Il disastro ambientale come reato: art. 452-quater c.p., i casi più significativi e la tutela per le comunità colpite

Home » Blog » Aziende » Il disastro ambientale come reato: art. 452-quater c.p., i casi più significativi e la tutela per le comunità colpite

Elementi costitutivi, rapporto con l’inquinamento ambientale e con il disastro innominato, i casi Eternit e Ilva-Ambiente Svenduto: la guida completa al reato più grave del diritto penale ambientale italiano e agli strumenti di tutela, penali e civili, per le comunità colpite.

Sommario

Il disastro ambientale, disciplinato dall’art. 452-quater c.p. ed introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, è il vertice della piramide sanzionatoria del diritto penale ambientale italiano: punito con la reclusione da cinque a quindici anni, presuppone un’alterazione dell’ecosistema irreversibile o eliminabile solo con interventi eccezionalmente onerosi, ovvero un’offesa alla pubblica incolumità per l’estensione della compromissione o il numero delle persone coinvolte. Prima della sua introduzione, la giurisprudenza ricondotta il disastro ambientale alla più risalente figura del disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., come dimostra il caso Eternit. Da allora, il caso più imponente e sistematicamente più rilevante è quello dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, oggetto del procedimento “Ambiente Svenduto”: una vicenda giudiziaria tuttora aperta, che nelle ultime settimane ha conosciuto uno sviluppo di assoluta attualità sul fronte civile, con la sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento disposta dal Tribunale di Milano in applicazione di una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Il presente contributo ricostruisce gli elementi costitutivi del reato, il suo rapporto sistematico con le fattispecie limitrofe, i casi giurisprudenziali più significativi e gli strumenti — penali e civili — a disposizione delle comunità colpite.

Il principio di diritto

Il disastro ambientale tutela un bene giuridico preciso e autonomo: l’integrità dell’ambiente in sé considerata, distinta sia dalla pubblica incolumità (bene protetto dal disastro innominato di cui all’art. 434 c.p.) sia dalla mera compromissione quantificabile delle singole matrici ambientali (bene protetto dall’inquinamento ambientale di cui all’art. 452-bis c.p.). Introdotto dalla L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito nel codice penale l’intero Titolo VI-bis (“Dei delitti contro l’ambiente”), l’art. 452-quater c.p. ha risposto a un’esigenza segnalata dalla stessa Corte Costituzionale: prima della riforma, in assenza di una fattispecie specifica, la giurisprudenza era costretta a ricondurre le ipotesi di disastro ambientale alla figura, generica e concepita per altre finalità, del “disastro innominato” di cui all’art. 434 c.p., attraverso un’interpretazione estensiva della locuzione “altro disastro” che la dottrina aveva da tempo segnalato come problematica sul piano della tassatività penale.

Il principio sistematico che governa oggi la materia è quello della progressione di gravità tra le fattispecie del Titolo VI-bis: l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) punisce la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali; il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) punisce, con pena sensibilmente più severa, il salto qualitativo verso una compromissione che sia irreversibile, eliminabile solo con interventi eccezionali, o tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità per la sua estensione. La clausola di riserva con cui si apre l’art. 452-quater c.p. — “fuori dai casi previsti dall’articolo 434” — mantiene inoltre in vita, per i fatti commessi prima del 29 maggio 2015, l’applicabilità del più risalente disastro innominato, come ha confermato la giurisprudenza anche in tempi recenti.

Art. 452-quater c.p. — Disastro ambientale (testo vigente)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

2. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

  1. l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
  2. l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
  4. Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà (comma sostituito dall’art. 6-ter, comma 3, lett. c, D.L. 10 agosto 2023, n. 105, conv. con modif. dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137).

Inquadramento sistematico e terminologico

Le tre ipotesi alternative di disastro ambientale

Il comma 2 dell’art. 452-quater c.p. individua tre distinte ed alternative ipotesi che, singolarmente considerate, integrano il “disastro ambientale”: non è necessaria la compresenza di tutte e tre, essendo sufficiente che il fatto rientri anche in una sola di esse.

La prima ipotesi — l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema — richiede un giudizio prognostico sulla impossibilità, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, di un ripristino delle condizioni ambientali preesistenti. La seconda ipotesi — l’alterazione eliminabile solo con provvedimenti eccezionali — non richiede l’irreversibilità in senso stretto, ma la straordinarietà, in termini di costi e di complessità tecnica, degli interventi necessari al ripristino: un ecosistema teoricamente recuperabile, ma solo attraverso bonifiche di eccezionale onerosità, integra egualmente il disastro. La terza ipotesi — l’offesa alla pubblica incolumità — richiede che il fatto, per l’estensione della compromissione, per i suoi effetti lesivi o per il numero delle persone offese o esposte a pericolo, assuma una dimensione tale da porre a rischio, collettivamente, un numero indeterminato di persone: è questa la species di disastro ambientale più prossima, sul piano del bene giuridico protetto, al disastro innominato di cui all’art. 434 c.p., dal quale si differenzia per l’esplicito riferimento all’ambiente come tramite dell’offesa alla persona.

Il rapporto con l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) dopo la riforma del 2026

La distinzione tra inquinamento ambientale e disastro ambientale non è mai stata, sul piano applicativo, del tutto lineare: entrambe le fattispecie fanno riferimento a nozioni ampie e in parte sovrapponibili (“porzioni estese o significative” nell’art. 452-bis; “estensione della compromissione” nell’art. 452-quater), senza che il legislatore abbia individuato una soglia quantitativa netta di passaggio dall’una all’altra. La riforma recata dal D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 ha, per certi versi, accentuato questa contiguità: la nuova aggravante dell’art. 452-bis c.p. per il fatto commesso “in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli” o “quando l’inquinamento ha effetti durevoli” introduce, nell’ambito della fattispecie meno grave, elementi lessicalmente assai vicini a quelli che tradizionalmente qualificano il disastro. La dottrina più recente ha da subito segnalato questa criticità interpretativa, osservando che la distinzione tra le due fattispecie finisce per fondarsi non tanto su una scala quantitativa netta, quanto sulla diversa qualità e gravità dell’evento — un discrimine che, in assenza di parametri normativi più puntuali, è destinato a essere progressivamente definito dalla giurisprudenza.

La responsabilità degli enti: il nuovo tetto sanzionatorio

Il disastro ambientale costituisce, sin dall’introduzione dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (ad opera della stessa L. 68/2015), uno dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Il D.Lgs. 81/2026 ha innalzato il massimo edittale della sanzione pecuniaria applicabile all’ente per il disastro ambientale da 900 a 1.200 quote, e ha introdotto — con il nuovo comma 1-quater dell’art. 25-undecies — un meccanismo di aumento automatico di un terzo delle sanzioni pecuniarie quando il reato-presupposto sia stato commesso con le aggravanti di cui, tra gli altri, all’art. 452-quater, comma 3, c.p. Le imprese già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono tenute ad aggiornare la Parte Speciale dedicata ai reati ambientali per tenere conto di questo inasprimento.

Terminologia essenziale

  • Reato di evento a forma libera: il disastro ambientale non individua una specifica modalità di condotta (a differenza, ad esempio, dei reati a forma vincolata), potendo essere integrato da qualsiasi comportamento — commissivo od omissivo — che cagioni, in via causale, uno degli eventi tipizzati dal comma 2.
  • Clausola di riserva: la formula “fuori dai casi previsti dall’articolo 434”, che colloca il disastro ambientale in rapporto di sussidiarietà rispetto al più ampio disastro innominato, riservando quest’ultimo alle situazioni non specificamente disciplinate dalla norma successiva o ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore.
  • Ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.): circostanza attenuante applicabile a chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero, nei casi di disastro o di inquinamento colposi, provveda concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
  • Confisca (art. 452-undecies c.p.) e ripristino dello stato dei luoghi (art. 452-duodecies c.p.): misure che il giudice dispone, di regola obbligatoriamente, in caso di condanna per i delitti ambientali, e che pongono a carico del condannato i costi — spesso di gran lunga superiori alla pena pecuniaria irrogata — degli interventi di ripristino.
  • Azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.): lo strumento processual-civilistico, introdotto dalla riforma della class action (L. 12 aprile 2019, n. 31, in vigore dal 19 maggio 2021), che consente a più soggetti titolari di diritti individuali omogenei di richiedere al giudice civile l’inibizione di una condotta lesiva, anche mediante la disapplicazione, in via incidentale, di un provvedimento amministrativo autorizzativo ritenuto insufficiente a tutelare i diritti fatti valere.

La fattispecie: i casi più significativi

Il caso Eternit: il disastro ambientale prima della riforma del 2015

Il caso Eternit — relativo alla contaminazione da amianto prodotta dallo stabilimento di Casale Monferrato attivo sino al 1986, di cui si è già dato conto nell’articolo di questo piano editoriale dedicato ai Siti di Interesse Nazionale — resta il precedente più noto di applicazione, in assenza dell’allora inesistente art. 452-quater c.p., della figura del disastro innominato doloso permanente ex art. 434 c.p. La sentenza delle Sezioni Unite penali, n. 38343 del 19 settembre 2014, nell’annullare per intervenuta prescrizione la condanna pronunciata nei gradi di merito, ha chiarito che il disastro ambientale derivante dalla diffusione di fibre di amianto — cessata l’attività inquinante — non può essere qualificato come reato “permanente” ai fini del computo della prescrizione, il cui termine decorre dalla cessazione della condotta e non dal perdurare nel tempo degli effetti dannosi. È proprio l’inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio previgente, dimostrata da questa vicenda, ad aver sollecitato il legislatore del 2015 a introdurre una fattispecie autonoma e specificamente calibrata sull’offesa all’ambiente.

Il caso Ilva: il processo “Ambiente Svenduto”

Il procedimento penale relativo allo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, noto come “Ambiente Svenduto”, costituisce l’applicazione più imponente e sistematicamente più rilevante dell’art. 452-quater c.p. dalla sua introduzione. Con sentenza della Corte d’Assise di Taranto del 31 maggio 2021 (motivazioni depositate a distanza di diciotto mesi, in oltre 3.700 pagine), sono stati condannati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale doloso, avvelenamento di acque e sostanze alimentari, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro: Fabio Riva (22 anni), Nicola Riva (20 anni), l’ex Governatore della Regione Puglia Nichi Vendola (3 anni e mezzo), l’ex responsabile delle relazioni istituzionali Girolamo Archinà (21 anni e 6 mesi), l’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso (21 anni), oltre ad altri dirigenti e consulenti, per un totale di pene che ha superato complessivamente i 270 anni di reclusione; disposta altresì la confisca degli impianti dell’area a caldo, sequestrati sin dal 26 luglio 2012.

La vicenda processuale ha conosciuto, negli anni successivi, sviluppi di assoluto rilievo. Con decisione del 13 settembre 2024, la Corte d’Assise d’Appello di Taranto (sezione distaccata della Corte d’Appello di Lecce) ha annullato la sentenza di primo grado per un vizio di composizione soggettiva: tra le oltre mille parti civili costituite figuravano anche due ex giudici onorari già in servizio presso l’ufficio giudiziario tarantino nel periodo dei fatti contestati, situazione ritenuta incompatibile con la permanenza del processo nel medesimo circondario, in applicazione di un principio già affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 390 del 1991. Il procedimento è stato conseguentemente trasferito a Potenza: la Cassazione, investita dei ricorsi contro il trasferimento, li ha respinti, e il dibattimento è ricominciato integralmente da zero dinanzi al foro lucano nella primavera del 2025, con un esito che — alla data di redazione del presente contributo — non risulta ancora definito, e nel cui ambito risulta peraltro venuta meno, secondo le più recenti cronache giudiziarie, la possibilità di disporre la confisca per i reparti dell’area a caldo originariamente sequestrati.

Il fronte civile: la sospensione dell’area a caldo disposta nel 2026

Parallelamente al procedimento penale, un secondo fronte giudiziario — di natura civile — si è sviluppato con straordinaria intensità nei primi mesi del 2026, offrendo un caso di scuola sull’utilizzo dei nuovi strumenti di tutela collettiva in materia ambientale. Il Tribunale di Milano, investito in via pregiudiziale della questione, aveva sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea un rinvio pregiudiziale sull’interpretazione della Direttiva IED (2010/75/UE) in relazione alla continuazione dell’attività produttiva dello stabilimento ex Ilva. Con la sentenza della Grande Sezione, 25 giugno 2024, causa C-626/22, la Corte di Lussemburgo ha stabilito che l’esercizio di un impianto quale quello di Taranto deve essere sospeso qualora risulti dannoso per la salute umana e per l’ambiente, rimettendo al giudice nazionale la valutazione in concreto della pericolosità dell’impianto e dell’adeguatezza delle prescrizioni autorizzative vigenti.

Su questa base, un gruppo di undici cittadini di Taranto — tra cui un bambino malato — e l’associazione “Genitori Tarantini” hanno promosso, ai sensi dell’art. 840-sexiesdecies c.p.c., un’azione inibitoria collettiva dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione XV civile specializzata in materia di impresa. Con decreto del 25 febbraio 2026, il Tribunale ha disapplicato parzialmente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dal MASE nell’agosto 2025 (che autorizza la produzione a carbone per dodici anni, subordinandola a 472 prescrizioni ambientali), ritenendo che talune prescrizioni essenziali — il monitoraggio del PM10 e del PM2,5, il regime dei cd. “wind days”, l’installazione di serbatoi per sostanze pericolose, la temperatura minima di combustione delle torce per i gas di affinazione dell’acciaio, l’intercettazione completa delle emissioni diffuse nella fase di trasferimento del coke — non fossero accompagnate da termini certi di attuazione. Il Tribunale ha pertanto ordinato la sospensione dell’attività dell’area a caldo a decorrere dal 24 agosto 2026, salva la possibilità, per le società resistenti (Acciaierie d’Italia S.p.A., Acciaierie d’Italia Holding S.p.A. e Ilva S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria), di ottenere nel frattempo un’integrazione dell’autorizzazione con termini certi e cronoprogrammi vincolanti.

Le società hanno proposto reclamo, ma la Corte d’Appello di Milano, con pronuncia di fine luglio 2026, ha sostanzialmente confermato l’impianto della decisione, accogliendo in particolare le censure dei cittadini ricorrenti relative all’amianto e alle polveri sottili — ritenute “dirimenti” anche singolarmente considerate — e osservando come la stessa AIA 2025 avesse fatto venir meno una prescrizione di completa rimozione dell’amianto presente invece nell’autorizzazione precedente, in una situazione che vede l’incidenza del mesotelioma pleurico nella popolazione di Taranto e Statte attestarsi, secondo quanto riportato nel provvedimento, a un livello pari a circa quattro volte quello atteso. La Corte ha fissato in novanta giorni il termine per l’adeguamento, in difetto del quale dovranno avviarsi le procedure tecniche e amministrative per lo spegnimento dell’area a caldo.

Disastro ambientale ex Ilva: dal reato all’azione inibitoria collettiva (2015–2026)
’15
29 maggio 2015
Entra in vigore l’art. 452-quater c.p.
La L. 68/2015 introduce il Titolo VI-bis c.p. e tipizza per la prima volta il disastro ambientale come reato autonomo.
’21
31 maggio 2021
Corte d’Assise di Taranto: condanne per oltre 270 anni
Fabio Riva (22 anni), Nicola Riva (20 anni), Vendola (3 anni e mezzo) e altri condannati; disposta la confisca dell’area a caldo.
’24
13 settembre 2024
Annullamento in appello e trasferimento a Potenza
Vizio di composizione delle parti civili (due ex giudici onorari); il processo viene trasferito a Potenza.
’24
25 giugno 2024
CGUE, Grande Sezione, causa C-626/22
La Corte di Lussemburgo stabilisce che l’esercizio dell’impianto va sospeso se dannoso per salute e ambiente.
🇪🇺 Direttiva IED 2010/75/UE
’25
Marzo-aprile 2025
Il dibattimento ricomincia da zero a Potenza
16 persone fisiche e la società Ilva in a.s. restano imputate; caduta la possibilità di confisca dei reparti dell’area a caldo.
’26
25 febbraio 2026
Tribunale di Milano: azione inibitoria ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.
Su ricorso di 11 cittadini e dell’associazione “Genitori Tarantini”, disapplicata parzialmente l’AIA 2025 e ordinata la sospensione dell’area a caldo dal 24 agosto 2026.
’26
Fine luglio 2026
Corte d’Appello di Milano conferma: 90 giorni per adeguarsi
Accolte le censure su amianto (mesotelioma 4 volte l’atteso) e polveri sottili. In difetto, procedure di spegnimento dell’area a caldo.
⏳ Esito non ancora definitivo alla data del presente articolo
Fonte: Corte d’Assise di Taranto, 31 maggio 2021 · Corte d’Assise d’Appello di Taranto, 13 settembre 2024 · CGUE, Grande Sezione, 25 giugno 2024, C-626/22 · Tribunale di Milano, Sez. XV civ., decreto 25 febbraio 2026 · Corte d’Appello di Milano, luglio 2026.

Orientamenti giurisprudenziali

Le Sezioni Unite Eternit: la natura non permanente del disastro ambientale

La sentenza delle Sezioni Unite penali, n. 38343 del 19 settembre 2014, pur riferita a una fattispecie anteriore all’introduzione dell’art. 452-quater c.p., resta un precedente di riferimento imprescindibile: ha chiarito che il disastro ambientale, quale che sia la sua base normativa, non può essere qualificato come reato permanente ai fini del computo della prescrizione una volta cessata la condotta inquinante, anche quando i suoi effetti lesivi permangano nel tempo. Questa impostazione, per quanto tecnicamente ineccepibile sul piano della stretta legalità penale, ha evidenziato l’inadeguatezza del previgente sistema sanzionatorio di fronte a fenomeni di disastro di lunghissima durata, ed è stata tra le ragioni che hanno indotto il legislatore a introdurre, l’anno successivo, la fattispecie autonoma oggi vigente.

Il rapporto tra inquinamento e disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità

Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 15865 del 2017, la Corte di Cassazione ha precisato che il reato di inquinamento ambientale non richiede una tendenziale irreversibilità del danno, e che le condotte poste in essere successivamente al primo deterioramento non costituiscono un post factum non punibile, ma integrano atti di un’unica azione lesiva che sposta in avanti la cessazione della consumazione, sino a quando la compromissione diventi irreversibile o si producano le conseguenze tipiche del disastro ambientale: un chiarimento che disegna, sia pure in negativo, il confine dinamico tra le due fattispecie. Con la sentenza Cass. pen., Sez. III, n. 35108 del 15 maggio 2024, la Corte ha inoltre precisato che, ai fini della configurabilità del disastro ambientale anche nell’ipotesi di cui al comma 1, n. 3, dell’art. 452-quater c.p., è necessario che le conseguenze della condotta producano effetti sull’ambiente in genere o su una delle sue componenti, e non si esauriscano nella mera esposizione a pericolo della salute dei singoli senza un riscontro sulla matrice ambientale.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: da Cordella ai ricorsi successivi

Come già illustrato nell’articolo di questo piano editoriale dedicato ai Siti di Interesse Nazionale, la Corte EDU, Sez. I, 24 gennaio 2019, Cordella e altri c. Italia (ric. n. 54414/13), ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione in relazione alla situazione ambientale e sanitaria di Taranto. Tale accertamento è stato confermato e ribadito da una serie di successive pronunce della medesima Corte — Sez. I, 5 maggio 2022, Briganti e altri c. Italia (ric. n. 48828/19), Perelli e altri c. Italia (ric. n. 45242/17), Ardimento e altri c. Italia (ric. n. 4642/17) e A.A. e altri c. Italia (ric. n. 37277/16) — che hanno consolidato, sul piano internazionale, l’accertamento della persistente contaminazione del territorio tarantino, costituendo un antecedente logico e argomentativo ripetutamente richiamato nei successivi procedimenti interni, incluso il già citato rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

La Cassazione civile: le immissioni intollerabili e il danno da deprezzamento

Accanto al filone penale e a quello, più recente, dell’azione inibitoria collettiva, merita menzione la sentenza della Cassazione civile, n. 18810 del 2021, che — pronunciandosi sul diritto dei residenti tarantini a essere risarciti per le immissioni intollerabili provenienti dallo stabilimento — ha confermato la condanna di Ilva al risarcimento del danno patrimoniale in misura pari al 20% del valore degli immobili dei ricorrenti, affermando che alle esigenze della produzione non può essere opposto il sacrificio del diritto di proprietà e del diritto alla salute dei residenti, in piena coerenza con i principi già affermati dalle Sezioni Unite civili nella sentenza n. 2611/2017 in tema di bilanciamento tra attività produttiva e diritti fondamentali.

«L’esercizio di un impianto quale quello di cui trattasi nel procedimento principale deve essere sospeso qualora esso risulti dannoso, in modo significativo, per la salute umana o per l’ambiente, spettando al giudice nazionale la valutazione, alla luce degli elementi di fatto disponibili, della sussistenza in concreto di tale pericolo.»: Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza del 25 giugno 2024, causa C-626/22, Ilva e a.

Consigli operativi

1 · Costituirsi parte civile nel procedimento penale

Il singolo cittadino, il Comune e le associazioni ambientaliste riconosciute possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per disastro ambientale, ottenendo così accesso agli atti di indagine e la possibilità di richiedere, in caso di condanna, il risarcimento del danno nell’ambito del medesimo processo. È opportuno verificare tempestivamente, tramite il proprio difensore, i termini e le modalità di costituzione previsti dal codice di procedura penale, che decorrono dalla fissazione dell’udienza preliminare o dal decreto che dispone il giudizio.

2 · Valutare l’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c.

Come dimostra il caso Ilva, l’azione inibitoria collettiva costituisce oggi lo strumento più incisivo per ottenere, in tempi relativamente rapidi rispetto ai tempi del processo penale, la sospensione di un’attività industriale pericolosa per la salute, anche attraverso la disapplicazione incidentale di un’autorizzazione amministrativa ritenuta insufficiente. L’azione richiede il coordinamento di più soggetti titolari di diritti individuali omogenei (tipicamente organizzati in comitati o associazioni) e il supporto di una consulenza tecnica ambientale e sanitaria di elevato livello, indispensabile per dimostrare, secondo gli standard richiesti dalla giurisprudenza europea e nazionale, l’esistenza di un pericolo significativo per la salute.

3 · Documentare l’evoluzione delle autorizzazioni amministrative nel tempo

Come emerso nel caso dell’AIA 2025 relativa allo stabilimento ex Ilva — dove la Corte d’Appello di Milano ha valorizzato la circostanza che una prescrizione di rimozione dell’amianto presente nell’autorizzazione precedente fosse scomparsa dal provvedimento più recente — è essenziale conservare e confrontare le successive versioni delle autorizzazioni ambientali rilasciate nel tempo al medesimo impianto: un arretramento delle prescrizioni di tutela rispetto al passato costituisce un elemento di prova di particolare efficacia nelle azioni, penali o civili, volte a contestarne l’adeguatezza.

4 · Segnalare la situazione alla Commissione europea

Ove si ritenga che le autorità nazionali non stiano dando adeguata attuazione alla Direttiva IED 2010/75/UE o ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-626/22, è possibile presentare un reclamo alla Commissione europea attraverso il portale CHAP (Complaint Handling), che può condurre all’avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione.

5 · Agire per il risarcimento individuale del danno alla salute

Parallelamente agli strumenti collettivi, resta sempre disponibile per il singolo cittadino l’azione risarcitoria individuale per il danno alla salute e per il danno da deprezzamento immobiliare, secondo i criteri e gli oneri probatori già illustrati nell’articolo di questo piano editoriale dedicato alla prova del nesso causale tra emissioni industriali e malattia: anche in questo ambito, il criterio civilistico del “più probabile che non” resta il parametro di riferimento, distinto e più favorevole rispetto allo standard penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

6 · Monitorare i termini di prescrizione del reato

Il disastro ambientale, punito con la reclusione da cinque a quindici anni, ha un termine di prescrizione ordinario particolarmente lungo (venti anni, ai sensi dell’art. 157 c.p.), ma la vicenda Eternit dimostra come anche termini di questa ampiezza possano rivelarsi insufficienti in presenza di condotte risalenti nel tempo e di processi di eccezionale complessità istruttoria: è pertanto essenziale che la denuncia e la costituzione di parte civile intervengano quanto prima possibile rispetto alla scoperta del fatto, per massimizzare il tempo utile all’accertamento giudiziale.

Considerazioni conclusive

A oltre un decennio dalla sua introduzione, l’art. 452-quater c.p. ha trovato nella vicenda Ilva la propria applicazione più imponente e, al tempo stesso, la dimostrazione più evidente dei limiti strutturali del solo strumento penale di fronte a fenomeni di disastro ambientale di eccezionale complessità: un processo che, dopo tredici anni dall’apertura delle indagini, prosegue oggi da capo dinanzi a un foro diverso da quello di origine, senza che sia ancora intervenuta una pronuncia definitiva sul merito delle responsabilità individuali.

È significativo che, in questo lungo intervallo, sia stato il fronte civile — attraverso lo strumento, relativamente nuovo nell’ordinamento italiano, dell’azione inibitoria collettiva — a produrre l’effetto più immediato e tangibile per la tutela della salute delle comunità colpite: la prospettiva, per la prima volta dotata di una data certa, della sospensione dell’attività dell’area a caldo dello stabilimento tarantino. Si tratta di uno sviluppo che testimonia come la tutela delle comunità esposte a un disastro ambientale non passi più soltanto per l’accertamento — necessariamente lento e rigoroso — della responsabilità penale individuale, ma possa oggi avvalersi di strumenti civilistici capaci di incidere, con maggiore tempestività, sulla persistenza stessa del rischio. Per il cittadino, il Comune e l’associazione che si trovino a fronteggiare una situazione di analoga gravità, la lezione che se ne trae è che la strategia di tutela più efficace è, con ogni probabilità, quella che sappia coordinare entrambi i fronti — penale e civile — senza affidarsi in via esclusiva a nessuno dei due.

Categorie
Articoli recenti