Dall’azione di classe all’azione rappresentativa europea: ammissibilità, doppia adesione, prova dell’omogeneità e primi casi decisi nel 2026
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — SOMMARIO
Chi ha acquistato azioni di una banca non quotata, obbligazioni subordinate o un finanziamento poi estinto in anticipo ha quasi sempre ricevuto lo stesso documento informativo di migliaia di altri risparmiatori. Se quel documento è difettoso, il danno è seriale, ma il costo di un giudizio individuale è spesso sproporzionato rispetto alla singola perdita. Per questo la tutela collettiva, a lungo marginale nei mercati finanziari italiani, è oggi al centro del contenzioso sugli investimenti.
Il 2026 segna uno spartiacque. Il Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, sentenza 9 giugno 2026 ha accolto nel merito la prima azione di classe finanziaria promossa in Italia [§1]; il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, ordinanza 30 aprile 2026 ha ammesso quella contro ADV Finance, sui rimborsi per estinzione anticipata dei finanziamenti. Accanto all’azione disciplinata dagli artt. 840-bis ss. c.p.c., introdotti dalla L. 12 aprile 2019, n. 31, opera dal 25 giugno 2023 l’azione rappresentativa europea, recepita negli artt. 140-ter ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Il rito resta però impegnativo: due finestre di adesione, termini perentori, un’ammissibilità che può richiedere oltre un anno.
L’articolo percorre il rito (legittimazione, ammissibilità, doppia adesione, istruzione, liquidazione dei diritti), isola il requisito che più spesso decide la sorte dell’azione, l’omogeneità dei diritti, e legge i casi decisi o in corso, con una tabella sinottica delle pronunce. Resta fuori la via individuale dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob, le cui decisioni non hanno efficacia collettiva. Chiudono il contributo indicazioni operative per l’investitore e per il professionista.
§2 — INQUADRAMENTO SISTEMATICO: LE TRE VIE DELLA TUTELA COLLETTIVA
Azione di classe: diritti individuali omogenei
Il presupposto unico dell’azione di classe è l’esistenza di diritti individuali omogenei (art. 840-bis, comma 1, c.p.c.): la tutela non è più confinata ai rapporti di consumo, come nel previgente art. 140-bis D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Può agire ciascun componente della classe oppure un’organizzazione o associazione senza scopo di lucro iscritta nell’elenco pubblico presso il Ministero della giustizia (art. 840-bis, comma 2, c.p.c.); il convenuto è un’impresa o un ente gestore di servizi pubblici (art. 840-bis, comma 3, c.p.c.). Resta fermo il diritto all’azione individuale (art. 840-bis, comma 4, c.p.c.).
Azione rappresentativa europea
La Dir. UE 2020/1828 è applicabile dal 25 giugno 2023 e il suo ambito include, secondo i considerando, i servizi finanziari e di investimento e gli investitori al dettaglio [§2]. Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28 l’ha recepita inserendo nel Codice del Consumo gli artt. 140-ter ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e l’Allegato II-septies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo). Agiscono le associazioni iscritte nell’elenco dell’art. 137 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) e gli organismi pubblici indipendenti nazionali.
Inibitoria collettiva
L’art. 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l’azione inibitoria collettiva, esperibile da chiunque vi abbia interesse e dalle associazioni iscritte nell’elenco, con ricorso in forma camerale notificato al pubblico ministero. Conduce all’ordine di cessazione o al divieto di reiterazione della condotta, con possibile applicazione dell’art. 614-bis c.p.c., ma non a risarcimenti o restituzioni.
Il coordinamento tra le azioni
Azione di classe e azione rappresentativa fondate sugli stessi fatti e dirette contro gli stessi convenuti possono essere riunite (art. 274 c.p.c.) senza intaccare l’autonomia delle singole cause; il divieto per gli enti legittimati di proporre l’azione di classe (art. 140-ter, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)) opera solo per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie dell’Allegato II-septies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) (Corte d’appello di Torino, 25 luglio 2025, R.G. n. 594/2025, Pres. Ratti, Rel. Orlando). Lo schema seguente confronta i tre strumenti.
Tre strumenti di tutela collettiva a confronto
Legittimati, ambito, rito e tutela: come orientarsi tra azione di classe, azione rappresentativa e inibitoria.
Azione di classe
artt. 840-bis ss. c.p.c.
Chi agisce
Ciascun componente della classe; organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro iscritte nell’elenco del Ministero della giustizia.
Ambito
Diritti individuali omogenei, anche non consumeristici, contro imprese o gestori di servizi pubblici.
Rito
Sommario di cognizione, davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo del resistente.
Tutela e adesione
Accertamento della responsabilità, risarcimento e restituzioni; adesione in due finestre, dopo l’ordinanza e dopo la sentenza.
Azione rappresentativa
artt. 140-ter ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); Dir. UE 2020/1828
Chi agisce
Associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco dell’art. 137 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); organismi pubblici indipendenti nazionali.
Ambito
Interessi collettivi dei consumatori per violazioni delle disposizioni dell’Allegato II-septies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Rito
Disciplina propria del Titolo II.1 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Tutela e adesione
Misure inibitorie e compensative; modalità di adesione secondo la disciplina propria dell’azione.
Inibitoria collettiva
art. 840-sexiesdecies c.p.c.
Chi agisce
Chiunque abbia interesse; organizzazioni e associazioni iscritte nell’elenco del Ministero della giustizia.
Ambito
Atti e comportamenti in pregiudizio di una pluralità di individui o enti.
Rito
Procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.), con ricorso notificato al pubblico ministero.
Tutela e adesione
Ordine di cessazione o divieto di reiterazione; nessun risarcimento né restituzione.
Sintesi elaborata sul testo vigente alla data del 18 ottobre 2026; per l’azione rappresentativa si rinvia agli artt. 140-ter ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).
Infografica · Timeline procedurale
Il rito dell’azione di classe: passaggi e termini
Dal ricorso al decreto del giudice delegato, secondo il testo vigente al 18 ottobre 2026.
Ricorso
Pubblicazione entro 10 giorniSezione specializzata in materia di impresa del luogo in cui ha sede il resistente; rito sommario di cognizione.
art. 840-ter, commi 1-3, c.p.c.
Ammissibilità
Ordinanza entro 30 giorni dalla prima udienzaInammissibile se manifestamente infondata, priva di omogeneità, con conflitto di interessi o ricorrente inadeguato.
art. 840-ter, commi 3-4, c.p.c.
Reclamo
30 giorni dalla comunicazioneDecide la corte d’appello in camera di consiglio; il reclamo contro l’ordinanza ammissiva non sospende il giudizio.
art. 840-ter, comma 7, c.p.c.
Prima adesione
Termine perentorio da 60 a 150 giorniDecorre dalla pubblicazione dell’ordinanza; la domanda produce gli effetti della domanda giudiziale; fondo spese.
art. 840-quinquies, comma 1, c.p.c.; art. 840-septies, comma 6, c.p.c.
Istruzione
Rito deformalizzatoConsulenza tecnica anticipata dal resistente, dati statistici, presunzioni semplici, ordine di esibizione.
art. 840-quinquies, commi 3-5, c.p.c.
Sentenza
Entro 30 giorni dalla discussione oraleSe accoglie: accertamento dei diritti omogenei, giudice delegato, rappresentante comune, fondo spese.
art. 840-ter, comma 3, c.p.c.; art. 840-sexies, commi 1-2, c.p.c.
Seconda adesione
Termine perentorio da 60 a 150 giorniDecorre dalla pubblicazione della sentenza; adesione anche per chi non aveva aderito in precedenza.
art. 840-sexies, comma 1, lett. e), c.p.c.
Progetto dei diritti
120 + 90 + 30 + 60 giorniMemoria del resistente, progetto del rappresentante comune, osservazioni, variazioni; solo prova documentale.
art. 840-octies, commi 1-4, c.p.c.
Decreto ed esecuzione
Opposizione entro 30 giorniDecreto motivato del giudice delegato, titolo esecutivo; esecuzione affidata al solo rappresentante comune.
art. 840-octies, comma 5, c.p.c.; art. 840-undecies, comma 2, c.p.c.; art. 840-terdecies, comma 1, c.p.c.
Termini tratti dal testo vigente degli artt. 840-bis ss. c.p.c. alla data del 18 ottobre 2026.
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Le regole di condotta che alimentano la domanda
L’azione collettiva non crea diritti: li aggrega. Nei mercati finanziari il diritto sostanziale è nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF): l’art. 21, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) impone agli intermediari diligenza, correttezza, trasparenza e adeguata informazione dei clienti; l’art. 23, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) pone a carico dell’intermediario la prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta; l’art. 94 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) disciplina il prospetto d’offerta. Rilevano il Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (Regolamento Intermediari), vigente all’epoca dei fatti veneziani e sostituito dal Reg. Consob 15 febbraio 2018, n. 20307 (Regolamento Intermediari), e l’art. 24, par. 4, Dir. 2014/65/UE (MiFID II), sulle informazioni al cliente.
La riforma del TUF e la Retail Investment Strategy
Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47 ha riformato in modo organico il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con efficacia dal 29 aprile 2026, senza risultare incidere sul rito collettivo [§3]. Sul piano europeo il pacchetto Retail Investment Strategy, oggetto di accordo politico nel dicembre 2025, introduce value for money e nuove regole sul marketing, cioè gli standard con cui si misurerà l’inadempimento informativo, ma attende adozione formale e pubblicazione [§4].
Servizi finanziari a distanza e Allegato II-septies
Con il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 il Codice del Consumo si è arricchito, dal 19 giugno 2026, della Sezione II-bis (artt. 59-bis–59-terdecies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo)) sui servizi finanziari conclusi a distanza; il decreto ha sostituito il n. 11 dell’Allegato II-septies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) con il rinvio a tali articoli, senza modificare gli artt. 140-ter ss. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) [§5]. Le relative violazioni possono quindi essere fatte valere con l’azione rappresentativa.
§4 — IL RITO: DAL RICORSO ALL’ESECUZIONE
Il procedimento si articola in due momenti: l’accertamento collettivo dell’illecito e la liquidazione dei singoli diritti. Lo schema seguente ne riassume passaggi e termini.
Il rito dell’azione di classe: passaggi e termini
Dal ricorso al decreto del giudice delegato, secondo il testo vigente al 18 ottobre 2026.
Ricorso
Pubblicazione entro 10 giorniSezione specializzata in materia di impresa del luogo in cui ha sede il resistente; rito sommario di cognizione.
art. 840-ter, commi 1-3, c.p.c.
Ammissibilità
Ordinanza entro 30 giorni dalla prima udienzaInammissibile se manifestamente infondata, priva di omogeneità, con conflitto di interessi o ricorrente inadeguato.
art. 840-ter, commi 3-4, c.p.c.
Reclamo
30 giorni dalla comunicazioneDecide la corte d’appello in camera di consiglio; il reclamo contro l’ordinanza ammissiva non sospende il giudizio.
art. 840-ter, comma 7, c.p.c.
Prima adesione
Termine perentorio da 60 a 150 giorniDecorre dalla pubblicazione dell’ordinanza; la domanda produce gli effetti della domanda giudiziale; fondo spese.
art. 840-quinquies, comma 1, c.p.c.; art. 840-septies, comma 6, c.p.c.
Istruzione
Rito deformalizzatoConsulenza tecnica anticipata dal resistente, dati statistici, presunzioni semplici, ordine di esibizione.
art. 840-quinquies, commi 3-5, c.p.c.
Sentenza
Entro 30 giorni dalla discussione oraleSe accoglie: accertamento dei diritti omogenei, giudice delegato, rappresentante comune, fondo spese.
art. 840-ter, comma 3, c.p.c.; art. 840-sexies, commi 1-2, c.p.c.
Seconda adesione
Termine perentorio da 60 a 150 giorniDecorre dalla pubblicazione della sentenza; adesione anche per chi non aveva aderito in precedenza.
art. 840-sexies, comma 1, lett. e), c.p.c.
Progetto dei diritti
120 + 90 + 30 + 60 giorniMemoria del resistente, progetto del rappresentante comune, osservazioni, variazioni; solo prova documentale.
art. 840-octies, commi 1-4, c.p.c.
Decreto ed esecuzione
Opposizione entro 30 giorniDecreto motivato del giudice delegato, titolo esecutivo; esecuzione affidata al solo rappresentante comune.
art. 840-octies, comma 5, c.p.c.; art. 840-undecies, comma 2, c.p.c.; art. 840-terdecies, comma 1, c.p.c.
Termini tratti dal testo vigente degli artt. 840-bis ss. c.p.c. alla data del 18 ottobre 2026.
Ricorso, ammissibilità e reclamo
Il ricorso si propone esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del luogo in cui ha sede il resistente ed è pubblicato sul portale dei servizi telematici entro dieci giorni dal decreto di fissazione dell’udienza (art. 840-ter, commi 1 e 2, c.p.c.). Il rito è il sommario di cognizione (artt. 702-bis ss. c.p.c.); entro trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità (art. 840-ter, comma 3, c.p.c.). Sono cause di inammissibilità la manifesta infondatezza, il difetto di omogeneità, il conflitto di interessi e l’inadeguatezza del ricorrente (art. 840-ter, comma 4, lett. a)-d), c.p.c.). L’ordinanza è reclamabile in corte d’appello entro trenta giorni; il reclamo contro l’ammissione non sospende il giudizio (art. 840-ter, comma 7, c.p.c.). Decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del ricorso, le azioni successive sugli stessi fatti sono cancellate dal ruolo, salvo che riguardino diritti non azionabili in precedenza (art. 840-quater c.p.c.).
Prima adesione e istruzione
Con l’ordinanza ammissiva il tribunale fissa un termine perentorio, tra sessanta e centocinquanta giorni dalla pubblicazione, per l’adesione dei titolari di diritti omogenei (art. 840-quinquies, comma 1, c.p.c.). L’aderente non è parte, ma accede al fascicolo informatico; la domanda, presentata su modulo anche senza difensore, produce gli effetti della domanda giudiziale (art. 840-septies, commi 4 e 6, c.p.c.) e richiede il versamento del fondo spese, pena l’inefficacia (art. 840-sexies, comma 3, c.p.c.).
L’istruttoria è deformalizzata: la consulenza tecnica d’ufficio è anticipata, salvo specifici motivi, dal resistente; il tribunale può usare dati statistici e presunzioni semplici e ordinare l’esibizione delle prove nella disponibilità del resistente, con sanzione da 10.000 a 100.000 euro per il rifiuto ingiustificato e possibilità di ritenere provato il fatto (art. 840-quinquies, commi 3-5, 11 e 13, c.p.c.).
Sentenza e seconda adesione
Il tribunale decide con sentenza entro trenta giorni dalla discussione orale (art. 840-ter, comma 3, c.p.c.). Se accoglie l’azione, accerta la lesione dei diritti omogenei, ne definisce i caratteri e la documentazione probatoria, apre una seconda finestra di adesione, tra sessanta e centocinquanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, e nomina il giudice delegato e il rappresentante comune, pubblico ufficiale (art. 840-sexies, commi 1 e 2, c.p.c.). L’adesione dopo la sentenza è il tratto più discusso: in dottrina se ne è criticato l’effetto di disincentivo alle transazioni e la possibilità di avvalersi di una pronuncia favorevole senza rischio di soccombenza [§6].
Liquidazione dei diritti, esecuzione e transazione
Il resistente ha centoventi giorni per la memoria; il rappresentante comune novanta per il progetto dei diritti omogenei; seguono trenta giorni per le osservazioni e sessanta per le variazioni, con soli mezzi di prova documentali (art. 840-octies, commi 1-4, c.p.c.). Il giudice delegato decide con decreto motivato, titolo esecutivo, opponibile entro trenta giorni (artt. 840-octies, comma 5, e 840-undecies, comma 2, c.p.c.); l’esecuzione spetta al solo rappresentante comune (art. 840-terdecies, comma 1, c.p.c.), il cui compenso, a carico del resistente, ha percentuali massime decrescenti dal 9% allo 0,5% in ragione del numero degli aderenti (art. 840-novies, comma 1, c.p.c.). La transazione è possibile fino alla discussione orale e, dopo la sentenza, tramite accordo autorizzato dal giudice delegato (art. 840-quaterdecies c.p.c.).
§5 — L’OMOGENEITÀ DEI DIRITTI NEI CASI FINANZIARI
Omogeneità non significa identità. Il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 12 dicembre 2025 ha dichiarato inammissibile un’azione in cui condotte indifferenziate avevano danneggiato in modo diverso i singoli utilizzatori, perché prevalevano elementi personalizzanti [§7]. Il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, sentenza n. 9490/2024, Rel. Carnì, ha invece ritenuto omogenee, quanto all’an, pretese restitutorie di importi illegittimamente addebitati a più clienti, diverse solo nell’ammontare.
Nel contenzioso finanziario l’omogeneità si misura su tre elementi: il documento informativo (una scheda prodotto o un prospetto uguale per tutti), la classificazione della clientela e il prodotto (stesso emittente, stessa illiquidità). Il caso veneziano è paradigmatico: a tutti i risparmiatori era stata consegnata la stessa scheda prodotto. L’omogeneità si indebolisce quando l’inadempimento si consuma in colloqui individuali di consulenza o i profili di rischio divergono: lì adeguatezza e nesso causale tornano individuali.
Quanto alla prova, l’azione collettiva non esonera dall’onere di allegazione. Il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 13 maggio 2025, R.G. n. 42767/2023, Giud. Rel. Bellesi, ha dichiarato la domanda inammissibile per manifesta infondatezza (art. 840-ter, comma 4, lett. a), c.p.c.) per difetto di prova dei fatti costitutivi, escludendo termini per colmare le lacune perché nel rito sommario le istanze istruttorie vanno dedotte negli atti introduttivi. Il nesso causale tra inadempimento informativo e acquisto, già trattato nell’articolo #22 di questa serie, torna qui in forma collettiva: presunzioni e dati statistici (art. 840-quinquies, comma 4, c.p.c.) rendono gestibile l’accertamento su larga scala.
§6 — DIRITTO VIVENTE: I CASI DI SPECIE
Il caso Volksbank
L’azione, avviata a metà del 2022 da comitato, centro consumatori e associazione Robin con alcuni azionisti, riguarda le schede prodotto consegnate dalla Banca Popolare dell’Alto Adige-Volksbank ai risparmiatori che acquistarono azioni di propria emissione tra gennaio 2012 e luglio 2015. Il Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, ordinanza 11 ottobre 2023, l’ha dichiarata ammissibile, nella prima azione di classe finanziaria ammessa in Italia secondo i promotori; la banca ha proposto reclamo il 9 novembre 2023 e la Corte d’appello di Venezia, ordinanza sul reclamo, gennaio-febbraio 2024, lo ha respinto, accogliendo il reclamo incidentale dei promotori ed estendendo la classe agli acquisti successivi al luglio 2015 [§8].
Il Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa, sentenza 9 giugno 2026, ha infine accolto l’azione nel merito, con rinvio al 25 giugno 2026 per l’avvio della consulenza tecnica contabile che quantificherà restituzioni e risarcimenti per i circa 650 aderenti. La pronuncia è di primo grado e non definitiva. Dal ricorso al merito sono trascorsi circa quattro anni; la sola fase di ammissibilità, dalla metà del 2022 all’ottobre 2023, è durata oltre un anno. Risulta inoltre notificata una seconda azione di classe, per oltre 27.000 risparmiatori, il cui coordinamento con l’art. 840-quater c.p.c. è un passaggio da seguire [§9].
Il caso ADV Finance
Il Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, ordinanza 30 aprile 2026, ha dichiarato ammissibile l’azione promossa dall’associazione Codici contro ADV Finance sui rimborsi dovuti per l’estinzione anticipata dei finanziamenti, riconoscendo una categoria omogenea di consumatori: quelli che hanno estinto in anticipo il contratto tra il 5 novembre 2014 e l’8 novembre 2022 senza ottenere la riduzione proporzionale dei costi up front [§10]. L’azione muove da CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18, Lexitor, secondo cui la riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato riguarda tutti i costi, e da Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 263.
Intertemporalità e riunione delle azioni
La Corte d’appello di Torino, 25 luglio 2025, R.G. n. 594/2025, Pres. Ratti, Rel. Orlando, ha stabilito che l’azione di classe si applica anche se parte della condotta è anteriore al 19 maggio 2021, purché il comportamento successivo integri da solo l’illecito, mentre le norme sull’azione rappresentativa, di natura processuale, seguono il principio tempus regit actum e valgono per le domande proposte dopo la loro entrata in vigore.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | N. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa (Volksbank) | 11 ott. 2023 | n.d. | Ammissibilità sulle schede prodotto di azioni bancarie | Ammissibile |
| Corte d’appello di Venezia | gen.-feb. 2024 (data esatta n.d.) | n.d. | Conferma; classe estesa agli acquisti dopo luglio 2015 | Reclamo respinto |
| Trib. Venezia, Sez. spec. Impresa (Volksbank) | 9 giu. 2026 | n.d. | Schede carenti sull’illiquidità; obblighi informativi violati | Accolta; CTU dal 25 giu. 2026 |
| Trib. Milano, Sez. spec. Impresa (ADV Finance) | 30 apr. 2026 | n.d. | Omogeneità dei diritti al rimborso proporzionale dei costi | Ammissibile |
| Corte d’appello di Torino | 25 lug. 2025 | R.G. 594/2025 | Riunione delle azioni; ambito temporale | Principi in massima; esito n.d. |
| Trib. Milano, Sez. spec. Impresa | 13 mag. 2025 | R.G. 42767/2023 | Prova dei fatti costitutivi già nel ricorso | Inammissibile |
| Trib. Milano, Sez. spec. Impresa | 12 dic. 2025 | n.d. | Omogeneità esclusa se prevalgono elementi personalizzanti | Inammissibile |
| Trib. Milano, Sez. spec. Impresa | n.d. | 9490/2024 | Omogeneità dell’an con diverso quantum | Cessata materia del contendere |
| CGUE, C-383/18, Lexitor | 11 set. 2019 | C-383/18 | Riduzione di tutti i costi nel rimborso anticipato | Rinvio pregiudiziale deciso |
| Corte cost. | 22 dic. 2022 | n. 263 | Illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 | Accolta |
§7 — PERCORSO MOTIVAZIONALE DEI GIUDICI: LA SENTENZA VENEZIANA
Il testo integrale non è reperibile da fonte pubblica alla data di elaborazione: la ricostruzione seguente, tratta dalle comunicazioni dei promotori e dalla stampa, va verificata sul provvedimento.
- Carenza informativa. Le schede prodotto non illustravano adeguatamente l’illiquidità di titoli non quotati né l’assenza di garanzie di rivendita; la formula sul prezzo di emissione come limite inferiore del prezzo di scambio induceva a ritenere di poter rivendere senza perdite; la dicitura «titolo illiquido» compare solo nel 2013, l’avvertenza esplicita sull’impossibilità di rivendere solo a fine 2015.
- Violazione delle regole di condotta. Inadempimento degli obblighi degli artt. 21, 23 e 94 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e del Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190 (Regolamento Intermediari), con clienti al dettaglio classificati prudenti o conservativi, profilo incompatibile con un investimento illiquido e speculativo.
- Revisione successiva delle schede. Assunta come indice della decettività delle versioni precedenti.
- Nesso causale. L’inadempimento informativo avrebbe inciso direttamente sulle decisioni di acquisto, perché i risparmiatori hanno assunto un rischio di cui non erano consapevoli.
- Rimedi. Risoluzione per grave inadempimento (cfr. artt. 1453 e 1455 c.c.) e risarcimento, da quantificare con consulenza tecnica contabile; richiamo ad almeno ventiquattro decisioni dell’ACF sulle schede ambigue.
Due profili meritano attenzione: il valore probatorio della revisione successiva delle schede e il peso attribuito a decisioni di un organo stragiudiziale; l’eventuale impugnazione potrà riesaminarli.
§8 — CONSIGLI OPERATIVI
Per l’investitore
- Conservare contratto quadro, scheda prodotto o prospetto, ordini, questionario di profilatura ed estratti del deposito titoli: servono a provare l’appartenenza alla classe secondo la documentazione indicata dalla sentenza (art. 840-sexies, comma 1, lett. d), c.p.c.).
- Consultare l’area pubblica del portale dei servizi telematici, dove sono pubblicati ricorsi, ordinanze e sentenze (art. 840-ter, commi 2 e 5, c.p.c.): i termini di adesione decorrono dalla pubblicazione.
- Rispettare il termine perentorio di adesione in entrambe le finestre: la domanda può essere presentata senza difensore (art. 840-septies, comma 6, c.p.c.), ma il fondo spese va versato.
- Tenere presente che l’adesione preclude l’azione individuale, salvo revoca prima che il decreto diventi definitivo (art. 840-undecies, comma 9, c.p.c.).
- Presidiare la prescrizione: chi non aderisce può interrompere con atto di costituzione in mora (art. 2943, comma 4, c.c.). Nel caso Volksbank le fonti dei promotori indicavano il 30 settembre 2026 come termine per i non aderenti, già decorso: chi non vi abbia provveduto deve verificare subito con un professionista se residui margine.
Per il professionista
- Definire la classe per prodotto, periodo, documento informativo e classificazione della clientela: più è omogenea, più l’azione è ammissibile.
- Allegare e documentare tutto già nel ricorso: nel rito sommario le integrazioni successive non sono ammesse (Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 13 maggio 2025, R.G. n. 42767/2023, Giud. Rel. Bellesi).
- Verificare l’ambito temporale (19 maggio 2021) e il coordinamento con l’azione rappresentativa e con la pluralità di azioni (art. 274 c.p.c.; art. 840-quater c.p.c.).
- Valutare per tempo la via transattiva (art. 840-quaterdecies c.p.c.), considerando che consulenza tecnica e compenso del rappresentante comune gravano sul resistente.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La sentenza veneziana del 9 giugno 2026 non cambia il diritto sostanziale dell’intermediazione finanziaria, ma modifica il rapporto di forza processuale: un’informazione standard difettosa può essere accertata una volta sola per tutti, con presunzioni e dati statistici, e i risparmiatori possono aderire anche dopo la sentenza. Il costo è il tempo, perché dal ricorso al merito sono passati circa quattro anni, e la prudenza, perché la decisione è di primo grado e non risultano pronunce di legittimità di principio sul rito.
Tre indicazioni sintetiche. Primo, l’omogeneità è l’architrave: dove l’inadempimento nasce da un documento uguale per tutti l’azione regge; dove nasce dalla consulenza personalizzata resta preferibile il giudizio individuale o l’Arbitro per le Controversie Finanziarie. Secondo, le finestre di adesione sono perentorie e vanno monitorate sul portale, con attenzione alla prescrizione di chi non aderisce. Terzo, la nuova disciplina dei servizi finanziari a distanza, applicabile dal 19 giugno 2026 e richiamata dall’Allegato II-septies D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), amplia lo spazio dell’azione rappresentativa europea, che potrà affiancare, e talora coordinarsi con, l’azione di classe. Per chi valuta oggi la tutela collettiva, la prima mossa resta la stessa: raccogliere la documentazione e verificare i termini.
Note in calce
[§1] Per la sentenza del 9 giugno 2026 sono disponibili solo le comunicazioni dei promotori (associazione Robin, 11 giugno 2026) e la stampa (Il NordEst Quotidiano e l’Adige, 11 giugno 2026; Milano Finanza, 16 giugno 2026): numero e collegio non sono reperibili e la ricostruzione non è tratta dal provvedimento.
[§2] Dir. UE 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, considerando 13, 14 e 16; art. 24, par. 1, Dir. UE 2020/1828: applicazione dal 25 giugno 2023; art. 23, par. 1, Dir. UE 2020/1828: valutazione non prima del 26 giugno 2028.
[§3] D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, in Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026. Non risultano interventi sugli artt. 840-bis ss. c.p.c.
[§4] Accordo politico tra Parlamento europeo e Consiglio il 17-18 dicembre 2025; richiesta di parere tecnico della Commissione all’ESMA del 24 agosto 2026. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea non verificata.
[§5] D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, di attuazione della Dir. UE 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023: applicazione dal 19 giugno 2026. Nell’Allegato I Dir. UE 2020/1828, al n. 11, figura la Dir. 2002/65/CE sui servizi finanziari a distanza.
[§6] Cfr. «La nuova azione di classe tra presente e futuro», 4clegal.com (autore non indicato).
[§7] Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, sentenza n. 9490/2024, Rel. Carnì: data di deposito non indicata dalla fonte (Giurisprudenza delle imprese). Trib. Milano, Sez. spec. Impresa, 12 dicembre 2025: da nota Lefebvre Giuffrè del 20 gennaio 2026; numero e collegio non reperibili.
[§8] Le fonti divergono: ordinanza veneziana 11 ottobre 2023 (comunicato della banca) o 11 luglio 2023 (contributo accademico); rigetto del reclamo 25 gennaio o 8 febbraio 2024. Adesioni prorogate fino al 9 marzo 2024.
[§9] La Voce di Bolzano riferisce la notifica, nel febbraio 2025, della seconda azione (prima udienza 12 giugno 2025); l’esito dell’ammissibilità non è verificabile da fonte pubblica.
[§10] Fonte: comunicato dell’associazione Codici del 7 maggio 2026; numero e collegio non reperibili.