Con l’ordinanza n. 5593 del 12 marzo 2026, la Suprema Corte di Cassazione riafferma con vigore il principio secondo cui la segnalazione “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi non può scaturire dal mero inadempimento, richiedendo invece una valutazione complessa e negativa della situazione patrimoniale del cliente. Una decisione fondamentale che apre la strada al risarcimento dei danni per le imprese e i privati illegittimamente segnalati dagli istituti di credito.
Inquadramento sistematico: definizioni e istituti cardine. Per comprendere la portata della decisione in commento, occorre preliminarmente definire gli istituti tecnici richiamati. La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d’Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie sui crediti concessi ai propri clienti. La segnalazione a sofferenza identifica lo stato di un credito la cui riscossione è ritenuta incerta poiché il debitore si trova in uno stato di insolvenza. Tale stato, tuttavia, non coincide con l’insolvenza fallimentare, ma indica una situazione di grave e non transitoria difficoltà economica. Il contratto di leasing (o locazione finanziaria), menzionato nel caso di specie, è un’operazione finanziaria in cui la banca acquista un bene per concederlo in godimento al cliente dietro pagamento di un canone periodico. Infine, la responsabilità precontrattuale (art. 1337 c.c.) impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante le trattative, la cui violazione può generare l’obbligo di risarcire il danno arrecato alla controparte.
Il principio di diritto formulato dalla Suprema Corte. Nell’ordinanza n. 5593/2026, i Giudici di Legittimità hanno enunciato un principio di diritto di estremo rilievo per la protezione dell’utente bancario, precisando che: “Ai fini dell’obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, dovendosi fare riferimento a una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria o di grave difficoltà economica, senza che possa assumere rilievo il mero inadempimento del debitore”. Tale principio nega alla banca il potere di procedere a una segnalazione automatica basata solo sul mancato pagamento di alcune rate, imponendo un onere istruttorio ben più rigoroso.
Descrizione del caso e percorso della decisione. La controversia trae origine dall’azione promossa da due società avverso un istituto di credito che, dopo aver intavolato trattative per conciliare un debito derivante da un contratto di leasing, aveva omesso di formalizzare la transazione, procedendo invece alla segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi. Tale condotta aveva provocato gravi danni, tra cui il diniego di un mutuo a una società collegata. Se nei gradi di merito la domanda risarcitoria era stata rigettata sulla scorta del rilievo che il debito esistesse (circa 41.000 euro di canoni non pagati), la Cassazione ha ribaltato tale impostazione. La Corte ha censurato la sentenza d’appello per aver omesso di verificare se la società segnalata versasse realmente in una “grave difficoltà economica”, limitandosi erroneamente a considerare legittima la segnalazione solo perché derivante dal mancato pagamento dei canoni.
Il richiamo agli arresti giurisprudenziali conformi. La Suprema Corte, per corroborare la propria decisione, ha espressamente richiamato i precedenti di cui a Cass. n. 26361/2014 e Cass. n. 31921/2019. Tali sentenze, citate testualmente nell’ordinanza del 12 marzo 2026, costituiscono le colonne portanti dell’orientamento che tutela il cliente bancario. Esse chiariscono che la nozione di “insolvenza” rilevante per la Centrale Rischi non è un concetto statico o puramente contabile, ma dinamico: deve emergere una situazione di “definitiva irrecuperabilità” o, quantomeno, una “compromissione seria” della capacità di rimborso. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5593/2026, dà continuità a questo filone, impedendo che lo strumento della segnalazione venga utilizzato dalle banche come un’indebita forma di pressione contrattuale o come automatismo punitivo.
Commento. Una vittoria per la trasparenza e l’utente. L’approdo della Suprema Corte nel marzo 2026 rappresenta un risultato di eccezionale valore per l’utenza bancaria. Spesso, infatti, i clienti si trovano nell’impossibilità di accedere al credito — la cosiddetta “morte civile finanziaria” — a causa di segnalazioni effettuate con eccessiva leggerezza per contestazioni di modesta entità o per inadempimenti temporanei legati a fasi di momentanea carenza di liquidità. La Corte stigmatizza questo comportamento, sottolineando che la banca non può ignorare la documentazione patrimoniale prodotta dal cliente (bilanci, perizie) che attesti la solidità dell’impresa nonostante il singolo debito insoluto. È un monito severo verso gli istituti di credito: la valutazione dello stato di sofferenza deve essere olistica, prudente e documentata.
La rilevanza del nesso di causalità e del danno da segnalazione. Un ulteriore profilo di grande interesse della sentenza riguarda il riconoscimento del nesso di causalità tra la segnalazione illegittima e il danno subito da società collegate. La Cassazione ha infatti censurato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva di una società terza, a cui era stato negato un mutuo proprio a causa della segnalazione della sua “collegata”. Questo passaggio è fondamentale: l’effetto pregiudizievole di una segnalazione errata si propaga spesso all’intero gruppo societario o alla sfera personale dei soci. La pronuncia n. 5593/2026 riconosce che il diritto al risarcimento spetta a chiunque subisca un danno diretto e immediato dalla condotta negligente della banca, ampliando significativamente lo spettro di tutela per il danneggiato.
Considerazioni finali sulla dignità contrattuale del cliente. In conclusione, l’ordinanza del 12 marzo 2026 conferma che il rapporto banca-cliente non è un dominio di supremazia incondizionata dell’istituto di credito, ma un legame governato dai canoni della correttezza e del rispetto della realtà economica sottostante. La distinzione tra “mancato pagamento” e “insolvenza” non è un mero esercizio di stile, ma la linea di confine tra una gestione legittima del rischio e un abuso che può distruggere la reputazione di un operatore economico. Per l’utente bancario, questa sentenza costituisce uno scudo imprescindibile: essa garantisce che la propria posizione creditizia non possa essere compromessa senza una verifica rigorosa e veritiera della propria capacità patrimoniale globale, restituendo centralità al principio di responsabilità della banca per ogni segnalazione che si riveli, all’esito di un’attenta analisi tecnica, infondata o arbitraria.