Azioni bancarie cadute in successione: la scelta tra liquidazione e subentro. Le tutele per gli eredi e i doveri di trasparenza degli istituti di credito.
Una recente e fondamentale decisione della Corte di Appello di Lecce (Sentenza n. 859 del 20 novembre 2025) ribalta la prospettiva sugli investimenti caduti in successione. L’istituto di credito è tenuto a profilare i nuovi titolari e a sconsigliare l’intestazione di titoli inadeguati. Una vittoria decisiva per la tutela del risparmio.
Il quadro normativo e la profilatura del cliente. Nel nostro ordinamento, la prestazione di servizi di investimento è rigorosamente disciplinata a tutela del risparmiatore (cd. normativa MiFID). Quando un cliente interagisce con una banca per operare su strumenti finanziari, l’intermediario è tenuto a rispettare stringenti obblighi di correttezza, diligenza e trasparenza. Tra questi vi è l’obbligo di “profilatura”, ovvero la sottoposizione di un questionario volto a valutare l’esperienza, la conoscenza finanziaria e gli obiettivi di rischio del cliente. Questo passaggio è vitale per stabilire se un determinato investimento sia “adeguato” o “appropriato”, specialmente quando si tratta di titoli illiquidi (ossia non scambiati sui mercati regolamentati e, dunque, difficili da vendere) e ad alto rischio.
La vicenda: azioni ereditate e perdite subite. Il caso esaminato dai Giudici salentini trae origine dalla successione mortis causa in cui due eredi si sono trovate a subentrare nel portafoglio del genitore defunto, contenente migliaia di azioni della stessa banca depositaria. Lo statuto dell’istituto offriva alle eredi un’alternativa: richiedere la liquidazione immediata delle azioni o domandare l’ammissione a socie, subentrando nella titolarità. Le eredi optarono per questa seconda via. La banca, tuttavia, formalizzò il passaggio senza informare adeguatamente le nuove titolari dell’elevato rischio e della natura illiquida di quelle azioni, facendole peraltro compilare il questionario per la profilazione solo a distanza di tempo. Risultato: le azioni si sono rivelate una trappola finanziaria, svalutate e impossibili da smobilizzare.
La decisione della Corte: l’obbligo di informazione e astensione. Con la Sentenza n. 859 del 20 novembre 2025, la Corte di Appello di Lecce ha accolto le ragioni delle risparmiatrici, sancendo un principio di diritto di estrema rilevanza. I Giudici hanno chiarito che, nel momento in cui la banca riceve la richiesta di ammissione a socie da parte degli eredi, sorge in capo ad essa un ineludibile onere di informazione. L’istituto di credito non può limitarsi a registrare il passaggio burocratico, ma deve illustrare le conseguenze della scelta. Soprattutto, profilate le eredi come clienti “al dettaglio”, la banca aveva un vero e proprio obbligo di astensione dal procedere all’intestazione delle azioni, in ragione della loro “evidente inadeguatezza” per il profilo di rischio delle richiedenti. La banca è stata pertanto condannata a risarcire il danno, parametrato alla perdita subita per la mancata liquidazione immediata.
Una pronuncia a presidio del risparmio tradito. Il commento a questa decisione non può che essere di assoluto favore per i risparmiatori. Troppo spesso gli istituti di credito tendono a derubricare i passaggi successori a mere pratiche amministrative, “scaricando” di fatto sui familiari del de cuius prodotti finanziari tossici o illiquidi, senza fornire loro gli strumenti per comprendere cosa stiano realmente acquisendo. La sentenza leccese, ponendosi in mirabile continuità con i più rigorosi orientamenti della Suprema Corte in tema di responsabilità degli intermediari, ribadisce che la tutela del risparmio e il diritto all’autodeterminazione patrimoniale non si arrestano di fronte a un evento luttuoso. Al contrario, proprio l’ingresso di nuovi soggetti impone il massimo grado di diligenza. Per chiunque si trovi oggi a gestire portafogli ereditati che presentano perdite incomprensibili, l’analisi puntuale della condotta tenuta dalla banca al momento della successione rappresenta uno snodo cruciale per la tutela dei propri diritti.