Effetti immediati, termini per il piano, proroga e rischio di liquidazione giudiziale dopo il Correttivo-ter: ciò che il debitore in buona fede deve sapere
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
La domanda prenotativa – detta anche «con riserva» o, nel linguaggio di prassi, «in bianco» – è il ricorso con cui l’imprenditore in crisi chiede di accedere a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di depositare in un secondo momento proposta, piano e accordi. Disciplinata dall’art. 44 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), consente di ottenere dal tribunale un termine – di norma da trenta a sessanta giorni – per costruire con calma la soluzione, sotto la vigilanza di un commissario giudiziale.
È uno strumento prezioso ma ambivalente. Da un lato offre tempo, la possibilità di chiedere misure protettive e la libertà di scegliere lo strumento più adatto tra concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Dall’altro impone obblighi informativi mensili, il versamento delle spese e termini rigorosi: se il termine scade invano o viene revocato, il tribunale può aprire la liquidazione giudiziale, la procedura con cui il patrimonio dell’impresa insolvente è liquidato a vantaggio dei creditori.
Il Correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136) ha reso la fase di riserva «aspecifica» rispetto allo strumento prescelto, e la giurisprudenza del 2026 ne traccia i confini: rigore dei termini, progetto concreto per la proroga, divieto di reiterazioni abusive. Il contributo ripercorre disciplina, effetti, rischi e scelte difensive, con indicazioni pratiche per il debitore in buona fede.
§2 — INQUADRAMENTO NORMATIVO
Dalla riserva della legge fallimentare al Codice della crisi
La domanda con riserva nasce con la riforma del 2012 (art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. legge fallimentare), per consentire di elaborare il piano senza il rischio di azioni esecutive dei creditori. Poiché lo strumento si prestava a un uso meramente dilatorio, dal 2015 il legislatore ne ha progressivamente irrigidito la disciplina [§2]. Il Codice della crisi ne ha raccolto l’eredità nell’art. 44 CCII, sostituito dal Correttivo-bis (D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83) e modificato dal Correttivo-ter (art. 12, comma 2, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha ritoccato le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 44 CCII e ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 44 CCII [§3].
Che cosa prevede oggi la norma
Il debitore può presentare la domanda dell’art. 40 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII, riservandosi di presentare proposta, piano e accordi. Con decreto il tribunale, ai sensi dell’art. 44, comma 1, CCII (come modificato dal Correttivo-ter):
- fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, che decorre dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, CCII ed è prorogabile fino a ulteriori sessanta giorni in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi (art. 44, comma 1, lett. a), CCII);
- nomina un commissario giudiziale, che riferisce su ogni atto di frode non dichiarato e su ogni condotta pregiudizievole (art. 44, comma 1, lett. b), CCII);
- impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, e il deposito di una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, iscritta nel registro delle imprese (art. 44, comma 1, lett. c), CCII);
- ordina il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura (art. 44, comma 1, lett. d), CCII).
Entro il termine il debitore deposita la proposta di concordato con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione richiesta, oppure chiede l’omologazione degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII). I termini delle lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale (art. 44, comma 3, CCII).
Una fase neutra rispetto allo strumento prescelto
I commi 1-bis e 1-quater dell’art. 44 CCII hanno dotato la riserva di aspecificità: dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (art. 44, comma 1-bis, CCII), senza che si applichi, in questa fase, la disciplina propria del concordato o degli altri strumenti [§4]. Se però il debitore deposita un progetto di regolazione della crisi redatto secondo le norme dello strumento che intende utilizzare, può chiedere di giovarsi del relativo regime (art. 44, comma 1-quater, CCII).
Il coordinamento con le norme sulla trattazione unitaria e sull’apertura della liquidazione
Due norme completano il quadro. L’art. 7 CCII impone la trattazione unitaria delle domande di accesso e delle istanze di liquidazione giudiziale, con priorità, in linea di principio, per le prime. L’art. 49, commi 1 e 2, CCII consente di aprire la liquidazione giudiziale dopo la definizione delle domande di accesso e quando il termine dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII decorre inutilmente o è revocato. Il termine dell’art. 40, comma 10, CCII è trattato più avanti.
§3 — ANALISI DELLA FATTISPECIE
Dove si propone e a chi è destinata
Competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, presunto coincidente con la sede legale (art. 27 CCII). La domanda prenotativa appartiene al procedimento unitario che conduce a concordato, accordi di ristrutturazione e piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; per il sovraindebitamento il Codice prevede strumenti propri, trattati negli altri contributi del piano.
Il decreto e il calendario
Il tribunale provvede con decreto: il termine decorre dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, CCII (art. 44, comma 1, lett. a), CCII). La durata massima complessiva, proroga compresa, è dunque di centoventi giorni, senza sospensione feriale: un termine che attraversa agosto non si ferma. L’infografica seguente riassume le tappe tipiche della fase di riserva.
Timeline procedurale
Il calendario della fase di riserva
Termini e adempimenti tipici della domanda con riserva: durata massima 120 giorni (60 + proroga fino a 60), senza sospensione feriale.
Giorno 0
Deposito del ricorso prenotativo
Domanda ai sensi dell’art. 40 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII. Da subito si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (art. 44, comma 1-bis, CCII) e può essere chiesta la tutela dell’art. 54 CCII.
Decreto del tribunale
Termine, commissario, obblighi
Termine da 30 a 60 giorni; nomina del commissario giudiziale; obblighi informativi almeno mensili; spese da versare entro un termine perentorio non superiore a 10 giorni (art. 44, comma 1, lett. a), b), c), d), CCII).
Iscrizione nel registro delle imprese
Inizia a decorrere il termine
Il termine decorre dall’iscrizione prevista dall’art. 45, comma 2, CCII.
Ogni mese
Relazione e informativa
Relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo (art. 44, comma 1, lett. c), CCII).
Prima della scadenza
Istanza di proroga (facoltativa)
Fino a ulteriori 60 giorni, con giustificati motivi comprovati da un progetto concretamente verificabile (art. 44, comma 1, lett. a), CCII).
Entro il termine
Domanda piena
Proposta di concordato con piano e attestazione, oppure omologazione di accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione (art. 64-bis CCII).
Se il termine decorre invano o è revocato
Rischio: liquidazione giudiziale
Revoca con decreto non reclamabile (art. 44, comma 2, CCII); su ricorso dei legittimati, apertura della liquidazione giudiziale (art. 49, comma 2, CCII).
- Nessuna sospensione feriale (art. 44, comma 3, CCII)
- Durata massima 120 giorni
- Con istanza di liquidazione pendente: domanda entro la prima udienza (art. 40, comma 10, CCII)
Elaborazione dello Studio sul testo dell’art. 44 CCII vigente al 18 ottobre 2026.
l commissario giudiziale e gli obblighi informativi
Il commissario giudiziale è sempre nominato, anche quando lo strumento poi prescelto non lo prevederebbe, e riferisce al tribunale su ogni atto di frode non dichiarato e su ogni circostanza idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi (art. 44, comma 1, lett. b), CCII). Il debitore, almeno ogni mese, riferisce sull’attività svolta per predisporre proposta e piano e sulla gestione finanziaria, e deposita una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, iscritta nel registro delle imprese entro il giorno successivo (art. 44, comma 1, lett. c), CCII). Non sono formalità: la grave violazione di questi obblighi consente la revoca del termine.
La proroga: giustificati motivi e progetto verificabile
Prima della scadenza il debitore può chiedere una proroga fino a ulteriori sessanta giorni, ma deve dimostrare giustificati motivi, «comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi e dell’insolvenza» (art. 44, comma 1, lett. a), CCII, come modificato dal Correttivo-ter). Nel testo vigente alla data di elaborazione (18 ottobre 2026) la proroga non è più subordinata all’assenza di istanze di liquidazione giudiziale: quel limite figurava nella versione anteriore al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ed è ancora richiamato in alcune fonti di prassi, che vanno quindi lette con attenzione alla loro data [§5]. Resta decisiva la qualità del progetto, come mostrano le decisioni esaminate nel capitolo §6.
Il termine per la domanda quando pende un’istanza di liquidazione
Se, quando il debitore decide di agire, pende già un’istanza di liquidazione giudiziale di un creditore o del pubblico ministero, anche la domanda prenotativa deve essere depositata entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, a pena di decadenza (art. 40, comma 10, CCII, come modificato dal Correttivo-ter). È il passaggio più insidioso, perché la decadenza non si recupera: la Cassazione ne ha precisato i contorni nel 2026.
§4 — GLI EFFETTI IMMEDIATI DELLA DOMANDA
Dal deposito: gli effetti sul patrimonio e sugli atti
Dal deposito della domanda e fino alla scadenza del termine si producono gli effetti dell’art. 46 CCII (art. 44, comma 1-bis, CCII). In sintesi:
- il debitore conserva l’amministrazione dell’impresa (c.d. spossessamento attenuato), ma può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del tribunale, che acquisisce il parere del commissario giudiziale; in difetto gli atti sono inefficaci (art. 46, commi 1 e 2, CCII) e il tribunale revoca il decreto che ha concesso il termine (art. 44, comma 1-ter, CCII);
- i crediti dei terzi sorti da atti legalmente compiuti sono prededucibili, cioè soddisfatti prima dei creditori concorsuali (art. 46, comma 4, CCII);
- i creditori non possono acquisire diritti di prelazione opponibili agli altri, salvo autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (art. 46, comma 5, CCII).
Gli atti di ordinaria amministrazione, come i pagamenti correnti ai fornitori, restano liberi. Più delicato è il pagamento dei debiti anteriori: in vigenza della legge fallimentare la Cassazione lo ha qualificato atto di straordinaria amministrazione, perché idoneo a incidere sulla parità di trattamento dei creditori (Cass. civ., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243, Pres. Federici, Est. Leuzzi), e la cautela vale anche oggi.
Schema comparativo
Fase di riserva: due regimi a confronto
Regime ordinario (aspecifico) e regime con progetto depositato ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII.
Profilo
Regime ordinario — art. 44, comma 1-bis, e art. 46 CCII
Regime con progetto — art. 44, comma 1-quater, CCII
Presupposto
Domanda dell’art. 40 CCII con la documentazione dell’art. 39, comma 3, CCII.
Deposito, con la domanda o dopo, di un progetto di regolazione della crisi conforme allo strumento prescelto.
Atti urgenti di straordinaria amministrazione
Autorizzazione del tribunale (art. 46, comma 1, CCII); in difetto inefficaci e revoca del decreto (art. 44, comma 1-ter, CCII).
Regime autorizzatorio proprio dello strumento prescelto (concordato, accordi, piano di ristrutturazione).
Prededuzione, prelazioni, ipoteche giudiziali
Crediti prededucibili per gli atti legalmente compiuti; nessuna nuova prelazione senza autorizzazione; ipoteche iscritte nei 90 giorni anteriori inefficaci (art. 46, commi 4 e 5, CCII).
Secondo il regime dello strumento prescelto.
Perdite di capitale e scioglimento
Regole sospese per tutta la durata del termine (art. 44, comma 1-bis, secondo periodo, CCII).
Per il tenore letterale della norma, la deroga riguarda il solo primo periodo dell’art. 44, comma 1-bis, CCII.
Funzione
Fase neutra: tempo per scegliere lo strumento.
Fase orientata: il tribunale verifica la serietà del progetto; il passaggio tra regimi è soggetto a controllo.
Elaborazione dello Studio; sul regime dell’art. 44, comma 1-quater, CCII cfr. T. Senni, Dirittodellacrisi.it, 20 gennaio 2025.
Il regime con progetto e lo “switch” tra regimi
Il debitore che deposita un progetto conforme allo strumento prescelto – con la domanda o dopo – può chiedere di giovarsi, in deroga al primo periodo dell’art. 44, comma 1-bis, CCII, del regime di quello strumento (art. 44, comma 1-quater, CCII), ad esempio quanto all’autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione. La scelta può essere conveniente, perché aggancia la riserva a regole più duttili, ma presta il fianco a rilievi sulla tutela dei terzi: il passaggio da un regime all’altro richiede un controllo giudiziale attento sulla serietà del progetto [§6].
Capitale sociale e responsabilità degli amministratori
Per tutta la durata del termine non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c. e non opera la causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, n. 4, e 2545-duodecies c.c.): in attesa del progetto, gli amministratori non devono ricapitalizzare né sciogliere la società (art. 44, comma 1-bis, secondo periodo, CCII). La sterilizzazione non cancella però il passato: per il periodo anteriore al deposito resta ferma l’art. 2486 c.c., che limita i poteri degli amministratori alla gestione conservativa dopo una causa di scioglimento, salvo quanto previsto dall’art. 20 CCII. Agire tempestivamente è anche la miglior difesa degli amministratori.
Misure protettive e cautelari
La domanda prenotativa non blocca da sola le azioni dei creditori: il debitore può chiedere le misure cautelari e protettive dell’art. 54 CCII, con il procedimento dell’art. 55 CCII. Le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio; le misure cautelari, di contenuto atipico, devono essere funzionali alla procedura. Nella fase prenotativa non sono automatiche e richiedono un progetto credibile (capitolo §6).
Un contrasto aperto sugli effetti concordatari
Resta discusso quanto gli effetti propri della domanda di concordato si estendano alla sola riserva. Secondo una lettura dottrinale, l’autonomia della fase prenotativa voluta dal Correttivo-ter comporta che l’obbligatorietà del concordato omologato per i creditori anteriori (art. 96 CCII, in relazione all’art. 117, comma 1, CCII) e l’anticipata scadenza dei crediti (art. 154, comma 2, CCII) decorrano dalla domanda piena [§4]. Alcuni commenti di prassi continuano invece a ricollegare alla riserva effetti tipici della domanda di concordato. Non è emersa una pronuncia di legittimità risolutiva sul testo novellato: la prudenza suggerisce di comportarsi come se i vincoli operassero dal deposito.
§5 — SANZIONI, RISCHI E ABUSO DELLO STRUMENTO
La revoca del termine
Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, sentiti il debitore e i creditori che hanno chiesto la liquidazione, revoca il termine con decreto non soggetto a reclamo quando accerta atti di frode non dichiarati o condotte che pregiudicano una soluzione efficace della crisi, quando vi è grave violazione degli obblighi informativi o quando le spese non sono versate nel termine perentorio (art. 44, comma 2, CCII). Il decreto non è reclamabile: l’errore va dunque prevenuto, non rimediato.
La liquidazione giudiziale
Se il termine decorre inutilmente, è revocato o le spese non sono depositate, il tribunale, su ricorso dei legittimati, apre la liquidazione giudiziale con sentenza (art. 49, comma 2, CCII). Non si fa luogo all’apertura se l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati è inferiore a trentamila euro (art. 49, comma 5, CCII): una soglia che può rilevare per le imprese minori ma che non rende la riserva un percorso privo di rischi.
Atti non autorizzati
Gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci e comportano la revoca del decreto che ha concesso il termine (art. 44, comma 1-ter, CCII; art. 46, comma 1, CCII, come modificato dal Correttivo-ter). Un rinnovo di garanzie, un nuovo contratto o un pagamento anomalo possono far perdere in un colpo protezione e credibilità.
L’abuso: la riserva come espediente
Il rischio più subdolo è l’uso della riserva come mero espediente per differire la liquidazione. La giurisprudenza di legittimità ha qualificato come abusiva la reiterazione della domanda con riserva dopo la rinuncia alla precedente, in assenza di significative modifiche patrimoniali (Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246), e ha ribadito che la riserva non può servire a un fine dilatorio rispetto alle iniziative dei creditori o del pubblico ministero (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358). Il sistema non sanziona il bisogno di tempo del debitore in buona fede, ma il tempo chiesto senza un progetto.
§6 — ⚡ IL DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA CHE CONTA
Proroga e serietà del progetto
Trib. Pescara, 13 agosto 2026, Pres. e Rel. Bongrazio, Giud. Cingolani e Angelozzi, ha respinto l’istanza di proroga: dopo il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 la proroga è concedibile solo con giustificati motivi, comprovati da un progetto concretamente verificabile, e non basta un’enunciazione programmatica. La società non aveva ancora individuato attestatore e stimatore e prevedeva di avviare l’analisi dei crediti solo nella seconda decade della proroga: un’inerzia contraria ai doveri di buona fede e correttezza (art. 4 CCII), tanto che il tribunale ha disposto la comparizione di debitore, creditori istanti e pubblico ministero (art. 47, comma 4, CCII).
Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa, 11 giugno 2026, Pres. De Simone, Rel. Agnese, Giud. Rossetti, ha esaminato una proroga funzionale a un concordato in continuità con investitori terzi: trattative avviate ma senza offerte vincolanti e commissari preoccupati per le perdite operative. Prima di decidere ha concesso un breve termine per integrare le iniziative di sostegno economico della continuità, perché la prosecuzione dell’attività non deve creare sacrifici ingiustificati ai creditori.
Cass. civ., Sez. I, ord. 26 maggio 2026, n. 16358, ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società che, dopo istanze di liquidazione dei creditori, aveva chiesto la riserva senza depositare piano e documentazione nei termini, adducendo l’impossibilità di accedere ai documenti sequestrati in sede penale. La Corte ha ribadito il rigore del termine e, per il testo dell’art. 44, comma 1, lett. a), CCII anteriore al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, l’esclusione della proroga in pendenza di istanze di liquidazione; ha richiamato inoltre la responsabilità aggravata del legale rappresentante per impugnazioni palesemente infondate.
Il termine per la domanda quando pende un’istanza di liquidazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912, ha qualificato il termine come perentorio e non prorogabile, ritenendo irrilevante che il debitore stesse ancora trattando con i creditori quando la causa era già in decisione. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789, Pres. Ferro, Rel. Zuliani, ha chiarito che la «prima udienza» è quella regolarmente fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, anche nel testo previgente rispetto al Correttivo-ter e anche se il giudice si limita a disporre un rinvio. La lezione pratica è netta: non si deve contare né sui rinvii né sulle trattative.
Abuso e reiterazione
Cass. civ., Sez. I, ord. 25 febbraio 2026, n. 4246, ha confermato l’inammissibilità della seconda domanda con riserva di una società che, invitata dal tribunale a integrare la proposta, aveva rinunciato alla prima domanda e, dopo pochi mesi, ne aveva proposta una nuova, adducendo variazioni patrimoniali marginali. Integra abuso la nuova istanza presentata senza significative modifiche dell’attivo e del passivo; la liquidazione giudiziale è stata ritenuta legittimamente aperta.
Misure protettive e cautelari nella fase prenotativa
Trib. Massa, Ufficio procedure concorsuali, 20 maggio 2026, Giud. Pellegri, ha negato nuove misure protettive a una società che aveva già fruito del massimo di giorni in composizione negoziata (art. 19 CCII) e chiedeva un nuovo «ombrello» senza un progetto aggiornato: le misure devono essere concretamente funzionali al risanamento. Trib. Nola, 17 aprile 2026, Est. Bellisario, ha escluso nella fase prenotativa le misure protettive atipiche dell’art. 54, comma 2, terzo periodo, CCII, ammettendo però misure cautelari atipiche ai sensi dell’art. 54, comma 1, CCII, estendibili al patrimonio dei soci fideiussori quando l’aggressione dei loro beni comprometterebbe la soluzione della crisi, in particolare se i garanti mettono a disposizione finanza esterna.
Atti di gestione e pagamenti durante la riserva
Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14638, Pres. Pazzi, Rel. Crolla, ha affermato che, nella riserva, la proroga di fideiussioni scadute costituisce un nuovo contratto, atto di straordinaria amministrazione che richiede la specifica autorizzazione del tribunale, presupposto per la prededucibilità dei crediti di regresso nel successivo fallimento. Cass. civ., Sez. V, ord. 7 maggio 2026, n. 13243, Pres. Federici, Est. Leuzzi, ha escluso che il mancato pagamento di rate tributarie, dopo il ricorso con riserva, sia inadempimento colpevole quando il pagamento avrebbe richiesto autorizzazione, ferma la possibilità per l’Amministrazione di iscrivere a ruolo e notificare la cartella. Entrambe le decisioni riguardano la legge fallimentare (la seconda gli artt. 161, comma 6, 167 e 168 R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ma offrono un criterio di prudenza utile anche per l’art. 46 CCII.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I | 25 febbraio 2026 | 4246 | È abusiva, e quindi inammissibile, la nuova domanda con riserva presentata dopo la rinuncia alla precedente, senza significative modifiche dell’attivo e del passivo. | Ricorso inammissibile; liquidazione giudiziale legittimamente aperta. |
| Cass. civ., Sez. I | 13 maggio 2026 | 13912 | Il termine dell’art. 40, comma 10, CCII è perentorio e non prorogabile; irrilevanti le trattative in corso. | Domanda tardiva non ammessa. |
| Cass. civ., Sez. I | 14 giugno 2026 | 19789 | «Prima udienza» è quella fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII, anche se vi è solo un rinvio. | Decadenza confermata. |
| Cass. civ., Sez. I | 26 maggio 2026 | 16358 | Termine rigoroso; la riserva non può servire a fini dilatori; proroga esclusa con istanze pendenti (testo anteriore al D.Lgs. 136/2024). | Ricorso inammissibile. |
| Cass. civ., Sez. I (legge fallimentare) | 18 maggio 2026 | 14638 | La proroga di fideiussioni scadute in corso di riserva è un nuovo contratto di straordinaria amministrazione e richiede autorizzazione. | Autorizzazione presupposto della prededucibilità dei crediti di regresso. |
| Cass. civ., Sez. V (legge fallimentare) | 7 maggio 2026 | 13243 | L’omesso pagamento di rate tributarie per rispettare il vincolo concorsuale non è inadempimento colpevole. | Recupero delle sanzioni escluso. |
| Trib. Pescara | 13 agosto 2026 | n.d. | Proroga solo con progetto concretamente verificabile; l’inerzia viola i doveri di buona fede (art. 4 CCII). | Istanza di proroga respinta; comparizione ex art. 47, comma 4, CCII. |
| Trib. Milano, Sez. II civ. e Crisi d’Impresa | 11 giugno 2026 | n.d. | La proroga per una continuità aziendale non deve produrre sacrifici ingiustificati per i creditori. | Breve termine per integrazioni prima della decisione. |
| Trib. Massa | 20 maggio 2026 | n.d. | Misure protettive in fase prenotativa solo se funzionali a un progetto aggiornato e non implausibile. | Misure negate. |
| Trib. Nola | 17 aprile 2026 | n.d. | Nella riserva no alle misure protettive atipiche; sì alle cautelari atipiche, estensibili ai soci fideiussori. | Misure cautelari atipiche ammesse a determinate condizioni. |
§7 — PROFILI OPERATIVI
Quando la riserva è la scelta giusta
La riserva è la scelta giusta quando la crisi è reale ma recuperabile, il debitore ha già una direzione credibile – continuità diretta o indiretta, cessione, liquidazione ordinata – e gli serve il tempo per completare piano, attestazione e trattative. Non lo è quando manca ogni progetto, quando l’unico obiettivo è fermare un’istanza di liquidazione o quando le risorse non bastano a sostenere i costi della procedura.
Scelte difensive
Se pende un’istanza di liquidazione, la scelta è tra depositare subito la domanda piena, quando il piano è maturo, e ricorrere alla riserva, che impone comunque di rispettare la prima udienza. Se la composizione negoziata ha già esaurito le misure protettive, la riserva richiede un progetto aggiornato. Se il progetto è solo abbozzato, conviene valutare se rinviare il deposito piuttosto che bruciare il termine.
Gli errori più frequenti
- depositare la domanda senza alcun progetto, confidando nella proroga;
- chiedere la proroga all’ultimo giorno, senza un progetto verificabile e senza avere incaricato attestatore e stimatore;
- non verificare l’esistenza di istanze di liquidazione e lasciar decorrere la prima udienza;
- compiere atti straordinari, o pagare debiti anteriori, senza autorizzazione;
- ritardare le relazioni mensili o sottovalutare l’importo e il termine per il versamento delle spese;
- rinunciare e ripresentare la domanda senza un mutamento reale della situazione patrimoniale.
§8 — 📋 BOX OPERATIVO
- Prima di depositare, preparate il progetto. Incaricate per tempo attestatore e, se necessario, stimatore e predisponete un progetto anche sintetico ma verificabile: serve per la proroga e per l’art. 44, comma 1-quater, CCII.
- Controllate se pende un’istanza di liquidazione. In caso affermativo annotate la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41, comma 1, CCII e depositate entro quel giorno, senza contare su rinvii o trattative.
- Versate le spese nel termine perentorio (non oltre dieci giorni): il mancato versamento può costare la revoca del termine e l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Calendarizzate ogni scadenza: termine, proroga, relazioni mensili. Ricordate che non c’è sospensione feriale (art. 44, comma 3, CCII).
- Chiedete l’autorizzazione prima di ogni atto urgente di straordinaria amministrazione, compresi nuovi contratti, rinnovi di garanzie e pagamenti di debiti anteriori: l’atto non autorizzato è inefficace e può far revocare il termine.
- Domandate misure protettive o cautelari solo con un progetto credibile; per i soci garanti valutate misure cautelari atipiche, impegnando finanza esterna.
- Valutate con il consulente il passaggio al regime dello strumento prescelto: se conviene, depositate il progetto ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, CCII.
- Tutelate gli amministratori: documentate ogni decisione e ricordate che per il periodo anteriore al deposito resta applicabile l’art. 2486 c.c.; agite prima che le perdite erodano il patrimonio.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La domanda prenotativa non è né una scorciatoia né una trappola: è uno strumento che restituisce al debitore il tempo necessario a costruire una soluzione, a condizione che quel tempo venga usato. Il Correttivo-ter ha reso la fase di riserva più flessibile, neutra rispetto allo strumento e capace di agganciarsi al regime prescelto con il deposito di un progetto; la giurisprudenza del 2026 mostra, tuttavia, tribunali esigenti su tre fronti: il rigore dei termini, la concretezza del progetto e il divieto di usi dilatori.
Per il debitore in buona fede il messaggio è rassicurante. Chi arriva con un progetto credibile, informa con regolarità il commissario, versa le spese e chiede l’autorizzazione per gli atti straordinari trova nel sistema uno spazio reale di tutela; chi usa la riserva soltanto per prendere tempo rischia di ritrovarsi in liquidazione giudiziale con meno risorse e meno credibilità.
In pratica: preparare prima, depositare con cognizione, rispettare i termini e documentare ogni scelta. Restano aperti il tema degli effetti concordatari nella fase di riserva e quello del coordinamento con l’art. 40, comma 10, CCII: è opportuno seguire con attenzione gli sviluppi della giurisprudenza di legittimità sul testo novellato.
Note
[§1] Testo degli artt. 44, 46 e 49 D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) consultato nella versione consolidata aggiornata al 12 agosto 2026; la ricerca condotta il 18 ottobre 2026 non ha evidenziato ulteriori interventi legislativi su tali articoli successivi al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Quanto all’art. 40, comma 10, CCII, la modifica introdotta dall’art. 12 D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 è richiamata da Cass. civ., Sez. I, ord. 14 giugno 2026, n. 19789.
[§2] Art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134; l’irrigidimento successivo si deve al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, conv. dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.
[§3] Art. 12 D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (modifiche all’art. 44 CCII); per l’entrata in vigore (28 settembre 2024) e per la disciplina transitoria si rinvia all’art. 56, commi 1 e 4, D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, da verificare caso per caso per i procedimenti pendenti.
[§4] L. Mandrioli, Gli effetti della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, in Dirittodellacrisi.it, 5 maggio 2025.
[§5] Nel testo anteriore al D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 la proroga di ulteriori sessanta giorni era subordinata, oltre che ai giustificati motivi, all’assenza di istanze per l’apertura della liquidazione giudiziale; il testo oggi vigente non contiene più tale condizione.
[§6] T. Senni, Concordato con riserva e atti urgenti di straordinaria amministrazione: «switch» tra diversi regimi di autorizzazione ed esigenze di tutela dei terzi, in Dirittodellacrisi.it, 20 gennaio 2025.