L’intreccio tra diritto del sovraindebitamento e diritto di famiglia è un’area in rapida evoluzione, alimentata da due fenomeni paralleli: l’espansione applicativa del CCII — che ha introdotto la procedura familiare (art. 66 CCII) e ha precisato il regime dei debiti esclusi dall’esdebitazione — e la profonda riforma del diritto di famiglia operata dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), che ha introdotto il rito unificato per i procedimenti di separazione e divorzio. Sul versante dell’assegno divorzile, la Cassazione nel 2026 ha continuato a consolidare l’impostazione perequativo-compensativa: si segnalano la Cass. civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2026, n. 18562 — che richiede un rigoroso accertamento della riconducibilità dello squilibrio reddituale al sacrificio del coniuge debole — e la Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22944 — che conferma il riconoscimento dell’assegno in presenza di assenza di risorse economiche stabili del coniuge avente diritto. Queste pronunce rafforzano ulteriormente la qualificazione del credito alimentare e di mantenimento come credito escluso dall’esdebitazione nel sovraindebitamento (art. 69 CCII). Sul versante dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla procedura concorsuale, il quadro giurisprudenziale formatosi con la Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387 (Pres. Vivaldi, Rel. Porreca) rimane il riferimento di legittimità principale, in attesa di un intervento più diretto sulle procedure di sovraindebitamento. Non risultano, alla data del 18 luglio 2026, pronunce delle Sezioni Unite specificamente dedicate all’intersezione tra sovraindebitamento e separazione coniugale.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
Il sistema dei debiti esclusi dall’esdebitazione: l’art. 69 CCII
Il punto di partenza normativo è l’art. 69 CCII, che — nell’indicare le condizioni soggettive ostative all’accesso alla procedura del piano del consumatore — elenca anche, per rinvio all’art. 280 CCII, le categorie di debiti che sono escluse dall’effetto esdebitatorio al termine della procedura. L’art. 280, comma 1, lett. c), CCII stabilisce che l’esdebitazione non produce effetti sui debiti derivanti da obblighi alimentari e di mantenimento verso il coniuge, i figli o i soggetti equiparati.
Questa esclusione — coerente con il principio costituzionale di tutela della famiglia e dei soggetti deboli — ha conseguenze pratiche di primaria importanza: il debitore sovraindebitato che ha accumulato arretrati di assegno di mantenimento non può liberarsene attraverso la procedura di sovraindebitamento. Quei debiti sopravvivono all’esdebitazione e restano pienamente esigibili nei confronti del debitore, anche dopo la chiusura della procedura e il riconoscimento del beneficio liberatorio.
Le norme familiari di riferimento sono:
- Art. 337-sexies c.c. (introdotto dalla L. 54/2006, che ha trasferito il contenuto dell’abrogato art. 155-quater c.c.): disciplina l’assegnazione della casa familiare in sede di separazione e divorzio;
- Art. 156 c.c.: assegno di mantenimento nella separazione legale;
- Art. 5, L. 1° dicembre 1970, n. 898 (Legge sul divorzio): assegno divorzile;
- Artt. 316-bis e 337-ter c.c.: mantenimento dei figli;
- Art. 167 c.c. e ss.: fondo patrimoniale.
La Riforma Cartabia e il rito unificato della famiglia
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) ha profondamente modificato il processo di famiglia, introducendo il rito unificato per i procedimenti relativi alle persone, ai minori e alle famiglie. Questo rito unifica — presso il Tribunale ordinario — le competenze già frammentate tra Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e Giudice tutelare, con piena operatività a partire dal 28 febbraio 2023.
L’impatto della riforma sul sovraindebitamento è duplice. Da un lato, il rito unificato semplifica il panorama giudiziario per il debitore separato, che ora ha un unico interlocutore per le questioni familiari. Dall’altro, l’unificazione crea nuovi potenziali conflitti di competenza con il Tribunale che gestisce la procedura di sovraindebitamento, poiché entrambi i procedimenti possono concernere gli stessi beni (la casa familiare) o le stesse questioni economiche (la capacità contributiva del debitore).
ANALISI DELLA FATTISPECIE
L’assegno di mantenimento nel sovraindebitamento: un credito che non si cancella
Il credito alimentare e di mantenimento — arretrati di assegno di separazione, arretrati di assegno divorzile, contributo al mantenimento dei figli — gode di una doppia protezione nel sistema del CCII:
Prima protezione: la prededuzione. I crediti alimentari godono del privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 3, c.c., che li pone in una posizione preferenziale rispetto ai crediti chirografari nella distribuzione dell’attivo nelle procedure liquidatorie.
Seconda protezione: l’esclusione dall’esdebitazione. I debiti da obblighi alimentari e di mantenimento sono esclusi dall’esdebitazione (art. 280, comma 1, lett. c), CCII): anche dopo la chiusura della procedura e il riconoscimento del beneficio liberatorio, il debitore rimane obbligato al pagamento di questi debiti. Il coniuge o il figlio creditore del mantenimento conserva intatte le proprie ragioni creditorie e può agire esecutivamente nei confronti del debitore-esdebitato per i debiti alimentari arretrati.
Questa esclusione è coerente con la logica del sistema: l’esdebitazione è concepita per dare una seconda chance al debitore meritevole, ma non può diventare uno strumento per liberarsi degli obblighi verso i soggetti più deboli della famiglia, che sono già penalizzati dalla crisi coniugale.
Cosa significa in concreto per il debitore in difficoltà: gli arretrati di mantenimento devono essere inclusi nell’elenco dei creditori nella procedura di sovraindebitamento, e il coniuge/figlio creditore partecipa al concorso con il suo grado privilegiato. Ma la quota che non viene soddisfatta nell’ambito della procedura — la parte che “rimane fuori” — non viene cancellata dall’esdebitazione: resta esigibile a tempo indeterminato.
L’assegno corrente durante la procedura: obbligazione periodica che prosegue
Diverso è il trattamento dell’assegno corrente durante la procedura — le rate di mantenimento che maturano dopo l’apertura della procedura stessa. Questi crediti non sono crediti concorsuali (perché nascono dopo l’apertura del concorso) ma crediti successivi, che non partecipano al riparto dell’attivo e devono essere pagati periodicamente dal debitore con il reddito che residua dopo la destinazione alla massa liquidatoria. Il giudice delegato, nella liquidazione controllata, determina l’importo da destinare alle spese di mantenimento del debitore e della sua famiglia (art. 268, comma 4, lett. b), CCII), e in questa determinazione deve tenersi conto degli obblighi di mantenimento verso il coniuge separato e i figli.
La casa familiare assegnata e la procedura di sovraindebitamento
Il tema dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio, e del suo destino quando uno dei coniugi accede a una procedura di sovraindebitamento, è uno dei più complessi e praticamente rilevanti dell’intera materia.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, emesso dal giudice in sede di separazione o divorzio ai sensi dell’art. 337-sexies c.c., attribuisce al coniuge assegnatario un diritto personale di godimento sull’immobile, che è opponibile ai terzi — e quindi anche ai creditori e alla procedura concorsuale — solo se sia stato trascritto nei registri immobiliari.
La questione si declina diversamente a seconda di quale dei due coniugi accede alla procedura:
Caso A — Il coniuge proprietario (o comproprietario) dell’immobile accede alla procedura. L’immobile che costituisce la casa familiare assegnata all’altro coniuge entra nella massa attiva della procedura. Il liquidatore prende in consegna il bene, ma deve rispettare il diritto dell’assegnatario:
- Se il provvedimento di assegnazione è stato trascritto prima del pignoramento (o prima dell’apertura della procedura): il diritto dell’assegnatario è opponibile alla procedura e all’eventuale acquirente in sede di liquidazione;
- Se il provvedimento non è stato trascritto o è stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca o il pignoramento: il diritto dell’assegnatario non è opponibile al creditore ipotecario né all’acquirente, e la vendita del bene può avvenire, con conseguente obbligo di liberazione dell’immobile da parte del coniuge assegnatario.
Caso B — Il coniuge assegnatario della casa (ma non proprietario) accede alla procedura. In questo caso l’immobile non fa parte del patrimonio del debitore e non entra nella massa attiva della procedura. Il diritto personale di godimento del coniuge assegnatario non è un bene pignorabile, perché non è un diritto reale.
Il fondo patrimoniale e il sovraindebitamento
Il fondo patrimoniale (artt. 167 ss. c.c.) è un istituto attraverso il quale i coniugi possono destinare determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni vincolati in fondo patrimoniale non possono, in linea di principio, essere aggrediti dai creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia.
Il CCII ha preso esplicita posizione sul punto: l’art. 269, comma 4, lett. a), CCII esclude dalla liquidazione controllata l’immobile adibito ad abitazione principale del debitore, se inserito in un fondo patrimoniale regolarmente costituito, nei limiti e con le condizioni previsti dalla disciplina civilistica. Questa esclusione opera tuttavia con un limite: i creditori possono dimostrare che il debito per cui agiscono fu contratto per scopi inerenti ai bisogni della famiglia, nel qual caso il bene in fondo patrimoniale può essere aggredito anche nell’ambito della procedura.
I debiti cointestati: trattamento nella procedura familiare e nelle procedure separate
I debiti contratti congiuntamente dai coniugi durante il matrimonio — il mutuo ipotecario cointestato, il fido bancario cointestato, le fideiussioni reciproche — seguono il regime generale della solidarietà passiva: ciascun coniuge risponde per l’intero verso il creditore.
Quando i coniugi accedono separatamente alle procedure di sovraindebitamento, il debito comune viene inserito nel passivo di ciascuna procedura per il suo intero importo. Il creditore partecipa a entrambe le procedure e viene soddisfatto (nel concorso con gli altri creditori) su ciascuna massa attiva. L’eventuale esdebitazione di uno dei coniugi per la propria quota del debito non ha effetto sulla responsabilità dell’altro: il creditore conserva intatta l’azione verso il coniuge non esdebitato o verso il quale l’esdebitazione non si sia estesa a quel credito.
Se i coniugi (ancora legalmente coniugati, anche se separati di fatto) accedono alla procedura familiare ex art. 66 CCII — istituto analizzato nel dettaglio nell’articolo #04 di questo piano editoriale — i debiti comuni vengono inclusi nel passivo di entrambi, ma le masse attive rimangono separate. La procedura familiare non consolida i patrimoni: la soddisfazione del creditore comune dipende dalla somma di quanto riceve da ciascuna delle due masse.
⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
La funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile e il sovraindebitamento: Cass. civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2026, n. 18562
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza dell’8 giugno 2026, n. 18562, ha precisato che l’assegno di divorzio con funzione perequativo-compensativa presuppone un rigoroso accertamento della riconducibilità dello squilibrio reddituale e patrimoniale delle parti al sacrificio del coniuge debole in favore delle esigenze familiari.
Questa pronuncia — pur non riguardando direttamente il sovraindebitamento — ha rilievo indiretto significativo per la nostra materia: rafforza la qualificazione del credito da assegno divorzile come credito a carattere alimentare-compensativo, dotato di una protezione rafforzata che lo rende non suscettibile di esdebitazione nel sovraindebitamento del coniuge obbligato. Il debitore sovraindebitato che versa un assegno divorzile non può sperare di liberarsene attraverso la procedura: il beneficio liberatorio non si estende a questo tipo di credito.
La conferma del riconoscimento dell’assegno per assenza di risorse stabili: Cass. civ., Sez. I, ord. 8 luglio 2026, n. 22944
La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con ordinanza dell’8 luglio 2026, n. 22944, ha affermato che l’assenza di risorse economiche stabili in capo alla moglie giustifica il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Sul piano sistematico, questa pronuncia è rilevante perché chiarisce che la valutazione della capacità contributiva del coniuge obbligato — che può essere significativamente ridotta in caso di sovraindebitamento — non elimina il diritto dell’altro coniuge all’assegno, ma può incidere sulla sua quantificazione. Il giudice di famiglia, nel modificare l’assegno in corso di separazione o divorzio a seguito di sopravvenuto sovraindebitamento del coniuge obbligato, dovrà tenere conto dell’effettiva situazione economica di quest’ultimo, inclusa l’incidenza della procedura concorsuale sul suo reddito disponibile.
L’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa: Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387
Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387 (Pres. Vivaldi, Rel. Porreca) ha precisato che l’assegnazione della casa familiare disposta in sede di separazione personale o di divorzio ai sensi dell’abrogato art. 155-quater c.c. (oggi art. 337-sexies c.c.) è opponibile ai terzi solo se e in quanto sia stata trascritta prima dell’atto in forza del quale vengono fatti valere da terzi altri diritti sul bene, sicché l’ordine di liberazione pronunciato dal giudice dell’esecuzione nell’ambito di una procedura esecutiva promossa in virtù di pignoramento ritualmente trascritto deve considerarsi opponibile al coniuge che non abbia provveduto alla trascrizione dell’ordinanza presidenziale che ha disposto l’assegnazione.
Il principio affermato dalla Cassazione ha implicazioni dirette per le procedure di sovraindebitamento: il provvedimento di assegnazione della casa familiare, se non trascritto, non è opponibile al liquidatore né ai creditori della procedura, con conseguente rischio per il coniuge assegnatario di essere esposto alla vendita dell’immobile nell’ambito della liquidazione. La trascrizione del provvedimento di assegnazione è dunque un adempimento urgente e non rinviabile per il coniuge assegnatario che voglia tutelare la propria posizione.
Il provvedimento di assegnazione nella liquidazione del patrimonio: orientamento giurisprudenziale di merito
Il tema dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione nelle procedure di sovraindebitamento è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito in modo non sempre uniforme. Un orientamento — che fa leva sulla concorsualità della procedura — ritiene che l’assegnazione anteriore all’ammissione alla procedura di liquidazione dei beni non sia idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale, poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, e che pertanto il vincolo di assegnazione sia un vincolo che inerisce un bene futuro del debitore che rientra tra i beni attribuiti alla massa, da ripartirsi secondo le regole del concorso.
Questa impostazione — applicata nelle procedure di sovraindebitamento — porta alla conclusione che il liquidatore può includere nella massa attiva i crediti assegnati al debitore prima dell’apertura della procedura, anche se il terzo debitore non ha ancora pagato. La posizione è controversa e merita attenzione specifica in ogni caso concreto.
Il Tribunale di Forlì sulla procedura familiare per i separati legali: 19 gennaio 2024
Come già rilevato nell’articolo #04 di questo piano editoriale, il Tribunale di Forlì, 19 gennaio 2024, ha ritenuto non ostativa alla procedura familiare ex art. 66 CCII la condizione di coniugi non conviventi in quanto separati legalmente. La separazione legale non scioglie il vincolo matrimoniale e non interrompe la qualità di “coniuge” ai fini dell’art. 66 CCII. Pertanto, i coniugi separati — anche se non conviventi — possono accedere alla procedura familiare di sovraindebitamento se il loro sovraindebitamento ha un’origine comune.
Diversamente, come chiarito dalla giurisprudenza prevalente, i coniugi divorziati non possono accedere alla procedura familiare, in quanto lo scioglimento del vincolo matrimoniale fa venir meno il presupposto soggettivo.
Il Tribunale di Nola sull’apertura della liquidazione controllata e la determinazione del mantenimento: Sent. n. 100/2025 del 4 agosto 2025
Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 100 del 4 agosto 2025, nel disporre l’apertura di una procedura di liquidazione controllata, ha precisato che la determinazione dell’importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce ostacolo all’apertura della procedura.
Questa pronuncia conferma un principio di equilibrio: il debitore che ha obblighi familiari di mantenimento non è automaticamente escluso dall’accesso alla liquidazione controllata per il solo fatto di dover destinare parte del proprio reddito al coniuge o ai figli. Il giudice terrà conto degli obblighi familiari nella determinazione della quota di reddito da destinare alla massa liquidatoria (art. 268, comma 4, lett. b), CCII), assicurando che il debitore conservi un reddito sufficiente a far fronte sia alle esigenze di vita proprie che a quelle familiari.
L’ordinanza n. 6533/2026 della Cassazione sulle indagini fiscali nei procedimenti di famiglia
Con l’ordinanza n. 6533 del 2026, la Corte di Cassazione ha segnato un punto di svolta per la trasparenza nei processi di famiglia. La pronuncia ha chiarificato le modalità con cui le indagini patrimoniali possono essere condotte nei procedimenti di separazione e divorzio, con riflessi indiretti sul sovraindebitamento: il debitore che si trova contemporaneamente in un procedimento di separazione e in una procedura di sovraindebitamento dovrà essere consapevole che la trasparenza patrimoniale — imposta sia dalla procedura concorsuale che dal giudice di famiglia — è un obbligo non derogabile, e che le informazioni rese in una sede sono acquisibili nell’altra.
La ripetibilità delle somme di assegno versate: Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1999/2026
Con ordinanza numero 1999 del 26 gennaio 2026, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso promosso da una signora a seguito del provvedimento della Corte d’Appello di Bologna con cui, riformando la sentenza di primo grado, non le era stato riconosciuto il diritto all’assegno divorzile e conseguentemente era stata condannata alla restituzione delle somme percepite a tale titolo.
Questa pronuncia apre uno scenario rilevante nel contesto del sovraindebitamento: se il coniuge obbligato ha versato somme a titolo di assegno e queste vengono successivamente revocate o ridotte dalla decisione definitiva, sorge un credito restitutorio. Tale credito restitutorio — che non ha natura alimentare ma di indebito arricchimento — potrebbe essere incluso nel passivo della procedura di sovraindebitamento del coniuge che aveva ricevuto le somme.
Quadro sinottico delle pronunce
| Organo | Data / n. | Oggetto | Principio | Rilevanza per il sovraindebitamento |
| Cass. civ., Sez. I | 08.07.2026, n. 22944 | Assegno divorzile e assenza di risorse stabili | Il coniuge debole ha diritto all’assegno anche in assenza di risorse stabili | L’assegno divorzile è credito non esdebitabile |
| Cass. civ., Sez. I | 08.06.2026, n. 18562 | Assegno divorzile perequativo-compensativo | Rigoroso accertamento del nesso tra sacrificio del coniuge debole e squilibrio reddituale | Qualificazione rafforzata del credito mantenimento come non esdebitabile |
| Cass. civ., Sez. I | ord. n. 6533/2026 | Indagini fiscali nei procedimenti familiari | Trasparenza patrimoniale obbligatoria nei procedimenti di famiglia | Obbligo di trasparenza bidirezionale sovraindebitamento / famiglia |
| Cass. civ., Sez. I | ord. n. 1999/2026 | Ripetibilità somme assegno divorzile revocato | Il coniuge condannato alla restituzione delle somme ha un credito restitutorio | Il credito restitutorio può rientrare nel passivo della procedura dell’ex coniuge |
| Cass. civ., Sez. III | 15.04.2022, n. 12387 (Pres. Vivaldi, Rel. Porreca) | Opponibilità assegnazione casa familiare | Opponibile solo se trascritta prima dell’ipoteca o del pignoramento | Il coniuge assegnatario che non trascrive il provvedimento rischia di perdere la casa nella procedura |
| Trib. Nola | Sent. n. 100 del 04.08.2025 | Mantenimento e apertura liquidazione controllata | La determinazione del mantenimento non osta all’apertura della procedura | Il debitore con obblighi familiari può accedere alla liquidazione controllata |
| Trib. Forlì | 19.01.2024 | Procedura familiare per coniugi separati legali | La separazione legale non osta alla procedura familiare | I coniugi separati (non divorziati) possono accedere insieme alla procedura familiare |
PROFILI OPERATIVI
La strategia del debitore separato che accede alla procedura di sovraindebitamento
Il debitore che si trova contemporaneamente a dover gestire una separazione o un divorzio e una situazione di sovraindebitamento deve affrontare una complessità processuale significativa. La prima operazione — fondamentale — è la mappatura separata delle due categorie di debiti: i debiti “di famiglia” (arretrati di mantenimento verso il coniuge e i figli, spese della procedura di separazione, debiti da accordi patrimoniali) e i debiti “comuni” (mutui, fidi, prestiti personali, debiti tributari).
I debiti di famiglia devono essere inclusi nell’elenco dei creditori della procedura di sovraindebitamento, ma il debitore deve essere consapevole che — a differenza degli altri debiti — questi sopravvivono all’esdebitazione. Non c’è una convenienza strategica nell’includerli o nell’escluderli dalla procedura: l’obbligo di completezza nella disclosure alla procedura li rende comunque un elemento del quadro complessivo.
Come coordinare il procedimento di separazione con la procedura di sovraindebitamento
I due procedimenti si svolgono davanti a giudici diversi — il Tribunale della famiglia (rito unificato della riforma Cartabia) e il Tribunale concorsuale (giudice della procedura di sovraindebitamento) — che non comunicano automaticamente tra loro. Il debitore deve provvedere autonomamente a informare entrambi i giudici della situazione complessiva.
Al giudice di famiglia: informare che è in corso una procedura di sovraindebitamento, che il patrimonio del debitore è sotto la gestione del liquidatore (nella liquidazione controllata) o che è vincolato al piano (nel piano del consumatore o nel concordato minore). Questo è rilevante per la determinazione dell’assegno di mantenimento corrente: il giudice di famiglia può ridurre temporaneamente l’assegno tenendo conto della ridotta capacità contributiva determinata dalla procedura.
Al giudice concorsuale (e al gestore della crisi): informare dell’esistenza del procedimento di separazione, degli obblighi di mantenimento in corso, degli eventuali arretrati, e del regime patrimoniale del matrimonio (comunione o separazione dei beni), che incide sulla composizione della massa attiva.
Il regime patrimoniale del matrimonio e la massa attiva della procedura
Il regime patrimoniale del matrimonio — comunione legale dei beni o separazione dei beni — ha un impatto diretto sulla composizione della massa attiva della procedura di sovraindebitamento.
In regime di comunione legale: i beni acquistati durante il matrimonio appartengono in comunione ai coniugi. Se uno solo dei coniugi accede alla procedura, la sua quota di partecipazione alla comunione (la metà) è la sola che entra nella massa attiva. La procedura non può aggredire la quota dell’altro coniuge. Questa regola vale anche nella liquidazione controllata.
In regime di separazione dei beni: ciascun coniuge è titolare esclusivo dei propri beni, e la procedura del coniuge debitore riguarda solo i beni di sua esclusiva proprietà, senza influenzare il patrimonio del coniuge non debitore.
CONSIGLI OPERATIVI PER IL CASO CONCRETO
- Includere obbligatoriamente nell’elenco dei creditori della procedura di sovraindebitamento anche gli arretrati di mantenimento verso il coniuge e i figli: sono crediti privilegiati ex art. 2751-bis c.c. e devono essere trattati come tali. Non includerli compromette la completezza della documentazione e può influire negativamente sulla valutazione della meritevolezza.
- Ricordare che gli arretrati di mantenimento non vengono cancellati dall’esdebitazione (art. 280, comma 1, lett. c), CCII): anche dopo la chiusura della procedura, il coniuge o il figlio creditore del mantenimento conserva intatte le proprie ragioni creditorie. Non pianificare la procedura nella speranza di liberarsi di questi debiti.
- Se si è il coniuge assegnatario della casa familiare: trascrivere immediatamente il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari. La trascrizione è l’unico atto che rende opponibile il diritto di godimento dell’assegnatario ai creditori dell’altro coniuge e alla procedura concorsuale. Senza trascrizione, il provvedimento di assegnazione non è opponibile (Cass. civ., Sez. III, 15 aprile 2022, n. 12387, Pres. Vivaldi, Rel. Porreca).
- Se si è il coniuge proprietario dell’immobile che accede alla procedura e la casa è stata assegnata all’altro coniuge: verificare immediatamente se il provvedimento è stato trascritto e in quale data rispetto alla trascrizione dell’ipoteca. Se il provvedimento è stato trascritto prima dell’ipoteca, il diritto dell’assegnatario è opponibile alla procedura; se l’ipoteca è anteriore, il creditore ipotecario ha la precedenza.
- Informare tempestivamente il giudice di famiglia dell’apertura della procedura di sovraindebitamento: il tribunale della famiglia può adeguare l’importo dell’assegno di mantenimento corrente alla ridotta capacità contributiva determinata dalla procedura, evitando l’accumulo di ulteriori arretrati durante la procedura stessa.
- Verificare il regime patrimoniale del matrimonio (comunione o separazione dei beni) prima di impostare la procedura: in comunione legale, solo la quota del debitore (la metà) entra nella massa attiva; il patrimonio dell’altro coniuge è intangibile.
- Se il sovraindebitamento è stato causato da eventi connessi alla separazione (spese legali della separazione, accordi patrimoniali onerosi, perdita del secondo reddito familiare): documentare queste circostanze nella relazione dell’OCC come cause del sovraindebitamento, poiché sono rilevanti ai fini della valutazione della meritevolezza.
- Se i coniugi sono separati ma non ancora divorziati e il sovraindebitamento ha un’origine comune: valutare l’accesso alla procedura familiare ex art. 66 CCII, che consente di nominare un unico gestore della crisi e di affrontare unitariamente la crisi, con significativi vantaggi in termini di costi e di coordinamento (Trib. Forlì, 19.01.2024).
- Non dimenticare il fondo patrimoniale: se esistono beni vincolati in fondo patrimoniale e i debiti per cui si chiede la procedura sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, quei beni restano protetti. Ma se i debiti riguardano i bisogni della famiglia, il fondo non costituisce uno scudo assoluto.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sovrapposizione tra crisi coniugale e crisi finanziaria è una delle situazioni più frequenti e più delicate che il diritto del sovraindebitamento è chiamato ad affrontare. Il Codice della Crisi ha fornito alcune risposte chiare: i crediti alimentari e di mantenimento non si cancellano con l’esdebitazione; il fondo patrimoniale offre una protezione condizionata; la procedura familiare è accessibile ai coniugi separati ma non ai divorziati.
Rimangono però aree di incertezza significative: il regime dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare alla procedura concorsuale non è ancora stabilizzato da pronunce di legittimità specificamente dedicate al sovraindebitamento; il coordinamento tra il rito unificato della famiglia (riforma Cartabia) e il procedimento concorsuale non è ancora disciplinato in modo organico; la determinazione della quota di reddito da destinare alla massa liquidatoria in presenza di obblighi familiari rilevanti lascia ampia discrezionalità al giudice, con esiti non sempre prevedibili.
Per il debitore che si trova in questa situazione, la chiave è la consapevolezza: capire che le due procedure — quella familiare e quella concorsuale — non possono essere gestite in modo separato e sequenziale, ma devono essere pianificate in modo integrato, con il supporto di professionisti capaci di navigare entrambi i sistemi. La casa familiare, il mantenimento dei figli, il regime patrimoniale del matrimonio, gli accordi di separazione: ogni elemento di questa architettura interagisce con la procedura di sovraindebitamento in modo che solo una valutazione complessiva può comprendere pienamente.