Fabbrica e malattia respiratoria: come si prova il nesso causale tra emissioni industriali e danno alla salute

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Causalità generale e individuale, standard del “più probabile che non”, CTU epidemiologica e concause: la guida completa alla prova del nesso causale, dal caso Ilva-Tamburi al processo Tirreno Power.

Sommario

Provare che una determinata patologia respiratoria — bronco-pneumopatia cronica ostruttiva, asma, bronchite cronica — sia stata causata dalle emissioni di uno stabilimento industriale è, sul piano probatorio, una delle sfide più ardue dell’intero diritto ambientale. Il diritto civile italiano, a differenza di quello penale, non richiede la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma si accontenta della regola del “più probabile che non”, fissata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 576 dell’11 gennaio 2008. Questa differenza di regime probatorio ha conseguenze pratiche enormi: un fatto può non essere sufficientemente provato per una condanna penale e tuttavia fondare, con lo stesso compendio istruttorio, una condanna al risarcimento in sede civile. Il presente contributo ricostruisce la distinzione tra causalità generale e causalità individuale, il ruolo della prova epidemiologica e della CTU, la disciplina delle concause, e analizza la giurisprudenza più recente — dal caso Ilva-Tamburi deciso dalla Cassazione nel marzo 2025 al processo Tirreno Power per la centrale di Vado Ligure, tuttora pendente in appello — fornendo indicazioni operative concrete per chi intenda far valere in giudizio il danno alla salute subito per esposizione a emissioni industriali.

Il presente contributo riflette lo stato della normativa e della giurisprudenza vigenti alla data del 31 luglio 2026, data di elaborazione dell’articolo. Si segnalano, in particolare: (i) l’entrata in vigore, il 2 giugno 2026, del D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (G.U. n. 113 del 18 maggio 2026), di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente, che ha riformulato l’art. 452-bis c.p. e inasprito le pene dell’art. 452-ter c.p. per i casi di morte o lesioni conseguenti al delitto di inquinamento ambientale; (ii) la sentenza della Cassazione civile, Sez. III, n. 6351 del 10 marzo 2025 (caso Ilva-Tamburi), qui commentata; (iii) lo stato di pendenza, alla data odierna, del giudizio di appello nel procedimento Tirreno Power dinanzi alla Corte d’Appello di Genova (R.G. 904/2024), a seguito dell’assoluzione di primo grado pronunciata dal Tribunale di Savona il 3 ottobre 2023. Il principio civilistico del “più probabile che non”, fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576/2008, resta a tutt’oggi consolidato e non risulta oggetto di overruling. Eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali successivi alla data indicata non sono qui recepiti.

Il principio di diritto

Il principio che governa la prova del nesso di causalità nel giudizio civile di risarcimento del danno da emissioni industriali è quello della preponderanza dell’evidenza, comunemente noto come regola del “più probabile che non”. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 576, 581, 582 e 584 dell’11 gennaio 2008, hanno chiarito in modo definitivo che nella ricostruzione del nesso causale civile «ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria»: nel primo vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio» (Cass. pen., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza, «stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti».

Questo principio ha una conseguenza pratica di enorme rilievo per il cittadino danneggiato: un fatto può risultare provato in modo insufficiente per sostenere una condanna penale — come dimostra, in modo emblematico, l’assoluzione pronunciata nel processo Tirreno Power di cui si dirà oltre — e tuttavia essere sufficiente, sulla base del medesimo compendio istruttorio (analisi epidemiologiche, dati di monitoraggio ambientale, perizie tecniche), a fondare un accoglimento della domanda risarcitoria in sede civile. La regola del “più probabile che non” non equivale, tuttavia, a una soglia probatoria minima o simbolica: come ha chiarito la Cassazione a Sezioni Unite nel gennaio 2008 e come ha ribadito ininterrottamente la giurisprudenza successiva sino alle più recenti pronunce del 2025, essa richiede una valutazione complessiva e organica di tutti gli elementi indiziari e presuntivi disponibili, secondo un modello di “certezza probabilistica” (o probabilità logica/baconiana) che esclude sia il rigetto automatico delle domande scientificamente complesse, sia il riconoscimento di responsabilità fondate su mere ipotesi astratte.

«Nella ricostruzione del nesso causale, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti.» Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 576 dell’11 gennaio 2008

Inquadramento sistematico e terminologico

Causalità generale e causalità individuale: una distinzione decisiva

Il primo strumento concettuale indispensabile per orientarsi nella prova del nesso causale in materia di danno da emissioni industriali è la distinzione — di matrice epidemiologica prima ancora che giuridica — tra causalità generale e causalità individuale.

La causalità generale risponde alla domanda: l’agente (una sostanza chimica, un particolato, un inquinante atmosferico) è astrattamente idoneo, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, a causare quella determinata patologia nella popolazione esposta? La risposta a questa domanda si fonda su fonti di carattere generale: la classificazione IARC delle sostanze cancerogene, gli studi epidemiologici di coorte e caso-controllo pubblicati nella letteratura scientifica internazionale, i documenti di riferimento tecnico (BREF) elaborati in sede europea, gli studi promossi dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento).

La causalità individuale risponde invece a una domanda diversa e più specifica: in quel determinato paziente, con quella determinata storia clinica e quella determinata esposizione, è più probabile che no che la patologia sia stata causata (o quantomeno concausata) dall’esposizione alle emissioni dello stabilimento, piuttosto che da altri fattori? La prova della sola causalità generale — per quanto solida sul piano scientifico — non è mai sufficiente, da sola, a fondare l’accoglimento della domanda risarcitoria individuale: occorre che il giudice, attraverso la CTU e gli altri elementi istruttori, ricostruisca il nesso anche sul pianoindividuale, valutando la compatibilità della latenza, l’entità e la durata dell’esposizione, e l’assenza di spiegazioni alternative più probabili.

Il ruolo della prova epidemiologica e delle presunzioni semplici

La giurisprudenza amministrativa e civile ammette pacificamente che il nesso causale in materia ambientale possa essere ricostruito anche attraverso presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2727 c.c., quali la vicinanza dell’impianto all’area di rilevata contaminazione o patologia, la corrispondenza tra le sostanze inquinanti rilasciate dall’impianto e quelle riscontrate nell’ambiente o nell’organismo del danneggiato, e l’assenza di altre fonti di inquinamento alternative nella medesima area. Il Consiglio di Stato ha ripetutamente affermato che, anche in sede di accertamento amministrativo della responsabilità per la bonifica, il nesso causale va accertato secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, non trovando applicazione l’impostazione penalistica del “ragionevole dubbio”, e che tale nesso può fondarsi sulla nozione di causa come “contribuzione al rischio” del verificarsi dell’evento — un approccio che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha avallato nell’interpretazione del principio “chi inquina paga”.

Il dato epidemiologico, tuttavia, ha un limite intrinseco che la giurisprudenza ha avuto cura di precisare: la mera possibilità statistica che un’esposizione sia stata favorita dalla presenza sinergica di sostanze inquinanti nell’ambiente non equivale a probabilità. Perché la prova epidemiologica sia idonea a sorreggere il giudizio di causalità individuale, occorre che i dati disponibili dimostrino un aumento significativo dell’incidenza della patologia nell’area interessata rispetto al dato di base regionale o nazionale: in assenza di questo scarto significativo, il giudice non può ritenere raggiunta la soglia della preponderanza dell’evidenza, e la domanda risarcitoria va rigettata.

Il sistema delle concause: l’equivalenza causale

Le patologie respiratorie sono, nella grande maggioranza dei casi, multifattoriali: il fumo di sigaretta, la predisposizione genetica, altre esposizioni professionali o ambientali pregresse concorrono, insieme alle emissioni industriali, a determinare l’insorgenza della malattia. Il diritto civile italiano affronta questo problema applicando, anche in sede di responsabilità aquiliana, il principio dell’equivalenza delle cause di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperato dal principio della causalità adeguata: se l’esposizione alle emissioni industriali è stata condizione necessaria del danno — nel senso che, in sua assenza, il danno non si sarebbe verificato, o si sarebbe verificato con minore gravità o in epoca successiva — la responsabilità del gestore dell’impianto permane per intero, anche in presenza di concause quali il fumo o la predisposizione individuale, salvo che il giudice accerti che la causa alternativa sia stata da sola sufficiente a determinare l’evento, tale da rendere giuridicamente irrilevante e da privare di efficienza causale l’esposizione industriale.

La nuova disciplina penale: il D.Lgs. 81/2026 e l’art. 452-ter c.p.

Il quadro sanzionatorio penale in cui si colloca il tema della causalità tra emissioni industriali e danno alla salute è stato di recente e significativamente riformato. Il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente (che sostituisce le previgenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE), riformando il Titolo VI-bis del Codice penale.Per quanto qui rileva, il decreto: (i) ha riformulato l’art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), estendendo la tutela penale anche a habitat ed ecosistemi e ampliando le condotte rilevanti; (ii) ha introdotto l’art. 452-bis.1 c.p. (commercio di prodotti inquinanti); (iii) ha modificato l’art. 452-ter c.p. (morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale e di commercio di prodotti inquinanti), inasprendo le pene rispetto al regime previgente — che, nella formulazione introdotta dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, puniva con la reclusione da due anni e sei mesi a sette anni la lesione personale, da tre a otto anni la lesione grave, da quattro a nove anni la lesione gravissima e da cinque a dieci anni la morte, con pena aumentata sino al triplo in caso di eventi plurimi — ed estendendo il richiamo anche al nuovo delitto di commercio di prodotti inquinanti quale ulteriore reato presupposto. Poiché l’art. 452-ter c.p. richiede, quale elemento costitutivo, che la lesione o la morte siano “conseguenza” del delitto di inquinamento ambientale, il tema della prova del nesso causale — sia pure secondo lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio — mantiene qui un rilievo centrale, ora accresciuto dall’inasprimento sanzionatorio.

Terminologia essenziale

  • Causalità generale (o “general causation”):l’idoneità astratta di un agente a causare una determinata patologia nella popolazione esposta, accertata sulla base della letteratura scientifica ed epidemiologica disponibile.
  • Causalità individuale (o “specific causation”):l’accertamento che, nel caso concreto, quell’agente ha effettivamente causato (o concausato) la patologia in quello specifico soggetto.
  • Più probabile che non (o “preponderanza dell’evidenza”): il criterio probatorio proprio del processo civile, che ritiene dimostrata l’ipotesi fattuale quando essa, alla luce del complessivo compendio istruttorio, appare più probabile dell’ipotesi contraria.
  • Probabilità logica (o baconiana):il modello di accertamento del nesso causale che valuta il grado di conferma di un’ipotesi in base agli elementi disponibili nel caso concreto (evidence and inference), distinto dalla mera probabilità statistica.
  • Studio di coorte: studio epidemiologico che segue nel tempo un gruppo di soggetti esposti a un determinato fattore di rischio, confrontandone l’incidenza di malattia con un gruppo di controllo non esposto.
  • Rischio relativo (RR):il rapporto tra l’incidenza di una patologia nel gruppo esposto e l’incidenza nel gruppo non esposto; un RR significativamente superiore a 1, con intervallo di confidenza statisticamente significativo, costituisce un elemento di prova della causalità generale.
  • CTU epidemiologica: la consulenza tecnica d’ufficio disposta dal giudice civile per accertare, con l’ausilio di un esperto in epidemiologia, medicina del lavoro o tossicologia, la sussistenza del nesso causale tra l’esposizione e la patologia lamentata dall’attore.

La fattispecie: il caso concreto

Il residente di un quartiere industriale: il caso del rione Tamburi

La fattispecie più rappresentativa nella casistica italiana è quella del cittadino che risiede in un quartiere adiacente a un grande stabilimento industriale — un’acciaieria, un cementificio, una centrale termoelettrica — e che lamenta di aver sviluppato, o di essere esposto al rischio di sviluppare, una patologia respiratoria cronica riconducibile alle emissioni dell’impianto. Il caso più noto e sistematicamente più rilevante è quello del rione Tamburi di Taranto, quartiere residenziale confinante con lo stabilimento siderurgico ex Ilva, dove le emissioni di polveri minerali e di carbone hanno per decenni superato, anche di oltre trentacinque volte all’anno, i limiti consentiti dall’autorizzazione amministrativa, costringendo i residenti a limitare l’apertura di porte e finestre, l’aerazione naturale degli ambienti e l’utilizzo degli spazi esterni.

Il caso del lavoratore esposto: cenni e rinvio

Accanto alla posizione del residente si colloca quella, per molti versi affine ma disciplinata da un regime probatorio parzialmente diverso, del lavoratore dello stabilimento esposto professionalmente alle medesime sostanze. In questo caso, la responsabilità del datore di lavoro si fonda sull’art. 2087 c.c., che pone a carico del datore un obbligo di tutela dell’integrità fisica del lavoratore e che la giurisprudenza ha tradizionalmente interpretato nel senso di alleggerire, in una certa misura, l’onere probatorio del lavoratore quanto alla prova dell’esposizione. Anche in questo ambito, tuttavia, l’onere di provare l’effettiva e non occasionale esposizione all’agente patogeno resta a carico del lavoratore: come dimostra un caso deciso dalla Cassazione, Sezione Lavoro, nell’ottobre 2024, relativo a un ex operaio dello stabilimento siderurgico di Taranto deceduto per carcinoma uroteliale e renale dopo un’esposizione lavorativa protrattasi dal 1973 al 1991, la mancata prova concreta dell’effettiva esposizione a una sostanza (nel caso di specie, idrocarburi policiclici aromatici) — e non la sua mera presenza astratta nel ciclo produttivo — può condurre al rigetto della domanda anche in un contesto di inversione dell’onere della prova ex art. 2087 c.c. Il tema specifico della responsabilità del datore di lavoro per l’esposizione professionale a sostanze nocive sarà oggetto di autonomo approfondimento in altra sede del presente piano editoriale.

Il caso limite: la prova epidemiologica insufficiente

Una terza fattispecie, di segno diametralmente opposto, è quella in cui la prova epidemiologica disponibile non consente di superare la soglia del “più probabile che non”. È il caso, deciso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, relativo alla richiesta di risarcimento per una malformazione congenita che gli attori attribuivano alla presenza sinergica di più sostanze chimiche nell’ambiente circostante un polo industriale: sia il Tribunale, sia la Corte d’Appello, sia infine la Cassazione hanno rigettato la domanda, ritenendo che l’analisi dei dati scientifici disponibili non consentisse di affermare un aumento significativo dell’incidenza di quella specifica patologia nell’area in questione rispetto ad altre zone d’Italia o d’Europa: la mera possibilità — segnalata dalla stessa CTU — che la malformazione fosse stata “favorita” dalla sinergia di più sostanze non equivaleva, in assenza di un riscontro epidemiologico differenziale, alla probabilità richiesta dalla regola civilistica.

Il percorso probatorio del nesso causale in giudizio civile
1
Punto di partenza
Identificazione dell’esposizione
Fonte dell’emissione, sostanza specifica, dose stimata, durata e via di penetrazione. Dati ARPA, piano di monitoraggio AIA, registro E-PRTR.
2
Prima verifica
Causalità generale: l’agente è idoneo a causare quella patologia?
Letteratura scientifica, classificazione IARC, studi di coorte, dati SENTIERI (ISS), registri tumori regionali.
↳ Se NO: nesso non provato, si esce dal percorso
3
Seconda verifica
Causalità individuale: nel caso concreto, cosa indica il nesso?
Latenza compatibile, entità e durata dell’esposizione del singolo, assenza di spiegazioni alternative più probabili. Tipicamente affidata a CTU medico-legale ed epidemiologica.
4
Valutazione delle concause
Vi sono fattori di rischio alternativi? (fumo, familiarità, altre esposizioni)
Equivalenza delle cause (artt. 40-41 c.p.): l’esposizione industriale resta causa rilevante se condizione necessaria, anche se concorrente — salvo che l’altra causa sia stata da sola sufficiente.
5
Sintesi valutativa
Applicazione dello standard “più probabile che non” (Cass. SS.UU. n. 576/2008)
Valutazione complessiva e organica di tutti gli elementi indiziari e presuntivi disponibili.
Esito
Nesso causale provato
Responsabilità del gestore accertata (art. 2043 o 2050 c.c.); risarcimento del danno.
Nesso causale non provato
Domanda rigettata per mancato raggiungimento della preponderanza dell’evidenza.
Fonte: Cass. civ., SS.UU., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584 · Cass. pen., SS.UU., 10 luglio 2002, n. 30328 (Franzese) · artt. 40-41 c.p. e 2727 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

Le Sezioni Unite del 2008 e il consolidamento del “più probabile che non”

Come già illustrato, le Sezioni Unite civili, con le sentenze nn. 576, 581, 582 e 584 dell’11 gennaio 2008, hanno segnato il punto di svolta nella costruzione di un autonomo statuto della causalità civile, distinto da quello penale. Il principio, lungi dall’essere superato, risulta a tutt’oggi pienamente vitale: una recentissima ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, n. 24010 del 27 agosto 2025, richiama espressamente la sentenza n. 576/2008 nel descrivere il criterio del “più probabile che non” come «il modello di ricostruzione del solo nesso di causalità», distinto dalla valutazione di attendibilità del compendio probatorio, che resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Analogamente, un’ordinanza della Cassazione depositata il 28 marzo 2025, n. 8224, ripercorre l’intera evoluzione della giurisprudenza sul punto, dalle prime applicazioni dei primi anni Duemila sino ai giorni nostri, confermando la piena attualità del principio.

Il caso Ilva-Tamburi: Cass. civ., Sez. III, n. 6351/2025

Un’applicazione di particolare interesse per il tema qui trattato è offerta dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, n. 6351 del 10 marzo 2025 (ud. 16 gennaio 2025, R.G. n. 299/2024), che ha respinto il ricorso proposto dall’ex direttore dello stabilimento Ilva di Taranto (in carica dal 2009 al 2012) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 248/2023, la quale aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore di numerosi proprietari di immobili del rione Tamburi. La Cassazione ha confermato che lo spandimento sistematico di polveri minerali e di carbone, protrattosi nel tempo e tale da superare — secondo l’accertamento di merito — più di trentacinque volte l’anno il limite consentito dall’autorizzazione amministrativa, integra un danno ingiusto risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c., indipendentemente dal possesso, da parte dello stabilimento, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. La Corte ha inoltre confermato la responsabilità personale del direttore dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri necessari a impedire l’evento, respingendo l’eccezione difensiva secondo cui la responsabilità sarebbe stata di esclusiva pertinenza della persona giuridica.

Sul piano che qui interessa, la pronuncia ribadisce che il rispetto formale dei limiti normativi di emissione non esclude, di per sé, la responsabilità civile, poiché il criterio della “stretta tollerabilità” (art. 844 c.c.) prevale quando l’immissione, per la sua sistematicità e reiterazione, comprometta il godimento dell’abitazione, e che il principio del “più probabile che non” nella prova del nesso causale impone di valutare l’attività produttiva come causa principale del danno anche in assenza di una prova diretta e assoluta, quando la proporzione e la protrazione nel tempo delle emissioni, unitamente all’assenza di fonti alternative di pari rilevanza, rendano quella spiegazione causale nettamente prevalente rispetto a ogni altra.

Il processo Tirreno Power: i limiti della prova epidemiologica in sede penale

Il procedimento penale relativo alla centrale termoelettrica a carbone di Vado Ligure (Savona), gestita sino al 2014 da Tirreno Power S.p.A., costituisce il caso di studio più istruttivo sulla difficoltà di tradurre un’anomalia epidemiologica documentata in una prova di causalità individuale che superi lo standard, particolarmente rigoroso, del processo penale. L’ipotesi accusatoria — disastro ambientale e sanitario colposo, riconducibile alla fattispecie del disastro innominato di cui all’art. 434, comma 2, c.p., in relazione all’art. 449 c.p. — si fondava su consulenze tecniche che documentavano, nelle aree di ricaduta delle emissioni della centrale, un eccesso di mortalità e di patologie respiratorie e cardiovascolari rispetto alla media regionale, oltre a un’accertata rarefazione della flora lichenica quale indicatore di compromissione della qualità dell’aria.

Con la sentenza del Tribunale di Savona, Sezione penale, pronunciata il 3 ottobre 2023 (motivazioni depositate il 2 gennaio 2024, Giudice dott. Francesco Giannone), tutti i ventisei imputati — ex amministratori, dirigenti e tecnici della società — sono stati assolti con la formula «perché il fatto non sussiste». Il Tribunale ha ritenuto che gli studi epidemiologici e ambientali posti a fondamento dell’accusa presentassero limiti metodologici tali da impedire di ritenere raggiunta, secondo lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio, la prova del nesso di causalità specifica tra le emissioni della centrale e i singoli eventi di malattia e di decesso contestati, anche in ragione della presenza, nell’area interessata, di ulteriori e concorrenti fonti di inquinamento. Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello, tra il febbraio 2024, tanto la Procura della Repubblica di Savona quanto l’associazione “Uniti per la Salute”, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Salute, costituitisi parte civile: il procedimento pende, alla data di redazione del presente contributo, dinanzi alla Corte d’Appello di Genova (Sezione Seconda, R.G. n. 904/2024), senza che risulti ancora fissata l’udienza di trattazione.

Il caso Tirreno Power illustra, con particolare nitidezza, il tema centrale del presente contributo: la medesima base istruttoria — dati epidemiologici di eccesso di mortalità e morbilità, correlazione spaziale con l’area di ricaduta delle emissioni — che si è rivelata insufficiente a superare lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio potrebbe, in ipotesi, risultare sufficiente a integrare la più permissiva soglia civilistica del “più probabile che non”, ove azionata in sede di risarcimento del danno da singoli soggetti danneggiati. Si tratta di una possibilità dottrinalmente pacifica ma che, con riferimento a questo specifico procedimento, non risulta allo stato verificata da alcuna pronuncia civile passata in giudicato.

La giurisprudenza in materia di amianto: un paradigma consolidato di riferimento

Sebbene relativa a una diversa sostanza (l’amianto, oggetto di autonomo approfondimento in altra sede del presente piano editoriale), la giurisprudenza in materia di mesotelioma e tumore polmonare da esposizione professionale offre un paradigma probatorio ormai consolidato, pienamente trasponibile al tema delle emissioni industriali. Con l’ordinanza n. 18202 del 4 luglio 2025, la Cassazione ha ribadito — richiamando il proprio precedente n. 13512/2022 — che il nesso causale tra l’esposizione a un agente patogeno e l’insorgenza (o il decesso per) una patologia tumorale può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche disponibili e secondo il criterio del “più probabile che non”, risulti che la non occasionale esposizione all’agente, in relazione alle modalità di svolgimento dell’attività, alle mansioni concretamente svolte e all’assenza di adeguati strumenti di protezione, abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia: una volta accertata la presenza di un fattore di rischio scientificamente idoneo, va affermata la sussistenza del nesso causale, senza che sia necessaria la prova di un meccanismo eziologico specifico e individualizzato.

Consigli operativi

1 · Documentare l’esposizione con la massima precisione

Ricostruire, con la massima precisione possibile, la durata della residenza o della permanenza nell’area interessata, la distanza dall’impianto, e — ove disponibili — i dati storici di monitoraggio delle emissioni (richiedibili all’ARPA regionale, al gestore in sede di accesso agli atti dell’AIA, o desumibili dal registro E-PRTR). La documentazione della sistematicità e della reiterazione nel tempo del superamento dei limiti autorizzativi — come nel caso Ilva-Tamburi, ove si è accertato un superamento di oltre trentacinque volte l’anno — costituisce un elemento di prova di primaria importanza, tanto per l’azione da immissioni ex art. 844 c.c. quanto per la prova del nesso causale con il danno alla salute.

2 · Raccogliere i dati epidemiologici disponibili sull’area

Richiedere all’Istituto Superiore di Sanità e all’ARPA regionale i dati del progetto SENTIERI relativi all’area di residenza, nonché i dati aggregati del Registro Tumori regionale competente. Questi dati, pur non sostituendo la prova della causalità individuale, sono indispensabili per fondare la causalità generale e per orientare la successiva CTU. È essenziale verificare che i dati mostrino uno scarto significativo di incidenza rispetto al valore di base regionale o nazionale: come insegna la giurisprudenza più recente, la mera presenza teorica del rischio, senza un riscontro epidemiologico differenziale, non è sufficiente.

3 · Richiedere una CTU medico-legale ed epidemiologica strutturata

In sede di giudizio, è opportuno richiedere al giudice la nomina di un collegio di CTU comprensivo tanto di un medico-legale quanto di un esperto in epidemiologia ambientale o medicina del lavoro, affinché la valutazione affronti distintamente i due piani della causalità generale e della causalità individuale. È buona prassi formulare, nell’atto introduttivo o nella memoria istruttoria, quesiti specifici al CTU che gli impongano di motivare separatamente: (i) l’idoneità scientifica generale dell’agente a causare la patologia; (ii) la compatibilità della latenza e delle modalità di esposizione con il caso concreto; (iii) l’eventuale rilevanza di fattori di rischio alternativi e il relativo peso causale.

4 · Ricostruire con completezza l’anamnesi e le possibili concause

Poiché il gestore convenuto tenderà sistematicamente a valorizzare le concause alternative (abitudine al fumo, familiarità, pregresse esposizioni professionali), è opportuno che l’attore stesso ricostruisca con completezza e trasparenza la propria anamnesi, anche al fine di anticipare e contestualizzare tali argomenti difensivi: il principio di equivalenza delle cause impedisce che la mera presenza di un fattore di rischio concorrente escluda la responsabilità del gestore, a meno che quest’ultimo non provi che tale fattore sia stato da solo sufficiente a determinare l’evento.

5 · Valutare l’azione collettiva e la costituzione di parte civile

Nelle situazioni — come quella di Taranto o di Vado Ligure — in cui un numero elevato di residenti risulti esposto alle medesime emissioni, è spesso opportuno valutare un’azione giudiziaria coordinata (litisconsorzio facoltativo tra più attori, rappresentati dal medesimo collegio difensivo), che consente di ripartire i costi della CTU epidemiologica e di presentare al giudice un quadro probatorio unitario e più solido. Ove penda o si instauri un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 452-bis e 452-ter c.p. (nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. 81/2026), è inoltre possibile valutare la costituzione di parte civile, che consente di avvalersi degli accertamenti tecnici svolti in sede penale anche ai fini del successivo o parallelo giudizio civile.

6 · Rispettare i termini di prescrizione

Il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria è di cinque anni dalla manifestazione del danno o dalla sua conoscibilità con l’ordinaria diligenza (art. 2947 c.c.); nelle patologie a lunga latenza, tipiche delle malattie respiratorie croniche da esposizione ambientale, il termine decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto — o avrebbe potuto avere, con l’ordinaria diligenza — consapevolezza del nesso tra la patologia e l’esposizione, e non dalla mera insorgenza dei sintomi. Ove il fatto integri reato (come nella maggior parte dei casi di emissioni industriali di rilevante entità), si applica il più lungo termine di prescrizione del reato, se più favorevole al danneggiato.

Considerazioni conclusive

La prova del nesso causale tra emissioni industriali e danno alla salute resta, e presumibilmente resterà a lungo, uno dei terreni più tecnicamente complessi del contenzioso ambientale italiano. Il caso Tirreno Power dimostra, con la forza delle cose accadute, quanto sia arduo tradurre un’anomalia epidemiologica statisticamente significativa in una prova di causalità individuale che superi lo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio; il caso Ilva-Tamburi dimostra, all’opposto, che il più flessibile criterio civilistico del “più probabile che non” — unito alla prova oggettiva e reiterata del superamento dei limiti autorizzativi — può condurre, con lo stesso tipo di base istruttoria, a un esito di segno diametralmente opposto.

Questa divaricazione tra gli esiti penale e civile non è un’anomalia del sistema, ma la conseguenza coerente e voluta della diversità dei valori in gioco nei due processi, come le Sezioni Unite hanno chiarito sin dal 2008: la libertà personale dell’imputato, in gioco nel processo penale, giustifica una soglia probatoria più elevata di quella richiesta per la mera redistribuzione patrimoniale del danno tra le parti del processo civile. Per il cittadino che intenda ottenere il risarcimento del danno alla salute subito per l’esposizione a emissioni industriali, la lezione pratica che se ne trae è che l’insuccesso — anche clamoroso — di un parallelo procedimento penale non preclude affatto, e anzi talvolta offre una base tecnica già pronta per, un’autonoma e potenzialmente vittoriosa azione civile, purché questa sia impostata fin dall’origine attorno alla distinzione tra causalità generale e individuale, corredata da una prova epidemiologica rigorosa e da una CTU tecnicamente ineccepibile, e condotta con la consapevolezza che la soglia da raggiungere — per quanto più bassa di quella penale — richiede pur sempre una probabilità prevalente, e non una mera possibilità, a sostegno della pretesa risarcitoria.

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