Il nuovo reato di cui all’art. 612-quater c.p., introdotto dalla L. 23 settembre 2025, n. 132: elementi costitutivi, rapporto con il revenge porn e con la diffamazione, e il divieto europeo delle app di «nudificazione» in vigore dal 2 dicembre 2026
La L. 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, ha introdotto nel codice penale l’art. 612-quater (illecita diffusione di contenuti generati o alterati con IA) e la corrispondente aggravante comune ex art. 61, n. 11-decies, c.p.. Sul fronte europeo, il Parlamento e il Consiglio UE hanno concluso l’iter del pacchetto «Omnibus VII» di modifica dell’AI Act: il divieto delle app di «nudificazione» non consensuale sarà operativo dal 2 dicembre 2026, data che coincide con il nuovo termine per gli obblighi di etichettatura (watermarking) dei contenuti generati da IA ex art. 50 AI Act. Il Garante per la protezione dei dati personali, dopo il blocco della piattaforma Clothoff (ottobre 2025) e l’avvertimento agli utilizzatori di servizi generativi (gennaio 2026), ha rilanciato il 6 maggio 2026 la richiesta di poteri di blocco diretto delle piattaforme, a seguito di un caso di ampio rilievo mediatico riguardante la Presidente del Consiglio. Resta pendente alle Camere il DDL n. 644, volto a rafforzare la tutela dell’identità personale anche per le alterazioni parziali dell’immagine. Il quadro normativo e giurisprudenziale qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi non sono qui recepiti.
I
Sommario
Il termine deepfake — crasi di «deep learning» e «fake» — designa contenuti multimediali (immagini, video, audio) sintetizzati o alterati attraverso sistemi di intelligenza artificiale generativa, tanto realistici da risultare indistinguibili da una ripresa autentica. Reti neurali contrapposte (GAN) e modelli a diffusione consentono oggi di sostituire il volto, la voce o l’aspetto di una persona reale in un contenuto che appare genuino, attribuendole parole, immagini o azioni mai avvenute. Il fenomeno, circoscritto fino a pochi anni fa a laboratori di ricerca, ha raggiunto nel 2026 una scala industriale, alimentata dalla diffusione di applicazioni accessibili a chiunque.
Fino all’autunno 2025, l’ordinamento italiano non disponeva di una fattispecie penale specifica per la diffusione illecita di contenuti manipolati con l’IA: i deepfake a contenuto sessuale rientravano, con qualche forzatura interpretativa, nel reato di diffusione di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.); per ogni altro caso, occorreva ricorrere a fattispecie generiche — diffamazione, sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali — spesso inadeguate a cogliere l’intero disvalore della condotta. La L. 23 settembre 2025, n. 132 ha colmato questo vuoto, introducendo il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.).
Il quadro si è arricchito nel corso del 2026 di sviluppi ulteriori: l’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul pacchetto di modifica dell’AI Act, che introduce un divieto specifico e generalizzato delle cosiddette app di nudificazione; le ripetute richieste del Garante per la protezione dei dati personali di poteri di blocco diretto delle piattaforme; un caso di enorme risonanza mediatica che ha coinvolto, come vittima, la Presidente del Consiglio dei Ministri, da lei stessa reso pubblico per denunciare la pericolosità del fenomeno.
Il presente articolo ricostruisce il nuovo reato di cui all’art. 612-quater c.p., il suo rapporto con le fattispecie preesistenti, il quadro europeo in evoluzione e gli strumenti pratici a disposizione di chi sia vittima di un contenuto manipolato con l’intelligenza artificiale.
II
Principio di diritto
«… chiunque cagiona un danno ingiusto a taluno mediante la cessione, la pubblicazione o comunque la diffusione, senza il suo consenso, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni» — principio desumibile dall’art. 612-quater c.p., introdotto dall’art. 26, L. 23 settembre 2025, n. 132.
La norma individua un reato a struttura complessa, i cui elementi costitutivi sono cumulativi: (a) un contenuto — immagine, video o voce — falsificato o alterato mediante sistemi di intelligenza artificiale; (b) l’idoneità del contenuto a indurre in inganno sulla sua genuinità, requisito che esclude dalla fattispecie le manipolazioni palesemente satiriche, artistiche o dichiaratamente fittizie; (c) una condotta di diffusione in senso ampio — cessione, pubblicazione o comunque diffusione — che esclude dalla punibilità la mera creazione del contenuto non seguita da alcuna forma di condivisione; (d) l’assenza del consenso della persona rappresentata; (e) un danno ingiusto cagionato alla persona, elemento che richiede una lesione concreta e non meramente potenziale.
La L. 132/2025 ha inoltre introdotto un’aggravante comune, applicabile trasversalmente a qualunque reato commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, ai sensi dell’art. 61, n. 11-decies, c.p.: quando un reato diverso dall’art. 612-quater — ad esempio la diffamazione o la truffa — sia commesso avvalendosi di strumenti di IA, la pena è aumentata. Questa scelta legislativa riflette la volontà di colpire in modo trasversale l’uso illecito della tecnologia, indipendentemente dalla specifica fattispecie di reato coinvolta.
III
Inquadramento sistematico e terminologico
Il vuoto normativo ante 2025 e la genesi dell’art. 612-quater c.p.
Prima dell’entrata in vigore della L. 132/2025, la vittima di un deepfake lesivo doveva orientarsi in un quadro normativo frammentato. Per i contenuti a sfondo sessuale, la giurisprudenza aveva esteso in via interpretativa l’applicabilità dell’art. 612-ter c.p. (diffusione di immagini o video sessualmente espliciti) anche ai contenuti sintetici, sul presupposto che la norma non richiede che l’immagine sia autentica, ma soltanto che ritragga in modo credibile la persona offesa in un contesto sessualmente esplicito. Per i contenuti privi di connotazione sessuale — un video che attribuisce a una persona dichiarazioni mai rese, un’immagine che la ritrae in un contesto compromettente non sessuale — la tutela penale doveva invece fondarsi su fattispecie generali: la diffamazione (art. 595 c.p.), quando il contenuto ledesse la reputazione; la sostituzione di persona (art. 494 c.p.), quando il contenuto fosse utilizzato per attribuire falsamente identità o dichiarazioni a fini di inganno; il trattamento illecito di dati personali, per il profilo relativo all’uso non autorizzato dell’immagine come dato biometrico.
Questo mosaico normativo presentava lacune significative: nessuna delle fattispecie generali catturava lo specifico disvalore della manipolazione tecnologica in quanto tale, né offriva una risposta sanzionatoria proporzionata alla capacità ingannatoria e diffusiva di un contenuto sintetico credibile. La L. 23 settembre 2025, n. 132 — prima legge organica sull’intelligenza artificiale in Europa, adottata in stretto coordinamento con il Reg. UE 2024/1689 (AI Act) — ha colmato questa lacuna introducendo l’art. 612-quater c.p., collocato non a caso subito dopo la norma sul revenge porn, a segnalare la contiguità sistematica tra le due fattispecie.
Il concorso con il revenge porn: quando si applicano entrambe le norme
Un deepfake a contenuto sessualmente esplicito integra oggi, potenzialmente, sia l’art. 612-ter c.p. sia l’art. 612-quater c.p. La dottrina prevalente ritiene che, in caso di sovrapposizione, debba applicarsi il principio di specialità: l’art. 612-ter c.p., che tutela specificamente la libertà sessuale e la riservatezza in ambito intimo, prevale come norma speciale sull’art. 612-quater c.p., norma più generale riferita a qualsiasi tipo di contenuto manipolato. Resta ferma, in ogni caso, l’applicabilità dell’aggravante comune ex art. 61, n. 11-decies, c.p., che può concorrere con la fattispecie specifica per sottolineare la componente tecnologica della condotta.
L’AI Act e gli obblighi di trasparenza: l’art. 50
Sul piano della prevenzione, l’art. 50, Reg. UE 2024/1689 (AI Act) impone ai fornitori e ai soggetti che utilizzano sistemi di IA generativa l’obbligo di segnalare in modo leggibile dalle macchine (il cosiddetto watermarking) che un contenuto — audio, immagine, video o testo — è stato generato o manipolato artificialmente. L’obbligo, originariamente previsto per il 2026, è stato oggetto di rinvio nell’ambito del pacchetto di semplificazione «Omnibus VII»: il termine per la conformità dei fornitori di servizi è stato fissato al 2 dicembre 2026. La violazione degli obblighi di trasparenza dell’AI Act non costituisce di per sé reato, ma è sanzionata in via amministrativa e rappresenta un elemento probatorio rilevante nella valutazione della responsabilità penale e civile di chi diffonde il contenuto.
Il nuovo divieto europeo delle app di «nudificazione»
Il pacchetto Omnibus VII, proposto dalla Commissione europea il 19 novembre 2025 nell’ambito del digital omnibus, ha condotto a un accordo provvisorio tra Parlamento e Consiglio raggiunto il 7 maggio 2026, approvato in via definitiva dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026 (423 voti favorevoli, 57 contrari, 174 astenuti) e successivamente dal Consiglio dell’Unione europea. Il testo introduce, per la prima volta a livello europeo, un divieto specifico dei sistemi di IA progettati per generare o manipolare immagini, video o audio sessualmente espliciti o intimi di soggetti identificabili senza il loro consenso — le cosiddette app di nudificazione — nonché di materiale pedopornografico generato con IA. Il divieto riguarda l’immissione sul mercato europeo di tali sistemi e sarà pienamente operativo dal 2 dicembre 2026; non si applica ai sistemi dotati di misure di sicurezza effettive che impediscano la creazione di questi contenuti.
IV
La fattispecie: casi concreti e giurisprudenza
1. Il blocco della piattaforma Clothoff
Nell’ottobre 2025, a ridosso dell’entrata in vigore della L. 132/2025, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento di blocco nei confronti di Clothoff, una delle piattaforme di generazione automatica di immagini di «nudificazione» (la trasformazione di fotografie ordinarie in immagini che simulano la nudità del soggetto ritratto, senza il suo consenso). Il provvedimento ha rappresentato uno dei primi interventi dell’Autorità italiana specificamente rivolti a un servizio di IA generativa utilizzato per la produzione sistematica di contenuti lesivi dell’immagine e della dignità delle persone ritratte, prevalentemente donne.
2. L’avvertimento del gennaio 2026 e la richiesta di poteri di blocco del 6 maggio 2026
Garante per la protezione dei dati personali – Comunicato del 6 maggio 2026 (docweb n. 10246345)
Dopo un provvedimento di avvertimento adottato a gennaio 2026 nei confronti degli utilizzatori di servizi di IA generativa — tra cui Grok, ChatGPT e la già citata Clothoff — il Garante ha rilanciato pubblicamente, il 6 maggio 2026, la richiesta al legislatore di attribuire all’Autorità il potere di interdire direttamente l’accesso dall’Italia alle piattaforme che consentono la generazione di deepfake non consensuali. Il Garante ha riconosciuto un limite strutturale della propria azione: il blocco di una singola piattaforma sposta la produzione di questi contenuti verso servizi alternativi, spesso ospitati in giurisdizioni non cooperative, rendendo necessario un intervento più rapido e diretto sull’accesso dal territorio nazionale.
La sollecitazione è stata amplificata da un caso di particolare risonanza istituzionale e mediatica: la diffusione, nei giorni immediatamente precedenti, di un’immagine sintetica non consensuale a contenuto intimo raffigurante la Presidente del Consiglio dei Ministri, generata con strumenti di intelligenza artificiale. La stessa Presidente ha scelto di rendere pubblico il fatto sui propri canali istituzionali, con l’intento dichiarato di denunciare la pericolosità del fenomeno e la vulnerabilità di chi non dispone, a differenza di una figura pubblica, di strumenti mediatici e istituzionali per reagire. L’episodio ha riacceso il dibattito parlamentare sull’adeguatezza degli strumenti di rimozione rapida dei contenuti, con posizioni critiche sollevate anche da esponenti dell’opposizione circa la mancata approvazione di proposte precedenti in materia di rimozione tempestiva dei contenuti dalle piattaforme.
3. Il divieto europeo delle app di nudificazione: l’iter normativo completo
| Data | Istituzione | Atto | Contenuto |
| 19.11.2025 | Commissione UE | Proposta «Digital Omnibus» | Avvio del pacchetto di semplificazione dell’AI Act (Omnibus VII) |
| 07.05.2026 | Parlamento UE & Consiglio | Accordo provvisorio | Introduzione del divieto delle app di nudificazione non consensuale |
| 16.06.2026 | Parlamento europeo | Voto definitivo (423-57-174) | Approvazione del pacchetto Omnibus VII |
| Giugno 2026 | Consiglio UE | Approvazione definitiva | Chiusura formale dell’iter legislativo del pacchetto |
| 02.12.2026 | — | Entrata in vigore | Divieto nudifier app + obbligo di watermarking ex art. 50 AI Act |
4. Il DDL 644: la tutela pendente per le alterazioni parziali
È attualmente all’esame parlamentare il Disegno di legge n. 644, volto a rafforzare la tutela dell’identità personale anche nei casi in cui l’immagine di una persona venga alterata soltanto parzialmente attraverso sistemi di intelligenza artificiale — un’ipotesi che l’attuale formulazione dell’art. 612-quater c.p., riferita a contenuti «falsificati o alterati» nel loro complesso, potrebbe non coprire in modo pienamente soddisfacente in tutte le sue applicazioni pratiche (ad esempio, il fermo immagine di un video autentico a cui viene sovrapposta, con IA, una porzione minima ma determinante del contenuto).
Tabella sinottica della giurisprudenza e dei provvedimenti citati
| Organo | Data | Provvedimento | Principio/contenuto | Esito |
| Garante privacy | Ottobre 2025 | Provvedimento di blocco | Blocco della piattaforma Clothoff per nudificazione non consensuale | Blocco disposto |
| Garante privacy | Gennaio 2026 | Avvertimento | Avvertimento agli utilizzatori di Grok, ChatGPT, Clothoff | Provvedimento adottato |
| Garante privacy | 06.05.2026 | Comunicato (docweb 10246345) | Richiesta al legislatore di poteri di blocco diretto delle piattaforme | Richiesta pendente |
| Parlamento UE | 16.06.2026 | Voto definitivo | Approvazione del divieto europeo delle app di nudificazione | Approvato (423-57-174) |
V
Il percorso argomentativo e i nodi aperti
Il limite strutturale dell’enforcement: la rincorsa tecnologica
Il dibattito successivo all’introduzione dell’art. 612-quater c.p. ha messo in luce un problema che accomuna gran parte della regolazione delle tecnologie digitali: l’efficacia deterrente di una norma penale è limitata quando l’infrastruttura tecnica che consente la condotta illecita rimane facilmente accessibile e sostituibile. Il Garante stesso ha riconosciuto che il blocco di una piattaforma specifica sposta la domanda verso servizi analoghi, spesso ospitati fuori dalla giurisdizione italiana o europea. Questo limite strutturale non svuota di significato la riforma, ma ne colloca correttamente la funzione: uno strumento di risposta e deterrenza, da affiancare a interventi complementari sul piano tecnico (rilevamento automatico dei contenuti sintetici), regolatorio (obblighi di trasparenza a carico dei fornitori) ed educativo.
Rimozione rapida vs garanzie procedurali: un bilanciamento non risolto
Il dibattito parlamentare successivo al caso di rilievo istituzionale del maggio 2026 ha riportato in primo piano una tensione ricorrente nella regolazione dei contenuti digitali: da un lato, l’esigenza di meccanismi di rimozione rapida, capaci di intervenire prima che un contenuto raggiunga una diffusione virale irreversibile; dall’altro, la necessità di garanzie procedurali che evitino rimozioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali, specie quando l’accertamento della natura sintetica di un contenuto richiede competenze tecniche specialistiche non sempre disponibili in tempi rapidi. La critica emersa in sede parlamentare secondo cui l’introduzione di un nuovo reato, da sola, interviene sempre dopo che il danno si è già consumato, riflette proprio questa tensione: la sola sanzione penale, per quanto proporzionata, non sostituisce un meccanismo efficace di rimozione preventiva o immediata.
L’identificazione dell’autore: un ostacolo pratico persistente
Un problema pratico di rilievo, comune a tutte le fattispecie di illecito digitale trattate in questo piano editoriale, riguarda l’identificazione dell’autore materiale della diffusione, spesso operante dietro profili anonimi o attraverso piattaforme che non cooperano prontamente con le richieste delle autorità italiane. In questi casi, la querela penale, pur necessaria per attivare le indagini, può richiedere tempi non compatibili con l’urgenza della rimozione del contenuto: da qui l’importanza di attivare parallelamente, e non in sequenza, gli strumenti di segnalazione alla piattaforma e, ove disponibile, la procedura d’urgenza del Garante.
⚠ Tre errori da evitare di fronte a un deepfake
Errore n. 1 — Condividere il contenuto per denunciarlo pubblicamente senza prima documentarlo. Anche la condivisione a fini di denuncia comporta una nuova diffusione del contenuto, che può amplificarne la circolazione. È preferibile documentare privatamente (screenshot con URL, data e ora) prima di qualsiasi iniziativa pubblica.
Errore n. 2 — Presumere che la sola creazione del contenuto, senza diffusione, sia già punibile. L’art. 612-quater c.p. richiede una condotta di diffusione: la creazione isolata, non seguita da cessione, pubblicazione o diffusione, non integra il reato, ferma restando l’eventuale rilevanza di altre norme (ad esempio in materia di trattamento illecito di dati biometrici).
Errore n. 3 — Attendere l’esito della querela prima di attivare gli strumenti di rimozione. Querela penale, segnalazione alla piattaforma e, per i contenuti sessualmente espliciti, procedura d’urgenza del Garante sono strumenti paralleli e cumulabili: attendere l’uno per attivare l’altro comporta solo un ritardo dannoso.
VI
Consigli operativi
1. Documentare senza condividere ulteriormente
Catturare screenshot o registrazioni del contenuto con URL, data e ora, senza ricondividerlo pubblicamente. Conservare ogni elemento che colleghi il contenuto al proprio profilo o alla propria identità (tag, menzioni, commenti).
2. Qualificare il contenuto
Verificare se il contenuto ha natura sessualmente esplicita (art. 612-ter c.p., prioritario) o generica (art. 612-quater c.p.), utilizzando il percorso decisionale illustrato nell’infografica, per orientare correttamente la strategia legale.
3. Segnalazione immediata alla piattaforma
Utilizzare gli strumenti di reporting interni della piattaforma, specificando trattarsi di contenuto sintetico non consensuale generato con IA. Molte piattaforme dispongono di procedure prioritarie per questa categoria di segnalazioni.
4. Procedura d’urgenza del Garante (contenuti sessuali)
Per i deepfake a contenuto sessualmente esplicito, attivare la procedura d’urgenza ex art. 144-bis D.Lgs. 196/2003, che consente di ottenere un provvedimento di blocco o rimozione in tempi molto rapidi, gratuitamente e senza necessità di assistenza legale per la sola fase di istanza.
5. Querela ex art. 612-quater o 612-ter c.p.
Proporre querela alla Procura della Repubblica o a un ufficio di polizia giudiziaria, allegando la documentazione raccolta. Verificare i termini di procedibilità applicabili al caso concreto e valutare la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno.
6. Tutela cautelare civile e azione risarcitoria
Valutare un ricorso ex art. 700 c.p.c. per la rimozione urgente, e un’azione risarcitoria per il danno non patrimoniale ex artt. 2043 e 2059 c.c., cumulabile con l’azione penale attraverso la costituzione di parte civile.
VII
Considerazioni conclusive
L’introduzione dell’art. 612-quater c.p. segna il momento in cui l’ordinamento italiano ha riconosciuto che la manipolazione dell’immagine mediante intelligenza artificiale generativa costituisce un disvalore autonomo, distinto dalla diffamazione, dalla sostituzione di persona e dal revenge porn, meritevole di una risposta sanzionatoria specifica e proporzionata. Il coordinamento con il divieto europeo delle app di nudificazione, operativo dal 2 dicembre 2026, e con gli obblighi di trasparenza dell’AI Act completa un quadro che, per la prima volta, affronta il fenomeno su più livelli: penale, amministrativo e preventivo.
Restano, tuttavia, nodi aperti che il solo intervento normativo non può sciogliere: la rincorsa tecnologica tra strumenti di generazione sempre più accessibili e capacità di rilevamento e blocco delle autorità; la difficoltà di identificare autori operanti dietro l’anonimato o in giurisdizioni non cooperative; il bilanciamento, ancora oggetto di dibattito politico, tra rapidità della rimozione e garanzie procedurali. Il caso di rilievo istituzionale che ha riacceso il dibattito pubblico nel maggio 2026 ha reso evidente, se ancora ce ne fosse bisogno, che nessuna posizione sociale mette definitivamente al riparo dal fenomeno — ma che chi dispone di visibilità istituzionale ha comunque strumenti di reazione superiori a quelli della generalità delle persone.
Per chi si trovi vittima di un deepfake, la combinazione di documentazione tempestiva, corretta qualificazione giuridica del contenuto, segnalazione immediata alla piattaforma e attivazione parallela degli strumenti penali e civili resta, allo stato dell’arte normativo, la strategia più efficace per contenere il danno e ottenere giustizia.