Dal tenore di vita alla funzione compensativa: prova del contributo, durata del matrimonio e applicazioni concrete dopo le Sezioni Unite del 2018.
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — INTRODUZIONE
Per quasi trent’anni l’assegno di divorzio è stato agganciato al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Nel 2017 la prima sezione civile della Cassazione ha ribaltato il paradigma, sostituendolo con il criterio dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge. Nel luglio 2018 le Sezioni Unite hanno composto il contrasto con una soluzione intermedia che, a otto anni di distanza, costituisce ancora il fulcro del diritto vivente: l’assegno ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, e va determinato valorizzando il contributo che ciascun coniuge ha dato alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale.
Il principio è noto; più impegnativa ne è l’applicazione. Chi ha lasciato il lavoro alla nascita dei figli, chi ha rinunciato a un’opportunità professionale per seguire il coniuge, chi ha vissuto con il futuro marito o con la futura moglie prima delle nozze si domanda che cosa debba dimostrare e con quali mezzi. La giurisprudenza più recente, compresa quella del 2026, risponde con rigore: la sola disparità di reddito non basta, e non basta nemmeno la lunga durata del matrimonio, se manca la prova che lo squilibrio attuale discenda dalle scelte compiute insieme durante la vita coniugale.
Questo contributo ricostruisce l’evoluzione dei criteri, illustra il principio di diritto delle Sezioni Unite del 2018, ne richiama il fondamento normativo e ne segue gli sviluppi successivi: la nuova convivenza dell’ex coniuge, la ripetibilità delle somme, la convivenza prematrimoniale. Passa poi in rassegna le pronunce più recenti e propone alcune applicazioni concrete, per concludere con indicazioni operative su allegazione e prova. Il taglio è pensato per due lettori: il privato che valuta se chiedere un assegno o se resistere a una domanda, e il professionista che cerca un quadro aggiornato alla data odierna. In filigrana, la domanda di fondo è una sola: che cosa distingue oggi un assegno che compensa un sacrificio da un assegno che si limiterebbe a perpetuare una disparità?
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
Il principio enunciato dalle Sezioni Unite
Con Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, le Sezioni Unite hanno affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio, a norma dell’art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898, presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o della sua impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e richiede una valutazione composita, che tiene insieme tutti gli indicatori espressamente previsti dalla norma, senza gerarchie rigide tra di essi. La funzione dell’assegno non è soltanto assistenziale: è anche, e in pari misura, compensativa e perequativa.
Principio di diritto, in sintesi. L’assegno divorzile ha natura assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa. Il suo riconoscimento e la sua misura dipendono dalla valutazione comparata delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, alla luce del contributo personale ed economico fornito da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, in rapporto alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.
Il perimetro applicativo della massima
Letto per quello che dice, e non per quello che si è voluto fargli dire, il principio ha confini precisi:
- il tenore di vita matrimoniale non è più il parametro dell’adeguatezza dei mezzi, e l’assegno non mira a ricostruirlo;
- l’autosufficienza economica, pur rilevante, non è più il solo criterio: chi è economicamente autosufficiente non è per ciò solo escluso dall’assegno, se lo squilibrio dipende dalle scelte familiari;
- la componente compensativa non è un premio per la durata del matrimonio, ma il riconoscimento di un contributo che deve essere allegato e provato;
- la valutazione è unitaria: le funzioni assistenziale e compensativa non si sommano meccanicamente, ma concorrono a determinare l’an e il quantum.
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La disciplina sostanziale
Il cuore della disciplina è nell’art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898. Il tribunale, nel pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l’obbligo di corrispondere periodicamente un assegno quando l’altro coniuge non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive. Per accertarlo tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi, e valuta tutti questi elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Altre disposizioni completano il quadro:
- l’art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898, consente di rivedere l’assegno per giustificati motivi sopravvenuti;
- l’art. 5, comma 10, L. 1° dicembre 1970, n. 898, fa cessare l’obbligo se il beneficiario passa a nuove nozze;
- l’art. 1, comma 25, L. 20 maggio 2016, n. 76, estende la disciplina allo scioglimento dell’unione civile;
- gli artt. 143 e 156 c.c. regolano, rispettivamente, i doveri reciproci dei coniugi e l’assegno di mantenimento in sede di separazione, che resta invece ancorato al tenore di vita coniugale;
- gli artt. 2 e 29 Cost. costituiscono il fondamento costituzionale della solidarietà post-coniugale.
Il rito unico dopo la riforma Cartabia
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha riscritto il processo di famiglia nel rito unico degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c. In materia economica rilevano due profili. Il primo è l’onere di allegazione documentale: l’art. 473-bis.12 c.p.c. impone alle parti di corredare gli atti introduttivi con la documentazione reddituale e patrimoniale. Il secondo è l’ampiezza dei poteri istruttori del giudice, previsti dall’art. 473-bis.2 c.p.c., che comprendono anche gli accertamenti sulla reale situazione economica. L’art. 5, comma 9, L. 1° dicembre 1970, n. 898, che disciplinava in precedenza la produzione delle dichiarazioni dei redditi e le indagini patrimoniali, è stato abrogato.
Questi strumenti non spostano l’onere della prova: il giudice può acquisire d’ufficio informazioni sui redditi e sui patrimoni, ma non può supplire alla mancata allegazione del contributo endofamiliare, che spetta al richiedente. Sul rapporto tra onere probatorio e poteri inquisitori nel giudizio sull’assegno v. [§1].
§4 — DAL TENORE DI VITA ALLA PEREQUAZIONE: L’EVOLUZIONE DEI CRITERI
Il paradigma del tenore di vita (1990-2017)
Per ventisette anni il punto di riferimento è stato Cass. civ., Sez. Un., 29 novembre 1990, n. 11490: l’adeguatezza dei mezzi andava misurata rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio o ragionevolmente prevedibile in base alle aspettative maturate. L’assegno assolveva una funzione soprattutto assistenziale, con l’effetto di garantire all’ex coniuge economicamente più debole una posizione prossima a quella precedente alla rottura.
La svolta dell’autosufficienza (2017)
Con Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504, la prima sezione ha abbandonato il parametro del tenore di vita, ritenendo che con il divorzio il rapporto matrimoniale si estingua definitivamente. Il riferimento diventava l’indipendenza o autosufficienza economica del richiedente: se la possedeva, l’assegno non era dovuto. Il criterio, lineare, aveva però un difetto evidente, perché ignorava il contributo dato alla famiglia da chi, per quel contributo, aveva sacrificato la propria carriera.
La sintesi delle Sezioni Unite (2018)
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, ha respinto entrambe le impostazioni nella loro versione assoluta. Ha escluso che l’assegno serva a ricostituire il tenore di vita, ma ha negato altresì che l’autosufficienza possa esaurire la valutazione. Ha dato così rilievo, accanto alla funzione assistenziale, a quella compensativa e perequativa: l’ex coniuge che ha contribuito alla vita familiare con sacrifici di opportunità professionali ha diritto a un livello reddituale adeguato a quel contributo, e non soltanto alla sopravvivenza economica.
§5 — ANALISI DELLA FATTISPECIE: IL GIUDIZIO SULL’ASSEGNO OGGI
Le due fasi del giudizio
Nella prassi il giudizio si articola in due momenti, anche se le Sezioni Unite insistono sull’unitarietà della valutazione. Nella fase dell’an debeatur il giudice confronta le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e verifica se il richiedente sia privo di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive. Nella fase del quantum debeatur determina la misura dell’assegno, applicando tutti i parametri dell’art. 5, comma 6, L. 1° dicembre 1970, n. 898.
Il passaggio decisivo è il perché dello squilibrio. La sua sola esistenza non fonda il diritto: conta la sua origine. Se dipende dal modo in cui la coppia ha organizzato la vita familiare, opera anche la funzione compensativa; se manca questo nesso, resta soltanto la funzione assistenziale, che richiede la prova di una condizione di oggettiva impossibilità di provvedere a sé stessi.
Schema decisionale
Come si accerta il diritto all’assegno divorzile
Domanda di assegno
Il richiedente allega e documenta le proprie condizioni economico-patrimoniali (art. 5, comma 6, L. 898/1970; art. 473-bis.12 c.p.c.).
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Fase dell’an: i mezzi sono adeguati?
Confronto delle condizioni economico-patrimoniali dei due ex coniugi.
Mezzi adeguati
Nessun assegno.
Mezzi inadeguati o impossibilità oggettiva di procurarseli
Si passa al passo 3.
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Da che cosa dipende lo squilibrio?
Nesso con le scelte endofamiliari (rinunce professionali, contributo al patrimonio comune o dell’altro coniuge): onere di allegazione e prova del richiedente.
Nesso provato
Funzione compensativa e perequativa, oltre a quella assistenziale.
Nesso non provato
Resta la sola funzione assistenziale: serve la prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.
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Fase del quantum
Contributo personale ed economico, reddito di entrambi, durata del matrimonio (anche con convivenza prematrimoniale unitaria), età dell’avente diritto.
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Vicende successive
Art. 9 L. 898/1970: revisione per giustificati motivi. Art. 5, comma 10, L. 898/1970: cessazione per nuove nozze. Nuova convivenza stabile: incide sulla componente assistenziale, non su quella compensativa provata.
Elaborazione dello Studio Legale Baldari & Colella sulla base di Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287, e della giurisprudenza successiva.
La prova del contributo endofamiliare
L’onere di allegare e provare il contributo spetta, secondo le regole generali dell’art. 2697 c.c., a chi lo invoca. Non è sufficiente un generico riferimento al ruolo svolto in famiglia: occorre indicare quali rinunce professionali siano state compiute, quando, su impulso di quale scelta condivisa, e con quale effetto sul reddito attuale. Le rinunce vanno documentate (contratti non rinnovati, trasferimenti non accettati, periodi di inattività, trattamenti economici perduti), anche mediante testimonianze.
Il nesso causale può essere provato per presunzioni, ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché gravi, precise e concordanti: età dell’interessato al momento della scelta, presenza e numero dei figli, qualifica professionale posseduta, andamento delle carriere dei due coniugi. Sul rapporto tra onere della prova e poteri inquisitori del giudice dopo le Sezioni Unite si rinvia a [§1]; sulla valutazione del contributo endofamiliare, a [§3].
Durata del matrimonio, età e convivenza prematrimoniale
La durata del matrimonio è un parametro espresso dalla norma, ma non un fattore autonomo: rileva in rapporto al contributo, perché è la prolungata dedizione alla famiglia a spiegare e a giustificare la persistenza di uno squilibrio. Lo stesso vale per l’età dell’avente diritto, che incide sulla concreta possibilità di ricollocarsi nel mercato del lavoro.
Un tema classico riguarda la convivenza che ha preceduto il matrimonio. Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385, ha chiarito che il periodo di convivenza prematrimoniale può rilevare ai fini della componente perequativo-compensativa quando risulti una fase di un unico progetto di vita comune sfociato nelle nozze e il richiedente provi che i sacrifici e le scelte endofamiliari siano stati compiuti in quella fase e incidano sulla sua attuale posizione economica.
Eventi successivi: nuova convivenza, revisione e ripetibilità
Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198, ha stabilito che l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto del beneficiario, giudizialmente accertata, incide sul diritto all’assegno in relazione alla sua componente assistenziale; il diritto può tuttavia sopravvivere, per la componente compensativa, se il beneficiario prova di aver sacrificato aspettative professionali e reddituali per contribuire in modo decisivo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge o di quello comune.
Quanto alle somme già versate, Cass. civ., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32914, distingue tra più ipotesi. Se si accerta che i presupposti dell’assegno mancavano fin dall’origine, opera la ripetizione dell’indebito. Le somme non sono invece ripetibili quando la decisione rivaluta soltanto le condizioni economiche dell’obbligato, né quando l’assegno è semplicemente ridotto, anche in ragione dei soli bisogni del richiedente, per somme di entità modesta, che si presumono consumate in condizioni di accertata debolezza economica. Resta ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898, per le modifiche sopravvenute.
§6 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA DEL 2026
La prova del nesso causale
Con Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2026, n. 1999, la Corte ha ribadito che il coniuge che chiede l’assegno deve allegare e provare in modo specifico che il proprio squilibrio economico deriva dalle scelte condivise in costanza di matrimonio. Nel caso esaminato, la ex moglie, con un reddito modesto e una casa di proprietà, non aveva allegato le rinunce professionali compiute per la famiglia, né l’impatto economico della scelta, asseritamente concordata, del lavoro a tempo parziale, né i vantaggi patrimoniali tratti dall’altro coniuge. La Corte ha confermato l’insussistenza del diritto e, di conseguenza, la ripetibilità delle somme percepite dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, in applicazione dei principi sull’indebito.
Durata del matrimonio e funzione assistenziale
Con Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2026, n. 28123, depositata pochi giorni prima della redazione di questo contributo, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una ex moglie avverso la riduzione dell’assegno divorzile rispetto a quello fissato in separazione, ricordando che quest’ultimo, a differenza del primo, è legato al tenore di vita coniugale. Ha osservato che la sola durata del matrimonio non basta: chi invoca la componente compensativa deve allegare e provare il sacrificio delle proprie potenzialità professionali e il contributo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge. Non essendo stati provati né l’abbandono degli studi per ragioni familiari, né attività lavorative precedenti, né offerte di lavoro rifiutate, la Corte ha ritenuto prevalente la funzione assistenziale.
Autoresponsabilità e revisione
Sul terreno della revisione si colloca Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 15650, Pres. Acierno, Rel. Caiazzo. La Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza che, in sede di revisione, aveva confermato la revoca dell’assegno a una ex moglie quasi quarantenne, in buona salute, che non si era attivata per cercare un lavoro regolare. Ha affermato che il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro concreta e circostanziata può costituire un giustificato motivo sopravvenuto ai sensi dell’art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898. Il richiamo ai principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità di entrambi gli ex coniugi, sul quale la dottrina ha di recente riflettuto [§2], completa il quadro: la solidarietà post-coniugale non esonera il beneficiario dall’attivarsi per procurarsi mezzi propri.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Un. | 29 novembre 1990 | 11490 | Adeguatezza dei mezzi misurata sul tenore di vita matrimoniale. | Principio di diritto enunciato; poi superato dalle Sezioni Unite del 2018. |
| Cass. civ., Sez. I | 10 maggio 2017 | 11504 | Abbandono del tenore di vita; rilevanza dell’indipendenza o autosufficienza economica. | Principio affermato; poi ricomposto dalle Sezioni Unite del 2018. |
| Cass. civ., Sez. Un. | 11 luglio 2018 | 18287 | Funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa; valutazione composita dei parametri. | Principio di diritto enunciato. |
| Cass. civ., Sez. Un. | 5 novembre 2021 | 32198 | Nuova convivenza stabile: incide sulla componente assistenziale; resta la compensativa se provata. | Principio di diritto enunciato. |
| Cass. civ., Sez. Un. | 8 novembre 2022 | 32914 | Ripetibilità delle somme: sì per insussistenza originaria dei presupposti; no per rivalutazione delle sole condizioni dell’obbligato o riduzione modesta. | Principio di diritto enunciato. |
| Cass. civ., Sez. Un. | 18 dicembre 2023 | 35385 | Convivenza prematrimoniale rilevante, a certe condizioni, per la componente compensativa. | Principio di diritto enunciato. |
| Cass. civ., Sez. I | 29 gennaio 2026 | 1999 | Onere di allegare e provare il nesso tra scelte condivise e squilibrio; somme ripetibili se il diritto mancava ab origine. | Esclusione dell’assegno e ripetibilità delle somme confermate. |
| Cass. civ., Sez. I | 22 maggio 2026 | 15650 | Il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro concreta può essere giustificato motivo di revisione (art. 9 L. 898/1970). | Ricorso rigettato. |
| Cass. civ., Sez. I | 30 ottobre 2026 | 28123 | La durata del matrimonio non basta: la componente compensativa richiede prova del sacrificio e del contributo. | Ricorso inammissibile. |
§7 — FATTISPECIE CONCRETE: SEI IPOTESI A CONFRONTO
Le ipotesi che seguono sono costruite a scopo illustrativo e non riproducono casi decisi; servono a mostrare come i principi esposti operano sulle situazioni più frequenti.
Matrimonio ventennale, figli, rinuncia alla carriera
Un coniuge ha lasciato il lavoro alla nascita del primo figlio, d’intesa con l’altro, e per vent’anni si è occupato della casa mentre il marito sviluppava un’attività imprenditoriale. È la situazione tipica in cui la funzione compensativa trova il terreno più fertile. Occorre però dimostrare il momento della rinuncia, le prospettive professionali sacrificate e la crescita del patrimonio dell’altro nel periodo; più accurata è la ricostruzione, più solido è il nesso.
Matrimonio breve senza figli
Dopo cinque anni di matrimonio, senza figli, i redditi dei coniugi sono molto diversi. La disparità non basta: se entrambi hanno proseguito la propria attività, manca il contributo endofamiliare che spiega lo squilibrio e la sola durata, come ricorda Cass. civ., Sez. I, 30 ottobre 2026, n. 28123, non colma la lacuna. Resta ipotizzabile soltanto la funzione assistenziale, ma richiede la prova di una condizione di oggettiva impossibilità di provvedere a sé stessi.
Lavoro a tempo parziale concordato
Se la scelta del part-time è stata condivisa, non basta invocarla: va dimostrato in che misura abbia inciso sul reddito e sulla progressione di carriera, e che cosa il coniuge abbia guadagnato nel frattempo. È l’insegnamento di Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2026, n. 1999.
Convivenza prematrimoniale seguita da matrimonio breve
Una coppia convive dieci anni, durante i quali uno dei due si dedica alla famiglia, e si sposa poco prima della crisi. Il periodo di convivenza può essere valorizzato alle condizioni indicate da Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385: continuità con il matrimonio, progetto di vita comune, prova dei sacrifici compiuti in quella fase.
Beneficiaria che avvia una nuova convivenza
La beneficiaria dell’assegno avvia una stabile convivenza con un nuovo partner. Secondo Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198, viene meno la componente assistenziale; resta, se provata, quella compensativa, legata a un contributo che non si cancella con la nuova relazione.
Rifiuto di un’offerta di lavoro
L’ex coniuge in buona salute, in età lavorativa, rifiuta senza motivo una proposta concreta e circostanziata di impiego. Alla luce di Cass. civ., Sez. I, 22 maggio 2026, n. 15650, il rifiuto può costituire giustificato motivo sopravvenuto di revisione ai sensi dell’art. 9 L. 1° dicembre 1970, n. 898.
§8 — CONSIGLI OPERATIVI
Per chi intende chiedere l’assegno:
- allegare nel ricorso, e non a istruttoria avanzata, le specifiche rinunce professionali compiute, con date e circostanze, e collegarle al divario reddituale attuale;
- raccogliere subito la documentazione utile: contratti non rinnovati, lettere di assunzione, buste paga, dichiarazioni dei redditi, certificazioni di periodi di inattività;
- indicare i testimoni in grado di riferire sulla decisione condivisa di ridurre o interrompere l’attività lavorativa;
- documentare il contributo alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge o a quello comune, anche in forma di risparmio di spesa per servizi domestici e di cura;
- chiedere, ove necessario, che il giudice eserciti i poteri istruttori sulla reale situazione patrimoniale della controparte.
Per chi intende resistere alla domanda o chiedere la revisione:
- contestare specificamente il nesso causale, evidenziando la prosecuzione dell’attività lavorativa e l’assenza di rinunce provate;
- valorizzare la durata effettiva del matrimonio e la presenza di redditi e patrimoni propri della controparte;
- in sede di revisione, documentare offerte di lavoro rifiutate e inerzia nella ricerca di un’occupazione;
- prima di versare somme contestate, valutare la ripetibilità secondo i criteri di Cass. civ., Sez. Un., 8 novembre 2022, n. 32914.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A otto anni dalle Sezioni Unite, il criterio perequativo-compensativo ha superato la prova del tempo. La Cassazione ne ha precisato i contorni nelle direzioni più delicate: la convivenza prematrimoniale, la nuova convivenza del beneficiario, la restituzione delle somme. Le pronunce del 2026 mostrano una tendenza coerente: l’assegno non è più una rendita di posizione legata alla durata del matrimonio o alla sola disparità di reddito, ma lo strumento con cui l’ordinamento riconosce, e compensa, un sacrificio effettivamente subito.
Per il richiedente il messaggio è chiaro: il diritto si conquista con la prova, e la prova si costruisce con l’allegazione puntuale, la documentazione delle scelte compiute e la ricostruzione del loro effetto sul reddito attuale. Per chi resiste, vale la considerazione speculare: l’assenza di un nesso provato tra scelte familiari e squilibrio riduce in modo sostanziale lo spazio dell’assegno, che resta, in tal caso, circoscritto alla sola funzione assistenziale. In entrambe le prospettive, la strategia difensiva migliore comincia dalla ricostruzione puntuale, e documentata, della storia economica della coppia.
Non va dimenticato, infine, il profilo dell’autoresponsabilità. L’assegno divorzile compensa ciò che si è dato alla famiglia, ma non esonera dall’attivarsi per costruire la propria indipendenza economica. Nell’equilibrio tra solidarietà e responsabilità si gioca, oggi, la sfida applicativa del criterio affermato dalle Sezioni Unite nel 2018.
Note in calce
[§1] F. Danovi, Onere della prova e poteri inquisitori nel giudizio sull’assegno di divorzio (dopo le Sezioni Unite), in Il Giusto Processo Civile, 2019, n. 1, pp. 49-88.
[§2] L. Masini, Assegno divorzile e autoresponsabilità, in Familia, 2025, n. 5, pp. 587-603.
[§3] C. Basunti, L’assegno di divorzio e la valutazione del contributo endofamiliare, in Famiglia e Diritto, 2023, n. 6, pp. 561-569.