Crisi finanziaria di famiglia: la procedura unitaria di sovraindebitamento per il nucleo familiare tra vantaggi pratici e questioni ancora aperte

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La procedura familiare di sovraindebitamento, disciplinata dall’art. 66 CCII, è uno degli istituti più innovativi del Codice della Crisi e al tempo stesso tra i più controversi in sede applicativa. La giurisprudenza di merito è in costante evoluzione su questioni ancora aperte: l’estensione dell’istituto alla liquidazione controllata, l’ammissibilità di procedure eterogenee per i diversi componenti del nucleo, il trattamento della meritevolezza separata di ciascun membro, i rapporti con l’esdebitazione del debitore incapiente. La Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025 rappresenta la più recente pronuncia di legittimità in materia, avendo confermato i presupposti per l’accesso alla procedura familiare di liquidazione controllata e precisato che la valutazione della meritevolezza non rileva ai fini dell’ammissione. Si segnala altresì un’importante questione ancora aperta — l’applicabilità dell’art. 66 CCII ai divorziati e agli ex conviventi — per la quale la giurisprudenza di merito è orientata in senso restrittivo, ma il legislatore non è ancora intervenuto. Il Correttivo ter al CCII (in fase di elaborazione al momento della redazione del presente articolo) potrebbe portare novità significative su questo punto.


SOMMARIO

Quando la crisi finanziaria colpisce una famiglia, raramente colpisce uno solo dei suoi componenti. Il mutuo è cointestato tra i coniugi; i debiti contratti per sostenere l’impresa di famiglia gravano su più soggetti; l’eredità mal gestita o il fallimento di una piccola attività trascinano nella sofferenza economica genitori, figli, fratelli. In questi casi — assai più comuni di quanto si pensi — il sistema della legge 3/2012 offriva strumenti pensati per il debitore individuale, generando il paradosso di procedure parallele, gestore doppio, costi duplicati e rischio di interferenze tra le diverse procedure.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha colmato questa lacuna introducendo, all’art. 66, la procedura familiare di sovraindebitamento: uno strumento che consente ai componenti della stessa famiglia in stato di sovraindebitamento di presentare un’unica domanda, affrontare la crisi con un solo gestore della crisi nominato dall’OCC, davanti a un unico tribunale, con significativi vantaggi sul piano dell’efficienza e dei costi.

Il quadro normativo è chiaro nei suoi tratti essenziali — due requisiti alternativi (convivenza o origine comune del sovraindebitamento), masse attive e passive separate per ciascun membro, procedure coordinate ma autonome — ma la giurisprudenza di merito, in rapida e non sempre coerente evoluzione, sta aprendo e talora chiudendo questioni applicative di grande rilievo pratico: l’estensione alla liquidazione controllata, la sorte della procedura quando uno dei familiari non possiede i requisiti di accesso, il trattamento della meritevolezza, la possibilità di accedere con procedure eterogenee, i confini dell’ambito soggettivo.

Il presente articolo esamina in profondità la struttura dell’istituto, i suoi presupposti e le sue modalità operative, con particolare attenzione al diritto vivente giurisprudenziale, affinché chi si trova in una situazione di crisi familiare diffusa possa valutare consapevolmente se questo strumento fa al caso suo.


INQUADRAMENTO NORMATIVO

La lacuna della legge n. 3/2012 e la soluzione del CCII

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 — il testo normativo che per primo ha introdotto nell’ordinamento italiano gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento — non prevedeva alcuna disciplina specifica per la crisi che colpisce simultaneamente più componenti dello stesso nucleo familiare. Le procedure erano rigorosamente individuali, con il risultato che famiglie in crisi comune erano costrette ad aprire procedimenti separati, nominare gestori distinti, sopportare costi moltiplicati e subire il rischio di decisioni contraddittorie su posizioni strettamente connesse.

Il legislatore del CCII ha colmato questa lacuna con l’art. 66, la cui Relazione illustrativa espressamente riconosce che la norma «si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n. 3 del 2012» e introduce «una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull’intero nucleo, sia quando la situazione di crisi del “gruppo familiare” abbia un’origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria».

Il testo dell’art. 66 CCII: struttura e portata

L’art. 66 CCII, nella sua formulazione vigente, prevede:

  • Comma 1: i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni del concordato minore, salvo quelle incompatibili.
  • Comma 2: si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.
  • Comma 3: le masse attive e passive restano distinte; ciascun debitore deve soddisfare individualmente i presupposti della procedura prescelta.
  • Comma 4: qualora siano presentate più domande da parte di diversi familiari (non come unico progetto ma come domande coordinate), il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, e la competenza è del tribunale preventivamente adito.

Il carattere generale della norma: si applica a tutte le procedure

Un dato normativo di grande rilevanza pratica è il carattere generale dell’art. 66 CCII: la norma si colloca nella Sezione I («Disposizioni di carattere generale»), con la conseguenza sistematica — che la giurisprudenza maggioritaria ha confermato — che essa si applica non solo al piano del consumatore e al concordato minore, ma anche alla liquidazione controllata e, come vedremo, all’esdebitazione del debitore incapiente.


ANALISI DELLA FATTISPECIE

I presupposti soggettivi: chi è “famiglia” ai fini dell’art. 66 CCII

La nozione di famiglia rilevante ai fini dell’art. 66 CCII è più ampia di quella dell’istituto familiare tradizionale e ricomprende:

Il coniuge — la situazione più frequente nella pratica: due coniugi con debiti comuni o strettamente connessi che presentano un’unica domanda.

I parenti entro il quarto grado — la norma estende l’ambito ben oltre il nucleo familiare stretto: rientrano non solo i genitori e i figli (primo grado), ma anche i nonni e i nipoti (secondo grado), gli zii e i nipoti ex fratre (terzo grado) e, al quarto grado, i cugini di primo grado. Si tratta di una scelta legislativa ampia, giustificata dalla considerazione che nelle piccole imprese familiari italiane i legami di indebitamento si estendono frequentemente a questi gradi di parentela.

Gli affini entro il secondo grado — entrano nell’ambito applicativo il suocero e la nuora, il genero e i suoi suoceri, il cognato.

Le parti dell’unione civile — la L. 76/2016 ha equiparato le unioni civili tra persone dello stesso sesso al matrimonio per numerosi effetti giuridici, e l’art. 66 CCII recepisce questa equiparazione.

I conviventi di fatto — la norma estende la procedura familiare anche alle coppie che convivono stabilmente senza aver formalizzato la loro unione, purché la convivenza sia effettiva e stabile.

La questione dei coniugi separati ma non ancora divorziati è stata affrontata dal Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024, che ha ritenuto non ostativa alla procedura familiare la condizione di separazione legale, ritenendo che il vincolo coniugale — fino al suo scioglimento definitivo con il divorzio — mantenga la rilevanza soggettiva richiesta dalla norma. Per i divorziati, invece, l’orientamento prevalente di merito è in senso restrittivo: la cessazione del vincolo matrimoniale priva la coppia del presupposto soggettivo, e la giurisprudenza ha ritenuto inammissibile la domanda congiunta proposta da debitori divorziati, «per assenza del presupposto ex art. 66 CCII», anche in presenza di debiti di origine comune.

I presupposti oggettivi: convivenza o origine comune — due requisiti alternativi

La legge prevede due presupposti oggettivi alternativi (non cumulativi) per l’accesso alla procedura familiare:

La convivenza. È il presupposto più semplice da integrare e verificare: i familiari che abitano nella stessa dimora possono accedere alla procedura unitaria indipendentemente dall’origine dei loro debiti. Il legislatore ha ritenuto che la convivenza crei di per sé un’interazione economica tale da giustificare la trattazione unitaria della crisi. Sul piano pratico, la convivenza va provata documentalmente (stato di famiglia, certificato di residenza, eventuale iscrizione anagrafica congiunta).

L’origine comune del sovraindebitamento. È il presupposto di maggiore rilievo applicativo e interpretativo. Consente l’accesso alla procedura familiare anche a familiari non conviventi — ad esempio un genitore che risiede in un’altra città e un figlio — purché i loro debiti abbiano una radice genetica comune: il mutuo cointestato, la fideiussione prestata nell’interesse di un familiare, i debiti derivanti da una successione ereditaria comune, i debiti sorti dalla gestione di un’impresa familiare. La valutazione dell’origine comune è un apprezzamento di fatto rimesso al tribunale e al gestore della crisi: come ha chiarito la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025, tale accertamento non è censurabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato.

La separazione delle masse attive e passive

Uno dei principi cardine dell’art. 66 CCII è enunciato al comma 3: le masse attive e passive rimangono distinte. Questo significa che, nonostante l’unitarietà della procedura, i patrimoni di ciascun familiare non si fondono: i creditori del coniuge A non possono aggredire il patrimonio del coniuge B, e viceversa. Per ciascun debitore sono formati un distinto elenco dei creditori e un distinto stato passivo; le distribuzioni avvengono separatamente per ciascuna massa.

Questo principio di separazione — che la Cass. n. 22074/2025 e il Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024 hanno ribadito non essere derogabile neppure per effetto dell’unitarietà della procedura — ha importanti conseguenze operative: non è possibile “consolidare” i patrimoni, compensare i debiti di uno con i crediti dell’altro, o proporre un piano che distribuisca le risorse in modo indifferenziato tra i creditori di tutti i familiari.

Il “unico progetto” e le “domande plurime coordinate”: due vie di accesso

L’art. 66 CCII prevede due modalità di accesso alla procedura familiare:

Il progetto unitario (comma 1): un unico atto introduttivo, presentato congiuntamente da tutti i familiari, con un unico gestore della crisi nominato dall’OCC. È la forma standard dell’istituto.

Le domande plurime coordinate (comma 4): quando i familiari presentano domande separate — anziché un unico progetto — ma le loro situazioni sono connesse, il tribunale adotta i provvedimenti necessari per coordinare le procedure, e la competenza è del tribunale preventivamente adito. Questa previsione è particolarmente rilevante quando la procedura è già avviata da uno dei familiari e un altro vi aderisce successivamente, oppure quando la stessa procedura non è accessibile unitariamente per ragioni di forma o di merito.

La questione delle procedure eterogenee

Una delle questioni più dibattute — e ancora non definitivamente risolta — riguarda la possibilità che i familiari accedano con la procedura familiare a procedure di tipo diverso: uno con il piano del consumatore, l’altro con il concordato minore; uno con il piano del consumatore, l’altro con la liquidazione controllata.

Il Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 8 ottobre 2023 (G.D. Michele De Palma) ha adottato un orientamento restrittivo: la procedura familiare ex art. 66 CCII può operare solo laddove i familiari propongano una stessa procedura di sovraindebitamento e non anche quando per taluni componenti ne venga proposta una di quel tipo e per altri venga formulata la richiesta di accesso all’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, trattandosi di procedure ontologicamente diverse che devono essere trattate separatamente.

Il Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024 ha affrontato la specifica ipotesi in cui uno dei familiari fosse un imprenditore al di sopra delle soglie di accesso alle procedure di sovraindebitamento: il tribunale ha respinto la domanda a carico del ricorrente privo dei presupposti di accesso alle procedure di sovraindebitamento e aperto la procedura a carico dell’altro familiare, dimostrando che la procedura può proseguire parzialmente quando uno dei richiedenti sia inammissibile.

L’applicabilità alla liquidazione controllata: il contrasto giurisprudenziale

Uno dei nodi applicativi più rilevanti riguarda l’applicabilità dell’art. 66 CCII alla liquidazione controllata — procedura collocata sistematicamente in una parte diversa del Codice rispetto alle procedure di composizione della crisi.

L’orientamento maggioritario — che fa leva sul carattere generale dell’art. 66 e sulla sua collocazione nella Sezione delle disposizioni applicabili a tutte le procedure di sovraindebitamento — ammette la procedura familiare di liquidazione controllata: così il Tribunale di Verona, 5 ottobre 2022, il Tribunale di Modena, 31 marzo 2023, il Tribunale di Bologna, 5 marzo 2024, il Tribunale di Pesaro, 12 febbraio 2024 e il Tribunale di Arezzo (2024).

L’orientamento minoritario — sostenuto dal Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024 — ritiene inapplicabile l’art. 66 CCII alla liquidazione controllata sul presupposto che la possibilità di aprire una procedura familiare sarebbe messa in dubbio dalla collocazione sistematica dell’art. 66 all’interno del Capo sulle procedure di composizione della crisi, e dal rilievo che nella liquidazione controllata non è previsto il deposito di un “progetto” negoziale, essendo la procedura preordinata semplicemente alla liquidazione del patrimonio.


IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA

Il punto di legittimità: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025

La pronuncia più recente e sistematicamente più rilevante in materia è la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025. La Cassazione ha confermato che l’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi quando sono conviventi oppure quando il sovraindebitamento ha un’origine comune. La Corte d’Appello aveva accertato che la parte preponderante dei debiti derivava da un contenzioso comune e da un mutuo cointestato, integrando così il requisito dell’origine comune, e tale accertamento, essendo una valutazione di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità.

La stessa pronuncia ha precisato due principi di significativo rilievo operativo: ai fini dell’ammissione alla procedura di liquidazione controllata, la condotta del debitore e le ragioni che hanno causato il sovraindebitamento sono irrilevanti — questi aspetti, legati alla meritevolezza, saranno valutati solo nella successiva fase di esdebitazione — e la determinazione dell’ammontare delle somme da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia è un apprezzamento discrezionale del giudice non censurabile in sede di legittimità.

La procedura familiare nel concordato minore: Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622

Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 4622 (Pres. Terrusi, Est. Perrino) ha confermato l’ammissibilità della procedura familiare nel concordato minore, precisando che il legame di parentela tra i ricorrenti, unito all’origine comune dell’indebitamento, integra i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi anche quando uno dei familiari non abbia la qualifica di consumatore, con conseguente applicazione delle disposizioni del concordato minore al progetto unitario. La pronuncia è particolarmente significativa perché conferma che la procedura familiare non è riservata alle sole coppie coniugate o conviventi, ma può riguardare anche parenti più distanti (ad esempio fratelli, o genitori e figli) purché uniti dall’origine comune del debito.

La separazione delle masse e le sue conseguenze: Trib. Pescara, 23 luglio 2024

Il Tribunale di Pescara, 23 luglio 2024 ha offerto un’importante precisazione sul principio di separazione delle masse. I vantaggi del ricorso congiunto — nomina di un unico OCC, risparmio di costi, possibilità di nominare lo stesso liquidatore per tutte le procedure, concentrazione della competenza in capo al giudice adito anche se i familiari sono residenti in circondari diversi — non fanno venire meno la persistente operatività del principio di separazione tra procedure. Ne consegue che, in una procedura familiare di liquidazione controllata, per ciascun debitore devono essere predisposti distinti stati passivi e programmi di liquidazione.

La questione dei coniugi separati: Trib. Forlì, 19 gennaio 2024

Il Tribunale di Forlì, con decreto del 19 gennaio 2024, ha ritenuto non ostativa al ricorso unitario ex art. 66 CCII la condizione di coniugi non conviventi in quanto separati legalmente, confermando che il vincolo coniugale, fino al suo scioglimento definitivo con il divorzio, mantiene la rilevanza soggettiva richiesta dalla norma. Al contrario, i debitori divorziati non possono accedere alla procedura familiare: la giurisprudenza ritiene inammissibile la domanda congiunta proposta da debitori divorziati, per assenza del presupposto ex art. 66 CCII, anche in presenza di debiti di origine comune.

Procedure eterogenee e inammissibilità parziale: Trib. Bari, 8 ottobre 2023 e Trib. Sondrio, 21 novembre 2024

Il Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 8 ottobre 2023 (G.D. Michele De Palma) ha ritenuto inammissibile la domanda unitaria ex art. 66, comma 1, CCII di un nucleo familiare di quattro persone in cui due ricorrenti chiedevano il piano del consumatore mentre gli altri due instavano per l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII, ritenendo che le due tipologie di procedura debbano essere trattate separatamente.

Il Tribunale di Sondrio, 21 novembre 2024 ha invece mostrato un approccio più pragmatico: di fronte a una domanda unitaria di liquidazione controllata in cui uno dei debitori familiari risultava essere un imprenditore sopra-soglia, ha respinto la domanda a carico del ricorrente privo dei presupposti e ha aperto la procedura a carico dell’altro familiare, salvaguardando l’utilità della domanda per la parte ammissibile.

L’esdebitazione del debitore incapiente nella procedura familiare: Trib. Rimini, 24 luglio 2025 e Trib. Avellino, 26 novembre 2024

Il Tribunale di Rimini, 24 luglio 2025 (G.D. Maria Carla Corvetta) ha ammesso la procedura familiare nell’accesso congiunto all’esdebitazione del debitore incapiente: ha ritenuto ammissibile la domanda congiunta di esdebitazione dell’incapiente proposta da due coniugi conviventi ex art. 66 CCII, il cui sovraindebitamento aveva origine comune, confermando così che l’art. 66 CCII si applica anche alla procedura di cui all’art. 283 CCII.

Il Tribunale di Avellino, 26 novembre 2024 (Pres. Gaetano Guglielmo, Rel. Pasquale Russolillo) ha però introdotto un limite rilevante: ha chiarito che la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente sono procedure alternative, non cumulabili, e che la procedura familiare richiede, per essere ammissibile nella sua componente di liquidazione controllata, che almeno un membro del nucleo non versi in condizione di incapienza.

Procedura familiare e s.a.s.: Trib. Rimini, 16 gennaio 2026

Una delle pronunce più innovative è il Tribunale di Rimini, 16 gennaio 2026 (R.G. 142/2025): ha ammesso l’estensione della liquidazione controllata familiare anche al socio accomandante di una s.a.s., che era il coniuge convivente del socio illimitatamente responsabile, sulla base dell’origine comune della situazione di sovraindebitamento, ritenendo applicabile l’art. 66 CCII anche quando uno dei soggetti sia un ente collettivo e l’altro una persona fisica legata da vincolo di coniugio. Si tratta di un’interpretazione particolarmente espansiva — ancora isolata nel panorama giurisprudenziale — che apre prospettive nuove per le piccole imprese familiari in forma societaria.

La liquidazione controllata familiare: il contrasto tra Trib. Arezzo e Trib. Lucca

Il contrasto giurisprudenziale sull’applicabilità dell’art. 66 CCII alla liquidazione controllata è stato chiaramente documentato dalla prassi: il Tribunale di Arezzo (2024) e, nello stesso senso, il Tribunale di Modena (31 marzo 2023), il Tribunale di Bologna (5 marzo 2024) e il Tribunale di Pesaro (12 febbraio 2024) hanno confermato l’ammissibilità della procedura familiare di liquidazione controllata, ritenendo non convincente l’orientamento contrario fondato sulla collocazione sistematica della norma. Di segno opposto il Tribunale di Lucca, 27 febbraio 2024, che ha negato l’applicabilità dell’istituto alla liquidazione controllata per ragioni sistematiche e letterali.

Quadro sinottico delle pronunce

OrganoDataOggettoPrincipioEsito
Cass. civ., Sez. Iord. n. 22074/2025Procedura familiare liqui. controllataOrigine comune: valutazione di fatto non censurabile; meritevolezza irrilevante all’ammissioneAmmissibilità confermata
Cass. civ., Sez. I21.02.2024, n. 4622 (Pres. Terrusi, Est. Perrino)Concordato minore familiare tra parentiParentela + origine comune = presupposti integratiAmmissibilità confermata
Trib. Rimini16.01.2026 (R.G. 142/2025)Procedura familiare e socio accomandante s.a.s.Art. 66 CCII applicabile a membro persona fisica + ente collettivo legato da coniugioAmmissibilità (innovativa)
Trib. Rimini24.07.2025 (G.D. Corvetta)Esdebitazione incapiente familiareAmmissibile domanda congiunta ex art. 66 CCII per coniugi conviventi incapientiAmmissibilità
Trib. Avellino26.11.2024 (Pres. Guglielmo, Rel. Russolillo)Liquidazione controllata / esdebitazione familiareProcedure alternative, non cumulabili; necessario che almeno un membro non sia incapienteAmmissibilità con limiti
Trib. Sondrio21.11.2024Procedura familiare con membro sopra-sogliaDomanda aperta per il solo membro ammissibileAmmissibilità parziale
Trib. Pescara23.07.2024Separazione masse in liquidazione familiareVantaggi procedurali non derogano alla separazione delle massePrincipio di separazione
Trib. Bari, Sez. IV08.10.2023 (G.D. De Palma)Procedure eterogenee nella procedura familiareAmmissibile solo se tutti propongono la medesima proceduraInammissibilità
Trib. Forlì19.01.2024Coniugi separati e procedura familiareSeparazione legale non osta; divorzio sìAmmissibilità per separati
Trib. Arezzo / Bologna / Pesaro2024Liqui. controllata familiareArt. 66 CCII si applica anche alla liquidazione controllataAmmissibilità (orientamento maggioritario)
Trib. Lucca27.02.2024Liqui. controllata familiareArt. 66 inapplicabile per ragioni sistematicheInammissibilità (orientamento minoritario)
Trib. Modena31.03.2023Liqui. controllata familiareStati passivi e programmi di liquidazione distinti per ciascun membroPrincipio di separazione
Trib. Verona05.10.2022Liqui. controllata familiareArt. 66 CCII si applica a tutte le procedure per il suo carattere generaleAmmissibilità

PROFILI OPERATIVI

Come strutturare correttamente la domanda familiare

La presentazione di una procedura familiare richiede una preparazione accurata su più livelli. Sul piano documentale, ciascun familiare deve allegare alla domanda comune la propria situazione patrimoniale, debitoria e reddituale in modo completo e separato, con distinzione netta tra i debiti esclusivamente personali e quelli condivisi (cointestati o da co-obbligazione solidale). L’elenco dei creditori deve essere articolato per ciascun debitore, indicando per i debiti comuni i coobbligati.

Sul piano narrativo, la domanda deve chiarire in modo preciso il nesso che giustifica l’unitarietà della procedura: se il requisito invocato è la convivenza, deve essere documentata con certificazione anagrafica aggiornata; se il requisito è l’origine comune del sovraindebitamento, la relazione del gestore deve ricostruire la genesi comune dei debiti con precisione cronologica e causale, perché è su questa narrazione che il tribunale fonderà il giudizio di ammissibilità.

Il trattamento dei debiti comuni

I debiti cointestati — il mutuo ipotecario, il fido di conto corrente, le fideiussioni reciproche — vanno inseriti nel piano di ciascuno dei coobbligati per il loro intero importo, non per la metà. Questo perché ciascun debitore risponde dell’intero verso il creditore, e il creditore ha titolo a riscuotere l’intero da ciascuno. Nella distribuzione interna tra i coobbligati, eventuali diritti di regresso potranno essere regolati nell’ambito della procedura, ma la posta passiva resta piena per entrambi.

La meritevolezza nella procedura familiare: valutazione separata per ciascun membro

La valutazione della meritevolezza — rilevante per il piano del consumatore ma non per l’ammissione alla liquidazione controllata, come precisato dalla Cass. n. 22074/2025 — deve essere effettuata separatamente per ciascun familiare. Non è sufficiente che un coniuge sia meritevole perché l’altro lo sia automaticamente: ciascuna storia di indebitamento va analizzata individualmente.

Questo crea una potenziale asimmetria: se uno dei coniugi non è meritevole, il suo piano del consumatore può essere rigettato mentre quello dell’altro viene omologato. Come rilevato in dottrina, questa evenienza pone questioni delicate in ordine al destino della procedura familiare nel suo complesso: se la posizione non meritevole non è decisiva ai fini dell’unitarietà del progetto, la procedura può proseguire per il membro meritevole; se invece è determinante, il rigetto si estende all’intera procedura.

I vantaggi economici della procedura familiare

Sul piano dei costi, la procedura familiare offre vantaggi concreti. Il compenso dell’OCC è unico: ai sensi dell’art. 66, comma 1, CCII, esso è ripartito tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno, con un risparmio significativo rispetto all’apertura di procedure separate. Analogamente, un unico gestore della crisi significa un unico interlocutore per l’istruttoria, la redazione delle relazioni e il monitoraggio dell’esecuzione del piano. Sul piano giudiziario, la concentrazione davanti a un unico tribunale — anche quando i familiari risiedono in circondari diversi — elimina il rischio di decisioni contraddittorie e semplifica la gestione processuale.


CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO

  • Verificare prima di tutto il requisito soggettivo: la procedura familiare richiede che i richiedenti siano “membri della stessa famiglia” ai sensi dell’art. 66, comma 2, CCII. I divorziati non rientrano nell’ambito applicativo (orientamento prevalente); i coniugi separati legalmente sì (Trib. Forlì, 19.01.2024). Verificare sempre lo stato civile aggiornato di tutti i richiedenti.
  • Documentare con precisione il requisito oggettivo scelto (convivenza o origine comune). Per la convivenza: certificati di residenza aggiornati di tutti i familiari. Per l’origine comune: ricostruire la genesi dei debiti in modo cronologico e causale nella relazione del gestore, evidenziando il nesso genetico tra le posizioni debitorie dei singoli.
  • Non proporre procedure di tipo eterogeneo nello stesso progetto familiare senza verificare la posizione del tribunale di riferimento: il Trib. Bari del 2023 ha dichiarato inammissibile la domanda che mescolava piano del consumatore ed esdebitazione del debitore incapiente; altri tribunali potrebbero adottare soluzioni diverse.
  • Tenere rigorosamente separati i patrimoni di ciascun familiare nella costruzione del piano: le masse attive e passive restano distinte per legge (art. 66, comma 3, CCII). Non è possibile proporre un piano che consolidi i patrimoni o compensi i debiti di uno con i crediti dell’altro.
  • Per i debiti cointestati (mutuo, fidi, fideiussioni reciproche), inserire l’intero importo nel passivo di ciascun coobbligato, non la quota proporzionale: il creditore ha titolo all’intero verso ciascun debitore in solido.
  • La meritevolezza va valutata separatamente per ciascun familiare nella procedura di piano del consumatore. Se uno dei coniugi presenta profili di colpa grave nell’assunzione dei debiti, valutare l’opportunità di procedere con procedure separate, per evitare che il rigetto di una posizione travolga l’intera procedura familiare.
  • La procedura familiare di liquidazione controllata è ammessa dall’orientamento giurisprudenziale maggioritario ma non è unanimemente accettata (il Trib. Lucca vi si è opposto nel 2024). Prima di optare per questa forma, verificare l’orientamento prevalente nel tribunale di competenza.
  • Il vantaggio della concentrazione della competenza davanti a un unico tribunale (art. 66, comma 4, CCII) è particolarmente rilevante quando i familiari risiedono in circondari diversi: il tribunale preventivamente adito acquista la competenza su tutte le procedure coordinate, eliminando il rischio di pronunce contraddittorie.
  • Nella procedura familiare di esdebitazione del debitore incapiente, verificare se tutti i componenti del nucleo sono effettivamente incapienti o se almeno uno dispone di beni liquidabili: il Trib. Avellino del novembre 2024 ha chiarito che la procedura familiare di liquidazione controllata richiede che almeno un membro non versi in condizione di piena incapienza, escludendo la cumulabilità delle due procedure.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La procedura familiare di sovraindebitamento rappresenta una risposta ordinamentale matura a un dato sociologico difficilmente contestabile: la crisi finanziaria, quando colpisce una famiglia, raramente si ferma ai confini del patrimonio individuale. Si diffonde lungo le reti di garanzia, di coobbligazione, di dipendenza economica che caratterizzano i nuclei familiari, soprattutto nelle realtà del tessuto imprenditoriale e lavorativo italiano.

L’art. 66 CCII ha dato a questo fenomeno un riconoscimento normativo e uno strumento procedurale. La giurisprudenza sta costruendo, pronuncia dopo pronuncia, i confini applicativi di questo strumento: chi è famiglia, quali debiti hanno origine comune, quando la procedura può essere unitaria e quando deve restare separata, come si gestisce l’asimmetria tra familiari con posizioni processuali diverse, se la liquidazione controllata può essere familiare.

Il quadro è ancora in evoluzione — e l’attesa del Correttivo ter potrebbe portare chiarimenti normativi su alcuni dei punti più controversi — ma la direzione complessiva è chiara: il legislatore e la giurisprudenza prevalente riconoscono che affrontare insieme la crisi è più efficiente, meno costoso e più equo per tutti i soggetti coinvolti. Per le famiglie in difficoltà, questa è già una buona notizia.

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