Con l’ordinanza del 18 marzo 2026 la Prima Sezione del Tribunale di Ivrea ha negato la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per euro 41.253,99 relativo a un contratto di finanziamento. Il giudice Andrea Ghio ha ritenuto assistita da fumus boni iuris l’eccezione secondo cui la figura del “coobbligato”, se riferita a chi garantisce il debito altrui senza essere parte del rapporto principale, non consente di eludere la disciplina della fideiussione, compreso l’art. 1957 c.c.. Il provvedimento offre un’indicazione di notevole rilievo per la tutela degli utenti bancari e finanziari: nei moduli predisposti dall’intermediario conta la funzione concreta dell’impegno, non l’etichetta prescelta.
Il principio di diritto. Nell’ordinanza in commento il Tribunale afferma, sia pure nella fase interlocutoria regolata dall’art. 648 c.p.c., un principio assai nitido. Non esiste, come figura tipica, un “coobbligato” che, pur restando estraneo al contratto principale, possa essere chiamato a rispondere in solido del debito altrui senza assumere la qualità di fideiussore. Se l’impegno ha funzione di garanzia, la relativa qualificazione non può che essere quella fideiussoria. E, con la qualificazione, entrano in campo anche le tutele previste per il garante, inclusa quella dell’art. 1957 c.c..
Le nozioni essenziali. Vale la pena soffermarsi su alcune definizioni, per cogliere appieno la portata del provvedimento. l decreto ingiuntivo è l’ordine di pagamento che il creditore può ottenere sulla base di prova scritta; l’opposizione consente all’ingiunto di contestarne fondamento e presupposti. La provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. permette al creditore di agire subito in via esecutiva, prima della decisione finale, ma presuppone che le difese dell’opponente non presentino apprezzabile consistenza. La fideiussione è, invece, la figura tipica di garanzia personale: il fideiussore non è debitore principale, ma garantisce l’adempimento di altri, e proprio per questo beneficia di una disciplina specifica. Tra le norme centrali vi è l’art. 1957 c.c., che tutela il garante quando il creditore non si attivi tempestivamente per la conservazione della garanzia. La solidarietà tra più debitori è concetto diverso: esiste certamente nell’ordinamento, ma richiede che i soggetti siano realmente parti del rapporto obbligatorio. Il punto decisivo dell’ordinanza è dunque semplice e rigoroso: non si può creare, con una formula di modulo, una terra di nessuno tra debitore principale e fideiussore. Il TAEG, infine, è l’indicatore del costo complessivo del credito per il cliente e rileva, nel caso concreto, quale ulteriore profilo di trasparenza denunciato dall’opponente.
Il caso esaminato. Il procedimento nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ivrea per euro 41.253,99, oltre interessi e spese, in relazione a un contratto di finanziamento. Secondo la società ricorrente, una parte aveva stipulato il contratto e un altro soggetto aveva assunto le obbligazioni come “coobbligato”. Il credito era poi pervenuto all’odierna opposta attraverso una sequenza di cessioni e operazioni societarie. L’opponente ha articolato diverse difese: omessa mediazione, inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 50 TUB, difetto di prova della titolarità del credito, estinzione della garanzia per decorso del termine di cui all’art. 1957 c.c., nonché erronea indicazione del TAEG per mancata inclusione del costo di una polizza collegata al finanziamento, con richiamo all’art. 125-bis, comma 6, TUB. La società opposta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo. Il primo snodo processuale sottoposto al giudice riguardava, però, la richiesta di provvisoria esecuzione.
La ragione del rigetto della provvisoria esecuzione. Su questo punto l’ordinanza del 18 marzo 2026, resa dal giudice Andrea Ghio, assume un rilievo particolare. Il Tribunale precisa che, impregiudicata ogni successiva valutazione di merito, l’opposizione appare assistita da fumus boni iuris con riferimento alla censura fondata sull’art. 1957 c.c.. La motivazione è di notevole nettezza: non appare prevista dall’ordinamento una figura di “coobbligato” che, pur non essendo parte del contratto principale, garantisca l’adempimento altrui senza essere fideiussore. Se la funzione concreta è di garanzia, la disciplina applicabile è quella della fideiussione. In tale prospettiva, il giudice ritiene non manifestamente infondata l’eccezione dell’opponente, anche considerando che il credito risulterebbe passato a sofferenza nel 2020, mentre il decreto ingiuntivo è stato richiesto e ottenuto soltanto nel 2025. Da qui il rigetto della provvisoria esecuzione nei confronti dell’opponente.
I profili ancora aperti. L’ordinanza non esaurisce naturalmente l’intero giudizio. Restano sul tavolo, e dovranno essere vagliati nel prosieguo, anche gli altri motivi di opposizione: la qualità della prova scritta prodotta, la corretta dimostrazione della titolarità del credito in capo alla società opposta e la questione della trasparenza del costo del finanziamento in relazione al TAEG e alla polizza assicurativa collegata. Questo dato merita di essere sottolineato. Nei contenziosi bancari e finanziari la tenuta della domanda monitoria non dipende da un solo elemento, ma dalla coerenza complessiva di titolo, documentazione, qualificazione giuridica e rispetto delle regole di trasparenza. Per l’utente bancario, significa che il decreto ingiuntivo non va mai considerato un approdo intangibile, ma un provvedimento pienamente sindacabile in sede di opposizione.
La mediazione disposta dal Tribunale. Il provvedimento contiene anche un passaggio processuale di immediato interesse. Il Tribunale rileva che la controversia, riguardando contratti bancari e finanziari, rientra tra quelle soggette a mediazione obbligatoria e assegna alle parti quindici giorni per la presentazione della domanda, da instaurare a cura della società opposta. Fissa, inoltre, ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., il termine del 4 novembre 2026, ore 9.00, per il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza, ai fini della verifica della condizione di procedibilità e dell’ammissione dei mezzi di prova. Anche sotto questo profilo il messaggio è chiaro: l’azione monitoria, una volta contestata, deve proseguire nel rispetto pieno delle scansioni processuali previste dalla legge.
Perché il provvedimento è favorevole agli utenti bancari. La portata favorevole agli utenti bancari risiede soprattutto nel criterio di lettura adottato dal Tribunale. Invece di fermarsi alla parola usata nel modulo contrattuale, il giudice guarda alla funzione effettiva dell’impegno assunto dal soggetto chiamato “coobbligato”. Se quel soggetto non è parte del rapporto principale e la sua presenza serve soltanto a rafforzare la posizione del creditore rispetto al debito altrui, la sostanza è quella di una garanzia personale. E una garanzia personale, in un ordinamento di tipicità e di tutela, non può essere privata delle regole che la legge le assegna. È proprio questo passaggio che impedisce all’intermediario, o al successivo cessionario, di beneficiare dei vantaggi della fideiussione senza subirne i limiti. Per il cliente, ciò si traduce in una difesa concreta contro costruzioni negoziali opache o lessicalmente ambigue.
Sostanza del rapporto e nomi di fantasia. L’ordinanza di Ivrea appare condivisibile anche per una ragione più generale. Nel diritto bancario la distanza tecnica tra predisponente e cliente è, di regola, marcata. Consentire che una figura non tipica venga usata per collocare il garante in una zona intermedia, priva delle tutele del fideiussore ma gravata delle responsabilità del garante, significherebbe accettare che il linguaggio contrattuale diventi uno strumento di compressione delle garanzie. Il provvedimento, invece, riafferma un criterio di civiltà giuridica: prima delle etichette vengono causa concreta, funzione economica e assetto reale degli interessi. Non è il nome scelto dall’intermediario a decidere il regime applicabile. È la natura dell’impegno assunto.
Considerazioni finali. Sotto il profilo sistematico, l’ordinanza protegge la tipicità delle figure di garanzia e ostacola possibili elusioni della disciplina codicistica. Sotto il profilo processuale, dimostra che l’opposizione a decreto ingiuntivo può incidere già nella fase iniziale del giudizio, sino a impedire la concessione della provvisoria esecuzione quando emergano questioni giuridiche serie e ben fondate. Sotto il profilo della tutela dell’utente bancario, il provvedimento ricorda che la precisione delle qualificazioni non è un formalismo, ma un presidio di equilibrio nei rapporti con l’intermediario. Nel caso esaminato, il riferimento all’art. 1957 c.c. diventa il punto di emersione di un principio più ampio: non si può pretendere il pagamento da un garante occulto, chiamandolo semplicemente in altro modo. È un’affermazione che merita attenzione, perché restituisce centralità alle regole e riduce lo spazio delle formule predisposte per attenuarne gli effetti. E proprio per questo l’ordinanza del Tribunale di Ivrea del 18 marzo 2026 si segnala come un provvedimento di particolare interesse per chiunque segua il contenzioso bancario dalla prospettiva della tutela dell’utente.