Il concordato preventivo in continuità aziendale è, tra tutti gli strumenti del CCII, quello che ha conosciuto la più intensa produzione giurisprudenziale nell’ultimo biennio, alimentata dalla progressiva sedimentazione delle regole di distribuzione del valore introdotte dal legislatore in recepimento della Direttiva UE 2019/1023. Sul fronte della absolute priority rule, la Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) ha stabilito che il surplus finanziario da continuità non è liberamente distribuibile dal debitore. Sul fronte del cram down fiscale, la Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723 ha chiarito, in modo particolarmente netto, che il controllo del tribunale in sede di omologazione forzosa si limita alla convenienza economica della proposta, restando del tutto estranea la valutazione sulla meritevolezza del debitore, anche in presenza di condotte fiscalmente scorrette pregresse. Il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha inciso profondamente sulla materia, riscrivendo l’art. 88 CCII e introducendo il sesto comma dell’art. 84 CCII sulla relative priority rule per il valore eccedente quello di liquidazione. Il quadro applicativo, seppur in fase di consolidamento, presenta ancora margini di incertezza, in particolare sulla nozione di “valore eccedente quello di liquidazione” e sul trattamento della “finanza esterna” alla luce delle modifiche al comma sesto dell’art. 84 CCII.
SOMMARIO
Il concordato in continuità aziendale è, oggi, lo strumento che il legislatore ha eletto a modello privilegiato per la gestione della crisi d’impresa: non la liquidazione dell’azienda, non la sua dispersione in un mosaico di beni separatamente venduti, ma la sua prosecuzione — diretta o indiretta — come strumento stesso di soddisfazione dei creditori. L’idea di fondo, mutuata dalla cultura giuridica anglosassone e recepita dalla Direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva, è tanto semplice quanto potente: un’azienda che continua a produrre valore genera, nel tempo, risorse maggiori di quelle che si otterrebbero smembrandola e vendendola pezzo per pezzo. Preservare l’azienda in funzionamento, quindi, non è solo un beneficio sociale — salvare posti di lavoro, mantenere vive relazioni commerciali, conservare know-how — ma è anche, spesso, la scelta economicamente più conveniente per gli stessi creditori.
Ma questa premessa, per quanto suggestiva, si scontra con un problema tecnico di prima grandezza: come si distribuisce, tra i creditori, il valore che l’azienda continuerà a generare nel tempo? Chi ha diritto a essere pagato per primo, e in che misura il surplus prodotto dalla continuità può essere distribuito in deroga alle rigide regole della graduazione dei privilegi? È su questo terreno — apparentemente tecnico, in realtà carico di implicazioni pratiche fortissime — che si è giocata negli ultimi due anni la più intensa elaborazione giurisprudenziale in materia di concordato preventivo.
Questo articolo analizza la struttura del concordato in continuità aziendale, i presupposti di accesso, le regole di distribuzione del valore (absolute e relative priority rule), il meccanismo del cram down fiscale nella sua versione più recente, e la giurisprudenza che sta definendo, caso dopo caso, i confini applicativi di questo strumento centrale del diritto della crisi.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Dal vecchio art. 186-bis L.F. al nuovo impianto degli artt. 84-88 CCII
Il concordato con continuità aziendale, nella disciplina previgente, trovava la propria collocazione nell’art. 186-bis della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), introdotto dal D.L. 83/2012. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha completamente ridisegnato l’istituto, collocandolo negli artt. 84-88 CCII, con un’impostazione che risente profondamente della Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency Directive), la quale ha imposto agli Stati membri l’adozione di quadri di ristrutturazione preventiva orientati alla viability dell’impresa, ossia alla sua sostenibilità economica prospettica.
Il Correttivo bis (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) e, in modo ancora più incisivo, il Correttivo ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) hanno completato questo percorso di adeguamento, riscrivendo integralmente il sistema delle regole di distribuzione del valore concordatario e ridisegnando il meccanismo del cram down fiscale.
La finalità del concordato preventivo: art. 84 CCII
L’art. 84, comma 1, CCII definisce la finalità generale del concordato preventivo, affermando che esso deve, nella misura possibile, preservare i posti di lavoro e non deve necessariamente comportare la cessazione dell’attività, quando essa sia economicamente sostenibile. La norma distingue due grandi tipologie di piano:
- Il concordato in continuità aziendale (art. 84, commi 2-4, CCII): quando il piano prevede la prosecuzione dell’attività d’impresa da parte del debitore (continuità diretta) o la sua cessione, il conferimento in una diversa società o l’affitto a terzi (continuità indiretta), a condizione che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
- Il concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII): quando il piano si fonda essenzialmente sulla liquidazione del patrimonio del debitore, richiedendo — come già esaminato nell’articolo #07 per la corrispondente figura del concordato minore — l’apporto di risorse esterne che aumentino, in misura apprezzabile, la soddisfazione dei creditori.
La graduazione delle cause di prelazione: absolute priority rule e relative priority rule
Il cuore tecnico della disciplina — e il terreno su cui si è concentrata la giurisprudenza più recente — è rappresentato dalle regole di distribuzione del valore prodotto dal piano. Il sesto comma dell’art. 84 CCII, introdotto dal Correttivo ter, distingue nettamente due situazioni:
Il valore di liquidazione — ossia il valore che i beni del debitore avrebbero se venduti in una liquidazione giudiziale — deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione: è la cosiddetta absolute priority rule (regola di priorità assoluta), che impone di soddisfare integralmente ciascun grado di credito prima di destinare qualsiasi risorsa al grado immediatamente successivo.
Il valore eccedente quello di liquidazione — cioè il maggior valore che il piano genera rispetto a quanto si otterrebbe con la mera liquidazione, tipicamente per effetto della prosecuzione dell’attività — è invece soggetto a una regola più flessibile: è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È la cosiddetta relative priority rule (regola di priorità relativa), che consente una maggiore flessibilità nella distribuzione del “surplus” concordatario, senza tuttavia autorizzare inversioni della gerarchia tra classi di grado diverso.
L’eccezione dei crediti da lavoro: il comma 7 dell’art. 84 CCII sottrae espressamente alla relative priority rule i crediti dei lavoratori assistiti dal privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. (retribuzioni e TFR), che devono sempre essere soddisfatti secondo la regola di priorità assoluta, anche sul valore eccedente quello di liquidazione: i lavoratori restano “intoccabili” anche nella distribuzione del surplus concordatario.
Il regime delle “risorse esterne” dopo il Correttivo ter
Una precisazione di grande rilievo pratico, introdotta dal Correttivo ter nella modifica del comma sesto dell’art. 84 CCII, riguarda le cosiddette risorse esterne — gli apporti di finanza esterna, non provenienti dal patrimonio del debitore. Il legislatore ha chiarito che tali risorse possono essere distribuite in deroga sia all’absolute priority rule sia alla relative priority rule: trattandosi di risorse che non appartengono al patrimonio del debitore aggredibile dai creditori (art. 2740 c.c.), il debitore (o il terzo apportante) può liberamente destinarle a specifiche categorie di creditori, anche a discapito dell’ordine di priorità che governerebbe le altre componenti del piano.
Questa distinzione — tra “surplus da continuità” (soggetto alle regole di priorità) e “risorse esterne” (libere da tali vincoli) — è divenuta il crinale tecnico su cui si gioca oggi la costruzione di molti piani concordatari, come si vedrà nella sezione dedicata al diritto vivente.
Il cram down fiscale: la disciplina riscritta dell’art. 88 CCII
Il Correttivo ter ha riscritto integralmente l’art. 88 CCII, sostituendo il precedente comma 2-bis con i nuovi commi 3 e 4, che disciplinano distintamente il cram down fiscale nel concordato liquidatorio e nel concordato in continuità aziendale:
Il comma 3 disciplina il concordato liquidatorio: il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione (compreso il voto contrario) dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando tale adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall’art. 109, comma 1, CCII, e quando — anche sulla base della relazione del professionista indipendente — la proposta risulta conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.
Il comma 4 disciplina il concordato in continuità aziendale, con un richiamo alla disciplina dell’art. 112, comma 2, CCII (anch’esso modificato dal Correttivo ter), che regola l’omologazione “trasversale” del concordato quando una o più classi siano dissenzienti — ipotesi che si presenta con particolare frequenza proprio quando il creditore dissenziente è l’amministrazione finanziaria.
ANALISI DELLA FATTISPECIE
Continuità diretta e continuità indiretta: una scelta strategica
La distinzione tra continuità diretta e indiretta — già trattata in dettaglio nell’articolo #25 di questo piano editoriale — assume qui rilievo strumentale: nella continuità diretta, è lo stesso debitore a proseguire l’attività, e il “surplus” concordatario si genera dai flussi di cassa prodotti dalla gestione aziendale nel corso degli anni di esecuzione del piano. Nella continuità indiretta (cessione, conferimento, affitto d’azienda), il valore aggiuntivo si genera tipicamente al momento della cessione, quando l’azienda in funzionamento (going concern) viene venduta a un valore superiore a quello che si otterrebbe smembrando e liquidando i singoli beni.
Questa distinzione ha conseguenze dirette sulla determinazione del “valore eccedente quello di liquidazione”: nella continuità diretta, tale valore emerge progressivamente nel tempo, con margini di incertezza prognostica significativi; nella continuità indiretta, è tendenzialmente più agevole da quantificare, poiché corrisponde alla differenza tra il prezzo di cessione dell’azienda in funzionamento e il valore di liquidazione atomistica dei beni.
La determinazione del “valore di liquidazione”: il parametro di riferimento
Un elemento tecnico imprescindibile per la costruzione di qualsiasi piano in continuità è la corretta determinazione del valore di liquidazione — nozione che, dopo l’intervento del Correttivo ter sull’art. 87 CCII, ha ricevuto una più puntuale disciplina. Il valore di liquidazione rappresenta il parametro di riferimento rispetto al quale si misura sia il rispetto dell’absolute priority rule (per la quota di valore corrispondente alla liquidazione) sia — per differenza — l’entità del “valore eccedente” soggetto alla più flessibile relative priority rule.
La stima del valore di liquidazione deve essere condotta con rigore tecnico, tenendo conto dei costi di una ipotetica procedura liquidatoria, dei tempi di realizzo, delle condizioni di mercato per la vendita atomistica dei beni aziendali. Una sottostima di questo valore espone il piano al rischio di contestazioni da parte dei creditori dissenzienti, che possono sostenere di ricevere, sul valore di liquidazione, un trattamento inferiore a quello dovuto secondo la rigida absolute priority rule.
Il best interest test e il rapporto con la liquidazione giudiziale
Come per le procedure di sovraindebitamento già esaminate in questo piano editoriale, anche il concordato preventivo in continuità è soggetto a un best interest test: nessun creditore dissenziente può ricevere, dal piano, un trattamento inferiore a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Questo test opera come limite di fondo, indipendentemente dal rispetto formale delle regole di priorità sopra descritte, e costituisce uno dei parametri di controllo che il tribunale verifica in sede di omologazione, specialmente in presenza di opposizioni.
⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Il principio cardine sul surplus da continuità: Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 2024, n. 22169
La pronuncia che ha segnato il punto di svolta sulla materia è la Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 agosto 2024, n. 22169 (Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore), pronunciata — per ragioni di applicazione temporale — sulla previgente disciplina dell’art. 186-bis L.F., ma con un principio di diritto pienamente trasponibile all’attuale art. 84, comma 6, CCII.
La Corte ha affermato che, in tema di concordato preventivo con continuità aziendale, l’eventuale surplus finanziario determinato dalla prosecuzione dell’attività d’impresa è da intendersi quale mero incremento di valore dei fattori produttivi aziendali, con la conseguenza che, rientrando nell’oggetto della garanzia generica del credito prevista dall’art. 2740 c.c., la stessa non è liberamente distribuibile dal debitore, ma soggiace al divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione.
Il caso concreto riguardava una società in concordato con continuità diretta il cui piano — nonostante l’incapienza dell’attivo a soddisfare integralmente i creditori privilegiati — prevedeva un pagamento parziale dei creditori chirografari, alimentato dai flussi di cassa generati dalla continuazione dell’attività. L’Agenzia delle Entrate, creditore privilegiato rimasto insoddisfatto, aveva proposto reclamo contro l’omologazione, ottenendo dalla Corte d’Appello — e poi dalla Cassazione — ragione: il surplus da continuità non è “finanza esterna” libera da vincoli, ma parte del patrimonio del debitore soggetta al rigido rispetto della gerarchia dei privilegi.
Questa pronuncia — pur riferita alla legge fallimentare — ha un’importanza diretta per la lettura dell’attuale art. 84, comma 6, CCII: conferma che la distinzione tra “surplus da continuità” (soggetto a vincoli di priorità, sia pure nella forma più flessibile della relative priority rule) e “risorse esterne” (libere da tali vincoli, secondo l’espressa previsione del Correttivo ter) è sostanziale e non nominalistica: non basta qualificare come “esterno” un apporto che in realtà origina dalla prosecuzione dell’attività del debitore stesso.
Il primato della convenienza sul giudizio di meritevolezza: Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723
La pronuncia più recente e di maggiore impatto sistematico è la Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723. Il caso riguardava una s.r.l. in liquidazione volontaria, il cui capitale era sottoscritto per l’ottanta per cento dall’amministratrice unica, che aveva presentato una proposta di concordato preventivo con transazione fiscale, chiedendo l’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII (cram down fiscale) a fronte del voto contrario dell’Agenzia delle Entrate. L’Ufficio, opponendosi, aveva sostenuto che condotte distrattive e sistematiche violazioni fiscali pregresse dovevano precludere l’accesso al beneficio dell’omologazione forzosa.
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, affermando un principio di grande chiarezza: in sede di concordato preventivo in continuità con transazione fiscale, ai fini dell’omologazione forzosa ai sensi dell’art. 88, comma 3, CCII, rileva solo la ricorrenza dei presupposti richiesti da quella disposizione — in particolare quello della convenienza (oggi, dopo il Correttivo, “non deteriorità”) della proposta rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale — ma non anche, neppure in presenza di condotte distrattive o violazioni fiscali, la meritevolezza del debitore, che non rappresenta in generale un presupposto per l’omologazione del concordato.
La Corte ha inserito questa scelta normativa in un trend di lungo periodo, che a partire dal D.Lgs. 5/2006 ha progressivamente abbandonato la verifica della meritevolezza del debitore quale presupposto di accesso al concordato preventivo, in favore di un controllo di legalità sostanziale focalizzato sulla convenienza economica per i creditori. La sistematica e deliberata violazione degli obblighi tributari, anche se protratta nel tempo e funzionalmente preordinata all’abbattimento dell’esposizione erariale, non costituisce di per sé ostacolo all’omologazione del concordato in caso di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, ove ricorra il presupposto della convenienza.
La pronuncia opera un’importante distinzione sistematica rispetto agli accordi di ristrutturazione dei debiti, per i quali l’art. 63 CCII — nella versione risultante dalle modifiche del Correttivo ter — contempla espressamente, tra le ipotesi ostative alla transazione fiscale, talune specifiche condotte del debitore, incluse quelle simulatorie o fraudolente: una asimmetria normativa che la Cassazione ha ritenuto pienamente legittima e non superabile in via interpretativa nel concordato preventivo.
La determinazione del “valore eccedente quello di liquidazione”: Trib. Locri, 4 dicembre 2025
Il Tribunale di Locri, Sez. Unica Civile, decreto 4 dicembre 2025 (Pres. Andrea Amadei, Rel. Giuseppe Cardona, Giud. Martina Castaldo) ha affrontato in modo particolarmente analitico i criteri di distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione, con specifico riferimento agli utili derivanti dall’attività e alla finanza esterna. Il Tribunale ha ribadito che il valore eccedente deve essere distribuito in modo che i crediti inseriti nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, ma ha precisato che, per quanto riguarda specificamente le risorse esterne — a seguito della modifica dell’art. 84, comma 6, CCII operata dal Correttivo ter — tali risorse possono essere distribuite in deroga sia all’absolute priority rule sia alla relative priority rule.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha affrontato anche il tema dei patti paraconcordatari, individuandone i criteri di legittimità e i limiti, e ha chiarito che la quantificazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori è rimessa al debitore proponente, fermo il limite invalicabile costituito dall’obbligo di offrire, quantomeno, somme o altre utilità economicamente valutabili in misura pari ai risultati ottenibili nell’ambito della liquidazione giudiziale.
Il criterio di stima del valore di liquidazione: Trib. Roma, 11 aprile 2024
Con riferimento a un piano di concordato in continuità diretta, il Tribunale di Roma, decreto 11 aprile 2024 (Pres. Coluccio, Est. Miccio) ha fornito indicazioni operative sul criterio da seguire per la determinazione del valore di realizzo previsto dall’art. 84, comma 5, CCII (oggi in parte confluito nella nuova numerazione dopo il Correttivo ter), chiarendo le modalità con cui l’eccedenza rispetto a tale valore può essere distribuita secondo la relative priority rule.
Il cram down fiscale prima del Correttivo ter: Trib. Vicenza
Il Tribunale di Vicenza, in una pronuncia resa nella vigenza della disciplina anteriore al Correttivo ter, aveva ritenuto non ammissibile il cram down fiscale e previdenziale nel concordato preventivo in continuità aziendale, sulla base della formulazione letterale del previgente art. 88, comma 2-bis, CCII, che sembrava limitare l’istituto al solo concordato liquidatorio. Questa pronuncia — di segno restrittivo — ha costituito uno dei fattori che hanno indotto il legislatore del Correttivo ter a intervenire espressamente, riscrivendo l’art. 88 CCII con i nuovi commi 3 e 4, che oggi disciplinano distintamente e in modo inequivoco il cram down fiscale sia nel concordato liquidatorio sia in quello in continuità aziendale.
L’omologazione trasversale in assenza di maggioranza delle classi: Cass. civ., ordinanza n. 15593/2026
La Cass. civ., ordinanza n. 15593/2026 ha affrontato, con riferimento alla disciplina anteriore al Correttivo ter, il tema dell’omologazione trasversale (cross-class cram down) di un concordato in continuità in assenza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, offrendo indicazioni interpretative tuttora rilevanti per la lettura sistematica dell’attuale art. 112, comma 2, CCII.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Oggetto | Principio | Esito |
| Cass. civ., Sez. I | ord. 22.04.2026, n. 10723 | Cram down fiscale e meritevolezza | Il controllo del tribunale si limita alla convenienza; la meritevolezza del debitore è irrilevante | Rigetto ricorso Agenzia Entrate |
| Cass. civ., Sez. I | 06.08.2024, n. 22169 (Pres. Ferro, Rel. Amatore) | Surplus da continuità e priorità dei crediti | Il surplus da continuità non è finanza esterna: soggiace al divieto di alterazione delle prelazioni | Revoca dell’omologazione |
| Cass. civ. | ord. n. 15593/2026 | Omologazione trasversale senza maggioranza classi | Indicazioni interpretative su disciplina ante-Correttivo ter, tuttora rilevanti | Chiarimento sistematico |
| Trib. Locri, Sez. Unica | 04.12.2025 (Pres. Amadei, Rel. Cardona) | Valore eccedente quello di liquidazione | Risorse esterne distribuibili in deroga a APR e RPR dopo il Correttivo ter | Principio applicativo |
| Trib. Roma | 11.04.2024 (Pres. Coluccio, Est. Miccio) | Criterio di stima valore di realizzo | Modalità di determinazione del valore ai fini della RPR | Criterio applicativo |
| Trib. Vicenza | ante Correttivo ter | Cram down fiscale nel concordato in continuità | Inammissibile secondo la formulazione previgente dell’art. 88, comma 2-bis, CCII | Orientamento superato dalla riforma |
(surplus da continuità) Relative Priority Rule: basta che ogni classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e migliore di quelle di grado inferiore. Maggiore flessibilità distributiva.
PROFILI OPERATIVI
Come costruire un piano in continuità che regga al vaglio di omologazione
La costruzione tecnica di un piano di concordato in continuità aziendale, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricostruito, richiede un percorso metodologico rigoroso.
Primo passo: la stima accurata del valore di liquidazione. È il parametro di riferimento imprescindibile, da cui dipende sia il rispetto dell’absolute priority rule sulla quota corrispondente, sia la determinazione — per differenza — del “valore eccedente” soggetto alla più flessibile relative priority rule. Una perizia solida, condotta da un professionista indipendente con specifica competenza settoriale, è il fondamento di ogni piano credibile.
Secondo passo: la classificazione precisa tra “surplus da continuità” e “risorse esterne”. Come insegna la Cass. n. 22169/2024, non è sufficiente etichettare come “esterna” una risorsa che in realtà promana dalla prosecuzione dell’attività del debitore. Solo gli apporti effettivamente provenienti da soggetti terzi, estranei al patrimonio aggredibile ai sensi dell’art. 2740 c.c., possono beneficiare del regime derogatorio.
Terzo passo: la costruzione delle classi e il rispetto della RPR. Il piano deve garantire che, per il valore eccedente quello di liquidazione, ogni classe riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e migliore di quello riservato alle classi di grado inferiore — senza necessità di identità di trattamento, ma con rigorosa proporzionalità gerarchica.
Quarto passo: l’intangibilità dei crediti da lavoro. Verificare sempre, con particolare attenzione, che il trattamento riservato ai crediti da lavoro (retribuzioni e TFR privilegiati) rispetti integralmente la priorità assoluta, senza alcuna decurtazione neppure sul valore eccedente.
La gestione del cram down fiscale dopo la Cass. n. 10723/2026
La pronuncia della Cassazione del 2026 offre un’indicazione strategica di grande importanza per i professionisti che costruiscono piani con rilevante componente di debito tributario: il focus della relazione del professionista indipendente deve concentrarsi esclusivamente sulla dimostrazione della convenienza economica della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza necessità di “giustificare” o “attenuare” eventuali condotte fiscali pregresse del debitore, che — per quanto rilevanti su altri piani (responsabilità penale, tributaria) — non incidono sul giudizio di omologazione forzosa.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Prima di costruire il piano, commissionare una perizia rigorosa e aggiornata sul valore di liquidazione dell’attivo aziendale: è il parametro su cui si misurano sia l’absolute priority rule sulla quota liquidatoria sia, per differenza, l’ampiezza del valore eccedente soggetto alla più flessibile relative priority rule.
- Distinguere con precisione, nella costruzione del piano, tra “surplus da continuità” (flussi generati dalla prosecuzione dell’attività del debitore, soggetti comunque alla RPR) e “risorse esterne” in senso proprio (apporti di terzi estranei al patrimonio del debitore, distribuibili in deroga sia ad APR che a RPR): la qualificazione erronea espone il piano al rischio di revoca dell’omologazione (Cass. n. 22169/2024).
- Se il piano prevede il pagamento parziale dei creditori chirografari alimentato dai flussi di cassa della continuità diretta, verificare che i creditori privilegiati di grado superiore siano prioritariamente soddisfatti almeno fino a concorrenza del valore di liquidazione, prima di destinare risorse ai chirografari: è il principio cardine confermato dalla Cassazione.
- Non decurtare mai i crediti da lavoro (retribuzioni e TFR privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.), neppure sul valore eccedente quello di liquidazione: su questi crediti vige sempre la absolute priority rule, senza alcuna eccezione (art. 84, comma 7, CCII).
- Nella costruzione della relazione del professionista indipendente per il cram down fiscale, concentrare l’analisi esclusivamente sulla dimostrazione quantitativa della convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale: condotte fiscali pregresse del debitore, per quanto rilevanti su altri piani, non incidono sul giudizio di omologazione forzosa (Cass. n. 10723/2026).
- Verificare sempre se il voto contrario del creditore pubblico sia effettivamente “determinante” ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 109, comma 1, CCII: solo in tal caso il cram down è attivabile secondo i presupposti del nuovo art. 88, commi 3 e 4, CCII.
- Documentare con precisione la formazione delle classi e il trattamento riservato a ciascuna: la relative priority rule richiede un confronto rigoroso tra classi dello stesso grado e tra classi di gradi diversi, e la relazione del professionista indipendente deve dar conto analiticamente di questo confronto (Trib. Locri, 04.12.2025).
- Se il piano prevede la cessione o l’affitto dell’azienda (continuità indiretta), documentare con particolare cura il processo di individuazione dell’acquirente, nel rispetto del principio di competitività, poiché da questo processo dipende la determinazione stessa del valore eccedente quello di liquidazione da distribuire secondo la RPR.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il concordato preventivo in continuità aziendale, nella sua configurazione attuale, rappresenta il punto di sintesi più avanzato tra due esigenze storicamente in tensione nel diritto della crisi: la salvaguardia del valore economico e sociale dell’impresa in funzionamento, e la tutela rigorosa delle ragioni dei creditori secondo l’ordine legale delle prelazioni. Le regole della absolute e della relative priority rule, con la loro articolazione tecnica apparentemente ostica, sono in realtà lo strumento attraverso cui il legislatore ha cercato di conciliare queste due esigenze: rigore assoluto sul valore che comunque i creditori otterrebbero dalla liquidazione, flessibilità governata sul valore aggiuntivo che solo la continuità può generare.
La giurisprudenza degli ultimi due anni — dalla sentenza sul surplus del 2024 all’ordinanza sul cram down fiscale del 2026 — sta confermando la coerenza sistematica di questo impianto: da un lato, nessuna scorciatoia è ammessa nella distribuzione del valore che appartiene, a tutti gli effetti, al patrimonio del debitore; dall’altro, il giudizio di omologazione si concentra sulla convenienza economica obiettiva della proposta, senza sconfinare in valutazioni moralistiche sulla condotta pregressa del debitore, che trovano — quando ne ricorrano i presupposti — sedi diverse e più appropriate di accertamento.
Per l’imprenditore in crisi che voglia salvare la propria azienda attraverso questo strumento, il messaggio che emerge con chiarezza dal diritto vivente è tanto rigoroso quanto incoraggiante: le regole sono precise e vanno rispettate scrupolosamente nella costruzione tecnica del piano, ma lo strumento, se costruito correttamente, offre margini di reale flessibilità per premiare chi continua a creare valore, anche a fronte di un passato non sempre irreprensibile.