Dalla L. 29 maggio 2017, n. 71 alla riforma L. 17 maggio 2024, n. 70 e al D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99: come funzionano oggi la rimozione dei contenuti, l’ammonimento del Questore, la responsabilità civile di genitori e scuola e la tutela penale per le vittime minorenni
Il quadro normativo sul cyberbullismo, fondato sulla L. 29 maggio 2017, n. 71, è stato oggetto di una riforma organica ad opera della L. 17 maggio 2024, n. 70 (in vigore dal 14 giugno 2024), che ha esteso l’ambito di applicazione dal solo cyberbullismo al bullismo in tutte le sue forme, introducendo una definizione legislativa autonoma di «bullismo» e nuovi obblighi per le istituzioni scolastiche. In attuazione della delega ivi prevista, è stato adottato il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2025, che ha dettagliato gli strumenti operativi di prevenzione e contrasto. Sul piano europeo, la Commissione ha varato il 12 febbraio 2026 un piano d’azione contro il cyberbullismo nell’ambito degli orientamenti 2024-2029. La Relazione sull’attività 2025 del Garante per la protezione dei dati personali, presentata il 2 luglio 2026, conferma il cyberbullismo tra le aree di intervento dell’Autorità, nell’ambito di oltre 4.288 reclami e 145.846 segnalazioni gestiti complessivamente nell’anno. Il quadro normativo e giurisprudenziale qui descritto riflette lo stato del diritto alla data di elaborazione indicata; sviluppi successivi non sono qui recepiti.
I
Sommario
L’Italia è stata, nel 2017, il primo Paese europeo a dotarsi di una legge organica specificamente dedicata al cyberbullismo: la L. 29 maggio 2017, n. 71. A differenza delle fattispecie sin qui trattate in questo piano editoriale — pensate per un pubblico adulto e imperniate sulla sola tutela penale o civile — il cyberbullismo pone un problema peculiare: la vittima è un minore, e sovente lo è anche l’autore delle condotte. Questa duplice condizione minorile ha indotto il legislatore a privilegiare un approccio preventivo ed educativo rispetto a quello meramente repressivo, costruendo un sistema a più livelli che integra strumenti amministrativi rapidi (rimozione dei contenuti, ammonimento) con il ricorso, quando necessario, agli strumenti penali e civili ordinari.
Il quadro, rimasto sostanzialmente invariato per sette anni, è stato oggetto di una riforma significativa con la L. 17 maggio 2024, n. 70, che ha esteso il perimetro applicativo dal solo cyberbullismo al bullismo in tutte le sue manifestazioni, anche non telematiche, riconoscendo che i due fenomeni sono spesso facce della stessa dinamica relazionale e che una tutela efficace non può ignorare la loro contiguità. La riforma ha inoltre rafforzato il ruolo delle istituzioni scolastiche, imponendo l’adozione di codici interni di prevenzione e l’istituzione di tavoli permanenti di monitoraggio. In attuazione della delega al Governo ivi prevista, il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99 ha completato il disegno riformatore.
Il presente articolo ricostruisce il sistema di tutele oggi disponibile: la procedura di rimozione dei contenuti lesivi, l’ammonimento del Questore, la responsabilità civile di genitori e istituzioni scolastiche, e gli strumenti penali ordinari applicabili quando la condotta integri reato.
II
Principio di diritto
«Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica» — principio desumibile dall’art. 1, comma 2, L. 29 maggio 2017, n. 71.
«Per bullismo si intende l’insieme di condotte quali l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, capaci di provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione» — definizione introdotta dalla L. 17 maggio 2024, n. 70, che ha esteso il perimetro della L. 71/2017 anche a questa fattispecie generale.
Le due definizioni convivono e si integrano: il cyberbullismo resta la species telematica del più ampio genus del bullismo, ma conserva una propria autonomia definitoria che valorizza specificamente le modalità di realizzazione «per via telematica» e il ricorso a strumenti digitali per l’acquisizione illecita, l’alterazione o la manipolazione di dati personali del minore. Il legislatore del 2017 aveva inoltre chiarito che rientra nel cyberbullismo anche la diffusione di contenuti online riguardanti componenti della famiglia del minore, quando lo scopo predominante sia quello di isolarlo o metterlo in ridicolo — una precisazione che riconosce la dimensione relazionale e non meramente individuale del fenomeno.
III
Inquadramento sistematico e terminologico
Il sistema originario della L. 71/2017: tre strumenti paralleli
La L. 71/2017 ha costruito un sistema di tutela articolato su tre strumenti, pensati per operare anche indipendentemente da una querela o denuncia penale. Il primo è la procedura di rimozione dei contenuti (art. 2): il minore ultraquattordicenne, o chi esercita la responsabilità genitoriale, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore diffuso in violazione della legge. Il gestore ha 24 ore per comunicare la presa in carico e 48 ore per provvedere; in caso di inerzia, o se il gestore non è identificabile, l’interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, che interviene entro ulteriori 48 ore.
Il secondo strumento è l’ammonimento del Questore (art. 7), mutuato dalla disciplina dello stalking: fino a quando non sia stata proposta querela o presentata denuncia per i reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi mediante Internet da un minorenne ultraquattordicenne nei confronti di un altro minorenne, il Questore può convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o altro esercente la responsabilità genitoriale, e ammonirlo oralmente. Si tratta di uno strumento a finalità dichiaratamente rieducativa: i suoi effetti si estinguono al compimento della maggiore età del minore ammonito, salvo l’aggravamento della pena in caso di successiva condanna per fatti analoghi.
Il terzo strumento è rappresentato dagli obblighi delle istituzioni scolastiche (art. 5): il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo riguardanti studenti del proprio istituto è tenuto a informare tempestivamente le famiglie e ad attivare adeguate azioni educative, riferendo alle autorità competenti nei casi più gravi o quando le iniziative interne non abbiano prodotto esito positivo.
La riforma del 2024: dal cyberbullismo al bullismo
La L. 17 maggio 2024, n. 70 ha ampliato sensibilmente questo impianto. Sul piano definitorio, ha introdotto per la prima volta una nozione legislativa autonoma di «bullismo», colmando una lacuna che la dottrina aveva da tempo segnalato. Sul piano applicativo, ha esteso a tutte le manifestazioni del bullismo — comprese quelle non telematiche — gli obblighi già previsti per il dirigente scolastico, imponendo inoltre a ogni istituto scolastico di adottare, nell’ambito della propria autonomia, un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, e di istituire un tavolo permanente di monitoraggio composto da rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti del settore. La riforma ha inoltre ridisegnato la governance nazionale, istituendo presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, di concerto con l’Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, un tavolo tecnico con la partecipazione di più amministrazioni (Interno, Lavoro, Giustizia, Imprese e Made in Italy) e del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.
La legge ha infine delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi attuativi. In esecuzione di tale delega è stato emanato il D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 99, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2025, che ha dettagliato gli strumenti operativi di prevenzione e contrasto affidati alle istituzioni scolastiche e alle amministrazioni competenti, dando piena attuazione al disegno riformatore avviato nel 2024.
La responsabilità civile: genitori e istituto scolastico
Accanto agli strumenti specifici della normativa sul cyberbullismo, operano i principi generali della responsabilità civile. L’art. 2048 c.c. pone a carico dei genitori una responsabilità per il fatto illecito commesso dal figlio minore convivente, fondata sulla presunzione di una culpa in vigilando e, soprattutto, di una culpa in educando — il non aver impartito al minore un’educazione adeguata a prevenire condotte lesive dei diritti altrui, anche nell’uso degli strumenti digitali. La medesima norma pone una responsabilità analoga a carico degli insegnanti e, per fatto altrui, dell’istituto scolastico, per i danni cagionati dal fatto illecito degli allievi nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza: un profilo di crescente rilievo quando la condotta di cyberbullismo, pur realizzata attraverso dispositivi personali, si origini o si sviluppi in ambito e in orario scolastico.
IV
La fattispecie: casi concreti e dati applicativi
1. La Relazione del Garante privacy sull’attività 2025
Garante per la protezione dei dati personali – Relazione sull’attività 2025, presentata alla Camera il 2 luglio 2026
La Relazione annuale dà conto di un’attività particolarmente intensa dell’Autorità nel corso del 2025: oltre 4.288 reclami e 145.846 segnalazioni hanno ricevuto riscontro, in ambiti che spaziano dal marketing alle reti telematiche, dalla sanità alla giustizia, includendo espressamente il cyberbullismo e il revenge porn tra le materie oggetto di intervento. Le sanzioni riscosse nel corso dell’anno hanno superato i 37 milioni di euro, a fronte di 506 provvedimenti correttivi e sanzionatori e 807 provvedimenti collegiali complessivi. Pur non fornendo, la Relazione, un dettaglio numerico autonomo per la sola procedura di segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo, l’esplicito richiamo del fenomeno tra le priorità di intervento conferma la persistente rilevanza della problematica nell’agenda dell’Autorità, a distanza di quasi un decennio dall’entrata in vigore della L. 71/2017.
2. Il piano d’azione della Commissione europea
Commissione europea – Piano d’azione contro il cyberbullismo, 12 febbraio 2026
Nell’ambito degli orientamenti politici 2024-2029 della Presidente von der Leyen, la Commissione ha varato un piano d’azione specificamente dedicato al contrasto del cyberbullismo a livello dell’Unione, con l’obiettivo dichiarato di dotare minori, genitori, educatori e altre figure di riferimento degli strumenti necessari per riconoscere e segnalare il fenomeno. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di consultazione dei minori europei, condotto attraverso la Piattaforma dell’UE per la partecipazione dei minori, che ha raccolto nel settembre 2025 le indicazioni dirette dei ragazzi su cosa le scuole, gli adulti e le piattaforme social dovrebbero fare per contrastare più efficacemente il fenomeno — in particolare un maggiore livello di responsabilizzazione delle piattaforme stesse nell’azione di contrasto ai contenuti lesivi.
Tabella sinottica dei principali riferimenti normativi
| Fonte | Data | Contenuto principale | Stato |
| L. n. 71/2017 | 29.05.2017 | Prima legge organica europea sul cyberbullismo: rimozione contenuti, ammonimento, obblighi scolastici | Vigente, come modificata |
| L. n. 70/2024 | 17.05.2024 | Estensione al bullismo generale; definizione legislativa di bullismo; codice interno scolastico | Vigente dal 14.06.2024 |
| D.Lgs. n. 99/2025 | 12.06.2025 | Attuazione della delega ex L. 70/2024; dettaglio operativo delle misure di prevenzione | Vigente dal 01.07.2025 |
| Piano d’azione UE | 12.02.2026 | Strategia europea di contrasto al cyberbullismo, orientamenti 2024-2029 | In attuazione |
| Relazione Garante 2025 | 02.07.2026 | Rendiconto attività 2025, cyberbullismo tra le aree di intervento | Presentata |
V
Il percorso argomentativo e i nodi critici
Il nodo dell’ingiuria decriminalizzata
Un profilo critico segnalato dalla dottrina sin dai primi commenti alla L. 71/2017 riguarda il riferimento, contenuto nell’art. 7 della legge ai fini dell’ammonimento, al reato di ingiuria (art. 594 c.p.). Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 — adottato appena un anno prima della legge sul cyberbullismo — aveva già depenalizzato l’ingiuria, trasformandola da reato in illecito civile (come illustrato nell’articolo n. 11 di questo piano editoriale, dedicato alla diffamazione sui social media). Il legislatore del 2017 ha mantenuto il richiamo a una fattispecie non più penalmente rilevante, generando una sovrapposizione normativa che la dottrina ha tempestivamente rilevato come una svista di coordinamento. Nella prassi, ciò non preclude l’operatività dell’ammonimento per condotte riconducibili all’ingiuria, che il Questore può comunque valutare come indice di una condotta persecutoria meritevole di intervento, ma segnala un difetto di aggiornamento del testo normativo mai formalmente corretto nelle successive riforme.
L’approccio educativo e il doppio ruolo del minore
La scelta legislativa di privilegiare strumenti a finalità educativa e rieducativa — l’ammonimento sopra ogni altro — riflette la consapevolezza che, nella maggioranza dei casi di cyberbullismo, l’autore della condotta è anch’egli un minore, spesso privo della piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche delle proprie azioni digitali. Questo approccio, se da un lato risponde a una logica di proporzionalità e di attenzione al percorso di crescita del minore responsabile, dall’altro espone il sistema al rischio di un’insufficiente deterrenza nei casi più gravi o reiterati, laddove il solo ammonimento orale rischia di apparire una risposta sproporzionata per difetto rispetto alla gravità del danno arrecato alla vittima.
La responsabilità della scuola: tra vigilanza e limiti oggettivi
Un tema di crescente contenzioso riguarda l’estensione della responsabilità scolastica ex art. 2048 c.c. a condotte di cyberbullismo realizzate al di fuori dell’orario scolastico ma aventi origine in dinamiche relazionali maturate a scuola, o realizzate durante l’orario scolastico attraverso dispositivi personali. La giurisprudenza, chiamata a bilanciare l’esigenza di responsabilizzazione dell’istituto con i limiti oggettivi del dovere di vigilanza — che non può tradursi in un controllo capillare e costante di ogni dispositivo personale degli studenti — tende a valorizzare l’adempimento, da parte della scuola, degli obblighi organizzativi e preventivi oggi espressamente richiesti dalla L. 70/2024 (codice interno, tavolo di monitoraggio, tempestiva attivazione delle procedure) come parametro di diligenza rilevante ai fini dell’esonero da responsabilità.
⚠ Tre errori da evitare in presenza di cyberbullismo
Errore n. 1 — Attendere che la situazione si risolva da sola. Il cyberbullismo tende ad aggravarsi in assenza di intervento tempestivo. La procedura di rimozione dei contenuti e la richiesta di ammonimento sono strumenti rapidi, attivabili anche senza assistenza legale, e non precludono successive iniziative più incisive.
Errore n. 2 — Rispondere direttamente sui social o coinvolgere altri minori nella vicenda. Le reazioni impulsive online possono aggravare il conflitto e, in alcuni casi, esporre la stessa vittima a contestazioni. È preferibile documentare, segnalare attraverso i canali previsti e coinvolgere tempestivamente la scuola e le autorità competenti.
Errore n. 3 — Non coinvolgere la scuola per timore di stigmatizzazione. Gli obblighi del dirigente scolastico ex L. 70/2024 sono pensati per attivare un percorso educativo riservato e non punitivo nei confronti di tutti i minori coinvolti; la mancata segnalazione priva la vittima di un canale di intervento spesso più rapido di quello giudiziario.
VI
Consigli operativi
1. Documentare senza indugio
Catturare screenshot dei contenuti lesivi con data, ora e URL. Conservare una cronologia degli episodi, utile sia per la richiesta di rimozione sia per un’eventuale successiva azione legale.
2. Attivare la procedura di rimozione
Presentare istanza al gestore della piattaforma (il minore ultraquattordicenne può farlo direttamente) e, in caso di inerzia oltre le 48 ore, inoltrare reclamo al Garante privacy tramite il modello disponibile su cyberbullismo@gpdp.it.
3. Coinvolgere tempestivamente la scuola
Segnalare l’episodio al dirigente scolastico, che è tenuto per legge a informare le famiglie e ad attivare percorsi educativi. Verificare l’esistenza del codice interno anti-bullismo previsto dalla L. 70/2024.
4. Valutare la richiesta di ammonimento
Se l’autore ha più di 14 anni ed è anch’egli minorenne, valutare la richiesta di ammonimento al Questore come strumento rapido e non necessariamente sostitutivo di successive iniziative penali.
5. Verificare la sussistenza di reati
Qualora la condotta integri diffamazione, minaccia, sostituzione di persona o fattispecie più gravi (revenge porn, deepfake), valutare la proposizione di querela o denuncia, tenendo conto dei limiti di imputabilità per gli autori infraquattordicenni.
6. Valutare l’azione risarcitoria
In presenza di danno significativo, documentato anche da un eventuale supporto psicologico, valutare un’azione risarcitoria nei confronti dei genitori del minore responsabile e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’istituto scolastico.
VII
Considerazioni conclusive
Il sistema italiano di contrasto al cyberbullismo, pioniere in Europa nel 2017, ha compiuto con la riforma del 2024-2025 un passo significativo verso un approccio realmente integrato, che riconosce la contiguità tra bullismo tradizionale e sue manifestazioni digitali e responsabilizza in modo più strutturato le istituzioni scolastiche. La scelta di privilegiare strumenti rapidi e a finalità educativa — la rimozione dei contenuti in tempi contenuti, l’ammonimento orale del Questore — riflette una filosofia di intervento coerente con la condizione minorile di gran parte degli autori delle condotte, senza tuttavia precludere, nei casi più gravi, il ricorso agli strumenti penali e civili ordinari.
Restano aperte questioni di coordinamento normativo, come il persistente riferimento a una fattispecie decriminalizzata, e questioni applicative di più ampio respiro, come l’esatta perimetrazione della responsabilità scolastica per condotte maturate a cavallo tra dimensione fisica e digitale della vita degli studenti. Il piano d’azione europeo del febbraio 2026 e l’attenzione costante del Garante privacy segnalano che il fenomeno, lungi dall’essere sotto controllo, richiede un investimento continuativo in strumenti normativi, organizzativi ed educativi.
Per le famiglie coinvolte, la combinazione di documentazione tempestiva, attivazione della procedura di rimozione, coinvolgimento della scuola e, quando necessario, ricorso agli strumenti penali e civili resta la strategia più efficace per arginare il danno e restituire al minore vittima un ambiente digitale e relazionale sicuro.