n. 193 ha introdotto una moratoria dei canoni per i veicoli utilizzati dalle imprese di autotrasporto di merci [§4].
L’articolo ricostruisce il tipo legale, il principio di diritto delle Sezioni Unite, i due regimi di risoluzione, il trattamento della penale e la sorte del leasing nelle procedure concorsuali, con indicazioni operative finali. Restano fuori il bene viziato o non consegnato, il leasing abitativo, l’usura e il sale and lease back, che richiedono approfondimenti separati.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
Il perimetro applicativo della massima
La sentenza Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061, Pres. Curzio, Rel. Vincenti [§2] ha origine da un’opposizione allo stato passivo del fallimento di una società utilizzatrice. Il contratto, stipulato nel 2002, aveva per oggetto un capannone industriale ed era stato risolto prima del fallimento, avvalendosi la concedente della clausola risolutiva espressa. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Cass. civ., Sez. III, ord. interlocutoria 25 febbraio 2020, n. 5022 [§2].
Primo principio. La art. 1, commi 136-140, L. 4 agosto 2017, n. 124 non ha effetti retroattivi. Si applica ai contratti di leasing finanziario nei quali, al momento della sua entrata in vigore, non si erano ancora verificati i presupposti della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore. Per i contratti risolti in precedenza, quando il fallimento dell’utilizzatore sia successivo alla risoluzione, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo: a quest’ultimo si applica per analogia l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
Secondo principio. Nel fallimento dell’utilizzatore, il concedente che voglia concorrere deve presentare una domanda di insinuazione al passivo completa, ai sensi dell’art. 93 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) (oggi art. 201 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII)). Se invoca una clausola penale, deve consentire al giudice delegato di valutarne l’equità: indica la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oppure, in mancanza, allega una stima attendibile del suo valore di mercato al momento del deposito della domanda.
Il discrimine temporale è dunque il verificarsi dell’inadempimento che legittima la risoluzione, non la data del contratto; la pronuncia fissa inoltre la natura imperativa della disciplina successiva.
§3 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO E TERMINOLOGICO
Il leasing finanziario, o locazione finanziaria, è un finanziamento a struttura trilaterale. Una banca o un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) acquista o fa costruire un bene scelto dall’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a sua disposizione per un dato tempo dietro un corrispettivo che tiene conto del prezzo del bene e della durata. Così lo definisce il art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124 [§1]. Alla scadenza l’utilizzatore ha diritto di acquistare il bene al prezzo di riscatto, cioè al prezzo prestabilito per l’opzione finale di acquisto; se non esercita l’opzione, deve restituirlo.
Prima del 2017 il leasing era un contratto solo socialmente tipico e la giurisprudenza distingueva due figure [§2]. Nel leasing di godimento il canone remunera soprattutto l’uso di un bene destinato a perdere valore, e il trasferimento finale è marginale. Nel leasing traslativo il bene conserva alla scadenza un valore residuo apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo di riscatto, così che i canoni contengono anche il corrispettivo del trasferimento.
La distinzione incide sugli effetti della risoluzione. Nel leasing di godimento opera l’art. 1458, comma 1, c.c.: la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite e il concedente conserva i canoni riscossi. Nel leasing traslativo si applica per analogia l’art. 1526 c.c., dettato per la vendita con riserva di proprietà. Due espressioni vanno chiarite. L’equo compenso remunera il godimento del bene, il suo deprezzamento e il logoramento da uso, ma non include il risarcimento del danno. La clausola di confisca è la penale con cui il concedente trattiene i canoni riscossi e, insieme, riprende il bene.
§4 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina legale del leasing finanziario si trova in cinque commi, ed è completata dalle norme del codice civile e dal codice della crisi.
- art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124: definizione di locazione finanziaria, con l’obbligo di restituzione del bene se l’opzione non è esercitata.
- art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124: costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi o per un importo equivalente, nel leasing immobiliare, e di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi o per un importo equivalente, negli altri leasing.
- art. 1, comma 138, L. 4 agosto 2017, n. 124: in caso di risoluzione per l’inadempimento di cui al comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione a valori di mercato, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo di riscatto e le spese di recupero, stima e conservazione; resta fermo il credito residuo del concedente se il ricavato è inferiore.
- art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124: la vendita o ricollocazione avviene sulla base di pubbliche rilevazioni di mercato o, in difetto, di una stima peritale (perito scelto di comune accordo entro venti giorni dalla risoluzione o, in mancanza, perito indipendente indicato dal concedente in una rosa di almeno tre, con preferenza vincolante dell’utilizzatore da esprimere entro dieci giorni), con criteri di celerità, trasparenza e pubblicità e obbligo di informazione.
- art. 1, comma 140, L. 4 agosto 2017, n. 124: restano ferme le disposizioni dell’art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e, per gli immobili da adibire ad abitazione principale, art. 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, L. 28 dicembre 2015, n. 208.
- art. 1526 c.c., art. 1458, comma 1, c.c., artt. 1382 e 1384 c.c., art. 1455 c.c. e art. 1456 c.c.: disciplina codicistica della vendita con riserva di proprietà, degli effetti della risoluzione, della penale e dell’inadempimento.
- art. 177 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) (ex art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare)): effetti dello scioglimento del leasing nella liquidazione giudiziale [§5].
Quanto alla moratoria, l’art. 3 D.L. 23 ottobre 2026, n. 193 (in vigore dal 24 ottobre 2026) consente alle imprese iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di chiedere, per i veicoli impiegati nell’attività, la sospensione dei canoni in scadenza tra il 1° novembre 2026 e il 31 marzo 2027 oppure, in alternativa, la sospensione della sola quota capitale (art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2026, n. 193). Dalla presentazione della richiesta e fino al 31 marzo 2027 le operazioni sospese non possono essere risolte, revocate né dichiarate decadute dal beneficio del termine per effetto della sospensione medesima. Il piano di rimborso dei canoni sospesi e degli accessori è dilazionato senza formalità, il termine finale del contratto è prorogato per un periodo pari alla sospensione [§4]. Il decreto è in corso di conversione.
§5 — ANALISI DELLA FATTISPECIE
Il discrimine temporale: il fatto compiuto
Per stabilire quale regime si applichi non conta la data di stipula, ma quella in cui maturano i presupposti della risoluzione. Le Sezioni Unite applicano la teoria del fatto compiuto: la legge nuova governa il contratto già in corso purché, al momento della sua entrata in vigore, non si fosse ancora verificato l’inadempimento che legittima la risoluzione. Questo accade quando è stata proposta domanda giudiziale ai sensi dell’art. 1453 c.c., oppure quando il concedente ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. [§2]. Un contratto del 2012 il cui inadempimento sia maturato dopo il 29 agosto 2017 segue quindi i commi 137-139; un contratto del 2016 già risolto prima di quella data segue le regole anteriori.
Il grave inadempimento finanziario
Il art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124 sostituisce la valutazione elastica dell’art. 1455 c.c. con una soglia fissa, quattro canoni mensili anche non consecutivi per i leasing diversi da quelli immobiliari. Secondo le Sezioni Unite, i commi 137 e 138 sono norme imperative, poste a tutela dell’utilizzatore: una clausola risolutiva espressa che consenta di risolvere per un solo canone, inserita in un contratto ancora in corso, perde efficacia ex nunc quando sia meno favorevole di quanto la legge prevede [§2]. La valutazione dell’art. 1455 c.c. resta invece necessaria per gli inadempimenti diversi da quello finanziario, come quelli relativi all’uso, alla manutenzione e alla conservazione del bene.
Gli effetti nel regime legale
Quando la risoluzione si fonda sui commi 137 e 138, il meccanismo del art. 1, comma 138, L. 4 agosto 2017, n. 124 si articola in quattro passaggi.
- Il concedente ottiene la restituzione del bene.
- Procede alla vendita o ricollocazione secondo il art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124, ai valori di mercato.
- Dal ricavato deduce canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere solo in linea capitale, prezzo di riscatto e spese, e versa l’eventuale eccedenza all’utilizzatore.
- Se il ricavato è inferiore, conserva il credito residuo nei confronti dell’utilizzatore.
Il punto qualificante è l’esclusione degli interessi sui canoni a scadere: il concedente recupera il capitale ancora da rimborsare, non il margine di finanziamento di un rapporto che si è interrotto.
Gli effetti nel regime anteriore
Per i contratti i cui presupposti risolutori si sono verificati prima del 29 agosto 2017, resta la distinzione tradizionale. Nel leasing traslativo, l’art. 1526, comma 1, c.c. impone al concedente di restituire le rate riscosse, con diritto a un equo compenso per il godimento del bene e al risarcimento del danno. La restituzione delle rate è subordinata alla previa restituzione del bene, come ha ribadito la Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2024, n. 15079. Nel leasing di godimento, invece, i canoni riscossi restano al concedente. Lo schema che segue mette a confronto i tre regimi.
Prima e dopo il 29 agosto 2017: quale regime governa la risoluzione del leasing
Presupposti maturati prima del 29/08/2017 — leasing di godimento
art. 1458, comma 1, c.c.: la risoluzione non tocca le prestazioni già eseguite
Inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Restano al concedente
Restituito al concedente, che ha diritto al risarcimento del danno
Eventuale penale: riduzione ex art. 1384 c.c.
Presupposti maturati prima del 29/08/2017 — leasing traslativo
art. 1526 c.c., applicato in via analogica
Inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.)
Da restituire, salvo equo compenso e risarcimento; se vi è penale, verifica di indebita locupletazione
Restituito al concedente; stima o ricavato del bene rilevano per la penale
Penale riducibile anche d’ufficio ex art. 1526, comma 2, c.c. e art. 1384 c.c.
Presupposti maturati dopo il 29/08/2017 — regime legale
art. 1, commi 137, 138 e 139, L. 4 agosto 2017, n. 124
Mancato pagamento di almeno 4 canoni mensili (6 mensili o 2 trimestrali se immobiliare), anche non consecutivi
Canoni scaduti e a scadere (solo capitale) e prezzo di riscatto entrano nel conguaglio
Restituito, venduto o ricollocato a valori di mercato con procedura trasparente
All’utilizzatore l’eccedenza del ricavato; al concedente il credito residuo se il ricavato non basta
Discrimine: il momento in cui maturano i presupposti della risoluzione, non la data di stipula. Fonte: Cass. civ., Sez. Un., 28 gennaio 2021, n. 2061.
La clausola penale
Il risarcimento del danno spettante al concedente può essere predeterminato con una clausola penale ai sensi dell’art. 1382 c.c.. Le Sezioni Unite la ritengono lecita ma soggetta al controllo giudiziale: l’art. 1526, comma 2, c.c., applicazione speciale del principio dell’art. 1384 c.c., consente di ridurre la penale manifestamente eccessiva, anche d’ufficio, purché la clausola sia stata dedotta in giudizio nel rispetto delle preclusioni di rito [§2]. Il parametro è comparativo: il vantaggio che la penale assicura al concedente va confrontato con il margine di guadagno che egli si riprometteva legittimamente dalla regolare esecuzione del contratto.
Da qui una casistica ormai stabile. È manifestamente eccessiva la penale che consente al concedente di trattenere i canoni e di tenere il bene, cumulando canoni e valore residuo. È invece coerente con l’art. 1526, comma 2, c.c. la penale che prevede l’acquisizione dei canoni con detrazione del ricavato della futura vendita del bene. Se il bene non è stato venduto, il giudice stima il suo valore di mercato al momento della restituzione e lo detrae dalle somme dovute; se la clausola non fa riferimento alla collocazione a prezzi di mercato, va letta alla luce della buona fede ai sensi dell’art. 1375 c.c..
Il leasing nelle procedure concorsuali
Se l’utilizzatore è sottoposto a liquidazione giudiziale, occorre distinguere. Quando il contratto era già stato risolto prima, valgono i regimi appena descritti, e il concedente deve insinuarsi al passivo con la domanda completa richiesta dalle Sezioni Unite. Quando il contratto era ancora pendente e il curatore se ne scioglie ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), si applica l’art. 177 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII): il concedente riprende il bene e versa alla curatela l’eventuale eccedenza tra il ricavato della ricollocazione e il credito residuo in linea capitale, insinuandosi al passivo per l’eventuale differenza negativa [§5]. Le Sezioni Unite ricordano che questa disciplina, già propria dell’art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), ha natura eccezionale ed endoconcorsuale, e non si estende per analogia ai leasing risolti prima del fallimento. Se invece la liquidazione giudiziale riguarda la società concedente, il contratto prosegue e l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza.
§6 — DIRITTO VIVENTE O GIURISPRUDENZA RECENTE
L’indirizzo superato
Un orientamento inaugurato dalla Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2019, n. 8980 aveva applicato per analogia l’art. 72-quater R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare) ai leasing risolti prima del fallimento, valorizzando la tipizzazione del 2017 con un’interpretazione storico-evolutiva [§6]. Le Sezioni Unite del 2021 hanno disatteso quell’indirizzo, ritenendolo una dissimulata applicazione retroattiva della legge, e hanno restituito continuità al diritto vivente formatosi in circa trent’anni [§2].
Le pronunce successive
Il quadro si è poi consolidato. La Cass. civ., Sez. III, ord. 24 luglio 2024, n. 20669 ha confermato che la penale nel leasing traslativo è riducibile d’ufficio anche quando il contratto è assistito da una garanzia autonoma. La Cass. civ., Sez. I, 30 luglio 2024, n. 21293 ha precisato che la clausola di confisca non è nulla ma costituisce una penale riducibile, cassando con rinvio la decisione che l’aveva ignorata [§7]. La Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2024, n. 18235 ha ribadito la validità della penale con potere di riduzione e ha escluso che la mancata indicazione dell’ISC/TAEG nel leasing comporti la nullità prevista dall’art. 117 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) [§8]. Nello stesso senso la Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588, Pres. Scarano, Rel. Pellecchia [§9] ha confermato la nullità di una clausola che permetteva al concedente di cumulare il finanziamento e il valore del bene, con arricchimento ingiustificato.
L’ultima tappa è la Cass. civ., Sez. III, ord. 8 ottobre 2026, n. 26475 [§3]. Il curatore di una società utilizzatrice aveva chiesto la restituzione di euro 105.210,82 di canoni versati per un veicolo industriale, detratto l’equo compenso; il veicolo era stato restituito e rivenduto per euro 10.000. La Corte d’appello di Milano aveva ritenuto lecita la penale perché prevedeva la detrazione del ricavato. La Cassazione ha cassato con rinvio: la mera previsione contrattuale della detrazione non basta, occorre ricostruire le poste di dare e avere, considerando canoni riscossi, equo compenso, danno risarcibile e valore del bene rientrato o ricavato dalla vendita. Nell’occasione il ricorrente aveva prospettato un contrasto sulla derogabilità dell’art. 1526 c.c. e chiesto la rimessione alle Sezioni Unite; la Corte ha deciso applicando i principi già affermati, richiamando anche la Cass. civ., 9 aprile 2025, n. 9341, senza rimessione.
La tensione tra inderogabilità dell’art. 1526 c.c. e validità della penale si risolve così: la penale è valida in quanto il suo effetto concreto non produce indebita locupletazione, e il secondo comma dell’articolo è il filtro con cui il giudice lo verifica.
Il dibattito dottrinale
In dottrina la sentenza delle Sezioni Unite è stata commentata subito dopo il deposito (M. Longo, nota alla sentenza, in Diritto Bancario, 3 marzo 2021). Per gli sviluppi recenti si vedano F. De Santis, Il leasing finanziario dopo le Sezioni Unite: eventi risolutivi del rapporto ed ambito di applicazione della Legge 124/2017, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, marzo 2026; D. Andreatta, La locazione finanziaria nelle procedure di gestione della crisi, in Diritto Bancario, 2025; A. Gallina, nota a Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588, in Diritto Bancario, 14 febbraio 2025 [§10].
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. (Pres. Curzio, Rel. Vincenti) | 28 gennaio 2021 | 2061 | La L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140) non è retroattiva; ai leasing traslativi risolti in precedenza si applica per analogia l’art. 1526 c.c., non l’art. 72-quater L.F.; domanda di insinuazione completa con stima o ricavato | Ricorso del concedente rigettato; spese compensate |
| Cass. civ., Sez. I | 29 marzo 2019 | 8980 | Applicazione analogica dell’art. 72-quater L.F. ai leasing risolti prima del fallimento | Indirizzo disatteso dalle Sezioni Unite n. 2061/2021 |
| Cass. civ., Sez. I | 30 luglio 2024 | 21293 | La clausola di confisca non è nulla: è una penale riducibile ex art. 1526, comma 2, c.c. | Ricorso accolto; cassazione con rinvio |
| Cass. civ., Sez. III | 3 luglio 2024 | 18235 | Penale valida con potere di riduzione per manifesta eccessività; ISC/TAEG omesso non comporta nullità ex art. 117 TUB | Ricorso rigettato |
| Cass. civ., Sez. III, ord. (Pres. Scarano, Rel. Pellecchia) | 10 gennaio 2025 | 588 | Art. 1526 c.c. applicato in via analogica; nulla la clausola che cumula finanziamento e valore del bene, con arricchimento ingiustificato | Pronuncia di nullità confermata |
| Cass. civ., Sez. III, ord. | 8 ottobre 2026 | 26475 | Art. 1526 c.c. inderogabile; la penale non è valida in astratto: verifica concreta di dare e avere, incluso il valore del bene | Ricorso accolto; cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Milano |
§7 — FATTISPECIE CONCRETE
Ipotesi esemplificative costruite sui principi esaminati.
- Leasing strumentale stipulato nel 2012 e risolto dalla concedente nel 2015 per tre canoni insoluti, con clausola di confisca. Il regime è quello anteriore: se il contratto è traslativo, si applica l’art. 1526 c.c. e la penale va verificata in concreto, come nella Cass. civ., Sez. III, ord. 8 ottobre 2026, n. 26475.
- Leasing stipulato nel 2016 con clausola risolutiva per un solo canone, inadempimento maturato nel 2018. Il regime è quello legale: secondo le Sezioni Unite la clausola meno favorevole di quanto previsto dal art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124 è inefficace, e la risoluzione presuppone almeno quattro canoni mensili insoluti.
- Utilizzatore in liquidazione giudiziale con contratto pendente. Si applica l’art. 177 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII): la curatela ottiene l’eventuale eccedenza tra ricavato e credito residuo in linea capitale.
- Impresa di autotrasporto con veicoli in leasing. Può chiedere la sospensione dei canoni prevista dall’art. 3 D.L. 23 ottobre 2026, n. 193: dalla richiesta e fino al 31 marzo 2027 la sospensione non può determinare risoluzione, revoca o decadenza dal beneficio del termine; il debito non si estingue, il rimborso è dilazionato e il termine finale del contratto è prorogato (art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2026, n. 193).
§8 — CONSIGLI OPERATIVI
- Individuare la data in cui si sono verificati i presupposti della risoluzione: domanda giudiziale o dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva. È la data che sceglie il regime.
- Qualificare il contratto: confrontare il valore residuo del bene alla scadenza con il prezzo di riscatto, e verificare se i canoni contengono anche il corrispettivo del trasferimento.
- Nei contratti con presupposti successivi al 29 agosto 2017, controllare che sia stata raggiunta la soglia del art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124 prima di accettare una risoluzione dichiarata dal concedente.
- Chiedere al concedente informazioni sulla vendita o ricollocazione del bene, sui valori di mercato di riferimento e, se la stima è peritale, sul perito, ricordando i termini di venti e dieci giorni del art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124.
- Eccepire tempestivamente la manifesta eccessività della penale e documentare il valore del bene rientrato: nel regime anteriore la verifica richiede dati concreti.
- Calcolare l’esito economico complessivo: canoni riscossi, equo compenso, ricavato della vendita o stima, prezzo di riscatto e spese.
- Nel fallimento o nella liquidazione giudiziale, verificare che la domanda del concedente ai sensi dell’art. 201 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) indichi il ricavato o una stima attendibile.
- Per i veicoli dell’autotrasporto, valutare tempestivamente la richiesta di sospensione ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2026, n. 193, poiché la protezione decorre dalla richiesta, e conservare la prova dell’invio.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La risoluzione del leasing non ha un regime unico. Per i presupposti maturati dal 29 agosto 2017, i commi 137-139 offrono una regola chiara: soglia fissa di gravità, restituzione del bene, vendita a valori di mercato e conguaglio, con credito residuo al concedente solo se il ricavato non basta. Per i rapporti anteriori restano il leasing traslativo, l’art. 1526 c.c. e il controllo della penale, che la Cassazione continua a esigere in concreto, come mostra l’ordinanza dell’8 ottobre 2026.
Per l’utilizzatore, la data in cui maturano i presupposti della risoluzione e il valore effettivo del bene recuperato sono le due informazioni che orientano ogni valutazione. Per il concedente, la trasparenza della vendita e la prova del ricavato sono la condizione per sostenere il proprio credito, anche nelle procedure concorsuali. Sul piano dell’attualità, non risultano al 3 novembre 2026 mutamenti dell’indirizzo delle Sezioni Unite; la moratoria per l’autotrasporto è temporanea e di settore, e non incide sulla disciplina generale.