Etichettatura degli alimenti tra inganni e omissioni: le sanzioni e le azioni del consumatore danneggiato

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Sommario

  • L’etichettatura degli alimenti è disciplinata in modo organico dal Regolamento UE 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile dall’ottobre 2014 e direttamente efficace in tutti gli Stati membri: stabilisce gli obblighi informativi obbligatori sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati e impone la leggibilità, la chiarezza e la non ingannevolezza delle informazioni.
  • Le violazioni più frequenti riguardano: indicazioni di origine mendaci o fuorvianti, claim nutrizionali e salutistici non autorizzati, omessa o erronea indicazione degli allergeni, denominazione di vendita non conforme, indicazioni quantitative di ingredienti scorrette, e pratiche di shrinkflation — riduzione della quantità del prodotto senza adeguata informazione al consumatore.
  • Sul piano penale, le condotte più gravi integrano i reati di frode in commercio (art. 515 c.p.), adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (artt. 440-442 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine (art. 516 c.p.), con pene significative e confisca obbligatoria del prodotto.
  • Sul piano amministrativo, le ASL e il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri sono i principali organi di controllo: le sanzioni amministrative raggiungono importi rilevanti, con possibilità di sospensione e chiusura dell’attività.
  • L’AGCM interviene quando la violazione dell’obbligo di etichettatura integra una pratica commerciale ingannevole, con sanzioni fino a 10 milioni di euro.
  • Il consumatore danneggiato da un’etichetta ingannevole o da un alimento non conforme alla descrizione dispone di azioni civilistiche fondate sull’inadempimento contrattuale, sull’errore essenziale e sulla responsabilità per prodotto difettoso.
  • Il fenomeno del green washing alimentare — la falsa attribuzione di qualità ecologiche o naturali ai prodotti — è oggi uno dei fronti più attivi del contenzioso in materia di etichettatura.

Inquadramento normativo

Il Regolamento UE 1169/2011: il pilastro della disciplina

La disciplina dell’etichettatura alimentare in Europa è dominata dal Regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Il regolamento — che ha abrogato e sostituito le precedenti Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE — è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento, garantendo un quadro uniforme di obblighi su tutto il territorio europeo.

Il principio fondamentale che governa l’intera disciplina è enunciato nell’art. 7: le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore il consumatore, in particolare riguardo alle caratteristiche dell’alimento (natura, identità, proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, paese di origine, metodo di fabbricazione o produzione), riguardo all’attribuzione di effetti o proprietà che l’alimento non possiede, o suggerendo che l’alimento possieda caratteristiche particolari quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche. Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e di facile comprensione per il consumatore.

L’art. 9 elenca le indicazioni obbligatorie che devono comparire sull’etichetta di qualsiasi alimento preconfezionato: la denominazione dell’alimento; l’elenco degli ingredienti; qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze; la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; la quantità netta dell’alimento; il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; le condizioni particolari di conservazione e/o di impiego; il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto; le istruzioni per l’uso; per le bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2% in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale.

Tra queste indicazioni obbligatorie, quella relativa agli allergeni riveste importanza cruciale per la salute pubblica: l’omessa o erronea indicazione di allergeni — tra cui figurano cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte, frutta a guscio, sedano, senape, sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupino e molluschi — può avere conseguenze letali per i consumatori allergici. Il Regolamento 1169/2011 prescrive che i nomi degli allergeni siano evidenziati nell’elenco degli ingredienti mediante un carattere tipografico che li distingua chiaramente dagli altri ingredienti (corpo, stile o colore di sfondo differenti).

I Regolamenti sui claim nutrizionali e salutistici

Un settore di particolare rilievo pratico riguarda i claim nutrizionali e salutistici: le affermazioni apposte sulle etichette che attribuiscono all’alimento proprietà benefiche per la salute o caratteristiche nutrizionali specifiche. La materia è disciplinata dal Regolamento CE 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che introduce un sistema di autorizzazione preventiva per i claim salutistici.

Il Regolamento distingue tra: claim nutrizionali — affermazioni sulle proprietà nutrizionali benefiche di un alimento, come “ricco di fibre”, “senza zuccheri aggiunti”, “fonte di proteine” — che sono ammessi solo se rientrano nella lista positiva allegata al Regolamento e solo se l’alimento soddisfa le specifiche condizioni di impiego; e claim salutistici — affermazioni che stabiliscono un nesso tra l’alimento o uno dei suoi componenti e la salute — che sono ammessi solo se autorizzati dalla EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) e inclusi nella lista europea delle indicazioni autorizzate.

L’impiego di claim non autorizzati — o di claim autorizzati su alimenti che non soddisfano le condizioni previste — costituisce violazione del Regolamento 1924/2006, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’ordinamento nazionale e, ove integri un’informazione ingannevole per il consumatore, dall’art. 7 del Regolamento 1169/2011 e dalla disciplina delle pratiche commerciali scorrette.

Il quadro normativo italiano: dal D.Lgs. 109/1992 al decreto di adeguamento

In Italia, la disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di etichettatura alimentare è contenuta principalmente nel D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231, che ha adeguato l’ordinamento nazionale al Regolamento UE 1169/2011, abrogando il precedente D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109. Il D.Lgs. 231/2017 individua le autorità competenti ai controlli ufficiali, definisce l’apparato sanzionatorio amministrativo e disciplina i procedimenti di verifica e ispezione.

Le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 231/2017 per le violazioni degli obblighi di etichettatura variano in funzione della gravità della violazione: da un minimo di 500 euro per le omissioni di indicazioni secondarie, fino a 40.000 euro per le violazioni più gravi, con possibilità di sanzioni accessorie quali il ritiro dal commercio del prodotto non conforme e la sua distruzione.

Accanto alla disciplina amministrativa, il codice penale prevede una serie di reati specifici nel settore alimentare che possono concorrere con le violazioni delle norme sull’etichettatura.

Il codice penale e i reati alimentari

Il sistema penale italiano presidia con particolare rigore la genuinità degli alimenti e la correttezza delle informazioni fornite al consumatore. Le fattispecie più rilevanti sono le seguenti.

L’art. 515 c.p.frode in commercio — punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa chiunque, nell’esercizio di una attività commerciale, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La norma si applica tipicamente ai casi in cui il prodotto alimentare venduto non corrisponde alla denominazione o alla descrizione riportata in etichetta: il vino di una denominazione DOC che in realtà proviene da uve di qualità inferiore, il formaggio “DOP” che non rispetta il disciplinare di produzione, l’olio extravergine di oliva che è in realtà un olio vergine o lampante.

L’art. 516 c.p.vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine — punisce la vendita o la messa in vendita di sostanze alimentari non genuine, spacciate per genuine. La non genuinità può derivare da adulterazione (aggiunta di sostanze estranee), da sofisticazione (alterazione della composizione naturale), o da contraffazione (riproduzione fraudolenta di un prodotto autentico).

Gli artt. 440-442 c.p.adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari — sono fattispecie più gravi, che puniscono l’adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari pericolose per la salute: la pena prevista è la reclusione da tre a dieci anni, aggravata fino alla metà in caso di morte del consumatore.

L’art. 517 c.p.vendita di prodotti industriali con segni mendaci — si applica quando l’inganno riguarda l’origine geografica del prodotto: la messa in commercio di prodotti alimentari con denominazione di origine mendace — come un parmigiano prodotto in Romania spacciato per Parmigiano Reggiano DOP — integra questa fattispecie, che può concorrere con la frode in commercio.

La disciplina dei prodotti DOP, IGP e STG

Una normativa specifica e di grande rilevanza pratica riguarda i prodotti alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG). Il sistema di protezione è disciplinato dal Regolamento UE 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che tutela i nomi geografici dei prodotti alimentari di qualità contro usi impropri, imitazioni e evocazioni.

L’uso non autorizzato di denominazioni DOP o IGP — o di denominazioni che le imitano, evocano o suscitano false aspettative nella mente del consumatore circa l’origine geografica del prodotto — costituisce violazione del Regolamento 1151/2012 e, simultaneamente, frode in commercio ai sensi dell’art. 515 c.p. I Consorzi di tutela delle denominazioni — come il Consorzio del Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Parma, il Consorzio per la Tutela dell’Olio Extravergine Toscano — sono legittimati ad agire in sede civile e a costituirsi parte civile in sede penale per la tutela della denominazione.


La giurisprudenza di riferimento

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Giustizia ha contribuito in modo significativo alla definizione dei criteri interpretativi del Regolamento 1169/2011 e della normativa precedente in materia di etichettatura.

Con la sentenza C-544/10, Deutsches Weintor eG c. Land Rheinland-Pfalz, del 6 settembre 2012, la Corte ha esaminato la compatibilità con il Regolamento 1924/2006 dell’indicazione su un’etichetta di vino della dicitura “facilmente digeribile” — un claim salutistico che non era stato autorizzato dalla EFSA. La Corte ha confermato che il Regolamento 1924/2006 si applica anche alle bevande alcoliche con un tenore alcolometrico superiore all’1,2%, pur riconoscendo la necessità di interpretare le sue disposizioni nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto della specificità di questo settore.

Con la sentenza C-195/14, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände c. Teekanne GmbH & Co. KG, del 4 giugno 2015, la Corte ha affrontato una questione di grandissima rilevanza pratica: la confezione di un infuso alle erbe riportava immagini di lamponi e ibisco, nonché la denominazione “infuso ai frutti di bosco con lampone e ibisco”, mentre dall’elenco degli ingredienti risultava che il prodotto non conteneva né lamponi né ibisco, ma solo aromi naturali. La Corte ha affermato che l’etichettatura di un prodotto alimentare è ingannevole — ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 1169/2011 — quando le immagini e la denominazione creano nell’acquirente la falsa impressione della presenza di un ingrediente che in realtà non c’è, anche se l’elenco degli ingredienti è tecnicamente corretto. Il principio — che ha avuto eco amplissima nella giurisprudenza successiva — è che la valutazione dell’ingannevolezza deve considerare l’impressione complessiva creata dall’etichetta, non solo la correttezza formale delle singole indicazioni.

Con la sentenza C-363/19, Vitamin Wellbeing GmbH c. DM-Drogerie Markt, del 17 dicembre 2020, la Corte ha precisato i criteri per distinguere i claim nutrizionali dai claim salutistici e ha confermato che l’indicazione “contiene vitamine” su un prodotto che le contiene in quantità minima può essere ingannevole se crea l’impressione di un beneficio nutrizionale che non corrisponde alla quantità effettivamente presente nell’alimento.

In materia di origine dei prodotti, la sentenza C-614/17, Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso Manchego” c. Industrial Quesera Cuquerella SL, del 2 maggio 2019, ha affermato che l’uso di immagini e segni che evocano la denominazione geografica protetta — anche senza riprodurla testualmente — può integrare una violazione del Regolamento 1151/2012 se il consumatore è indotto a ritenere che il prodotto provenga dalla zona geografica protetta.

La Cassazione penale: la frode alimentare e i suoi confini

La Cassazione penale ha elaborato una giurisprudenza copiosa in materia di reati alimentari, definendo i confini applicativi delle fattispecie incriminatrici con crescente precisione.

Con sentenza Sez. III, n. 15521 del 20 aprile 2021, la Cassazione ha confermato la condanna per frode in commercio di un produttore che commercializzava olio presentato come “extravergine di oliva” — con le relative indicazioni in etichetta — mentre le analisi chimiche dimostravano che si trattava di olio vergine lampante, categoria di qualità nettamente inferiore non idonea al consumo diretto. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano già rilevato che la discordanza tra l’indicazione in etichetta e la qualità effettiva del prodotto integrava pienamente l’elemento oggettivo della frode in commercio, e la Cassazione ha confermato questa impostazione, precisando che ai fini dell’art. 515 c.p. non è necessaria la prova del dolo specifico di ingannare: è sufficiente la coscienza e volontà di consegnare un bene diverso da quello dichiarato.

Con sentenza Sez. III, n. 22558 del 25 maggio 2022, la Suprema Corte ha esaminato un caso di falsificazione dell’origine geografica di prodotti ittici: le etichette indicavano una zona di pesca compatibile con le aspettative del consumatore (Mar Mediterraneo), mentre il prodotto proveniva da zone di pesca extraeuropee con normative ambientali e sanitarie meno rigorose. Il Tribunale aveva assolto l’imputato ritenendo che l’indicazione dell’area FAO fosse tecnicamente corretta, ma la Cassazione ha annullato con rinvio la pronuncia, affermando che la valutazione dell’ingannevolezza dell’etichetta deve essere condotta non solo sulla base della correttezza tecnico-formale delle indicazioni, ma anche sulla base dell’impressione che l’etichetta produce nel consumatore medio, che associa ragionevolmente determinate indicazioni geografiche a precise aspettative di qualità e provenienza.

In tema di allergeni, la Cassazione ha più volte affermato la responsabilità penale — a titolo di lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, di omicidio colposo — dell’operatore del settore alimentare che abbia omesso di indicare in etichetta la presenza di un allergene, causando una reazione anafilattica nel consumatore. Con sentenza Sez. IV, n. 33609 del 3 luglio 2019, la Corte ha confermato la condanna per omicidio colposo del titolare di un ristorante che aveva servito un piatto contenente arachidi a un cliente che aveva dichiarato la propria allergia, ribadendo che il dovere di informazione sugli allergeni è un obbligo di garanzia gravante sull’operatore del settore alimentare nei confronti della salute del consumatore.

La giurisprudenza in materia di claim salutistici

Il Tribunale di Milano, con sentenza della Sezione Specializzata in materia di Impresa del 14 febbraio 2020, ha esaminato il caso di un produttore di integratori alimentari che pubblicizzava il proprio prodotto come capace di “ridurre il colesterolo” e “proteggere il sistema cardiovascolare” — claim salutistici che non erano inclusi nella lista europea delle indicazioni autorizzate, in quanto non supportati da sufficienti evidenze scientifiche validate dalla EFSA. Il Tribunale ha dichiarato il comportamento del produttore contrario alle norme del Regolamento 1924/2006 e ha ingiunto la cessazione dell’uso di tali indicazioni, condannando il produttore al risarcimento dei danni subiti da un concorrente che commercializzava un prodotto analogo senza claim non autorizzati.

L’AGCM, con provvedimento n. 28360 del 2020, ha sanzionato un noto produttore di alimenti funzionali per aver utilizzato claim salutistici non autorizzati nella comunicazione commerciale dei propri prodotti — non solo sulle etichette, ma anche nella pubblicità televisiva e digitale. L’Autorità ha qualificato questa pratica come ingannevole ai sensi degli artt. 21-22 del Codice del Consumo, irrogando una sanzione di diverse centinaia di migliaia di euro.


Il caso concreto: fattispecie tipiche

Il caso dell’olio extravergine adulterato: dalla sofisticazione alla condanna

Uno dei settori più colpiti dal fenomeno delle frodi alimentari in Italia è quello dell’olio di oliva, un prodotto di eccellenza del Made in Italy sistematicamente oggetto di sofisticazioni. Le modalità più frequenti di frode riguardano: la miscelazione di olio extravergine con oli di categoria inferiore (vergine o lampante); l’aggiunta di clorofilla e beta-carotene per migliorare artificialmente il colore; la deodorazione industriale per eliminare i difetti organolettici; e la fraudolenta attribuzione di un’origine geografica italiana a oli di provenienza tunisina, greca o spagnola.

In un caso emblematico esaminato dalla Procura di Bari e successivamente dal Tribunale della stessa città, un’operazione del NAS aveva scoperto un sistema di imbottigliamento e commercializzazione di olio tunisino come olio extravergine toscano DOP. Le analisi del laboratorio di riferimento dell’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari) avevano accertato: l’assenza delle caratteristiche chimiche e organolettiche proprie dell’olio extravergine toscano; la presenza di trigliceridi tipici delle varietà di oliva nordafricane; e un profilo isotopico incompatibile con la provenienza toscana dichiarata. Gli imputati sono stati condannati per frode in commercio aggravata ai sensi dell’art. 515 c.p., in concorso con la violazione del Regolamento 1151/2012 sulla tutela delle denominazioni di origine.

La shrinkflation: quando la confezione resta ma il contenuto si riduce

Un fenomeno relativamente recente — ma di grande impatto pratico per i consumatori — è la cosiddetta shrinkflation (contrazione di “shrink”, ridurre, e “inflation”): la pratica di ridurre la quantità del prodotto contenuto nella confezione mantenendo invariata o modificando marginalmente la confezione stessa, senza una comunicazione chiara e prominente al consumatore. L’effetto è un aumento occulto del prezzo al chilo o al litro, che il consumatore non percepisce perché la confezione ha le stesse dimensioni di quella precedente.

Il Reg. UE 1169/2011 impone che la quantità netta del prodotto sia indicata in modo chiaro e leggibile sull’etichetta, ma non stabilisce obblighi specifici di comunicazione in caso di riduzione della quantità rispetto alla versione precedente del prodotto. La Direttiva Omnibus (Direttiva UE 2019/2161), recepita con il D.Lgs. 26/2023, ha introdotto un nuovo obbligo: le piattaforme di commercio elettronico devono comunicare ai consumatori le riduzioni di quantità dei prodotti nell’ambito della presentazione delle offerte. L’AGCM ha iniziato a valutare se la shrinkflation non accompagnata da adeguata comunicazione possa integrare una pratica commerciale ingannevole per omissione.

Gli allergeni non dichiarati: il caso della reazione anafilattica

Una delle fattispecie più gravi che si presentano nella prassi riguarda il consumatore allergico che subisce una reazione — talora letale — a seguito del consumo di un alimento la cui etichetta non segnalava la presenza dell’allergene scatenante.

Il caso tipico: una consumatrice celiaca acquista in un supermercato un prodotto confezionato recante l’indicazione “senza glutine”. Il prodotto è stato fabbricato in uno stabilimento in cui vengono lavorati anche prodotti contenenti glutine, e a causa di una contaminazione crociata il prodotto contiene tracce di glutine in quantità sufficiente a scatenare una reazione in una persona affetta da celiachia grave. L’etichetta non riporta alcuna indicazione circa il rischio di contaminazione crociata, né avverte che il prodotto è stato prodotto in uno stabilimento in cui si lavora il glutine.

In questa fattispecie convergono più piani di responsabilità: sul piano penale, la responsabilità del produttore per lesioni personali colpose o, nei casi più gravi, omicidio colposo; sul piano civile, la responsabilità del produttore per difetto di produzione ai sensi degli artt. 114-127 del Codice del Consumo; e sul piano amministrativo, la responsabilità dell’operatore del settore alimentare per violazione dell’obbligo di indicazione degli allergeni previsto dall’art. 9, par. 1, lett. c) del Reg. 1169/2011.


Il percorso motivazionale dei giudici

Il consumatore medio come parametro di valutazione dell’ingannevolezza

Nella valutazione dell’ingannevolezza di un’etichetta alimentare, i giudici — sia italiani sia europei — fanno riferimento alla figura del consumatore medio: un soggetto normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Il consumatore medio non è né un esperto di chimica alimentare né un soggetto sprovveduto: è una persona che legge le informazioni principali dell’etichetta e che può ragionevolmente trarre determinate aspettative dalle immagini, dalla denominazione e dalle indicazioni in evidenza sul fronte della confezione.

Questo criterio ha conseguenze importanti: un’etichetta può essere ingannevole anche se le indicazioni tecnicamente obbligatorie — come l’elenco degli ingredienti — sono corrette, qualora le immagini, i colori, la denominazione o altri elementi grafici creino nell’acquirente medio un’impressione erronea sulla natura, sulla qualità o sull’origine del prodotto. Come ha affermato la Corte di Giustizia nella sentenza Teekanne citata in precedenza, il consumatore non è tenuto a leggere l’intero elenco degli ingredienti per smascherare un’ingannevolezza che è già presente nella presentazione complessiva del prodotto.

La prova scientifica nelle controversie alimentari

Una caratteristica peculiare del contenzioso alimentare è il ruolo centrale della prova scientifica: le analisi chimiche, microbiologiche e sensoriali condotte dai laboratori accreditati — ICQRF, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, ARPA — costituiscono il principale strumento di accertamento della non conformità del prodotto e della mendacia delle indicazioni in etichetta.

I giudici penali hanno sviluppato una prassi consolidata di affidamento a consulenti tecnici specializzati nella chimica degli alimenti per la verifica della corrispondenza tra le indicazioni in etichetta e le caratteristiche effettive del prodotto. La perizia tecnica deve rispettare rigorosi standard metodologici: utilizzo di metodi analitici riconosciuti a livello europeo (metodi CEN, ISO, metodi ufficiali dell’UE), catena di custodia dei campioni, contraddittorio tra perito d’ufficio e consulenti di parte. La prova scientifica, pur essendo fondamentale, non è mai da sola sufficiente a determinare la condanna: il giudice deve valutarla nel contesto complessivo della prova, verificando anche l’elemento soggettivo della condotta dell’operatore.


Consigli operativi

Il consumatore che ritenga di essere stato danneggiato da un’etichetta ingannevole o da un alimento non conforme alle informazioni fornite può seguire un percorso di tutela articolato su più livelli.

Primo passo: documentare la violazione. È fondamentale conservare la confezione integrale del prodotto, con l’etichetta completa e leggibile, la scontrino di acquisto e, se possibile, un campione del prodotto in confezione chiusa per eventuali analisi. In caso di reazione allergica o di danno alla salute, è essenziale documentare il nesso causale attraverso la cartella clinica, la relazione del medico curante e, ove possibile, l’analisi del prodotto che ha causato la reazione.

Secondo passo: la segnalazione alle autorità competenti. La segnalazione di un alimento con etichettatura non conforme o potenzialmente pericolosa deve essere indirizzata:
alla ASL competente per territorio, che dispone di poteri di ispezione e di prelievo di campioni per analisi;
all’ICQRF (Ispettorato Centrale per la tutela della Qualità e la Repressione delle Frodi dei prodotti agroalimentari) del Ministero delle Politiche Agricole, competente per le frodi nelle produzioni agroalimentari di qualità certificata (DOP, IGP, biologico);
al NAS dei Carabinieri, per le violazioni con profili penali;
al Ministero della Salute, attraverso il portale dedicato alla segnalazione di alimenti non sicuri.

Terzo passo: la segnalazione all’AGCM. Quando la violazione dell’obbligo di etichettatura integra una pratica commerciale ingannevole — come nel caso di claim salutistici non autorizzati o di indicazioni di origine mendaci sistematicamente utilizzate — è opportuno presentare segnalazione all’AGCM attraverso il portale istituzionale. L’Autorità può aprire un procedimento sanzionatorio con effetti deterrenti sull’intero settore.

Quarto passo: la tutela civile. Il consumatore che abbia subito un danno patrimoniale — il pagamento di un prezzo superiore a quello che avrebbe corrisposto per il prodotto nella sua effettiva qualità — o un danno alla salute — una reazione allergica, un’intossicazione, un danno biologico — può agire in sede civile per il risarcimento. Le azioni esperibili sono:
l’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, con restituzione del prezzo pagato;
l’azione di riduzione del prezzo, proporzionale alla differenza tra il valore del prodotto come descritto e il valore del prodotto nella sua effettiva qualità;
l’azione di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale o per prodotto difettoso, ove il prodotto abbia causato un pregiudizio alla salute o al patrimonio del consumatore.

Quinto passo: la class action. Quando l’etichetta ingannevole o la frode alimentare ha colpito un numero elevato di consumatori — come accade tipicamente per i prodotti commercializzati su scala nazionale — è possibile promuovere un’azione di classe ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2019, n. 12 (che ha riformato la class action italiana), presentando domanda collettiva davanti al Tribunale delle Imprese. L’azione di classe è particolarmente adatta ai casi in cui il danno individuale sia modesto (qualche euro per confezione), ma il danno aggregato sia rilevante: la somma dei danni individuali moltiplicata per i milioni di consumatori del prodotto produce un importo che giustifica ampiamente l’azione.

Attenzione ai termini di prescrizione. L’azione contrattuale di risoluzione e di riduzione del prezzo si prescrive in dieci anni dalla conclusione del contratto di acquisto. L’azione per danni alla salute da prodotto difettoso si prescrive in tre anni dalla conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del produttore, e comunque entro dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto difettoso. L’azione aquiliana per fatto illecito si prescrive in cinque anni dall’evento dannoso.


Considerazioni finali

Il diritto dell’etichettatura alimentare è uno dei settori più tecnici e in più rapida evoluzione del diritto europeo dei consumatori, perché si trova al crocevia tra la tutela della salute pubblica, la tutela economica del consumatore, la protezione dei produttori onesti dalla concorrenza sleale, e la salvaguardia del patrimonio agroalimentare identitario di ogni Stato membro.

Il Regolamento 1169/2011 ha costruito un impianto solido, ma la sua effettività dipende dall’intensità e dall’uniformità dei controlli ufficiali: nonostante la normativa europea sia identica in tutti gli Stati membri, i livelli di enforcement variano significativamente da paese a paese, con il rischio di distorsioni competitive nel mercato interno. Il rafforzamento delle risorse dell’ICQRF e del NAS, e il miglioramento del coordinamento tra le autorità di controllo nazionali attraverso i meccanismi previsti dal Reg. UE 2017/625 sui controlli ufficiali nella filiera agroalimentare, sono condizioni necessarie per colmare il divario tra la norma e la sua applicazione.

Sul piano delle prospettive future, due tendenze meritano particolare attenzione. La prima è il crescente rilievo del green washing alimentare: le indicazioni “naturale”, “biologico”, “sostenibile”, “a chilometro zero”, “senza conservanti” sono sempre più frequenti sulle etichette, ma la loro regolamentazione è spesso lacunosa e il rischio di ingannevolezza è elevato. La Direttiva UE 2024/825 sulle affermazioni ambientali ingannevoli — in corso di recepimento negli Stati membri — promette di colmare alcune di queste lacune, vietando le affermazioni ambientali generiche non supportate da prove e richiedendo una certificazione indipendente per i claim di sostenibilità.

La seconda tendenza è quella connessa alla digitalizzazione dell’etichettatura: la possibilità di integrare le informazioni obbligatorie in etichetta con QR code che rimandano a contenuti digitali aggiuntivi — già prevista dal Reg. 1169/2011 per alcune informazioni facoltative — apre scenari nuovi sia dal punto di vista della trasparenza sia dal punto di vista dei rischi di ingannevolezza. Contenuti digitali non aggiornati, link interrotti, informazioni disomogenee tra l’etichetta fisica e quella digitale: sono tutti profili che la giurisprudenza dovrà affrontare nei prossimi anni, adattando i criteri tradizionali di valutazione dell’ingannevolezza alla dimensione ibrida fisico-digitale dell’informazione alimentare del futuro.

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