Il diritto d’autore nel mondo della moda: tra creatività e protezione giuridica

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Dalla sentenza «Mio/Konektra» della Corte di giustizia al «valore artistico» dei giudici italiani: come proteggere modelli, collezioni e look.

Nota di trasparenza · IA

Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa

§1 — INTRODUZIONE

La moda vive di invenzione e di imitazione in proporzioni difficili da separare. Tagli, silhouette, stampe e accessori nascono dal dialogo con ciò che esiste già e, proprio per questo, il confine tra ispirazione e copia è uno dei più contesi del diritto industriale. Per lo stilista indipendente, per il marchio emergente e per la maison affermata la domanda è sempre la stessa: che cosa posso impedire agli altri di riprodurre, e per quanto tempo?

In Italia la risposta passa da una norma che da oltre vent’anni divide dottrina e giurisprudenza. L’art. 2, n. 10, L. 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore, di seguito L.A.) protegge «le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico». Accanto alla creatività richiesta a ogni opera, il legislatore italiano pretende dunque dal design un quid pluris artistico che nessun altro genere di opera deve dimostrare. Un abito o una borsa, per quanto originali, accedono alla tutela autoriale solo se superano questa soglia, che i giudici accertano con indicatori per lo più successivi alla creazione: premi, mostre, musei, pubblicazioni, valore di mercato.

Il 4 dicembre 2025 la Corte di giustizia dell’Unione europea, decidendo le cause riunite C-580/23 e C-795/23 (Mio/Konektra), ha ribadito che per le opere di arte applicata l’unico requisito è l’originalità, da valutare al momento della creazione. Si pone allora una domanda concreta per chi opera nel settore: il «valore artistico» sopravvive? I tribunali italiani, nel 2025 e nel 2026, hanno continuato ad applicarlo. Nel frattempo il legislatore europeo ha riscritto la disciplina dei disegni e modelli e la legge di delegazione europea 2025 ha avviato il recepimento.

Il contributo, aggiornato al 3 novembre 2026, ricostruisce il quadro normativo e il cumulo delle tutele, esamina la giurisprudenza europea e italiana più recente, discute la tensione tra originalità europea e valore artistico italiano e si chiude con indicazioni operative.


§2 — LA QUESTIONE GIURIDICA IN SINTESI

Tre proposizioni riassumono il quadro.

  • Sul piano europeo, un capo di abbigliamento o un accessorio è protetto dal diritto d’autore se è originale, cioè se è una creazione intellettuale propria dell’autore, frutto di scelte libere e creative; non si richiede un grado di creatività superiore a quello di ogni altra opera e l’originalità si apprezza al momento della creazione.
  • Sul piano italiano, l’art. 2, n. 10, L. 633/1941 continua a prevedere anche il «valore artistico», e le sentenze di merito del 2025 e del 2026 lo applicano sulla base di indicatori oggettivi.
  • Nella pratica, la tutela autoriale non sostituisce ma si somma a quella del disegno o modello (registrato e non registrato), del marchio di forma e della concorrenza sleale: la strategia efficace è sempre cumulativa.

§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il diritto d’autore e il design

L’art. 2, n. 10, L. 633/1941, nella formulazione risultante dalla riforma operata dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95 (attuazione della Dir. 98/71/CE), ha abbandonato il criterio della «scindibilità» tra valore artistico e carattere industriale e vi ha sostituito il doppio requisito del carattere creativo e del valore artistico, da riscontrare «di per sé». La giurisprudenza riconduce al n. 10, e non alle opere delle arti figurative dell’art. 2, n. 4, L. 633/1941, i prodotti destinati alla riproduzione in serie, come ha ritenuto per i gioielli il Trib. Torino, 11 maggio 2026, n. 2830, Pres. Calcagno, Rel. La Manna.

La tutela autoriale dura per tutta la vita dell’autore e per settant’anni dopo la morte (art. 25 L. 633/1941) e sorge senza alcuna formalità, in coerenza con l’art. 5, par. 2, Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. I rimedi sono l’inibitoria e il risarcimento del danno (art. 156 L. 633/1941 e art. 158 L. 633/1941).

Il disegno o modello, registrato e non registrato

L’aspetto di un prodotto, nelle linee, nei contorni, nei colori, nella forma, nella struttura superficiale e nei materiali, è registrabile se nuovo e dotato di carattere individuale (art. 31 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, di seguito CPI; artt. 5 e 6 Reg. (CE) n. 6/2002) [§1]. Il disegno UE registrato dura cinque anni, rinnovabili fino a venticinque (art. 12 Reg. (CE) n. 6/2002). Il disegno UE non registrato dura tre anni dalla prima divulgazione al pubblico nell’Unione (art. 11 Reg. (CE) n. 6/2002) e consente di vietare l’uso solo se deriva da copia (art. 19, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002).

Per le collezioni, l’art. 7, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002 prevede un periodo di grazia di dodici mesi: la divulgazione compiuta dal designer, dal suo avente causa o derivante dalla loro attività non pregiudica novità e carattere individuale se avviene nei dodici mesi precedenti il deposito. Una sfilata o una fiera non precludono dunque la registrazione, purché la si decida in tempo.

Marchio di forma e concorrenza sleale

La forma di un prodotto può diventare marchio quando il pubblico vi riconosce la provenienza da un’impresa, ma l’art. 9 D.Lgs. 30/2005 (CPI) esclude dalla registrazione le forme imposte dalla natura del prodotto, necessarie a ottenere un risultato tecnico o che danno valore sostanziale al prodotto. L’art. 20 D.Lgs. 30/2005 (CPI) disciplina i diritti conferiti dal marchio registrato. Resta l’imitazione servile dei prodotti di un concorrente, atto di concorrenza sleale confusoria ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., che richiede però la ripresa di caratteristiche esteriori individualizzanti e un rischio di confusione sull’origine.

Il versante penale

La riproduzione abusiva può integrare i reati di cui agli artt. 171 e seguenti L. 633/1941 e, quando si tratti di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, il delitto dell’art. 517-ter c.p..


§4 — IL CUMULO DELLE TUTELE: SCHEMA COMPARATIVO

Nessuna delle quattro tutele è alternativa alle altre. La scelta non riguarda quale diritto invocare, ma in quale ordine acquisirli e come documentarli. Lo schema che segue confronta presupposti, durata, rapporto con la copia e formalità.

Quattro scudi per lo stesso capo: schema comparativo delle tutele
Un solo prodotto di moda può essere protetto da più diritti, ciascuno con presupposti, durata e onere probatorio propri.
Disegno o modello registrato
PresuppostiNovità e carattere individuale (art. 31 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; artt. 5 e 6 Reg. (CE) n. 6/2002)
Durata5 anni, rinnovabili fino a 25 (art. 12 Reg. (CE) n. 6/2002)
Rapporto con la copiaNon occorre provare la copia: conta l’impressione generale sull’utilizzatore informato
FormalitàDeposito; periodo di grazia di 12 mesi dalla divulgazione (art. 7, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002)
Disegno UE non registrato
PresuppostiNovità e carattere individuale, con prima divulgazione nell’Unione (artt. 5, 6 e 11 Reg. (CE) n. 6/2002)
Durata3 anni dalla prima divulgazione al pubblico nell’Unione (art. 11 Reg. (CE) n. 6/2002)
Rapporto con la copiaTutela solo contro la copia: non vale se la creazione è indipendente (art. 19, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002)
FormalitàNessuna: sorge con la divulgazione
Diritto d’autore
PresuppostiOriginalità; in Italia anche «valore artistico» per il design (art. 2, n. 10, L. 22 aprile 1941, n. 633)
DurataVita dell’autore più 70 anni (art. 25 L. 22 aprile 1941, n. 633)
Rapporto con la copiaRilevano la riproduzione di elementi creativi riconoscibili nel prodotto contestato (Mio/Konektra)
FormalitàNessuna formalità (art. 5, par. 2, Convenzione di Berna)
Marchio di forma
PresuppostiCapacità distintiva, anche acquisita con l’uso; limiti dell’art. 9 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Durata10 anni, rinnovabili senza limite
Rapporto con la copiaContraffazione anche con forma identica senza logo (art. 20 D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30)
FormalitàRegistrazione presso l’UIBM o l’EUIPO
Fonti: Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), L. 22 aprile 1941, n. 633, Reg. (CE) n. 6/2002, giurisprudenza citata nell’articolo. Elaborazione dello Studio, 3 novembre 2026.

Due differenze meritano attenzione. La prima riguarda il tempo: nella moda stagionale il disegno UE non registrato copre da solo la vita commerciale di molti prodotti, mentre la tutela autoriale, quando c’è, dura decenni ma richiede una prova più impegnativa. La seconda riguarda la copia: chi invoca un disegno registrato non deve provarla, chi invoca il disegno non registrato sì. La difesa del convenuto che dimostri una creazione indipendente funziona per il secondo e non per il primo.


§5 — DIRITTO VIVENTE: LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA GIURISPRUDENZA ITALIANA

Da Cofemel a Mio/Konektra

La linea europea nasce in materia di moda. Con CGUE, 12 settembre 2019, C-683/17, Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, la Corte ha escluso che una normativa nazionale possa subordinare la tutela d’autore di capi di abbigliamento a un «effetto estetico significativo»: l’originalità è il requisito, e l’unico. Con CGUE, 11 giugno 2020, C-833/18, Brompton Bicycle Ltd c. Chedech / Get2Get, la Corte ha precisato che la forma di un prodotto non è originale quando è dettata unicamente dalla funzione tecnica, ma può esserlo quando residuano scelte libere e creative.

Con CGUE, 4 dicembre 2025, cause riunite C-580/23 e C-795/23, Mio AB e a. c. Galleri Mikael & Thomas Asplund AB; USM U. Schärer Söhne AG c. konektra GmbH e a., la Corte ha riaffermato che le opere di arte applicata, compresi gli articoli di moda, sono protette alle stesse condizioni delle altre opere [§2]. In sintesi, la pronuncia afferma che l’originalità, intesa come espressione di scelte libere e creative che riflettono la personalità dell’autore, è il solo requisito; che essa si valuta al momento della creazione, sicché il riconoscimento ottenuto successivamente, in mostre o musei, non può accertarla retroattivamente; che la violazione sussiste quando gli elementi creativi dell’opera tutelata sono riprodotti in forma riconoscibile nel prodotto contestato, mentre l’impressione generale d’insieme e il grado di originalità dell’opera non sono rilevanti; che il cumulo con la tutela del disegno o modello è ammesso.

Il valore artistico dopo la sentenza: la tenuta dell’impostazione italiana

La Cass. civ., Sez. I, ord. 29 aprile 2024, n. 11413, relativa alla lampada «1954» di Achille e Pier Giacomo Castiglioni, ha ribadito che il valore artistico richiesto per l’industrial design non è escluso dalla serialità della produzione, ma ha confermato il rigetto della domanda perché il valore artistico, riconosciuto dagli ambienti culturali, apparteneva all’allestimento scenografico della Triennale del 1954 nel suo complesso e non alla singola lampada. Non è stata reperita alcuna pronuncia di legittimità successiva a Mio/Konektra.

Le sentenze di merito del 2025 e del 2026 mostrano una resistenza sostanziale. Il Trib. Venezia, 6 ottobre 2025, n. 4672, Pres. Tosi, Rel. Campagner, ha ritenuto il valore artistico ancora necessario dopo Cofemel, perché l’art. 17 Dir. 98/71/CE consente all’ordinamento nazionale di regolare il grado di originalità richiesto per il cumulo; ha indicato come parametri oggettivi, non necessariamente concorrenti, il riconoscimento degli ambienti culturali e istituzionali, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, i premi, un valore di mercato che trascenda la funzionalità e la creazione da parte di un noto artista, dichiarando inammissibili le allegazioni sui riconoscimenti formulate solo in comparsa conclusiva.

Il Trib. Ancona, 17 dicembre 2025, n. 2127, Pres. Pompetti, Rel. Minervini, ha riservato la tutela autoriale alla «fascia alta» delle opere di design, identificando il valore artistico con la storicizzazione dell’opera, cioè con il suo divenire icona sociale o del costume, e ha ritenuto il danno in re ipsa quanto all’an nella produzione e vendita di un prodotto identico. Il Trib. Torino, 11 maggio 2026, n. 2830, Pres. Calcagno, Rel. La Manna, ha qualificato come opere del disegno industriale, e non delle arti figurative, i gioielli realizzati artigianalmente su ordinazione ma destinati a un mercato ampio, ritenendo il valore artistico dimostrato dalle vendite presso case d’asta internazionali e dalle mostre dedicate all’autore.

I casi della moda

Il precedente più noto è il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 25 gennaio 2021, n. 491, sui doposci Moon Boot: il valore artistico è stato riconosciuto per i premi nazionali e internazionali, la pubblicazione nelle monografie sul design, l’inserimento nel Triennale Design Museum di Milano nel 2016 e nella collezione permanente del MoMA nel 2018, e le calzature recanti il marchio di una nota influencer, dalle medesime forme, sono state ritenute contraffazione.

Il rischio opposto emerge dal Trib. Brescia, 7 maggio 2025, n. 1884, che ha respinto le domande di una società contro un concorrente per un parka invernale: in un settore saturo il margine di libertà del designer è limitato, anche modeste variazioni estetiche differenziano i prodotti agli occhi dell’utilizzatore informato, e sono state escluse sia la violazione del disegno non registrato sia l’imitazione servile. La tutela, insomma, premia ciò che si distingue davvero, non ciò che è semplicemente riconoscibile.

Un segnale europeo viene dalla Germania: il LG Düsseldorf, 14ª Sezione civile, sentenza contumaciale 22 dicembre 2025, 14c O 64/25, ha applicato i principi di Mio/Konektra al corpo della chitarra Stratocaster, progettata nel 1954, inibendo la commercializzazione di una società cinese [§3].

Tabella sinottica delle pronunce citate

OrganoDataN.Principio affermatoEsito
CGUE12 settembre 2019C-683/17Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV: per le opere di arte applicata, anche capi di abbigliamento, l’originalità è l’unico requisito e non si richiede un effetto estetico significativoRisposta al giudice del rinvio
CGUE11 giugno 2020C-833/18Brompton Bicycle Ltd c. Chedech / Get2Get: la forma dettata unicamente dalla funzione tecnica non è originale; residuando scelte libere e creative è proteggibileRisposta al giudice del rinvio
Trib. Milano, Sez. spec. Impresa25 gennaio 2021491Moon Boot opera del disegno industriale: valore artistico da premi, pubblicazioni, Triennale Design Museum 2016 e MoMA 2018; calzature dalle medesime forme in contraffazioneDomanda accolta
Cass. civ., Sez. I, ord.29 aprile 202411413Il valore artistico non è escluso dalla serialità; nel caso apparteneva all’allestimento del 1954 e non alla singola lampadaRicorso rigettato
Trib. Brescia7 maggio 20251884Parka invernale: in un settore saturo il margine di libertà del designer è limitato e modeste variazioni differenziano i prodotti; esclusa anche l’imitazione servileDomande respinte
Trib. Venezia6 ottobre 20254672Il valore artistico resta necessario dopo Cofemel in forza dell’art. 17 Dir. 98/71/CE; indicatori oggettivi; allegazioni tardive inammissibiliValore artistico: allegazioni tardive inammissibili
CGUE4 dicembre 2025C-580/23 e C-795/23Mio AB e a. c. Galleri Mikael & Thomas Asplund AB; USM U. Schärer Söhne AG c. konektra GmbH e a.: originalità unico requisito, valutata alla creazione; contraffazione per riproduzione riconoscibile degli elementi creativiRisposta ai giudici del rinvio
Trib. Ancona17 dicembre 20252127Tutela autoriale riservata alla fascia alta del design; valore artistico come storicizzazione; danno in re ipsa quanto all’anDanno ritenuto in re ipsa quanto all’an
LG Düsseldorf, 14ª Sez. civ., sent. contumaciale22 dicembre 202514c O 64/25Prima applicazione tedesca di Mio/Konektra: protetto il corpo della chitarra Stratocaster del 1954Inibitoria accolta
Trib. Torino11 maggio 20262830Gioielli su ordinazione destinati a mercato ampio: opere del disegno industriale (art. 2, n. 10, L. 633/1941), valore artistico da vendite all’asta e mostre; modifica dimensionale non è elaborazione creativaContraffazione accertata

§6 — LA TENSIONE TRA VALORE ARTISTICO E ORIGINALITÀ

L’impostazione italiana e quella europea divergono su due piani. Il primo è temporale: Mio/Konektra chiede di apprezzare l’originalità alle circostanze esistenti al momento della creazione, mentre gli indicatori italiani del valore artistico, per definizione, nascono dopo, nel riconoscimento che l’opera ottiene nel tempo. I premi, le mostre e l’ingresso nei musei, che il Trib. Venezia, 6 ottobre 2025, n. 4672 elenca con precisione, non coincidono con il parametro europeo attraverso cui si accerta l’originalità.

Il secondo piano è normativo. I giudici di merito hanno fondato la sopravvivenza del valore artistico sull’art. 17 Dir. 98/71/CE, che lasciava agli Stati il compito di determinare l’estensione e le condizioni della tutela autoriale dei disegni e modelli, compreso il grado di originalità. Ma la Dir. (UE) 2024/2823 abroga la direttiva del 1998 a decorrere dal 9 dicembre 2027 (art. 37 Dir. (UE) 2024/2823) e l’art. 23 Dir. (UE) 2024/2823 rinvia, per la protezione autoriale dei disegni e modelli, alle «condizioni previste dalla normativa in materia di diritto d’autore», senza riprodurre quella riserva. Il fondamento testuale della giurisprudenza di merito è dunque destinato a venir meno [§4].

Resta aperto il modo in cui ciò accadrà: per interpretazione conforme dell’art. 2, n. 10, L. 633/1941, per rinvio pregiudiziale, o per intervento del legislatore. La delega dell’art. 3 L. 17 marzo 2026, n. 36 riguarda l’adeguamento del Codice della proprietà industriale e non menziona espressamente la legge sul diritto d’autore. Fino ad allora il litigante prudente deve attrezzarsi su due binari: provare l’originalità come la intende la Corte di giustizia e, in subordine, offrire gli indicatori oggettivi del valore artistico, allegandoli nei primi atti.


§7 — LE NOVITÀ NORMATIVE VERIFICATE AL 3 NOVEMBRE 2026

Il regolamento sui disegni e modelli dell’Unione

Il Reg. (UE) 2024/2822 del 23 ottobre 2024 ha modificato il Reg. (CE) n. 6/2002; le sue disposizioni si applicano in due fasi, le prime dal 1 maggio 2025 e le restanti dal 1 luglio 2026. La riforma ha esteso la protezione ai design digitali e alle nuove forme di riproduzione e ha inciso, tra l’altro, sulle domande multiple, sulla visibilità dei componenti e sulla clausola di riparazione. Il testo è oggi codificato nel Reg. (UE) 2026/715 dell’11 marzo 2026 [§1].

La direttiva e il recepimento in Italia

La Dir. (UE) 2024/2823 del 23 ottobre 2024 armonizza ulteriormente il diritto nazionale. Per la moda sono rilevanti l’art. 14, par. 1, lett. g), Dir. (UE) 2024/2823, che rende nullo il disegno registrato costituente utilizzazione non autorizzata di un’opera protetta dal diritto d’autore, l’art. 27 Dir. (UE) 2024/2823, sulle domande multiple di registrazione, e l’art. 30 Dir. (UE) 2024/2823, che consente di differire la pubblicazione del disegno registrato fino a 30 mesi, utile per tenere riservata una collezione. Il termine di recepimento è il 9 dicembre 2027 (art. 36 Dir. (UE) 2024/2823).

L’art. 3 L. 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2026) delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi per il recepimento della direttiva e per l’adeguamento al regolamento. Tra i criteri direttivi figurano l’adeguamento del CPI, la disciplina dei casi di esclusione e nullità, una procedura amministrativa di nullità davanti all’UIBM e il rafforzamento dell’organico del Ministero delle imprese e del made in Italy. Alla data odierna non è stato reperito alcuno schema di decreto legislativo [§5].


§8 — CONSIGLI OPERATIVI

  • Documentare il processo creativo mentre avviene: bozzetti datati, moodboard, versioni scartate, scelte tra alternative possibili. Dopo Mio/Konektra è la prova dell’originalità al momento della creazione.
  • Costruire e conservare, con data certa, gli indicatori del valore artistico: premi, pubblicazioni, mostre, presenze museali, risultati d’asta, dati di vendita. Vanno allegati negli atti introduttivi: il Trib. Venezia, 6 ottobre 2025, n. 4672 ha dichiarato tardive le allegazioni formulate in comparsa conclusiva.
  • Valutare il deposito di disegno o modello per i capi chiave entro il periodo di grazia di dodici mesi dalla prima divulgazione (art. 7, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002); per le collezioni ampie, considerare le domande multiple e, quando saranno disponibili in Italia, il differimento della pubblicazione.
  • Per i prodotti stagionali, contare sul disegno UE non registrato per tre anni, ma conservare la prova della data della prima divulgazione e ricordare che tutela solo contro la copia (art. 19, par. 2, Reg. (CE) n. 6/2002).
  • Per i prodotti iconici, valutare la registrazione della forma come marchio e raccogliere la prova dell’acquisita capacità distintiva, tenendo presenti i limiti dell’art. 9 D.Lgs. 30/2005 (CPI).
  • Nei contratti con designer esterni e dipendenti, disciplinare titolarità e cessione dei diritti sulla collezione e prevedere garanzie di non violazione di diritti di terzi.
  • Prima di lanciare un capo ispirato a un prodotto noto, verificare le anteriorità: un dupe non è automaticamente illecito, ma può interferire con più diritti, tra cui disegno, opera e marchio di forma.
  • Se si è copiati, acquisire subito le prove (acquisti di controllo, schermate datate) e agire in modo cumulativo: L. 633/1941, CPI e art. 2598, n. 1, c.c., ricordando che il danno può essere ritenuto in re ipsa (Trib. Ancona, 17 dicembre 2025, n. 2127).

§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il diritto d’autore nella moda vive oggi una fase di transizione. Sul piano europeo il messaggio è lineare: l’originalità è l’unico requisito, si valuta alla creazione e la contraffazione si accerta dalla riconoscibilità degli elementi creativi. Sul piano italiano, la formula dell’art. 2, n. 10, L. 633/1941 resiste nelle aule di giustizia, ma sulla base di un presupposto, l’art. 17 Dir. 98/71/CE, che la nuova direttiva è destinata a sostituire entro il 9 dicembre 2027.

Per chi crea, ne discende una regola pratica: non scommettere su un solo diritto. Il cumulo di disegno registrato, disegno non registrato, marchio di forma e diritto d’autore offre una protezione più robusta della somma delle sue parti, a condizione che le prove siano costituite nel tempo giusto: bozzetti all’inizio, indicatori di notorietà durante la vita del prodotto, depositi entro i termini.

Per chi vende prodotti ispirati ad altri, la lezione è altrettanto chiara: la somiglianza non è di per sé illecita, e le pronunce come quella del Trib. Brescia, 7 maggio 2025, n. 1884 lo dimostrano, ma la riproduzione degli elementi creativi riconoscibili di un’opera protetta lo è. Nei prossimi mesi converrà seguire l’iter della delega della L. 17 marzo 2026, n. 36, perché da esso dipenderà la fisionomia della tutela del design italiano nel decennio che si apre.

Note

[§1] Il Reg. (CE) n. 6/2002 è stato codificato dal Reg. (UE) 2026/715 dell’11 marzo 2026. I riferimenti agli articoli del Reg. (CE) n. 6/2002 seguono la numerazione con cui la disciplina è conosciuta dalla prassi e vanno raffrontati con la tavola di concordanza del testo codificato.

[§2] La sentenza riunisce due rinvii pregiudiziali dei giudici svedesi, relativi ai tavoli «Palais Royal» (Mio) e ai moduli «Haller» (USM); il testo integrale è reperibile su EUR-Lex con numero CELEX 62023CJ0580.

[§3] La sentenza tedesca è stata resa in contumacia e non costituisce precedente vincolante per i giudici italiani; è citata come primo indice di applicazione nazionale dei principi della Corte di giustizia.

[§4] La riserva statale sul grado di originalità era contenuta nell’art. 17 Dir. 98/71/CE; la nuova direttiva abroga quella del 1998 dal 9 dicembre 2027 (art. 37 Dir. (UE) 2024/2823) e l’art. 23 Dir. (UE) 2024/2823 non la riproduce.

[§5] La delega scade dodici mesi dopo l’entrata in vigore della L. 17 marzo 2026, n. 36; l’esercizio è subordinato al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le procedure dell’art. 31 L. 24 dicembre 2012, n. 234.

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