Legittimazione verso il fornitore, sospensione dei canoni e risoluzione della fornitura: che cosa può fare l’utilizzatore e che cosa deve fare il concedente
Nota di trasparenza · IA
Articolo elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e pubblicato dopo la revisione e l’approvazione di un avvocato dello Studio. Responsabilità editoriale: Avv. Antonio Baldari, Studio Legale Baldari & Colella. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Leggi la dichiarazione completa
§1 — INTRODUZIONE
Nel leasing finanziario l’utilizzatore sceglie il bene e il fornitore, concorda il prezzo, riceve la consegna e usa la cosa; ma la compravendita è conclusa dalla società concedente, che paga il prezzo e ne acquista la proprietà, mentre la locazione finanziaria lega soltanto concedente e utilizzatore. Quando il macchinario non arriva, l’autovettura è priva dei documenti per circolare o l’impianto non funziona, l’utilizzatore si pone due domande concrete: contro chi può agire, e può smettere di pagare i canoni?
La risposta è stata a lungo incerta. A fare ordine sono intervenute le Sezioni Unite con Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785: hanno ricostruito il leasing come collegamento tra due contratti autonomi, hanno negato all’utilizzatore, salvo specifica clausola, l’azione di risoluzione e di riduzione del prezzo contro il fornitore, e hanno però spostato il baricentro della tutela sulla buona fede del concedente, che una volta informato deve sospendere il pagamento del prezzo e, se ne ricorrono i presupposti, agire contro il fornitore.
A oltre dieci anni di distanza, questo articolo verifica che cosa resti di quel principio alla data odierna, 5 novembre 2026, e come lo applichino i giudici. Dopo il principio di diritto e il quadro normativo, che va dalla definizione introdotta dall’art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124 alla disciplina speciale dell’utilizzatore consumatore, ritoccata dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, si esaminano le azioni verso il fornitore, i limiti entro cui è legittimo sospendere i canoni e gli effetti della risoluzione della fornitura sul leasing, per chiudere con il diritto vivente e con alcuni consigli operativi. In questa materia, infatti, l’esito dipende molto da ciò che l’utilizzatore fa, o non fa, al momento della consegna.
§2 — PRINCIPIO DI DIRITTO
La fattispecie decisa
Un’impresa aveva preso in leasing un autocarro rivelatosi strutturalmente inidoneo a ottenere l’autorizzazione ADR per il trasporto di merci pericolose e la relativa omologazione ministeriale. Aveva citato il fornitore chiedendo la risoluzione della vendita e, in subordine, la riduzione del prezzo. La domanda, accolta in primo grado, era stata respinta in appello per difetto di legittimazione attiva: mancava la prova di una clausola che trasferisse all’utilizzatrice i diritti del concedente e il contratto di leasing non era stato nemmeno prodotto in giudizio. Con Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785 il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Il principio di diritto
Le Sezioni Unite hanno enunciato due gruppi di regole. Il primo riguarda la legittimazione: tra leasing e fornitura si verifica un collegamento negoziale, in forza del quale l’utilizzatore può far valere la pretesa all’adempimento del contratto di fornitura e al risarcimento del danno; in mancanza di una previsione normativa, può invece esercitare l’azione di risoluzione o di riduzione del prezzo solo se una specifica clausola contrattuale gli trasferisce la posizione sostanziale del concedente. Il secondo gruppo, formulato dalla Corte come principio, riguarda i vizi della cosa:
In tema di vizi della cosa concessa in locazione finanziaria che la rendano inidonea all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui gli stessi siano emersi prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui siano emersi successivamente alla stessa perché nascosti o taciuti in mala fede dal fornitore. Il primo caso va assimilato a quello della mancata consegna, con la conseguenza che il concedente, in forza del principio di buona fede, una volta informato della rifiutata consegna, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire verso quest’ultimo per la risoluzione del contratto di fornitura o per la riduzione del prezzo. Nel secondo caso, l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente, una volta informato, ha i medesimi doveri di cui al precedente caso. In ogni ipotesi, l’utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785
Il perimetro del principio
- Collegamento, non contratto plurilaterale: leasing e fornitura restano due contratti distinti; il concedente è l’unico a essere parte di entrambi, mentre l’utilizzatore è terzo rispetto alla vendita (art. 1372 c.c.).
- Interdipendenza selettiva: le Sezioni Unite avvertono che il nesso economico tra i due contratti non basta a far discendere automaticamente la patologia dell’uno sull’altro (simul stabunt simul cadent); rilevano solo le interdipendenze che condizionano realmente l’operazione, e lo strumento per farle valere è la buona fede (art. 1375 c.c.).
- Separazione tra rischio finanziario e rischio operativo: le clausole di esonero del concedente, usuali nella prassi, rendono il piano di ammortamento indipendente dalle contestazioni sulla fornitura; in forza di esse l’utilizzatore non può, di regola, sospendere i canoni né ottenere la risoluzione del leasing.
- Nessuna estensione analogica delle discipline speciali: le Sezioni Unite escludono che la Convenzione di Ottawa o il TUB, dettati a tutela dell’utilizzatore consumatore, si applichino per estensione all’utilizzatore imprenditore.
§3 — QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La definizione legale e l’allocazione dei rischi
L’art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124 definisce la locazione finanziaria come il contratto con cui la banca o l’intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene «su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento». È la consacrazione legislativa dell’allocazione dei rischi su cui poggia la clausola di esonero. I successivi commi 137, 138 e 139 dello stesso articolo disciplinano invece soltanto la risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore e la successiva liquidazione del bene: non regolano le vicende del fornitore.
Le norme del codice civile
Il collegamento opera attraverso clausole generali e rimedi ordinari: l’art. 1375 c.c. (esecuzione del contratto secondo buona fede), l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), l’art. 1463 c.c. (impossibilità totale della prestazione, con liberazione della controparte e restituzione di quanto ricevuto), gli artt. 1453 e 1455 c.c. (risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza). Vi si aggiunge l’art. 1462 c.c. sulla clausola solve et repete: essa non ha effetto rispetto alle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione e, dove è efficace, lascia al giudice il potere di sospendere la condanna per gravi motivi.
La Convenzione di Ottawa
L’art. 10 L. 14 luglio 1993, n. 259, che ha dato esecuzione alla Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale (Ottawa, 28 maggio 1988), consente all’utilizzatore di far valere gli obblighi del fornitore come se fosse parte del contratto di fornitura, ma subordina la risoluzione della fornitura al consenso del concedente. La disciplina riguarda il leasing internazionale: le Sezioni Unite la valorizzano come criterio interpretativo, escludendone l’applicazione estensiva al leasing interno.
L’utilizzatore consumatore
Per il consumatore, in caso di leasing, l’art. 125-quinquies, comma 3, TUB prevede che, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore, egli possa chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione della fornitura; la richiesta determina la sospensione dei canoni e la risoluzione della fornitura comporta la risoluzione di diritto del leasing, senza penalità e oneri, con rimborso delle rate pagate (commi 2 e 3). Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, in vigore dal 10 gennaio 2026, ha anteposto al comma 1 un comma 01 (risoluzione di diritto del credito collegato se il consumatore recede dal contratto di fornitura ai sensi degli artt. 52-57 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), ha esteso la norma ai prestatori di servizi e ha riscritto l’art. 122, comma 1, lett. m), TUB: restano fuori dal credito ai consumatori i leasing privi di obbligo od opzione di acquisto. La Direttiva (UE) 2023/2225 si applica dal 20 novembre 2026 e il decreto prevede l’adeguamento dei contratti entro tale data o, se successivo, entro il diverso termine da esso indicato. Resta interpretativamente aperto, e qui non si prende posizione, se il nuovo comma 01 operi anche per il leasing.
Se l’utilizzatore è consumatore, inoltre, le clausole che escludono o limitano le sue azioni (art. 33, comma 2, lett. b), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), l’opponibilità dell’eccezione di inadempimento (lett. r)) o la facoltà di opporre eccezioni (lett. t)) si presumono vessatorie e, se tali, sono nulle (art. 36 D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).
§4 — LE AZIONI DELL’UTILIZZATORE VERSO IL FORNITORE
Che cosa può chiedere
Secondo Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785, l’utilizzatore può agire direttamente contro il fornitore per ottenere l’adempimento del contratto di fornitura (consegna, eliminazione dei vizi, sostituzione della cosa) e il risarcimento del danno. Nel danno rientra, per espressa precisazione delle Sezioni Unite, la somma corrispondente ai canoni già pagati al concedente; la responsabilità del fornitore, terzo rispetto al leasing, è ricondotta in via generale alla lesione del credito commessa dal terzo.
Che cosa non può chiedere, salvo clausola
Non può invece domandare in proprio la risoluzione della vendita né la riduzione del prezzo: sono rimedi che incidono su un contratto di cui l’utilizzatore non è parte (art. 1372 c.c.) e che priverebbero il concedente della proprietà del bene, cioè della garanzia dei canoni. Fa eccezione l’ipotesi in cui una clausola del contratto di leasing trasferisca all’utilizzatore la posizione sostanziale del concedente, o in cui l’utilizzatore intervenga nell’atto di vendita, come accade spesso nel leasing immobiliare.
La clausola di trasferimento e la sua prova
La prassi prevede quasi sempre questa clausola: il concedente cede all’utilizzatore i diritti e le azioni verso il fornitore. Le Sezioni Unite precisano che la questione non attiene alla legitimatio ad causam ma alla titolarità attiva del rapporto; la verifica spetta al giudice di merito, caso per caso, ed è soggetta a eccezione di parte. Il caso deciso lo dimostra: l’utilizzatrice è rimasta soccombente anche perché non aveva prodotto il contratto di leasing.
Poiché l’utilizzatore esercita diritti che nascono dalla vendita, è prudente rispettare i termini di denuncia e di prescrizione della garanzia per vizi (art. 1495 c.c.) e, in parallelo, sollecitare per iscritto il concedente ad attivarsi, perché è lui la parte del contratto da risolvere.
§5 — LA SOSPENSIONE DEI CANONI: QUANDO È LEGITTIMA
La regola di partenza
L’utilizzatore ha assunto «tutti i rischi» (art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124): di regola, dunque, vizi e difetti del bene non autorizzano a non pagare i canoni. Molte condizioni generali aggiungono clausole del tipo «canoni dovuti anche in caso di mancato godimento», che i concedenti leggono come clausole solve et repete (art. 1462 c.c.). La giurisprudenza richiamata più avanti, però, non risolve il tema su questo piano, ma sull’art. 1463 c.c. e sulla buona fede.
La mancata consegna
Quando il bene non è stato consegnato il quadro cambia. Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2007, n. 20592 (causa sulla mancata consegna di libretto e carta di circolazione di un autoveicolo), ripresa da Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29018, ha affermato che l’eccezione di inadempimento dell’obbligazione di consegna, formulabile ai sensi dell’art. 1463 c.c., non è preclusa dalla clausola che pone sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. In questa linea Cass. civ., Sez. III, ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1934 osserva che l’impedimento definitivo alla consegna, rendendo irrealizzabile la causa concreta dell’operazione, si traduce in impossibilità sopravvenuta della prestazione del concedente e legittima la risoluzione del leasing.
Il verbale di consegna firmato senza riserve
Il punto critico è il verbale di consegna, accettazione e collaudo. Le Sezioni Unite descrivono la prassi che esonera il concedente dai vizi e carica l’utilizzatore dell’obbligo di accertare la conformità del bene alla consegna, eventualmente rifiutandolo. Da qui un corollario: se l’utilizzatore sottoscrive il verbale senza riserve pur a fronte di una consegna mancante o incompleta, invece di rifiutarla e farne constare il rifiuto, pone il concedente nella condizione di pagare il prezzo e non può poi opporgli la mancata consegna né sospendere i canoni (così Cass. civ., Sez. III, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20749, tra i cui precedenti richiamati figurano le stesse Sezioni Unite).
Il corollario è bilaterale: l’utilizzatore ha doveri di informazione, ma il concedente non può pagare alla cieca. Cass. civ., Sez. III, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9577, ha cassato con rinvio una decisione di merito che aveva addossato ogni colpa all’utilizzatore in un caso di autovettura estera priva dei documenti definitivi per l’immatricolazione, affermando che il concedente che paga il fornitore pur conoscendo (o potendo conoscere con l’ordinaria diligenza) il grave inadempimento viola la buona fede e non può pretendere i canoni.
I vizi emersi dopo la consegna e il consumatore
Per i vizi occulti o taciuti in mala fede, Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785, riconosce l’azione diretta verso il fornitore e impone al concedente informato di attivarsi; per i canoni, in assenza di una risoluzione della fornitura che travolga il leasing, resta la regola della separazione dei rischi. Il consumatore dispone invece del meccanismo dell’art. 125-quinquies, comma 3, TUB: la richiesta al finanziatore sospende il pagamento dei canoni.
Schema riepilogativo
Che cosa può fare l’utilizzatore, che cosa deve fare il concedente e che ne è dei canoni
Rifiuta la consegna, la fa verbalizzare e informa subito il concedente; agisce contro il fornitore per adempimento e risarcimento.
Informato, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo e, se l’inadempimento è grave (art. 1455 c.c.), di agire per la risoluzione della fornitura.
Eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1463 c.c.; la risoluzione della fornitura comporta la risoluzione del leasing.
Non può opporre al concedente la mancata consegna; resta l’azione contro il fornitore. Se ha ingenerato affidamento con dichiarazioni non vere, risponde dei danni.
Tutelato se ha pagato confidando nel verbale; viola la buona fede (art. 1375 c.c.) se sapeva del grave inadempimento prima di pagare.
Sospensione illegittima: rischio di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore (art. 1, commi 137-139, L. 4 agosto 2017, n. 124).
Azione diretta contro il fornitore per eliminazione dei vizi o sostituzione; risarcimento, comprensivo dei canoni pagati.
Informato, ha il dovere giuridico di agire per la risoluzione della fornitura o per la riduzione del prezzo.
Dovuti, secondo la separazione dei rischi, finché la fornitura non è risolta; se lo è, il leasing si risolve.
Costituisce in mora il fornitore, poi chiede al finanziatore di agire per la risoluzione (art. 125-quinquies, comma 3, TUB).
Ricevuta la richiesta, agisce contro il fornitore.
La richiesta sospende i canoni; la risoluzione della fornitura risolve di diritto il leasing, senza penalità e oneri, con rimborso delle rate (art. 125-quinquies, commi 2 e 3, TUB).
Schema di sintesi a fini divulgativi: l’esito di ciascun caso dipende dalle clausole contrattuali e dalle prove disponibili.
§6 — LA RISOLUZIONE DELLA FORNITURA E GLI EFFETTI SUL LEASING
Chi può chiedere la risoluzione
Parte della vendita è il concedente. L’utilizzatore può chiedere la risoluzione solo se una clausola gliene trasferisce la legittimazione (Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785) o, se consumatore, attivando il meccanismo dell’art. 125-quinquies, comma 3, TUB. Il presupposto sostanziale è un inadempimento del fornitore di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), richiamato nel consumo dal comma 1 dello stesso articolo.
Il dovere, non la facoltà, del concedente
Nella ricostruzione delle Sezioni Unite il concedente informato che la consegna è stata rifiutata per vizi che rendono la cosa inidonea all’uso, caso equiparato alla mancata consegna, deve sospendere il pagamento del prezzo e, se l’inadempimento è grave, agire per la risoluzione, perché «diversamente, il concedente corrisponderebbe al fornitore il pagamento di un prezzo non dovuto che, come tale, non può essere posto a carico dell’utilizzatore». Per i vizi occulti emersi dopo l’accettazione verbalizzata, la Corte parla di «dovere giuridico (non la facoltà)» di agire per la risoluzione o per la riduzione del prezzo.
Gli effetti sul leasing
Alla risoluzione della fornitura, osservano le Sezioni Unite, «necessariamente consegue la risoluzione del contratto di leasing»: cessa l’obbligo di pagare i canoni a scadere e resta aperta, verso il fornitore, l’azione risarcitoria comprensiva dei canoni già versati. Per il consumatore la risoluzione opera di diritto, senza penalità e oneri, e il finanziatore rimborsa le rate pagate (art. 125-quinquies, commi 2 e 3, TUB). I commi 138 e 139 dell’art. 1 L. 4 agosto 2017, n. 124, riferiti alla risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, non sono costruiti per questa ipotesi.
Il rovescio della medaglia: la sospensione illegittima
Chi sospende i canoni senza una base solida rischia molto. Costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o dell’importo equivalente nei leasing diversi dall’immobiliare, di sei canoni mensili o due trimestrali nell’immobiliare (art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124); ne seguono risoluzione, restituzione del bene e liquidazione secondo i commi 138 e 139, con il residuo a carico dell’utilizzatore se il ricavato non copre il dovuto.
§7 — DIRITTO VIVENTE: LA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
Alla data odierna non risultano overruling delle Sezioni Unite né contrasti rilevanti, nella giurisprudenza di legittimità reperita, sul nucleo del principio. Le pronunce di Sezione semplice si dispongono su quattro linee.
Onere di informazione e verbale di consegna
In Cass. civ., Sez. III, ordinanza 25 luglio 2024, n. 20749, un ristorante aveva firmato, contestualmente al contratto di leasing, il verbale di consegna di lampadine e condizionatori; arrivarono soltanto scatoloni di lampadine e la contestazione al concedente giunse dopo. Il ricorso dell’utilizzatrice è stato dichiarato inammissibile: i giudici di merito avevano escluso che la concedente conoscesse, prima di pagare il prezzo, la falsità della situazione di apparenza creata dal verbale, e l’utilizzatrice non aveva dimostrato il contrario. Per la Corte il collegamento negoziale impone un dovere di cooperazione, che si traduce per l’utilizzatore nell’obbligo di informare il concedente, di rifiutare la firma del verbale e di far constatare la mancata consegna. Il momento decisivo è dunque la conoscenza che il concedente ha prima di pagare.
Mancata consegna e clausole di rischio
In Cass. civ., Sez. III, 13 novembre 2018, n. 29018, un’imbarcazione era stata sequestrata e restituita al terzo proprietario; l’utilizzatore aveva smesso di pagare i canoni e la concedente, avvalsasi della clausola risolutiva espressa, aveva chiesto in via monitoria quelli scaduti. Il ricorso della concedente è stato rigettato: l’eccezione di inadempimento della consegna non è preclusa dalle clausole di rischio (principio di Cass. civ., Sez. III, 29 settembre 2007, n. 20592) e il caso era distinto da quello dell’utilizzatore che sceglie fornitore e bene e accetta la consegna, perché la concedente si era impegnata a garantire il pacifico godimento per tutta la durata.
L’utilizzatore che ingenera affidamento
In Cass. civ., Sez. III, ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1934, l’utilizzatore aveva trasmesso una dichiarazione non vera di avvenuta consegna di un natante, pagato i canoni per circa otto mesi e poi sospeso il pagamento, comunicando di non aver ricevuto il bene. La Corte ha ritenuto che, pur essendo la mancata consegna causa di impossibilità sopravvenuta, la condotta contraria a buona fede (art. 1375 c.c.) esponga l’utilizzatore all’obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per illegittima sospensione dei canoni, avendo impedito al concedente di sospendere il pagamento del prezzo.
Il concedente che paga pur sapendo
È la direzione opposta di Cass. civ., Sez. III, ordinanza 9 aprile 2024, n. 9577, già ricordata: la tutela del concedente presuppone che abbia pagato senza sapere, o senza dover sapere, dell’inadempimento del fornitore. Letta insieme alle altre, la giurisprudenza distribuisce i doveri di cooperazione su entrambe le parti, con un criterio cronologico: ciò che conta è chi sapeva che cosa, e quando, rispetto al pagamento del prezzo.
Tabella sinottica delle pronunce citate
| Organo | Data | n. | Principio affermato | Esito |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III | 29 settembre 2007 | 20592 | L’eccezione di inadempimento della consegna (art. 1463 c.c.) non è preclusa dalle clausole che pongono sull’utilizzatore il rischio della mancata consegna, ritenute invalide. | Ricorso dell’utilizzatore accolto; cassazione con rinvio |
| Cass. civ., Sez. Un. | 5 ottobre 2015 | 19785 | Collegamento negoziale; azione dell’utilizzatore verso il fornitore per adempimento e risarcimento (canoni compresi), non per risoluzione o riduzione del prezzo salvo clausola di trasferimento; il concedente informato ha il dovere di sospendere il prezzo e di agire. | Ricorso dell’utilizzatore rigettato; spese compensate |
| Cass. civ., Sez. III | 13 novembre 2018 | 29018 | Le clausole di rischio non precludono l’eccezione di inadempimento della consegna; rilievo della garanzia di pacifico godimento prestata dal concedente. | Ricorso del concedente rigettato |
| Cass. civ., Sez. III, ord. | 28 gennaio 2020 | 1934 | Mancata consegna come impossibilità sopravvenuta; ma l’utilizzatore che ingenera affidamento con dichiarazione non vera risponde della sospensione illegittima dei canoni. | Utilizzatore soccombente; decisione di merito ritenuta corretta in diritto con diversa motivazione |
| Cass. civ., Sez. III, ord. | 9 aprile 2024 | 9577 | Il concedente che paga il fornitore conoscendo, o potendo conoscere, il grave inadempimento viola la buona fede e non può pretendere i canoni. | Cassazione con rinvio |
| Cass. civ., Sez. III, ord. | 25 luglio 2024 | 20749 | Verbale firmato senza riserve: obbligo dell’utilizzatore di informare il concedente e di far constatare la mancata consegna; affidamento incolpevole del concedente. | Ricorso dell’utilizzatore inammissibile |
§8 — CONSIGLI OPERATIVI
- Non firmare il verbale di consegna, accettazione e collaudo prima di aver ricevuto e verificato il bene; se la consegna è mancante o difettosa, rifiutarla e far verbalizzare il rifiuto, oppure sottoscrivere solo con riserve specifiche.
- Comunicare subito per iscritto (PEC o raccomandata) al concedente, e per conoscenza al fornitore, la mancata consegna o i vizi, prima possibile e comunque prima che il concedente paghi il prezzo, conservando la prova della data.
- Chiedere espressamente al concedente di sospendere il pagamento del prezzo e di agire contro il fornitore, indicando il grave inadempimento (art. 1455 c.c.) e invocando il dovere di buona fede (art. 1375 c.c.).
- Leggere il contratto di leasing: clausola di trasferimento dei diritti e delle azioni, clausole di rischio e di accettazione, momento previsto per la consegna. Conservare e produrre in giudizio il contratto e il verbale.
- Non sospendere unilateralmente i canoni senza aver costruito la base giuridica (mancata consegna, art. 1463 c.c.): ricordare la soglia di quattro canoni mensili dell’art. 1, comma 137, L. 4 agosto 2017, n. 124 e il rischio di risoluzione.
- Se si è consumatori, valutare l’art. 125-quinquies, comma 3, TUB: costituire in mora il fornitore, poi chiedere al finanziatore di agire; verificare quale versione della norma si applichi al proprio contratto, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212.
- Agire contro il fornitore per adempimento o risarcimento, includendo nel danno i canoni pagati, e osservare i termini di denuncia e prescrizione dell’art. 1495 c.c.
- Se si assiste il concedente: prima di pagare il prezzo, verificare la regolarità e la completezza della consegna e non limitarsi al verbale, perché la conoscenza anteriore al pagamento fa venir meno l’affidamento.
§9 — CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
A oltre dieci anni da Cass. civ., Sez. Un., 5 ottobre 2015, n. 19785, l’impianto resta in piedi: l’utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per adempimento e risarcimento, non per risoluzione, salvo clausola; la tutela più incisiva passa dalla buona fede del concedente, tenuto, una volta informato, a sospendere il prezzo e ad agire. L’art. 1, comma 136, L. 4 agosto 2017, n. 124, con l’assunzione di «tutti i rischi» in capo all’utilizzatore, non ha cancellato questa architettura: le pronunce del 2024 successive alla riforma continuano ad applicarla.
Il risultato pratico è che le tutele dell’utilizzatore dipendono dalla tempestività e dalla prova: informare presto, per iscritto, prima del pagamento del prezzo; non sottoscrivere dichiarazioni di consegna non corrispondenti al vero; sospendere i canoni solo con una base giuridica solida. Per il consumatore, la disciplina speciale dell’art. 125-quinquies TUB, rivista dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212, offre una via più lineare, il cui perimetro andrà seguito con attenzione con l’applicazione della Direttiva (UE) 2023/2225 dal 20 novembre 2026.